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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/06/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 736/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marianna Barlati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 736/2018 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CO P.IVA_1 Ronciglione, alla via dell'ex Ospedale n. 15 presso lo studio dell'avv. Daniele Nocera che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE nei confronti di
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Viterbo, Controparte_2 P.IVA_2 via Monte Pertica n. 36/38 presso lo studio dell'avv. Marco Sabatini che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
nonchè
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in Viterbo, via Controparte_3 P.IVA_3 Marconi n. 7 presso lo studio dell'avv. Giorgio Natoli che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: recisione rami e radici albero ad alto fusto e risarcimento danni.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta, ai sensi degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto, il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente, tutte le questioni sollevate pagina 1 di 6 dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate, non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica, da quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
1. Il Condominio sito in Viterbo, , evocava in giudizio il confinante CO [...]
, all'interno della cui proprietà insiste l' albero di alto fusto, (posto Controparte_4 Controparte_5
al ridosso del confine che separa le due proprietà condominiali), al fine di sentirlo condannare al taglio dei rami che si protendono, per vari metri, all'interno della corte del attore, fino a sfiorare CP_1
le pareti e le finestre dello stabile ed alla recisione delle radici che premono contro il muro di contenimento, posto al confine fra i due condomini, determinando la lesione dello stesso e la conseguente rottura del tratto fognario condominiale che lo attraversa. Chiedeva altresì, la condanna del convenuto, al risarcimento di tutti i danni conseguenti ( riparazione/ ricostruzione del CP_1
muro di confine e del condotto leso della rete fognaria ) oltre al risarcimento del danno CP_6
cagionato alle parti comuni dallo sversamento dei liquami nonché, il rimborso dei costi sostenuti, in via d'urgenza, per la realizzazione del by-pass necessario a interrompere il suddetto sversamento. Il
Condominio attore lamentava, infine, la totale inerzia del convenuto, rappresentando di CP_1
aver invano tentato di risolvere in passato, la questione in via stragiudiziale.
Si costituiva in giudizio il che contestava la domanda in quanto Controparte_4
infondata e ne chiedeva il rigetto, negando ogni diretta responsabilità e chiamando in giudizio, ai fini della manleva, la Compagnia di Assicurazione stante l'esistenza di una polizza di Controparte_3
assicurazione globale del fabbricato, stipulata sin dall'anno 1999, volta a tenerlo indenne da qualsiasi forma di responsabilità civile verso terzi.
Nello specifico, il convenuto evidenziava che l'albero in questione, pianta secolare alta CP_1
quasi 20 metri, era preesistente al muro di contenimento posto sul confine tra i due condomini e che il sistema radicale del del , ben difficilmente avrebbe potuto causare danni al muro di CP_5 CP_5 confine e la rottura dell'impianto fognario posto al suo interno in quanto, trattasi di albero che, com'è noto, sviluppa le proprie radici non in larghezza ma, solo in profondità, motivo per cui lo stesso viene largamente utilizzato in ambito urbano. Evidenziava, infine che il attore, aveva realizzato CP_1
una rampa di accesso laddove in origine, vi era un terrapieno e che ciò aveva senz'altro determinato o quantomeno concorso a determinare, il progressivo cedimento e danneggiamento delle pareti del muro ivi realizzato, inidoneo a sostenere il peso del terreno limitrofo del convenuto. CP_1
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi Controparte_3
pagina 2 di 6 confronti per l'inoperatività della polizza de qua, posta dal convenuto, alla base della CP_1
chiamata.
Il giudizio è stato istruito mediante produzione documentale, prova testimoniale e c.t.u..
Rassegnate le conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. La domanda proposta dalla parte attrice nei confronti della parte convenuta, è parzialmente fondata e va accolta nei termini appresso specificati.
Parte attrice ha chiesto “il taglio dei rami e delle radici” dell'albero di alto fusto di proprietà del convenuto ed il risarcimento dei danni determinati dalla spinta dell'apparato radicale della CP_1
pianta contro il muro di confine tra le due proprietà e la conseguente lesione dello stesso e della condotta fognaria che lo attraversa ed ha, quindi, invocato, la tutela di cui agli artt. 896 e 2051 c.c.
Orbene, l'art. 896 c.c. prevede che colui sul cui fondo si propendono i rami e/o radici del vicino può, in qualunque momento, costringerlo a tagliarli e può, egli stesso tagliare le radici che si addentrano sul proprio fondo, salvo, in entrambi i casi, gli usi ed i regolamenti. Da detta norma, deriva la responsabilità del proprietario dell'albero le cui radici si addentrano nella proprietà altrui. Ciò posto, dall'esame della consulenza tecnica d'ufficio, espletata dal geom. si evince che Persona_1
“nell'area giardinata”, di proprietà del convenuto, è collocato un albero di alto fusto ossia CP_1
un Cedro “il cui limite esterno alla base è a circa 20 cm dal confine oggi materializzato da CP_5 un cordolo in muratura con sovrastante ringhiera metallica” ; si evince altresì, che “ i rami si protendono all'interno della corte di pertinenza del di , fino a sfiorare CP_1 CO le pareti e le finestre dello stabile condominiale” e che “le radici di detto albero, premendo sul muro di contenimento della rampa posto sulla linea di confine hanno causato la lesione dello stesso, con conseguente danneggiamento del condotto fognario condominiale che lo attraversa” ( pag n. 5 dell'elaborato peritale). La consulenza tecnica esperita ha, quindi, accertato l'esistenza di un nesso causale tra, la pressione delle radici dell'albero contro il muro di contenimento ed il danneggiamento del muro e della condotta fognaria di proprietà del attore e ciò rileva ai fini della CP_1
sussistenza della responsabilità del . Controparte_4
Il nominato c.t.u. ha però accertato che, per eliminare i danni in maniera risolutiva e procedere alla ricostruzione del muro di contenimento con una struttura idonea e dimensionata al caso specifico, occorre necessariamente eseguire “l'abbattimento” dell'albero non potendosi procedere al taglio dei rami e delle radici in quanto la pianta “sarebbe sbilanciata e il rischio di cedimento strutturale
pagina 3 di 6 dell'albero aumenterebbe esponenzialmente con grave rischio per la pubblica e privata incolumità” ( pag. 7 della perizia).
Pertanto, alla luce delle suddette risultanze tecniche, non costituendo “l'abbattimento dell'albero”, oggetto del petitum, la domanda volta ad ottenere la condanna della parte convenuta alla recisione dei rami e delle radici deve essere, necessariamente, respinta non potendo, questo giudice, decidere “ultra petita” in ossequio al rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ( art. 112
c.p.c.).
E', invece, fondata e va, pertanto accolta, la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno così come formulata dall'attore essendo stata accertata l'esistenza del nesso causale tra la pressione esercitata dalle radici dell'albero contro il muro e la lesione di quest'ultimo e del tratto fognario che lo attraversa. Sul punto occorre però evidenziare che il c.t.u. ha altresì accertato che:
a) “ il muro di contenimento della rampa posto sulla linea di confine e di proprietà del
[...]
, è stato realizzato in muratura di blocchetti di tufo collegati con malta bastarda”; CO
b) “tale conformazione non è strutturalmente idonea a garantire la stabilità statica anche al solo contenimento della spinta del terreno dell'adiacente area pertinenziale del Controparte_4
”;
[...]
c) “la presenza dell'albero con il suo naturale accrescimento sommato alle sollecitazioni dinamiche, ha certamente aggravato ed accellerato il deterioramento strutturale del muro di confine”.
Dalle tali risultanze peritali, non contestate né dai periti di parte né dai rispettivi difensori, si evince, quindi, che la propagazione e la spinta delle radici dell'albero, non costituiscono la causa unica della lesione del muro di confine e del conseguente crollo del tratto fognario bensì una concausa, per essere, il muro di confine “non strutturalmente conforme”. In esito all'indagine tecnica svolta, sono quindi emersi chiari ed evidenti profili di corresponsabilità in relazione alla causazione degli eventi imputabili a carico del attore e del convenuto, quantificabile nella misura del 50% CP_1 CP_1
cadauno.
3. In punto di quantum, il c.t.u., ha valutato come necessario ed urgente, il by-pass fognario realizzato al fine di impedire il continuo sversamento dei liquami fognari, ne ha, altresì, accertato la congruità dei costi (già sostenuti dall'attore ) e pari alla somma complessiva di euro 430,40 (di cui 220,00 per l'impresa ed euro 210,40 per materiali di consumo). Ha, poi, quantificato, con riferimento all'attuale aggiornato prezziario regionale vigente, i costi necessari alla parziale demolizione-ricostruzione del muro, inclusivi delle rispettive spese tecniche, in euro 12.939,61 oltre IVA precisando, nel dettaglio,
pagina 4 di 6 anche le modalità di esecuzione ( pag. 6 dell'elaborato). Alla luce delle suesposte considerazioni e tenuto conto del contributo causale apportato dal attore nella causazione dell'evento pari al CP_1
50%, il convenuto va condannato alla refusione in favore dell'attore al 50% delle spese da CP_1
questi sostenute per la realizzazione del by-pass fognario ed al 50% dei costi necessari parziale demolizione e ricostruzione del muro, attualmente non sostenuti e pertanto quantificabili in complessive euro 6.469,80 al netto dell'IVA.
4. La domanda in manleva proposta dal nei confronti della Controparte_4
di Assicurazioni è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, non CP_7 Controparte_3
potendo porsi in discussione, la piena valenza delle condizioni generali e particolari del contratto di polizza in essere, ai fini della regolamentazione del regime pattizio inter partes, assurgendo le stesse a piena valenza vincolante tra le parti, tenute alla conoscenza ed al relativo rispetto.
Dalla lettura dell'art. 28 delle condizioni generali di assicurazione, formulato in modo chiaro e preciso che non lascia spazio a dubbi interpretativi, si è, infatti, obbligata a tenere indenne Controparte_3
l'assicurato , di quanto lo stesso fosse tenuto a pagare per i danni cagionati a terzi in CP_1
relazione alla gestione del fabbricato, ad esclusione dei danni derivanti dalla proprietà di alberi di alto fusto nonché di quelli derivanti dalla potatura e/o abbattimento di piante in genere, danni che il condominio contraente ben avrebbe potuto includere nella copertura della polizza assicurativa ( inserendo la specifica clausola 812 ) pagando il relativo premio e che, invece, ha ritenuto di escludere.
5. In merito alle spese processuali, nei rapporti tra il attore ed il convenuto, si CP_1 CP_1 ritengono sussistenti le ragioni per disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. la compensazione totale delle spese tra le suddette parti stante il rigetto della prima domanda e l'accoglimento parziale della domanda risarcitoria. Le spese della c.t.u. così come liquidate nel corso del giudizio, vanno poste, definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% cadauna.
Le spese processuali sostenute dalla terza chiamata, liquidate in base ai parametri di cui al D.M.
55/2014 parametri medi dello scaglione di riferimento da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, seguono la soccombenza e vanno poste necessariamente a carico del , stante Controparte_4
l'infondatezza della chiamata in manleva formulata da quest'ultimo.
P.Q.M.
il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e respinta così provvede:
- rigetta la domanda volta ad ottenere la condanna del convenuto alla recisione dei rami CP_1
e delle radici dell'albero di alto fusto di proprietà di quest'ultimo; pagina 5 di 6 - condanna il alla corresponsione in favore del Controparte_8 CO
della somma di euro 6.685,00 oltre interessi legali dalla domanda;
[...]
-compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta;
- pone definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta, le spese della c.t.u. così come liquidate in corso di causa nella misura del 50% cadauna;
- rigetta la chiamata in manleva proposta dal nei confronti della Controparte_4
Controparte_9
-condanna il alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_4 [...] che liquida in euro 5.077,00 oltre accessori e spese generali. CO0
Così deciso in Viterbo in data 05.06.2025
Il giudice onorario dott.ssa Marianna Barlati
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marianna Barlati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 736/2018 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CO P.IVA_1 Ronciglione, alla via dell'ex Ospedale n. 15 presso lo studio dell'avv. Daniele Nocera che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE nei confronti di
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Viterbo, Controparte_2 P.IVA_2 via Monte Pertica n. 36/38 presso lo studio dell'avv. Marco Sabatini che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
nonchè
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in Viterbo, via Controparte_3 P.IVA_3 Marconi n. 7 presso lo studio dell'avv. Giorgio Natoli che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: recisione rami e radici albero ad alto fusto e risarcimento danni.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta, ai sensi degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto, il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente, tutte le questioni sollevate pagina 1 di 6 dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate, non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica, da quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
1. Il Condominio sito in Viterbo, , evocava in giudizio il confinante CO [...]
, all'interno della cui proprietà insiste l' albero di alto fusto, (posto Controparte_4 Controparte_5
al ridosso del confine che separa le due proprietà condominiali), al fine di sentirlo condannare al taglio dei rami che si protendono, per vari metri, all'interno della corte del attore, fino a sfiorare CP_1
le pareti e le finestre dello stabile ed alla recisione delle radici che premono contro il muro di contenimento, posto al confine fra i due condomini, determinando la lesione dello stesso e la conseguente rottura del tratto fognario condominiale che lo attraversa. Chiedeva altresì, la condanna del convenuto, al risarcimento di tutti i danni conseguenti ( riparazione/ ricostruzione del CP_1
muro di confine e del condotto leso della rete fognaria ) oltre al risarcimento del danno CP_6
cagionato alle parti comuni dallo sversamento dei liquami nonché, il rimborso dei costi sostenuti, in via d'urgenza, per la realizzazione del by-pass necessario a interrompere il suddetto sversamento. Il
Condominio attore lamentava, infine, la totale inerzia del convenuto, rappresentando di CP_1
aver invano tentato di risolvere in passato, la questione in via stragiudiziale.
Si costituiva in giudizio il che contestava la domanda in quanto Controparte_4
infondata e ne chiedeva il rigetto, negando ogni diretta responsabilità e chiamando in giudizio, ai fini della manleva, la Compagnia di Assicurazione stante l'esistenza di una polizza di Controparte_3
assicurazione globale del fabbricato, stipulata sin dall'anno 1999, volta a tenerlo indenne da qualsiasi forma di responsabilità civile verso terzi.
Nello specifico, il convenuto evidenziava che l'albero in questione, pianta secolare alta CP_1
quasi 20 metri, era preesistente al muro di contenimento posto sul confine tra i due condomini e che il sistema radicale del del , ben difficilmente avrebbe potuto causare danni al muro di CP_5 CP_5 confine e la rottura dell'impianto fognario posto al suo interno in quanto, trattasi di albero che, com'è noto, sviluppa le proprie radici non in larghezza ma, solo in profondità, motivo per cui lo stesso viene largamente utilizzato in ambito urbano. Evidenziava, infine che il attore, aveva realizzato CP_1
una rampa di accesso laddove in origine, vi era un terrapieno e che ciò aveva senz'altro determinato o quantomeno concorso a determinare, il progressivo cedimento e danneggiamento delle pareti del muro ivi realizzato, inidoneo a sostenere il peso del terreno limitrofo del convenuto. CP_1
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi Controparte_3
pagina 2 di 6 confronti per l'inoperatività della polizza de qua, posta dal convenuto, alla base della CP_1
chiamata.
Il giudizio è stato istruito mediante produzione documentale, prova testimoniale e c.t.u..
Rassegnate le conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. La domanda proposta dalla parte attrice nei confronti della parte convenuta, è parzialmente fondata e va accolta nei termini appresso specificati.
Parte attrice ha chiesto “il taglio dei rami e delle radici” dell'albero di alto fusto di proprietà del convenuto ed il risarcimento dei danni determinati dalla spinta dell'apparato radicale della CP_1
pianta contro il muro di confine tra le due proprietà e la conseguente lesione dello stesso e della condotta fognaria che lo attraversa ed ha, quindi, invocato, la tutela di cui agli artt. 896 e 2051 c.c.
Orbene, l'art. 896 c.c. prevede che colui sul cui fondo si propendono i rami e/o radici del vicino può, in qualunque momento, costringerlo a tagliarli e può, egli stesso tagliare le radici che si addentrano sul proprio fondo, salvo, in entrambi i casi, gli usi ed i regolamenti. Da detta norma, deriva la responsabilità del proprietario dell'albero le cui radici si addentrano nella proprietà altrui. Ciò posto, dall'esame della consulenza tecnica d'ufficio, espletata dal geom. si evince che Persona_1
“nell'area giardinata”, di proprietà del convenuto, è collocato un albero di alto fusto ossia CP_1
un Cedro “il cui limite esterno alla base è a circa 20 cm dal confine oggi materializzato da CP_5 un cordolo in muratura con sovrastante ringhiera metallica” ; si evince altresì, che “ i rami si protendono all'interno della corte di pertinenza del di , fino a sfiorare CP_1 CO le pareti e le finestre dello stabile condominiale” e che “le radici di detto albero, premendo sul muro di contenimento della rampa posto sulla linea di confine hanno causato la lesione dello stesso, con conseguente danneggiamento del condotto fognario condominiale che lo attraversa” ( pag n. 5 dell'elaborato peritale). La consulenza tecnica esperita ha, quindi, accertato l'esistenza di un nesso causale tra, la pressione delle radici dell'albero contro il muro di contenimento ed il danneggiamento del muro e della condotta fognaria di proprietà del attore e ciò rileva ai fini della CP_1
sussistenza della responsabilità del . Controparte_4
Il nominato c.t.u. ha però accertato che, per eliminare i danni in maniera risolutiva e procedere alla ricostruzione del muro di contenimento con una struttura idonea e dimensionata al caso specifico, occorre necessariamente eseguire “l'abbattimento” dell'albero non potendosi procedere al taglio dei rami e delle radici in quanto la pianta “sarebbe sbilanciata e il rischio di cedimento strutturale
pagina 3 di 6 dell'albero aumenterebbe esponenzialmente con grave rischio per la pubblica e privata incolumità” ( pag. 7 della perizia).
Pertanto, alla luce delle suddette risultanze tecniche, non costituendo “l'abbattimento dell'albero”, oggetto del petitum, la domanda volta ad ottenere la condanna della parte convenuta alla recisione dei rami e delle radici deve essere, necessariamente, respinta non potendo, questo giudice, decidere “ultra petita” in ossequio al rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ( art. 112
c.p.c.).
E', invece, fondata e va, pertanto accolta, la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno così come formulata dall'attore essendo stata accertata l'esistenza del nesso causale tra la pressione esercitata dalle radici dell'albero contro il muro e la lesione di quest'ultimo e del tratto fognario che lo attraversa. Sul punto occorre però evidenziare che il c.t.u. ha altresì accertato che:
a) “ il muro di contenimento della rampa posto sulla linea di confine e di proprietà del
[...]
, è stato realizzato in muratura di blocchetti di tufo collegati con malta bastarda”; CO
b) “tale conformazione non è strutturalmente idonea a garantire la stabilità statica anche al solo contenimento della spinta del terreno dell'adiacente area pertinenziale del Controparte_4
”;
[...]
c) “la presenza dell'albero con il suo naturale accrescimento sommato alle sollecitazioni dinamiche, ha certamente aggravato ed accellerato il deterioramento strutturale del muro di confine”.
Dalle tali risultanze peritali, non contestate né dai periti di parte né dai rispettivi difensori, si evince, quindi, che la propagazione e la spinta delle radici dell'albero, non costituiscono la causa unica della lesione del muro di confine e del conseguente crollo del tratto fognario bensì una concausa, per essere, il muro di confine “non strutturalmente conforme”. In esito all'indagine tecnica svolta, sono quindi emersi chiari ed evidenti profili di corresponsabilità in relazione alla causazione degli eventi imputabili a carico del attore e del convenuto, quantificabile nella misura del 50% CP_1 CP_1
cadauno.
3. In punto di quantum, il c.t.u., ha valutato come necessario ed urgente, il by-pass fognario realizzato al fine di impedire il continuo sversamento dei liquami fognari, ne ha, altresì, accertato la congruità dei costi (già sostenuti dall'attore ) e pari alla somma complessiva di euro 430,40 (di cui 220,00 per l'impresa ed euro 210,40 per materiali di consumo). Ha, poi, quantificato, con riferimento all'attuale aggiornato prezziario regionale vigente, i costi necessari alla parziale demolizione-ricostruzione del muro, inclusivi delle rispettive spese tecniche, in euro 12.939,61 oltre IVA precisando, nel dettaglio,
pagina 4 di 6 anche le modalità di esecuzione ( pag. 6 dell'elaborato). Alla luce delle suesposte considerazioni e tenuto conto del contributo causale apportato dal attore nella causazione dell'evento pari al CP_1
50%, il convenuto va condannato alla refusione in favore dell'attore al 50% delle spese da CP_1
questi sostenute per la realizzazione del by-pass fognario ed al 50% dei costi necessari parziale demolizione e ricostruzione del muro, attualmente non sostenuti e pertanto quantificabili in complessive euro 6.469,80 al netto dell'IVA.
4. La domanda in manleva proposta dal nei confronti della Controparte_4
di Assicurazioni è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, non CP_7 Controparte_3
potendo porsi in discussione, la piena valenza delle condizioni generali e particolari del contratto di polizza in essere, ai fini della regolamentazione del regime pattizio inter partes, assurgendo le stesse a piena valenza vincolante tra le parti, tenute alla conoscenza ed al relativo rispetto.
Dalla lettura dell'art. 28 delle condizioni generali di assicurazione, formulato in modo chiaro e preciso che non lascia spazio a dubbi interpretativi, si è, infatti, obbligata a tenere indenne Controparte_3
l'assicurato , di quanto lo stesso fosse tenuto a pagare per i danni cagionati a terzi in CP_1
relazione alla gestione del fabbricato, ad esclusione dei danni derivanti dalla proprietà di alberi di alto fusto nonché di quelli derivanti dalla potatura e/o abbattimento di piante in genere, danni che il condominio contraente ben avrebbe potuto includere nella copertura della polizza assicurativa ( inserendo la specifica clausola 812 ) pagando il relativo premio e che, invece, ha ritenuto di escludere.
5. In merito alle spese processuali, nei rapporti tra il attore ed il convenuto, si CP_1 CP_1 ritengono sussistenti le ragioni per disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. la compensazione totale delle spese tra le suddette parti stante il rigetto della prima domanda e l'accoglimento parziale della domanda risarcitoria. Le spese della c.t.u. così come liquidate nel corso del giudizio, vanno poste, definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% cadauna.
Le spese processuali sostenute dalla terza chiamata, liquidate in base ai parametri di cui al D.M.
55/2014 parametri medi dello scaglione di riferimento da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, seguono la soccombenza e vanno poste necessariamente a carico del , stante Controparte_4
l'infondatezza della chiamata in manleva formulata da quest'ultimo.
P.Q.M.
il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e respinta così provvede:
- rigetta la domanda volta ad ottenere la condanna del convenuto alla recisione dei rami CP_1
e delle radici dell'albero di alto fusto di proprietà di quest'ultimo; pagina 5 di 6 - condanna il alla corresponsione in favore del Controparte_8 CO
della somma di euro 6.685,00 oltre interessi legali dalla domanda;
[...]
-compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta;
- pone definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta, le spese della c.t.u. così come liquidate in corso di causa nella misura del 50% cadauna;
- rigetta la chiamata in manleva proposta dal nei confronti della Controparte_4
Controparte_9
-condanna il alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_4 [...] che liquida in euro 5.077,00 oltre accessori e spese generali. CO0
Così deciso in Viterbo in data 05.06.2025
Il giudice onorario dott.ssa Marianna Barlati
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