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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9369 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c.
iscritto al n. v.g. 9369 /2025 promossa da:
, CP_1
e
, Controparte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. SANTONASTASO GIACOMO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
come da ricorso presentato congiuntamente.
1 Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torino con decreto del 15.12.2009.
Con ricorso congiuntamente depositato il 30.04.2025, e CP_1 Controparte_2 chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di separazione in punto mantenimento.
Segnatamente, le parti chiedevano disporsi che, con decorrenza dalla sottoscrizione del ricorso, il signor versi alla signora a titolo di mantenimento, la somma di euro 300,00 mensili, CP_1 CP_2 nonché disporsi l'onere esclusivo a carico del signor di curare il pagamento delle tasse annuali CP_1 per la frequentazione dei corsi universitari di , ferma la ripartizione al 50% delle spese mediche Per_1 estranee o previste dal Servizio Sanitario Nazionale.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§ ***
Vi è accordo tra le parti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473 bis 15 c.p.c, prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dal decreto di omologa del 15.12.2009.
DISPONE che, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso il Sig. versi alla Sig.ra CP_1
a titolo di assegno periodico, la somma di euro 300,00 mensili;
CP_2
DISPONE che resti ad esclusivo carico del Sig. l'onere di curare il pagamento delle tasse CP_1 annuali per la frequentazione dei corsi riferiti alla carriera universitaria della figlia;
Per_1
DISPONE che le spese mediche estranee o previste dal Servizio Sanitario Nazionale siano suddivise tra i ricorrenti in parti uguali, nella misura del 50% ciascuno, così come le spese relative alla copertura assicurativa ed alla manutenzione dell'autovettura in uso alla figlia . Per_1 NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 Comma 2 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c.
iscritto al n. v.g. 9369 /2025 promossa da:
, CP_1
e
, Controparte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. SANTONASTASO GIACOMO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
come da ricorso presentato congiuntamente.
1 Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torino con decreto del 15.12.2009.
Con ricorso congiuntamente depositato il 30.04.2025, e CP_1 Controparte_2 chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di separazione in punto mantenimento.
Segnatamente, le parti chiedevano disporsi che, con decorrenza dalla sottoscrizione del ricorso, il signor versi alla signora a titolo di mantenimento, la somma di euro 300,00 mensili, CP_1 CP_2 nonché disporsi l'onere esclusivo a carico del signor di curare il pagamento delle tasse annuali CP_1 per la frequentazione dei corsi universitari di , ferma la ripartizione al 50% delle spese mediche Per_1 estranee o previste dal Servizio Sanitario Nazionale.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§ ***
Vi è accordo tra le parti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473 bis 15 c.p.c, prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dal decreto di omologa del 15.12.2009.
DISPONE che, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso il Sig. versi alla Sig.ra CP_1
a titolo di assegno periodico, la somma di euro 300,00 mensili;
CP_2
DISPONE che resti ad esclusivo carico del Sig. l'onere di curare il pagamento delle tasse CP_1 annuali per la frequentazione dei corsi riferiti alla carriera universitaria della figlia;
Per_1
DISPONE che le spese mediche estranee o previste dal Servizio Sanitario Nazionale siano suddivise tra i ricorrenti in parti uguali, nella misura del 50% ciascuno, così come le spese relative alla copertura assicurativa ed alla manutenzione dell'autovettura in uso alla figlia . Per_1 NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 Comma 2 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento