Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
RG 8145/2020
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, Dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile scritta al n° 8145/2020 R.G., avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Alessio Garofalo, presso il cui studio in Giugliano in Campania alla via Madonna del Pantano n.72/A, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
in persona del legale rapp.te p.t., (C.F. e P.IVA CP_1 P.IVA_1
), rappresenta e difesa dall'avv.to Cristiano Morbidelli e dall'avv.to P.IVA_2
Lauro Tribuiani, elett.te domiciliata in Alba Adriatica (TE) alla via dei Ludi n. 4 presso lo studio dell'avv.to Lauro Tribuani, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
E
, in persona del legale rapp.te p.t., (P.IVA Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv.to Danilo Consorti, presso il cui P.IVA_3 studio in Corropoli (TE) alla Via Ungaretti n° 4, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
E
in persona del legale rapp.te p.t. (P.IVA Controparte_3
, rappresenta e difesa dall'Avv.to Enrico Loasses, presso il cui P.IVA_4
studio in presso il cui studio in Milano, Largo Quinto Alpini 15, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nelle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 30.05.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note scritte che espressamente si richiamano e la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da motivazione che segue.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio deducendo che in data 18 luglio 2016, alle ore 12:00 circa, CP_1 mentre si trovava in vacanza in località Villarosa – Martinsicuro (TE), presso lo stabilimento balneare della società intento a usufruire di scivoli CP_1
d'acqua gonfiabili, ultimata la discesa dallo scivolo, approdava in acqua e batteva il piede sinistro contro la base di ancoraggio cementizia che, a suo dire, era incautamente posizionata ad un'altezza tale da non scongiurare con sicurezza ogni possibile impatto degli utenti contro di essa.
Per effetto dell'evento l'attore riportava lesioni fisiche e deducendo la responsabilità dell'evento in capo alla ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1 chiedeva la condanna della medesima al risarcimento dei danni subiti, nel senso che segue:
“1. Accertare e dichiarare la responsabilità della società 2. CP_1
Condannare la società al risarcimento delle lesioni subite dal sig. CP_1
a seguito del sinistro de quo quantificabili in €. 15.930,40 di cui: Parte_1
A. Danno Biologico Permanente €. 9.176,91 B. Invalidità temporanea totale €.
1.412,00 C. Invalidità temporanea parziale al 50% €. 706,05 D. Invalidità temporanea parziale al 25% €. 353,03 E. Totale Danno Biologico Temporaneo
€. 2.471,18 F (33,33%) €. 3.882,31 G. Spese mediche €. 400,00 CP_4
3. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio e della presente procedura stragiudiziale, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
2. Si costituiva in giudizio la quale eccepiva il difetto di CP_1 legittimazione passiva in quanto il parco acquatico presso il quale sarebbe avvenuto l'evento dannoso per cui è causa è di proprietà della ditta
[...]
la quale era anche l'unica ed esclusiva gestrice del Controparte_2
stesso. CP_5
Rispetto al merito della domanda, chiedeva il rigetto della stessa e, in subordine,
l'accertamento del concorso di colpa in capo all'attore.
Infine, chiedeva la chiamata in causa della ditta Controparte_2
per essere manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea.
[...]
3. Con decreto del 3.12.2020 il Tribunale autorizzava la chiamata in causa della la quale si costituiva insistendo per il Controparte_2 rigetto della domanda attorea e chiedendo, in subordine, la chiamata in causa di
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per essere manlevata in caso di accoglimento della Controparte_3 domanda attorea.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, autorizzare la convenuta terza chiamata ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 con sede legale in Milano Via Ignazio Gardella, Codice Fiscale , P.IVA_4 con conseguente richiesta di differimento, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, della prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio. -in via principale e nel merito: Voglia l'Ill.mo Giudice rigettare tutte le domande attoree in quanto palesemente inammissibili, irricevibili e infondate, sia in fatto che in diritto;
- condannare il Sig ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi in via equitativa.
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare che la chiamata in causa è tenuta a manlevare la convenuta Controparte_3
da ogni pretesa attorea condannando la Controparte_2 stessa a rifondere al Sig. quanto sarà eventualmente tenuta a Parte_1 pagare all'attore. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
4. A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa, si costituiva in giudizio la quale in via preliminare eccepiva l'intervenuta Controparte_3 prescrizione del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato e, nel merito, insisteva per il rigetto della domanda attorea.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “- nel merito, in via preliminare: dato atto del decorso del termine di cui all'art. 2952 c.c., dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'assicurat in persona del Controparte_2 legale rapp.te pro tempore ad essere manlevata e garantita dalla
[...]
in esecuzione della polizza azionata, essendo decorsi i due Controparte_3 anni previsti dal codice civile per la maturata prescrizione, con conseguente rigetto della domanda e condanna dell'assicurata alla refusione delle spese legali.
- nel merito, sempre in via preliminare: dato atto dell'omessa denuncia da parte della in persona del legale rapp.te pro Controparte_2 tempore e del pregiudizio subito, respingere ogni sua domanda nei confronti di con vittoria delle spese di giudizio;
- in via Controparte_3 principale: dato atto dell'infondatezza e mancanza di prova della domanda svolta dall'attore per tutti i motivi esposti in narrativa, respingere ogni domanda rivolta contro perché infondata in fatto e in diritto, con Controparte_3 vittoria di compensi e spese del giudizio;
- in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, della domanda dell'attore verso la
[...] in persona del legale rapp.te pro tempore e di Controparte_2
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quest'ultima vers contenere la condanna nei limiti Controparte_3 di quanto strettamente provato e liquidare nei termini e secondo le condizioni previste nel contratto assicurativo, con applicazione di scoperti e franchigie, con compensazione delle spese di giudizio”.
5. Ciò posto, la domanda è infondata e va rigettata, non essendo emerso dall'istruttoria, a prescindere dalla prova dell'evento dannoso, la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso tale da legittimare la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.
In particolare, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051
c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 25243/2006, n. 9754/2005, n. 6767/2001 e n. 2331/2001).
Sotto quest'ultimo profilo occorre, in particolare, dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (cfr. Cass. civ. n. 858/2008, n.
7062/2005 e n. 2075/2002), che deve quindi presentarsi come “causa” dell'incidente e non come mera “occasione” dello stesso (cfr. Cass. civ. n.
584/2001 e n. 7276/1997).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti nonché dalla prova testimoniale espletata, risulta indimostrata la prospettazione di parte attrice circa la sussistenza di un nesso di causalità tra le condizioni (potenzialmente pericolose) della cosa e l'evento lesivo.
In particolare, l'attore assume che l'evento si sarebbe verificato a causa di “una base di ancoraggio cementizia incautamente posizionata ad un'altezza tale da non scongiurare con sicurezza ogni possibile impatto degli utenti contro di essa”.
Tuttavia, a prescindere dall'evento, l'attore non ha dimostrato la natura pericolosa della res tale da legittimare la tutela risarcitoria.
Difatti, anche secondo la stessa prospettazione attorea, il pericolo non derivava dalla “base di ancoraggio cementizia” in quanto tale, ma dal fatto che la stessa era
“incautamente posizionata ad un'altezza tale da non scongiurare con sicurezza ogni possibile impatto degli utenti contro di essa”.
Di contro, tale circostanza, peraltro contestata specificamente dai convenuti, non può ritenersi provata all'esito dell'istruttoria.
In via preliminare, non è stata depositata alcuna riproduzione fotografica dalla quale emergesse la struttura della base di ancoraggio, il suo posizionamento rispetto al fondale e, per tal verso, risulta precluso comprendere la pericolosità o meno della stessa.
Né la pericolosità della cosa può essere desunta dalle dichiarazioni rese dai testi.
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In particolare, il teste escusso su iniziativa attorea all'udienza del 23.04.2024,
che aveva assistito all'evento, ha dichiarato: “io ero in acqua, Parte_2 eravamo tutti in acqua. Mio cugino ha utilizzato lo scivolo e quando è scivolato ha lamentato un forte dolore. A quel punto ho visto che c'era un pilone che usciva dalla sabbia sott'acqua che manteneva con una corda il gonfiabile. Per il dolore, mio cugino è stato soccorso da due bagnini, Mio cugino si è fatto male al piede. Mi sono avvicinata dopo il dolore ed ero vicina, ho immerso la testa sotto acqua e ho visto che nel punto in cui si trovava mio cugino c'era il pilone di cemento che sporgeva dal fondale. Il piede era quello sinistro. Mi pare ci fosse la bassa marea quel giorno. La moglie poi lo ha accompagnato successivamente in ospedale. Anche era con noi. Riconosco nelle foto il Parte_3 gonfiabile dove mio cugino stava salendo.”
Ebbene, le suesposte dichiarazioni, a parere dello scrivente, non sono in grado di dimostrare la pericolosità della res, non essendo stato precisato ove si trovasse
“il pilone” rispetto allo scivolo e, soprattutto, se si trovasse ad un'altezza tale da essere pericoloso nonché se effettivamente la cosa sia stata la causa dell'evento.
A ciò va poi aggiunto che il teste escusso su iniziativa della convenuta , CP
, ha riferito di essere bagnino presso la struttura all'epoca Testimone_1 dei fatti e della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, ha dichiarato che:
“posso precisare che non vi era alcun ancoraggio cementizio allo scivolo;
erano dei giochi gonfiabili posizionati in acqua e zavorrati a mezzo di sacchi di sabbia posizionati sotto il livello del fondale, i quali mantenevano fissa la struttura a mezzo di cime elastiche. Alla fine degli scivoli non vi era alcun tipo di struttura di cemento ma unicamente il fondale marino. …. L'ancoraggio era in sicurezza e la struttura stabile in quanto con il movimento del mare la stessa struttura si sarebbe mossa” (cfr. verb.ud.. 17-12-2024)
Per tal verso, anche tenuto conto della testimonianza resa, non può ritenersi dimostrata la sussistenza dell'ancoraggio cementizio che avrebbe cagionato il danno all'attore nonché la pericolosità dello stesso.
Vi è un contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, sulla scorta della rappresentazione dei luoghi come percepiti dai medesimi.
Tale situazione è ostativa, quindi, al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e non vi sono ulteriori riscontri o risultanze istruttorie che siano idonee a dimostrare la fondatezza della domanda.
In questo senso, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava il relativo onere, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da quest'ultima proposta (cfr. Cassazione civile sez. II Data: 21 dicembre 2009 n. 26926; Corte appello Napoli sez. III Data: 17 marzo 2010
Fonti: Redazione Giuffrè 2010).
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Peraltro, desta perplessità la circostanza che, ai tempi degli smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, non sia stata fatta alcuna foto della presunta cosa dannosa. (cfr. in un caso analogo Cass. civile, sez. III, ord., 5 ottobre 2022, n. 28924).
Per effetto del rigetto della domanda, va, quindi, confermata l'ordinanza del
19.12.2024 con la quale è stata disattesa la richiesta di C.T.U. formulata da parte attrice.
Come noto, infatti, la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare.
Nel caso in esame, tenuto conto del necessario legame che deve prioritariamente sussistere tra accertamento tecnico e decisività dei risultati raggiunti, risulta quindi ininfluente e non decisivo, rispetto alla controversia, il richiesto accertamento medico legale diretto a valutare le condizioni psico- fisico dell'attore che risulta inammissibile poiché irrilevante.
E ciò in quanto ogni determinazione in tale senso, se pur positivamente conclusa, non avrebbe minimamente inciso sul presupposto inerente il nesso causale tra la denunciata patologia e la responsabilità dei convenuti. (cfr. Cass. n. n.
25851/2018).
In definitiva, quindi, per tutte le suesposte ragioni, la domanda è infondata e va rigettata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri minimi di cui al dm 55/2014, per la semplicità della controversia, tenendo conto del petitum e dell'attività svolta.
Anche le spese dei chiamati in causa vanno poste a carico dell'attore.
Ed infatti, in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7 marzo 2024, n. 6144).
Nel caso in esame, tutte le chiamate in causa sono dipese dalla domanda attorea
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sicché a suo carico vanno poste le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna al pagamento in favore di in persona Parte_1 CP_1
del legale rapp.te p.t., delle spese del presente giudizio che liquida in €.237,00= per spese ed €.2.540,00= per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
c) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., delle spese del presente
[...]
giudizio che liquida in €.237,00 per spese ed €.2.540,00= per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
d) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., delle spese del presente giudizio che
[...] liquida in €.2.540,00= per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa il 4 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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