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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei signori Magistrati:
dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
dott.ssa Olimpia Abet Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2368 del R.G.A.C. dell'anno 2016, avente ad oggetto querela di falso in via incidentale, vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Parte_1 C.F._1
Ancona n. 12, presso lo studio dell'Avv. Valeria Pollinzi che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(c.f. , in persona del Prefetto p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici,
siti in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore n. 34, è domiciliata ex lege;
CONVENUTA
Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI
PER L'ATTORE: “Voglia la giustizia adita, respinta ogni altra difesa, eccezione o istanza,
a) accogliere la querela di falso e, per l'effetto, per le ragioni di cui in premessa, accertare e
dichiarare la falsità e/o non autenticità del verbale n. 61/15;
b) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
PER LA PREFETTURA DI CATANZARO: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, rigettata ogni
contraria istanza;
1) rigettare la querela di falso proposta dalla parte privata.
RGAC n. 2368/2016 - Pagina 1 di 9 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi Parte_1
all'intestato Tribunale la , in persona del Prefetto p.t. chiedendo che Controparte_1
venisse accertata e dichiarata la falsità e/o la non autenticità del verbale di contestazione n. 61/15
a mente del quale la Guardia di Finanza – Compagnia di Catanzaro - in data 4 agosto 2015
accertava la violazione dell'art. 80, comma 14, Codice della Strada e comminava la sanzione pecuniaria di € 1.957,00, oltre a quella accessoria del fermo del veicolo per giorni 90. Verbale
che l'attore impugnava con ricorso promosso ai sensi degli artt. 204 bis C.d.S. e 23 L. 68 9/81
dinnanzi al Giudice di Pace di Catanzaro, presso il quale pendeva, dunque, il giudizio iscritto al n. 3419 del R.G.N.R. dell'anno 2015
A fondamento della domanda l'attore deduceva che il verbale – con il quale gli Agenti accertatori attestavano che in data 4 agosto 2015, alle ore 12:30, “ nato a [...] il Parte_1
10.06.1961 ed ivi residente a[...], circolava con il veicolo tipo Yamaha Majesty
400 tg. CV11559 sospeso dalla circolazione, perché come risulta da precedente controllo della
Sezione Polstrada di Catanz aro annotato sul documento di circolazione in data 01.07.2013, era
stata omessa e non ancora effettuata la prescritta revisione” - era inficiato da evidente falsità,
atteso che il veicolo in questione tre giorni prima della presunta violazione (e, precisamente, in data 1 agosto 2015) era stato sottoposto a fermo amministrativo ed affidato in custodia allo stesso a seguito dell a elevazione del verbale n. 9215 con il quale allo stesso era stata contestata Pt_1
la violazione dell'art. 171, commi 1, 2 e 3, del C.d.S. (circolazione senza indossare il casco protettivo).
Esponeva, dunque, che nel giorno e nell'ora indicati il motociclo non circolava affatto in Via
Curtatone ed evidenziava che il verbale – oltre a riportare un orario (le 12:30) incompatibile con quello indicato nel consequenziale verbale di affidamento all' interessato per fermo amministrativo redatto il medesimo giorno (12:15) – era stato notificato dagli Agenti della
Guardia di Finanza presso l'abitazione del presunto trasgressore, sita alla Via Curtatone n. 3, ove n. 2368/2016 - Pagina 2 di 9 Pt_2 – una volta giunti – chiedevano l'intervento del personale del 118 a causa del malore da cui era colta la moglie dell'attore alla vista degli Agenti.
Rappresentava, dunque, che le falsità da cui risultava affetto il verbale in questione riguardavano l'indicazione del luogo e dell'orario della presunta infrazione e la medesima violazione contestata.
Rassegnava, quindi, le conclusioni sopra riportate.
1.2. Con comparsa depositata il 3 novembre 2026 si costituiva nel presente giudizio, per il tramite dell'Avvocatura di Stato, la chiedendo il rigetto della domanda attorea. Controparte_1
Per quanto di suo interesse, deduceva che a seguito di ulteriori accertamenti espletati nei giorni immediatamente successivi a quello in cui veniva elevato il verbale n. 92/15 nei confronti di
(1 agosto 2015) per violazione degli artt. 171, commi 1, 2 e 3, C.d.S. e comminata Parte_1
la sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo e ritiro del libretto di circolazione per un periodo di giorni sessanta, gli Agenti della Guardia di Finanza rilevavano che “sul libretto di
circolazione ritirato alla parte non erano presenti i talloncini attestanti le previste revisioni del
mezzo, relative agli anni 2010, 2012 e 2014, di fatto mai eseguite. Il libretto recava, inoltre,
l'annotazione apposta in data 01.07.2013 dalla Sezione Polizia Stradale di Catanzaro, recante la
seguente dicitura: “veicolo sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della visita di
revisione con verbale n. 700010926987”. Constatato, dunque, che, nonostante la mancata revisione, il motociclo continuava indebitamente a circolare, i verbalizzanti in data 4 agosto 2013
elevavano l'ulteriore sanzione per violazione dell'art. 80, comma 14, C.d.S. a mezzo del verbale di accertamento n. 61/15 notificato al trasgressore “in pari data, unitamente al verbale di
affidamento in custodia per fermo amministrativo di 90 giorni, presso la propria abitazione”
L'Amministrazione Prefettizia, pertanto, evidenziava che il verbale non era inficiato da alcuna falsità afferente alla violazione contestata (mancata effettuazione della revisione) e al luogo dell'infrazione, giacché il verbale impugnato era stato redatto presso gli uffici del Comando della
Guardia di Finanza, siti al Viale Crotone, n. 214/B ed il riferimento alla circolazione del mezzo doveva “intendersi riferita al controllo stradale del 01.08.2013” e non già al momento della elevazione del verbale medesimo, altrimenti ciò avrebbe comportato l'ulteriore contestazione
RGAC n. 2368/2016 - Pagina 3 di 9 della violazione prevista dall'art. 213 C.d.S., vale a dire guida con veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Veicolo che, invece, “risultava effettivamente fermo e custodito sin dal
01.08.2013 in forza del verbale di accertamento n. 92/2013, presso l'abitazione del ricorrente”.
Quanto, invece, alla difformità di orario di compilazione del verbale (12:30) rispetto a quella riportata nel verbale di affidamento in custodia (12:15), la esponeva che “tale CP_1
discrasia” non era idonea a compromettere la validità del verbale di accertamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della querela di falso proposta dall'attore e rassegnando le conclusioni sopra riportate.
1.3. Con ordinanza pronunciata a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 17
novembre 2016 il Giudice all'epoca titolare del ruolo assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e all'esito della successiva udienza del 7
aprile 2017 disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento n. 3419/2015
instaurato dinnanzi al Giudice di Pace di Catanzaro.
Con ordinanza del 22 ottobre 2018, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
20 aprile 2018, rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti – in quanto le rispettive prove testimoniali erano dirette ad accertare circostanze non contestate tra le parti – la causa era differita per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell' 11 luglio 2019.
1.4. Dopo diversi rinvii disposti per esigenze dovute al gravoso carico di ruolo dai precedenti
Giudici succedutisi nella trattazione della causa, il giudizio era assegnato allo scrivente Giudice
in data 19 aprile 2024, giusto Decreto presidenziale n. 8/2024, c on cui veniva disposta la perequazione dei carichi gravanti sui ruoli dei Giudici del settore contenzioso ordinario in vista del PNNR di smaltimento dell'arretrato civile da realizzarsi al 31 dicembre 2024 con riguardo ai giudizi iscritti fino alla data de l 31 dicembre 2016.
Fissata con provvedimento del 9 maggio 2024 l'udienza dell'11 luglio 2024, la cui celebrazione era sostituita con il medesimo decreto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte di trattazione, la causa era rinviata per i medesimi incombenti all'udienza cartolare del 14
novembre 2024, all'esito della quale, con provvedimento del 27 novembre 2024, era rimessa al
Collegio la decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RGAC n. 2368/2016 - Pagina 4 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Nel merito, il Collegio ritiene che la querela di falso proposta da sia infondata Parte_1
e debba essere, pertanto, rigettata.
Dagli atti di causa emerge, in particolare, che con verbale di accertamento n. 92/2015 elevato in data 1 agosto 2015, alle ore 21:30 veniva sanzionato dagli Agenti della Guardia Parte_1
di Finanza – Compagnia di Catanzaro – perché, in violazione de ll'art. 171, commi 1, 2 e 3, C.d.S.,
circolava alla guida del mezzo tipo Yamaha targato CV11559 senza indossare il casco protettivo.
Oltre alla sanzione pecuniaria, gli Agenti accertatori sottoponevano il veicolo a fermo amministrativo per un periodo di gi orni sessanta e lo affidavano in custodia allo stesso trasgressore.
Tre giorni dopo, gli Agenti della Guardia di Finanza notificavano presso l'abitazione del il Pt_1
verbale n. 61/15 redatto in pari data (4 agosto 2015), per violazione dell'art. 80, comma 14, C.d.S.
(circolazione del medesimo veicolo in assenza della pres critta revisione), unitamente al verbale di fermo amministrativo per giorni 90 e affidamento in custodia del mezzo al trasgressore.
La sanzione pecuniaria ammontante ad € 1.957,00 ed il fermo del mezzo venivano applicati in forza del suddetto verbale oggetto della presente querela di falso, in quanto il veicolo ivi descritto circolava nonostante fosse stato sospeso a seguito di precede nte controllo effettuato dalla Sezione
Polstrada di Catanzaro, annotato sul documento di circolazione in data 1 luglio 2013, perché era stata “omessa e non ancora effettuata la prescritta revisione”.
2.1. Ciò premesso, deve osservarsi che l'odierno attore non contesta la commissione in sé della violazione, vale a dire di non aver effettuato le prescritte revisioni negli anni 2010, 2012 e 2014
e di aver circolato con il mezzo indicato nonostante questo fosse stato sospeso dalla circolazione sin dall' 01 luglio 2013 a seguito di accertamento, annotato sul libretto di circolazione, eseguito dalla Sezione Polizia Stradale di Catanzaro con verbale n. 700010926987, sicché tale circostanza che ha determinato l'elev azione del verbale di accertamento contestato deve ritenersi pacifica tra le parti.
Quel che, invece, il contesta con la querela di falso proposta avverso il verbale n. 61/15 è Pt_1
la non veridicità dell'indicazione del luogo e dell'ora dell'accertamento ivi riportato ed il fatto
RGAC n. 2368/2016 - Pagina 5 di 9 che, al momento della redazione di quest'ultimo, il mezzo non “circolava”, in quanto regolarmente custodito presso la propria abitazione a seguito del fermo amministrativo cui era stato sottoposto dal 1 agosto 2015 a e.
2.2. Orbene, non appare superfluo rammentare che “la querela di falso è intesa a privare il
documento impugnato dell'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di
esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento
suscettibile di determi nare un falso convincimento del giudice, se esibito in un futuro e distinto
processo (Cass., 27
luglio 1992, n. 9013)” (Cass, Sez. 1, Ordinanza n. 8483 del 2018).
Per quel qui interessa, il Collegio deve osservare che la giurisprudenza è uniforme e costante nel ritenere che “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, nel relativo giudizio il verbale di
accertamento e contestazione di violazione del Codice della Strada fa piena prova, fino a querela
di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verba lizzante, purché privi di
margini di apprezzamento” (cfr. Cassazione civile sez. II, 22/11/2024, n.30129).
Ed invero, come ribadito dalla Suprema Corte, “I verbali di accertamento redatti dai pubblici
ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi
li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o
conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti ,
senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette
dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con
qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso;
in particolare, con riguardo alle
attestazioni relative alle informazioni sulle persone intervenute dinanzi al pubblico ufficiale,
mentre deve ritenersi provato fino a querela di falso l'avvenuto accadimento dei fatti e delle
dichiarazioni ricevute in presen za del pubblico ufficiale (così come l'avvenuta esecuzione
dell'esame di determinati documenti), deve escludersi che tale fede privilegiata possa estendersi
all'intrinseca veridicità del contenuto delle informazioni così apprese dal pubblico ufficiale,
poiché là dove è certamente provato fino a querela di falso che il pubblico ufficiale abbia appreso
direttamente dette informazioni, rimane tuttavia comprovabile con ogni mezzo di prova (senza
RGAC n. 2368/2016 - Pagina 6 di 9 necessità del ricorso alla querela di falso) l'intrinseca veridicità del contenuto di quelle
informazioni, attesa l'evidente estraneità di tale contenuto all'ambito della diretta percezione del
pubblico ufficiale dichiarante” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 21/10/2022, n.31107).
2.3. Tanto premesso, il Collegio ritiene che, come condivisibilmente argomentato dall'Amministrazione Prefettizia, l'errata indicazione dell'ora in cui gli Agenti della Guardia di
Finanza accertano la commissione della violazione (le 12:30) rispetto all'orario indicato nel conseguente verbale di fermo amministrativo (12:15) non è idonea ad inficiare la veridicità dei fatti attestati nel verbale di accertamento, giacché non influisce in alcun modo sulla commissione della violazione di cui all'art. 80, comma 14, C .d.S., non contestata dall'attore ed accertata dai verbalizzanti all'esito dell'esame dei documenti di circolazione del veicolo.
Inoltre, il Collegio rileva che l'indicazione dell'orario rientri tra quelle circostanze (quali,
esemplificativamente, il numero di targa del mezzo) che costituiscono oggetto di percezione sensoriale dell'agente verbalizzante e che, in quanto tali, sono so ttratte al giudizio di querela di falso essendo confutabili dal trasgressore nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del verbale di accertamento. In tali termini si è espressa la Suprema Corte di Cassazione osservando,
invero, che “In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per
contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su
circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fa tto - nella
specie, la rilevazione del numero di targa di un'auto - non è necessario proporre querela di falso,
ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo
l'apprezzamento rimesso al giudice di merito” (cfr. Cass, Sez. 2, Sentenza n. 25676 del
04/12/2009).
2.4. Parimenti, il Tribunale ritiene infondata l'asserita falsità del verbale di accertamento per erronea indicazione della violazione contestata e del luogo del suo accertamento: dalle risultanze documentali emerge agevolmente che la condotta descritta nel ver bale di contestazione in esame
è da intendersi riferita non già al fatto che il veicolo fosse marciante in Viale Crotone n. 214/B
nel momento in cui gli Agenti della Guardia di Finanza accertano la violazione dell'art. 80, comma
14, C.d.S., ma che avesse c ontinuato a transitare senza aver effettuato la prescritta revisione
RGAC n. 2368/2016 - Pagina 7 di 9 malgrado la sospensione dalla circolazione risultante “da precedente controllo della Sezione
Polstrada di Catanzaro, annotato sul documento di circolazione in data 1 luglio 2013”.
Circostanza questa che, si ribadisce, non è oggetto di contestazione, giacché il nulla obietta Pt_1
in relazione al fatto che il proprio mezzo, non sottoposto a revisione, aveva continuato a circolare fino alla data di elevazione del primo verbale del 1 a gosto 2015 n. 92/15.
Sulla scorta delle risultanze documentali non è dato evincere, pertanto, alcuna falsità del verbale in merito alla violazione e al luogo del suo accertamento, coincidente con gli Uffici del Comando
della Guardia di Finanza.
Quel che emerge, infatti, è che i verbalizzanti - all'esito dell'esame del documento (libretto) di circolazione del veicolo ritirato al in data 1 agosto 2015 a seguito della elevazione del Pt_1
verbale di contestazione n. 92/15 per aver circolato senza in dossare il casco protettivo – accertano che il veicolo, sospeso dalla circolazione in data 1 luglio 2013 “fino all'effettuazione della visita
di revisione con verbale n. 700010926987” non era stato sottoposto alle dovute revisioni negli anni 2010, 2012 e 2014, stante l'assenza dei talloncini attestanti tale circostanza.
In altri e più chiari termini, la circolazione cui si fa riferimento nel verbale attiene al fatto che il veicolo ha continuato effettivamente a transitare nonostante la prescritta sospensione risalente all'anno 2013 e tale circostanza è inequivocabilmente dimostrata dal verbale di contestazione n.
92/15 riversato in atti, elevato pochi giorni prima al per essere stato sorpreso alla guida Pt_1
del mezzo senza indossare il casco protettivo.
Inoltre, che il veicolo non fosse marciante al momento della elevazione del verbale oggetto di querela di falso e che, dunque, il termine “circolava” sia stato adoperato in relazione alla su esposta circostanza accertata a seguito dell'esame dei documenti di circolazione emerge dal fatto,
pacifico e non contestato tra le parti, che il verbale impugnato è stato notificato al trasgressore non già su strad a, ma presso l'abitazione del trasgressore ove si sono all'uopo recati gli agenti verbalizzanti, accertando che “il veicolo risultava effettivamente fermo e custodito sin dal
01.08.2015”, per come confermato dalla stessa Prefettura di Catanzaro in sede di comparsa costitutiva.
RGAC n. 2368/2016 - Pagina 8 di 9 Conclusivamente, per tutti i motivi sopra esposti, il Tribunale ritiene che la querela di falso proposta da avverso il verbale di contestazione n. 61/15 del 4 agosto 2015 debba Parte_1
essere rigettata, atteso che lo stesso non risulta essere affe tto da alcuna falsità inficiante la sua validità.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, applicando quale scaglione di riferimento quello relativo alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26. 000,00 ed i valori minimi per tutte le fasi processuali, nonché la riduzione prevista dall'art. 4, comma 4, stante l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. 2368 del R.G.A.C. dell'anno 2016 avente ad oggetto querela di falso, così provvede:
1. rigetta la querela di falso proposta da;
Parte_1
2. condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
, in persona del Prefetto p.t., che liquida in euro 1.778,00 per compensi, oltre iva, cpa
[...]
e rimborso forfettario spese generali del 15%;
3. ordina al passaggio in giudicato della presente sentenza la restituzione del documento in originale (verbale di accertamento n. 61/15 del 4 agosto 2015) e dispone che a cura della
Cancelleria sia fatta menzione della presente sentenza sull'originale;
4. condanna ai sensi dell'art. 226 c.p.c. il querelante al pagamento di una pena pecuniaria di euro
15,00, con esecuzione al passaggio in giudicato della pronuncia ai sensi dell'art. 227 c.p.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 4 aprile 2025 .
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 2368/2016 - Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei signori Magistrati:
dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
dott.ssa Olimpia Abet Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2368 del R.G.A.C. dell'anno 2016, avente ad oggetto querela di falso in via incidentale, vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Parte_1 C.F._1
Ancona n. 12, presso lo studio dell'Avv. Valeria Pollinzi che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(c.f. , in persona del Prefetto p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici,
siti in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore n. 34, è domiciliata ex lege;
CONVENUTA
Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI
PER L'ATTORE: “Voglia la giustizia adita, respinta ogni altra difesa, eccezione o istanza,
a) accogliere la querela di falso e, per l'effetto, per le ragioni di cui in premessa, accertare e
dichiarare la falsità e/o non autenticità del verbale n. 61/15;
b) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
PER LA PREFETTURA DI CATANZARO: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, rigettata ogni
contraria istanza;
1) rigettare la querela di falso proposta dalla parte privata.
RGAC n. 2368/2016 - Pagina 1 di 9 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi Parte_1
all'intestato Tribunale la , in persona del Prefetto p.t. chiedendo che Controparte_1
venisse accertata e dichiarata la falsità e/o la non autenticità del verbale di contestazione n. 61/15
a mente del quale la Guardia di Finanza – Compagnia di Catanzaro - in data 4 agosto 2015
accertava la violazione dell'art. 80, comma 14, Codice della Strada e comminava la sanzione pecuniaria di € 1.957,00, oltre a quella accessoria del fermo del veicolo per giorni 90. Verbale
che l'attore impugnava con ricorso promosso ai sensi degli artt. 204 bis C.d.S. e 23 L. 68 9/81
dinnanzi al Giudice di Pace di Catanzaro, presso il quale pendeva, dunque, il giudizio iscritto al n. 3419 del R.G.N.R. dell'anno 2015
A fondamento della domanda l'attore deduceva che il verbale – con il quale gli Agenti accertatori attestavano che in data 4 agosto 2015, alle ore 12:30, “ nato a [...] il Parte_1
10.06.1961 ed ivi residente a[...], circolava con il veicolo tipo Yamaha Majesty
400 tg. CV11559 sospeso dalla circolazione, perché come risulta da precedente controllo della
Sezione Polstrada di Catanz aro annotato sul documento di circolazione in data 01.07.2013, era
stata omessa e non ancora effettuata la prescritta revisione” - era inficiato da evidente falsità,
atteso che il veicolo in questione tre giorni prima della presunta violazione (e, precisamente, in data 1 agosto 2015) era stato sottoposto a fermo amministrativo ed affidato in custodia allo stesso a seguito dell a elevazione del verbale n. 9215 con il quale allo stesso era stata contestata Pt_1
la violazione dell'art. 171, commi 1, 2 e 3, del C.d.S. (circolazione senza indossare il casco protettivo).
Esponeva, dunque, che nel giorno e nell'ora indicati il motociclo non circolava affatto in Via
Curtatone ed evidenziava che il verbale – oltre a riportare un orario (le 12:30) incompatibile con quello indicato nel consequenziale verbale di affidamento all' interessato per fermo amministrativo redatto il medesimo giorno (12:15) – era stato notificato dagli Agenti della
Guardia di Finanza presso l'abitazione del presunto trasgressore, sita alla Via Curtatone n. 3, ove n. 2368/2016 - Pagina 2 di 9 Pt_2 – una volta giunti – chiedevano l'intervento del personale del 118 a causa del malore da cui era colta la moglie dell'attore alla vista degli Agenti.
Rappresentava, dunque, che le falsità da cui risultava affetto il verbale in questione riguardavano l'indicazione del luogo e dell'orario della presunta infrazione e la medesima violazione contestata.
Rassegnava, quindi, le conclusioni sopra riportate.
1.2. Con comparsa depositata il 3 novembre 2026 si costituiva nel presente giudizio, per il tramite dell'Avvocatura di Stato, la chiedendo il rigetto della domanda attorea. Controparte_1
Per quanto di suo interesse, deduceva che a seguito di ulteriori accertamenti espletati nei giorni immediatamente successivi a quello in cui veniva elevato il verbale n. 92/15 nei confronti di
(1 agosto 2015) per violazione degli artt. 171, commi 1, 2 e 3, C.d.S. e comminata Parte_1
la sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo e ritiro del libretto di circolazione per un periodo di giorni sessanta, gli Agenti della Guardia di Finanza rilevavano che “sul libretto di
circolazione ritirato alla parte non erano presenti i talloncini attestanti le previste revisioni del
mezzo, relative agli anni 2010, 2012 e 2014, di fatto mai eseguite. Il libretto recava, inoltre,
l'annotazione apposta in data 01.07.2013 dalla Sezione Polizia Stradale di Catanzaro, recante la
seguente dicitura: “veicolo sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della visita di
revisione con verbale n. 700010926987”. Constatato, dunque, che, nonostante la mancata revisione, il motociclo continuava indebitamente a circolare, i verbalizzanti in data 4 agosto 2013
elevavano l'ulteriore sanzione per violazione dell'art. 80, comma 14, C.d.S. a mezzo del verbale di accertamento n. 61/15 notificato al trasgressore “in pari data, unitamente al verbale di
affidamento in custodia per fermo amministrativo di 90 giorni, presso la propria abitazione”
L'Amministrazione Prefettizia, pertanto, evidenziava che il verbale non era inficiato da alcuna falsità afferente alla violazione contestata (mancata effettuazione della revisione) e al luogo dell'infrazione, giacché il verbale impugnato era stato redatto presso gli uffici del Comando della
Guardia di Finanza, siti al Viale Crotone, n. 214/B ed il riferimento alla circolazione del mezzo doveva “intendersi riferita al controllo stradale del 01.08.2013” e non già al momento della elevazione del verbale medesimo, altrimenti ciò avrebbe comportato l'ulteriore contestazione
RGAC n. 2368/2016 - Pagina 3 di 9 della violazione prevista dall'art. 213 C.d.S., vale a dire guida con veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Veicolo che, invece, “risultava effettivamente fermo e custodito sin dal
01.08.2013 in forza del verbale di accertamento n. 92/2013, presso l'abitazione del ricorrente”.
Quanto, invece, alla difformità di orario di compilazione del verbale (12:30) rispetto a quella riportata nel verbale di affidamento in custodia (12:15), la esponeva che “tale CP_1
discrasia” non era idonea a compromettere la validità del verbale di accertamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della querela di falso proposta dall'attore e rassegnando le conclusioni sopra riportate.
1.3. Con ordinanza pronunciata a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 17
novembre 2016 il Giudice all'epoca titolare del ruolo assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e all'esito della successiva udienza del 7
aprile 2017 disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento n. 3419/2015
instaurato dinnanzi al Giudice di Pace di Catanzaro.
Con ordinanza del 22 ottobre 2018, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
20 aprile 2018, rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti – in quanto le rispettive prove testimoniali erano dirette ad accertare circostanze non contestate tra le parti – la causa era differita per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell' 11 luglio 2019.
1.4. Dopo diversi rinvii disposti per esigenze dovute al gravoso carico di ruolo dai precedenti
Giudici succedutisi nella trattazione della causa, il giudizio era assegnato allo scrivente Giudice
in data 19 aprile 2024, giusto Decreto presidenziale n. 8/2024, c on cui veniva disposta la perequazione dei carichi gravanti sui ruoli dei Giudici del settore contenzioso ordinario in vista del PNNR di smaltimento dell'arretrato civile da realizzarsi al 31 dicembre 2024 con riguardo ai giudizi iscritti fino alla data de l 31 dicembre 2016.
Fissata con provvedimento del 9 maggio 2024 l'udienza dell'11 luglio 2024, la cui celebrazione era sostituita con il medesimo decreto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte di trattazione, la causa era rinviata per i medesimi incombenti all'udienza cartolare del 14
novembre 2024, all'esito della quale, con provvedimento del 27 novembre 2024, era rimessa al
Collegio la decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RGAC n. 2368/2016 - Pagina 4 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Nel merito, il Collegio ritiene che la querela di falso proposta da sia infondata Parte_1
e debba essere, pertanto, rigettata.
Dagli atti di causa emerge, in particolare, che con verbale di accertamento n. 92/2015 elevato in data 1 agosto 2015, alle ore 21:30 veniva sanzionato dagli Agenti della Guardia Parte_1
di Finanza – Compagnia di Catanzaro – perché, in violazione de ll'art. 171, commi 1, 2 e 3, C.d.S.,
circolava alla guida del mezzo tipo Yamaha targato CV11559 senza indossare il casco protettivo.
Oltre alla sanzione pecuniaria, gli Agenti accertatori sottoponevano il veicolo a fermo amministrativo per un periodo di gi orni sessanta e lo affidavano in custodia allo stesso trasgressore.
Tre giorni dopo, gli Agenti della Guardia di Finanza notificavano presso l'abitazione del il Pt_1
verbale n. 61/15 redatto in pari data (4 agosto 2015), per violazione dell'art. 80, comma 14, C.d.S.
(circolazione del medesimo veicolo in assenza della pres critta revisione), unitamente al verbale di fermo amministrativo per giorni 90 e affidamento in custodia del mezzo al trasgressore.
La sanzione pecuniaria ammontante ad € 1.957,00 ed il fermo del mezzo venivano applicati in forza del suddetto verbale oggetto della presente querela di falso, in quanto il veicolo ivi descritto circolava nonostante fosse stato sospeso a seguito di precede nte controllo effettuato dalla Sezione
Polstrada di Catanzaro, annotato sul documento di circolazione in data 1 luglio 2013, perché era stata “omessa e non ancora effettuata la prescritta revisione”.
2.1. Ciò premesso, deve osservarsi che l'odierno attore non contesta la commissione in sé della violazione, vale a dire di non aver effettuato le prescritte revisioni negli anni 2010, 2012 e 2014
e di aver circolato con il mezzo indicato nonostante questo fosse stato sospeso dalla circolazione sin dall' 01 luglio 2013 a seguito di accertamento, annotato sul libretto di circolazione, eseguito dalla Sezione Polizia Stradale di Catanzaro con verbale n. 700010926987, sicché tale circostanza che ha determinato l'elev azione del verbale di accertamento contestato deve ritenersi pacifica tra le parti.
Quel che, invece, il contesta con la querela di falso proposta avverso il verbale n. 61/15 è Pt_1
la non veridicità dell'indicazione del luogo e dell'ora dell'accertamento ivi riportato ed il fatto
RGAC n. 2368/2016 - Pagina 5 di 9 che, al momento della redazione di quest'ultimo, il mezzo non “circolava”, in quanto regolarmente custodito presso la propria abitazione a seguito del fermo amministrativo cui era stato sottoposto dal 1 agosto 2015 a e.
2.2. Orbene, non appare superfluo rammentare che “la querela di falso è intesa a privare il
documento impugnato dell'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di
esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento
suscettibile di determi nare un falso convincimento del giudice, se esibito in un futuro e distinto
processo (Cass., 27
luglio 1992, n. 9013)” (Cass, Sez. 1, Ordinanza n. 8483 del 2018).
Per quel qui interessa, il Collegio deve osservare che la giurisprudenza è uniforme e costante nel ritenere che “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, nel relativo giudizio il verbale di
accertamento e contestazione di violazione del Codice della Strada fa piena prova, fino a querela
di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verba lizzante, purché privi di
margini di apprezzamento” (cfr. Cassazione civile sez. II, 22/11/2024, n.30129).
Ed invero, come ribadito dalla Suprema Corte, “I verbali di accertamento redatti dai pubblici
ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi
li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o
conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti ,
senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette
dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con
qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso;
in particolare, con riguardo alle
attestazioni relative alle informazioni sulle persone intervenute dinanzi al pubblico ufficiale,
mentre deve ritenersi provato fino a querela di falso l'avvenuto accadimento dei fatti e delle
dichiarazioni ricevute in presen za del pubblico ufficiale (così come l'avvenuta esecuzione
dell'esame di determinati documenti), deve escludersi che tale fede privilegiata possa estendersi
all'intrinseca veridicità del contenuto delle informazioni così apprese dal pubblico ufficiale,
poiché là dove è certamente provato fino a querela di falso che il pubblico ufficiale abbia appreso
direttamente dette informazioni, rimane tuttavia comprovabile con ogni mezzo di prova (senza
RGAC n. 2368/2016 - Pagina 6 di 9 necessità del ricorso alla querela di falso) l'intrinseca veridicità del contenuto di quelle
informazioni, attesa l'evidente estraneità di tale contenuto all'ambito della diretta percezione del
pubblico ufficiale dichiarante” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 21/10/2022, n.31107).
2.3. Tanto premesso, il Collegio ritiene che, come condivisibilmente argomentato dall'Amministrazione Prefettizia, l'errata indicazione dell'ora in cui gli Agenti della Guardia di
Finanza accertano la commissione della violazione (le 12:30) rispetto all'orario indicato nel conseguente verbale di fermo amministrativo (12:15) non è idonea ad inficiare la veridicità dei fatti attestati nel verbale di accertamento, giacché non influisce in alcun modo sulla commissione della violazione di cui all'art. 80, comma 14, C .d.S., non contestata dall'attore ed accertata dai verbalizzanti all'esito dell'esame dei documenti di circolazione del veicolo.
Inoltre, il Collegio rileva che l'indicazione dell'orario rientri tra quelle circostanze (quali,
esemplificativamente, il numero di targa del mezzo) che costituiscono oggetto di percezione sensoriale dell'agente verbalizzante e che, in quanto tali, sono so ttratte al giudizio di querela di falso essendo confutabili dal trasgressore nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del verbale di accertamento. In tali termini si è espressa la Suprema Corte di Cassazione osservando,
invero, che “In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per
contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su
circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fa tto - nella
specie, la rilevazione del numero di targa di un'auto - non è necessario proporre querela di falso,
ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo
l'apprezzamento rimesso al giudice di merito” (cfr. Cass, Sez. 2, Sentenza n. 25676 del
04/12/2009).
2.4. Parimenti, il Tribunale ritiene infondata l'asserita falsità del verbale di accertamento per erronea indicazione della violazione contestata e del luogo del suo accertamento: dalle risultanze documentali emerge agevolmente che la condotta descritta nel ver bale di contestazione in esame
è da intendersi riferita non già al fatto che il veicolo fosse marciante in Viale Crotone n. 214/B
nel momento in cui gli Agenti della Guardia di Finanza accertano la violazione dell'art. 80, comma
14, C.d.S., ma che avesse c ontinuato a transitare senza aver effettuato la prescritta revisione
RGAC n. 2368/2016 - Pagina 7 di 9 malgrado la sospensione dalla circolazione risultante “da precedente controllo della Sezione
Polstrada di Catanzaro, annotato sul documento di circolazione in data 1 luglio 2013”.
Circostanza questa che, si ribadisce, non è oggetto di contestazione, giacché il nulla obietta Pt_1
in relazione al fatto che il proprio mezzo, non sottoposto a revisione, aveva continuato a circolare fino alla data di elevazione del primo verbale del 1 a gosto 2015 n. 92/15.
Sulla scorta delle risultanze documentali non è dato evincere, pertanto, alcuna falsità del verbale in merito alla violazione e al luogo del suo accertamento, coincidente con gli Uffici del Comando
della Guardia di Finanza.
Quel che emerge, infatti, è che i verbalizzanti - all'esito dell'esame del documento (libretto) di circolazione del veicolo ritirato al in data 1 agosto 2015 a seguito della elevazione del Pt_1
verbale di contestazione n. 92/15 per aver circolato senza in dossare il casco protettivo – accertano che il veicolo, sospeso dalla circolazione in data 1 luglio 2013 “fino all'effettuazione della visita
di revisione con verbale n. 700010926987” non era stato sottoposto alle dovute revisioni negli anni 2010, 2012 e 2014, stante l'assenza dei talloncini attestanti tale circostanza.
In altri e più chiari termini, la circolazione cui si fa riferimento nel verbale attiene al fatto che il veicolo ha continuato effettivamente a transitare nonostante la prescritta sospensione risalente all'anno 2013 e tale circostanza è inequivocabilmente dimostrata dal verbale di contestazione n.
92/15 riversato in atti, elevato pochi giorni prima al per essere stato sorpreso alla guida Pt_1
del mezzo senza indossare il casco protettivo.
Inoltre, che il veicolo non fosse marciante al momento della elevazione del verbale oggetto di querela di falso e che, dunque, il termine “circolava” sia stato adoperato in relazione alla su esposta circostanza accertata a seguito dell'esame dei documenti di circolazione emerge dal fatto,
pacifico e non contestato tra le parti, che il verbale impugnato è stato notificato al trasgressore non già su strad a, ma presso l'abitazione del trasgressore ove si sono all'uopo recati gli agenti verbalizzanti, accertando che “il veicolo risultava effettivamente fermo e custodito sin dal
01.08.2015”, per come confermato dalla stessa Prefettura di Catanzaro in sede di comparsa costitutiva.
RGAC n. 2368/2016 - Pagina 8 di 9 Conclusivamente, per tutti i motivi sopra esposti, il Tribunale ritiene che la querela di falso proposta da avverso il verbale di contestazione n. 61/15 del 4 agosto 2015 debba Parte_1
essere rigettata, atteso che lo stesso non risulta essere affe tto da alcuna falsità inficiante la sua validità.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, applicando quale scaglione di riferimento quello relativo alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26. 000,00 ed i valori minimi per tutte le fasi processuali, nonché la riduzione prevista dall'art. 4, comma 4, stante l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. 2368 del R.G.A.C. dell'anno 2016 avente ad oggetto querela di falso, così provvede:
1. rigetta la querela di falso proposta da;
Parte_1
2. condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
, in persona del Prefetto p.t., che liquida in euro 1.778,00 per compensi, oltre iva, cpa
[...]
e rimborso forfettario spese generali del 15%;
3. ordina al passaggio in giudicato della presente sentenza la restituzione del documento in originale (verbale di accertamento n. 61/15 del 4 agosto 2015) e dispone che a cura della
Cancelleria sia fatta menzione della presente sentenza sull'originale;
4. condanna ai sensi dell'art. 226 c.p.c. il querelante al pagamento di una pena pecuniaria di euro
15,00, con esecuzione al passaggio in giudicato della pronuncia ai sensi dell'art. 227 c.p.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 4 aprile 2025 .
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 2368/2016 - Pagina 9 di 9