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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/05/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.10006/2019 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza dell'11/4/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
(LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Giuseppe Stefanelli
Ricorrente
C O N T R O rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Maggio e Chiara Contursi CP_1
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Maggio e Chiara CP_2
Contursi
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_3
Riccardo Monteduro
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessandra Vinci CP_4
Resistenti
Oggetto: Opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
Con atto depositato il 17/8/2019, il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Lecce Sezione Lavoro, chiedendo l'annullamento, previa sospensione, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.059762019 00001915000, notificata il 2/8/2019, limitatamente ai seguenti atti e ai ruoli ad essi sottesi:
1) cartella di pagamento n.0592018 0015833012000 presuntivamente notificata il 10/10/2018, nella parte inerente premi per l'anno CP_4
2017;
2) Avviso di Addebito n.3592018 0002552300000, presuntivamente notificato il 2/8/2018, inerente contributi per l'anno 2017; CP_1
3) Avviso di Addebito n.3592018 0006030904000, presuntivamente notificato il 15/2/2019, inerente contributi per gli anni 2017 e 2018 CP_1 4) Avviso di Addebito n.3592018 0006194458000, presuntivamente notificato il 15/2/2019, inerente contributi per l'anno 2012; CP_1
5) Avviso di Addebito n.3592018 0006194660000, presuntivamente notificato il 15/2/2019, inerente contributi per l'anno 2013; CP_1
(il ricorso è proposto anche contro altre due Cartelle di pagamento, n.
05920000021831236000 e n. 05920000024020776000, che non riguardano il sig. e non sono inserite nella comunicazione preventiva qui Parte_1 impugnata come affermato da nella Controparte_5 memoria di costituzione illustrata più innanzi).
A sostegno della opposizione parte ricorrente deduce la nullità della comunicazione per mancata previa notificazione degli atti presupposti e la nullità delle notifiche qualora effettuate con posta privata, eccepisce decadenza dell dalla azione di recupero per decorso del termine annuale ex art.25 CP_1
D.L.vo 46/99, lamenta mancato previo invio dell'avviso di mora e lacunosità della motivazione dei provvedimenti impositivi, eccepisce altresì prescrizione del credito riportato nell'Avviso di Addebito n.3592018 0006194660000 ed evidenzia l'intervenuto annullamento di tale credito ad opera di provvedimento del
Direttore dell' del 22/1/2018, nonché la pendenza Parte_2 di ricorso innanzi alla Commissione Tributaria avverso al verbale di accertamento sotteso agli Avvisi di Addebito n. 3592018 0006194458000 e n.
3592018 0006194660000.
Si è costituito in giudizio, sin dalla fase cautelare, con memoria nella quale CP_4 chiede la reiezione del ricorso affermando che la cartella n. 0592018
0015833012000 ha ad oggetto la somma di € 175,57 per premio relativo al 2017 ed è stata notificata il 10/10/2018.
Si è altresì costituito in giudizio, sin dalla fase cautelare, con la , CP_1 CP_2 con un'unica memoria nella quale chiede la reiezione della domanda attorea affermando e documentando, tramite allegati alla memoria, che gli Avvisi di
Addebito hanno ad oggetto contributi dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni dal 2012 al 2018 e sono stati notificati tra il 2/8/2018 e il 15/2/2019.
Con nota depositata il 16/9/2019 ha inoltre versato in atti dichiarazione CP_1 della che conferma l'annullamento del debito contributivo Controparte_5 per l'anno 2012 e la pendenza di procedimento avverso il verbale di accertamento per l'anno 2013.
Si è, infine, costituita in giudizio nella presente fase Controparte_3 con memoria nella quale eccepisce difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi degli atti impositivi, inammissibilità della opposizione per tardività, difetto di giurisdizione del Giudice adito rispetto alla Cartella di pagamento n.0592018
2 0015833012000 nella parte relativa alle somme chieste per Tasse automobilistiche e deducendo nel merito la correttezza del proprio operato, in particolare con riferimento alla notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria a mezzo di agenzia di recapito privata, legittima, ad avviso della resistente perché non avente ad oggetto un atto giudiziario o una violazione del Codice della Strada e concludendo per il rigetto della opposizione.
Tali essendo gli avversi assunti e premesso che con ordinanza del 16/9/2019 è stata sospesa la efficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.059762019 00001915000, notificata il 2/8/2019, limitatamente alla cartella di pagamento n.0592018 0015833012000 e agli Avvisi di Addebito n. 3592018
0006194458000 e n. 3592018 0006194660000 e dei ruoli ad essi sottesi, il ricorso è fondato soltanto in parte e va accolto nei limiti di seguito esposti.
Si deve in primo luogo dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alla opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nella parte avente ad oggetto l'Avviso di Addebito n.3592018
0006194458000, notificato il 15/2/2019 e avente ad oggetto la somma di €
19.872,23 per contributi dovuti alla Gestione Commercianti per l'anno 2012, in quanto è stato documentato da che il verbale di accertamento del debito CP_1 contributivo per il 2012 è stato annullato dalla (vedasi nota Controparte_5 depositata da il 16/9/2019). CP_1
Con riferimento all'Avviso di Addebito n.3592018 0006194660000, notificato anche esso il 15/2/2019, avente ad oggetto l'importo di € 6.877,69 per contributi dovuti alla Gestione Commercianti per l'anno 2013, occorre verificare la legittimità di un avviso di addebito emesso sulla base di un accertamento compiuto dall'Amministrazione finanziaria e in pendenza di un giudizio di impugnazione di quest'ultimo innanzi alla Commissione Tributaria (cfr. quanto affermato dalla
Agenzia delle Entrate nel documento depositato da il 16/9/2019). CP_1
Tale situazione ha già avuto modo di essere affrontata dalla Corte di Cassazione la quale ha statuito che “in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' , ne' è necessario, ai fini di detta Controparte_5 non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza CP_1 dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando
3 detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario” (Cass., sez. lav., n.
8379/2014).
Nel caso oggetto della decisione sopra richiamata, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato il provvedimento impositivo proprio sulla base della circostanza che fosse pendente il giudizio di annullamento del verbale di accertamento.
La situazione è assolutamente analoga nel caso di specie e questo Giudice condivide il principio di diritto espresso, pur essendo consapevole che, in alcune ipotesi, lo stesso giudice di legittimità (Cass., sez. lav., n. 12333/2015) ha ritenuto di dover procedere all'analisi del merito della vicenda.
Tale ultima soluzione interpretativa, tuttavia, può condividersi nel caso in cui il verbale di accertamento sia impugnato innanzi alla stessa giurisdizione e sia redatto dallo stesso ente impositore.
Nel caso odierno, invece, data anche la differenza di regole tra processo tributario e processo del lavoro e stante la diversità di ente accertatore (che potrebbe anche rendere maggiormente difficoltosa un'effettiva difesa nel merito delle situazioni accertate) appare preferibile seguire la soluzione adottata nella sentenza n.
8379/2014, che maggiormente rispetta il riparto tra le due giurisdizioni.
Per tutto quanto detto, l'Avviso di Addebito n.3592018 0006194660000 deve essere annullato.
Per quanto attiene alla Cartella di pagamento n.0592018 0015833012000 inerente la somma di € 201,48 per premi dovuti per l'anno 2017 e relative sanzioni CP_4
(non si esamina il debito di € 630,22 iscritto nella medesima Cartella perché inerente Tasse automobilistiche, non rientranti nella giurisdizione del Giudice adito), si osserva che dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione di tale Cartella risulta notificata in data 10/10/2018 a Controparte_3 mezzo di lettera raccomandata a mani di , qualificatasi quale Persona_1 moglie del ricorrente.
Inoltre, si osserva che dalla documentazione allegata alla memoria di
[...]
e alla memoria di risulta che tutti gli Avvisi di Addebito Controparte_5 CP_1 sopra indicati sono stati notificati a mezzo di lettere raccomandate il primo, Avviso di Addebito n.3592018 0002552300000 in data 2/8/2018 e gli altri in data
15/2/2019.
Si deve pertanto ritenere che parte ricorrente fosse a conoscenza della Cartella e degli Avvisi oggi opposti sin dal 2018 e dal 2019 con la conseguenza che va disattesa la doglianza attorea relativa alla mancata notifica degli atti prodromici rispetto alla iscrizione ipotecaria.
4 Per quanto attiene la regolarità della notifica eseguita a mezzo posta, si osserva che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell' art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, manchino nell'avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido poiché la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui
è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui al' art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. Cass. n.
1091/2013, Cass. 27.5.2011 n. 11708).
Per quanto concerne la notificazione per posta privata si osserva che, come ricordato da nella propria memoria di costituzione, l'art.4 del Controparte_5
D.L.vo 261/1999 prevedeva che “
1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:
a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Tale articolo quindi riservava in via esclusiva al servizio postale di
[...]
(già Ente Poste) la notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni CP_6 del Codice Stradale non immediatamente contestate.
Ma con Legge n.124 del 4/8/2017 l'art.4 del Decreto Legislativo n.261/99 è stato abrogato ed è stata quindi soppressa l'esclusiva della società Controparte_6
per le notificazioni degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della
[...]
Strada.
Devono dunque essere disattese le doglianze attoree inerenti le modalità di notificazione degli atti impositivi.
5 Occorre poi osservare, per quanto attiene alla lamentata mancata previa notifica di un “avviso di mora” dedotta a foglio 5 del ricorso che l'art.50 DPR 602/73 (articolo che nei primi due commi recita: “1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26. di un avviso che contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.”.
L'art.77 del DPR n.602/1973, nei primi due commi, prevede che “Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.”
Dal combinato disposto degli artt.50 e 77 del DPR 602/73 emerge dunque che prima di iscrivere l'ipoteca l'Agente della riscossione deve notificare l'Intimazione ad adempiere.
Tuttavia la Corte di Cassazione con Ordinanza n.10234 del 20/6/2012 ha affermato che “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, secondo comma, del medesimo d.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché
l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all'espropriazione forzata, atteso quanto si evince dalla lettera dell'art. 77 citato, il quale, al secondo comma, prevede che, "prima di procedere all'esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca", e, al primo comma, richiama esclusivamente il primo e non anche il secondo comma dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973.”
Successivamente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Sentenza n.19667 del
18/9/2014 ha però affermato che “In tema di riscossione coattiva delle imposte,
l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta
6 iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della
Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità.”
Conformemente a tale indirizzo la Corte di Cassazione con Ordinanza n.30534 del
22/11/2019 ha ribadito che: “In tema di riscossione coattiva delle imposte,
l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2-bis, introdotto con il d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, dalla comunicazione allo stesso dell'intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorni per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, avendo quest'ultima disposizione valenza meramente interpretativa, perché espressione del più generale principio dell'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale immanente nell'ordinamento tributario, fermo restando che, in quanto avente natura reale, l'ipoteca conserva la propria efficacia finché non ne venga disposta la cancellazione ad opera del giudice.”
Nella presente fattispecie la comunicazione preventiva notificata il 2/8/2019 e oggetto del presente ricorso contiene l'invito ad versare gli importi dovuti entro il termine di trenta giorni, come richiesto dalle pronunce giurisprudenziali testè richiamate.
Deve pertanto essere disattesa la doglianza relativa al mancato invio di avviso di mora, poiché il ricorrente è stato costituito in mora proprio con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Ancora, si deve respingere la eccezione di decadenza di dalla azione di CP_7 recupero intrapresa con l'Avviso di Addebito n.3592018 0002552300000, notificato il 2/8/2018 e inerente contributi per l'anno 2017 e con l'Avviso di CP_1
Addebito n.3592018 0006030904000, presuntivamente notificato il 15/2/2019, inerente contributi per gli anni 2017 e 2018, perché i crediti contributivi sono CP_1 stati iscritti a ruolo nell'anno appena precedente l'emissione dell'Avviso, sicchè
l'Istituto ha rispettato il termine annuale previsto dall'art.25 del D. L.vo 46/1999,
7 che recita: “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.”
Va poi respinta la doglianza relativa alla lacunosità della motivazione degli atti opposti, trattandosi di atti a forma vincolata.
Infatti, per gli Avvisi di Addebito l'art.30 D.L. 78/2010 recita: “1. A decorrere dal
1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a CP_ qualunque titolo dovute all' , anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonchè l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà' altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonchè l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma
1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza”.
Per la cartella di pagamento l'art.25, secondo comma, DPR 602/23 prevede che
“2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.”
8 Gli atti impositivi opposti nel presente giudizio contengono le indicazioni richieste dalle norme sopra citate, sicchè risultano adeguatamente motivati.
Infine, per quanto attiene alla dedotta insussistenza dei presupposti per iscrivere ipoteca per essere il credito complessivo inferiore all'importo di € 20.000,00, si osserva quanto segue.
Invero, l'art.77 DPR 602/73 al comma 1 bis, già sopra citato, prevede che: “
1- bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art.
76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.”
Orbene, dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.059762019
00001915000 allegata al ricorso emerge che la Cartella di pagamento n.0592018
0015833012000 ha ad oggetto la somma di € 201,48 per premi , che l'Avviso CP_4 di Addebito n.3592018 0002552300000 ha ad oggetto la somma di € 4.312,10 e l'Avviso di Addebito n. 3592018 0006030904000 ha ad oggetto la somma di €
4.238,68.
Il debito complessivo che residua all'esito della presente decisione è dunque inferiore ad € 20.000,00.
Si ritiene tuttavia che l'intervenuta riduzione del credito – riduzione conseguente all'annullamento dell'Avviso di Addebito n.3592018 0006194660000 in questa sede e all'annullamento da parte della del credito riportato Controparte_5 nell'Avviso di Addebito n.3592018 0006194458000 - non comporti l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sia perché il limite di importo è previsto per la iscrizione della ipoteca e non per la comunicazione preventiva, sia perché la comunicazione preventiva è atto finalizzato proprio allo scopo di consentire al contribuente di rispondere alle richieste dell'Agente della riscossione, il quale poi, a fronte delle iniziative assunte dal contribuente, assumerà le sue determinazioni in ordine alla iscrizione della ipoteca e all'importo da garantire.
Peraltro, sotto questo profilo, si deve anche rilevare che la Corte di Cassazione con
Ordinanza n.29364 del 23/12/2020 ha chiarito che “In ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, il giudice, adito in una causa di impugnazione di ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, che ne abbia accertato l'invalidità derivata per il motivo, di carattere sostanziale, dell'intervenuto annullamento, in via giudiziale o di autotutela, di una delle cartelle di pagamento iscritte a ruolo e della conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie somme, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto"
9 l'iscrizione, ma è tenuto a ricondurre la stessa alla misura corretta, annullandola soltanto nella parte avente titolo nelle somme originariamente iscritte, e
a ordinare la riduzione dell'ipoteca ex art. 2872 c.c. dell'importo per il quale era stata iscritta al doppio di quello complessivo del minor credito ancora a ruolo”
Per quanto detto ed esposto, deve dunque essere respinta la opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.059762019 00001915000, notificata il 2/8/2019, limitatamente alla Cartella di pagamento n.0592018
0015833012000 notificata il 10/10/2018, nella parte inerente premi per CP_4
l'anno 2017 e agli Avvisi di Addebito n.3592018 0002552300000 e n. 3592018
0006030904000.
Stante la parziale reciproca soccombenza, si ritiene equo compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nella parte avente ad oggetto l'Avviso di Addebito n.3592018 0006194458000.
Dichiara la inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nella parte avente ad oggetto l'Avviso di Addebito n.3592018 0006194660000 e, per l'effetto, annulla il suddetto Avviso di Addebito n.3592018 0006194660000.
Rigetta la opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.059762019 00001915000, notificata il 2/8/2019, limitatamente alla Cartella di pagamento n.0592018 0015833012000 notificata il 10/10/2018, nella parte inerente premi per l'anno 2017 e agli Avvisi di Addebito n.3592018 CP_4
0002552300000 e n. 3592018 0006030904000.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Lecce, li 11 Aprile - 2 Maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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