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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/07/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 390/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 390/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONTI Controparte_1 P.IVA_1
MARCO e dell'avv. FRANCOLINI ANDREA MARIA ( PIAZZA C.F._1
MERCATO N. 1 47841 CATTOLICA;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA MERCATO 1 47841
CATTOLICApresso il difensore avv. TONTI MARCO
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAVAGNA CP_2 C.F._2
FEDERICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C/O AVV. SIMONE PARMEGGIANI, VIA
SAN FELICE N. 99 BOLOGNApresso il difensore avv. CAVAGNA FEDERICO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 748/2021 del Tribunale di Rimini, pubblicata il 31.07.2021
Conclusioni come da note.
Motivi della decisione
1. onveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini CP_2 [...] poi, Controparte_3 Controparte_1
deducendo quanto segue: il 30.5.2003 si era recato presso la filiale dell'istituto di credito
[...] convenuto in Morciano di Romagna, ai fini di investire in titoli finanziari a basso rischio e a vocazione conservativa la massima parte dei propri risparmi ottenuti dalla propria attività di agricoltore;
nella pagina 1 di 15 sede della banca precisava ai funzionari di non avere alcuna esperienza in ambito finanziario e di voler aspirare unicamente al conseguimento di rendimenti certi con la possibilità di procedere a disinvestire rapidamente e senza pregiudizi. Gli operatori della banca gli presentavano un modulo rubricato
“contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari e i rapporti bancari di custodia, amministrazione e consulenza in materia di strumenti finanziari”, chiedendogli di sottoscriverlo in quattro parti volta per volta indicate dagli impiegati, senza prestare troppa attenzione al suo contenuto. Il modulo non veniva sottoscritto da nessun collaboratore della banca.
1.1. L'attore deduceva, altresì, che: a inizio giugno 2006 veniva contattato telefonicamente dal personale dell'istituto di credito convenuto, dal quale veniva avvertito che, di lì a pochi giorni, sul suo conto corrente sarebbero pervenute delle somme di significative dimensioni, che derivavano dalla restituzione del capitale investito in obbligazioni che erano scadute;
gli veniva fatto presente che per l'accredito avrebbe dovuto sottoscrivere dei moduli di autorizzazione;
di essersi, pertanto, recato nella filiale, “dove gli veniva sottoposta una stampata nella cui intestazione comparivano il nome ed i simboli di e nella cui parte centrale erano indicate le caratteristiche Controparte_1 fondamentali del titolo in procinto di scadere”; l'operatore della banca aveva asserito che quel foglio, da lui sottoscritto, avrebbe dovuto intendersi quale ricevuta dell'accredito che stava per confluire sul conto corrente e che non fosse un'autorizzazione ad un nuovo investimento;
solo a distanza di circa dieci anni scopriva che le somme provenienti dal precedente investimento erano state investite per acquistare obbligazioni subordinate emesse da per il valore Controparte_4 nominale di € 40.000,00.
1.2. deduceva, inoltre, che: il rimborso di tale somma investita era diventato CP_2 giuridicamente impossibile a causa dell'insolvenza e la messa in liquidazione coatta amministrativa di
Controparte_5
e le obbligazioni subordinate distribuite da tali istituti di credito erano state
[...] automaticamente convertite in azioni, il cui valore, era stato azzerato;
l'attore non poteva beneficiare del rimborso forfettario erogato dal Fondo di garanzia ex D.L. 03.05.2016, n. 59, convertito in L.
30.6.2016, n. 119, e non poteva finanche introdurre il procedimento arbitrale per il ristoro integrale ex
D.M. 9.5.2017, n. 83, non avendo acquistato i titoli subordinati direttamente da CP_4
con comunicazione a mezzo PEC per il tramite del proprio legale, chiedeva a
[...] [...]
la trasmissione di tutta la documentazione di riferimento all'acquisto delle Controparte_1 obbligazioni subordinate;
tale richiesta veniva riscontrata dalla convenuta, la quale esibiva i CP_1 seguenti documenti: l'ordine di acquisto delle obbligazioni subordinate, datato 8.6.2006, accompagnato dal prospetto informativo, e la copia di un prospetto con data 11.5.2006 ove veniva rappresentata al pagina 2 di 15 risparmiatore la restituzione prossima del capitale versato in altro strumento finanziario. Nel prospetto informativo, che accompagnava l'ordine di acquisto delle obbligazioni subordinate, non era presente alcuna sua sottoscrizione;
in uno degli spazi a ciò riservato compariva la doppia dicitura “Vedi Mod. allegato” nella parte superiore e “Firmato dal cliente” nella parte inferiore;
era scritta a mano la dicitura “Ok procedere”, “con la quale, con tutta verosimiglianza, il direttore della filiale ha incaricato il personale allo stesso sottoposto di compiere l'operazione nonostante l'assenza di qualsivoglia autorizzazione da parte del cliente”; nel riquadro inferiore l'ordine veniva qualificato come non adeguato, sebbene anche tale informativa non era stata da lui sottoscritta, né per presa visione, né per esprimere la sua volontà di procedere comunque all'acquisto del titolo;
ai fini dell'acquisto dei titoli era stata complessivamente utilizzata la somma di € 40.448,66, di cui €
40.060,00 per controvalore, € 297,23 per interessi di conguaglio, € 120,18 per commissioni, € 6,20 per recupero spese, € 3,64 per imposta di bollo ed € 38,59 per imposta sostitutiva. L'attore osservava, inoltre, che relativamente al prospetto datato 11.5.2006, si trattava “con tutta verosimiglianza, di quel Cont formulario che, all'epoca, il personale di presentò al Sig. come documento che doveva CP_2 essere necessariamente firmato per consentire l'accreditamento delle somme provenienti dal precedente investimento, ma non certo per autorizzarne il compimento di un altro. Documento che, occorre ripeterlo, il Sig. sottoscrisse, su invito dei funzionari di Banca nell'erroneo CP_2 convincimento che ciò fosse necessario per il rimborso delle somme già investite e che mai pensava potesse interpretarsi quale volontà di effettuarne un altro.”.
1.3. pertanto, domandava: l'accertamento, ex art. 23 TUF, 1325, 1346, 1418 e CP_2
1439 c.c. dell'inesistenza o della nullità o dell'annullabilità e dell'inefficacia del contratto quadro di investimento e dell'ordine di acquisto delle obbligazioni subordinate di Controparte_4
l'accertamento degli inadempimenti di con riferimento Controparte_1 all'acquisto, effettuato con il denaro dell'attore, delle obbligazioni subordinate suindicate e scadute al
22.12.2015; l'accertamento degli illeciti commessi dalla banca convenuta;
conseguentemente, la condanna di a restituire le somme impiegate per l'acquisto delle Controparte_1 obbligazioni subordinate, ovvero al risarcimento del danno di pari entità da liquidarsi nell'importo di €
40.448,68, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'8.6.2006 alla data dell'effettivo saldo, detratti gli interessi compensativi già riscossi, se esistenti;
la condanna di al risarcimento in favore di Controparte_1 CP_2 el danno da quest'ultimo patito, da liquidarsi, anche ex artt. 1226 e 2056 c.c., nell'importo
[...] di € 40.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno 8.6.2006 alla data dell'effettivo saldo;
di disporre, anche ex art. 120 c.p.c. e 2058
c.c., la pubblicazione per esteso o per estratto dell'emananda sentenza a cura e spese dell'istituto di pagina 3 di 15 credito convenuto con attribuzione all'attore di provvedervi in sua vece e la condanna preventiva al rimborso delle spese.
2. Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande in Controparte_1 quanto prescritte e infondate in fatto e in diritto e, in subordine, in ipotesi di condanna, di disporre la riduzione di quanto dovuto, detraendo tutti gli importi percepiti e percipiendi a qualunque titolo in relazione ai titoli oggetto del giudizio e con detrazione del controvalore degli stessi al momento della pronuncia giudiziale.
3. La causa veniva istruita per testi.
4. Il Tribunale di Rimini così statuiva: “
P.Q.M
. Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
contro
CP_2 Controparte_7
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: - Accoglie la domanda
[...] attorea e dichiara la nullità dell'ordine di acquisto del 8.6.2006; - Condanna
[...] al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_8 CP_2
40.448,66, oltre interessi legali dal 8.6.2006 al saldo;
- Condanna Controparte_8 al pagamento in favore di delle spese di lite, determinate in euro
[...] CP_2
545,00 per anticipazioni ed euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge.”.
5. Il Tribunale di Rimini riteneva, per quanto qui di interesse, che: la prospettazione della nullità, da parte di del contratto quadro concluso con CP_2 Controparte_1 in data 30.5.2003 perché non avente la forma scritta, in quanto non veniva sottoscritto dall'istituto bancario, non era fondata alla luce dei principi della giurisprudenza della Suprema Corte per cui, in tema di intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto quadro previsto dall'art. 23 del TUF andava inteso non in senso strutturale ma in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore; era fondata la domanda di accertamento dell'invalidità dell'ordine di acquisto dei titoli obbligazionari subordinati del 8.6.2003 emessi da CP_4 per mancanza della prova circa l'esistenza di una consapevole volontà dell'attore di
[...] acquistare tali titoli;
avrebbe dovuto restituire ad Controparte_1 CP_2 la somma di € 40.448,66, somma dalla quale non poteva essere scomputato l'importo
[...] percepito dall'attore a titolo di rendimenti dei titoli acquistati, per un ammontare complessivo di €
8.173,38 poiché non poteva essere oggetto di compensazione con il credito restitutorio vantato dall'istituto di credito nei confronti dell'attore, secondo il meccanismo della compensatio lucri cum damno, in quanto il credito vantato da aveva natura restitutoria e non CP_2 risarcitoria;
sulla somma di € 40.448,66 dovevano essere pagati dalla banca gli interessi legali dalla data del 8.6.2006 al saldo ai sensi dell'art. 2033 c.c., ovvero dalla data in cui si era data esecuzione al pagina 4 di 15 pagamento in ragione della malafede dell'istituto di credito, il quale conosceva o avrebbe potuto agevolmente conoscere la mancanza di una valida espressione del consenso da parte dell'attore relativamente all'acquisto dei titoli di cui è causa.
6. Proponeva appello rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Corte di Appello di Bologna adita, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento di quanto esposto nella suestesa narrativa, così giudicare: in via principale: - riformare integralmente la sentenza n. 748/2021 emessa dal Tribunale di Rimini, pubblicata il 02.08.2021, non notificata, e, per
l'effetto, dichiarare la validità dell'ordine di acquisto in titoli obbligazionari di Controparte_4 del 08.06.2006 e condannare il sig. alla restituzione di quanto corrispostogli dalla banca in CP_2 esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di sorte, interessi legali e spese legali liquidate, pari ad euro 59.822,60 (cfr. doc. 3), con gli interessi legali maturati dal pagamento al saldo effettivo;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento totale dell'appello e di mancata integrale riforma della sentenza appellata, riformare comunque parzialmente la sentenza nel quantum oggetto di condanna, nel senso indicato nel secondo, terzo e quarto motivo di gravame, condannando il sig. a restituire alla i seguenti importi: una somma pari al CP_2 Controparte_1
95% dell'importo originariamente investito, pari ad euro 38.426,22 e/o tutti gli importi percepiti a titolo di cedole per complessivi euro 8.173,38 e/o gli importi percepiti a titolo di interessi legali dal
08.06.2006 al 03.08.2021 per complessivi euro 8.244,49, ovvero a restituire quegli importi maggiori o minori che dovessero essere ritenuti di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 15 L.P. come per legge. Nell'ipotesi in cui l'appellato, costituendosi, dovesse manifestare la volontà di riproporre le domande dichiarate assorbite in primo grado, la banca richiama, in relazione alle stesse, le difese ed eccezioni tutte, nessuna esclusa, ivi comprese le conclusioni rassegnate in primo grado e segnatamente: In via principale Rigettare tutte le domande avversarie in quanto prescritte e comunque del tutto destituite di fondamento in fatto e diritto. In via subordinata Nella denegata ipotesi di condanna, disporre una riduzione del quantum debeatur ex art. 1225 c.c. e/o 1227 c.c., detraendo altresì tutti gli importi percepiti e/o percipiendi a qualunque titolo in relazione ai titoli oggetto del giudizio e con detrazione del controvalore degli stessi al momento della pronuncia giudiziale. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 15 L.P. come per legge.”.
7. Con il primo motivo di appello censura la sentenza impugnata Controparte_1 per “Erroneità della decisione nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'ordine di acquisto del
08.06.2006 sul presupposto della carenza di autorizzazione alla predetta negoziazione da parte del sig.
/ omessa valutazione di prove documentali.”. Secondo l'appellante, il Tribunale di CP_2
Rimini, pur avendo correttamente affermato che l'art. 23 TUF impone la forma scritta ad substantiam
pagina 5 di 15 solo per il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento e non, invece, per i singoli ordini di investimento, avrebbe, tuttavia, erroneamente ritenuto non dimostrata in modo adeguato l'esistenza della volontà di in relazione all'acquisto dei titoli, in quanto non CP_2 avrebbe tenuto nella dovuta considerazione degli elementi probatori che dimostravano in capo all'appellato la consapevolezza degli investimenti effettuati.
8. Con il secondo motivo di appello censura la sentenza Controparte_1 impugnata per “Erroneità della decisione per non avere detratto dall'importo oggetto di restituzione le cedole percepite dal sig. in costanza di rapporto / Violazione dell'art. 2033 c.c. in CP_2 tema di ripetizione di indebito.”. L'istituto di credito appellante lamenta che il Tribunale di Rimini avrebbe negato la possibilità di scomputare dall'importo dovuto ad a somma CP_2 complessiva di € 8.173,38, percepita da quest'ultimo a titolo di rendimenti dei titoli acquistati, in quanto il credito vantato dall'appellato aveva natura restitutoria e non risarcitoria e l'istituto della compensazione non avrebbe potuto operare trattandosi di poste disomogenee tra loro. Tuttavia, la statuizione del giudice di prime cure sarebbe erronea perché ha ritenuto che l'appellante avesse domandato la decurtazione delle cedole incassate dall'attore solo in caso di condanna risarcitoria, quando nelle proprie conclusioni, aveva richiesto tale detrazione “nella denegata ipotesi di condanna”, senza specificazione alcuna con riferimento ad una condanna risarcitoria o restitutoria, volendo richiedere, in ogni caso, la restituzione delle cedole percepite.
9. Con il terzo motivo di appello censura la sentenza impugnata Controparte_1 per “Erroneità della decisione laddove l'istituto di credito è stato condannato a corrispondere gli interessi legali dalla data dell'investimento sulla base del presupposto, errato, della sua malafede /
Violazione dell'art. 2033 c.c. in tema di buona fede dell'accipiens”. Secondo l'appellante la statuizione del giudice di prime cure per cui “La data di decorrenza degli interessi va individuata nella data in cui si è data esecuzione al pagamento in ragione della mala fede della banca, la quale era a conoscenza o poteva agevolmente esserlo, della mancanza di una valida espressione di consenso da parte dell'attore in relazione all'acquisto dei titoli per cui è causa” dovrà essere travolta dalla riforma della sentenza in punto di nullità dell'ordine di acquisto per mancata consapevolezza da parte di CP_2
In ogni caso, il Tribunale avrebbe errato nella desunzione della malafede dell'istituto di credito dalla conoscenza che lo stesso avrebbe dovuto avere della mancanza di una valida espressione del consenso da parte dell'appellato in quanto: non aveva contestato l'investimento in CP_2 obbligazioni subordinate di per circa 10 anni, almeno finché aveva Controparte_4 beneficiato delle cedole semestrali;
l'appellato non era un investitore inesperto e avulso dagli investimenti di carattere speculativo;
l'istituto di credito inviava periodicamente al cliente gli estratti conto titoli dai quali risultavano anche i titoli obbligazionari di che a Controparte_4
pagina 6 di 15 partire dal 31.12.2010 erano stati segnalati sotto la voce “titoli illiquidi”; le obbligazioni subordinate dell'appena indicato istituto di credito al momento del loro acquisto, nell'anno 2006, non erano
“speculative grade” in quanto godevano di un rating superiore a quello attribuito ai titoli di stato italiani. Pertanto, si doveva ritenere provata la buona fede della banca intermediaria e gli interessi dovevano essere fatti decorrere dalla data della domanda giudiziale ex art. 2033 c.c.
10. Con il quarto motivo di appello censura la sentenza Controparte_1 impugnata per “Omessa pronuncia in merito alla mancata adesione del sig. al F.I.R. CP_2
(Fondo Indennizzo Risparmiatori) / Violazione dell'art. 1227 c.c.”. Secondo l'appellante CP_2 on avrebbe aderito al F.I.R., Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai
[...] fini del ristoro dei risparmiatori che avessero subìto perdite in seguito all'acquisto dei titoli di quattro banche, tra le quali nonostante l'invito, inoltrato a mezzo pec, dai Controparte_4 difensori difesa di e nonostante fossero sussistenti i requisiti ai fini Controparte_1 dell'adesione. Secondo l'appellante dall'adesione al fondo suindicato avrebbe CP_2 potuto procedere a dei parziali ristori, nell'attesa di ricevere il 100% della perdita subìta, e tutti gli investitori che avevano acquistato titoli di erano stati regolarmente Controparte_4 rimborsati nella misura del 95% dell'investimento iniziale. Dunque, secondo l'appellante, ai sensi dell'art. 1227 c.c. il risarcimento del danno non è dovuto o deve essere ridotto tenendo conto di quanto vrebbe potuto ottenere a titolo di indennizzo se avesse aderito al F.I.R. CP_2
11. Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna contrariis reiectis: (a) respingere l'appello principale avversario;
(b) in accoglimento dell'appello incidentale e, comunque, delle domande riproposte a mente dell'art. 346 c.p.c.: accertare e dichiarare, anche ex art. 23 T.U.B., nonché ex artt. 1325, 1346,
1418 e 1439 c.c., l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità e, comunque, l'inefficacia del
“contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari e i rapporti bancari di custodia, amministrazione e consulenza in materia di strumenti finanziari”, recante la data del 30.05.2003 (doc. 1); ● accertare e dichiarare, anche ex art. 1453 c.c., gli inadempimenti commessi da con riferimento all'acquisto, effettuato Controparte_1 con il danaro proveniente dal Sig. delle obbligazioni subordinate emesse da CP_2 [...] con scadenza al 22.12.2015; ● accertare e dichiarare, anche ex artt. 1337, 1338, Controparte_4
2043 e 2059 c.c., gli illeciti commessi da in relazione ai fatti per cui è Controparte_1 causa;
e, conseguentemente, ● condannare al risarcimento, in favore Controparte_1 del Sig. di tutti i danni da quest'ultimo patito, da liquidarsi, anche ex artt. 1226 e CP_2
2056 c.c., quanto al danno non patrimoniale, nell'importo di € 10.000,00 o in quella diversa misura ritenuta di giustizia;
il tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dall'08.06.2006 alla
pagina 7 di 15 data dell'effettivo soddisfo;
● disporre, anche ex artt. 120 c.p.c. e 2058 c.c., la pubblicazione per esteso o per estratto dell'emananda sentenza a cura e spese dell'appellante principale, con attribuzione all'appellato di provvedervi in sua vece e condanna preventiva al rimborso delle spese.
Con vittoria di spese e compensi, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”.
12. Con il primo motivo di appello incidentale ensura la sentenza impugnata CP_2
“circa l'erronea affermazione di validità del contratto quadro d'investimento.”. Secondo l'appellante incidentale: il contratto quadro di investimento, contenuto su formulario, era da considerarsi invalido in quanto era stato sottoscritto solo da e non dal bancario dell'istituto di credito CP_2 che aveva raccolto il modulo “né per autenticazione della firma vergata dal cliente, né per accettazione ad opera della Banca” e lo stesso non si era mai perfezionato o, in ogni caso, non possedeva la forma scritta prevista a pena di nullità dall'art. 23 TUF;
Controparte_1 non aveva neppure tentato di accettare la proposta contrattuale di
[...] CP_2 la quale, nel frattempo, era incorsa in decadenza almeno ex art. 1326, co. 2 c.p.c; il contratto quadro in questione era privo degli elementi imposti dall'art. 30 del regolamento Consob n. 11522/1998 in quanto, da un lato, non prevedeva la “frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta” (lett. d) e dall'altro lato introduceva una disciplina delle “modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni”, la quale lungi dall'offrire la garanzia di autenticità e volontarietà delle direttive impartite da mirava a CP_2 sollevare l'istituto di credito da qualsivoglia responsabilità.
13. Con il secondo motivo di appello incidentale ensura la sentenza impugnata CP_2 sempre “circa l'erronea affermazione di validità del contratto quadro d'investimento.”. Secondo
l'appellante incidentale il Tribunale di Rimini non avrebbe deciso con riferimento alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dall'attore conseguente agli illeciti e inadempimenti dell'istituto di credito. In particolare, la banca avrebbe posto in essere le seguenti violazioni: non era stata effettuata alcuna indagine, con riferimento all'appellante incidentale, “sulle sue capacità cognitive, sulle sue conoscenze in materia di mercati finanziari, sulla sua capacità economica, sulla sua propensione al rischio e su ogni altro elemento necessario per assisterlo in maniera soddisfacente” e non era stato invitato a compilare alcun questionario, né gli era stato richiesto, anche solo verbalmente, di fornire elementi adatti all'orientamento degli investimenti eseguiti;
la banca non aveva fornito all'investitore adeguate informazioni sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari richiesti dall'art. 28, lett. b) del Regolamento Consob n. 11522/1998; nessuna illustrazione circa le specifiche caratteristiche possedute dalle obbligazioni subordinate e sulla loro “scarsissima liquidità” era mai stata fornita ad al quale era stato taciuto che, “in caso di CP_2 liquidazione coatta amministrativa o, comunque, di crisi della Banca emittente, i portatori di tali
pagina 8 di 15 strumenti vengono rimborsati successivamente agli altri creditori e, dunque, soltanto se e nei limiti in cui residuano delle attività.”; , nonostante avesse percepito che Controparte_1
l'acquisto di obbligazioni subordinate emessa da non fosse adeguato al Controparte_4 profilo finanziario di on aveva avvertito quest'ultimo di tale criticità. Secondo CP_2
l'appellante, dalle suindicate violazioni era derivato, oltre all'impoverimento dei propri risparmi, “un grave turbamento psicologico ed emotivo, derivante, come agevolmente intuibile, dalla vanificazione dei frutti di una vita di duro lavoro, nonché un intollerabile senso di frustrazione correlato alla consapevolezza di aver subìto un torto di tali dimensioni.” con conseguente obbligazione in capo alla banca di risarcimento del danno non patrimoniale che doveva essere liquidato in via equitativa, nell'importo di € 10.000,00 o in quella diversa somma di giustizia.
AN ribadiva in appello, infine, ex art. 346 c.p.c., la domanda risarcitoria relativa al danno patrimoniale:
“Per quanto concerne il danno patrimoniale, il suo risarcimento è logicamente assorbito dalla condivisibile decisione del primo giudice di accogliere la domanda di ripetizione dell'indebito. In questo frangente processuale, tuttavia, l'esponente, per mero scrupolo, ripropone, ai sensi dell'art. 346
c.p.c., anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, da quantificarsi in misura corrispondente al capitale investito, alle spese sostenute ed alle commissioni corrisposte dal consumatore e, perciò, in misura pari ad € 44.448,66.
14. Nel corso del presente giudizio di appello , attraverso atto di Controparte_1 fusione del 19.12.2023, veniva incorporata in la quale precisava le seguenti Controparte_9 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna adita, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento di quanto esposto nella suestesa narrativa, così giudicare: in via principale: - riformare integralmente la sentenza n. 748/2021 emessa dal Tribunale di Rimini, pubblicata il 02.08.2021, non notificata, e, per l'effetto, dichiarare la validità dell'ordine di acquisto in titoli obbligazionari di
[...] del 08.06.2006 e condannare il sig. alla restituzione di quanto corrispostogli CP_4 CP_2 dalla banca in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di sorte, interessi legali e spese legali liquidate, pari ad euro 59.822,60 (cfr. doc. 3), con gli interessi legali maturati dal pagamento al saldo effettivo;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento totale dell'appello e di mancata integrale riforma della sentenza appellata, riformare comunque parzialmente la sentenza nel quantum oggetto di condanna, nel senso indicato nel secondo, terzo e quarto motivo di gravame, condannando il sig. a restituire alla i seguenti importi: una CP_2 Controparte_1 somma pari al 95% dell'importo originariamente investito, pari ad euro 38.426,22 e/o tutti gli importi percepiti a titolo di cedole per complessivi euro 8.173,38 e/o gli importi percepiti a titolo di interessi legali dal 08.06.2006 al 03.08.2021 per complessivi euro 8.244,49, ovvero a restituire quegli importi
pagina 9 di 15 maggiori o minori che dovessero essere ritenuti di giustizia. - In ogni caso con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 15 L.P. come per legge. *** Quanto all'appello incidentale avversario, stante la riproposizione delle domande rimaste assorbite con la pronuncia di primo grado, la banca richiama, in relazione alle stesse, le difese ed eccezioni tutte, nessuna esclusa, ivi comprese le conclusioni rassegnate in primo grado e segnatamente: In via principale Rigettare tutte le domande avversarie in quanto prescritte e comunque del tutto destituite di fondamento in fatto e diritto. In via subordinata Nella denegata ipotesi di condanna, disporre una riduzione del quantum debeatur ex art. 1225 c.c. e/o 1227 c.c., detraendo altresì tutti gli importi percepiti e/o percipiendi a qualunque titolo in relazione ai titoli oggetto del giudizio e con detrazione del controvalore degli stessi al momento della pronuncia giudiziale. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 15
L.P. come per legge.”.
15. Come si vedrà infra, l'appello principale è parzialmente fondato e determina il rigetto della domanda di nullità e delle conseguenti domande restitutorie ma viene accolta la domanda risarcitoria di avente ad oggetto il danno patrimoniale, riproposta ex art. 346 c.p.c.. CP_2
16. Con il primo motivo di appello principale censura la sentenza Controparte_1 impugnata per “Erroneità della decisione nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'ordine di acquisto del 08.06.2006 sul presupposto della carenza di autorizzazione alla predetta negoziazione da parte del sig. / omessa valutazione di prove documentali.”. Secondo l'appellante, il CP_2
Tribunale di Rimini, pur avendo correttamente affermato che l'art. 23 TUF impone la forma scritta ad substantiam solo per il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento e non, invece, per i singoli ordini di investimento, avrebbe, tuttavia, erroneamente ritenuto non dimostrata in modo adeguato l'esistenza della volontà di in relazione all'acquisto dei titoli, in CP_2 quanto non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione gli elementi probatori comprovanti in capo all'appellato la consapevolezza degli investimenti effettuati.
Il motivo di appello è fondato.
Deve ribadirsi che il singolo ordine di acquisto non è soggetto alla forma scritta ad substantiam.
In tal senso si veda sez. 1 - , Ordinanza n. 18122 del 31/08/ 2020:
“L'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, laddove impone la forma scritta a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi,
pagina 10 di 15 concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite dell'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro”.
Peraltro, come dedotto da parte appellante, emergono elementi di prova tali da far ritenere sussistente la volontà negoziale del cliente.
In particolare, depongono nel senso della sussistenza di tale volontà negoziale sia la ricezione della rendicontazione, proveniente dall'intermediario e relativa alle vicende dei titoli oggetto di investimento, sia la reiterata percezione delle cedole relative a tali titoli, per ben nove anni, senza che il cliente al riguardo movesse alcuna contestazione, allegando l'assenza della volontà negoziale sottesa all'investimento soltanto dopo tale lasso di tempo.
Le suddette circostanze inducono a ritenere la sussistenza del consenso di a CP_2 concludere quella specifica operazione di acquisto delle obbligazioni subordinate di CP_4 dell'8.6.2006.
[...]
Deve quindi escludersi la nullità dell'ordine di acquisto per difetto del consenso negoziale e deve altresì rigettarsi la conseguente domanda restitutoria.
17. L'accoglimento del motivo determina l'assorbimento del secondo e terzo motivo di appello principale, in quanto logicamente e giuridicamente presupponenti il rigetto del presente motivo di gravame.
18. Prima di esaminare il quarto motivo di appello principale è necessario esaminare i motivi di appello incidentale.
19. Il primo motivo di appello incidentale è infondato.
In primo luogo, sono prive di fondamento le doglianze per cui il contratto sarebbe nullo, in quanto sottoscritto solo da non dalla banca. CP_2
Si veda, al riguardo, Sez. U -, Sentenza n. 898 del 16/01/2018:
“In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.”.
Il primo motivo di appello incidentale è comunque infondato, anche con riferimento alla doglianza per cui il contratto sarebbe privo degli elementi previsti dall'art. 30 del Regolamento n. 11522 del CP_10
1.7.2018 (lett. C e lett.d).
pagina 11 di 15 Il dettagliato e ampio regolamento contrattuale previsto nel contratto quadro soddisfa il requisito della forma scritta ad substantiam, potendo al più determinate lacune di minor rilievo (per es., modalità di rendicontazione) essere colmate mediante applicazione delle clausole del conto corrente di appoggio, la cui esistenza si desume dalle risultanze del contratto quadro ed essendo altre lacune in realtà inesistenti
(modalità di effettuazione ed esecuzione ordini, punto 7.4 del contratto quadro).
20. Il secondo motivo di appello incidentale è infondato.
Esso è finalizzato all'accertamento del danno non patrimoniale, quale conseguenza degli inadempimenti posti in essere dall'intermediario.
Peraltro, non vi è alcuna prova di tale danno non patrimoniale.
21. Fondatezza della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, riproposta ex art. 346 c.p.c..
Parte appellante incidentale ha riproposto ex art. 346 cpc la domanda risarcitoria del danno patrimoniale, coincidente con il capitale investito e derivante dagli inadempimenti posti in essere dall'intermediario.
A sostegno della domanda ha allegato quanto segue.
“(b) La convenuta/appellante principale, inoltre, non ha fornito al risparmiatore adeguate informazioni sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, come preteso, invece, dall'art. 28, lett. b), del regolamento n. 11522/1998, privando il Sig. del diritto di CP_10 CP_2 conoscere il rapporto fra rischio e rendimento che governa le dinamiche del mercato di riferimento”
(..) nessuna illustrazione circa le specifiche caratteristiche possedute dalle obbligazioni subordinate è mai stata somministrata all'attore, al quale è stato taciuto che, in caso di liquidazione coatta amministrativa o, comunque, di crisi della Banca emittente, i portatori di tali strumenti vengono rimborsati successivamente agli altri creditori e, dunque, soltanto se e nei limiti in cui residuano delle attività”
In particolare, poi, il ha dedotto la mancata informazione relativa alle caratteristiche di CP_2 illiquidità del titolo oggetto di investimento.
“Nessuna informazione, poi, è stata fornita in ordine alla scarsissima liquidità del prodotto finanziario, che, non essendo stato negoziato nei mercati regolamentati, poteva essere alienato soltanto previa individuazione di un potenziale acquirente;
l'illiquidità del titolo, poi, era ulteriormente aggravata dalla durata decennale del prestito, che costringeva il risparmiatore ad attendere quasi dieci anni prima di conseguire il rimborso del capitale, potendo, nel frattempo, fruire esclusivamente degli interessi. Tale omissione informativa, poi, risulta particolarmente grave, se sol si consideri come un titolo a lunga scadenza e con limitatissima possibilità di smobilizzo è scarsamente consigliabile ad un soggetto anziano, la cui vita potrebbe terminare prima che il rapporto contrattuale giunga al termine. Emergono, dunque, delle inottemperanze alle regole di cui all'art. 28, 2° comma,
pagina 12 di 15 del regolamento n. 11522/1998, secondo cui “gli intermediari autorizzati non possono CP_10 effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento”.
22. Parte appellante ha dunque dedotto la violazione degli obblighi infornativi incombenti sull'intermediario.
La banca, essendone onerata, non ha dato prova dell'adempimento.
Infatti, il teste escusso ha mostrato di non aver alcun significativo ricordo della vicenda de qua, mentre, in relazione all'altro teste indicato, il Tribunale ha dichiarato la decadenza della parte dalla prova medesima.
Deve quindi ritenersi provata la responsabilità della banca per le violazioni dedotte (inadempimento degli obblighi informativi relativi alle caratteristiche del titolo oggetto di investimento).
23. Prima di procedere alla quantificazione del danno oggetto dell'obbligo risarcitorio, deve esaminarsi il quarto motivo di appello principale.
Esso è infondato.
Il mancato accesso al F.I.R. (fondo indennizzo risparmiatori) da parte del non configura una CP_2 fattispecie ex art. 1227 c.c..
Infatti, in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 498 della legge 30.12.2018 n. 145, “498. Le somme erogate a norma dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi del secondo periodo del comma 493. Conseguentemente, il FIR è surrogato nei diritti del risparmiatore per l'importo corrisposto”.
In sostanza, la previsione legislativa della surroga del F.I.R. nei diritti del risparmiatore indennizzato verso il responsabile del danno esclude che l'erogazione dell'indennizzo costituisca una fonte di effettiva riduzione o eliminazione del danno, dovendo comunque il responsabile (cioè l'intermediario, nel caso di specie) rispondere nei confronti del F.I.R. delle somme eventualmente erogate da quest'ultimo al risparmiatore.
Una elisione o eliminazione del danno, rilevante ex art. 1227 c.c., è configurabile solo in presenza di un fattore causale o di altra natura, che esima definitivamente il debitore (parzialmente o meno) dalla propria responsabilità.
24. La quantificazione del danno.
Come ha correttamente dedotto da parte appellante incidentale ( e sostanzialmente non CP_2 contestato in giudizio, nella fattispecie, si è verificata la perdita dell'intero capitale investito.
pagina 13 di 15 Si tratta dell'importo di euro di € 40.448,66, di cui € 40.060,00 per controvalore, € 297,23 per interessi di conguaglio, € 120,18 per commissioni, € 6,20 per recupero spese, € 3,64 per imposta di bollo ed €
38,59 per imposta sostitutiva.
Trattandosi di debito di valore, su tale somma devono calcolarsi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata.
Peraltro, deve tenersi conto:
- sia della riscossione di cedole per importo di euro 8173,38 (importo di cui occorre tener conto ex officio, ai fini della corretta determinazione del danno);
- sia dell'intervenuto pagamento di euro 48.693,15 in data 3 agosto 2021 in esecuzione della sentenza di primo grado (escluse altre voci, come le spese di lite, che non rilevano ai presenti fini).
Il residuo dovuto deve essere determinato come segue.
L'importo di euro 40.448,66 deve essere rivalutato, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dall'8 giugno 2006 alla data della percezione dell'ultima cedola (22 settembre 2015).
Si ottiene l'importo di euro 54.762,94.
Da tale somma si detrae quella delle cedole e si ottiene l'importo di euro 46.589,56.
Tale importo deve essere poi oggetto di rivalutazione, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata da tale data (22.09.2015) fino alla data del pagamento intermedio (3 agosto 2021) della somma di euro 48.693,15 (l'entità precisa di tale somma si evince dal doc. n. 3 prodotto dalla banca in appello).
Si ottiene la somma di euro 49.582,85.
Da tale somma deve essere detratta quella pagata in data 3 agosto 2021 in esecuzione della sentenza appellata, pari a euro 48.693,15: si ottiene la somma residua di euro 889,7.
Tale somma deve poi essere oggetto di rivalutazione, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata da tale data fino a quella di pubblicazione della presente sentenza.
Si ottiene la cifra finale di euro 976,47.
Il danno attualmente non ancora risarcito dalla banca intermediaria ammonta a tale somma.
25. Vi è sostanziale soccombenza di parte appellante principale (banca) per effetto dell'accoglimento della domanda riproposta ex art. 346 c.p.c. dal CP_2
Ciò implica la condanna di parte appellante principale al rimborso delle spese del presente grado, ferma restando la condanna già disposta in relazione al giudizio di primo grado.
Il rigetto dell'appello incidentale implica, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
(inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), che ricorrano i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale riforma della sentenza appellata:
I – rigetta la domanda di accertamento della nullità dell'ordine di acquisto dell'8 giugno 2006;
II - in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da tenuto conto dei CP_2 pagamenti già intervenuti in esecuzione della sentenza di primo grado e detratte le cedole percepite, condanna (già al pagamento in favore di Controparte_9 Controparte_1 ella ulteriore somma di euro 976,47; CP_2
III - conferma nel resto la sentenza appellata;
IV - condanna (già al rimborso in favore di Controparte_9 Controparte_1 delle spese del presente grado, che liquida in euro 10.000,00 per compenso CP_2 oltre c.u., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
V - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono per presupposti per il raddoppio del versamento CP_2 del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 390/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONTI Controparte_1 P.IVA_1
MARCO e dell'avv. FRANCOLINI ANDREA MARIA ( PIAZZA C.F._1
MERCATO N. 1 47841 CATTOLICA;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA MERCATO 1 47841
CATTOLICApresso il difensore avv. TONTI MARCO
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAVAGNA CP_2 C.F._2
FEDERICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C/O AVV. SIMONE PARMEGGIANI, VIA
SAN FELICE N. 99 BOLOGNApresso il difensore avv. CAVAGNA FEDERICO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 748/2021 del Tribunale di Rimini, pubblicata il 31.07.2021
Conclusioni come da note.
Motivi della decisione
1. onveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini CP_2 [...] poi, Controparte_3 Controparte_1
deducendo quanto segue: il 30.5.2003 si era recato presso la filiale dell'istituto di credito
[...] convenuto in Morciano di Romagna, ai fini di investire in titoli finanziari a basso rischio e a vocazione conservativa la massima parte dei propri risparmi ottenuti dalla propria attività di agricoltore;
nella pagina 1 di 15 sede della banca precisava ai funzionari di non avere alcuna esperienza in ambito finanziario e di voler aspirare unicamente al conseguimento di rendimenti certi con la possibilità di procedere a disinvestire rapidamente e senza pregiudizi. Gli operatori della banca gli presentavano un modulo rubricato
“contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari e i rapporti bancari di custodia, amministrazione e consulenza in materia di strumenti finanziari”, chiedendogli di sottoscriverlo in quattro parti volta per volta indicate dagli impiegati, senza prestare troppa attenzione al suo contenuto. Il modulo non veniva sottoscritto da nessun collaboratore della banca.
1.1. L'attore deduceva, altresì, che: a inizio giugno 2006 veniva contattato telefonicamente dal personale dell'istituto di credito convenuto, dal quale veniva avvertito che, di lì a pochi giorni, sul suo conto corrente sarebbero pervenute delle somme di significative dimensioni, che derivavano dalla restituzione del capitale investito in obbligazioni che erano scadute;
gli veniva fatto presente che per l'accredito avrebbe dovuto sottoscrivere dei moduli di autorizzazione;
di essersi, pertanto, recato nella filiale, “dove gli veniva sottoposta una stampata nella cui intestazione comparivano il nome ed i simboli di e nella cui parte centrale erano indicate le caratteristiche Controparte_1 fondamentali del titolo in procinto di scadere”; l'operatore della banca aveva asserito che quel foglio, da lui sottoscritto, avrebbe dovuto intendersi quale ricevuta dell'accredito che stava per confluire sul conto corrente e che non fosse un'autorizzazione ad un nuovo investimento;
solo a distanza di circa dieci anni scopriva che le somme provenienti dal precedente investimento erano state investite per acquistare obbligazioni subordinate emesse da per il valore Controparte_4 nominale di € 40.000,00.
1.2. deduceva, inoltre, che: il rimborso di tale somma investita era diventato CP_2 giuridicamente impossibile a causa dell'insolvenza e la messa in liquidazione coatta amministrativa di
Controparte_5
e le obbligazioni subordinate distribuite da tali istituti di credito erano state
[...] automaticamente convertite in azioni, il cui valore, era stato azzerato;
l'attore non poteva beneficiare del rimborso forfettario erogato dal Fondo di garanzia ex D.L. 03.05.2016, n. 59, convertito in L.
30.6.2016, n. 119, e non poteva finanche introdurre il procedimento arbitrale per il ristoro integrale ex
D.M. 9.5.2017, n. 83, non avendo acquistato i titoli subordinati direttamente da CP_4
con comunicazione a mezzo PEC per il tramite del proprio legale, chiedeva a
[...] [...]
la trasmissione di tutta la documentazione di riferimento all'acquisto delle Controparte_1 obbligazioni subordinate;
tale richiesta veniva riscontrata dalla convenuta, la quale esibiva i CP_1 seguenti documenti: l'ordine di acquisto delle obbligazioni subordinate, datato 8.6.2006, accompagnato dal prospetto informativo, e la copia di un prospetto con data 11.5.2006 ove veniva rappresentata al pagina 2 di 15 risparmiatore la restituzione prossima del capitale versato in altro strumento finanziario. Nel prospetto informativo, che accompagnava l'ordine di acquisto delle obbligazioni subordinate, non era presente alcuna sua sottoscrizione;
in uno degli spazi a ciò riservato compariva la doppia dicitura “Vedi Mod. allegato” nella parte superiore e “Firmato dal cliente” nella parte inferiore;
era scritta a mano la dicitura “Ok procedere”, “con la quale, con tutta verosimiglianza, il direttore della filiale ha incaricato il personale allo stesso sottoposto di compiere l'operazione nonostante l'assenza di qualsivoglia autorizzazione da parte del cliente”; nel riquadro inferiore l'ordine veniva qualificato come non adeguato, sebbene anche tale informativa non era stata da lui sottoscritta, né per presa visione, né per esprimere la sua volontà di procedere comunque all'acquisto del titolo;
ai fini dell'acquisto dei titoli era stata complessivamente utilizzata la somma di € 40.448,66, di cui €
40.060,00 per controvalore, € 297,23 per interessi di conguaglio, € 120,18 per commissioni, € 6,20 per recupero spese, € 3,64 per imposta di bollo ed € 38,59 per imposta sostitutiva. L'attore osservava, inoltre, che relativamente al prospetto datato 11.5.2006, si trattava “con tutta verosimiglianza, di quel Cont formulario che, all'epoca, il personale di presentò al Sig. come documento che doveva CP_2 essere necessariamente firmato per consentire l'accreditamento delle somme provenienti dal precedente investimento, ma non certo per autorizzarne il compimento di un altro. Documento che, occorre ripeterlo, il Sig. sottoscrisse, su invito dei funzionari di Banca nell'erroneo CP_2 convincimento che ciò fosse necessario per il rimborso delle somme già investite e che mai pensava potesse interpretarsi quale volontà di effettuarne un altro.”.
1.3. pertanto, domandava: l'accertamento, ex art. 23 TUF, 1325, 1346, 1418 e CP_2
1439 c.c. dell'inesistenza o della nullità o dell'annullabilità e dell'inefficacia del contratto quadro di investimento e dell'ordine di acquisto delle obbligazioni subordinate di Controparte_4
l'accertamento degli inadempimenti di con riferimento Controparte_1 all'acquisto, effettuato con il denaro dell'attore, delle obbligazioni subordinate suindicate e scadute al
22.12.2015; l'accertamento degli illeciti commessi dalla banca convenuta;
conseguentemente, la condanna di a restituire le somme impiegate per l'acquisto delle Controparte_1 obbligazioni subordinate, ovvero al risarcimento del danno di pari entità da liquidarsi nell'importo di €
40.448,68, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'8.6.2006 alla data dell'effettivo saldo, detratti gli interessi compensativi già riscossi, se esistenti;
la condanna di al risarcimento in favore di Controparte_1 CP_2 el danno da quest'ultimo patito, da liquidarsi, anche ex artt. 1226 e 2056 c.c., nell'importo
[...] di € 40.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno 8.6.2006 alla data dell'effettivo saldo;
di disporre, anche ex art. 120 c.p.c. e 2058
c.c., la pubblicazione per esteso o per estratto dell'emananda sentenza a cura e spese dell'istituto di pagina 3 di 15 credito convenuto con attribuzione all'attore di provvedervi in sua vece e la condanna preventiva al rimborso delle spese.
2. Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande in Controparte_1 quanto prescritte e infondate in fatto e in diritto e, in subordine, in ipotesi di condanna, di disporre la riduzione di quanto dovuto, detraendo tutti gli importi percepiti e percipiendi a qualunque titolo in relazione ai titoli oggetto del giudizio e con detrazione del controvalore degli stessi al momento della pronuncia giudiziale.
3. La causa veniva istruita per testi.
4. Il Tribunale di Rimini così statuiva: “
P.Q.M
. Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
contro
CP_2 Controparte_7
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: - Accoglie la domanda
[...] attorea e dichiara la nullità dell'ordine di acquisto del 8.6.2006; - Condanna
[...] al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_8 CP_2
40.448,66, oltre interessi legali dal 8.6.2006 al saldo;
- Condanna Controparte_8 al pagamento in favore di delle spese di lite, determinate in euro
[...] CP_2
545,00 per anticipazioni ed euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge.”.
5. Il Tribunale di Rimini riteneva, per quanto qui di interesse, che: la prospettazione della nullità, da parte di del contratto quadro concluso con CP_2 Controparte_1 in data 30.5.2003 perché non avente la forma scritta, in quanto non veniva sottoscritto dall'istituto bancario, non era fondata alla luce dei principi della giurisprudenza della Suprema Corte per cui, in tema di intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto quadro previsto dall'art. 23 del TUF andava inteso non in senso strutturale ma in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore; era fondata la domanda di accertamento dell'invalidità dell'ordine di acquisto dei titoli obbligazionari subordinati del 8.6.2003 emessi da CP_4 per mancanza della prova circa l'esistenza di una consapevole volontà dell'attore di
[...] acquistare tali titoli;
avrebbe dovuto restituire ad Controparte_1 CP_2 la somma di € 40.448,66, somma dalla quale non poteva essere scomputato l'importo
[...] percepito dall'attore a titolo di rendimenti dei titoli acquistati, per un ammontare complessivo di €
8.173,38 poiché non poteva essere oggetto di compensazione con il credito restitutorio vantato dall'istituto di credito nei confronti dell'attore, secondo il meccanismo della compensatio lucri cum damno, in quanto il credito vantato da aveva natura restitutoria e non CP_2 risarcitoria;
sulla somma di € 40.448,66 dovevano essere pagati dalla banca gli interessi legali dalla data del 8.6.2006 al saldo ai sensi dell'art. 2033 c.c., ovvero dalla data in cui si era data esecuzione al pagina 4 di 15 pagamento in ragione della malafede dell'istituto di credito, il quale conosceva o avrebbe potuto agevolmente conoscere la mancanza di una valida espressione del consenso da parte dell'attore relativamente all'acquisto dei titoli di cui è causa.
6. Proponeva appello rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Corte di Appello di Bologna adita, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento di quanto esposto nella suestesa narrativa, così giudicare: in via principale: - riformare integralmente la sentenza n. 748/2021 emessa dal Tribunale di Rimini, pubblicata il 02.08.2021, non notificata, e, per
l'effetto, dichiarare la validità dell'ordine di acquisto in titoli obbligazionari di Controparte_4 del 08.06.2006 e condannare il sig. alla restituzione di quanto corrispostogli dalla banca in CP_2 esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di sorte, interessi legali e spese legali liquidate, pari ad euro 59.822,60 (cfr. doc. 3), con gli interessi legali maturati dal pagamento al saldo effettivo;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento totale dell'appello e di mancata integrale riforma della sentenza appellata, riformare comunque parzialmente la sentenza nel quantum oggetto di condanna, nel senso indicato nel secondo, terzo e quarto motivo di gravame, condannando il sig. a restituire alla i seguenti importi: una somma pari al CP_2 Controparte_1
95% dell'importo originariamente investito, pari ad euro 38.426,22 e/o tutti gli importi percepiti a titolo di cedole per complessivi euro 8.173,38 e/o gli importi percepiti a titolo di interessi legali dal
08.06.2006 al 03.08.2021 per complessivi euro 8.244,49, ovvero a restituire quegli importi maggiori o minori che dovessero essere ritenuti di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 15 L.P. come per legge. Nell'ipotesi in cui l'appellato, costituendosi, dovesse manifestare la volontà di riproporre le domande dichiarate assorbite in primo grado, la banca richiama, in relazione alle stesse, le difese ed eccezioni tutte, nessuna esclusa, ivi comprese le conclusioni rassegnate in primo grado e segnatamente: In via principale Rigettare tutte le domande avversarie in quanto prescritte e comunque del tutto destituite di fondamento in fatto e diritto. In via subordinata Nella denegata ipotesi di condanna, disporre una riduzione del quantum debeatur ex art. 1225 c.c. e/o 1227 c.c., detraendo altresì tutti gli importi percepiti e/o percipiendi a qualunque titolo in relazione ai titoli oggetto del giudizio e con detrazione del controvalore degli stessi al momento della pronuncia giudiziale. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 15 L.P. come per legge.”.
7. Con il primo motivo di appello censura la sentenza impugnata Controparte_1 per “Erroneità della decisione nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'ordine di acquisto del
08.06.2006 sul presupposto della carenza di autorizzazione alla predetta negoziazione da parte del sig.
/ omessa valutazione di prove documentali.”. Secondo l'appellante, il Tribunale di CP_2
Rimini, pur avendo correttamente affermato che l'art. 23 TUF impone la forma scritta ad substantiam
pagina 5 di 15 solo per il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento e non, invece, per i singoli ordini di investimento, avrebbe, tuttavia, erroneamente ritenuto non dimostrata in modo adeguato l'esistenza della volontà di in relazione all'acquisto dei titoli, in quanto non CP_2 avrebbe tenuto nella dovuta considerazione degli elementi probatori che dimostravano in capo all'appellato la consapevolezza degli investimenti effettuati.
8. Con il secondo motivo di appello censura la sentenza Controparte_1 impugnata per “Erroneità della decisione per non avere detratto dall'importo oggetto di restituzione le cedole percepite dal sig. in costanza di rapporto / Violazione dell'art. 2033 c.c. in CP_2 tema di ripetizione di indebito.”. L'istituto di credito appellante lamenta che il Tribunale di Rimini avrebbe negato la possibilità di scomputare dall'importo dovuto ad a somma CP_2 complessiva di € 8.173,38, percepita da quest'ultimo a titolo di rendimenti dei titoli acquistati, in quanto il credito vantato dall'appellato aveva natura restitutoria e non risarcitoria e l'istituto della compensazione non avrebbe potuto operare trattandosi di poste disomogenee tra loro. Tuttavia, la statuizione del giudice di prime cure sarebbe erronea perché ha ritenuto che l'appellante avesse domandato la decurtazione delle cedole incassate dall'attore solo in caso di condanna risarcitoria, quando nelle proprie conclusioni, aveva richiesto tale detrazione “nella denegata ipotesi di condanna”, senza specificazione alcuna con riferimento ad una condanna risarcitoria o restitutoria, volendo richiedere, in ogni caso, la restituzione delle cedole percepite.
9. Con il terzo motivo di appello censura la sentenza impugnata Controparte_1 per “Erroneità della decisione laddove l'istituto di credito è stato condannato a corrispondere gli interessi legali dalla data dell'investimento sulla base del presupposto, errato, della sua malafede /
Violazione dell'art. 2033 c.c. in tema di buona fede dell'accipiens”. Secondo l'appellante la statuizione del giudice di prime cure per cui “La data di decorrenza degli interessi va individuata nella data in cui si è data esecuzione al pagamento in ragione della mala fede della banca, la quale era a conoscenza o poteva agevolmente esserlo, della mancanza di una valida espressione di consenso da parte dell'attore in relazione all'acquisto dei titoli per cui è causa” dovrà essere travolta dalla riforma della sentenza in punto di nullità dell'ordine di acquisto per mancata consapevolezza da parte di CP_2
In ogni caso, il Tribunale avrebbe errato nella desunzione della malafede dell'istituto di credito dalla conoscenza che lo stesso avrebbe dovuto avere della mancanza di una valida espressione del consenso da parte dell'appellato in quanto: non aveva contestato l'investimento in CP_2 obbligazioni subordinate di per circa 10 anni, almeno finché aveva Controparte_4 beneficiato delle cedole semestrali;
l'appellato non era un investitore inesperto e avulso dagli investimenti di carattere speculativo;
l'istituto di credito inviava periodicamente al cliente gli estratti conto titoli dai quali risultavano anche i titoli obbligazionari di che a Controparte_4
pagina 6 di 15 partire dal 31.12.2010 erano stati segnalati sotto la voce “titoli illiquidi”; le obbligazioni subordinate dell'appena indicato istituto di credito al momento del loro acquisto, nell'anno 2006, non erano
“speculative grade” in quanto godevano di un rating superiore a quello attribuito ai titoli di stato italiani. Pertanto, si doveva ritenere provata la buona fede della banca intermediaria e gli interessi dovevano essere fatti decorrere dalla data della domanda giudiziale ex art. 2033 c.c.
10. Con il quarto motivo di appello censura la sentenza Controparte_1 impugnata per “Omessa pronuncia in merito alla mancata adesione del sig. al F.I.R. CP_2
(Fondo Indennizzo Risparmiatori) / Violazione dell'art. 1227 c.c.”. Secondo l'appellante CP_2 on avrebbe aderito al F.I.R., Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai
[...] fini del ristoro dei risparmiatori che avessero subìto perdite in seguito all'acquisto dei titoli di quattro banche, tra le quali nonostante l'invito, inoltrato a mezzo pec, dai Controparte_4 difensori difesa di e nonostante fossero sussistenti i requisiti ai fini Controparte_1 dell'adesione. Secondo l'appellante dall'adesione al fondo suindicato avrebbe CP_2 potuto procedere a dei parziali ristori, nell'attesa di ricevere il 100% della perdita subìta, e tutti gli investitori che avevano acquistato titoli di erano stati regolarmente Controparte_4 rimborsati nella misura del 95% dell'investimento iniziale. Dunque, secondo l'appellante, ai sensi dell'art. 1227 c.c. il risarcimento del danno non è dovuto o deve essere ridotto tenendo conto di quanto vrebbe potuto ottenere a titolo di indennizzo se avesse aderito al F.I.R. CP_2
11. Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna contrariis reiectis: (a) respingere l'appello principale avversario;
(b) in accoglimento dell'appello incidentale e, comunque, delle domande riproposte a mente dell'art. 346 c.p.c.: accertare e dichiarare, anche ex art. 23 T.U.B., nonché ex artt. 1325, 1346,
1418 e 1439 c.c., l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità e, comunque, l'inefficacia del
“contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari e i rapporti bancari di custodia, amministrazione e consulenza in materia di strumenti finanziari”, recante la data del 30.05.2003 (doc. 1); ● accertare e dichiarare, anche ex art. 1453 c.c., gli inadempimenti commessi da con riferimento all'acquisto, effettuato Controparte_1 con il danaro proveniente dal Sig. delle obbligazioni subordinate emesse da CP_2 [...] con scadenza al 22.12.2015; ● accertare e dichiarare, anche ex artt. 1337, 1338, Controparte_4
2043 e 2059 c.c., gli illeciti commessi da in relazione ai fatti per cui è Controparte_1 causa;
e, conseguentemente, ● condannare al risarcimento, in favore Controparte_1 del Sig. di tutti i danni da quest'ultimo patito, da liquidarsi, anche ex artt. 1226 e CP_2
2056 c.c., quanto al danno non patrimoniale, nell'importo di € 10.000,00 o in quella diversa misura ritenuta di giustizia;
il tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dall'08.06.2006 alla
pagina 7 di 15 data dell'effettivo soddisfo;
● disporre, anche ex artt. 120 c.p.c. e 2058 c.c., la pubblicazione per esteso o per estratto dell'emananda sentenza a cura e spese dell'appellante principale, con attribuzione all'appellato di provvedervi in sua vece e condanna preventiva al rimborso delle spese.
Con vittoria di spese e compensi, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”.
12. Con il primo motivo di appello incidentale ensura la sentenza impugnata CP_2
“circa l'erronea affermazione di validità del contratto quadro d'investimento.”. Secondo l'appellante incidentale: il contratto quadro di investimento, contenuto su formulario, era da considerarsi invalido in quanto era stato sottoscritto solo da e non dal bancario dell'istituto di credito CP_2 che aveva raccolto il modulo “né per autenticazione della firma vergata dal cliente, né per accettazione ad opera della Banca” e lo stesso non si era mai perfezionato o, in ogni caso, non possedeva la forma scritta prevista a pena di nullità dall'art. 23 TUF;
Controparte_1 non aveva neppure tentato di accettare la proposta contrattuale di
[...] CP_2 la quale, nel frattempo, era incorsa in decadenza almeno ex art. 1326, co. 2 c.p.c; il contratto quadro in questione era privo degli elementi imposti dall'art. 30 del regolamento Consob n. 11522/1998 in quanto, da un lato, non prevedeva la “frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta” (lett. d) e dall'altro lato introduceva una disciplina delle “modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni”, la quale lungi dall'offrire la garanzia di autenticità e volontarietà delle direttive impartite da mirava a CP_2 sollevare l'istituto di credito da qualsivoglia responsabilità.
13. Con il secondo motivo di appello incidentale ensura la sentenza impugnata CP_2 sempre “circa l'erronea affermazione di validità del contratto quadro d'investimento.”. Secondo
l'appellante incidentale il Tribunale di Rimini non avrebbe deciso con riferimento alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dall'attore conseguente agli illeciti e inadempimenti dell'istituto di credito. In particolare, la banca avrebbe posto in essere le seguenti violazioni: non era stata effettuata alcuna indagine, con riferimento all'appellante incidentale, “sulle sue capacità cognitive, sulle sue conoscenze in materia di mercati finanziari, sulla sua capacità economica, sulla sua propensione al rischio e su ogni altro elemento necessario per assisterlo in maniera soddisfacente” e non era stato invitato a compilare alcun questionario, né gli era stato richiesto, anche solo verbalmente, di fornire elementi adatti all'orientamento degli investimenti eseguiti;
la banca non aveva fornito all'investitore adeguate informazioni sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari richiesti dall'art. 28, lett. b) del Regolamento Consob n. 11522/1998; nessuna illustrazione circa le specifiche caratteristiche possedute dalle obbligazioni subordinate e sulla loro “scarsissima liquidità” era mai stata fornita ad al quale era stato taciuto che, “in caso di CP_2 liquidazione coatta amministrativa o, comunque, di crisi della Banca emittente, i portatori di tali
pagina 8 di 15 strumenti vengono rimborsati successivamente agli altri creditori e, dunque, soltanto se e nei limiti in cui residuano delle attività.”; , nonostante avesse percepito che Controparte_1
l'acquisto di obbligazioni subordinate emessa da non fosse adeguato al Controparte_4 profilo finanziario di on aveva avvertito quest'ultimo di tale criticità. Secondo CP_2
l'appellante, dalle suindicate violazioni era derivato, oltre all'impoverimento dei propri risparmi, “un grave turbamento psicologico ed emotivo, derivante, come agevolmente intuibile, dalla vanificazione dei frutti di una vita di duro lavoro, nonché un intollerabile senso di frustrazione correlato alla consapevolezza di aver subìto un torto di tali dimensioni.” con conseguente obbligazione in capo alla banca di risarcimento del danno non patrimoniale che doveva essere liquidato in via equitativa, nell'importo di € 10.000,00 o in quella diversa somma di giustizia.
AN ribadiva in appello, infine, ex art. 346 c.p.c., la domanda risarcitoria relativa al danno patrimoniale:
“Per quanto concerne il danno patrimoniale, il suo risarcimento è logicamente assorbito dalla condivisibile decisione del primo giudice di accogliere la domanda di ripetizione dell'indebito. In questo frangente processuale, tuttavia, l'esponente, per mero scrupolo, ripropone, ai sensi dell'art. 346
c.p.c., anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, da quantificarsi in misura corrispondente al capitale investito, alle spese sostenute ed alle commissioni corrisposte dal consumatore e, perciò, in misura pari ad € 44.448,66.
14. Nel corso del presente giudizio di appello , attraverso atto di Controparte_1 fusione del 19.12.2023, veniva incorporata in la quale precisava le seguenti Controparte_9 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna adita, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento di quanto esposto nella suestesa narrativa, così giudicare: in via principale: - riformare integralmente la sentenza n. 748/2021 emessa dal Tribunale di Rimini, pubblicata il 02.08.2021, non notificata, e, per l'effetto, dichiarare la validità dell'ordine di acquisto in titoli obbligazionari di
[...] del 08.06.2006 e condannare il sig. alla restituzione di quanto corrispostogli CP_4 CP_2 dalla banca in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di sorte, interessi legali e spese legali liquidate, pari ad euro 59.822,60 (cfr. doc. 3), con gli interessi legali maturati dal pagamento al saldo effettivo;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento totale dell'appello e di mancata integrale riforma della sentenza appellata, riformare comunque parzialmente la sentenza nel quantum oggetto di condanna, nel senso indicato nel secondo, terzo e quarto motivo di gravame, condannando il sig. a restituire alla i seguenti importi: una CP_2 Controparte_1 somma pari al 95% dell'importo originariamente investito, pari ad euro 38.426,22 e/o tutti gli importi percepiti a titolo di cedole per complessivi euro 8.173,38 e/o gli importi percepiti a titolo di interessi legali dal 08.06.2006 al 03.08.2021 per complessivi euro 8.244,49, ovvero a restituire quegli importi
pagina 9 di 15 maggiori o minori che dovessero essere ritenuti di giustizia. - In ogni caso con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 15 L.P. come per legge. *** Quanto all'appello incidentale avversario, stante la riproposizione delle domande rimaste assorbite con la pronuncia di primo grado, la banca richiama, in relazione alle stesse, le difese ed eccezioni tutte, nessuna esclusa, ivi comprese le conclusioni rassegnate in primo grado e segnatamente: In via principale Rigettare tutte le domande avversarie in quanto prescritte e comunque del tutto destituite di fondamento in fatto e diritto. In via subordinata Nella denegata ipotesi di condanna, disporre una riduzione del quantum debeatur ex art. 1225 c.c. e/o 1227 c.c., detraendo altresì tutti gli importi percepiti e/o percipiendi a qualunque titolo in relazione ai titoli oggetto del giudizio e con detrazione del controvalore degli stessi al momento della pronuncia giudiziale. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 15
L.P. come per legge.”.
15. Come si vedrà infra, l'appello principale è parzialmente fondato e determina il rigetto della domanda di nullità e delle conseguenti domande restitutorie ma viene accolta la domanda risarcitoria di avente ad oggetto il danno patrimoniale, riproposta ex art. 346 c.p.c.. CP_2
16. Con il primo motivo di appello principale censura la sentenza Controparte_1 impugnata per “Erroneità della decisione nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'ordine di acquisto del 08.06.2006 sul presupposto della carenza di autorizzazione alla predetta negoziazione da parte del sig. / omessa valutazione di prove documentali.”. Secondo l'appellante, il CP_2
Tribunale di Rimini, pur avendo correttamente affermato che l'art. 23 TUF impone la forma scritta ad substantiam solo per il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento e non, invece, per i singoli ordini di investimento, avrebbe, tuttavia, erroneamente ritenuto non dimostrata in modo adeguato l'esistenza della volontà di in relazione all'acquisto dei titoli, in CP_2 quanto non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione gli elementi probatori comprovanti in capo all'appellato la consapevolezza degli investimenti effettuati.
Il motivo di appello è fondato.
Deve ribadirsi che il singolo ordine di acquisto non è soggetto alla forma scritta ad substantiam.
In tal senso si veda sez. 1 - , Ordinanza n. 18122 del 31/08/ 2020:
“L'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, laddove impone la forma scritta a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi,
pagina 10 di 15 concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite dell'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro”.
Peraltro, come dedotto da parte appellante, emergono elementi di prova tali da far ritenere sussistente la volontà negoziale del cliente.
In particolare, depongono nel senso della sussistenza di tale volontà negoziale sia la ricezione della rendicontazione, proveniente dall'intermediario e relativa alle vicende dei titoli oggetto di investimento, sia la reiterata percezione delle cedole relative a tali titoli, per ben nove anni, senza che il cliente al riguardo movesse alcuna contestazione, allegando l'assenza della volontà negoziale sottesa all'investimento soltanto dopo tale lasso di tempo.
Le suddette circostanze inducono a ritenere la sussistenza del consenso di a CP_2 concludere quella specifica operazione di acquisto delle obbligazioni subordinate di CP_4 dell'8.6.2006.
[...]
Deve quindi escludersi la nullità dell'ordine di acquisto per difetto del consenso negoziale e deve altresì rigettarsi la conseguente domanda restitutoria.
17. L'accoglimento del motivo determina l'assorbimento del secondo e terzo motivo di appello principale, in quanto logicamente e giuridicamente presupponenti il rigetto del presente motivo di gravame.
18. Prima di esaminare il quarto motivo di appello principale è necessario esaminare i motivi di appello incidentale.
19. Il primo motivo di appello incidentale è infondato.
In primo luogo, sono prive di fondamento le doglianze per cui il contratto sarebbe nullo, in quanto sottoscritto solo da non dalla banca. CP_2
Si veda, al riguardo, Sez. U -, Sentenza n. 898 del 16/01/2018:
“In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.”.
Il primo motivo di appello incidentale è comunque infondato, anche con riferimento alla doglianza per cui il contratto sarebbe privo degli elementi previsti dall'art. 30 del Regolamento n. 11522 del CP_10
1.7.2018 (lett. C e lett.d).
pagina 11 di 15 Il dettagliato e ampio regolamento contrattuale previsto nel contratto quadro soddisfa il requisito della forma scritta ad substantiam, potendo al più determinate lacune di minor rilievo (per es., modalità di rendicontazione) essere colmate mediante applicazione delle clausole del conto corrente di appoggio, la cui esistenza si desume dalle risultanze del contratto quadro ed essendo altre lacune in realtà inesistenti
(modalità di effettuazione ed esecuzione ordini, punto 7.4 del contratto quadro).
20. Il secondo motivo di appello incidentale è infondato.
Esso è finalizzato all'accertamento del danno non patrimoniale, quale conseguenza degli inadempimenti posti in essere dall'intermediario.
Peraltro, non vi è alcuna prova di tale danno non patrimoniale.
21. Fondatezza della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, riproposta ex art. 346 c.p.c..
Parte appellante incidentale ha riproposto ex art. 346 cpc la domanda risarcitoria del danno patrimoniale, coincidente con il capitale investito e derivante dagli inadempimenti posti in essere dall'intermediario.
A sostegno della domanda ha allegato quanto segue.
“(b) La convenuta/appellante principale, inoltre, non ha fornito al risparmiatore adeguate informazioni sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, come preteso, invece, dall'art. 28, lett. b), del regolamento n. 11522/1998, privando il Sig. del diritto di CP_10 CP_2 conoscere il rapporto fra rischio e rendimento che governa le dinamiche del mercato di riferimento”
(..) nessuna illustrazione circa le specifiche caratteristiche possedute dalle obbligazioni subordinate è mai stata somministrata all'attore, al quale è stato taciuto che, in caso di liquidazione coatta amministrativa o, comunque, di crisi della Banca emittente, i portatori di tali strumenti vengono rimborsati successivamente agli altri creditori e, dunque, soltanto se e nei limiti in cui residuano delle attività”
In particolare, poi, il ha dedotto la mancata informazione relativa alle caratteristiche di CP_2 illiquidità del titolo oggetto di investimento.
“Nessuna informazione, poi, è stata fornita in ordine alla scarsissima liquidità del prodotto finanziario, che, non essendo stato negoziato nei mercati regolamentati, poteva essere alienato soltanto previa individuazione di un potenziale acquirente;
l'illiquidità del titolo, poi, era ulteriormente aggravata dalla durata decennale del prestito, che costringeva il risparmiatore ad attendere quasi dieci anni prima di conseguire il rimborso del capitale, potendo, nel frattempo, fruire esclusivamente degli interessi. Tale omissione informativa, poi, risulta particolarmente grave, se sol si consideri come un titolo a lunga scadenza e con limitatissima possibilità di smobilizzo è scarsamente consigliabile ad un soggetto anziano, la cui vita potrebbe terminare prima che il rapporto contrattuale giunga al termine. Emergono, dunque, delle inottemperanze alle regole di cui all'art. 28, 2° comma,
pagina 12 di 15 del regolamento n. 11522/1998, secondo cui “gli intermediari autorizzati non possono CP_10 effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento”.
22. Parte appellante ha dunque dedotto la violazione degli obblighi infornativi incombenti sull'intermediario.
La banca, essendone onerata, non ha dato prova dell'adempimento.
Infatti, il teste escusso ha mostrato di non aver alcun significativo ricordo della vicenda de qua, mentre, in relazione all'altro teste indicato, il Tribunale ha dichiarato la decadenza della parte dalla prova medesima.
Deve quindi ritenersi provata la responsabilità della banca per le violazioni dedotte (inadempimento degli obblighi informativi relativi alle caratteristiche del titolo oggetto di investimento).
23. Prima di procedere alla quantificazione del danno oggetto dell'obbligo risarcitorio, deve esaminarsi il quarto motivo di appello principale.
Esso è infondato.
Il mancato accesso al F.I.R. (fondo indennizzo risparmiatori) da parte del non configura una CP_2 fattispecie ex art. 1227 c.c..
Infatti, in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 498 della legge 30.12.2018 n. 145, “498. Le somme erogate a norma dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi del secondo periodo del comma 493. Conseguentemente, il FIR è surrogato nei diritti del risparmiatore per l'importo corrisposto”.
In sostanza, la previsione legislativa della surroga del F.I.R. nei diritti del risparmiatore indennizzato verso il responsabile del danno esclude che l'erogazione dell'indennizzo costituisca una fonte di effettiva riduzione o eliminazione del danno, dovendo comunque il responsabile (cioè l'intermediario, nel caso di specie) rispondere nei confronti del F.I.R. delle somme eventualmente erogate da quest'ultimo al risparmiatore.
Una elisione o eliminazione del danno, rilevante ex art. 1227 c.c., è configurabile solo in presenza di un fattore causale o di altra natura, che esima definitivamente il debitore (parzialmente o meno) dalla propria responsabilità.
24. La quantificazione del danno.
Come ha correttamente dedotto da parte appellante incidentale ( e sostanzialmente non CP_2 contestato in giudizio, nella fattispecie, si è verificata la perdita dell'intero capitale investito.
pagina 13 di 15 Si tratta dell'importo di euro di € 40.448,66, di cui € 40.060,00 per controvalore, € 297,23 per interessi di conguaglio, € 120,18 per commissioni, € 6,20 per recupero spese, € 3,64 per imposta di bollo ed €
38,59 per imposta sostitutiva.
Trattandosi di debito di valore, su tale somma devono calcolarsi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata.
Peraltro, deve tenersi conto:
- sia della riscossione di cedole per importo di euro 8173,38 (importo di cui occorre tener conto ex officio, ai fini della corretta determinazione del danno);
- sia dell'intervenuto pagamento di euro 48.693,15 in data 3 agosto 2021 in esecuzione della sentenza di primo grado (escluse altre voci, come le spese di lite, che non rilevano ai presenti fini).
Il residuo dovuto deve essere determinato come segue.
L'importo di euro 40.448,66 deve essere rivalutato, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dall'8 giugno 2006 alla data della percezione dell'ultima cedola (22 settembre 2015).
Si ottiene l'importo di euro 54.762,94.
Da tale somma si detrae quella delle cedole e si ottiene l'importo di euro 46.589,56.
Tale importo deve essere poi oggetto di rivalutazione, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata da tale data (22.09.2015) fino alla data del pagamento intermedio (3 agosto 2021) della somma di euro 48.693,15 (l'entità precisa di tale somma si evince dal doc. n. 3 prodotto dalla banca in appello).
Si ottiene la somma di euro 49.582,85.
Da tale somma deve essere detratta quella pagata in data 3 agosto 2021 in esecuzione della sentenza appellata, pari a euro 48.693,15: si ottiene la somma residua di euro 889,7.
Tale somma deve poi essere oggetto di rivalutazione, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata da tale data fino a quella di pubblicazione della presente sentenza.
Si ottiene la cifra finale di euro 976,47.
Il danno attualmente non ancora risarcito dalla banca intermediaria ammonta a tale somma.
25. Vi è sostanziale soccombenza di parte appellante principale (banca) per effetto dell'accoglimento della domanda riproposta ex art. 346 c.p.c. dal CP_2
Ciò implica la condanna di parte appellante principale al rimborso delle spese del presente grado, ferma restando la condanna già disposta in relazione al giudizio di primo grado.
Il rigetto dell'appello incidentale implica, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
(inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), che ricorrano i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale riforma della sentenza appellata:
I – rigetta la domanda di accertamento della nullità dell'ordine di acquisto dell'8 giugno 2006;
II - in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da tenuto conto dei CP_2 pagamenti già intervenuti in esecuzione della sentenza di primo grado e detratte le cedole percepite, condanna (già al pagamento in favore di Controparte_9 Controparte_1 ella ulteriore somma di euro 976,47; CP_2
III - conferma nel resto la sentenza appellata;
IV - condanna (già al rimborso in favore di Controparte_9 Controparte_1 delle spese del presente grado, che liquida in euro 10.000,00 per compenso CP_2 oltre c.u., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
V - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono per presupposti per il raddoppio del versamento CP_2 del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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