Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/03/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3765/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3765/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 26 marzo 2025 L'avv. Giuseppe Argenio per delega dell'avv. Ugolino Giovanni, per l'appellato, si riporta alla propria comparsa di costituzione in appello ed a quanto con essa dedotto, prodotto, eccepito e concluso. Impugna l'avverso atto di appello, infondato in fatto e diritto. In via preliminare ed assorbente si chiede che il Giudicante dichiari l'inammissibilità dell'appello ex art. 324 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata risulta passata in giudicato, come da eccezione formulata in comparsa di costituzione che qui si abbia per integralmente riportata, con condanna dell'appellante al pagamento dei compensi e delle spese di lite in favore del procuratore antistatario. In via subordinata, si conclude come da comparsa di costituzione e risposta, le cui conclusioni, per brevità, qui si abbiano per trascritte e riportate. Si chiede che la causa venga decisa con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.. Per l'appellante è presente l'avv. Luigi Natale Pt_1 per delega dell'avv. Bevere il quale si riporta alle conclusioni rassegnate con le memorie conclusionali del 21 marzo 2025 e chiede che la causa venga decisa. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 26 marzo 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 3765/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) “e vertente
1
TRA
, Partita IVA e Codice Fiscale: Parte_2
, ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto P.IVA_1 legge 22 ottobre 2016, n° 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n° 225,
a decorrere dal 1° luglio 2017 subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_1 Controparte_2
svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto
[...] legge n° 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, in persona del Responsabile degli Atti Introduttivi del Giudizio per la Regione Campania, Dott. (C.F.: , in virtù Controparte_3 C.F._1 dei poteri conferiti giusta procura speciale per atto Notar con studio in Roma Persona_1 alla Via Cola di Rienzo, 285, Rep. n. 177893, Racc. n. 11776 del 28/04/2022, registrata in data
02.05.2022 col numero 14871 – Serie 1T, con sede legale in Roma alla Via G. Grezar n° 14 ed elettivamente domiciliata in Ariano Irpino alla Via F. De Sanctis n. 9/2 presso lo studio dell'Avv.
Francesco Bevere (C.F. ), che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2 speciale allegata in atti;
-
Appellante – E
(C.F. ), nato il [...] ad [...] ed CP_4 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla Comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni Ugolino (C.F.
), presso il cui studio elett.te domicilia in Nocera ER (SA) alla via C.F._4
L. Ariosto n. 22;
- Appellato -
e in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. CP_5
, presso cui ope legis domicilia, in via Armando Diaz 11; C.F._5
- Appellato
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
Con Atto di citazione, ritualmente notificato, l' ha Parte_2 proposto appello avverso la sentenza n. 200/2022 del 09.03.2022 R.G.N. 529/2021 - resa dal
Giudice di Pace di Lauro, depositata in data 14.03.2022, con la quale il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda dell'appellata, così decideva: “DICHIARA ai sensi dell'art. 2943 c.c., la prescrizione del diritto a riscuotere la somma di €. 139,17 riportata nella cartella di pagamento n° 012 2014 0003005550 000. CONDANNA l' , Parte_2
2 R.G. n. 3765/2022
al pagamento delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in €. 170,00, di cui €. 50,00 per le spese, €. 30,00 per la fase di studio, €. 30,00 per la fase introduttiva, €. 60,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, di cui all'art. 2 del d.m. 55 del 10/03/2014, c.p.a. ed IVA, quest'ultima se documentata e non deducibile, da attribuire al procuratore costituito Avv. Giovanni Ugolino. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”, per l'effetto, chiedendo il conseguente accoglimento di tutte le conclusioni di primo grado ritrascritte: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, così provvedere: In via preliminare, dichiarare la domanda del tutto inammissibile ed improponibile per carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., in quanto nessuna esecuzione forzata è stata iniziata e/o minacciata e la notifica è stata ritualmente documentata. Sempre in via subordinata e nel merito, rigettare la sollevata eccezione di prescrizione del credito in quanto infondata ed interrotta da svariati atti interruttivi, nonché diretta a far valere un'azione non consentita di mero accertamento negativo del credito. Vittoria di spese e competenze del giudizio”. L'appellante premetteva, in fatto: che, con atto di citazione in data 25.05.2021,
[...] adiva l'intestato Giudice di Pace per chiedere l'annullamento della cartella esattoriale CP_4 numero 01220140003005550000 emessa dalla – e riferita alla Parte_2 contravvenzione al Codice della Strada elevata dalla per l'importo di Euro Controparte_5
139,17, a sostegno della domanda deduceva: 1) Omessa e/o irregolarità della notifica della cartella di pagamento. 2) Prescrizione della pretesa impositiva. 3) Nullità della pretesa creditoria per maggiorazioni non dovute – violazione dell'art. 27 della L. 689/1981. 4) Mancata indicazione della data di consegna del ruolo, concludeva, pertanto, affinchè venisse dichiarata nulla e/o comunque improduttiva di effetti giuridici la cartella di pagamento numero
01220140003005550000, nonché ogni atto ad esso presupposto, connesso e/o conseguente, con vittoria delle spese di giudizio;
che si costituiva ritualmente in giudizio essa
[...]
contestando le avverse eccezioni;
che la causa veniva trattenuta in decisione Parte_2 alla prima udienza del 2 Marzo 2022 ed emessa sentenza n° 200/2022 in data 09 Marzo 2022, con la quale il Giudice di Pace accoglieva la domanda dell'opponente. In diritto, l'appellante eccepiva che nella comparsa di costituzione e di risposta faceva rilevare che, dai documenti allegati, l'attore aveva ricevuto la cartella di pagamento numero 012
2014 0003005550000 in data 20-11-2014, a mani della madre di tale Controparte_6 notifica era stata inviata una C.A.N., in data 9-2-2015, a mezzo lettera raccomandata numero
689082324112, come risultava dal prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite dalle - Agenzia di Marzano di Nola - ai sensi degli articoli CP_7
139/140 c.p.c., veniva, poi, inviata l'intimazione di pagamento numero 012 2018 90021722
13000, ricevuta sempre a mani di madre dell'attore, in data 24.11.2018 Controparte_6
e, di tale notifica, venne spedita una C.A.N. in data 3 Dicembre 2018, a mezzo lettera raccomandata numero 573164697313, come era menzionato nel prospetto riepilogativo delle singole raccomandate spedite dalle ai sensi degli articoli 139/140 c.p.c.; Controparte_8 contestava che il Giudice non avesse dichiarato l'inammissibilità ed improponibilità dell'opposizione, in ogni caso, il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare la domanda del tutto inammissibile ed improponibile poichè era stata instaurata sulla base di un estratto di ruolo, nonché per carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., in quanto nessuna esecuzione forzata era stata iniziata e/o minacciata e la notifica era stata ritualmente documentata, la sentenza doveva essere riformata anche e soprattutto sulla base di recenti decisioni, attraverso le quali era stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per carenza di interesse ad agire, in virtù della modifica introdotta all'art. 12 del D.P.R. N. 602/1973, in forza del D.L. N. 146/2021 del 21.10.2021, convertito nella Legge n. 215 del 14.12.2021, che ha aggiunto il comma 4-bis. L'appellante concludeva “Voglia l'adito On.le Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: 1) Accogliere il presente appello e, in relazione alla sentenza n. 200/2022, resa dall'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LAURO, in persona del Dott.
3 R.G. n. 3765/2022
, riformarla nella parte in cui approva la sollevata eccezione di Controparte_9 prescrizione quinquennale, in quanto infondata e diretta a far valere un'azione non consentita di mero accertamento negativo del credito e, per di più, non maturata, in quanto interrotta dalla notifica di svariati atti costituenti messa in mora del debitore. 2) Riformare la sentenza nella parte in cui dichiara la domanda ammissibile, mentre, invece, doveva essere dichiarata del tutto inammissibile ed improponibile per carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., in quanto nessuna esecuzione forzata era stata iniziata e/o minacciata e la notifica era stata ritualmente documentata. 3) In ogni caso, annullare la sentenza essendo l'opposizione del tutto inammissibile per essere stata instaurata sulla base di un estratto di ruolo, che, in virtù della richiamata legge e delle recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, non poteva essere azionato per assoluta mancanza di interesse ad agire.4) Condannare parte appellata alla corresponsione delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, in favore della appellante Parte_2
.”.
[...]
Si costituiva in giudizio la parte appellata , eccependo: preliminarmente CP_4 l'inammissibilità dell'appello ex art. 324 c.p.c. per essere passata in giudicato la Sentenza di primo grado, poiché la sentenza n. 200/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lauro in data
09.03.2022, depositata in cancelleria in data 14.03.2022, risultava passata in giudicato per il decorso del termine utile per poter essere impugnata, ovvero sei mesi dalla pubblicazione e poiché la sospensione feriale dei termini processuali prevista dall'art. 3 della Legge n. 742 del 7.10.1969 e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario non si applica al giudizio di opposizione all'esecuzione, l'atto di appello notificato in data 02.10.2022 risultava tardivo e proposto quando la sentenza impugnata era passata in giudicato, per il decorso del termine di sei mesi dalla pubblicazione della stessa sentenza;
l'inammissibilità dell'appello per inesistenza della procura alle liti e conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, poiché la procura alle liti versata agli atti da parte avversa e notificata unitamente all'atto di appello risultava priva della sottoscrizione (anche digitale) della parte;
l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; l'inappellabilità della Sentenza ex art. 339 co. 3 c.p.c., poiché il giudizio di primo grado veniva introdotto onde ottenere l'annullamento di cartella esattoriale dell'importo complessivo inferiore ad € 1.032,91; nel merito l'infondatezza dei motivi di appello proposti e la fondatezza dei motivi di primo grado quanto alla prescrizione quinquennale del credito portato dalla cartella impugnata. L'appellato concludeva “Voglia l'On.le Tribunale di Avellino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: - In via preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall' , essendo la Parte_2 sentenza impugnata passata in giudicato per i motivi esposti;
- Ancora, in via preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall' Parte_2
per inesistenza della procura alle liti;
- Sempre in via preliminare, dichiarare
[...] l'inammissibilità dell'appello ai sensi del novellato art. 342 c.p.c. per mancanza dei requisiti specificatamente richiamati dalla richiamata normativa a “pena di inammissibilità” ovvero la inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 339, 3° co. C.p.c. ; - Nel merito, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata;
- Condannare in ogni caso l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario;
”. Si costituiva altresì l'appellata rilevando la fondatezza dell'appello Controparte_5 spiegato dall' ed insistendo per il suo accoglimento e Parte_3 per la conseguente riforma della sentenza di prime cure, essendo la domanda formulata in primo grado non meritevole di accoglimento, essendosi l'attore limitato a riferire di aver avuto conoscenza occasionale del ruolo, senza prospettare la sussistenza di atti di vanto del credito o della volontà dell'ente impositore di dar seguito al procedimento di riscossione mediante ruolo, difettando la prova di un concreto ed attuale interesse ad agire, in subordine, con riferimento alle avverse censure, relative a vizi propri della procedura riscossiva, facendo presente che la cartella
4 R.G. n. 3765/2022
è atto predisposto dall' ed è, quindi, quest'ultimo a dover rispondere in Controparte_10 ordine ad eventuali suoi vizi. L'appellata concludeva “Voglia l'On.le Giudice accogliere l'appello di e CP_11 condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite anche nei confronti della;
CP_5 in subordine, in caso di rigetto dell'appello, condannare alle spese di lite il solo agente della riscossione.”. All'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. Così succintamente compendiati i fatti di causa, anzitutto occorre valutare la tempestività
o meno della proposizione dell'odierno gravame da parte dell'appellante, vista l'espressa eccezione sul punto sollevata dalla difesa dell'appellato . CP_4 La causa proposta in primo grado atteneva ad una esecuzione all'esecuzione ex art. 615 cpc. Tale risulta essere stata qualificata dalla parte attrice, nella Sentenza di primo grado (v. pag.
2 della Sentenza) ed anche dalla difesa appellante (v. pag. 4 Atto di citazione in appello). Nel dettaglio e testualmente il Giudice di primo grado chiariva che “L'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.” (v. pag. 2 Sentenza). Come ricordato dalla difesa appellata, in ogni caso, in forza del principio cosiddetto dell'apparenza, l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno (v. ex multis Cass. civile sez. III, 09/01/2024, n.907).
Costituisce pacifico principio giurisprudenziale quello secondo cui “L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.).” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014 (Rv. 633022 - 01).
Nel caso di specie la Sentenza di primo grado veniva depositata e pubblicata in data 14 marzo 2022, sicché il termine c.d. “lungo” di sei mesi per la proposizione del gravame scadeva, senza tener conto della sospensione feriale dei termini processuali, in data 14 settembre 2022. E' documentato che l'appello sia stato notificato nell'interesse di agli Parte_2 appellati in data 2 ottobre 2022 (v. prod. appellante) e pertanto oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed allorquando la sentenza era oramai passata in giudicato ex art. 324 c.p.c.
Resta ancora da aggiungere che, a fronte dell'eccezione di intempestività sollevata dall'appellato nella propria comparsa di costituzione e risposta, la difesa appellante nulla abbia inteso replicare, contro dedurre o eccepire negli scritti difensivi successivi. L'eccezione di tardività dell'appello va, dunque, accolta ed il gravame proposto va dichiarato inammissibile.
Vanno, infine, disciplinate le spese. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza nei rapporti tra l'appellante e l'appellato . La liquidazione si effettua come da dispositivo, in base alle tariffe forensi CP_4 vigenti, tenendo conto del valore della causa (€139,17), della non particolare complessità delle questioni affrontate e delle attività processuali effettivamente espletate, con esclusione della fase istruttoria.
Vanno, di contro, integralmente compensate le spese tra le altre parti, in assenza di profili di soccombenza. La soluzione di inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR
115/2002, applicabile ai procedimenti di impugnazione iniziati successivamente al 31 gennaio
2013, implica che la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
5 R.G. n. 3765/2022
contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis, se e nei limiti in cui il primo sia dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_2 sentenza n. 200/2022 del 09.03.2022– R.G.N. 529/2021 – del Giudice di Pace di Lauro. B. Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_2 dell'appellato , delle spese di giudizio che si liquidano in €232,00 per CP_4 compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Ugolino per dichiarato anticipo. C. Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio tra le altre parti. D. Dà atto che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, se il primo sia dovuto. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 26 marzo 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi
È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
6