Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 04/12/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01407/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00074/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 74 del 2023, proposto da
IG IO Esposto, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Bavaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Melo, n. 120;
contro
Comune di Manfredonia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Siponta Totaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione n. 1368 del 18 novembre 2022, notificata il 21 novembre 2022, con cui il Comune resistente ha illegittimamente dichiarato, in pretesa autotutela, “nulli” ed inefficaci” la “SCIA-AL prot. n. 42825 del 15 ottobre 2021” nonché la “CILA Superbonus prot. 35067 del 22.8.22”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, se lesivo della propria sfera giuridica, ivi compresa la nota prot. 41692 del 7 ottobre 2022 di avvio del relativo procedimento e di contestuale comunicazione di sospensione dei lavori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Manfredonia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. DO PE EG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto della nota in data 28 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Considerato che le spese di lite possano essere integralmente compensate, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della complessità in fatto della controversia;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR PA, Presidente
DO PE EG, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO PE EG | AR PA |
IL SEGRETARIO