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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1410/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1410/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CP_2
SEDE DI FIRENZE CP_2
Controparte_3
RESISTENTI
Oggi 10 giugno 2025 ad ore 10,19 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per 'avv. CRISTINA CARPI in sostituzione dell'avv. TRIPODI ANTONIO Parte_1
Per l'avv. LUIGI MAROTTI in sostituzione dell'avv. Controparte_1 BASCIA' GIUSEPPA Per l'avv. FORGIONE in sostituzione dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_2
ANTONELLO Per nessuno compare Controparte_3
Il giudice invita le parti alla discussione. L'avv. Carpi si riporta al ricorso, ribadisce la domanda di declaratoria di nullità/illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, nonché degli avvisi di addebito CP_2 indicati in atti;
in particolare, rappresenta che permangono tutti i vizi dedotti in ricorso, tra cui l'omessa e irrituale notifica degli atti presupposti, la mancata allegazione degli atti prodromici, la mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la decadenza ex art. 25 DPR 602/1973, la mancata o irrituale notifica dell'intimazione di pagamento, la nullità/inesistente della notifica a mezzo pec;
chiede che vengano respinte le eccezioni sollevate da e;
quanto a quelle di perché permangono la CP_4 CP_2 CP_4 carenza di motivazione e la lesione del diritto di difesa , la necessità di effettiva conoscibilità degli atti presupposti, la necessità di integrazione della documentazione prodromica e quindi non può trovare applicazione la sanatoria per raggiungimento dello scopo in presenza di vizi che abbiano inciso concretamente sulla possibilità di difesa;
quanto ad , perché la contestazione riguarda anche la CP_2 sussistenza e l'esigibilità dei crediti contributivi e la regolarità delle notifiche;
insiste nelle conclusioni del ricorso e chiede l'accoglimento integrale delle domande del ricorso, con condanna al pagamento delle spese di lite e distrazione del procuratore antistatario.
L'avv. Marotti contesta quanto precisato in data odierna da parte ricorrente, richiama i propri atti difensivi per le conclusioni di merito e di rito, fa presente che il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 154 cpc opera nel caso in esame, non avendo provato la ricorrente la lesione concreta al proprio diritto di difesa;
chiede il rigetto delle conclusioni del ricorso, con condanna alle spese e distrazione delle spese di lite. L'avv. Forgione, quanto agli avvisi di addebito, ribadisce che la notifica dei medesimi è regolare, ossequiosa al precetto normativo di cui al DL 78/2010; evidenzia come l'invio dell'atto prodromico sia mera facoltà dell'ente e non obbligo, con conseguente irrilevanza della relativa eccezione;
invoca i principi di cui all'art. 1335 c.p.c. ed evidenzia, in ogni caso, l'intervenuta irretrattabilità del credito contributo, con ogni conseguenza di legge;
conclude come in atti, vinte le spese.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 17,40, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1410/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRIPODI Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliata in VIA PALMIRO TOGLIATTI, 38 RHO presso il difensore avv. TRIPODI ANTONIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 BASCIA' GIUSEPPA, elettivamente domiciliato in VIA LEUCA 105 LECCE presso il difensore avv. BASCIA' GIUSEPPA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_2 P.IVA_2
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio , e Parte_2 CP_2 CP_5 Controparte_6
proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
[...]
04176202500001366000 notificata via pec il 27.3.2025 ed emessa con riferimento al complessivo credito di € 187.133,531 portato dalle cartelle di pagamento/avvisi di addebito in essa indicati.
La ricorrente ha limitato l'oggetto dell'opposizione a soli n. 5 avvisi di addebito aventi ad oggetto pretese contributive e ha fatto valere la nullità e/o l'illegittimità della comunicazione preventiva CP_7
per i seguenti motivi: a) omessa notifica degli atti presupposti, ovvero degli avvisi di addebito oggetto di ricorso;
Par b) violazione dell'art. 7, comma, 2 L. 212/2000 per mancata indicazione dell' cui proporre ricorso;
c) mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 241/1990 e dell'art. 7 L.
212/2000;
d) mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti;
e) tardività della notifica delle “cartelle esattoriali” ai sensi dell'art. 25 d.p.r. n. 602/1973;
f) mancata notifica dell'intimazione di pagamento ex artt. 50 e 77 DPR 602/1973
g) inesistenza giuridica della notifica via PEC della comunicazione preventiva e della eventuale notifica degli atti prodromici per inosservanza di una serie di indicazioni relative alla regolarità delle notifiche a mezzo PEC (inserimento di file in formato pdf non conforme;
non provenienza dell'indirizzo del notificante dagli elenchi pubblici;
mancanza della prova che l'indirizzo del CP_4
notificato sia conforme a quello contenuto negli elenchi pubblici INI-PEC).
Ha domandato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della suddetta comunicazione preventiva, la dichiarazione di nullità/illegittimità della stessa e di ogni atto prodromico e successivo, con condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitisi con separate memorie, gli enti convenuti hanno chiesto di dichiarare inammissibile e, comunque di respingere il ricorso perché infondato.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione (con conseguente superfluità di un'autonoma pronuncia sull'istanza di sospensione formulata in ricorso).
***
Premesso che debba essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di (per non essere CP_5
i crediti de quibus stati oggetto di contratti di cessione alla medesima) e preso atto dell'ammissibilità dell'opposizione avverso la comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria (cfr., Cass.,
14045/2017), la cognizione del giudice del lavoro deve essere limitata ai soli crediti da essa portati di
Avviso di addebito n. 34120220003394000000, relativo ad omessi versamenti Modello DM10 e somme aggiuntive e spese di notifica per un importo pari ad € 51,96 dovuto per l'anno 2023 – Ente Creditore, CP_2 sede di Firenze.
Avviso di addebito n. 34120230003561375000, relativo ad omessi versamenti contributi IVS e somme aggiuntive e spese di notifica per un importo pari ad € 4.682,50 dovuto per l'anno 2021-2022 – Ente Creditore, sede di Firenze. CP_2
Avviso di addebito n. 34120240003101618000, relativo ad omessi versamenti contributi IVS e somme aggiuntive e spese di notifica per un importo pari ad € 4.864,11 dovuto per l'anno 2022-2023 – Ente Creditore, sede di Firenze. CP_2
2 natura contributiva e quindi – come già circoscritto in sede di ricorso – agli avvisi di addebito n.
34120220003394000000 (relativo ad omessi versamenti contributi IVS e somme aggiuntive e spese di notifica per un importo pari ad € 2.075,99 dovuto per l'anno 2020 – Ente Creditore, sede di CP_2
Firenze), n. 34120230000954042000 (relativo ad omessi versamenti Contributi sospesi e spese di notifica per un importo pari ad € 343,66 dovuto per l'anno 2020 – Ente Creditore, sede di CP_2
Firenze), n. 34120220003394000000 (relativo ad omessi versamenti Modello DM10 e somme aggiuntive e spese di notifica per un importo pari ad € 51,96 dovuto per l'anno 2023 – Ente Creditore,
sede di Firenze), n. 34120230003561375000 (relativo ad omessi versamenti contributi IVS e CP_2 somme aggiuntive e spese di notifica per un importo pari ad € 4.682,50 dovuto per l'anno 2021-2022 –
Ente Creditore, sede di Firenze) e n. 34120240003101618000 relativo ad omessi versamenti CP_2 contributi IVS e somme aggiuntive e spese di notifica per un importo pari ad € 4.864,11 dovuto per l'anno 2022-2023 – Ente Creditore, sede di Firenze). CP_2
Rispetto ad essi, il presente giudizio assume natura di natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615
(laddove è fatta valere l'inesistenza della notifica degli atti prodromici alla comunicazione preventiva di inscrizione ipotecaria) e di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (relativamente ai vizi formali della medesima comunicazione preventiva fatti valere).
Orbene, ha dato prova di aver notificato all'opponente a mezzo PEC gli avvisi di addebito per cui CP_2
è causa (docc. 1-5bis fasc. ) e ha documentato di aver notificato a mezzo PEC alla CP_2 CP_4
ricorrente (successivamente alla notifica degli avvisi di addebito e prima della notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria qui impugnata) intimazione di pagamento n.
04120239009176457000 (notificata il 7.7.2023: docc. 4 e 4bis fasc. , intimazione di pagamento CP_4
n. 04120259003063790000 (notificata il 27.2.2025: docc. 5 e 5bis fasc. e intimazione di CP_4
pagamento n. 04120259000064241000 (notificata il 21.1.2025: docc. 6 e 6bis fasc. . CP_4
Le notifiche degli avvisi di addebito e quelle delle intimazioni di pagamento sono state effettuate all'indirizzo PEC che – nonostante le allegazioni di senso contrario Email_1
presenti in ricorso – è riferibile alla società ricorrente, avendo quest'ultima ammesso di aver preso contezza della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo mediante notifica a mezzo PEC in data 27.3.2025 presso questo medesimo indirizzo;
del resto, l'opponente non ha indicato nè documentato quale sarebbe stato il suo diverso indirizzo PEC risultante dai pubblici registri.
Le deduzioni relative ad asseriti vizi delle notifiche (per essere state eseguite da indirizzi non istituzionali e inseriti in pubblici registri) sono infondate “sulla base del consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale la doglianza circa l'indirizzo di provenienza della comunicazione via PEC (soprattutto quando non risulti seriamente contestato che l'estensione sia comunque un indirizzo di , certamente non può condurre alla nullità o alla inesistenza della CP_2
notifica tramite posta elettronica certificata, dal momento che sia l'art. 26, comma 2, D.P.R. n.
602/1973, che l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010, pongono un unico vincolo in punto di utilizzo dell'indirizzo risultante dagli elenchi previsti per legge, e cioè il riferimento alla casella del destinatario e non del mittente (v. Corte d'Appello di Roma, S.L., sent. n. 89/2022 del 19.01.2022; nonché la pronuncia del Tribunale di Roma n. 7381/2021; ancora, v. Tribunale di Firenze sent. n.
230/2021 del 31/03/2021 – RG 1925/2020). Si richiama, altresì, la sentenza della Cassazione a Sez. U
-n. 15979 del 18/05/2022, secondo la quale in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3 -bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6 -ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per
l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. Da ultimo, la Suprema Corte di
Cassazione – Sezione V- sentenza n. 18684 del 03/07/2023, ha affermato, in relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, che: “l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI -Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante (…) D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI -Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI -Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023). Di tale concreto pregiudizio la ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue, anche sotto tale profilo, l'infondatezza della censura” (Tribunale Firenze, sent. in RG 2479/2022)
Infine, parte ricorrente non ha seriamente contestato che gli indirizzi PEC di provenienza delle notifiche siano comunque riferiti ai rispettivi enti e, in ogni caso, la parte potuto compiutamente esplicare, nel presente giudizio, il proprio diritto di difesa.
Pertanto, a fronte della regolare notifica degli avvisi di addebito in esame, il credito contributivo CP_2
è divenuto irretrattabile, non essendo il medesimo stato impugnato entro il termine di 40 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 46/1999, con conseguente inammissibilità della svolta eccezione di decadenza ex art. 25 DPR 602/1973 e delle ulteriori eccezioni formali inerenti all'asserita inesistenza giuridica della notifica dell'avviso di addebito.
Tutte le altre doglianze del ricorso, meramente formali e concernenti asseriti vizi (della notifica e del contenuto) della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sono infondate per l'assorbente rilievo che l'atto ha raggiunto comunque lo scopo (avendo l'opponente ricevuto regolarmente la notifica dell'atto, contro il quale ha proposto opposizione) e non risultano concretamente fatti valere specifiche lesioni al proprio diritto di difesa.
Il ricorso in opposizione deve quindi essere integralmente rigettato.
Nei rapporti tra la ricorrente ed e tra la ricorrente ed le spese di lite seguono la CP_2 CP_4
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi), mentre nei rapporti tra la ricorrente e esse sono integralmente compensate. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle cause riunite indicate in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva nei confronti di CP_5
2) rigetta le domande di cui al ricorso in opposizione;
3) compensa interamente le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e Parte_1 CP_5
4) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate Parte_1 Controparte_1 in € 3.727,00,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore della parte, avv. Giuseppa Bascià, dichiaratasi antistataria;
5) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in € 3.727,00 per compensi, Parte_1 CP_2
oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Avviso di addebito n. 34120220003394000000, relativo ad omessi versamenti contributi IVS e somme aggiuntive e spese di notifica per un importo pari ad € 2.075,99 dovuto per l'anno 2020 – Ente Creditore,
sede di Firenze. CP_2
Avviso di addebito n. 34120230000954042000, relativo ad omessi versamenti Contributi sospesi e spese di notifica per un importo pari ad € 343,66 dovuto per l'anno 2020 – Ente Creditore, sede di Firenze. CP_2
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1410/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CP_2
SEDE DI FIRENZE CP_2
Controparte_3
RESISTENTI
Oggi 10 giugno 2025 ad ore 10,19 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per 'avv. CRISTINA CARPI in sostituzione dell'avv. TRIPODI ANTONIO Parte_1
Per l'avv. LUIGI MAROTTI in sostituzione dell'avv. Controparte_1 BASCIA' GIUSEPPA Per l'avv. FORGIONE in sostituzione dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_2
ANTONELLO Per nessuno compare Controparte_3
Il giudice invita le parti alla discussione. L'avv. Carpi si riporta al ricorso, ribadisce la domanda di declaratoria di nullità/illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, nonché degli avvisi di addebito CP_2 indicati in atti;
in particolare, rappresenta che permangono tutti i vizi dedotti in ricorso, tra cui l'omessa e irrituale notifica degli atti presupposti, la mancata allegazione degli atti prodromici, la mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la decadenza ex art. 25 DPR 602/1973, la mancata o irrituale notifica dell'intimazione di pagamento, la nullità/inesistente della notifica a mezzo pec;
chiede che vengano respinte le eccezioni sollevate da e;
quanto a quelle di perché permangono la CP_4 CP_2 CP_4 carenza di motivazione e la lesione del diritto di difesa , la necessità di effettiva conoscibilità degli atti presupposti, la necessità di integrazione della documentazione prodromica e quindi non può trovare applicazione la sanatoria per raggiungimento dello scopo in presenza di vizi che abbiano inciso concretamente sulla possibilità di difesa;
quanto ad , perché la contestazione riguarda anche la CP_2 sussistenza e l'esigibilità dei crediti contributivi e la regolarità delle notifiche;
insiste nelle conclusioni del ricorso e chiede l'accoglimento integrale delle domande del ricorso, con condanna al pagamento delle spese di lite e distrazione del procuratore antistatario.
L'avv. Marotti contesta quanto precisato in data odierna da parte ricorrente, richiama i propri atti difensivi per le conclusioni di merito e di rito, fa presente che il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 154 cpc opera nel caso in esame, non avendo provato la ricorrente la lesione concreta al proprio diritto di difesa;
chiede il rigetto delle conclusioni del ricorso, con condanna alle spese e distrazione delle spese di lite. L'avv. Forgione, quanto agli avvisi di addebito, ribadisce che la notifica dei medesimi è regolare, ossequiosa al precetto normativo di cui al DL 78/2010; evidenzia come l'invio dell'atto prodromico sia mera facoltà dell'ente e non obbligo, con conseguente irrilevanza della relativa eccezione;
invoca i principi di cui all'art. 1335 c.p.c. ed evidenzia, in ogni caso, l'intervenuta irretrattabilità del credito contributo, con ogni conseguenza di legge;
conclude come in atti, vinte le spese.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 17,40, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1410/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRIPODI Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliata in VIA PALMIRO TOGLIATTI, 38 RHO presso il difensore avv. TRIPODI ANTONIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 BASCIA' GIUSEPPA, elettivamente domiciliato in VIA LEUCA 105 LECCE presso il difensore avv. BASCIA' GIUSEPPA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_2 P.IVA_2
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio , e Parte_2 CP_2 CP_5 Controparte_6
proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
[...]
04176202500001366000 notificata via pec il 27.3.2025 ed emessa con riferimento al complessivo credito di € 187.133,531 portato dalle cartelle di pagamento/avvisi di addebito in essa indicati.
La ricorrente ha limitato l'oggetto dell'opposizione a soli n. 5 avvisi di addebito aventi ad oggetto pretese contributive e ha fatto valere la nullità e/o l'illegittimità della comunicazione preventiva CP_7
per i seguenti motivi: a) omessa notifica degli atti presupposti, ovvero degli avvisi di addebito oggetto di ricorso;
Par b) violazione dell'art. 7, comma, 2 L. 212/2000 per mancata indicazione dell' cui proporre ricorso;
c) mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 241/1990 e dell'art. 7 L.
212/2000;
d) mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti;
e) tardività della notifica delle “cartelle esattoriali” ai sensi dell'art. 25 d.p.r. n. 602/1973;
f) mancata notifica dell'intimazione di pagamento ex artt. 50 e 77 DPR 602/1973
g) inesistenza giuridica della notifica via PEC della comunicazione preventiva e della eventuale notifica degli atti prodromici per inosservanza di una serie di indicazioni relative alla regolarità delle notifiche a mezzo PEC (inserimento di file in formato pdf non conforme;
non provenienza dell'indirizzo del notificante dagli elenchi pubblici;
mancanza della prova che l'indirizzo del CP_4
notificato sia conforme a quello contenuto negli elenchi pubblici INI-PEC).
Ha domandato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della suddetta comunicazione preventiva, la dichiarazione di nullità/illegittimità della stessa e di ogni atto prodromico e successivo, con condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitisi con separate memorie, gli enti convenuti hanno chiesto di dichiarare inammissibile e, comunque di respingere il ricorso perché infondato.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione (con conseguente superfluità di un'autonoma pronuncia sull'istanza di sospensione formulata in ricorso).
***
Premesso che debba essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di (per non essere CP_5
i crediti de quibus stati oggetto di contratti di cessione alla medesima) e preso atto dell'ammissibilità dell'opposizione avverso la comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria (cfr., Cass.,
14045/2017), la cognizione del giudice del lavoro deve essere limitata ai soli crediti da essa portati di
Avviso di addebito n. 34120220003394000000, relativo ad omessi versamenti Modello DM10 e somme aggiuntive e spese di notifica per un importo pari ad € 51,96 dovuto per l'anno 2023 – Ente Creditore, CP_2 sede di Firenze.
Avviso di addebito n. 34120230003561375000, relativo ad omessi versamenti contributi IVS e somme aggiuntive e spese di notifica per un importo pari ad € 4.682,50 dovuto per l'anno 2021-2022 – Ente Creditore, sede di Firenze. CP_2
Avviso di addebito n. 34120240003101618000, relativo ad omessi versamenti contributi IVS e somme aggiuntive e spese di notifica per un importo pari ad € 4.864,11 dovuto per l'anno 2022-2023 – Ente Creditore, sede di Firenze. CP_2
2 natura contributiva e quindi – come già circoscritto in sede di ricorso – agli avvisi di addebito n.
34120220003394000000 (relativo ad omessi versamenti contributi IVS e somme aggiuntive e spese di notifica per un importo pari ad € 2.075,99 dovuto per l'anno 2020 – Ente Creditore, sede di CP_2
Firenze), n. 34120230000954042000 (relativo ad omessi versamenti Contributi sospesi e spese di notifica per un importo pari ad € 343,66 dovuto per l'anno 2020 – Ente Creditore, sede di CP_2
Firenze), n. 34120220003394000000 (relativo ad omessi versamenti Modello DM10 e somme aggiuntive e spese di notifica per un importo pari ad € 51,96 dovuto per l'anno 2023 – Ente Creditore,
sede di Firenze), n. 34120230003561375000 (relativo ad omessi versamenti contributi IVS e CP_2 somme aggiuntive e spese di notifica per un importo pari ad € 4.682,50 dovuto per l'anno 2021-2022 –
Ente Creditore, sede di Firenze) e n. 34120240003101618000 relativo ad omessi versamenti CP_2 contributi IVS e somme aggiuntive e spese di notifica per un importo pari ad € 4.864,11 dovuto per l'anno 2022-2023 – Ente Creditore, sede di Firenze). CP_2
Rispetto ad essi, il presente giudizio assume natura di natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615
(laddove è fatta valere l'inesistenza della notifica degli atti prodromici alla comunicazione preventiva di inscrizione ipotecaria) e di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (relativamente ai vizi formali della medesima comunicazione preventiva fatti valere).
Orbene, ha dato prova di aver notificato all'opponente a mezzo PEC gli avvisi di addebito per cui CP_2
è causa (docc. 1-5bis fasc. ) e ha documentato di aver notificato a mezzo PEC alla CP_2 CP_4
ricorrente (successivamente alla notifica degli avvisi di addebito e prima della notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria qui impugnata) intimazione di pagamento n.
04120239009176457000 (notificata il 7.7.2023: docc. 4 e 4bis fasc. , intimazione di pagamento CP_4
n. 04120259003063790000 (notificata il 27.2.2025: docc. 5 e 5bis fasc. e intimazione di CP_4
pagamento n. 04120259000064241000 (notificata il 21.1.2025: docc. 6 e 6bis fasc. . CP_4
Le notifiche degli avvisi di addebito e quelle delle intimazioni di pagamento sono state effettuate all'indirizzo PEC che – nonostante le allegazioni di senso contrario Email_1
presenti in ricorso – è riferibile alla società ricorrente, avendo quest'ultima ammesso di aver preso contezza della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo mediante notifica a mezzo PEC in data 27.3.2025 presso questo medesimo indirizzo;
del resto, l'opponente non ha indicato nè documentato quale sarebbe stato il suo diverso indirizzo PEC risultante dai pubblici registri.
Le deduzioni relative ad asseriti vizi delle notifiche (per essere state eseguite da indirizzi non istituzionali e inseriti in pubblici registri) sono infondate “sulla base del consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale la doglianza circa l'indirizzo di provenienza della comunicazione via PEC (soprattutto quando non risulti seriamente contestato che l'estensione sia comunque un indirizzo di , certamente non può condurre alla nullità o alla inesistenza della CP_2
notifica tramite posta elettronica certificata, dal momento che sia l'art. 26, comma 2, D.P.R. n.
602/1973, che l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010, pongono un unico vincolo in punto di utilizzo dell'indirizzo risultante dagli elenchi previsti per legge, e cioè il riferimento alla casella del destinatario e non del mittente (v. Corte d'Appello di Roma, S.L., sent. n. 89/2022 del 19.01.2022; nonché la pronuncia del Tribunale di Roma n. 7381/2021; ancora, v. Tribunale di Firenze sent. n.
230/2021 del 31/03/2021 – RG 1925/2020). Si richiama, altresì, la sentenza della Cassazione a Sez. U
-n. 15979 del 18/05/2022, secondo la quale in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3 -bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6 -ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per
l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. Da ultimo, la Suprema Corte di
Cassazione – Sezione V- sentenza n. 18684 del 03/07/2023, ha affermato, in relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, che: “l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI -Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante (…) D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI -Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI -Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023). Di tale concreto pregiudizio la ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue, anche sotto tale profilo, l'infondatezza della censura” (Tribunale Firenze, sent. in RG 2479/2022)
Infine, parte ricorrente non ha seriamente contestato che gli indirizzi PEC di provenienza delle notifiche siano comunque riferiti ai rispettivi enti e, in ogni caso, la parte potuto compiutamente esplicare, nel presente giudizio, il proprio diritto di difesa.
Pertanto, a fronte della regolare notifica degli avvisi di addebito in esame, il credito contributivo CP_2
è divenuto irretrattabile, non essendo il medesimo stato impugnato entro il termine di 40 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 46/1999, con conseguente inammissibilità della svolta eccezione di decadenza ex art. 25 DPR 602/1973 e delle ulteriori eccezioni formali inerenti all'asserita inesistenza giuridica della notifica dell'avviso di addebito.
Tutte le altre doglianze del ricorso, meramente formali e concernenti asseriti vizi (della notifica e del contenuto) della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sono infondate per l'assorbente rilievo che l'atto ha raggiunto comunque lo scopo (avendo l'opponente ricevuto regolarmente la notifica dell'atto, contro il quale ha proposto opposizione) e non risultano concretamente fatti valere specifiche lesioni al proprio diritto di difesa.
Il ricorso in opposizione deve quindi essere integralmente rigettato.
Nei rapporti tra la ricorrente ed e tra la ricorrente ed le spese di lite seguono la CP_2 CP_4
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi), mentre nei rapporti tra la ricorrente e esse sono integralmente compensate. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle cause riunite indicate in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva nei confronti di CP_5
2) rigetta le domande di cui al ricorso in opposizione;
3) compensa interamente le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e Parte_1 CP_5
4) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate Parte_1 Controparte_1 in € 3.727,00,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore della parte, avv. Giuseppa Bascià, dichiaratasi antistataria;
5) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in € 3.727,00 per compensi, Parte_1 CP_2
oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Avviso di addebito n. 34120220003394000000, relativo ad omessi versamenti contributi IVS e somme aggiuntive e spese di notifica per un importo pari ad € 2.075,99 dovuto per l'anno 2020 – Ente Creditore,
sede di Firenze. CP_2
Avviso di addebito n. 34120230000954042000, relativo ad omessi versamenti Contributi sospesi e spese di notifica per un importo pari ad € 343,66 dovuto per l'anno 2020 – Ente Creditore, sede di Firenze. CP_2