Sentenza 24 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/2004, n. 3641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3641 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MENSITIERI Alfredo - Presidente -
Dott. DE JULIO Rosario - rel. Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI EL, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 1, presso lo studio dell'avvocato GUALTIERO RUECA, difesa dall'avvocato MARILENA PODDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CLIMASERVICE SNC, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 863/99 del Tribunale di FERRARA, depositata il 29/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/09/03 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12.2.94 la IM s.n.c. di Gessi G., in persona del suo legale rappresentante, conveniva in giudizio EG AN e PA EF per sentirli condannare al pagamento della somma di L. 1.880.000, relativa alla fornitura di una caldaia CMV, il cui costo non era stato corrisposto. Esponeva l'attrice che in data 10.12.92 EG AN aveva acquistato una caldaia del costo di L. 1.800.000; che la merce era stata consegnata ad un incaricato dell'acquirente PA EF e che, nonostante vari solleciti, il costo della caldaia non era stato corrisposto.
L'attrice chiedeva, altresì, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, nonché il pagamento degli interessi di legge e delle spese del giudizio. Con sentenza del 15.2.1995 il pretore di Ferrara condannava EG AN e PA EF al pagamento, in favore dell'attrice, di L. 1.880.000, oltre interessi.
EG AN proponeva appello avverso detta sentenza. Con sentenza del 17.11-29.12.1999 il tribunale di Ferrara, in parziale riforma della sentenza appellata, assolveva l'appellante dalla domanda della società, compensando interamente le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Avverso la sentenza del tribunale EG AN ha proposto ricorso per Cassazione con un unico motivo. Al presente giudizio non ha preso parte la società IM.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 92, 2^ comma, c.p.c, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., nonché omessa, insufficiente, illogica, incongruente e contraddittoria motivazione, per avere il tribunale ingiustamente compensato le spese dei due giudizi di merito, essendola EG risultata incolpevole della circostanza che un tale PA EF si era autoqualificato rappresentante di lei per acquistare merce dalla società IM.
Deduce la ricorrente che l'errata decisione del pretore di Ferrara l'aveva costretta a proporre appello, accolto dal tribunale;
che ella, completamente incolpevole aveva dovuto sopportare le spese legali dei due giudizi di merito per opporsi ad una condanna riconosciuta ingiusta dal giudice di appello.
Il motivo è fondato e va accolto.
È giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sentt. n. 5909/1999, n. 2949/1995, n. 7535/1993 e n. 551/1990) che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, che in quella di sussistenza di altri giusti motivi, salvo, peraltro, la censurabilità della relativa motivazione nel caso in cui a giustificazione della disposta compensazione siano addotte ragioni illogiche o erronee, come è avvenuto nel caso in esame.
Invero alla stipulazione del contratto di vendita della caldaia non partecipò la ricorrente, per cui alla stessa non è imputabile di non avere usato una diligenza minima nella conclusione dello stesso, nè di avere tenuto un comportamento colposo che potesse far ritenere alla società che il PA fosse effettivamente rappresentante della ricorrente, mentre la società IM effettuò la fornitura della caldaia con imprudenza e superficialità, fidandosi di quanto le aveva dichiarato un tizio qualsiasi (il PA). Pertanto appare a questo Collegio ingiusta ed immotivata la compensazione delle spese effettuata dal tribunale. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'appello di Bologna (Cass. S.U. n. 1044/2000).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2004