Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/04/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1233/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c., con ricorso depositato in data 26/02/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/08/1973, con il proc. dom. avv. BARANCA Monica, giusta procura in atti - ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bergamo n. 632 del 20/12/2023; nei confronti di
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
07/04/1977, con il proc. dom. avv. IORIO ENRICO, giusta procura in atti;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
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Con sentenza parziale n. 1173/2024 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario il 12/09/2007 in TE, dalla cui unione è nato il figlio
, allo stato ancora minorenne. Persona_1
Con sentenza parziale n. 2317/2024 il Tribunale ha disciplinato le condizioni accessorie alla separazione, recependo gli accordi raggiunti dai coniugi in corso di causa.
Rimessa la causa sul ruolo del giudice delegato ai fini della declaratoria di divorzio, all'udienza cartolare tenutasi in data 08/04/2025, entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni tra loro concordate, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare.
Ciò premesso, deve ritenersi accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge
6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Dunque, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole né con norme di legge imperative, il
Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni precisate congiuntamente dalle parti, che si trascrivono pedissequamente in dispositivo.
Le spese processuali devono dichiararsi integralmente compensate stante l'esito concordato del giudizio.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, così decide:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e il giorno 12/09/2007 in TE (trascritto Parte_1 Controparte_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, anno 2007, n. 35, parte II, serie A), alle seguenti condizioni:
1. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione materna.
pagina 2 di 4 2. Gli incontri tra padre e figlio e i tempi di permanenza del figlio con il padre verranno concordati direttamente tra il IG e . Controparte_1 Per_1
3. La casa coniugale sita in TE (BG), Via Esterna del Molino, n. 3/B, in comproprietà tra le parti, resta assegnata alla IGa , la quale Parte_1
continuerà a risiedervi unitamente al figlio sino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica di quest'ultimo.
4. Il IG continuerà a sostenere, per intero e sino ad avvenuta Controparte_1 estinzione, il rimborso delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, senza che ciò comporti cessione di quote da parte della IGa . Qualora le parti Pt_1 dovessero accordarsi in futuro per la vendita dell'immobile coniugale a terzi, il corrispettivo verrà suddiviso al 50% tra le parti.
5. Il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio nella misura di Per_1
Euro 500,00 ogni mese;
detta somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
6. Il padre sosterrà per intero (100%) le spese straordinarie necessarie per Per_1
secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Bergamo di seguito riportato:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
pagina 3 di 4 - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
I coniugi convengono che il rimborso delle spese anticipate venga effettuato a favore del coniuge anticipatario entro 15 giorni dall'effettuazione della spesa, previa esibizione di idonea documentazione.
7. A far tempo dal mese di gennaio 2025, l'assegno Unico INPS verrà percepito integralmente dalla IGa , la quale si impegna ad inoltrare domanda Parte_1 ai competenti uffici, significando l'accordo raggiunto. Resta salvo il diritto della IGa
di percepire il 50% dell'importo dell'assegno unico a far tempo dal mese di Pt_1
settembre 2024.
8. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
B. MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di STEZZANO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000
n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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