Sentenza 17 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 31 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 17/02/2021, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/02/2021
N. 00225/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00824/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 824 del 2013, proposto da
NC De MU e RE DA OL, rappresentati e difesi dall'avvocato Emanuele Calienno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Vicenza, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Loretta Checchinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione del Veneto, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale di Vicenza n. 10 del 6-7 .02.2013, P.G.n. 10962 Cat. 6 Cl. 1, con cui l'Amministrazione locale ha pronunciato le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Piano degli Interventi ed ha conseguentemente approvato il Primo Piano degli Interventi del Comune di Vicenza ai sensi dell'art. 18, L.R. 1112004, ove non ha classificato come edificabile l'intera area di proprietà dei ricorrenti o comunque l'area oggetto delle istanze dei ricorrenti medesimi e comunque nella parte in cui venivano rigettate le osservazioni alla prima bozza del P .I. presentate dai signori De MU NC e DA OL RE;
nonché di ogni altro provvedimento connesso annesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vicenza;
Visto l’atto del 26 novembre 2020, con il quale i ricorrenti dichiarano di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto del 26 novembre 2020, depositato il 27 novembre 2020, il difensore dei ricorrenti ha manifestato la volontà dei propri assistiti di rinunciare al ricorso a spese compensate, essendone venuto meno l’interesse in ragione dell’avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area di proprietà.
Il Collegio deve rilevare che siffatta rinuncia non rispetta tutte le prescrizioni di cui all’art. 84, commi 1 e 3, del c.p.a. e pertanto non può dar luogo ad una pronuncia di dichiarazione di estinzione del giudizio.
Nel caso di specie, infatti, il difensore che ha dichiarato la rinuncia al ricorso non è munito di apposito mandato speciale, secondo quanto richiesto dalla previsione normativa richiamata; non può invero qualificarsi come mandato speciale la procura ad litem in calce al ricorso nonostante la stessa faccia menzione anche della facoltà di rinunciare agli atti (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2940 del 2015 e sez. IV, n.1846 del 2017; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 2189 del 2015; Tar Veneto, n.800 e n.276 del 2018).
Nondimeno, detta “rinuncia irrituale” costituisce argomento di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 5 dicembre 2017, n. 11990; T.A.R. Piemonte, sez. II, 6 giugno 2014, n. 981) ex art. 84, comma 4, c.p.a., secondo cui “anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”.
Pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse.
Considerato che la motivazione della rinuncia risiede in un fatto sopravvenuto all’introduzione del giudizio, in assenza di opposizione della parte resistente, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 14 gennaio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO