TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/02/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5086/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5086/2021 R.G.A.C. assegnata in decisione alla scadenza dei termini di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 24.10.2024 con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania alla via Fratelli Maristi n. 48, presso lo studio dell'Avv. PALMA TOMMASO (c.f.: ), dal C.F._1
quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
MANFREDI ALBERTO (c.f.: ), PERSANO DANIELE (c.f.: C.F._2
) e (c.f.: ), ed C.F._3 Parte_2 C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. in Napoli alla Via Parte_2
Ponte di Tappia n. 82, giusta procura in atti
OPPOSTA
Pag. 1 di 10
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 726/2021 emesso dal Tribunale di Napoli
Nord in data 6.2.2021 e pubblicato il 15.2.2021 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 12150/2020 r.g.
Conclusioni: Come da atti introduttivi e comparse conclusionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 27.4.2021 la società Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 726/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 6.2.2021 e pubblicato il 15.2.2021 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 12150/2020 r.g. con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore dell'opposta, della somma di € 102.962,67 per Controparte_1
forniture di merci riportate nelle fatture allegate, oltre interessi e spese della procedura.
L'opponente assumeva di non essere debitrice delle somme richieste e, a sostegno della promossa opposizione, deduceva l'inesistenza della prova del credito ingiunto e l'infondatezza della pretesa rilevando che le fatture commerciali, pur avendo valore probatorio nella fase monitoria, non costituivano nel giudizio di opposizione piena prova del credito e che, in caso di contestazione sull'an e sul quantum del credito azionato in giudizio, le medesime non determinavano nemmeno l'inversione dell'onere della prova che continuava ad incombere sull'opposto. Rilevava, poi, che neppure i documenti di trasposto costituivano elementi volti a dimostrare la fondatezza della pretesa in quanto, i DDT per garantire il mittente della spedizione da eventuali contestazioni del destinatario, avrebbero dovuto contenere specifici campi, compilati dal vettore e firmati dal soggetto preposto alla ricezione, riguardanti la quantità della merce, il prezzo concordato per l'acquisto della stessa e data e ora di avvenuta consegna. Precisava, altresì, che la firma del soggetto preposto alla ricezione doveva risultare leggibile ed essere accompagnata dall'esibizione di un documento di riconoscimento da allegare al DDT con specificazione della qualifica e del rapporto con l'acquirente.
L'opponente deduceva che nel caso di specie nessuna consegna di merce era stata effettuata dalla in favore della Controparte_1 Parte_1
La assumeva poi che i documenti di trasporto allegati dalla parte Parte_1
opposta al ricorso per decreto ingiuntivo erano stati creati ad arte al solo fine di fornire ulteriori elementi su cui fondare la richiesta di concessione dell'ingiunzione di
Pag. 2 di 10
pagamento e contestava l'autenticità delle sottoscrizioni apposte ai documenti di trasporto prodotti evidenziando che le sottoscrizioni non erano state apposte dal legale rappresentante della società opponente, sig. nel periodo in cui la Persona_1
controparte assumeva essere state effettuate le consegne. Rilevava, inoltre, che tutte le sottoscrizioni dei D.D.T. erano diverse l'una dall'altra e non consentivano, pertanto,
l'imputazione a soggetti specifici;
che nemmeno il timbro sociale apposto sui detti d.d.t., recante la sola dicitura , consentiva di individuare il soggetto Parte_1
che li aveva sottoscritti e a chi fosse stata consegnata - se consegnata - la merce in essi indicata.
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.7.2021, si costituiva in giudizio l'opposta, che contestava quanto Controparte_1
avversamente dedotto e deduceva di essere creditrice dell'opponente per la somma di €
102.962,67 a titolo di residuo capitale (sul maggior complessivo importo di €
113.670,90, di cui € 60.663,49 per fatture del 2019 ed € 53.007,41 per fatture del 2020, essendo state saldate parte delle fatture del 2019).
Evidenziava, poi, che, sebbene la avesse contestato la genuinità delle Parte_1
sottoscrizioni, già i documenti prodotti in sede monitoria erano sufficienti a dare la piena prova del credito della ricorrente. A tal proposito rilevava di aver regolarmente prodotto per ciascuna consegna relativa alle fatture insolute sia il documento di trasporto predisposto dalla mittente PPG e sottoscritto dalla per ricevuta della Pt_1 merce sia le lettere di vettura predisposte dal vettore e anch'esse sottoscritte dalla per ricevuta della merce. Precisava che le lettere di vettura di provenienza del Pt_1
vettore erano di per sé sufficienti a fornire la prova della rimessa delle relative merci al vettore (con destinazione la sede della società ), con efficacia liberatoria per il Pt_1
venditore ex art. 1510 co. 2 c.c..
Assumeva, poi, che la prova del credito si evinceva anche dal nuovo documento prodotto in giudizio e costituito dalla email inviata dall'avv. Di Palma, difensore della
, alla dott.ssa ente incaricato del recupero del credito Pt_1 Controparte_2
Cont della , nella quale il procuratore della aveva espressamente riconosciuto il Pt_1
debito della società oltre ad aver promesso il pagamento e che tale comunicazione configurava un riconoscimento di debito/promessa di pagamento, riferibile all'opponente in quanto proveniente da un soggetto qualificato a rappresentare la
Pag. 3 di 10
, con conseguente dispensa ai sensi dell'art. 1988 c.c., della destinataria PPG Pt_1 dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
Con riferimento al disconoscimento operato dalla parte opponente dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte ai DDT per ricevuta della merce, atteso che i documenti di trasporto non erano stati sottoscritti dal legale rappresentante della e che le Pt_1 firme erano diverse, la eccepiva l'inammissibilità del Controparte_1
disconoscimento della scrittura privata proveniente da un terzo atteso che l'onere di disconoscimento della scrittura privata ed il conseguente onere di verificazione operava solo con riferimento ai documenti sottoscritti dalla parte personalmente o da un soggetto che, in virtù di un rapporto organico o di procura, era munito di potere rappresentativo.
Sosteneva l'attendibilità delle lettere di vettura e dei documenti di trasporto, che non necessitavano delle indicazioni aggiuntive indicate dalla controparte e precisava che ogni documento di trasporto presentava un elenco dettagliato della merce cui si riferiva e che ogni lettera di vettura riportava il numero del corrispondente documento di trasporto, sicché non vi era alcuna incertezza sulla qualità e quantità della merce di volta in volta consegnata.
La evidenziava che nelle sottoscrizioni era sempre Controparte_1
uguale il timbro che presentava la stessa grafica del timbro Parte_1 Parte_1
rappresentante dell'opponente insieme alla firma della procura
[...] Controparte_3 congiunta all'atto di opposizione.
Insisteva, perciò, nella fondatezza delle proprie richieste di pagamento in quanto comprovate: dalla circostanza che in seguito ai solleciti di pagamento ricevuti, la non aveva in alcun modo contestato di essere debitrice delle somme vantate Pt_1
Cont dalla e che anzi tramite il proprio legale, si era riconosciuta debitrice, promettendo una futura proposta di pagamento, in realtà mai formulata;
dall'ulteriore circostanza che parte di quelle consegne e relative fatture era stata pagata dalla , il cui Parte_1 debito, a fronte delle fatture prodotte per complessivi € 113.670,90 si era ridotto all'importo oggetto d'ingiunzione di € 102.962,67 con la precisazione che la differenza di € 10.708,23 era dovuta al pagamento da parte della dell'importo di € Pt_1
9.522,23, imputato alla fattura 4919115017 del 30.9.2019 . Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del giudizio veniva espletata l'istruttoria testimoniale e, all'esito, la causa veniva assegnata in decisione alla scadenza delle note di trattazione scritta ex art. 127
Pag. 4 di 10
ter c.p.c. fissata per il 24.10.2024 con la concessione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c..
Preliminarmente va osservato che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 c.p.c., comma 2) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr.
Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza" (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02). Eventuali vizi del procedimento monitorio, quali la mancanza o l'insufficienza della prova scritta data, sono irrilevanti nel giudizio di opposizione, il quale non si riduce ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della emanazione del decreto ingiuntivo, consistendo bensì in un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda d' ingiunzione e dovendosi quindi escludere un'autonoma pronunzia sulla legittimità dell'ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il
Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n.
3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Dall'altra parte, invece, il debitore figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente
Pag. 5 di 10
concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SS.UU., 06.04/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile
SS.UU., 7 luglio 1993, n. 7448). Il creditore, pertanto, è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.
La pretesa creditoria è fondata sulla fornitura di merce riportata nelle seguenti fatture: n.
4919115017 del 30/09/2019, n. 4919115170 del 30/09/2019, n. 4919116932 del
30/10/2019, n. 4919117080 del 30/10/2019, n. 4919118843 del 30/11/2019, n.
4919120225 del 20/12/2019, n. 4920101350 del 31/01/2020, n. 4920101488 del
31/01/2020, n. 4920103080 del 29/02/2020, n. 4920104325 del 27/03/2020, n.
4920104440 del 27/03/2020, n. 4920106300 del 29/05/2020.
Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente ha negato di avere ricevuto la consegna della merce indicata nelle fatture in virtù delle quali la società opposta ha agito in giudizio e ha disconosciuto i documenti di trasporto versati in atti.
La ha prodotto in giudizio le fatture commerciali e i Controparte_1
relativi documenti di trasporto sottoscritti da terzi.
Invero la fattura commerciale, se è considerata prova idonea al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 634 c.p.c., in un ordinario giudizio di cognizione, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha solo una valenza indiziaria, circa l'esistenza del credito in favore della parte che l'ha emessa, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, se l'altra parte ha contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde (Corte di cassazione n. 1823 del 1969, Corte di cassazione n. 3261 del 1979, Corte di cassazione n. 9593 del 2004, Corte di cassazione n. 15383 del 2010, Corte di cassazione n. 20802 del 2011, Corte di cassazione n. 17050 del 2011, Corte di cassazione n. 299 del 2016).
La giurisprudenza riconosce alla documentazione formata da soggetti diversi dalle parti in causa solo valenza di prova atipica con efficacia sul piano probatorio di meri indizi, i
Pag. 6 di 10
quali possono assurgere a prova piena del fatto in essi documentato soltanto nell'ipotesi in cui le relative emergenze vengano confermate nel corso del giudizio dal loro autore oppure risultino suffragate da ulteriori elementi di prova (Corte di cassazione n. 1497 del 1973, Corte di cassazione n. 24208 del 2010, Corte di cassazione n. 11105 del 2001,
Corte di cassazione n. 10041 del 2000, Corte di cassazione n. 4437 del 1997 e Corte di cassazione n. 17612 del 2013).
Orbene nel caso di specie nel corso del giudizio di opposizione la società opposta ha comunque fornito la prova della consegna della merce nella quantità indicata nei documenti di trasporto e del prezzo dovuto, completando ed integrando il materiale probatorio della fase monitoria sia con la produzione delle lettere di vettura, non specificamente contestate dalla società opponente (ex art. 115 c.p.c.) che a mezzo dell'istruttoria testimoniale espletata. L'obiettivo della lettera di vettura, quale documento di accompagnamento delle merci (art. 1684 c.c.) che su richiesta del vettore il mittente deve obbligatoriamente emettere e sottoscrivere e nella quale devono essere inserite le indicazioni minime stabilite dall'art. 1683 c.c., è proprio quello di certificare che l'invio della merce sia avvenuto. Essa rappresenta, infatti, la prova che un ordine di trasporto tra mittente e vettore sia stato effettivamente concluso.
Anche i testi escussi hanno confermato l'avvenuta consegna della merce di cui alle fatture azionate.
Invero, lo stesso teste di parte opponente, , dipendente con la Testimone_1
mansione di operaio della , escusso all'udienza del 16.2.2023, ha comunque Pt_1
Cont confermato l'esistenza di rapporti di fornitura tra la e la anche se ha Pt_1
asserito, sia pure in maniera generica, di ritenere inverosimile che la avesse Pt_1
acquistato quantitativi di merce elevati.
Gli altri testimoni escussi ( e ) Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
hanno confermato i capitoli di prova sui quali sono stati interpellati.
La circostanza che la avesse ordinato la merce di cui alle fatture insolute della Pt_1
Cont
all'agente di quest'ultima, , è stata confermata sia dal teste Testimone_4
Cont
(funzionario della dal 1 giugno 2019 e responsabile vendite Testimone_2
Italia e Malta) che dal teste (legato da un rapporto di agenzia con la Testimone_4
e referente dell'area Campania dal 2014). In particolare, il teste Controparte_1
, escusso all'udienza del 12.9.2022 dinanzi al Tribunale di Milano, in Testimone_2
sede di prova delegata, ha confermato che le fatture che gli furono mostrate (doc. da 1
(a/f) a 7 di parte ricorrente opposta, così come precisato dall'Avv. Manfredi) “sono tutte
Pag. 7 di 10
fatture di merce regolarmente ordinate dalla nostro cliente al rappresentante di Pt_1 zona, lo so perché all'epoca dei fatti risultavo essere il capo area di zona” e che gli ordini erano stati trasmessi dalla all'agente della Parte_1 [...]
, il quale aveva provveduto a inserirli Controparte_4 Testimone_4
nel sistema telematico della Sul punto, ha Controparte_4 dichiarato: “confermo l'inserimento avveniva tramite sistema informatico ed è stato effettuato dal signor che si recava fisicamente dal cliente per Testimone_4 raccogliere l'ordine e poi provvedeva all'inserimento nel sistema informatico aziendale. Era una sua competenza e spettava a lui farlo.”
Il teste , escusso all'udienza del 26.10.2023, ha affermato : “confermo Testimone_4
che la ordinò la merce di cui alle fatture che mi vengono mostrate nella Parte_1
produzione di parte opposta allegati da 01a a 07 e ciò posso dire in quanto
l'indicazione contenuta nel corpo delle fatture viene generato proprio da Parte_3 me quale agente con riferimento all'ordine … Ero io che ricevevo gli ordini e li trasmettevo con inserimento nel sistema telematico della .” CP_1
La consegna della merce di cui alle fatture insolute al trasportatore per Parte_4
la successiva consegna alla unitamente ai documenti di trasporto Parte_1
docc. 8/26, è stata confermata, oltre che dai testi e , Testimone_2 Testimone_4
anche dal teste legale rappresentante della società incaricata Testimone_3 Pt_4
del trasporto e della consegna.
A tal proposito, il teste escusso all'udienza del 29.11.2022 dinanzi al Testimone_3
Tribunale di Milano, ha dichiarato: “confermo la circostanza come da documenti di consegna alla che mi viene rammostrato.” Parte_1
I testi , e hanno, altresì, confermato Testimone_2 Testimone_4 Testimone_3
che la merce era stata consegnata presso la sede della società in Via Parte_1
degli Innamorati 151, Giugliano in Campania, ove era stata ricevuta e ritirata senza riserve ed hanno riferito che a seguito delle consegne il trasportatore Parte_4
Cont aveva provveduto a restituire alla le lettere di vettura e i documenti di consegna con le sottoscrizioni della e hanno poi Parte_1 Testimone_4 Testimone_2
confermato che la merce fornita era conforme per qualità e quantità a quanto ordinato e che la società aveva provveduto al pagamento di parte delle fatture e relative Pt_1 consegne (di cui ai capitoli 1) e 5) ) saldando una ricevuta bancaria di € 9.522,23 il
5.3.2020 e, a tal proposito ha tenuto a precisare che: “i pagamenti mi Testimone_4 risultano proprio dagli estratti bancari.”
Pag. 8 di 10
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che il creditore opposto ha assolto all'onere della prova su di lui gravante, avendo fornito la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata, mentre nessun contrario riscontro risulta invece fornito dall'opponente.
L'opposizione va, pertanto, rigettata con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Va, tuttavia, rigettata la domanda di condanna della opponente ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla opposta, per mancanza di prova dei relativi presupposti. Infatti, la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave, ma anche la prova relativamente all'an e quantum di un danno subito. In particolare, in forza dei noti principi relativi al danno- conseguenza, il pregiudizio subito dalla parte deve essere provato, sia pure mediante presunzioni, e non può essere individuato "in re ipsa" (danno evento) nella mera violazione dell'interesse leso, in quanto il danno, quale componente dell'illecito, è una conseguenza meramente eventuale dell'evento lesivo, potendo anche configurarsi illeciti non produttivi di danno (Cass. 19/10/2015, n.21079). In definitiva, l'illecito processuale ex art. 96 comma 1 c.p.c. - in quanto ipotesi speciale del genus ex art. 2043 c.c. - richiede la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass. 25/02/2020, n.5097). Ne consegue che nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi, laddove, come nella fattispecie, non siano allegati, né tantomeno dimostrati, elementi oggettivi dai quali desumere la concreta esistenza di danni ulteriori oltre quelli già ristorati attraverso il riconoscimento delle spese processuali. Va, infine, precisato che il rigetto della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata proposta dall' opposta non configura comunque un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Pertanto, le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione avanzata da avverso il decreto Parte_1
Pag. 9 di 10
ingiuntivo n. 726/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 6.2.2021 e pubblicato il 15.2.2021 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n.
12150/2020 r.g., così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in €. 14.103,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Aversa, 12.2.2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
Pag. 10 di 10