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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 15/11/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1069/2022 R.G.A.C. promossa da:
(c.f. e p.i. ) già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(p.i. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
[...] P.IVA_2
AN EC ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Massa,
Gall. Sanzio int. 1/38 (MS); appellante nei confronti di
(p.i.: Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. , P.IVA_3 CP_4
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Attilio Vergai e Stefano
CC ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Viareggio, via
Zanardelli n. 189 (LU); appellata
***
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 88/2022 del Giudice di Pace di Carrara
(procedimento n. 237/2021 R.G.).
Conclusioni: per (già : “Voglia il Tribunale Controparte_5 Controparte_2
Ill.mo, Annullare e\o riformare la sentenza n. 88/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Carrara nella persona dell'Avv. Vincenzo Locane, in data 09/05/2022 e comunicata in data 10/05/2022, per omessa e\o insufficiente motivazione della sentenza e\o per travisamento degli elementi documentali in atti e delle risultanze dell'espletata istruttoria e\o per violazione dell'art. 112 c.p.c. ed in ogni caso
1 per l'effetto: Nel merito: Ritenere integralmente infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata
l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 92/2021 del Giudice di Pace di Carrara Dott.
RE SI del 7/04/2021 e notificato il 29/04/2021, con conseguente condanna dello
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_6
pagamento di tutte le somme in esso ingiunte oltre interessi e spese. In ogni caso con vittoria di spese dei due gradi di giudizio”; per “In tesi, rigettare il gravame in quanto Controparte_3
infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi espressi in atti, con condanna al pagamento del compenso e delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cap. In ipotesi, laddove non venisse riconosciuta l'inefficacia/nullità della clausola di cui all'art .8 dell'accordo sottoscritto, e/o l'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto – invocata in forza di appello incidentale qui proposto - accertare e dichiarare, ex art. 1384 c.c., l'erroneità e l'illegittimità della somma richiesta da
[...]
nei confronti dello Studio commerciale associato ai sensi dell'art. 8 CP_2 CP_7
dell'accordo sottoscritto - sia in quanto l'obbligazione principale non è stata eseguita dall'appellante, sia per la manifesta eccessività della somma richiesta - e per l'effetto rideterminare equamente la somma effettivamente dovuta dall'opponente; in tale subordinato caso, si chiede che le somme eventualmente riconosciute dal Giudicante vengano compensate ex art. 35 cpc con le somme dovute e riconosciute a titolo di risarcimento dei danni patiti dallo associato e di cui al proposto appello incidentale Controparte_3
in atti;
Inoltre, in accoglimento degli appelli incidentali, in riforma parziale della sentenza di primo grado n. 88/2022, emessa in data 09.05.2022 dal Giudice di Pace di Carrara Dr. Vincenzo Locane all'esito del procedimento n. 237/2021 RG, a) Accertato e riconosciuto l'intervenuto grave inadempimento delle prestazioni oggetto del contratto di manutenzione ed assistenza software in atti a carico di controparte, per quanto espresso in parte de motiva, dichiarare risolto il predetto contratto, e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. b) accertati e dichiarati tutti i danni patrimoniali subiti dallo Studio commerciale associato in conseguenza della vicenda in atti, condannare la CP_6
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dello Studio Controparte_2
appellato a titolo di risarcimento danni della somma complessiva di Euro 3.871,10 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto e sino al soddisfo, per i motivi tutti meglio dedotti in parte de motiva del presente atto. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap per entrambi i gradi di giudizio”.
2 MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Controparte_2
avverso la sentenza n. 88/2022, pronunciata, in data 9.05.2022, dal Giudice di Pace di
Carrara all'esito del procedimento iscritto al n. 237/2021 R.G., avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 92/2021. In particolare, l'appellante dava preliminarmente conto che con la sentenza de qua era stato annullato il decreto ingiuntivo emesso in favore di mediante cui lo Controparte_2 Controparte_3
era stato condannato al pagamento di € 2.379,00, oltre interessi e spese,
[...]
derivanti dall'esercizio del recesso anticipato dal contratto di assistenza e manutenzione di software. L'appellante chiedeva quindi la riforma della sentenza per omessa e/o insufficiente motivazione e/o per travisamento degli elementi documentali in atti e delle risultanze istruttorie e/o per violazione dell'art. 112 c.p.c., eccependo tra l'altro l'erronea qualificazione del contratto intercorso tra e Controparte_2 Controparte_3
come “contratto per adesione”, e l'erronea qualificazione come vessatoria della clausola penale inserita nel contratto di manutenzione e assistenza software onde regolamentare il corrispettivo dovuto per l'esercizio del recesso anticipato.
2. In data 26.09.2022, si costituiva Controparte_3
chiedendo, in tesi, il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in ipotesi – in caso di mancato riconoscimento dell'inefficacia/nullità della clausola di cui all'art. 8 del contratto stipulato dalle parti – l'accoglimento dell'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, di voler: i) dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento posto in essere da ii) accertare e Controparte_2
dichiarare, ex art. 1384 c.c., l'erroneità e l'illegittimità della somma richiesta da
[...]
nei confronti dello Studio commerciale associato ai sensi CP_2 Controparte_6
dell'art. 8 dell'accordo sottoscritto - sia in quanto l'obbligazione principale non è stata eseguita dall'appellante, sia per la manifesta eccessività della somma richiesta - e per l'effetto rideterminare equamente la somma effettivamente dovuta dall'opponente”; iii) compensare ex art. 35 c.p.c. la somma eventualmente dovuta dallo con Controparte_3
quella dovuta da a titolo di risarcimento dei danni. Controparte_2
3. La causa veniva istruita documentalmente.
3 4. Con ordinanza del 18.07.2025, il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in funzione di partecipazione all'udienza, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. Così sommariamente ricostruita la materia del contendere, venendo allo scrutinio dei motivi di gravame, parte appellante ha lamentato: i) con il primo motivo, l'erronea qualificazione del contratto stipulato da e Controparte_2 [...]
come contratto per adesione;
ii) con il secondo motivo, il Controparte_3
travisamento delle prove e la motivazione apparente posta a sostegno della qualificazione come vessatoria della clausola penale ivi pattuita;
iii) con il terzo motivo la nullità della sentenza per omessa e\o insufficiente motivazione, nonché il travisamento degli elementi documentali in atti e delle risultanze dell'espletata istruttoria. Per l'effetto,
(già ha domandato l'accertamento Controparte_1 Controparte_2
dell'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione proposta avverso il d.i. n.
92/2021 del Giudice di Pace di Carrara e la conferma delle relative statuizioni.
Di contro, ha proposto appello incidentale Controparte_3
lamentando: i) con il primo motivo, il mancato riconoscimento da parte del Giudice di primo grado dei presupposti per la risoluzione del contratto a fronte del grave inadempimento posto in essere da ii) con il secondo motivo, il Controparte_2
rigetto della domanda riconvenzionale di condanna della al Controparte_2
risarcimento dei danni quantificati in € 3.871,10, oltre interessi, in favore dello
[...]
. CP_3
2. Occorre muovere dallo scrutinio dei motivi dell'appello principale, in quanto logicamente preordinato rispetto a quello dell'appello incidentale.
3. Per quanto attiene al primo motivo di gravame, è d'uopo precisare che il Giudice di
Pace di Carrara, nel pronunciare la sentenza n. 88/2022, ha ritenuto che il rapporto negoziale tra le parti in causa fosse inquadrabile nel “contratto c.d. di “adesione” in quanto predisposto dalla società opposta”.
In ordine a tale qualificazione, deve anzitutto richiamarsi il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, “un contratto è qualificabile per adesione secondo il disposto
4 dell'art. 1341 cod. civ. - e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto - solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti” (cfr. Cass. civ. Sez. I
n. 7605/2015. In senso conforme cfr. Cass. civ. Sez. III sent. n. 11757/2006). Più precisamente, “possono qualificarsi come contratti "per adesione", rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti.” (cfr. Cass. civ. Sez. II n. 6753/2018. In senso conforme cfr. Cass. civ. 7626/1997, Cass. civ. 13605/1999, Cass. civ. 15385/2000, Cass. civ.
4241/2003).
In altri termini, per la qualificazione come contratto per adesione ai sensi dell'art. 1341
c.c., è necessario non solo che lo stesso risulti predisposto unilateralmente da un contraente, ma che lo schema sia destinato ad essere utilizzato per una pluralità di rapporti sì da escludere la sua formazione all'esito di trattativa negoziale e da relegare all'altro contraente la mera facoltà di accettare o meno tale schema.
4. Nel caso di specie, il primo significativo dato in rilievo può trarsi dalla pari forza contrattuale dei due operatori economici parte del negozio in rilievo, stipulato in data
9.10.2017, ciascuno in grado di proporre e ottenere eventuali modifiche al contenuto dell'accordo: condizione che non è automaticamente esclusa dal fatto che le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, abbiano deciso di riferirsi ad uno schema negoziale normalmente predisposto dalla (in tal senso, cfr. Cass. Controparte_2
civ. Sez. I n. 186/1987).
5 Inoltre, già da un primo raffronto documentale tra i due negozi intervenuti tra le parti e, in particolare, tra gli allegati A) costituenti parte integrante di ciascun contratto, si evince come nell'anno 2017 le parti abbiano pattuito la fornitura di una serie di prestazioni aggiuntive rispetto a quello previste nel primo contratto stipulato nell'anno 2011, fissando un corrispettivo superiore per ciascuna annualità. Inoltre, per ciascuno dei due contratti è stato applicato uno sconto indentificato, rispettivamente, come “sconto riservato per accordo triennale” pari ad € 1.425,00 e “sconto riservato per accordo pluriennale” pari ad €
3.550,00: il che fa presumere che sia stato riservato un peculiare trattamento per il cliente. Circostanza, quest'ultima, che ha trovato conferma in sede testimoniale, ove è stata acquisita la prova diretta di come, quanto meno in relazione al secondo contratto
(ovvero quello per cui è causa) siano effettivamente intervenute trattative tra le parti per ciò che attiene l'entità del corrispettivo e il novero di prestazioni a carico di CP_2
Segnatamente, la teste dipendente di a
[...] Tes_1 Controparte_2
decorrere dal 2017, escussa dinanzi al Giudice di Pace all'udienza del 9.02.2022, ha confermato che lo ha più volte chiesto sconti sul canone e ci sono Controparte_3
state occasioni in cui la ha accordato riduzioni di prezzo rispetto a Controparte_2
quello di listino per le varie prestazioni da svolgere.
5. Alla luce del predetto dato probatorio, la motivazione del Giudice di Pace risulta erronea, poiché attribuisce rilievo unicamente alla predisposizione unilaterale del contratto, senza considerare che, ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie negoziale come contratto per adesione, è necessario accertare sia la sua idoneità a regolare una serie indefinita di rapporti, sia la mancanza di trattative tra le parti, non potendo altrimenti trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1341 c.c. (in merito, cfr. Cass. civ. 13605/1999, Cass. civ. 15385/2000, Cass. civ. 4241/2003).
6. Con gli ulteriori motivi di gravame, che meritano trattazione congiunta, l'appellante principale ha poi lamentato il travisamento delle prove e la motivazione apparente posta a sostegno della qualificazione della clausola penale ivi pattuita come vessatoria.
In particolare, il Giudice di Pace ha riconosciuto natura vessatoria alla clausola n. 8 contenuta nel contratto stipulato in data 9/10/2017, in quanto: “nella fattispecie concreta, esaminato il contratto, risulta l'inefficacia della clausola di cui al Punto 8 ai sensi del combinato disposto
6 dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ. in quanto tale clausola risulta predisposta per essere adottata per una serie indefinita di rapporti, sicché la conclusione del contratto, da parte del contraente diverso dal predisponente, risulta avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul contenuto del contratto stesso, potendo egli soltanto scegliere se stipulare o meno (v. Cass. Civ. n. 6753/2018, n. 17073/2012, n.
12153/2006). La vessatorietà della clausola è altresì rinvenibile nella previsione del pagamento del canone di tutto l'anno 2019 – pagato interamente per € 3.900,00 a fronte del recesso del 28.6.2019 –
e del 50% di quello dell'anno 2020. Tale previsione non rispetta il giusto equilibrio sinallagmatico in quanto è reso eccessivamente gravoso recedere dal contratto dovendo pagare per intero i primi due anni nonostante il recesso intervenuto a metà anno 2019, oltre al 50% del canone dell'anno 2020.
L'inefficacia della predetta clausola contrattuale fa venire meno la pretesa creditoria avanzata dalla società opposta a titolo di penale per la clausola risolutiva espressa”.
La motivazione risulta erronea in fatto ed in diritto, considerato che: i) alla luce di quanto sopra evidenziato, dalle risultanze istruttorie è emerso come, sebbene lo schema contrattuale possa essere stato predisposto da Controparte_2 [...]
avesse piena facoltà di negoziare le clausole Controparte_3
contrattuali e addivenire alla migliore regolamentazione dei propri interessi;
ii) anche volendo – in mera via ipotetica – ritenere applicabile la disciplina di cui agli artt. 1341 e
1342 c.c., la clausola de qua risulta espressamente sottoscritta per presa visione ed approvazione dal cliente, in seguito alla dicitura “Il cliente dichiara di avere preso piena conoscenza del contenuto del presente contratto, di accettarne ogni singola condizione e clausola nonché di approvarne esplicitamente per iscritto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. i punti: (…) 8) Corrispettivo per il recesso”, di guisa che risulta soddisfatta la condizione richiesta dall'art. 1341 c.c. ai fini della sua efficacia. La Cassazione, del resto, ha chiarito che “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell' art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 15/02/2024, n.
4126) E, nella specie, sebbene il richiamo numerico alle clausole vessatorie sia cumulativo, questo è accompagnato ad un'indicazione del loro contenuto, benché
7 sommaria;
iii) a dispetto di quanto ritenuto dalla sentenza di primo grado, trattandosi di un contratto tra professionisti, e non tra professionista e consumatore, non trova applicazione la disciplina del codice del consumo, risultando precluso al giudice il sindacato circa l'equilibrio economico del sinallagma e l'eventuale eccessiva gravosità del corrispettivo richiesto per l'esercizio del recesso anticipato dal contratto;
ciò, anche considerando che, come si dirà meglio in seguito, tale clausola si inscrive nel perimetro della fattispecie della multa penitenziale ex art. 1373 co. 3 c.c. e non della clausola penale ed è, pertanto, sottratta al sindacato equitativo ex art. 1384 c.c..
7. In termini generali, invero, la facoltà di recesso è un diritto potestativo che consente ad una parte di provocare unilateralmente lo scioglimento del contratto mediante un atto unilaterale recettizio. Vale poi sottolineare come il legislatore abbia espressamente previsto la possibilità di stabilire un corrispettivo per l'esercizio del recesso mediante l'istituto, appunto, della multa penitenziale. Invero, ai sensi dell'art. 1373 co. 3 c.c.,
“qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita”, rimanendo salvo, in ogni caso, il patto contrario. Sul punto, la
Cassazione ha avuto modo di precisare che “l'istituto della c.d. "multa penitenziale" previsto dall'art. 1373, terzo comma, cod. civ., assolve - non diversamente dalla caparra penitenziale di cui all'art. 1386 cod. civ., nella quale il versamento avviene anticipatamente - alla sola finalità di indennizzare la controparte nell'ipotesi di esercizio del diritto di recesso da parte dell'altro contraente;
ne consegue che in tali casi, poiché non è richiesta alcuna indagine sull'addebitabilità del recesso, diversamente da quanto avviene in tema di caparra confirmatoria o di risoluzione per inadempimento, il giudice deve limitarsi a prendere atto dell'avvenuto esercizio di tale diritto potestativo da parte del recedente e condannarlo al pagamento del corrispettivo richiesto dalla controparte” (cfr. Cass. Civ. Sez.
II, sent. n. 6558/2010).
Diversamente, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la clausola penale di cui all'art. 1382 c.c. abbia la funzione di risarcimento forfettario ed anticipato del danno che si presume essersi verificato dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento di uno dei contraenti, al fine di rafforzare il vincolo contrattuale e stabilire preventivamente la liquidazione del danno derivante dall'inadempimento, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. II n. 1285/2024, Cass. civ. n.
8 21398/2021). Deve inoltre precisarsi come l'art. 1384 c.c., che consente al giudice di operare la riduzione equitativa dell'importo stabilito nella clausola penale, non è suscettibile di applicazione analogica atteso il carattere eccezionale della disposizione
(cfr. Cass. civ. Sez. II n. 17715/2020, Cass. civ. 32821/2023, Cass. civ. n. 15391/2000 sul divieto di applicazione dell'art. 1384 c.c. al diverso istituto della caparra confirmatoria).
A fronte dell'eccezionalità della fattispecie di cui all'art. 1384 c.c. e della diversa funzione svolta dalla multa penitenziale, a cui è estranea quella risarcitoria, deve concludersi come tale norma, a dispetto di quanto richiesto dallo , non sia applicabile al Controparte_3
caso di specie (sul punto, v. Trib. Milano Sez. V 04/09/2019 , n. 7969: “La clausola del contratto avente a oggetto il conferimento di un incarico di mediazione secondo la quale, in caso di recesso
e/o revoca dell'incarico, il mediatore ha diritto al riconoscimento di una penale, commisurata in misura percentuale in relazione al prezzo di vendita, contempla un corrispettivo del recesso che, pertanto, va inteso non come penale, bensì come multa penitenziale, a cui non è applicabile la disposizione di cui all' art. 1384 c.c. , che consente la riduzione della penale a opera del giudice. Tale norma, infatti, introducendo una deroga al principio generale di libertà posto dall' art. 1322 c.c. , non può essere oggetto di applicazione analogica a fattispecie diverse da quella contemplata dalla norma medesima”; in senso conforme, ex multis, Trib. Bologna, sentenza n. 314\2023).
8. In definitiva, l'art. 8 del contratto di manutenzione e assistenza software stipulato dalle parti non configura una clausola penale, bensì una multa penitenziale che, in quanto tale, non è soggetta al sindacato del giudice e alla possibilità di riduzione equitativa se manifestamente eccessiva ai sensi dell'art. 1384 c.c., di talché deve essere rigettato del secondo motivo d'appello incidentale.
9. Per ragioni di completezza, appare utile evidenziare ulteriormente che, in seguito al recesso esercitato da nel giugno 2019, la ha Controparte_3 Controparte_2
comunque garantito i propri servizi fino alla data del 31.12.2019, come rappresentato dalla stessa appellata nei propri scritti difensivi (v. pag. 9 comparsa) di guisa che l'importo pattuito a titolo di multa penitenziale non risulta eccessivo, trattandosi del pagamento dell'annualità in corso (rispetto a cui ha beneficiato dei Controparte_3
servizi, avendo le varie licenze validità per l'intero anno solare) e del 50% del canone
9 previsto per l'annualità successiva e considerato che la stipula di un contratto pluriennale ha comportato l'applicazione di uno sconto significativo.
Oltretutto, nella comunicazione e-mail inviata dal rag. all'amministrazione CP_4
di in data 12.05.2020, il primo ha financo richiesto di poter Controparte_2
scomputare le somme corrispondenti agli adempimenti 2019, di cui lo Studio non aveva potuto usufruire, dall'importo dovuto per il recesso anticipato, ritenendo “giusto” il corrispettivo per il recesso.
10. Ha errato pertanto il Giudice di Pace ad escludere la debenza degli importi in rilievo.
ha pertanto diritto a conseguire € 2.379,00 oltre interessi legali, nella misura CP_1
di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., a decorrere dalla messa in mora del 24.11.2020. La misura degli interessi è invece quella di cui al successivo comma 4, a decorrere dall'1.4.2021 (data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo). Di talché, il credito è pari, all'attualità, a complessivi € 3.497,51.
11. Venendo ora allo scrutinio dell'appello incidentale avanzato da
[...]
con il primo motivo di appello, in particolare, è stata censurata Controparte_3
la sentenza di primo grado per il mancato accertamento della sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto a fronte del grave inadempimento asseritamente posto in essere da (in seguito a fusione divenuta . Controparte_2 Controparte_1
Il motivo appare infondato.
E ben vero, il rapporto contrattuale è venuto meno a fronte dell'esercizio del diritto potestativo di recesso da parte dello avente carattere costitutivo Controparte_3
dello scioglimento del vincolo negoziale, e ciò preclude l'ammissibilità della domanda giudiziale volta all'accertamento dell'altrui inadempimento ed alla declaratoria della risoluzione del contratto (cfr., in tema di appalto, Cass. civ., n. 16404\2017).
In ordine all'intervenuto esercizio del diritto di recesso è chiaro, del resto, il contenuto della missiva inoltrata dallo nelle persone del rag. e del rag. Controparte_3 CP_3
a a dispetto dell'improprio impiego del termine CP_3 Controparte_2
“disdetta”, in luogo di “recesso”, nella stesura della missiva (v. doc. 5 CP_2
. Che l'intenzione dello fosse quella di sciogliere
[...] Controparte_3
unilateralmente il vincolo emerge univocamente sia dal contegno tenuto in seguito dalla
10 controparte la quale, come si è visto, ha preteso il pagamento della multa penitenziale, sia dalle successive missive inoltrate dallo In particolare, in quella Controparte_3
datata 28.06.2019 si legge: “come anticipato telefonicamente, ci troviamo costretti a disdire il canone di manutenzione ed assistenza software con Voi sottoscritto e per la durata triennale anni 2018 –
2019 - 2020”. Nella successiva missiva datata 12 maggio 2020, lo Studio Commerciale riferisce poi di trovare giusto il corrispettivo per il “recesso”, convenendo con la controparte sulla corretta qualificazione giuridica dello scioglimento unilaterale dal vincolo, come del resto previsto dal contratto. E ciò trova conferma nell'ulteriore missiva datata 23.9.2020, ove viene rappresentato che: “A seguito del ricevimento della Vostra fattura con la quale ci chiedete il pagamento, quale penale per la disdetta anticipata del contratto di assistenza e fornitura programmi di gestione dell'ufficio, Vi segnaliamo che tale richiesta seppure prevista dal contratto stesso non può essere presa in considerazione stante alcune defezioni sull'assistenza stessa”.
Ad essere oggetto di contestazione è, dunque, la sola debenza della multa penitenziale e non anche l'intervenuto recesso.
12. Appare fondato, invece, il secondo motivo dell'appello incidentale, inerente il mancato riconoscimento del danno subito dallo in seguito al Controparte_3
contegno contrattuale della controparte.
Segnatamente, in accordo alla ricostruzione operata dall'appellante incidentale, questi avrebbe saldato tutta l'annualità fino a dicembre 2019, continuando ad usufruire nel corso di tale anno solare dei servizi e del programma software fornito dalla controparte per acquisire, caricare, raccogliere e registrare tutti i dati contabili e fiscali dei propri clienti (es. dichiarazioni tessera sanitaria, dichiarazioni per certificazione unica, dichiarazioni per sostituti d'imposta, modelli 770, dichiarazioni Iva, dichiarazioni Irap, liquidazioni Imu, versamenti F24 etc.). Sennonché, i dati contabili e fiscali acquisiti dai clienti e caricati durante tutto il corso dell'anno devono poi essere trasmessi agli enti preposti alle varie scadenze prestabilite dalla legge, che nella maggior parte dei casi ricadono nell'anno successivo rispetto all'acquisizione, raccolta e registrazione dei dati.
Nella specie, dunque, i dati contabili e fiscali acquisiti e caricati dallo Studio nel corso di tutto il 2019 avrebbero dovuto essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate, alle varie scadenze, nell'anno successivo, quindi nel 2020. Ma la alla scadenza Controparte_2
11 del 31.12.2019, avrebbe eliminato la possibilità di visualizzare, e quindi inviare, i dati acquisiti e raccolti con il software dell'appellante nel 2019. Da qui la necessità, nei mesi da gennaio 2020 a settembre 2020, di “ricostruire” e “ricaricare” manualmente uno per uno tutti i dati già inseriti nel programma disdettato in diverso prospetto informatico di altro software, per poi provvedere a trasmettere i vari documenti informatici con altro nuovo programma (a pagamento) nei termini di legge. Il danno risarcibile sarebbe pari, pertanto, ad € 3.871,10: importo derivante dal costo del programma di conversione degli archivi dichiarativi (come da fattura per € 921,10) e dalle 118 ore lavorative resesi necessarie per la ricostruzione manuale dei dati, per un costo pari ad € 2.950,00 (come risulterebbe comprovato dal prospetto in atti e dalla deposizione di sorella Testimone_2
del legale rappresentate dello Studio . CP_3
13. Il Giudice di Pace ha motivato il rigetto della domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dall'opponente a decreto ingiuntivo sostenendo che: “assolutamente infondata è risultata la domanda riconvenzionale, essendo inammissibile far ricadere gli effetti della disdetta a carico di chi la 'subisce' ed a vantaggio di chi la esercita. L'attività di migrazione dei dati è una naturale conseguenza giuridica della cessazione del contratto ed i relativi costi non possono che gravare sull'opponente in quanto relativi ad una attività svolta nell'anno 2020 e cioè successivamente alla disdetta (28.06.2019)”.
14. Ciò posto, mette conto evidenziare come anche chi abbia esercitato il diritto potestativo di recesso possa sempre far valere l'eventuale inadempimento della controparte nell'ipotesi in cui chieda il risarcimento del danno conseguente (cfr., in tema di appalto, Cass. civ. n. 421\2024). La domanda risarcitoria è ammissibile, dunque, anche a dispetto del recesso unilaterale dal vincolo contrattuale.
15. Inoltre, in termini generali, è d'uopo rilevare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la buona fede oggettiva - che, nell'esecuzione del rapporto contrattuale, è il nerbo delle regole di condotta, dal contenuto necessariamente elastico, ma ontologicamente etico - governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante
l'adempimento di tale basilare obbligo relazionale, sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri” (cfr. Cass. civ., sez. III,
27/03/2024, n. 8277). In tale ottica, la Cassazione ha chiarito che “la clausola generale di
12 buona fede oggettiva o correttezza ex articolo 1175 del Cc , oltre che regola (articoli 1337, 1358, 1375
e 1460 del Cc) di comportamento, quale dovere di solidarietà, fondato sull'articolo 2 della Costituzione, che trova applicazione a prescindere dalla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, che non si sostanzi cioè in attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici, si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte. Alla stregua di tali criteri, l'obbligo di buona fede o correttezza, è da valutarsi alla stregua della causa concreta del contratto, e cioè con lo scopo pratico dalle parti perseguito mediante la stipulazione, o, in altre parole, con l'interesse che l'operazione contrattuale è propriamente volta a soddisfare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 14/03/2024, n. 6930).
16. Alla luce di tale dato esegetico, deve ritenersi che – sebbene non oggetto di specifica pattuizione – sulla scorta del generale obbligo di buona fede e Controparte_2
correttezza, avrebbe dovuto favorire la portabilità su altro software dei dati inerenti l'anno fiscale 2019, si dà consentire la loro trasmissione all'Agenzia delle Entrate, al momento delle varie scadenze fiscali, senza costringere la controparte ad un'onerosa attività volta a “ricostruire” e “ricaricare” manualmente uno per uno tutti i dati a suo tempo inseriti nel software oggetto di contratto in un diverso prospetto informatico di altro software. E' evidente, del resto, che la causa concreta del contratto non possa che individuarsi nella fornitura dei servizi di gestione dati (e nella relativa assistenza) nell'ottica della loro trasmissione agli enti preposti, secondo scadenze correlate all'anno fiscale, di guisa che il venir meno della possibilità di estrapolare i dati conservati nel programma allo spirare della cessazione della licenza coincidente con l'anno solare (il che, nella specie, trova conferma tra l'altro nel doc. n. 4 prodotto da Controparte_2
arreca un ingiustificato pregiudizio al cliente;
e ciò, tanto in ipotesi di recesso anticipato, che nel caso dello spirare naturale del contratto, di fatto ostacolando la possibilità per il cliente di reperire altra alternativa sul mercato, se non assumendosi i costi correlati ad una complessa attività di migrazione dei dati.
La necessità di agevolare la portabilità dei dati è, del resto, questione oggetto di attenzione anche in sede comunitaria, ove con l'art. 6 del Regolamento (UE) 2018/1807
13 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea, si è ritenuto opportuno incentivare “le migliori prassi per agevolare il cambio di fornitore di servizi e la portabilità dei dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile elettronicamente, anche in formati standard aperti ove necessario o richiesto dal fornitore di servizi che riceve i dati”; nonché “gli obblighi
d'informazione minimi per garantire che gli utenti professionali ricevano informazioni sufficientemente dettagliate, chiare e trasparenti prima della conclusione di un contratto di trattamento di dati, per quanto riguarda le procedure e i requisiti tecnici, i tempi e gli oneri applicati nel caso in cui un utente professionale intenda cambiare fornitore di servizi o ritrasferire i dati nei propri sistemi informatici”.
17. A fronte del contegno tenuto da sordo rispetto alle istanze Controparte_2
avanzate dal cliente volte ad agevolare la portabilità dei dati (di cui vi è plurimo riscontro nelle missive in atti sopra citate) non possono quindi che porsi a carico dell'appellante principale i relativi costi sostenuti. A tal riguardo, ad ogni modo, si ritiene congruo limitare il danno all'importo di cui alla fattura prodotta in atti di € 921,10, pari al costo del programma software per la conversione dei dati (anche tenuto conto della deposizione di ). Mentre, non appare risarcibile l'ulteriore importo di Testimone_3
€ 2.950,00, asseritamente correlato alle 118 ore lavorative necessarie a per Testimone_2
reimportare i dati. Non sono chiari, anzitutto, i termini del rapporto contrattuale della stessa con lo (nella dichiarazione documentale prodotta Controparte_3
questa è genericamente indicata quale “collaboratrice”, e pari qualifica la teste ha riferito in sede testimoniale) e ciò non può che influire sull'attendibilità del dato probatorio.
Ove, invero, a venire in rilievo fosse un rapporto di lavoro subordinato, lo
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avrebbe dovuto produrne riscontro (anche per ciò che attiene l'entità della CP_3
retribuzione pattuita) nonché dimostrare che l'attività di che trattasi abbia comportato il pagamento di straordinari (danno emergente) ovvero precluso lo svolgimento, nell'ambito dell'ordinario orario di lavoro, di altre attività remunerative (lucro cessante).
Mentre, in caso di lavoro autonomo, in assenza di riscontro della fatturazione degli importi in rilievo e della loro effettiva corresponsione, scarsa rilevanza assumono ai fini della prova del danno la deposizione testimoniale di (sorella del legale Testimone_2
rappresentante dello e legata appunto da rapporti lavorativi con Controparte_3
14 questo) nonché il prospetto di formazione unilaterale prodotto in atti sub. doc. 4 (in quanto riferibile al presunto danneggiato e privo di valenza fiscale).
18. L'accoglimento del motivo di gravame comporta che debba essere CP_1
condannato a risarcire alla controparte l'importo di € 921,10, oltre rivalutazione ed interessi legali – trattandosi di un debito di valore – a decorrere dall'1.6.2020 (data in cui
è venuto ad esistenza il danno, coincidente con il pagamento della fattura) per un corrispettivo pari – all'attualità – a complessivi € 1.581,96 (importo conseguito applicando, oltre la rivalutazione, gli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. sino alla proposizione della domanda giudiziale e quelli di cui al successivo comma 4, per il periodo successivo: cfr. Cass. civ. ordinanza 3 gennaio 2023, n. 61).
19. In definitiva, operando la compensazione tra i rispettivi crediti, Controparte_1
(già ha diritto a conseguire dallo Controparte_2 Controparte_3
l'importo di € 1.915,55, oltre interessi legali, nella misura di cui all'art.
[...]
1284, comma 4, c.c., a far data dalla pubblicazione della sentenza.
20. Le spese del procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, in ragione dei parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura, della complessità e del valore della lite, dell'attività svolta e del pregio della stessa, queste si quantificano – per il giudizio di primo grado – in € 1.265,00 per compensi oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive, e – in relazione al presente giudizio – in €
2.127,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive.
In applicazione dei principi di diritto di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 32061\2022, si ritiene congruo disporre, per entrambi i gradi di giudizio, la compensazione delle spese di lite in misura pari ad 1\2, considerato, per quanto riguarda lo l'accoglimento solo parziale della domanda riconvenzionale (in Controparte_3
primo grado) e dell'appello incidentale (nel presente grado di giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 1069\2022 R.G.A.C., ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
15 1. in accoglimento dell'appello principale e, in parte, dell'appello incidentale, ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Carrara n. 88/2022, accertato il diritto di i conseguire € 2.379,00, oltre interessi legali nei termini di Controparte_1
cui in parte motiva, a titolo di corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso, nonché quello di Controparte_3
di conseguire € 921,10, oltre rivalutazione ed interessi legali nei termini di cui in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno, all'esito della compensazione tra i predetti crediti, condanna lo Controparte_3
a corrispondere in favore di l'importo di €
[...] Controparte_1
1.915,55, oltre interessi legali, nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., a far data dalla pubblicazione della sentenza;
2. compensa per 1\2 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, condanna a Controparte_3
rifondere in favore di le spese di lite del giudizio di primo Controparte_5
grado e del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.696,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio in relazione ad entrambi gradi.
Così deciso in Massa, in data 14.11.2025.
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano, in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
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