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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/06/2025, n. 5441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5441 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11031/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11031 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Giovanni Manna presso il cui studio, sito in Napoli alla via Luigi
Mercantini nr. 23, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
E
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, Controparte_2 [...]
(C.F. Controparte_3
) in persona del Rappresentante legale pro tempore e P.IVA_2
, Controparte_3 [...]
(C.F. ) in persona Controparte_4 P.IVA_3
del Rappresentante legale pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, siti in
Napoli, via A. Diaz 11 è elettivamente domiciliata;
-RESISTENTI –
Oggetto: opposizione avverso il provvedimento di rigetto di ammissione al gratuito patrocino;
Conclusioni: all'udienza del 20 maggio 2025 il procuratore del ricorrente “si riporta al proprio ricorso e alle conclusioni ivi rassegante di cui chiede
l'integrale accoglimento. Chiede che la causa sia decisa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
Infatti, l'art. 281 sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (cfr. Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011,
n. 27002).
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 17/05/2024,
si è tempestivamente opposto al decreto di rigetto dell'istanza Parte_1
di ammissione al gratuito patrocinio emesso in data 29/4/2024 (e notificato in
- 2 -
data 30/04/2024) dal Tribunale di Napoli – IX Sez. pen. – chiedendone la revoca, con l'ammissione al beneficio richiesto, vinte le spese di lite.
A tal fine ha dedotto che il giudice penale avesse erroneamente ritenuto che il reddito annuo percepito da nel 2022, anno di Parte_1
riferimento per l'ammissione al beneficio, fosse eccedente la soglia reddituale prevista dalla relativa normativa, ovvero € 11.764,68 cui va aggiunto un aumento di euro 1.032,91 per ciascuno degli altri familiari conviventi con l'istante.
Più nello specifico il Giudicante, sulla base del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata da , ha Parte_1
rilevato un reddito annuo percepito dal nucleo familiare di quest'ultimo pari ad € 18.360,00. Tale cifra è il risultato dalla somma algebrica del sussidio denominato “Reddito di Cittadinanza” erogato in favore della moglie del ricorrente, (pari ad euro 1.300,00 mensili), dell'assegno Parte_2
unico percepito dalla minore, (pari ad € 190 mensili), nonché, Persona_1 da ultimo, del valore della “carta acquisti” percepita dalla figlia del ricorrente
(pari ad € 80 bimestrali). Persona_2
Ciò posto la difesa di ha censurato il provvedimento di Pt_1
inammissibilità al gratuito patrocinio emesso laddove il giudice penale non aveva tenuto in alcun modo conto degli importi “in uscita”, ovvero gli oneri deducibili ai sensi dell'art. 10 TUIR, pur contenuti nella dichiarazione presentata dall'istante. Ed invero, nell'istanza di ammissione del 12/04/2024,
aveva dichiarato di versare mensilmente un canone di Parte_1 locazione, per l'abitazione in cui vive e risiede il nucleo familiare, pari ad euro 475,00, allegando il relativo contratto. Tale importo calcolato su base annua, ai sensi dell'art. 76 TUSG, secondo la prospettazione della difesa dell'odierno ricorrente, doveva essere detratto dalla somma reddituale complessiva considerata dal Giudice pari ad € 18.360,00 in quanto il canone di locazione pagato per l'immobile locato rappresenta un onere completamente deducibile, il cui importo va detratto dai redditi imponibili
- 3 -
(cfr. pag. 4 ricorso introduttivo). Detraendo la somma annualmente corrisposta per il pagamento del canone di locazione (pari ad euro 5.700,00), reddito annuo sarebbe risultato pari ad € 12.660,00, e quindi ampiamente inferiore alla soglia massima consentita per l'ammissione al beneficio richiesto, tenuto conto degli aumenti previsti per i componenti ulteriori del nucleo familiare del richiedente ed avrebbe consentito l'ammissione di al beneficio del gratuito patrocinio. Parte_1
In data 26/02/2025 si sono costituiti in giudizio il Controparte_1
, l e l eccependo,
[...] Controparte_2 Controparte_3
in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell e Controparte_2
dell e, nel merito, l'infondatezza del ricorso sia Controparte_3
in fatto che in diritto insistendo per il rigetto dello stesso, vinte le spese di lite.
Tanto premesso in fatto, il ricorso in esame è stato proposto ai sensi dell'art. 99 D.P.R. n. 115/2002; la norma citata prevede che “Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo…”.
Ciò posto il ricorso è stato tempestivamente proposto nel termine di giorni 20 (17/05/2024) dalla notifica del provvedimento del giudice penale notificato in data 30/04/2024 (cfr. all. n. 3 ricorso introduttivo) ed è stato correttamente notificato all' (cfr. Cass. sez. 6 - Controparte_2
2, Ordinanza n. 5806 del 22/02/2022 (Rv. 664066 - 01) “In caso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso in opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere notificato all'Ufficio Finanziario, in ragione del ruolo, rivestito per l'erario, di legittimato passivo nel relativo processo, a differenza di ciò che avviene nel
- 4 -
procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è parte necessaria il , in quanto titolare del Controparte_1 rapporto di debito oggetto del medesimo procedimento”).
Di conseguenza va dichiarato il difetto di legittimazione passiva sia del che dell Controparte_1 Controparte_3
quest'ultima, infatti, non gestisce né controlla le dichiarazioni reddituali ed interviene solo nella fase di riscossione forzata di imposte e tributi.
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 115/2002 “Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766,33”, importo quest'ultimo periodicamente aggiornato con decreto del Ministero della Giustizia.
Per il 2022, anno viene in rilievo nel caso di specie, era stata prevista quale soglia di reddito per accedere al beneficio del gratuito patrocino l'importo di € 11.746,68 cui va aggiunto un aumento pari ad € 1.032,91 per ciascuno degli altri familiari conviventi con l'istante.
Ai sensi del co. 3 del citato articolo “Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
La nozione di reddito imponibile cui fa riferimento l'art. 76 D.P.R. n.
115/2002 rinvia, come sostenuto anche dalla difesa del ricorrente, alla disciplina tributaria e va determinato al netto di eventuali oneri deducibili ai sensi degli artt. 3 e 10 D.P.R. 917/1986, venendo il limite reddituale ancorato ad un dato certo, fiscalmente determinato in maniera chiara e compiuta, secondo un criterio che è in linea con le indicazioni della stessa CP_2
cui è demandato dalla legge il compito di verificare l'esattezza
[...]
- 5 -
dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato per godere degli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio.
Tuttavia, a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente il canone di locazione per l'abitazione del nucleo familiare non è un onere deducibile, ma solo una detrazione d'imposta ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b) del TUIR
(D.P.R. n. 917/1986), che come tale rileva nella fase successiva al calcolo dell'imposta dovuta.
Di conseguenza poiché il canone di affitto può essere oggetto di detrazione, ma non incide sul reddito imponibile, non può essere portato in deduzione dal reddito ai fini del calcolo del limite per l'ammissione al patrocinio.
Alla luce di tutto quanto sin qui argomentato risulta corretto il calcolo effettuato dal giudice penale che ha ritenuto nel caso di specie superato il limite reddituale previsto per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia (valore da € 1.101,00
a 5.200) e dell'attività processuale svolta ( fase di studio, introduttiva e decisionale) con la precisazione che ci si discosta del 30% dai parametri medi di liquidazione stante l'assenza di questioni particolarmente complesse di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni altra domanda Parte_1
ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
e dell;
[...] Controparte_3
- 6 -
2) Rigetta il ricorso;
3) Condanna al pagamento, in favore delle parti Parte_1
resistenti, delle spese di lite, che si liquidano in € 1.190,70 oltre
15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, 2 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11031 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Giovanni Manna presso il cui studio, sito in Napoli alla via Luigi
Mercantini nr. 23, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
E
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, Controparte_2 [...]
(C.F. Controparte_3
) in persona del Rappresentante legale pro tempore e P.IVA_2
, Controparte_3 [...]
(C.F. ) in persona Controparte_4 P.IVA_3
del Rappresentante legale pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, siti in
Napoli, via A. Diaz 11 è elettivamente domiciliata;
-RESISTENTI –
Oggetto: opposizione avverso il provvedimento di rigetto di ammissione al gratuito patrocino;
Conclusioni: all'udienza del 20 maggio 2025 il procuratore del ricorrente “si riporta al proprio ricorso e alle conclusioni ivi rassegante di cui chiede
l'integrale accoglimento. Chiede che la causa sia decisa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
Infatti, l'art. 281 sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (cfr. Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011,
n. 27002).
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 17/05/2024,
si è tempestivamente opposto al decreto di rigetto dell'istanza Parte_1
di ammissione al gratuito patrocinio emesso in data 29/4/2024 (e notificato in
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data 30/04/2024) dal Tribunale di Napoli – IX Sez. pen. – chiedendone la revoca, con l'ammissione al beneficio richiesto, vinte le spese di lite.
A tal fine ha dedotto che il giudice penale avesse erroneamente ritenuto che il reddito annuo percepito da nel 2022, anno di Parte_1
riferimento per l'ammissione al beneficio, fosse eccedente la soglia reddituale prevista dalla relativa normativa, ovvero € 11.764,68 cui va aggiunto un aumento di euro 1.032,91 per ciascuno degli altri familiari conviventi con l'istante.
Più nello specifico il Giudicante, sulla base del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata da , ha Parte_1
rilevato un reddito annuo percepito dal nucleo familiare di quest'ultimo pari ad € 18.360,00. Tale cifra è il risultato dalla somma algebrica del sussidio denominato “Reddito di Cittadinanza” erogato in favore della moglie del ricorrente, (pari ad euro 1.300,00 mensili), dell'assegno Parte_2
unico percepito dalla minore, (pari ad € 190 mensili), nonché, Persona_1 da ultimo, del valore della “carta acquisti” percepita dalla figlia del ricorrente
(pari ad € 80 bimestrali). Persona_2
Ciò posto la difesa di ha censurato il provvedimento di Pt_1
inammissibilità al gratuito patrocinio emesso laddove il giudice penale non aveva tenuto in alcun modo conto degli importi “in uscita”, ovvero gli oneri deducibili ai sensi dell'art. 10 TUIR, pur contenuti nella dichiarazione presentata dall'istante. Ed invero, nell'istanza di ammissione del 12/04/2024,
aveva dichiarato di versare mensilmente un canone di Parte_1 locazione, per l'abitazione in cui vive e risiede il nucleo familiare, pari ad euro 475,00, allegando il relativo contratto. Tale importo calcolato su base annua, ai sensi dell'art. 76 TUSG, secondo la prospettazione della difesa dell'odierno ricorrente, doveva essere detratto dalla somma reddituale complessiva considerata dal Giudice pari ad € 18.360,00 in quanto il canone di locazione pagato per l'immobile locato rappresenta un onere completamente deducibile, il cui importo va detratto dai redditi imponibili
- 3 -
(cfr. pag. 4 ricorso introduttivo). Detraendo la somma annualmente corrisposta per il pagamento del canone di locazione (pari ad euro 5.700,00), reddito annuo sarebbe risultato pari ad € 12.660,00, e quindi ampiamente inferiore alla soglia massima consentita per l'ammissione al beneficio richiesto, tenuto conto degli aumenti previsti per i componenti ulteriori del nucleo familiare del richiedente ed avrebbe consentito l'ammissione di al beneficio del gratuito patrocinio. Parte_1
In data 26/02/2025 si sono costituiti in giudizio il Controparte_1
, l e l eccependo,
[...] Controparte_2 Controparte_3
in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell e Controparte_2
dell e, nel merito, l'infondatezza del ricorso sia Controparte_3
in fatto che in diritto insistendo per il rigetto dello stesso, vinte le spese di lite.
Tanto premesso in fatto, il ricorso in esame è stato proposto ai sensi dell'art. 99 D.P.R. n. 115/2002; la norma citata prevede che “Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo…”.
Ciò posto il ricorso è stato tempestivamente proposto nel termine di giorni 20 (17/05/2024) dalla notifica del provvedimento del giudice penale notificato in data 30/04/2024 (cfr. all. n. 3 ricorso introduttivo) ed è stato correttamente notificato all' (cfr. Cass. sez. 6 - Controparte_2
2, Ordinanza n. 5806 del 22/02/2022 (Rv. 664066 - 01) “In caso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso in opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere notificato all'Ufficio Finanziario, in ragione del ruolo, rivestito per l'erario, di legittimato passivo nel relativo processo, a differenza di ciò che avviene nel
- 4 -
procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è parte necessaria il , in quanto titolare del Controparte_1 rapporto di debito oggetto del medesimo procedimento”).
Di conseguenza va dichiarato il difetto di legittimazione passiva sia del che dell Controparte_1 Controparte_3
quest'ultima, infatti, non gestisce né controlla le dichiarazioni reddituali ed interviene solo nella fase di riscossione forzata di imposte e tributi.
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 115/2002 “Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766,33”, importo quest'ultimo periodicamente aggiornato con decreto del Ministero della Giustizia.
Per il 2022, anno viene in rilievo nel caso di specie, era stata prevista quale soglia di reddito per accedere al beneficio del gratuito patrocino l'importo di € 11.746,68 cui va aggiunto un aumento pari ad € 1.032,91 per ciascuno degli altri familiari conviventi con l'istante.
Ai sensi del co. 3 del citato articolo “Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
La nozione di reddito imponibile cui fa riferimento l'art. 76 D.P.R. n.
115/2002 rinvia, come sostenuto anche dalla difesa del ricorrente, alla disciplina tributaria e va determinato al netto di eventuali oneri deducibili ai sensi degli artt. 3 e 10 D.P.R. 917/1986, venendo il limite reddituale ancorato ad un dato certo, fiscalmente determinato in maniera chiara e compiuta, secondo un criterio che è in linea con le indicazioni della stessa CP_2
cui è demandato dalla legge il compito di verificare l'esattezza
[...]
- 5 -
dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato per godere degli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio.
Tuttavia, a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente il canone di locazione per l'abitazione del nucleo familiare non è un onere deducibile, ma solo una detrazione d'imposta ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b) del TUIR
(D.P.R. n. 917/1986), che come tale rileva nella fase successiva al calcolo dell'imposta dovuta.
Di conseguenza poiché il canone di affitto può essere oggetto di detrazione, ma non incide sul reddito imponibile, non può essere portato in deduzione dal reddito ai fini del calcolo del limite per l'ammissione al patrocinio.
Alla luce di tutto quanto sin qui argomentato risulta corretto il calcolo effettuato dal giudice penale che ha ritenuto nel caso di specie superato il limite reddituale previsto per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia (valore da € 1.101,00
a 5.200) e dell'attività processuale svolta ( fase di studio, introduttiva e decisionale) con la precisazione che ci si discosta del 30% dai parametri medi di liquidazione stante l'assenza di questioni particolarmente complesse di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni altra domanda Parte_1
ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
e dell;
[...] Controparte_3
- 6 -
2) Rigetta il ricorso;
3) Condanna al pagamento, in favore delle parti Parte_1
resistenti, delle spese di lite, che si liquidano in € 1.190,70 oltre
15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, 2 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale
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