TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/09/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3368/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3368/2023, promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella loro qualità di esercenti la responsabilità C.F._2
genitoriale sul figlio minore c.f. ), Persona_1 C.F._3
con l'avv. ENRICO BIANCHINI
attori nei confronti di:
(c.f. ), con l'avv. ANTONIO Controparte_1 P.IVA_1
MARIA CORZINO
convenuto
Conclusioni degli attori: come da note scritte depositate telematicamente in data 19/12/2024
Conclusioni del convenuto: come da note scritte depositate telematicamente in data 14/3/2025
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2
sul figlio minore hanno convenuto in giudizio il Persona_1 CP_1
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni – patrimoniali e
[...]
non patrimoniali, quantificati nella somma complessiva di € 25.273,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria – patiti a cagione di un sinistro occorso al figlio.
In particolare gli attori hanno allegato che in data 25/6/2022, alle ore 11.15 circa, il predetto – all'epoca di due anni – si trovava all'interno del parco Persona_1
pubblico comunale attrezzato con spazio riservato ai giochi per bambini, accompagnato dalla nonna allorquando, mentre il bambino si Persona_2
accingeva a salire le scale dello scivolo ivi installato, cadeva rovinosamente a terra a causa della mancanza di un piolo della scala.
Il convenuto si è costituito contestando sia nell'an che nel quantum le CP_1
pretese attoree, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale del Sindaco del
Comune convenuto e l'espletamento di apposito accertamento medico-legale sul minore.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 15/5/2025
(con assegnazione alle parti dei termini perentori ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali), udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 13/6/2025.
* * *
pagina 2 di 10 1. La domanda attorea risulta fondata e, come tale, merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
2. La fattispecie in esame deve essere correttamente inquadrata nell'alveo dell'art. 2051 c.c., così come prospettato da parte attrice.
2.1 Giova preliminarmente osservare che, come noto, la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia ha carattere oggettivo poiché l'art. 2051
“individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa” e si fonda sul mero rapporto di custodia: pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che il danneggiato dimostri la sussistenza del “nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato” (v. in tal senso Cass.
S.U. n. 20943/2022).
Sicché, risultano prive di pregio le deduzioni del convenuto circa il fatto CP_1
che parte attrice non avrebbe fornito “la prova dell'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa” del convenuto medesimo, non essendo stata l'esistenza di detto potere di vigilanza e controllo espressamente contestata da parte dell'ente proprietario del parco giochi.
2.2 Per escludere il nesso causale è necessario che il danno sia ascrivibile al caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato: in altri termini, “il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva (…) del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (v. Cass. n. 5741/2009).
La Suprema Corte ha altresì avuto modo di evidenziare la necessità di “valutare effettivamente se la specifica condizione della “cosa” abbia influito o meno sulle conseguenze della caduta (anche in termini di aggravamento)” (v. in tal senso Cass. n. 11942/2023).
pagina 3 di 10 Inoltre, anche le più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno escluso la sussistenza di una responsabilità in capo al custode hanno comunque puntualizzato che l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi non presenta di per sé una particolare pericolosità “a meno che non risulti provato che le stesse erano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto” (v. Cass. n. 12549/2022).
3. Calando i suesposti principi nel caso che occupa, si osserva quanto segue.
3.1 Sebbene non sia stato possibile accertare la dinamica del sinistro attraverso l'audizione dell'unica testimone oculare del fatto indicata dagli attori (stante la fondatezza dell'eccezione formulata dal convenuto di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. della nonna del minore, a mente dell'insegnamento di Cass.
10382/2022: v. ordinanza del 6/11/2023, alla quale si rimanda), nondimeno l'accadimento del fatto storico – così come dedotto dagli attori – risulta provato dai seguenti plurimi e convergenti elementi presuntivi (avendo la Suprema Corte puntualizzato che il convincimento del giudice può fondarsi financo su una sola presunzione, purché grave e precisa: v. Cass. n. 13373/2017):
i. fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi, rispetto alle quali la contestazione del convenuto appare oltremodo generica e dalle quali si evince che sulla scaletta di cui era dotato lo scivolo, composta da quattro pioli in legno, risultava mancante uno di quelli centrali (v. doc.
2 att., pag. 6);
ii. dichiarazioni del Sindaco del convenuto che, seppur prive di CP_1
valenza confessoria, hanno confermato la mancanza del piolo dello scivolo riscontrata a seguito della denuncia del sinistro (cfr. verbale dell'interrogatorio formale di cui all'udienza del 5/3/2024), essendo pagina 4 di 10 verosimile che lo stato dei luoghi sia rimasto immutato dal momento dell'incidente e sino alla successiva verifica del Sindaco;
iii. conclusioni del nominato c.t.u. circa la compatibilità delle lesioni occorse al minore con la dinamica del sinistro allegata dagli attori, avendo l'ausiliario del Giudice indicato precipuamente che “non possono sussistere dubbi sulla reale ricorrenza della lesività in quanto osservata e registrata in ambiente ospedaliero, in relativa connessione cronologica con l'evento traumatico”
(v. pag. 4 relazione c.t.u.), ciò che peraltro è conforme alle risultanze delle annotazioni contenute nel verbale di pronto soccorso (ove si legge
“caduta dallo scivolo”: v. pag. 3 della cartella clinica sub doc. 4 att.).
A ciò si aggiunga che, sempre come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le contestazioni circa la valenza probatoria dei documenti non rilevano ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. in tal senso Cass. n. 31837/2021): in altri termini, i rilievi critici sul valore probatorio dei documenti, unitamente alla semplice negazione formale dei fatti senza tuttavia introdurre elementi fattuali idonei a contrastare quanto asserito da controparte, non appare idonea a concretare una contestazione specifica della verificazione di un fatto storico di cui, peraltro, è verosimile che il convenuto potesse avere conoscenza. CP_1
3.2 Parimenti non colgono nel segno le eccezioni di parte convenuta circa la ricorrenza nel caso di specie del caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode a mente dell'art. 2051 c.c..
In primo luogo, non risultano in alcun modo predicabili i requisiti di imprevedibilità e assoluta eccezionalità rispetto alla condotta di un bambino di due anni che, trovandosi in un parco giochi, salga su uno scivolo – correttamente
– dalla scala, non avvedendosi della mancanza di un piolo.
Neppure si ritiene postulabile, nella fattispecie in esame, la sussistenza di una condotta omissiva tenuta da chi, al momento della verificazione del sinistro,
pagina 5 di 10 aveva la custodia del bambino (che del resto, quand'anche ipoteticamente esistente, non sarebbe idonea a incidere sulla sussistenza del nesso di causalità materiale, stante il disposto dell'art. 2055 c.c.).
In particolare, alla nonna del bambino presente al momento del fatto non si ritiene possa essere mosso un rimprovero per avere permesso al nipote di salire sullo scivolo, vieppiù considerato che gli attori hanno allegato come la mancanza del piolo non risultasse in alcun modo segnalata (circostanza che non ha trovato smentita nel corso dell'istruttoria).
3.3 Stante la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. come innanzi indicata, nemmeno possono assumere efficacia esimente della responsabilità del convenuto, nella sua qualità di custode del parco e delle attrezzature ivi CP_1
presenti, le allegazioni di tale convenuto circa la manutenzione regolarmente eseguita e la realizzazione di una pavimentazione antitrauma nell'area teatro del sinistro;
conseguentemente, anche tutte le istanze di prova orale di detta parte sono state dichiarate inammissibili in quanto non rilevanti ai fini della decisione.
4. Ritenuta così acclarata, alla luce di quanto sopra, la sussistenza di una responsabilità in capo all convenuto, è ora possibile transitare all'esame nel CP_2
quantum della pretesa risarcitoria azionata dagli attori.
4.1 Gli attori hanno chiesto in primo luogo il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal minore.
Sul punto non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal nominato c.t.u., in quanto immuni da vizi logici, esaustivamente motivate e non fatte oggetto di rilievi critici da parte dei c.t.p..
In particolare, secondo le conclusioni del c.t.u. – qui condivise – Persona_1
ebbe a subire lesioni (consistenti nella frattura spiroide diafisaria del III medio del femore sinistro) dalle quali derivarono un periodo di inabilità temporanea totale pagina 6 di 10 di 25 giorni, al 75% di 20 giorni, al 50% di 20 giorni e al 25% di ulteriori 30 giorni, con postumi permanenti incidenti sull'integrità psico-fisica globale nella misura dal 4,5 % (v. pag. 5 relazione c.t.u.).
Posto che – come chiarito da un recente arresto della Suprema Corte – per la liquidazione del danno trovano diretta applicazione i criteri vigenti al momento della pronuncia (v. Cass. n. 28990/2019), ritenendosi equo effettuare la liquidazione assumendo come parametro di indennità temporanea assoluta l'importo giornaliero di € 115,00, utilizzando i parametri indicati dalle Tabelle dell'Osservatorio per la giustizia civile di Milano – aggiornamento 2024 (v. Cass.
n. 25922/2023), avuto riguardo all'età del minore al momento Persona_1
della stabilizzazione dei postumi (2 anni), devono liquidarsi, a titolo di danno non patrimoniale occorso al medesimo, i seguenti importi:
€ 7.624,50 per inabilità permanente;
€ 6.612,50 per inabilità temporanea,
e così per un totale di € 14.237,00 già espresso in moneta attuale.
Giova puntualizzare che la somma anzidetta risulta calcolata sulla base del solo
“punto biologico” e senza l'applicazione dell'“aumento” per “sofferenza soggettiva”.
Devesi infatti rilevare che, sebbene il c.d. danno morale subiettivo sia un danno- conseguenza che attiene al foro interno e immateriale del danneggiato e come tale si presti alla prova per presunzioni (cfr. Cass. nn. 23586/2022), tuttavia nel caso di specie gli attori non hanno dedotto – né tantomeno offerto di provare – specifiche circostanze da cui desumere una sofferenza di particolare intensità subita dal bambino.
Nemmeno si ritengono sussistenti i presupposti per procedere a un aumento del danno come sopra liquidato in ragione della personalizzazione invocata dagli attori.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha avuto modo di puntualizzare che
“soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali', tempestivamente allegate dal
pagina 7 di 10 danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave (…) rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute
a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (v., ex multis, Cass. n.
28988/2019).
Nella fattispecie per cui è causa, al di là della generica deduzione del “mantenimento di un apparecchio gessato per lungo periodo e durante il periodo estivo”, non risultano provate circostanze eccezionali che consentano, appunto, di ritenere che le conseguenze della menomazione occorsa non siano generali e inevitabili per tutti coloro che hanno patito quel tipo di lesione, bensì siano state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, cosicché non si ritiene possibile riconoscere il richiesto aumento a titolo di personalizzazione.
4.2 Di contro, non può essere accolta la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale.
Gli attori, invero, hanno agito esclusivamente “nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore”, e non anche in proprio, come risulta dall'inequivocabile tenore letterale dell'atto di citazione e della procura alle liti versata in atti.
Di talché, non potendosi ritenere che gli esborsi relativi alle spese mediche sostenute di cui è stato chiesto il ristoro siano stati sostenuti dal figlio degli attori, questi ultimi – nella mera qualità, appunto, di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, risultano carenti di legittimazione attiva.
4.3 Giova evidenziare che l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dal convenuto è stata ritenuta inammissibile in quanto esplorativa e formulata in violazione del disposto dell'art. 94 disp. att. c.p.c..
In ogni caso, un ipotetico indennizzo percepito dagli attori in virtù di una polizza infortuni privata eventualmente stipulata non sarebbe stato scomputabile dal risarcimento del danno come sopra quantificato, non trovando applicazione pagina 8 di 10 l'istituto della compensatio lucri cum damno (per le condivisibili ragioni espresse da
Trib. Milano, sent. n. 2894/2023).
4.4 A quanto liquidato per il danno non patrimoniale subito dal minore al § 4.1 che precede, devono essere aggiunti gli interessi c.d. Persona_1
compensativi (pari al danno da lucro cessante derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto), che, seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata. Così, tenuto conto di questo criterio, – previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale – vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi nella misura legale
(da intendersi al tasso di cui all'art. 1284, I comma c.c. fino alla data di notifica dell'atto di citazione e successivamente al tasso di cui all'art. 1284, IV comma c.c.) dal 25/6/2022 fino alla data della sentenza.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla liquidata complessivamente come innanzi indicato.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della condanna, con distrazione a favore dell'avv. Enrico Bianchini dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Anche le spese di c.t.u. devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta, come da acconto di cui all'ordinanza del 20/3/2024.
Non possono essere rimborsati agli attori i costi di c.t.p. richiesti, non essendo stata la ripetizione degli stessi attivata né con le modalità di cui all'art. 75 disp. att.
pagina 9 di 10 c.p.c. (v. Cass. S.U. n. 16990/2017), né mediante la produzione della notula del c.t.p. (v. Cass. n. 26729/2024).
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
accerta la responsabilità del convenuto per il sinistro occorso a CP_1
in data 25/6/2022 e per l'effetto condanna il convenuto a Persona_1
corrispondere agli attori, nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio, la somma di € 14.237,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore, oltre interessi come indicati in motivazione;
condanna il convenuto a rifondere agli attori le spese del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi e in € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Enrico Bianchini dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del convenuto.
Bergamo, 24 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3368/2023, promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella loro qualità di esercenti la responsabilità C.F._2
genitoriale sul figlio minore c.f. ), Persona_1 C.F._3
con l'avv. ENRICO BIANCHINI
attori nei confronti di:
(c.f. ), con l'avv. ANTONIO Controparte_1 P.IVA_1
MARIA CORZINO
convenuto
Conclusioni degli attori: come da note scritte depositate telematicamente in data 19/12/2024
Conclusioni del convenuto: come da note scritte depositate telematicamente in data 14/3/2025
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2
sul figlio minore hanno convenuto in giudizio il Persona_1 CP_1
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni – patrimoniali e
[...]
non patrimoniali, quantificati nella somma complessiva di € 25.273,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria – patiti a cagione di un sinistro occorso al figlio.
In particolare gli attori hanno allegato che in data 25/6/2022, alle ore 11.15 circa, il predetto – all'epoca di due anni – si trovava all'interno del parco Persona_1
pubblico comunale attrezzato con spazio riservato ai giochi per bambini, accompagnato dalla nonna allorquando, mentre il bambino si Persona_2
accingeva a salire le scale dello scivolo ivi installato, cadeva rovinosamente a terra a causa della mancanza di un piolo della scala.
Il convenuto si è costituito contestando sia nell'an che nel quantum le CP_1
pretese attoree, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale del Sindaco del
Comune convenuto e l'espletamento di apposito accertamento medico-legale sul minore.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 15/5/2025
(con assegnazione alle parti dei termini perentori ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali), udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 13/6/2025.
* * *
pagina 2 di 10 1. La domanda attorea risulta fondata e, come tale, merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
2. La fattispecie in esame deve essere correttamente inquadrata nell'alveo dell'art. 2051 c.c., così come prospettato da parte attrice.
2.1 Giova preliminarmente osservare che, come noto, la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia ha carattere oggettivo poiché l'art. 2051
“individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa” e si fonda sul mero rapporto di custodia: pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che il danneggiato dimostri la sussistenza del “nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato” (v. in tal senso Cass.
S.U. n. 20943/2022).
Sicché, risultano prive di pregio le deduzioni del convenuto circa il fatto CP_1
che parte attrice non avrebbe fornito “la prova dell'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa” del convenuto medesimo, non essendo stata l'esistenza di detto potere di vigilanza e controllo espressamente contestata da parte dell'ente proprietario del parco giochi.
2.2 Per escludere il nesso causale è necessario che il danno sia ascrivibile al caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato: in altri termini, “il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva (…) del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (v. Cass. n. 5741/2009).
La Suprema Corte ha altresì avuto modo di evidenziare la necessità di “valutare effettivamente se la specifica condizione della “cosa” abbia influito o meno sulle conseguenze della caduta (anche in termini di aggravamento)” (v. in tal senso Cass. n. 11942/2023).
pagina 3 di 10 Inoltre, anche le più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno escluso la sussistenza di una responsabilità in capo al custode hanno comunque puntualizzato che l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi non presenta di per sé una particolare pericolosità “a meno che non risulti provato che le stesse erano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto” (v. Cass. n. 12549/2022).
3. Calando i suesposti principi nel caso che occupa, si osserva quanto segue.
3.1 Sebbene non sia stato possibile accertare la dinamica del sinistro attraverso l'audizione dell'unica testimone oculare del fatto indicata dagli attori (stante la fondatezza dell'eccezione formulata dal convenuto di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. della nonna del minore, a mente dell'insegnamento di Cass.
10382/2022: v. ordinanza del 6/11/2023, alla quale si rimanda), nondimeno l'accadimento del fatto storico – così come dedotto dagli attori – risulta provato dai seguenti plurimi e convergenti elementi presuntivi (avendo la Suprema Corte puntualizzato che il convincimento del giudice può fondarsi financo su una sola presunzione, purché grave e precisa: v. Cass. n. 13373/2017):
i. fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi, rispetto alle quali la contestazione del convenuto appare oltremodo generica e dalle quali si evince che sulla scaletta di cui era dotato lo scivolo, composta da quattro pioli in legno, risultava mancante uno di quelli centrali (v. doc.
2 att., pag. 6);
ii. dichiarazioni del Sindaco del convenuto che, seppur prive di CP_1
valenza confessoria, hanno confermato la mancanza del piolo dello scivolo riscontrata a seguito della denuncia del sinistro (cfr. verbale dell'interrogatorio formale di cui all'udienza del 5/3/2024), essendo pagina 4 di 10 verosimile che lo stato dei luoghi sia rimasto immutato dal momento dell'incidente e sino alla successiva verifica del Sindaco;
iii. conclusioni del nominato c.t.u. circa la compatibilità delle lesioni occorse al minore con la dinamica del sinistro allegata dagli attori, avendo l'ausiliario del Giudice indicato precipuamente che “non possono sussistere dubbi sulla reale ricorrenza della lesività in quanto osservata e registrata in ambiente ospedaliero, in relativa connessione cronologica con l'evento traumatico”
(v. pag. 4 relazione c.t.u.), ciò che peraltro è conforme alle risultanze delle annotazioni contenute nel verbale di pronto soccorso (ove si legge
“caduta dallo scivolo”: v. pag. 3 della cartella clinica sub doc. 4 att.).
A ciò si aggiunga che, sempre come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le contestazioni circa la valenza probatoria dei documenti non rilevano ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. in tal senso Cass. n. 31837/2021): in altri termini, i rilievi critici sul valore probatorio dei documenti, unitamente alla semplice negazione formale dei fatti senza tuttavia introdurre elementi fattuali idonei a contrastare quanto asserito da controparte, non appare idonea a concretare una contestazione specifica della verificazione di un fatto storico di cui, peraltro, è verosimile che il convenuto potesse avere conoscenza. CP_1
3.2 Parimenti non colgono nel segno le eccezioni di parte convenuta circa la ricorrenza nel caso di specie del caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode a mente dell'art. 2051 c.c..
In primo luogo, non risultano in alcun modo predicabili i requisiti di imprevedibilità e assoluta eccezionalità rispetto alla condotta di un bambino di due anni che, trovandosi in un parco giochi, salga su uno scivolo – correttamente
– dalla scala, non avvedendosi della mancanza di un piolo.
Neppure si ritiene postulabile, nella fattispecie in esame, la sussistenza di una condotta omissiva tenuta da chi, al momento della verificazione del sinistro,
pagina 5 di 10 aveva la custodia del bambino (che del resto, quand'anche ipoteticamente esistente, non sarebbe idonea a incidere sulla sussistenza del nesso di causalità materiale, stante il disposto dell'art. 2055 c.c.).
In particolare, alla nonna del bambino presente al momento del fatto non si ritiene possa essere mosso un rimprovero per avere permesso al nipote di salire sullo scivolo, vieppiù considerato che gli attori hanno allegato come la mancanza del piolo non risultasse in alcun modo segnalata (circostanza che non ha trovato smentita nel corso dell'istruttoria).
3.3 Stante la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. come innanzi indicata, nemmeno possono assumere efficacia esimente della responsabilità del convenuto, nella sua qualità di custode del parco e delle attrezzature ivi CP_1
presenti, le allegazioni di tale convenuto circa la manutenzione regolarmente eseguita e la realizzazione di una pavimentazione antitrauma nell'area teatro del sinistro;
conseguentemente, anche tutte le istanze di prova orale di detta parte sono state dichiarate inammissibili in quanto non rilevanti ai fini della decisione.
4. Ritenuta così acclarata, alla luce di quanto sopra, la sussistenza di una responsabilità in capo all convenuto, è ora possibile transitare all'esame nel CP_2
quantum della pretesa risarcitoria azionata dagli attori.
4.1 Gli attori hanno chiesto in primo luogo il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal minore.
Sul punto non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal nominato c.t.u., in quanto immuni da vizi logici, esaustivamente motivate e non fatte oggetto di rilievi critici da parte dei c.t.p..
In particolare, secondo le conclusioni del c.t.u. – qui condivise – Persona_1
ebbe a subire lesioni (consistenti nella frattura spiroide diafisaria del III medio del femore sinistro) dalle quali derivarono un periodo di inabilità temporanea totale pagina 6 di 10 di 25 giorni, al 75% di 20 giorni, al 50% di 20 giorni e al 25% di ulteriori 30 giorni, con postumi permanenti incidenti sull'integrità psico-fisica globale nella misura dal 4,5 % (v. pag. 5 relazione c.t.u.).
Posto che – come chiarito da un recente arresto della Suprema Corte – per la liquidazione del danno trovano diretta applicazione i criteri vigenti al momento della pronuncia (v. Cass. n. 28990/2019), ritenendosi equo effettuare la liquidazione assumendo come parametro di indennità temporanea assoluta l'importo giornaliero di € 115,00, utilizzando i parametri indicati dalle Tabelle dell'Osservatorio per la giustizia civile di Milano – aggiornamento 2024 (v. Cass.
n. 25922/2023), avuto riguardo all'età del minore al momento Persona_1
della stabilizzazione dei postumi (2 anni), devono liquidarsi, a titolo di danno non patrimoniale occorso al medesimo, i seguenti importi:
€ 7.624,50 per inabilità permanente;
€ 6.612,50 per inabilità temporanea,
e così per un totale di € 14.237,00 già espresso in moneta attuale.
Giova puntualizzare che la somma anzidetta risulta calcolata sulla base del solo
“punto biologico” e senza l'applicazione dell'“aumento” per “sofferenza soggettiva”.
Devesi infatti rilevare che, sebbene il c.d. danno morale subiettivo sia un danno- conseguenza che attiene al foro interno e immateriale del danneggiato e come tale si presti alla prova per presunzioni (cfr. Cass. nn. 23586/2022), tuttavia nel caso di specie gli attori non hanno dedotto – né tantomeno offerto di provare – specifiche circostanze da cui desumere una sofferenza di particolare intensità subita dal bambino.
Nemmeno si ritengono sussistenti i presupposti per procedere a un aumento del danno come sopra liquidato in ragione della personalizzazione invocata dagli attori.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha avuto modo di puntualizzare che
“soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali', tempestivamente allegate dal
pagina 7 di 10 danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave (…) rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute
a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (v., ex multis, Cass. n.
28988/2019).
Nella fattispecie per cui è causa, al di là della generica deduzione del “mantenimento di un apparecchio gessato per lungo periodo e durante il periodo estivo”, non risultano provate circostanze eccezionali che consentano, appunto, di ritenere che le conseguenze della menomazione occorsa non siano generali e inevitabili per tutti coloro che hanno patito quel tipo di lesione, bensì siano state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, cosicché non si ritiene possibile riconoscere il richiesto aumento a titolo di personalizzazione.
4.2 Di contro, non può essere accolta la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale.
Gli attori, invero, hanno agito esclusivamente “nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore”, e non anche in proprio, come risulta dall'inequivocabile tenore letterale dell'atto di citazione e della procura alle liti versata in atti.
Di talché, non potendosi ritenere che gli esborsi relativi alle spese mediche sostenute di cui è stato chiesto il ristoro siano stati sostenuti dal figlio degli attori, questi ultimi – nella mera qualità, appunto, di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, risultano carenti di legittimazione attiva.
4.3 Giova evidenziare che l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dal convenuto è stata ritenuta inammissibile in quanto esplorativa e formulata in violazione del disposto dell'art. 94 disp. att. c.p.c..
In ogni caso, un ipotetico indennizzo percepito dagli attori in virtù di una polizza infortuni privata eventualmente stipulata non sarebbe stato scomputabile dal risarcimento del danno come sopra quantificato, non trovando applicazione pagina 8 di 10 l'istituto della compensatio lucri cum damno (per le condivisibili ragioni espresse da
Trib. Milano, sent. n. 2894/2023).
4.4 A quanto liquidato per il danno non patrimoniale subito dal minore al § 4.1 che precede, devono essere aggiunti gli interessi c.d. Persona_1
compensativi (pari al danno da lucro cessante derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto), che, seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata. Così, tenuto conto di questo criterio, – previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale – vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi nella misura legale
(da intendersi al tasso di cui all'art. 1284, I comma c.c. fino alla data di notifica dell'atto di citazione e successivamente al tasso di cui all'art. 1284, IV comma c.c.) dal 25/6/2022 fino alla data della sentenza.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla liquidata complessivamente come innanzi indicato.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della condanna, con distrazione a favore dell'avv. Enrico Bianchini dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Anche le spese di c.t.u. devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta, come da acconto di cui all'ordinanza del 20/3/2024.
Non possono essere rimborsati agli attori i costi di c.t.p. richiesti, non essendo stata la ripetizione degli stessi attivata né con le modalità di cui all'art. 75 disp. att.
pagina 9 di 10 c.p.c. (v. Cass. S.U. n. 16990/2017), né mediante la produzione della notula del c.t.p. (v. Cass. n. 26729/2024).
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
accerta la responsabilità del convenuto per il sinistro occorso a CP_1
in data 25/6/2022 e per l'effetto condanna il convenuto a Persona_1
corrispondere agli attori, nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio, la somma di € 14.237,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore, oltre interessi come indicati in motivazione;
condanna il convenuto a rifondere agli attori le spese del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi e in € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Enrico Bianchini dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del convenuto.
Bergamo, 24 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 10 di 10