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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3236/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Simona SELVANETTI, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Cesare Controparte_1 C.F._2
MICHELETTI
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Per le parti congiuntamente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capannori (LU) tra il sig.
e la Sig.ra in data 14.06.1997, trascritto nel registro degli Atti di Controparte_1 Parte_1
Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'anno 1997, Parte 1, n.5, e per l'effetto ordinare al
Competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
2. Dichiarare le spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso, depositato in data 13.11.2024 e regolarmente notificato, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 14.6.1997. A sostegno della domanda, ha dedotto che il Tribunale di Lucca, Controparte_1
con sentenza n. 821 del 2023, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che era decorso oltre un anno dalla separazione, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Si è costituto che ha aderito alla domanda così come formulata dalla ricorrente. Controparte_1
All'udienza del 28.2.2025, celebrata con modalità di trattazione scritta, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte riportate in epigrafe e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e debba essere accolta.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dal D.Lgs. 149/2022 lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si accerti che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Il procedimento di separazione, introdotto con ricorso in data 1.4.2021, è stato definito con sentenza del Tribunale di Lucca depositata il 20.7.2023 (divenuta irrevocabile), sicché alla data del deposito del ricorso (13.11.2024) erano certamente trascorsi oltre dodici mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Non vi sono poi motivi per disattendere, quanto alle ulteriori questioni controverse, la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e, pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni rassegnate
L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese, come da accordi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capannori (LU), il 14.6.1997 da nato a [...], il [...], e , nata a [...], il Controparte_1 Parte_1
25.4.1955, e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1997 al n. 5 parte 1 serie,
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Simona SELVANETTI, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Cesare Controparte_1 C.F._2
MICHELETTI
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Per le parti congiuntamente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capannori (LU) tra il sig.
e la Sig.ra in data 14.06.1997, trascritto nel registro degli Atti di Controparte_1 Parte_1
Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'anno 1997, Parte 1, n.5, e per l'effetto ordinare al
Competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
2. Dichiarare le spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso, depositato in data 13.11.2024 e regolarmente notificato, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 14.6.1997. A sostegno della domanda, ha dedotto che il Tribunale di Lucca, Controparte_1
con sentenza n. 821 del 2023, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che era decorso oltre un anno dalla separazione, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Si è costituto che ha aderito alla domanda così come formulata dalla ricorrente. Controparte_1
All'udienza del 28.2.2025, celebrata con modalità di trattazione scritta, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte riportate in epigrafe e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e debba essere accolta.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dal D.Lgs. 149/2022 lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si accerti che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Il procedimento di separazione, introdotto con ricorso in data 1.4.2021, è stato definito con sentenza del Tribunale di Lucca depositata il 20.7.2023 (divenuta irrevocabile), sicché alla data del deposito del ricorso (13.11.2024) erano certamente trascorsi oltre dodici mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Non vi sono poi motivi per disattendere, quanto alle ulteriori questioni controverse, la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e, pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni rassegnate
L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese, come da accordi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capannori (LU), il 14.6.1997 da nato a [...], il [...], e , nata a [...], il Controparte_1 Parte_1
25.4.1955, e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1997 al n. 5 parte 1 serie,
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari