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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2782 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2484/2021 r.g. vertente tra
, difesa dall'avv. Vincenzo Greco Parte_1
APPELLANTE
e
, difeso dagli avv. Alessandro Falasca e Vittorio Vasta Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 5.3.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
nn. 2, 4, 6 ed 8 ubicati sul lastrico solare dell'edificio in Roma, viale Parioli 40, deducendo che costei si è appropriata del corridoio interposto tra l'ambiente dei lavatoi e lo stenditoio, mediante l'apposizione di un cancello che ne preclude l'accesso; insta, quindi, per la condanna alla restituzione di tale spazio condominiale sito sul lastrico di copertura del blocco B dell'edificio.
contesta l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. Parte_1
All'esito di c.t.u. il Tribunale di Roma con sentenza n. 4541/2021 dichiara che è condominiale ex art.1117 c.c. il corridoio compreso tra i lavatoi 2,4,6,8 e gli stenditoi 2,4,6, in quanto porzione della terrazza di copertura dell'edificio, la quale serve anche ad accedere ai lavatoi ed alla retrostante porzione della terrazza verso il lato su viale Parioli.
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo Parte_2
per il rigetto della domanda e la restituzione della somma corrisposta a titolo di rimborso delle spese di primo grado.
Al riguardo deduce in sintesi due motivi: 1) il corridoio per accedere al terrazzo
è in realtà, come accertato dal c.t.u., esterno alla rete dei locali lavatoi e CP_2
stenditoi del blocco B;
l'acquisto della proprietà esclusiva di tutti i locali di tale blocco implica che anche il corridoio originariamente “comune” agli stessi sia da ritenersi sottratto ai beni condominiali;
2) non ha alcun effettivo interesse ad agire in CP_1
relazione al rivendicato corridoio del blocco B.
Si costituisce contestando l'ammissibilità e la fondatezza del gravame e CP_1
svolgendo, altresì, appello incidentale ai fini della condanna alla restituzione del rivendicato corridoio condominiale;
deduce, al riguardo, che in violazione dell'art.112 c.p.c. il Tribunale non si è pronunciato sulla domanda di restituzione di tale porzione.
La Corte così ragiona.
In ordine ai motivi di appello principale, suscettibili di esame congiunto, è dirimente il rilievo che i lavatoi/stenditoi del c.d. blocco B, costituenti originariamente pertinenze degli appartamenti ai piani sottostanti, sono serviti da un corridoio di accesso e disimpegno, il quale è posto comunque all'interno del manufatto (c.d. blocco B), ubicato sul piano di copertura dell'edificio.
Si tratta, quindi, di non già di una porzione del lastrico/terrazza condominiale, posta a copertura delle unità immobiliari sottostanti dell'edificio, bensì di un'area destinata al servizio dei soli locali lavatoi/stenditoi interni al c.d. blocco B e, come tale, oggettivamente solo a tali locali destinata a fornire utilità.
Deve, quindi, ritenersi che negli atti pubblici, con i quali l'odierna appellante ha acquistato la proprietà di ciascun locale del c.d. blocco B, sia compreso anche il corridoio in questione in quanto rientrante tra le “pertinenze, accessioni, quote comuni ai lavatoi”, così come espressamente richiamate in ciascun atto, in ragione del nesso di accessorietà con i vani oggetto di alienazione;
tale vincolo di servizio contrassegnava una situazione di condominio c.d. parziale ex art.1117bis c.c. in quanto circoscritta ai locali ubicati nel blocco
B.
In conclusione, è da accogliere l'appello principale e da respingere la domanda riproposta con l'appello incidentale.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, anche se va esclusa la responsabilità processuale ex art.96 c.p.c. per carenza dei requisiti soggettivi.
Deve essere conseguentemente restituita la somma corrisposta a titolo di rimborso delle spese di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 4541/2021 respinge la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 - condanna al rimborso delle spese processuali, in favore di CP_1
liquidate per il primo grado in € 3.800,00 per compensi e, per il secondo Parte_1
grado, in € 4.200,00 per compensi ed € 800,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u.; CP_1
- condanna alla restituzione della somma di € 10.243,51 percepita a CP_1
titolo di rimborso delle spese processuali di primo grado;
- dichiara che l'appellante in via incidentale è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
Roma, 6.5.2025
IL PRESIDENTE est.