Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/03/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 10542/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10542 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto altri istituti e leggi speciali, vertente tra
(C.F. ), con sede in Casoria (Na), alla via Terza Traversa Parte_1 P.IVA_1
Castagna n.37, in persona del legale rapp.te p.t. sig. , rappresentata e difesa Parte_2 come da procura in atti dall'Avv. Marco Esposito, (C.F. ), presso il cui C.F._1 studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55
- opponente e
, (P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t. sig. con CP_1 P.IVA_2 NTroparte_2 sede legale in Velletri (RM) Via Caio Mario n.67, rappresentata e difesa come da procura in atti dagli Avv.ti Annarita Libralesso (C.F. e Amleto Coronella (C.F. C.F._2
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina alla Via C.F._3
Pastrengo n. 34
- opposta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione notificata telematicamente (ai sensi della Legge n. 53 del 1994) in data 7.10.2022, la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3026/2022 emesso Parte_1 dal Tribunale di Napoli Nord in data 22.7.2022, notificatole in data 31.8.2022, con il quale le veniva intimato il pagamento in favore della della somma di € 42.407,83 per la CP_1 causale di cui al ricorso, oltre interessi di cui al d.lgs. 2002/231, nonché le spese della procedura liquidate in € 286,00 per esborsi, € 1.305,00 per compensi, oltre iva, cpa. e rimb. forf. spese generali nella misura del 15 %, come per legge.
1
NT 11.3.2021, dalla dei motori marca FTP e delle trasmissioni marca da far CP_1 installare su un gommone di sua produzione modello Oromarine c-50, ad un prezzo convenuto di euro 75.000,00 euro oltre iva, e trasporto al costo, versando un primo acconto di euro
33.550,00 in data 11.3.2021, ed un secondo acconto di euro 12.200,00 in data 14.4.2021.
Proseguiva l'opponente che la consegna avveniva nel corso del mese di aprile 2021 e, in NT seguito, la inviava un meccanico, Sig. , il quale riferiva di essere un Persona_1 tecnico autorizzato della FTP e installatore della Jolly Drive JDM SRL, inviato dalla opposta per l'installazione come da accordi presi tra le parti.
Deduceva, ancora l'opponente che dopo diverse settimane di lavorazione sorgevano varie quotidiane problematiche di installazione e che, per tale motivo, nel corso del mese di luglio NT 2021, intervenivano i responsabili della al fine di risolvere le problematiche insorte e che, inizialmente, gli installatori riuscivano a configurare l'impianto motore, senza, tuttavia, NT metterlo in moto;
che la , quindi, chiedeva alla sempre nel luglio 2021, di Parte_1 spostare l'imbarcazione all'esterno del capannone ove era in rimessaggio, al fine di verificare il funzionamento dei motori con il collegamento dell'acqua nei circuiti di raffreddamento, ma ciononostante, la prova dei motori non sortiva esiti positivi e ilSig. Persona_1 invitava l'opponente ad effettuare comunque il varo in acqua del gommone. Affermava
l'opponente che il gommone veniva trasportato a sue spese presso il molo di Napoli Mergellina, ove effettuare il varo, all'atto del quale si constatava che il motore non funzionava correttamente. In tale circostanza, il sig. , deduceva l'opponente, la Persona_1 invitava ad effettuare rifornimento di carburante, ma un dipendente della Sig. Parte_1
riscontrava che vi era una anomalia al circuito del carburante, ovvero i Persona_2 tubi erano stati installati e posizionati in maniera inversa e, a quel punto, veniva contattato il sig. affinché ritornasse sul posto e constatasse il fatto, cosa che avvenne e per cui Per_1 furono posizionati in modo corretto i tubi di alimentazione del motore.
Dopo tale operazione, il motore apparentemente sembrava funzionare, tuttavia il pannello di controllo riportava dei segnali di anomalia, a questo punto, ricordava l'opponente, il Per_1 consigliava di effettuare comunque la prova in mare, quindi, l'imbarcazione veniva condotta NT presso il porto di Nisida, ma nei giorni seguenti, contattata la al fine di risolvere il problema delle anomalie, la stessa comunicava che la questione era di competenza della FTP, casa produttrice dei motori, e che avrebbero contattato ed inviato al porto di Nisida i tecnici della FTP;
in data 3.8.2021 giungevano i suddetti tecnici riscontrando un'anomalia di
2 installazione dell'apparato elettrico della parte motore, ovvero quella che era stata installata NT dalla e dal , e verificato che l'installazione dei motori non era avvenuta in Per_1 maniera corretta, affermavano che la garanzia della casa produttrice non poteva essere attivata. NT I detti tecnici illustravano alla ed alla parte opponente la scorretta installazione, e gli accorgimenti da operare per garantire il corretto funzionamento dei motori, per cui in data
4.8.2021, il gommone veniva alato (sollevato dal mare), posto su di una banchina al fine di NT arginare l'allagamento dovuto alle infiltrazioni ed i tecnici della sfilavano i perni di fissaggio delle trasmissioni e li fissavano nuovamente con del sigillante;
che, immediatamente dopo, il gommone veniva rimesso in acqua e veniva effettuata una nuova prova di navigazione, NT ma senza che la avesse effettuato gli interventi tecnici consigliati dalla FTP. Durante la NT navigazione il proprietario della invitava la alla sostituzione delle eliche Parte_1 dei motori, le quali avrebbero garantito delle performance migliori durante la navigazione, che lui stesso avrebbe fornito ed effettuata in data 7.08.2021 la sostituzione delle eliche dall'opponente, nella stessa giornata, veniva effettuato il varo definitivo ed effettuata una nuova NT navigazione sempre in compagnia del proprietario della , sig. ; dopo tale Persona_3 prova, veniva contattato il cliente finale, il quale riferiva di rinunciare all'acquisto del gommone atteso il ritardo della consegna e le problematiche insorte;
che agli inizi del mese di settembre il gommone veniva ritirato dall'acqua, e posto in un cantiere nautico sito in Castel Volturno in rimessaggio. Tra i mesi di Settembre ed Ottobre 2021 l'opposta chiedeva il pagamento delle fatture e la in considerazione delle problematiche insorte e mai risolte le contestava, Parte_1 come da missive inviate a mezzo p.e.c. allegate. Nel mese di dicembre, dopo diversi appuntamenti mancati ed una pec di diffida della il insieme a Parte_1 Per_1
NT personale della ed alla FTP riconfiguravano l'apparato elettronico dei motori, completando i lavori solo il 13 dicembre 2021, rimandando il varo di collaudo alla stagione NT estiva. Nel medesimo mese di dicembre la inviava una serie di fatture, sempre contestate in quanto afferenti componenti ed allestimenti mai ordinati e richiesti dalla e Parte_1 concernenti il saldo dei motori ma senza che vi fosse mai stato alcun collaudo finale sugli stessi.
In data 26.07.2022 veniva effettuato il varo, il gommone veniva condotto dal porto di Baia fino al porto di Nisida, dove veniva ormeggiato, quando, dopo qualche giorno la veniva Parte_1 allertata dal proprietario dell'ormeggio sig. , il quale allarmato, CP_3 Persona_4 comunicava che nel battello vi era acqua fino all'interno della cabina armatoriale;
che in data NT 2.08.2022, veniva segnalato alla la presenza di acqua a bordo ovvero in sala macchina e cabina, che si infiltrava dalle parti di fissaggio delle flange delle trasmissioni, installate dalla NT
, con invio di foto e video al sig. , il quale non rispondeva così come il Per_1
3 NT proprietario della il sig. ; il 6.08.2022 il gommone veniva dapprima svuotato e, in Per_3 seguito in via cautelativa senza mettere in moto i motori, veniva trainato dall'ormeggio fino alla gru sita nel medesimo porto, per le operazioni di alaggio, condotto e messo in sicurezza presso il cantiere nautico ”, società specializzata in rimessaggio e riparazione Parte_3 imbarcazioni, per gli accertamenti del caso e in data del 10.08.2022, la rimetteva Parte_3 un preventivo prospettando gli interventi tecnici da effettuare al fine di ripristinare le parti danneggiate del battello per un totale di euro 23.800,00, salvo ulteriori approfondimenti in ordine ad alcune parti del gommone come indicato nel preventivo di spesa.
Tanto premesso, la insisteva nell'accoglimento dell'opposizione, chiedendo la Parte_1 revoca del D.I. e formulando domanda riconvenzionale al fine di essere ristorata per i danni patiti, ammontanti ad euro 206.547,31, di cui euro 170.000,00 relativi alla mancata vendita del gommone, euro 23.800,00 costo stimato per riparazioni al gommone, euro 7.625,00 per il trasposto del gommone, ed euro 5.122,95 per ormeggio e alaggio.
Costituitasi in giudizio la eccepiva l'assoluta infondatezza dell'avverso dedotto e CP_1 precisava che il credito traeva origine dal mancato pagamento delle fatture n.171,172,173,174,175 e 176 del 2021, per la fornitura e l'installazione di motori e trasmissione di superficie sul battello progettato e realizzato da Parte_1
A tal uopo, sottolineava che l'installazione dei motori e delle trasmissioni avveniva a fine luglio
2021 e la FPT, incaricata dalla odierna opposta, in data 03.08.2021, effettuava un primo avviamento, la taratura degli impianti e la prova in mare certificando la regolarità dell'installazione e in data 01.10.2021, l'opposta, a mezzo pec, comunicava alla opponente la disponibilità dei certificati di potenza e di garanzia dei motori e delle trasmissioni di superficie presso i propri uffici, esortando la stessa al pagamento delle fatture rimaste insolute;
che la prova in mare e il relativo collaudo venivano espletati in data 03.08.2021 dai tecnici della FPT;
che a riprova del perfetto funzionamento dei materiali e delle trasmissioni di superficie vi è la circostanza che in sede di verifica dei disagi comunicati dalla in data 21.10.2021, Parte_1
Co tecnici della si recavano nei locali della e constatavano che la stessa Parte_1 imbarcazione, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultima, era stata utilizzata per tutta la stagione, poiché le ore di moto dei motori erano tali da far capire che la stessa era stata utilizzata durante la stagione estiva e che eventuali danni legati all'allagamento della sala motori erano determinati da un non corretto lavaggio della carena o da difetti strutturali del battello;
che la denuncia dei vizi operata dalla risultava tardiva, in quanto operata Parte_1 ben oltre il limite previsto dalla normativa, essendo stata effettuata solo in data 06.12.2021 e la prova a mare e collaudo effettuata in data 03.08.2021.
4 NTestava, altresì, la domanda riconvenzionale formulata dalla evidenziando Parte_1 che parte opponente, appurati vizi inerenti l'installazione dei motori e delle trasmissioni già ad agosto 2021, nonostante ciò, sottoscriveva nel settembre del 2021 un contratto di vendita con l'acquirente Kairos Consulting Kft Haller Utca 23-25 con sede in Budapest, la quale effettuava poi “disdetta” per l'acquisto del gommone solo in data 08.08.2022, esattamente un anno dopo il contratto di vendita e che, ancora, alcuna delle fatture poste a sostegno della domanda riconvenzionale recava uno specifico riferimento alla imbarcazione oggetto di causa su cui NT erano stati installati motori e trasmissioni da parte della .
Concludeva, pertanto, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e per il rigetto della proposta opposizione perché infondata, vinte le spese.
Con ordinanza del 22.02.2023, ritenuto opportuno non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva rinviata all'udienza del 30.06.2023 con concessione dei termini ex art. 183, co 6 cpc.
All'esito del deposito delle memorie, disattese le istanze di ammissione di prova testimoniale, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Mutata la persona del giudicante, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 3 dicembre 2024.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione è fondata e va accolta, per quanto di seguito esposto.
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr.: Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n.
6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
5 In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass.
15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 co 1 c.p.c.
Invero, in base ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.) chi agisce per l'adempimento deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto
(Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Parte opponente ha eccepito la sussistenza di vizi della cosa venduta e, per l'effetto,
l'inadempimento della società opposta nell'esecuzione del contratto, avendo assunto che i motori e le trasmissioni vendute dalla non hanno mai funzionato. CP_1
Orbene, come noto, nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, risultano invertiti i ruoli delle parti in lite: il debitore eccipiente si può limitare ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore che agisce ha l'onere di dimostrare il proprio adempimento;
tale prova deve essere specifica e concreta, verificabile dal giudice e non meramente supponibile in modo indiretto (cfr.: Cass. civ. n.8736 del 15.04.2014).
Qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico - sociale del contratto. (Cass. Civ., 6 settembre 2002 n. 12978).
È pacifico che in tema di onere probatorio, in caso di eccezione fatta valere ai sensi dell'art. 1460 c.c. grava sul creditore, a fronte dell'eccezione di inadempimento da parte del debitore, fornire la prova dell'esatto adempimento della propria prestazione (Cass. civ., n. 3373/2010).
Nel caso di specie, le prove addotte dalla società opposta non risultano idonee a provare direttamente l'avvenuto e/o esatto adempimento.
6 Viceversa, risulta palese, oltre che provato, l'inadempimento da parte della società CP_1 riscontrabile nello specifico nella consegna dei motori e delle trasmissioni non funzionanti e, di conseguenza, nella mancata consegna della certificazione di regolarità – collaudo o garanzia relativa ai detti motori e trasmissioni installate sul natante della Parte_1
A fronte, dunque, dell'eccezione ex art. 1460 c.c., sollevata dall'opponente, in ordine al dedotto incompleto adempimento della prestazione da parte dell'opposta, in difetto di prova dell'adempimento della prestazione dovuta (che era onere dell'opposta offrire) la pretesa della di ottenere il pagamento della somma di € 42.407,83, oltre gli interessi legali dalla CP_1 domanda al soddisfo non può trovare accoglimento (cfr. Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Ritenuta per tali ragioni la fondatezza dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente volta ad Parte_1 ottenere il ristoro dei danni patiti, ammontanti ad € 206.547,31, di cui euro 170.000,00 relativi alla mancata vendita del gommone, euro 23.800,00 costo stimato per riparazioni al gommone, euro 7.625,00 per il trasposto del gommone, euro 5.122,95 per ormeggio e alaggio, la stessa non è meritevole di accoglimento in ragione della mancata prova del danno asseritamente subito sia nell'an che nel quantum poiché appare inverosimile che l'opponente, appurati vizi inerenti l'installazione dei motori e delle trasmissioni già ad agosto 2021 abbia comunque sottoscritto un contratto di vendita a settembre 2021 e che la futura acquirente abbia effettuato disdetta per l'acquisto del gommone solo in data 08.08.2022, un anno dopo il contratto di vendita, inoltre, le fatture prodotte, tese a giustificare le ulteriori spese sostenute dalla quali a Parte_1 titolo esemplificativo “Servizio di trasporto e movimentazione con camion con gru” o ancora
7 “saldo servizio gru”, non fanno alcuno specifico riferimento alla imbarcazione oggetto di causa NT su cui furono stati installati motori e trasmissioni da parte della .
In merito alle spese del giudizio, si ritiene che nel caso di soccombenza reciproca sia consentita la compensazione totale o parziale delle spese processuali ex art. 92 c.p.c. n.
2. La nozione di soccombenza reciproca sottende, anche in relazione al principio di causalità una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero, anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cfr.: Cass. S.U., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022; Cass.
Civ. Sez. III 22.02.2016 n. 3438: Cass. Civ. Sez. III 10.11.2015 n. 22871; Cass. Sez. II
23.09.2013 n. 21684).
Pertanto, in considerazione della reciproca soccombenza, si giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3026/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord nell'ambito del procedimento con r.g. n. 7197/2022 in data 22.7.2022;
B) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla Parte_1
C) Spese compensate.
Così deciso in Aversa, 29.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio
2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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