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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 3458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3458 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dott.ssa Carmen Lombardi Presidente
2. dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere
3. dott.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 2.10.2024 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 945 r.g. Sez. Lav. dell'anno 2020 vertente
TRA
, , n.q. di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 potestà genitoriale sui figli , , rappresentati Persona_1 Parte_3
e difesi dall'Avv. Giuseppe Gallo e dall'avv. Paola Gallo, e con gli stessi elettivamente domiciliati come in atti Appellante E
, rappresentata e difesi dall'Avv. Giuseppe Gallo e dall'avv. Controparte_1
Paola Gallo, e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti Appellante interventore CONTRO
in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Erminio Capasso, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via G. Ferraris n. 4 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V., in funzione di Giudice del Lavoro, n. 1597\19 del 25.09.2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Santa Maria C.V., in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava il ricorso proposto da Parte_1
e , n.q. di genitori dei figli all'epoca minori , Parte_2 Controparte_1 Per_1
e , orientato al riconoscimento del diritto dei minori ad una quota della Pt_3 pensione di reversibilità del nonno titolare di pensione diretta VO Persona_2
n.10033711 deceduto il 10.1.2014. Avverso tale decisione proponevano appello e Parte_1
, n.q. di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli Parte_2
, , deducendo che erroneamente il Tribunale Persona_1 Parte_3 aveva affermato che nel caso di specie mancava idonea prova della vivenza dei nipoti a carico -almeno parziale ma abituale- del nonno paterno, anche in ragione del requisito reddituale dei genitori. Sostenevano gli appellanti l'erroneità della decisione, evidenziando che la domanda amministrativa presentata il 25.1.2014 era corredata da valida documentazione comprovante lo stretto vincolo parentale, la vivenza degli stessi a totale carico del nonno essendo inclusi, da diverso tempo, nel suo stato di famiglia, e quindi la comunanza di tetto e di mensa, nonchè l'insussistenza di ogni forma di reddito dei genitori. In particolare, deducevano che la fosse una casalinga mentre il Parte_2 coniuge disoccupato di lungo termine;
che gli stessi non Parte_1 hanno mai prestato alcun lavoro con abitualità e prevalenza e neppure sotto forma di collaborazione, anche soltanto saltuaria, presso terzi, e risultavano privi di reddito come emergente dall'allegata dichiarazione e certificazione dell'agenzia delle entrate. Chiedevano quindi alla Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado. Si costituiva l' , resistendo all'avverso gravame e chiedendone il rigetto. CP_2
Con atto di intervento depositato in data 10.7.2024, ha proposto intervento volontario , nipote dell' divenuta nelle more del Controparte_1 Persona_2 giudizio maggiorenne, la quale aderiva a tutte le domande anche di riforma della sentenza avanzate dai genitori appellanti.
All'udienza di discussione la Corte decideva come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, per quanto riguarda la ricognizione delle parti del giudizio deve darsi atto dell'intervento volontario depositato in data 10.7.2024 da
, nipote dell' divenuta già prima del deposito del Controparte_1 Persona_2 ricorso di primo grado maggiorenne, atto con il quale è stata regolarizzato il difetto di rappresentanza dei genitori. In relazione alla posizione di ed viene in rilievo Persona_1 Parte_3 la questione dei minori divenuti maggiorenni nelle more del giudizio. Ebbene, può ritenersi che non ricorra un'ipotesi di inammissibilità dell'appello, dal momento che secondo la giurisprudenza di legittimità “nel caso in cui, in pendenza del termine per proporre appello, il minore costituitosi in giudizio a mezzo del proprio legale rappresentante raggiunga la maggiore età, l'omessa dichiarazione o notificazione di tale evento da parte del procuratore comporta, in virtù della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica di quest'ultima rispetto alle altre parti ed al giudice, tanto nella fase attiva, quanto nella fase di riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione, la quale va notificata presso il procuratore della parte costituita in primo grado e successivamente divenuta maggiorenne” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30009 del 21/11/2018). Nel merito l'appello è fondato. Il primo Giudice ha motivato il rigetto integrale della domanda, valorizzando il difetto di prova della vivenza dei minori a carico del nonno paterno, nonché l'insufficiente prova della consistenza dei redditi goduti dai due originari ricorrenti, che agivano nella qualità di genitori dei minori , Controparte_1 Per_1
e . Pt_3
Secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, il disposto dell'art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, modificato dalla L. n. 903 del 1965
– che stabiliva la spettanza della pensione di reversibilità al coniuge e ai figli superstiti minorenni e inabili a carico del genitore al momento del decesso - era stato esteso, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità della norma (Corte cost. sentenza n. 180 del 1999), anche ai nipoti conviventi con il nonno pensionato, senza distinguere tra nipoti abili o inabili, con l'unico limite della minore età. Dunque, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite e ad alcune particolari condizioni anche il nipote ha diritto alla pensione di reversibilità, anche ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza ne' con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il dante causa provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 5008/1994; 15440/2004; 11689/2005; 3678 del 2013). Successivamente, all'esito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2022, è ormai consolidato che il diritto alla pensione di reversibilità previsto dall'art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, conv. con modif. dalla l. n. 1272 del 1939, deve essere esteso - alle stesse condizioni e con le stesse limitazioni previste per i figli - a favore dei nipoti anche maggiorenni orfani, riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati, precedentemente non inclusi fra i soggetti equiparati ai beneficiari della prestazione (Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 11553 del 30/04/2024). Il Giudice delle leggi ha, in sostanza, rimarcato la ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici, consistente nel farne proseguire, almeno parzialmente, anche dopo la morte del titolare, il godimento da parte dei soggetti legati da stringenti vincoli familiari, garantendosi, così, ai beneficiari, la protezione dalle conseguenze derivanti dal decesso del congiunto (fra le altre, sentenze n. 180 e n. 70 del 1999, n.18 del 1998). La Corte costituzionale ha rimarcato la realizzazione, in tal modo, anche sul piano previdenziale, di una forma di ultrattività della solidarietà familiare (ancora, Corte cost. n. 180 del 1999 cit.), proiettando il relativo vincolo la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte (così, con riferimento al rapporto coniugale, Corte cost. n. 174 del 2016). L'architrave della sentenza del 1999 era rappresentato dalla valorizzazione del rapporto parentale tra ascendenti e discendenti, fondata sulla naturale affectio, nella quale si innesta la speciale e privilegiata disciplina voluta dal legislatore, sul piano dei diritti e dei relativi obblighi, tra cui il dovere di concorrere negli oneri di mantenimento, istruzione ed educazione, sancito dall'art. 316-bis cod. civ. a carico degli ascendenti quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti.
La Suprema Corte, nell'evoluzione interpretativa sull'argomento, ha anche precisato che la prova della cosiddetta vivenza a carico dell'assicurato, richiesta ai fini del diritto alla pensione di reversibilità a favore del figlio o del nipote superstite non è esaurita con la dimostrazione della convivenza tra tali due soggetti occorrendo anche provare che il genitore o il nonno defunto provvedeva in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr. Cass. 26 marzo 1984 n. 1979). Più in particolare, ha affermato che: "La nozione di vivenza a carico e' definita dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 106 (T.U.) nei seguenti termini: Agli effetti dell'articolo 85, la vivenza a carico e' provata quando risulti che gli ascendenti (in questo caso il figlio maggiorenne n.d.e.) si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto"; i due presupposti sono entrambi necessari e come due facce dello stesso fenomeno (Cass. 25 agosto 2006 n. 18520); il livello quantitativo di sussistenza del richiedente non e' determinato ne' per legge, ne' con direttive amministrative, ne' attraverso la giurisprudenza di legittimità; sul piano nomofilattico che le compete questa Corte puo' semplicemente dire che l'espressione "mezzi di sussistenza" con cui il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 106, definisce lo stato di vivenza a carico richiama l'analoga espressione "mezzi necessari per vivere" di cui all'articolo 38 Cost., comma 1 e non i "mezzi adeguati di vita del lavoratore", di cui al comma 2" (cosi' Cass. 2630/2008). La determinazione, in concreto, della sufficienza dei mezzi di sussistenza è tipico giudizio di fatto demandato al giudice del merito, il quale può valutare tale sufficienza in relazione al costo della vita, al potere di acquisto della moneta e agli altri standards sociali del luogo in cui la vicenda si svolge (Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 13 luglio 2016, n. 14346).
Tutto ciò premesso in prospettiva generale, nel caso di specie i ricorrenti chiedevano che in favore dei propri figli -all'epoca del decesso del nonno tutti minori- il Tribunale volesse riconoscere una quota della pensione di reversibilità del nonno premorto, dal momento che, finchè era stato in vita, Persona_2 tali minori erano stati a suo carico, per mancanza in capo ai genitori dei mezzi per provvedere al mantenimento. Osserva il Collegio che i documenti prodotti appaiono complessivamente idonei a provare gli elementi rilevanti ai fini del riconoscimento del diritto azionato. Risulta in primo luogo documentata la “convivenza o coabitazione” tra i figli dei ricorrenti e il nonno dal momento che lo stato di famiglia e i Persona_2 certificati di residenza attestano che i minori risiedessero nella medesima abitazione con i propri genitori e con il nonno. In ordine al diverso presupposto della “vivenza a carico” -che è circostanza di fatto distinta, ulteriore e più ampia rispetto alla mera coabitazione- risulta necessario dimostrare l'assenza o comunque l'assoluta insufficienza dei redditi propri dei genitori al momento del decesso del nonno, con idonee certificazioni reddituali e soprattutto introdurre altri elementi –anche indiziari- che servissero a dimostrare che i nipoti fossero a totale o almeno prevalente carico del nonno all'epoca del decesso del pensionato. La giurisprudenza (cfr. anche Corte di Cassazione n° 11689/2005) ha affermato che non è necessario dimostrare un completo mantenimento, ma almeno che l'aiuto economico, per la sua entità, costanza e regolarità, abbia costituito un mezzo normale, sia pure parziale, del mantenimento stesso. Sul punto, al contrario, il Tribunale ha accolto la prospettiva dell' che, CP_2 nella comunicazione di rigetto della domanda amministrativa, evidenziava che la madre dei minori risultava titolare di assegno al nucleo familiare a carico del Comune. Ebbene, secondo questo Collegio il godimento da parte della madre, per un periodo successivo al decesso dell' di un assegno nucleo familiare Persona_2 erogato dal Comune di residenza, non può essere considerato elemento discretivo in senso impeditivo o preclusivo. Al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti, il requisito dell'assenza di reddito in capo ai genitori dei minori è soddisfatto anche ove i genitori stessi siano proprietari della casa di abitazione principale, poiché il reddito da essa derivante, ovvero la rendita catastale, costituisce un reddito virtuale e non effettivo. Analogamente, al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti, non si considera reddito l'eventuale indennità di accompagnamento percepita dai genitori dei minori, poiché quest'ultima, essendo un'erogazione finalizzata in via esclusiva al pagamento di un servizio di assistenza per il soggetto bisognoso, è direttamente destinata a tale impiego e non invece all'incremento del patrimonio del genitore stesso. Oltretutto tale prestazione costituisce un supplemento al trattamento pensionistico così come l'assegno per il nucleo familiare. Ne consegue che non può costituire ostacolo al riconoscimento della pensione di reversibilità in capo ai nipoti minorenni (richiesta all' dai ricorrenti) la percezione dell'assegno CP_2 per il nucleo familiare erogata dal Comune al genitore , giacchè Parte_2 tale erogazione anzi appare elemento indiziario forte proprio dello stato di bisogno alimentare dei nipoti minorenni e incluna sotto un profilo indiziario per la totale vivenza de minori a carico del de cuius. Proprio l'insussistenza di reddito ha consentito, dopo il decesso del nonno (10/01/2014), il riconoscimento alla madre, , dell'assegno per il Parte_2 nucleo familiare. Già con il ricorso di primo grado, i genitori nella qualità avevano depositato il certificato ISEE dell'intero nucleo familiare del 16/02/2015, attestante l'assenza di reddito o comunque un indicatore di reddito di appena €. 2.568,79. Unitamente all'atto di appello hanno versato in atti certificati dell'Agenzia delle Entrate aggiornati individuali che attestano la sostanziale assenza dei redditi in capo ai due genitori negli anni antecedenti il decesso del nonno Persona_2
Dal certificato del 2021 risulta che la non ha percepito redditi Pt_2 derivanti da lavoro dipendente\pensione, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi dal 2008 fino all'epoca di rilascio del certificato. Dal certificato relativo invece all' , sempre del 2021, emerge Parte_1 che lo stesso non risulta aver percepito redditi derivanti da lavoro dipendente\pensione, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi dal 2008 fino all'epoca di rilascio del certificato, salvo redditi da lavoro di poco superiori ai 4.000,00 euro per il 2014 e ad euro 5.500,00 per il 2015. Tali importi risultano irrilevanti sia perché tutti ampiamente successivi all'epoca del decesso del dante causa pensionato (essendo invece rilevante solo il periodo precedente al decesso, quale ambito temporale in relazione al quale va indagata la dipendenza economica dei nipoti dal nonno), sia per la modestissima consistenza in relazione alle esigenze alimentari di un nucleo familiare di 5 persone con tre figli adolescenti. La concorrenza di elementi indiziari quali la comunanza di tetto, cioè la coabitazione, e l'assenza assoluta di redditi da lavoro dei genitori nonché il difetto di qualsiasi ulteriore elemento reddituale rilevante in capo ai genitori induce a ritenere sufficientemente provata la vivenza dei nipoti , e Parte_4 Per_1
a carico del nonno deceduto il 10.1.2010. Pt_3 Persona_2
L'appello deve dunque essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato il diritto dei nipoti , ed Persona_1 Parte_3
alla rispettiva quota della pensione di reversibilità del Controparte_1 trattamento in godimento del de cuius all'epoca del decesso e fino Persona_2 al compimento della maggiore età di ciascuno di essi, nei termini anche quantitativi di legge. Per l'effetto, condanna l' al pagamento dei conseguenti CP_2 ratei, oltre accessori.
In ragione della complessità delle questioni giuridiche affrontate e della natura indiziaria degli elementi valutativi valorizzati, appare equo compensare per metà le spese di lite del doppio grado di giudizio, con condanna dell' alla rifusione CP_2 della restante parte che viene liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: a) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di , ed alla rispettiva quota Persona_1 Parte_3 Controparte_1 della pensione di reversibilità della pensione in godimento del de cuius Per_2 all'epoca del decesso, nei termini di legge e, per l'effetto, condanna l' al
[...] CP_2 pagamento dei conseguenti ratei, oltre accessori;
b) compensa per metà le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna l' alla rifusione della restante parte che liquida per il primo grado in euro CP_2
1.400,00 e per il presente grado in euro 1.200,00, oltre iva cpa e rimborso spese forfetarie, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Napoli in data 2.10.2024 Il Consigliere estensore Dr.ssa Chiara De Franco Il Presidente Dr.ssa Carmen Lombardi