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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2894 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia di impresa in composizione collegiale, composto da:
dott. Leonardo Pica Presidente dott.ssa Ornella Minucci Giudice relatore dott. Adriano Del Bene Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33824 del R.G.A.C.. dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 4/06/2024 vertente
T R A
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Maddalena con studio in Napoli, via Arenaccia n. 67
ATTORI
CONTRO
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Cerrato del Foro di Torino (C.F.
) con studio in Torino alla via Luigi Colli 3 C.F._4
CONVENUTA ATTRICE IN RICONVENZIONALE
NONCHE'
( ), rappresentato e difeso dall'avv. COroparte_2 C.F._5
Leandro Traversa ( ) con studio in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 47 C.F._6
CONVENUTO
E
( ), in persona del curatore COroparte_3 P.IVA_2 speciale avv. (C.F. ), giusta nomina ex artt. 78 e ss. COroparte_4 C.F._7
1 c.p.c. del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata per le Imprese, in data 06.10.2022 con studio in Napoli alla via Giambattista Pergolesi n. 1,
LITISCONSORTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Per gli attori
1) Accertare e dichiarare nei confronti di tutti i convenuti, ed in particolare nei confronti della società in persona del suo legale rapp.te la nullità ed in subordine pronunziare CP_1
l'annullamento o comunque l'invalidità ed inefficacia dell'atto di trasferimento immobiliare contenuto nel rogito a ministero del notaio del 21.05.2018 registrato a Cuneo il Persona_1
22.05.2018 e trascritto a Napoli 2 il 22.05.2018 ai nn. 22995/17806 e per tale effetto ordinare la CO retrocessione in favore della società degli immobili in COroparte_6
Crispano (NA) alla via Gioacchino Rossini n. 1 ed alla via A. Diaz distinti riportati nel NCEU di detto Comune al Fg. 2, P.lla 202, sub. 103 e sub. 104;
2) per tale effetto ordinare al Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Napoli 2 l'annotamento, con esonero da ogni sua responsabilità della emananda sentenza a margine della trascrizione eseguita a Napoli 2 il 22.05.2018 ai nn. 22995/17806;
3) Accertare e dichiarare la nullità ed in subordine pronunziare l'annullamento o comunque l'invalidità ed inefficacia dell'atto di istituzione di attività secondaria pubblicata in data 02.05.2018 nel Registro delle Imprese ivi descritta come “locazione di beni immobili propri e/o di terzi” 4) Accertare e dichiarare in ogni caso la nullità ed in subordine pronunziare l'annullamento CO
o comunque l'invalidità ed inefficacia dell'atto di sottoscrizione da parte della società
[...] dell'aumento di capitale sociale della società con il Verbale COroparte_6 CP_1 di Assemblea della società in data 21.05.2018 ai rogiti del notaio;
CP_1 Persona_1
5) Accertare e dichiarare in ogni caso la nullità ed in subordine pronunziare l'annullamento
o comunque l'invalidità ed inefficacia dell'atto di conferimento del ramo di azienda come in narrativa descritto e di cui al verbale del 21.05.2018 indicato al capo sub 4 che precede;
6) Accertare e dichiarare la falsità o comunque la erroneità dei dati contabili e delle valutazioni appostati nella relazione di perizia allegata sotto la lettera “A” all'atto a ministero del notaio del 21.05.2018 registrato a Cuneo il 22.05.2018 e trascritto a Napoli 2 il Persona_1
22.05.2018 ai nn. 22995/17806 ad oggetto “Verbale di Assemblea dei soci della società CP_1
[...]
7) Accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministratore della società CP_5 CP_6 nei confronti della società e dei soci nell'esecuzione degli atti distintamente indicati nella narrativa che precede e, per tale effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti dalla società A e CP_5 dai soci, da quantificarsi allo scarto tra l'importo di euro 27.264,00 riscosso ed il maggior valore degli immobili ceduti, nella indicata somma di euro 351.000,00 od in quella diversa, maggiore o minore misura che riterrà anche mediante l'ausilio di una C.T.U. valutative che fin d'ora si sollecita.
Con vittoria di spese e onorari di causa
Per COroparte_2
2 1) Rigettare le domande, anche istruttorie, di parte attrice e/o del Curatore Speciale in quanto del tutto inammissibili ed improcedibili per le ragioni preliminari singolarmente e complessivamente esposte in atti ed in narrativa, e, comunque, in quanto del tutto infondate per le ragioni in fatto ed in diritto esposte ed eccepite in atti ed anche nelle presenti memorie.
2) In ogni caso condannare la parte attrice alla refusione delle spese di giudizio gravate da
IVA e CPA come per Legge. Ivi comprese quelle relative alla Curatela Speciale ed alla espletata
CTU.
Con vittoria di spese e competenze.
Per la CP_1
1) Rigettare le avverse domande in quanto del tutto inammissibili ed improcedibile per le ragioni preliminari esposte ai precedenti §§ I.1 e I. 2 e, comunque, in quanto del tutto infondate per le ragioni in fatto ed in diritto esposte ed eccepite al precedente § II di cui in narrativa.
2) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill. mo Tribunale adito, nel disattendere le sopra spiegate difese e domande, ritenesse di accogliere in tutto o in parte le avverse domande e così dovesse accertare la dedotta invalidità, nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della sottoscrizione dell'aumento di capitale, del conferimento del ramo immobiliare e/o del conseguente trasferimento immobiliare e/o dovesse condannare la odierna convenuta alla restituzione di quanto oggetto del predetto conferimento in natura, in via riconvenzionale, chiede che l'Ill. mo Tribunale adito Voglia egualmente e simmetricamente condannare la società al pagamento CP_5 CP_6 della complessiva somma di euro 21.424,46, oltre interessi e rivalutazione come per Legge.
Subordinando, comunque, la detta restituzione al previo rimborso e pagamento, a favore della odierna convenuta, della somma di euro 21.424,46, oltre interessi e rivalutazione come per Legge, sopra indicata e documentata.
3) In ogni condannare la società attrice alla refusione delle spese di giudizio gravate da IVA
e CPA come per Legge.
In via istruttoria si allegano a mezzo deposito in cancelleria i documenti sub nn. 1 - 4 e con riserva di ulteriormente dedurre ed articolare in conseguenza del contegno processuale avversario.
Per la società in persona del curatore speciale: CP_5 COroparte_6 1) accertare e dichiarare la responsabilità del sig. nella qualità di COroparte_2 amministratore unico pro tempore della società ; COroparte_3
2) per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni COroparte_2 subiti dalla società così come indicati nel corpo del presente COroparte_3 atto e/o comunque nella misura accertata in corso di causa.
Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 6.12.2018 e Parte_1 Parte_2
soci della società (d'ora in poi Parte_3 COroparte_3
A) con sede legale in RI (NA) hanno convenuto in giudizio , CP_5 COroparte_2
CO Con amministratore della , la società nonché la A esponendo che: CP_1 CP_5
3 - dall'anno 2002 la società A il cui oggetto sociale è la vendita diretta, all'ingrosso e al CP_5
dettaglio, di prodotti ortofrutticoli, non aveva più esercitato nessuna attività in quanto, dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 561/02 del 20.11.2002, una volta chiusa la procedura concorsuale (decreto del 03.12.2003), non è stata più attiva, residuando nel patrimonio sociale unicamente gli immobili in Crispano (NA) nei quali un tempo era stata esercitata l'attività commerciale;
- attesa la situazione di persistente inattività ed il sostanziale disinteresse di tutti i soci alla ripresa essi con ricorso depositato in data 1.2.2018 avevano chiesto l'accertamento della ricorrenza della causa di scioglimento della società di cui all'art. 2485 n 2, c.c., con contestuale nomina del liquidatore;
- il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, con decreto del
23.05.2018 aveva accertato il verificarsi dello scioglimento per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, ma tale provvedimento era stato reclamato innanzi alla Corte di CO Con Appello di Napoli da , in proprio e quale amministratore della COroparte_2
nonché dagli altri soci;
- i reclamanti, in particolare, avevano prodotto visura aggiornata della società dalla quale emergeva l'annotazione in data 2.5.2018 dell'apertura di una attività secondaria di locazione di beni immobili propri e/o di terzi, nonché l'acquisizione di una partecipazione nel capitale sociale di altra società, la avvenuta in data 21.05.2018 mediante conferimento proprio di detto CP_1 ramo d'azienda;
- la Corte d'Appello di Napoli con provvedimento del 2-29.10.2018, ritenuta provata la persistenza della continuità aziendale nel perseguimento dell'oggetto sociale mediante l'acquisizione della suddetta partecipazione aveva accolto il reclamo.
Ciò posto, gli attori hanno evidenziato che la società con sede nella provincia di CP_1
Cuneo, era stata costituita in data 14/05/2018 e dopo solo sette giorni in data 21/05/2018
l'assemblea dei suoi soci aveva deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, portandolo da 10.000 a 15.000 € con opzione per i soci, i quali contestualmente avevano espresso consenso a CO che l'aumento di capitale fosse sottoscritto proprio dalla società A il cui legale rappresentante,
, era presente alla riunione. A copertura e integrale liberazione della quota COroparte_2
CO Con sottoscritta la aveva conferito alla il ramo d'azienda costituito dall'asserito CP_1
complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività di acquisto vendita e locazione immobiliare, ramo valutato in complessivi euro 27.264,00. Tale valore era imputato per € 5.000,00
a capitale e per i residui a riserva straordinaria di conferimento. Infine, in data 29/05/2018
4 CO Con l'assemblea dei soci della aveva deliberato di accettare il recesso della fissando CP_1
in complessivi euro 27.264,00 il valore di rimborso della quota.
Gli attori hanno, quindi, dedotto che la complessiva operazione sopra descritta aveva condotto alla cessione non di un ramo d'azienda, ma dell'intera azienda, costituita in particolare degli CO immobili di proprietà della A unico asset del suo patrimonio, cessione che aveva fatto conseguire la somma “vile” di euro 27.264,00, pari cioè al valore di rimborso della quota nella
CP_1
In particolare, deducendo che l'istituzione della attività secondaria, la sottoscrizione delle quote, ed il conferimento degli immobili erano atti effettuati da in assenza di COroparte_2
CO previa comunicazione ai soci e di consenso dell'assemblea della A nonché in difetto dei poteri di rappresentanza, hanno chiesto che i suddetti atti fossero dichiarati nulli o, comunque, fossero annullati o dichiarati inefficaci e che fosse, altresì, dichiarato nullo, annullato o dichiarato inefficace il trasferimento degli immobili in Crispano cui più volte si è fatto riferimento beni che avrebbero dovuto essere giudizialmente ritrasferiti alla CP_3
Infine, gli attori soprattutto nell'ipotesi in cui il Tribunale non avesse ritenuto di pronunciare l'invalidità degli atti impugnati, o nel caso di impossibilità del ritrasferimento dei beni immobili, CO gli attori hanno chiesto la condanna dell'amministratore della A al risarcimento del danno cagionato ad essi soci e alla società individuato nello scarto tra l'importo di euro 27.264,00 riscosso a seguito del recesso e il maggior valore degli immobili ceduti stimato in euro 351.000,00 come da perizia di parte,. Invero, la sottoscrizione del capitale sociale della ed il conferimento CP_1 dell'asserito ramo d'azienda con le modalità in precedenza descritte costituivano atti di mala gestio considerata anche la falsità della perizia prodotta in sede di conferimento perché riportante dati assolutamente non riscontrabili né nei bilanci della società, fermi all'esercizio 2015, né nella contabilità sociale, assolutamente inesistente.
2. In data 8.4.2019 si è costituito , in proprio e quale legale COroparte_2
CO Con rappresentante della eccependo preliminarmente:
- l'incompetenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, con riferimento alle domande di invalidità della sottoscrizione del capitale della del CP_1 conferimento in natura del ramo d'azienda e del trasferimento operato in adempimento della delibera di aumento di capitale sociale della ricadendo dette impugnative nella CP_1
competenza esclusiva per materia e territorio del Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, atteso che la sede della era in provincia di Cuneo;
CP_1
- l'inammissibilità delle domande relative alla invalidità/inefficacia dell'atto di istituzione di attività secondaria pubblicata, essendo previsto dall'ordinamento il rimedio specifico del ricorso al
5 Giudice del Registro per ottenere la cancellazione della iscrizione effettuata in assenza delle condizioni previste dalla legge per erroneità della iscrizione (cfr. artt. 2188 – 2191 c.c.);
- l'inammissibiità della domanda di accertamento e dichiarazione della falsità o, comunque, erroneità dei dati contabili e delle valutazioni appostati nella relazione di perizia allegata in sede di conferimento del ramo d'azienda di cui si è detto, posto che ai sensi dell'art. 2343, comma 2 c.c., richiamato dall'art. 2465, ultimo comma c.c., la perizia di stima non è suscettibile di essere autonomamente impugnata.
Con Nel merito, pur non contestando che da anni la non fosse più operativa nel settore CP_5 della vendita di prodotti ortofrutticoli, ha dedotto che ciò era conseguenza COroparte_2 dell'attività in concorrenza sleale posta in essere da con la società al medesimo COroparte_7 riconducibile, vale a dire la . CP_5 COroparte_8
La FRI. aveva allora iniziato a svolgere attività immobiliare, COroparte_6
concedendo in locazione gli immobili di sua proprietà. Dal momento che parte dei soci, vale a dire gli odierni attori, aveva proposto ricorso per l'accertamento dello scioglimento della società e la sua messa in liquidazione ha affermato di aver voluto dare pubblicità allo COroparte_2
svolgimento di detta attività immobiliare mediante l'iscrizione nel registro delle imprese eseguita in data 2.5.2018 e che sempre allo scopo di contrastare la richiesta di scioglimento e messa in liquidazione egli, nel rispetto dei poteri conferitigli dalla legge e dallo statuto societario, aveva deciso di acquisire la partecipazione in una società, la avente oggetto sociale analogo a CP_1
quello della Tale operazione era stata portata a compimento mediante il conferimento del CP_3 ramo d'azienda avente ad oggetto proprio l'attività immobiliare dopo averne affidata la valutazione a professionisti del settore contabile ed immobiliare. In tal modo egli era riuscito ad evitare lo scioglimento della i poi, all'esito dei dissapori nelle more insorti con gli altri csoci della CP_3
vi era stato il recesso da detta società. Ebbene, anche se nessuna doglianza era stata CP_1 mossa dagli attori in ordine a tale decisione, il evidenziava che nessun danno era CP_2
derivato alla società posto che la si era comunque accollata tutta la debitoria della CP_1
CO conferente A, ammontante ad euro 168.293,00, sicché nessuno di coloro che erano stati creditori della società aveva più avanzato pretese nei confronti della Parte_4
[.
defintiva, quindi, nessun danno poteva dirsi essere stato arrecato ai soci o alla società, il tutto senza dimenticare che non poteva certo imputarsi a titolo di responsabilità all'amministratore di una società di aver compiuto scelte inopportune sotto il profilo economico, atteso che tale valutazione riguardava la discrezionalità imprenditoriale, dovendo sotto tale aspetto scrutinarsi solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere. Diligenza che, nel caso di specie, poteva pienamente apprezzarsi per aver egli fatto
6 ricorso all'opera di esperti consulenti tanto in materia immobiliare che contabile che avevano certificato, con perizia giurata, la piena correttezza delle proprie valutazioni.
3. In data 12.4.2019 si è poi costituita la società la quale, in via preliminare, ha CP_1 eccepito non solo l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale con riferimento alla impugnativa di atti intranei ad essa società, quali la sottoscrizione dell'aumento di capitale, il conferimento del CO ramo d'azienda da parte della A, ma anche l'inammissibilità di tali impugnative per essere elasso il termine per impugnare la delibera di aumento di capitale, quale atto prodromico alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, con la conseguenza che alcun effetto restitutorio avrebbe potuto essere conseguito dagli attori.
CO Quanto alle lamentate limitazioni al potere rappresentativo dell'amministratore della A esse non potevano opporsi ai terzi, salvo prova che questi ultimi avessero agito in danno della società (art 2475 bis c.c.). Nel caso di specie dallo statuto non emergevano limiti al potere rappresentativo dell'amministratore; l'oggetto sociale indicava anche la possibilità di acquisire partecipazioni in altre società; al fine del conseguimento dell'oggetto sociale l'amministratore poteva compiere anche operazioni immobiliari. Pertanto, la aveva fatto affidamento CP_1 sulla bontà dell'operazione.
Comunque, in via subordinata e riconvenzionale, nell'ipotesi in cui le domande di invalidità degli atti avanzate dagli attori avessero trovato accoglimento con conseguente pronuncia demolitoria del trasferimento dei beni immobili, la ha chiesto la condanna della società CP_1
CO A al rimborso della somma pari ad euro 21.424,46, oltre interessi e rivalutazione come per legge pari alla somma corrisposta a seguito dell'accollo dei debiti di detta società.
4. All'udienza del 6.6.2019 il G.I. attese le eccezioni preliminari di incompetenza ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.11.2019, allorquando sulle conclusioni rassegnate la causa era assegnata alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Il Tribunale con decisione dell'1.6.2020 ha rigettato le eccezioni di incompetenza sul rilievo, fra gli altri, che i fatti e la valutazione giuridica posti a fondamento delle domande rispetto alle quali era stata eccepita l'incompetenza dell'adito Tribunale costituivano i presupposti per l'azione di CO responsabilità verso l'amministratore della A e che, quindi, da un lato vi era una connessione propria tra le domande tale da radicare la competenza del Tribunale di Napoli e, dall'altro, si realizzava un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti con riferimento alle domande di invalidità in quanto proposte da soggetti terzi rispetto gli atti la cui invalidità era invocata.
7 5. Rimessa la causa sul ruolo istruttorio, concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c.
e rigettate le richieste istruttorie (provvedimento del 27.4.2021), la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.4.2022 allorquando, sulle conclusioni rassegnate come da note di trattazione scritta, la causa era assegnata alla decisione del Collegio previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
6. Con ordinanza del 22.9.2022 il Tribunale ha rilevato che con riferimento alla domanda
CO formulata ex art 2476 c.c. di accertamento della responsabilità dell'amministratore della A e sua condanna al risarcimento dei danni, detta società, convenuta in quanto litisconsorte necessaria, risultava in potenziale conflitto di interessi con l'amministratore, il quale si era costituito in giudizio non solo in proprio, ma anche per la società.
Con Pertanto, nel ritenere che la avrebbe dovuto costituirsi a mezzo di curatore speciale CP_5
ex art 78 c.p.c., previa dichiarazione di nullità delle attività compiute in difetto di integrazione del contraddittorio, la causa è stata nuovamente rimessa sul ruolo istruttorio per l'udienza del 28.3.2023 con onere a carico degli attori di richiedere la nomina del curatore speciale, integrando così il contraddittorio correttamente con la società CP_9
CO
7. Indi, con memoria depositata in data 25.3.2023 si è costituita la società A a mezzo
[...]
del curatore speciale nominato e all'udienza del 28.3.2023 su richiesta di parte sono stati nuovamente concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c..
All'esito del deposito delle suddette memorie, rigettata la richiesta di prova orale avanzata dalla società era accolta la richiesta della A di disporre consulenza tecnica CP_1 CP_5
d'ufficio affinché fossero accertati il valore commerciale degli immobili siti in Crispano con quantificazione, altresì, del valore dei frutti civili dei predetti immobili.
8. Infine, all'esito del deposito dell'elaborato peritale, all'udienza del 18.6.2024 la causa sulle conclusioni in precedenza riportate è stata assegnata alla decisione del Collegio previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
9. Così brevemente ricostruito lo svolgimento del presente giudizio vi è che Parte_1
CO Con
, e soci della società hanno instaurato lo
[...] Parte_2 Parte_3 stesso al fine di ottenere, in primo luogo, una pronuncia di invalidità/inefficacia dell'istituzione di attività secondaria di “locazione di beni immobili propri e/o di terzi” pubblicata in data 2.5.2018 nel CO Registro delle Imprese, della sottoscrizione da parte della società A dell'aumento di capitale sociale della società di cui al verbale d'assemblea del 21.5.2018, del conferimento del ramo CP_1
di azienda di cui sempre al verbale del 21.05.2018 e, infine, del trasferimento immobiliare contenuto nel rogito del 21.05.2018 registrato a Cuneo il 22.05.2018 e trascritto a Napoli 2 il
8 CO 22.05.2018 con conseguente ordine di retrocessione in favore della società A degli immobili in Crispano (NA) di cui più volte si è detto. CO Presupposto comune è l'aver agito l'amministratore della A, , COroparte_2
senza la preventiva informazione dei soci, senza il consenso dell'assemblea e al di fuori dei poteri conferiti allo stesso dalla legge e dallo statuto, dovendosi considerare che nell'oggetto sociale non era in alcun modo contemplata la locazione di immobili propri e/o di terzi prima della istituzione della attività secondaria sopra richiamata e oggetto di contestazione.
In definitiva, quindi, gli attori hanno lamentato la violazione dell'art 2479 comma 2 n 5 c.c. avendo l'amministratore compiuto operazioni di sostanziale modifica dell'oggetto sociale, nonché la sottoscrizione successiva di atti eccedenti i poteri conferiti al medesimo.
Ciò posto, le suddette domande di invalidità/inefficacia devono essere rigettate per difetto di legittimazione attiva degli attori.
9.1. E' noto che la rappresentanza nell'ambito delle società di capitale prevede una disciplina specifica rispetto a quella dettata per la rappresentanza volontaria in generale.
Nella società azionaria il potere di rappresentanza spetta soltanto agli amministratori ai quali detto potere sia stato specificatamente conferito in forza di investitura da parte dello statuto ovvero della deliberazione di nomina.
Nella società a responsabilità limitata il potere di rappresentanza è attribuito a tutti gli amministratori, senza distinzioni, trovando la propria fonte nella legge, quasi costituendo una qualità legale intrinseca dell'ufficio di amministratore.
Ebbene, l'art. 2475 bis c.c. detta una disciplina specifica la cui ratio è quella di sancire il principio della rappresentanza generale degli amministratori e ciò al fine di garantire la tutela dei terzi e la certezza dei traffici giuridici.
Secondo detto articolo gli amministratori hanno la rappresentanza generale della S.R.L. e le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. In questa prospettiva, dunque, le limitazioni costituiscono una scelta organizzativa interna, frutto del potere dispositivo dei soci, che non si riverberano in maniera automatica sul contratto sottoscritto dagli amministratori con i terzi, non essendo, ad essi opponibili se non nel concorso degli altri presupposti indicati dall'art. 2475-bis c.c..
Vi sono, poi, ipotesi per le quali è la stessa legge a prescrivere che determinate operazioni non possano essere compiute senza la decisione o 1'autorizzazione di un organo sociale (assemblea generale, assemblea speciale, consiglio di amministrazione).
9 In molti di questi casi è sempre la legge a regolare le conseguenze dell'agire dell'amministratore in mancanza della deliberazione dell'organo competente, escludendo l'invalidita o inefficacia dell'atto. In altri casi manca, invece, una regola espressa, come nel caso appunto dell'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c.
Ebbene, secondo una impostazione tradizionale tali limitazioni derivando dalla legge sarebbero, comunque, opponibili ai terzi. Altra parte della dottrina, richiamando la scelta del legislatore comunitario posta a fondamento della riforma del diritto societario del 2003 di proteggere la buona fede dei terzi e la sicurezza dei traffici, facendo gravare sulla società il rischio delle violazioni commesse dagli amministratori che non osservano le limitazioni ai loro poteri, ritiene che anche i limiti legali potrebbero essere opposti ai terzi solo se si prova che essi hanno agito in danno della società.
Entrambe le tesi giungono, tuttavia, alle medesime conclusioni in ordine al soggetto legittimato a far valere il limite dei poteri dell'amministratore, individuato esclusivamente nella società. La giurisprudenza della Suprema Corte ha, in più occasioni, evidenziato che il contratto stipulato dall'amministratore di una società eccedendo dai poteri di rappresentanza fissati dall'atto costitutivo e dallo statuto non è affetto da nullità, atteso che tanto l'art. 2384, secondo comma, c.c. quanto l'art. 2475-bis, secondo comma, c.c. prevedono l'inopponibilità ai terzi delle limitazioni suddette, salvo che si provi che costoro abbiano agito intenzionalmente a danno della società, così escludendo implicitamente che la violazione della disposizione possa essere invocata dal terzo contraente (Cass., 2 dicembre 2004, n. 22669). La medesima giurisprudenza, escludendo la legittimazione del terzo a far valere le limitazioni al potere di rappresentanza dell'amministratore che derivino da atti interni della società, ha, altresì, escluso che dette limitazioni incidano sulla efficacia o sulla validità dell'atto compiuto dal legale rappresentante in eventuale violazione delle stesse, potendo dar luogo soltanto ad azione di responsabilità della società nei confronti dell'amministratore legale rappresentante (Cass., 4 maggio 2001, n. 6291). In particolare, va altresì rammentato che “in tema di società di capitali, l'eccedenza dell'atto rispetto ai limiti dell'oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, non integra un'ipotesi di nullità, ma, al più, di inefficacia e di opponibilità nei rapporti con i terzi e, posto che è rimesso alla società,
e solo ad essa, respingere gli effetti dell'atto, deve correlativamente essere riconosciuto alla società il potere di assumere "ex tunc" quegli effetti, attraverso la ratifica, ovvero di farli preventivamente propri, attraverso una delibera autorizzativa, capace di rimuovere i limiti del potere rappresentativo dell'amministratore. Ne deriva che ogni questione relativa alla estraneità dell'atto compiuto dall'amministratore rispetto all'oggetto sociale è da ritenersi irrilevante a seguito e per effetto dell'adozione di una delibera di autorizzazione preventiva adottata dalla società, posto che
10 tale delibera impegna la società rispetto ad una condotta esecutiva e conforme dell'organo di gestione, sia essa idonea o meno rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale” (cfr.
Cass.sez. 1, sent. n. 5522 del 19/03/2015; Cass. sez. 1 - , sent. n. 24547 del 01/12/2016). E ancora: “la capacità giuridica delle società, in mancanza di specifiche limitazione stabilite dalla legge, è generale, sicché possono porre in essere qualsiasi atto o rapporto giuridico, inclusa la donazione, ancorché esuli od ecceda od, anche, tradisca lo scopo lucrativo perseguito, dovendosi ritenere che l'oggetto sociale costituisca solamente un limite al potere deliberativo e rappresentativo degli organi societari, la cui violazione non determina la nullità dell'atto, né la sua inefficacia, ma, eventualmente, la responsabilità degli amministratori che lo hanno compiuto” (
Cass. sez. 3, sent. n. 18449 del 21/09/2015).
In sostanza, quindi, la violazione dei limiti al potere degli amministratori non si traduce in una ragione di invalidità o di inefficacia del negozio stipulato dall'amministratore che un terzo può far valere, spettando esclusivamente alla società valutare la ricorrenza dei presupposti per invocare le limitazioni. Costituisce prerogativa della società invocare la sussistenza dei presupposti di cui al secondo comma dell'art.2475-bis c.c. (l'intenzionalità dell'agire in danno del terzo contraente) e, dunque, agire per «opporre» le limitazioni del potere rappresentativo al terzo e, in definitiva, per svincolarsi dal rapporto contrattuale così sorto.
Tanto premesso, quindi, il socio, in quanto completamente estraneo al rapporto contrattuale, non ha di per sé alcuna legittimazione ad impugnare l'atto compiuto dall'amministratore ultra vires.
D'altra parte, secondo costante orientamento giurisprudenziale, nelle società di capitali, titolari di distinta personalità giuridica e di un proprio patrimonio, l'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, rappresentati dalla partecipazione alla vita sociale e dalla possibilità di insorgere contro le deliberazioni o di far valere la responsabilità degli organi sociali, mentre non implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni ed in particolare ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società, la cui validità, anche nelle ipotesi di nullità per illiceità dell'oggetto, della causa o dei motivi, resta contestabile solo dalla società, senza che in contrario il socio possa invocare la norma dell'art. 1421 c.c. (cfr Cass., 15 novembre 1999, n. 1261; Cass., 25 febbraio
2009, n. 4579).
Tali principi - pronunziati con specifico riferimento ai vizi di annullabilità e di nullità che possono afferire ad un determinato contratto stipulato da un amministratore - hanno portata generale e, dunque, devono valere anche per l'ipotesi, pure prospettata dagli odierni attori, di inefficacia degli atti, risultando evidente la sostanziale identità delle varie ipotesi considerate: in tutte,
l'interesse del socio al potenziamento (o al mancato depauperamento) del patrimonio della società
11 può essere tutelato esclusivamente mediante i rimedi endosocietari, di tipo partecipativo o di tipo reattivo, ma non conferisce al socio la legittimazione ad impedire che un determinato contratto stipulato dalla società medesima possa non essere vincolante per la società e, quindi, a far valere l'inefficacia o un vizio di detto contratto.
Alla luce di quanto esposto, quindi, le domande volte ad ottenere la nullità, annullabilità e/o inefficacia degli atti in precedenza indicati vanno rigettate.
10. Atteso il rigetto di tali domande non può trovare accoglimento la richiesta di retrocessione degli immobili trasferiti alla con il conferimento, e assorbita è la domanda CP_1 riconvenzionale formulata da quest'ultima.
11. Ciò posto, come si è detto dottrina e giurisprudenza concordano nell'affermare che i soci possono far valere la responsabilità dell'amministratore che abbia compiuto un atto che ecceda l'oggetto sociale o che travalichi comunque i limiti del potere rappresentativo e gestorio.
E questo è il caso che ricorre con riferimento alla domanda proposta dagli attori ai sensi dell'art 2476 c.c. commi 3 e 6, avendo gli stessi chiesto, comunque, di accertare che le condotte poste in essere dall'amministratore descritte in citazione fossero ritenute foriere di responsabilità CO per tanto nei confronti della A quanto di essi soci, avendo condotto COroparte_2 alla cessione a prezzo vile dell'intera azienda. CO Con Anche il curatore speciale della ha chiesto la condanna di per COroparte_2 la condotta posta in essere dal con riferimento alla sottoscrizione delle quote della CP_2
e al conferimento effettuato. CP_1
Tale domanda merita accoglimento nei limiti che di seguito si espongono.
CO 11.1. Risulta pacifico che dall'epoca del fallimento della A e, di poi, del ritorno in bonis nel dicembre 2003 la società non ha più svolto l'attività di commercio, al dettaglio o all'ingrosso, di prodotti agroalimentari.
Non occorre in questa sede indugiare sui motivi e, quindi, sul se sia stata o meno conseguenza CO dell'attività posta in essere dalla società atteso, peraltro, il COroparte_8
contenzioso che vi è stato e che si è concluso con una rinuncia agli atti.
Piuttosto, dalla documentazione prodotta emerge prova che da tempo gli immobili in
Crispano ove la società aveva esercitato l'attività commerciale fossero concessi in locazione a terzi: ciò si ricava dal decreto di citazione a giudizio a carico di e Parte_1 Parte_2
per appropriazione indebita dei canoni di locazione (all. 16 bis memorie ex COroparte_2 art 183 comma VI c.p.c. di depositate in data 26.5.2023), ma soprattutto COroparte_2 dalla registrazione del contratto di locazione del 2017 allegata dal CTU nell'elaborato peritale.
12 CO Con In sostanza, l'unico asset nel patrimonio della era costituito dai due immobili in
Crispano e l'unica attività svolta dalla società era la locazione a terzi di detti immobili, sicché la mera attività immobiliare coincideva, in sostanza, con l'intera azienda della società, così come concluso anche nella perizia di stima allegata da in occasione del COroparte_2
conferimento in natura in sede di sottoscrizione del capitale della più volte citato (cfr. CP_1
perizia di stima in atti).
Tanto premesso, in un contesto di evidente conflittualità tra soci come documentato anche dalle contrapposte posizioni assunte nel procedimento per l'accertamento dello scioglimento della società e sua messa in liquidazione, in poco più di quindici giorni ha posto in COroparte_2 essere un'operazione che se per un verso ha portato, in diritto, al rigetto della richiesta di CO accertamento dello scioglimento della A (cfr. accoglimento del reclamo avverso il provvedimento di accertamento dello scioglimento della società), ne ha determinato, in fatto, la sua liquidazione, mediante cessione dell'azienda ad un prezzo vile.
11.2 In primo luogo, oltre al rilievo della contemporaneità dell'operazione con la pendenza del procedimento ex art 2487 c.c,. va sottolineata la scelta del di procedere in modo del CP_2
tutto repentino ad acquisire una partecipazione in una società appena costituita (la era CP_1
stata costituita solo in data 14.5.2018), con sede in provincia di Cuneo.
Invero, emerge dalla lettura del verbale dell'assemblea sociale della del 21.5.2018 CP_1
CO che era stata proprio la A a chiedere di entrare a far parte della compagine sociale appena costituita, conferendo il ramo d'azienda avente ad oggetto la locazione /vendita di beni immobili e corrente in Crispano. In detta occasione i soci della deliberavano di procedere ad un CP_1
aumento di capitale a pagamento portandolo da 10.000 a 15.000 € rinunciando, però, ad esercitare l'opzione per la sottoscrizione ed esprimendo consenso a che l'aumento di capitale fosse sottoscritto dalla società il cui amministratore D'IN era presente in detta assemblea. CP_3 CP_2
CO Infine, dopo solo una settimana dalla sottoscrizione del capitale in questione la A recedeva essendo emersi da subito contrasti irrisolvibili con gli altri soci in ordine all'oggetto sociale e alla scelta di concentrare l'ambito operativo della società nel Nord Italia, facendosi così liquidare il valore dell'azienda già stimato, lasciando peraltro nel patrimonio sociale della due CP_1
immobili sebbene non rientranti nella sfera territoriale in cui la società aveva deciso di concentrare la propria attività.
11.3 Inoltre, in ordine al valore dell'azienda conferita val bene osservare che sempre in data
21.5.2018 il D produceva perizia ai sensi dell'art 2465 c.c. che veniva asseverata sempre CP_2 in pari data e dallo stesso notaio che stilava il verbale dell'assemblea della CP_1
Gli attori hanno chiesto che fosse dichiarata la falsità o, comunque, la sua grave erroneità.
13 I convenuti e hanno eccepito l'inammissibilità della COroparte_2 CP_1
impugnativa autonoma della perizia di stima.
In effetti, il legislatore prevede espressamente la possibilità, sia per le s.p.a. (art. 2343 c.c.), sia per le s.r.l. (art. 2465) di promuovere azione di risarcimento nei confronti dell'esperto che ha redatto la perizia di stima, sancendo che quest'ultimo risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Tutta la disciplina della perizia è volta, infatti, alla corretta valutazione del valore dei beni conferiti a tutela della stessa società, dei soci e di eventuali creditori e, pertanto, nelle ipotesi in cui essa risulti palesemente viziata chi è legittimato potrà agire per ottenere il risarcimento del danno subito, mentre non può essere chiesta la nullità dell'atto costitutivo, che rimane possibile solo nei casi tassativi espressamente previsti dalla legge.
11.4 Ciò posto, ritiene il Collegio che detta perizia offre elementi di sicuro rilevo ai fini dell'inquadramento della condotta di mala gestio contestata al . CP_2
CO Con Si è detto che l'ultimo bilancio depositato dalla risaliva all'esercizio 2015 e gli attori hanno allegato l'assenza di contabilità sociale. Nella perizia di stima il redattore evidenziava di aver proceduto analizzando scritture contabili e bozze di bilancio non approvate, le quali non sono allegate né alla perizia, né depositate nel presente giudizio pur a fronte delle contestazioni sollevate dagli attori e dalla curatela della FRI.DA.. Lo stesso perito sottolineava che la situazione aziendale esaminata presentava molte lacune derivanti dal comportamento degli organi sociali della società, atteggiamento protrattosi nel tempo tanto che molte voci, soprattutto nell'ambito delle passività, venivano assunte così come dichiarate dall'amministratore, vale a dire . COroparte_2
Ebbene, a fronte di attività stimate pari ad euro 195.917,00 di cui euro 183.00,00 di solo valore degli immobili sociali, la valutazione delle passività stimate risultava pari ad euro
168.293,00, sebbene gli unici debiti certi e documentati fossero pari ad euro 45.574,49, vale a dire il residuo della debitoria con l'Agenzia delle Entrate (cfr. estratto di ruolo depositato). Peraltro, tale CO Con debitoria era già oggetto di una richiesta di definizione agevolata presentata dalla in data
2.5.2018, di cui poi finirà per giovarsi la estinguendo così la debitoria connessa alla CP_1
azienda conferita con il pagamento di soli 21.426,06. Tale invero, è la somma che in via riconvenzionale la ha chiesto di ottenere in rimborso ove fosse stata accolta la domanda CP_1
di retrocessione degli immobili di Crispano avanzata dagli attori, a comprova della insussistenza della debitoria stimata nella entità di cui alla perizia sulla scorta degli elementi forniti dalla amministratore . COroparte_2
La lettura complessiva degli elementi in precedenza indicati consente, quindi, di ritenere ragionevolmente provata la cessione a prezzo vile in contestazione, e quindi la dannosità dell'operazione tenuto conto della consistenza degli immobili, del loro essere da tempo oggetto di
14 una locazione vantaggiosa, della contenuta debitoria accertata, senza considerare che se l'intento del era quello di contrastare lo scioglimento e messa in liquidazione della società, la sua CP_2 condotta, invece, è stata quella di liquidare sostanzialmente l'azienda.
11.5 Ai fini della liquidazione del danno ritiene il Tribunale che l'assenza di dati bilancistici e di scritture contabili determinano la necessità di ricorrere a criteri di tipo equitativo.
Ciò posto, ben può considerarsi, in primis, il valore degli immobili pari ad euro 177.538,12 così come stimato dal CTU nell'elaborato peritale non oggetto di contestazioni. Invero, trattasi di valore che sostanzialmente coincide con quello indicato nella perizia in sede di conferimento.
Soprattutto, il CTU ha evidenziato la presenza di abusi nelle costruzioni per la cui sanatoria sarebbe necessario il pagamento di oneri assolutamente antieconomici in quanto pari quasi al valore dei beni allo stato legittimo, sicché appare ragionevole una stima che tenga conto solo dello stato legittimo.
Tale valore, peraltro, è stato elaborato tenendo conto dell'allocazione dei beni nonché della condizione di beni condotti in locazione al canone convenuto come da contratto che il CTU ha richiamato (cfr. CTU in atti quanto alle modalità di stima con riferimento ai coefficienti correttivi).
L'operazione condotta dal non è consistita solo nel trasferimento degli immobili CP_2
CO come ritenuto dalla curatela della A, ma dell'intera azienda sicché vanno considerati nell'attivo ceduto la somma di euro 12.916,00 depositata sul conto Banco Posta della società indicati nella perizia di stima e sui quali nessuna contestazione è sorta. Quanto alla capacità dell'azienda di produrre reddito, è vero che gli immobili erano da tempo locati e che la locazione è durata anche dopo la cessione;
tuttavia, è altrettanto vero che proprio le contestazioni dei soci attori su tale locazione non possono non avere rilievo in sede di stima. Vanno infine considerati i debiti dell'azienda assunti dalla nella entità di quelli per cui vi è prova dell'esistenza (debiti CP_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per euro 45.574,49, sebbene poi estinti mediante definizione agevolata con il pagamento della somma di euro 21.426,06).
Va, infine, detratto quanto ricevuto a seguito al recesso dalla CP_1
In definitiva, tenuto conto di tutti gli elementi in precedenza indicati stima equo il Tribunale liquidare il danno da cessione dell'azienda sopportato dalla società in complessivi euro 150.000,00.
L'importo oggetto di condanna costituisce debito di valore, per cui l'importo sopra indicato va rivalutato all'attualità sulla base del coefficiente di rivalutazione calcolato dall'Istat dalla data dell'evento dannoso (21.5.2018) alla data del deposito della sentenza, e vanno altresì riconosciuti gli interessi legali al tasso ex art. 1284 comma 1 c.c. calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, dalla data dell'evento dannoso fino alla data della domanda notificata come in precedenza riportata, vale a dire 6.12.2018 (Cass. Civ. Sez. Un.
15 17/02/95 n.1712) e gli interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al deposito della sentenza.
12. Passando all'altra domanda avanzata dagli attori ai sensi dell'art. 2476, comma 6, c.c., il legislatore riconosce il diritto del socio (nonché del terzo) di agire per il risarcimento dei pregiudizi direttamente riconducibili ad atti dolosi o colposi degli amministratori. Tale ultima norma ripete, in buona sostanza, quanto previsto dall'art. 2395 c.c. nell'ambito delle società per azioni.
L'esperimento dell'azione sociale non pregiudica l'azione proponibile dal socio o dal terzo in quanto l'una non costituisce antecedente logico necessario dell'altra, perché non può escludersi che l'illecito amministrativo gestionale degli amministratori abbia efficacia plurioffensiva aggredendo unu actu il patrimonio della società e/o del singolo socio o del terzo.
Riguardo alla natura del secondo rimedio, qui azionato, è prevalente l'avviso in giurisprudenza per cui si tratti di azione di natura extracontrattuale (cfr. al riguardo: “La responsabilità prevista dall'art. 2395 cod. civ., per la cui ricorrenza non rileva che il danno sia stato arrecato al socio o al terzo dagli amministratori nell'esercizio del loro ufficio o al di fuori di tali incombenze, ha natura extracontrattuale, costituendo un'applicazione dell'ipotesi disciplinata dall'art. 2043 cod. civ.” Cass. civ., Sez. I, 03/04/2007, n. 8359 P.G. C. D.E., Mass. Giur. It., 2007,
CED Cassazione, 2007).
Più precisamente la giurisprudenza distingue la previsione di cui all'art. 2476, comma 6, c.c. - ove la responsabilità dell'amministratore nei confronti dei soci e dei terzi presuppone un illecito consistente nella violazione colposa o dolosa dei doveri che derivano dal mandato gestorio – e quella generale di cui all'art. 2043 c.c., ove la responsabilità ricorre per la semplice commissione di un fatto illecito che abbia cagionato un danno ingiusto.
Tuttavia, perché l'amministratore risponda ex art. 2476 comma 6, è necessario che il suo comportamento indebito abbia causato un pregiudizio al socio che non costituisca il mero riflesso dei danni eventualmente arrecati al patrimonio sociale. Invero, l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. e l'art. 2476, co. 6, c.c. esigono che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società (così Cass. civ., Sez. I, 23/06/2010, n. 15220; Cass. civ., Sez. III,
22/03/2012, n. 4548).
Il riferimento all'incidenza diretta del danno sul patrimonio del terzo determina, pertanto, ancor di più la necessità di un rigoroso esame del nesso di causalità adeguata tra il pregiudizio
16 subito dal creditore, che deve essere specificamente allegato, ed il comportamento dell'amministratore.
Ebbene, gli attori non hanno assolto l'onere su loro gravante, nemmeno indicando il danno diretto asseritamente cagionato non potendosi di certo ritenere la mancata percezione degli utili o la diminuzione di valore della quota di partecipazione un danno diretto del singolo socio, posto che gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore (cfr. Cass. civ., sez.
III, n. 4548 cit.).
In ragione di quanto esposto la domanda va, quindi, rigettata.
13. Venendo, infine, al governo delle spese di lite atteso l'esito del giudizio CP_2
CO
va condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti della società A
[...]
spese che si liquidano come in dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), in ragione del decisum con valori prossimi ai medi con riferimento alle 4 fasi. Vanno altresì poste a carico di le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento. COroparte_2
Le spese di lite tra e gli attori vanno invece integralmente compensate COroparte_2
in ragione delle reciproche soccombenze.
Infine, gli attori vanno condannati al pagamento delle spese di lite nei confronti della spese che si liquidano con riferimento ai parametri individuati per le cause di valore CP_1
indeterminabili di complessità media con valori prossimi a quelli medi con riferimento alle quattro fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra proposta dalle parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda proposta ex art 2476 comma 3 c.c. nei confronti di
, e, per l'effetto, condanna lo stessa al risarcimento del danno in COroparte_2
Con favore della società dei fratelli nella misura di complessivi € CP_5 COroparte_6
150.000,00, oltre rivalutazione monetaria dal 21.5.2018 e interessi legali al tasso ex art. 1284 comma 1 c.c. calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, dal 21.5.2018 e fino al 6.12.2018 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal
6.12.2018 al deposito della sentenza;
2) rigetta ogni ulteriore domanda proposta;
3) condanna al pagamento delle spese processuali nei COroparte_2
17 confronti della società che si liquidano in complessivi CP_5 COroparte_6
euro 12.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e
CPA
4) Pone a carico di le spese di CTU COroparte_2
5) Compensa le spese di lite tra e COroparte_2 Parte_1
e Parte_2 Parte_3
6) Condanna e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese processuali nei confronti della società che si CP_1
liquidano in euro 12.000,00 per onorari oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA
Così deciso in Napoli in data 13.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Ornella Minucci Dott. Leonardo Pica
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia di impresa in composizione collegiale, composto da:
dott. Leonardo Pica Presidente dott.ssa Ornella Minucci Giudice relatore dott. Adriano Del Bene Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33824 del R.G.A.C.. dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 4/06/2024 vertente
T R A
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Maddalena con studio in Napoli, via Arenaccia n. 67
ATTORI
CONTRO
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Cerrato del Foro di Torino (C.F.
) con studio in Torino alla via Luigi Colli 3 C.F._4
CONVENUTA ATTRICE IN RICONVENZIONALE
NONCHE'
( ), rappresentato e difeso dall'avv. COroparte_2 C.F._5
Leandro Traversa ( ) con studio in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 47 C.F._6
CONVENUTO
E
( ), in persona del curatore COroparte_3 P.IVA_2 speciale avv. (C.F. ), giusta nomina ex artt. 78 e ss. COroparte_4 C.F._7
1 c.p.c. del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata per le Imprese, in data 06.10.2022 con studio in Napoli alla via Giambattista Pergolesi n. 1,
LITISCONSORTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Per gli attori
1) Accertare e dichiarare nei confronti di tutti i convenuti, ed in particolare nei confronti della società in persona del suo legale rapp.te la nullità ed in subordine pronunziare CP_1
l'annullamento o comunque l'invalidità ed inefficacia dell'atto di trasferimento immobiliare contenuto nel rogito a ministero del notaio del 21.05.2018 registrato a Cuneo il Persona_1
22.05.2018 e trascritto a Napoli 2 il 22.05.2018 ai nn. 22995/17806 e per tale effetto ordinare la CO retrocessione in favore della società degli immobili in COroparte_6
Crispano (NA) alla via Gioacchino Rossini n. 1 ed alla via A. Diaz distinti riportati nel NCEU di detto Comune al Fg. 2, P.lla 202, sub. 103 e sub. 104;
2) per tale effetto ordinare al Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Napoli 2 l'annotamento, con esonero da ogni sua responsabilità della emananda sentenza a margine della trascrizione eseguita a Napoli 2 il 22.05.2018 ai nn. 22995/17806;
3) Accertare e dichiarare la nullità ed in subordine pronunziare l'annullamento o comunque l'invalidità ed inefficacia dell'atto di istituzione di attività secondaria pubblicata in data 02.05.2018 nel Registro delle Imprese ivi descritta come “locazione di beni immobili propri e/o di terzi” 4) Accertare e dichiarare in ogni caso la nullità ed in subordine pronunziare l'annullamento CO
o comunque l'invalidità ed inefficacia dell'atto di sottoscrizione da parte della società
[...] dell'aumento di capitale sociale della società con il Verbale COroparte_6 CP_1 di Assemblea della società in data 21.05.2018 ai rogiti del notaio;
CP_1 Persona_1
5) Accertare e dichiarare in ogni caso la nullità ed in subordine pronunziare l'annullamento
o comunque l'invalidità ed inefficacia dell'atto di conferimento del ramo di azienda come in narrativa descritto e di cui al verbale del 21.05.2018 indicato al capo sub 4 che precede;
6) Accertare e dichiarare la falsità o comunque la erroneità dei dati contabili e delle valutazioni appostati nella relazione di perizia allegata sotto la lettera “A” all'atto a ministero del notaio del 21.05.2018 registrato a Cuneo il 22.05.2018 e trascritto a Napoli 2 il Persona_1
22.05.2018 ai nn. 22995/17806 ad oggetto “Verbale di Assemblea dei soci della società CP_1
[...]
7) Accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministratore della società CP_5 CP_6 nei confronti della società e dei soci nell'esecuzione degli atti distintamente indicati nella narrativa che precede e, per tale effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti dalla società A e CP_5 dai soci, da quantificarsi allo scarto tra l'importo di euro 27.264,00 riscosso ed il maggior valore degli immobili ceduti, nella indicata somma di euro 351.000,00 od in quella diversa, maggiore o minore misura che riterrà anche mediante l'ausilio di una C.T.U. valutative che fin d'ora si sollecita.
Con vittoria di spese e onorari di causa
Per COroparte_2
2 1) Rigettare le domande, anche istruttorie, di parte attrice e/o del Curatore Speciale in quanto del tutto inammissibili ed improcedibili per le ragioni preliminari singolarmente e complessivamente esposte in atti ed in narrativa, e, comunque, in quanto del tutto infondate per le ragioni in fatto ed in diritto esposte ed eccepite in atti ed anche nelle presenti memorie.
2) In ogni caso condannare la parte attrice alla refusione delle spese di giudizio gravate da
IVA e CPA come per Legge. Ivi comprese quelle relative alla Curatela Speciale ed alla espletata
CTU.
Con vittoria di spese e competenze.
Per la CP_1
1) Rigettare le avverse domande in quanto del tutto inammissibili ed improcedibile per le ragioni preliminari esposte ai precedenti §§ I.1 e I. 2 e, comunque, in quanto del tutto infondate per le ragioni in fatto ed in diritto esposte ed eccepite al precedente § II di cui in narrativa.
2) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill. mo Tribunale adito, nel disattendere le sopra spiegate difese e domande, ritenesse di accogliere in tutto o in parte le avverse domande e così dovesse accertare la dedotta invalidità, nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della sottoscrizione dell'aumento di capitale, del conferimento del ramo immobiliare e/o del conseguente trasferimento immobiliare e/o dovesse condannare la odierna convenuta alla restituzione di quanto oggetto del predetto conferimento in natura, in via riconvenzionale, chiede che l'Ill. mo Tribunale adito Voglia egualmente e simmetricamente condannare la società al pagamento CP_5 CP_6 della complessiva somma di euro 21.424,46, oltre interessi e rivalutazione come per Legge.
Subordinando, comunque, la detta restituzione al previo rimborso e pagamento, a favore della odierna convenuta, della somma di euro 21.424,46, oltre interessi e rivalutazione come per Legge, sopra indicata e documentata.
3) In ogni condannare la società attrice alla refusione delle spese di giudizio gravate da IVA
e CPA come per Legge.
In via istruttoria si allegano a mezzo deposito in cancelleria i documenti sub nn. 1 - 4 e con riserva di ulteriormente dedurre ed articolare in conseguenza del contegno processuale avversario.
Per la società in persona del curatore speciale: CP_5 COroparte_6 1) accertare e dichiarare la responsabilità del sig. nella qualità di COroparte_2 amministratore unico pro tempore della società ; COroparte_3
2) per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni COroparte_2 subiti dalla società così come indicati nel corpo del presente COroparte_3 atto e/o comunque nella misura accertata in corso di causa.
Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 6.12.2018 e Parte_1 Parte_2
soci della società (d'ora in poi Parte_3 COroparte_3
A) con sede legale in RI (NA) hanno convenuto in giudizio , CP_5 COroparte_2
CO Con amministratore della , la società nonché la A esponendo che: CP_1 CP_5
3 - dall'anno 2002 la società A il cui oggetto sociale è la vendita diretta, all'ingrosso e al CP_5
dettaglio, di prodotti ortofrutticoli, non aveva più esercitato nessuna attività in quanto, dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 561/02 del 20.11.2002, una volta chiusa la procedura concorsuale (decreto del 03.12.2003), non è stata più attiva, residuando nel patrimonio sociale unicamente gli immobili in Crispano (NA) nei quali un tempo era stata esercitata l'attività commerciale;
- attesa la situazione di persistente inattività ed il sostanziale disinteresse di tutti i soci alla ripresa essi con ricorso depositato in data 1.2.2018 avevano chiesto l'accertamento della ricorrenza della causa di scioglimento della società di cui all'art. 2485 n 2, c.c., con contestuale nomina del liquidatore;
- il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, con decreto del
23.05.2018 aveva accertato il verificarsi dello scioglimento per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, ma tale provvedimento era stato reclamato innanzi alla Corte di CO Con Appello di Napoli da , in proprio e quale amministratore della COroparte_2
nonché dagli altri soci;
- i reclamanti, in particolare, avevano prodotto visura aggiornata della società dalla quale emergeva l'annotazione in data 2.5.2018 dell'apertura di una attività secondaria di locazione di beni immobili propri e/o di terzi, nonché l'acquisizione di una partecipazione nel capitale sociale di altra società, la avvenuta in data 21.05.2018 mediante conferimento proprio di detto CP_1 ramo d'azienda;
- la Corte d'Appello di Napoli con provvedimento del 2-29.10.2018, ritenuta provata la persistenza della continuità aziendale nel perseguimento dell'oggetto sociale mediante l'acquisizione della suddetta partecipazione aveva accolto il reclamo.
Ciò posto, gli attori hanno evidenziato che la società con sede nella provincia di CP_1
Cuneo, era stata costituita in data 14/05/2018 e dopo solo sette giorni in data 21/05/2018
l'assemblea dei suoi soci aveva deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, portandolo da 10.000 a 15.000 € con opzione per i soci, i quali contestualmente avevano espresso consenso a CO che l'aumento di capitale fosse sottoscritto proprio dalla società A il cui legale rappresentante,
, era presente alla riunione. A copertura e integrale liberazione della quota COroparte_2
CO Con sottoscritta la aveva conferito alla il ramo d'azienda costituito dall'asserito CP_1
complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività di acquisto vendita e locazione immobiliare, ramo valutato in complessivi euro 27.264,00. Tale valore era imputato per € 5.000,00
a capitale e per i residui a riserva straordinaria di conferimento. Infine, in data 29/05/2018
4 CO Con l'assemblea dei soci della aveva deliberato di accettare il recesso della fissando CP_1
in complessivi euro 27.264,00 il valore di rimborso della quota.
Gli attori hanno, quindi, dedotto che la complessiva operazione sopra descritta aveva condotto alla cessione non di un ramo d'azienda, ma dell'intera azienda, costituita in particolare degli CO immobili di proprietà della A unico asset del suo patrimonio, cessione che aveva fatto conseguire la somma “vile” di euro 27.264,00, pari cioè al valore di rimborso della quota nella
CP_1
In particolare, deducendo che l'istituzione della attività secondaria, la sottoscrizione delle quote, ed il conferimento degli immobili erano atti effettuati da in assenza di COroparte_2
CO previa comunicazione ai soci e di consenso dell'assemblea della A nonché in difetto dei poteri di rappresentanza, hanno chiesto che i suddetti atti fossero dichiarati nulli o, comunque, fossero annullati o dichiarati inefficaci e che fosse, altresì, dichiarato nullo, annullato o dichiarato inefficace il trasferimento degli immobili in Crispano cui più volte si è fatto riferimento beni che avrebbero dovuto essere giudizialmente ritrasferiti alla CP_3
Infine, gli attori soprattutto nell'ipotesi in cui il Tribunale non avesse ritenuto di pronunciare l'invalidità degli atti impugnati, o nel caso di impossibilità del ritrasferimento dei beni immobili, CO gli attori hanno chiesto la condanna dell'amministratore della A al risarcimento del danno cagionato ad essi soci e alla società individuato nello scarto tra l'importo di euro 27.264,00 riscosso a seguito del recesso e il maggior valore degli immobili ceduti stimato in euro 351.000,00 come da perizia di parte,. Invero, la sottoscrizione del capitale sociale della ed il conferimento CP_1 dell'asserito ramo d'azienda con le modalità in precedenza descritte costituivano atti di mala gestio considerata anche la falsità della perizia prodotta in sede di conferimento perché riportante dati assolutamente non riscontrabili né nei bilanci della società, fermi all'esercizio 2015, né nella contabilità sociale, assolutamente inesistente.
2. In data 8.4.2019 si è costituito , in proprio e quale legale COroparte_2
CO Con rappresentante della eccependo preliminarmente:
- l'incompetenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, con riferimento alle domande di invalidità della sottoscrizione del capitale della del CP_1 conferimento in natura del ramo d'azienda e del trasferimento operato in adempimento della delibera di aumento di capitale sociale della ricadendo dette impugnative nella CP_1
competenza esclusiva per materia e territorio del Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, atteso che la sede della era in provincia di Cuneo;
CP_1
- l'inammissibilità delle domande relative alla invalidità/inefficacia dell'atto di istituzione di attività secondaria pubblicata, essendo previsto dall'ordinamento il rimedio specifico del ricorso al
5 Giudice del Registro per ottenere la cancellazione della iscrizione effettuata in assenza delle condizioni previste dalla legge per erroneità della iscrizione (cfr. artt. 2188 – 2191 c.c.);
- l'inammissibiità della domanda di accertamento e dichiarazione della falsità o, comunque, erroneità dei dati contabili e delle valutazioni appostati nella relazione di perizia allegata in sede di conferimento del ramo d'azienda di cui si è detto, posto che ai sensi dell'art. 2343, comma 2 c.c., richiamato dall'art. 2465, ultimo comma c.c., la perizia di stima non è suscettibile di essere autonomamente impugnata.
Con Nel merito, pur non contestando che da anni la non fosse più operativa nel settore CP_5 della vendita di prodotti ortofrutticoli, ha dedotto che ciò era conseguenza COroparte_2 dell'attività in concorrenza sleale posta in essere da con la società al medesimo COroparte_7 riconducibile, vale a dire la . CP_5 COroparte_8
La FRI. aveva allora iniziato a svolgere attività immobiliare, COroparte_6
concedendo in locazione gli immobili di sua proprietà. Dal momento che parte dei soci, vale a dire gli odierni attori, aveva proposto ricorso per l'accertamento dello scioglimento della società e la sua messa in liquidazione ha affermato di aver voluto dare pubblicità allo COroparte_2
svolgimento di detta attività immobiliare mediante l'iscrizione nel registro delle imprese eseguita in data 2.5.2018 e che sempre allo scopo di contrastare la richiesta di scioglimento e messa in liquidazione egli, nel rispetto dei poteri conferitigli dalla legge e dallo statuto societario, aveva deciso di acquisire la partecipazione in una società, la avente oggetto sociale analogo a CP_1
quello della Tale operazione era stata portata a compimento mediante il conferimento del CP_3 ramo d'azienda avente ad oggetto proprio l'attività immobiliare dopo averne affidata la valutazione a professionisti del settore contabile ed immobiliare. In tal modo egli era riuscito ad evitare lo scioglimento della i poi, all'esito dei dissapori nelle more insorti con gli altri csoci della CP_3
vi era stato il recesso da detta società. Ebbene, anche se nessuna doglianza era stata CP_1 mossa dagli attori in ordine a tale decisione, il evidenziava che nessun danno era CP_2
derivato alla società posto che la si era comunque accollata tutta la debitoria della CP_1
CO conferente A, ammontante ad euro 168.293,00, sicché nessuno di coloro che erano stati creditori della società aveva più avanzato pretese nei confronti della Parte_4
[.
defintiva, quindi, nessun danno poteva dirsi essere stato arrecato ai soci o alla società, il tutto senza dimenticare che non poteva certo imputarsi a titolo di responsabilità all'amministratore di una società di aver compiuto scelte inopportune sotto il profilo economico, atteso che tale valutazione riguardava la discrezionalità imprenditoriale, dovendo sotto tale aspetto scrutinarsi solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere. Diligenza che, nel caso di specie, poteva pienamente apprezzarsi per aver egli fatto
6 ricorso all'opera di esperti consulenti tanto in materia immobiliare che contabile che avevano certificato, con perizia giurata, la piena correttezza delle proprie valutazioni.
3. In data 12.4.2019 si è poi costituita la società la quale, in via preliminare, ha CP_1 eccepito non solo l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale con riferimento alla impugnativa di atti intranei ad essa società, quali la sottoscrizione dell'aumento di capitale, il conferimento del CO ramo d'azienda da parte della A, ma anche l'inammissibilità di tali impugnative per essere elasso il termine per impugnare la delibera di aumento di capitale, quale atto prodromico alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, con la conseguenza che alcun effetto restitutorio avrebbe potuto essere conseguito dagli attori.
CO Quanto alle lamentate limitazioni al potere rappresentativo dell'amministratore della A esse non potevano opporsi ai terzi, salvo prova che questi ultimi avessero agito in danno della società (art 2475 bis c.c.). Nel caso di specie dallo statuto non emergevano limiti al potere rappresentativo dell'amministratore; l'oggetto sociale indicava anche la possibilità di acquisire partecipazioni in altre società; al fine del conseguimento dell'oggetto sociale l'amministratore poteva compiere anche operazioni immobiliari. Pertanto, la aveva fatto affidamento CP_1 sulla bontà dell'operazione.
Comunque, in via subordinata e riconvenzionale, nell'ipotesi in cui le domande di invalidità degli atti avanzate dagli attori avessero trovato accoglimento con conseguente pronuncia demolitoria del trasferimento dei beni immobili, la ha chiesto la condanna della società CP_1
CO A al rimborso della somma pari ad euro 21.424,46, oltre interessi e rivalutazione come per legge pari alla somma corrisposta a seguito dell'accollo dei debiti di detta società.
4. All'udienza del 6.6.2019 il G.I. attese le eccezioni preliminari di incompetenza ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.11.2019, allorquando sulle conclusioni rassegnate la causa era assegnata alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Il Tribunale con decisione dell'1.6.2020 ha rigettato le eccezioni di incompetenza sul rilievo, fra gli altri, che i fatti e la valutazione giuridica posti a fondamento delle domande rispetto alle quali era stata eccepita l'incompetenza dell'adito Tribunale costituivano i presupposti per l'azione di CO responsabilità verso l'amministratore della A e che, quindi, da un lato vi era una connessione propria tra le domande tale da radicare la competenza del Tribunale di Napoli e, dall'altro, si realizzava un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti con riferimento alle domande di invalidità in quanto proposte da soggetti terzi rispetto gli atti la cui invalidità era invocata.
7 5. Rimessa la causa sul ruolo istruttorio, concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c.
e rigettate le richieste istruttorie (provvedimento del 27.4.2021), la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.4.2022 allorquando, sulle conclusioni rassegnate come da note di trattazione scritta, la causa era assegnata alla decisione del Collegio previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
6. Con ordinanza del 22.9.2022 il Tribunale ha rilevato che con riferimento alla domanda
CO formulata ex art 2476 c.c. di accertamento della responsabilità dell'amministratore della A e sua condanna al risarcimento dei danni, detta società, convenuta in quanto litisconsorte necessaria, risultava in potenziale conflitto di interessi con l'amministratore, il quale si era costituito in giudizio non solo in proprio, ma anche per la società.
Con Pertanto, nel ritenere che la avrebbe dovuto costituirsi a mezzo di curatore speciale CP_5
ex art 78 c.p.c., previa dichiarazione di nullità delle attività compiute in difetto di integrazione del contraddittorio, la causa è stata nuovamente rimessa sul ruolo istruttorio per l'udienza del 28.3.2023 con onere a carico degli attori di richiedere la nomina del curatore speciale, integrando così il contraddittorio correttamente con la società CP_9
CO
7. Indi, con memoria depositata in data 25.3.2023 si è costituita la società A a mezzo
[...]
del curatore speciale nominato e all'udienza del 28.3.2023 su richiesta di parte sono stati nuovamente concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c..
All'esito del deposito delle suddette memorie, rigettata la richiesta di prova orale avanzata dalla società era accolta la richiesta della A di disporre consulenza tecnica CP_1 CP_5
d'ufficio affinché fossero accertati il valore commerciale degli immobili siti in Crispano con quantificazione, altresì, del valore dei frutti civili dei predetti immobili.
8. Infine, all'esito del deposito dell'elaborato peritale, all'udienza del 18.6.2024 la causa sulle conclusioni in precedenza riportate è stata assegnata alla decisione del Collegio previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
9. Così brevemente ricostruito lo svolgimento del presente giudizio vi è che Parte_1
CO Con
, e soci della società hanno instaurato lo
[...] Parte_2 Parte_3 stesso al fine di ottenere, in primo luogo, una pronuncia di invalidità/inefficacia dell'istituzione di attività secondaria di “locazione di beni immobili propri e/o di terzi” pubblicata in data 2.5.2018 nel CO Registro delle Imprese, della sottoscrizione da parte della società A dell'aumento di capitale sociale della società di cui al verbale d'assemblea del 21.5.2018, del conferimento del ramo CP_1
di azienda di cui sempre al verbale del 21.05.2018 e, infine, del trasferimento immobiliare contenuto nel rogito del 21.05.2018 registrato a Cuneo il 22.05.2018 e trascritto a Napoli 2 il
8 CO 22.05.2018 con conseguente ordine di retrocessione in favore della società A degli immobili in Crispano (NA) di cui più volte si è detto. CO Presupposto comune è l'aver agito l'amministratore della A, , COroparte_2
senza la preventiva informazione dei soci, senza il consenso dell'assemblea e al di fuori dei poteri conferiti allo stesso dalla legge e dallo statuto, dovendosi considerare che nell'oggetto sociale non era in alcun modo contemplata la locazione di immobili propri e/o di terzi prima della istituzione della attività secondaria sopra richiamata e oggetto di contestazione.
In definitiva, quindi, gli attori hanno lamentato la violazione dell'art 2479 comma 2 n 5 c.c. avendo l'amministratore compiuto operazioni di sostanziale modifica dell'oggetto sociale, nonché la sottoscrizione successiva di atti eccedenti i poteri conferiti al medesimo.
Ciò posto, le suddette domande di invalidità/inefficacia devono essere rigettate per difetto di legittimazione attiva degli attori.
9.1. E' noto che la rappresentanza nell'ambito delle società di capitale prevede una disciplina specifica rispetto a quella dettata per la rappresentanza volontaria in generale.
Nella società azionaria il potere di rappresentanza spetta soltanto agli amministratori ai quali detto potere sia stato specificatamente conferito in forza di investitura da parte dello statuto ovvero della deliberazione di nomina.
Nella società a responsabilità limitata il potere di rappresentanza è attribuito a tutti gli amministratori, senza distinzioni, trovando la propria fonte nella legge, quasi costituendo una qualità legale intrinseca dell'ufficio di amministratore.
Ebbene, l'art. 2475 bis c.c. detta una disciplina specifica la cui ratio è quella di sancire il principio della rappresentanza generale degli amministratori e ciò al fine di garantire la tutela dei terzi e la certezza dei traffici giuridici.
Secondo detto articolo gli amministratori hanno la rappresentanza generale della S.R.L. e le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. In questa prospettiva, dunque, le limitazioni costituiscono una scelta organizzativa interna, frutto del potere dispositivo dei soci, che non si riverberano in maniera automatica sul contratto sottoscritto dagli amministratori con i terzi, non essendo, ad essi opponibili se non nel concorso degli altri presupposti indicati dall'art. 2475-bis c.c..
Vi sono, poi, ipotesi per le quali è la stessa legge a prescrivere che determinate operazioni non possano essere compiute senza la decisione o 1'autorizzazione di un organo sociale (assemblea generale, assemblea speciale, consiglio di amministrazione).
9 In molti di questi casi è sempre la legge a regolare le conseguenze dell'agire dell'amministratore in mancanza della deliberazione dell'organo competente, escludendo l'invalidita o inefficacia dell'atto. In altri casi manca, invece, una regola espressa, come nel caso appunto dell'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c.
Ebbene, secondo una impostazione tradizionale tali limitazioni derivando dalla legge sarebbero, comunque, opponibili ai terzi. Altra parte della dottrina, richiamando la scelta del legislatore comunitario posta a fondamento della riforma del diritto societario del 2003 di proteggere la buona fede dei terzi e la sicurezza dei traffici, facendo gravare sulla società il rischio delle violazioni commesse dagli amministratori che non osservano le limitazioni ai loro poteri, ritiene che anche i limiti legali potrebbero essere opposti ai terzi solo se si prova che essi hanno agito in danno della società.
Entrambe le tesi giungono, tuttavia, alle medesime conclusioni in ordine al soggetto legittimato a far valere il limite dei poteri dell'amministratore, individuato esclusivamente nella società. La giurisprudenza della Suprema Corte ha, in più occasioni, evidenziato che il contratto stipulato dall'amministratore di una società eccedendo dai poteri di rappresentanza fissati dall'atto costitutivo e dallo statuto non è affetto da nullità, atteso che tanto l'art. 2384, secondo comma, c.c. quanto l'art. 2475-bis, secondo comma, c.c. prevedono l'inopponibilità ai terzi delle limitazioni suddette, salvo che si provi che costoro abbiano agito intenzionalmente a danno della società, così escludendo implicitamente che la violazione della disposizione possa essere invocata dal terzo contraente (Cass., 2 dicembre 2004, n. 22669). La medesima giurisprudenza, escludendo la legittimazione del terzo a far valere le limitazioni al potere di rappresentanza dell'amministratore che derivino da atti interni della società, ha, altresì, escluso che dette limitazioni incidano sulla efficacia o sulla validità dell'atto compiuto dal legale rappresentante in eventuale violazione delle stesse, potendo dar luogo soltanto ad azione di responsabilità della società nei confronti dell'amministratore legale rappresentante (Cass., 4 maggio 2001, n. 6291). In particolare, va altresì rammentato che “in tema di società di capitali, l'eccedenza dell'atto rispetto ai limiti dell'oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, non integra un'ipotesi di nullità, ma, al più, di inefficacia e di opponibilità nei rapporti con i terzi e, posto che è rimesso alla società,
e solo ad essa, respingere gli effetti dell'atto, deve correlativamente essere riconosciuto alla società il potere di assumere "ex tunc" quegli effetti, attraverso la ratifica, ovvero di farli preventivamente propri, attraverso una delibera autorizzativa, capace di rimuovere i limiti del potere rappresentativo dell'amministratore. Ne deriva che ogni questione relativa alla estraneità dell'atto compiuto dall'amministratore rispetto all'oggetto sociale è da ritenersi irrilevante a seguito e per effetto dell'adozione di una delibera di autorizzazione preventiva adottata dalla società, posto che
10 tale delibera impegna la società rispetto ad una condotta esecutiva e conforme dell'organo di gestione, sia essa idonea o meno rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale” (cfr.
Cass.sez. 1, sent. n. 5522 del 19/03/2015; Cass. sez. 1 - , sent. n. 24547 del 01/12/2016). E ancora: “la capacità giuridica delle società, in mancanza di specifiche limitazione stabilite dalla legge, è generale, sicché possono porre in essere qualsiasi atto o rapporto giuridico, inclusa la donazione, ancorché esuli od ecceda od, anche, tradisca lo scopo lucrativo perseguito, dovendosi ritenere che l'oggetto sociale costituisca solamente un limite al potere deliberativo e rappresentativo degli organi societari, la cui violazione non determina la nullità dell'atto, né la sua inefficacia, ma, eventualmente, la responsabilità degli amministratori che lo hanno compiuto” (
Cass. sez. 3, sent. n. 18449 del 21/09/2015).
In sostanza, quindi, la violazione dei limiti al potere degli amministratori non si traduce in una ragione di invalidità o di inefficacia del negozio stipulato dall'amministratore che un terzo può far valere, spettando esclusivamente alla società valutare la ricorrenza dei presupposti per invocare le limitazioni. Costituisce prerogativa della società invocare la sussistenza dei presupposti di cui al secondo comma dell'art.2475-bis c.c. (l'intenzionalità dell'agire in danno del terzo contraente) e, dunque, agire per «opporre» le limitazioni del potere rappresentativo al terzo e, in definitiva, per svincolarsi dal rapporto contrattuale così sorto.
Tanto premesso, quindi, il socio, in quanto completamente estraneo al rapporto contrattuale, non ha di per sé alcuna legittimazione ad impugnare l'atto compiuto dall'amministratore ultra vires.
D'altra parte, secondo costante orientamento giurisprudenziale, nelle società di capitali, titolari di distinta personalità giuridica e di un proprio patrimonio, l'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, rappresentati dalla partecipazione alla vita sociale e dalla possibilità di insorgere contro le deliberazioni o di far valere la responsabilità degli organi sociali, mentre non implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni ed in particolare ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società, la cui validità, anche nelle ipotesi di nullità per illiceità dell'oggetto, della causa o dei motivi, resta contestabile solo dalla società, senza che in contrario il socio possa invocare la norma dell'art. 1421 c.c. (cfr Cass., 15 novembre 1999, n. 1261; Cass., 25 febbraio
2009, n. 4579).
Tali principi - pronunziati con specifico riferimento ai vizi di annullabilità e di nullità che possono afferire ad un determinato contratto stipulato da un amministratore - hanno portata generale e, dunque, devono valere anche per l'ipotesi, pure prospettata dagli odierni attori, di inefficacia degli atti, risultando evidente la sostanziale identità delle varie ipotesi considerate: in tutte,
l'interesse del socio al potenziamento (o al mancato depauperamento) del patrimonio della società
11 può essere tutelato esclusivamente mediante i rimedi endosocietari, di tipo partecipativo o di tipo reattivo, ma non conferisce al socio la legittimazione ad impedire che un determinato contratto stipulato dalla società medesima possa non essere vincolante per la società e, quindi, a far valere l'inefficacia o un vizio di detto contratto.
Alla luce di quanto esposto, quindi, le domande volte ad ottenere la nullità, annullabilità e/o inefficacia degli atti in precedenza indicati vanno rigettate.
10. Atteso il rigetto di tali domande non può trovare accoglimento la richiesta di retrocessione degli immobili trasferiti alla con il conferimento, e assorbita è la domanda CP_1 riconvenzionale formulata da quest'ultima.
11. Ciò posto, come si è detto dottrina e giurisprudenza concordano nell'affermare che i soci possono far valere la responsabilità dell'amministratore che abbia compiuto un atto che ecceda l'oggetto sociale o che travalichi comunque i limiti del potere rappresentativo e gestorio.
E questo è il caso che ricorre con riferimento alla domanda proposta dagli attori ai sensi dell'art 2476 c.c. commi 3 e 6, avendo gli stessi chiesto, comunque, di accertare che le condotte poste in essere dall'amministratore descritte in citazione fossero ritenute foriere di responsabilità CO per tanto nei confronti della A quanto di essi soci, avendo condotto COroparte_2 alla cessione a prezzo vile dell'intera azienda. CO Con Anche il curatore speciale della ha chiesto la condanna di per COroparte_2 la condotta posta in essere dal con riferimento alla sottoscrizione delle quote della CP_2
e al conferimento effettuato. CP_1
Tale domanda merita accoglimento nei limiti che di seguito si espongono.
CO 11.1. Risulta pacifico che dall'epoca del fallimento della A e, di poi, del ritorno in bonis nel dicembre 2003 la società non ha più svolto l'attività di commercio, al dettaglio o all'ingrosso, di prodotti agroalimentari.
Non occorre in questa sede indugiare sui motivi e, quindi, sul se sia stata o meno conseguenza CO dell'attività posta in essere dalla società atteso, peraltro, il COroparte_8
contenzioso che vi è stato e che si è concluso con una rinuncia agli atti.
Piuttosto, dalla documentazione prodotta emerge prova che da tempo gli immobili in
Crispano ove la società aveva esercitato l'attività commerciale fossero concessi in locazione a terzi: ciò si ricava dal decreto di citazione a giudizio a carico di e Parte_1 Parte_2
per appropriazione indebita dei canoni di locazione (all. 16 bis memorie ex COroparte_2 art 183 comma VI c.p.c. di depositate in data 26.5.2023), ma soprattutto COroparte_2 dalla registrazione del contratto di locazione del 2017 allegata dal CTU nell'elaborato peritale.
12 CO Con In sostanza, l'unico asset nel patrimonio della era costituito dai due immobili in
Crispano e l'unica attività svolta dalla società era la locazione a terzi di detti immobili, sicché la mera attività immobiliare coincideva, in sostanza, con l'intera azienda della società, così come concluso anche nella perizia di stima allegata da in occasione del COroparte_2
conferimento in natura in sede di sottoscrizione del capitale della più volte citato (cfr. CP_1
perizia di stima in atti).
Tanto premesso, in un contesto di evidente conflittualità tra soci come documentato anche dalle contrapposte posizioni assunte nel procedimento per l'accertamento dello scioglimento della società e sua messa in liquidazione, in poco più di quindici giorni ha posto in COroparte_2 essere un'operazione che se per un verso ha portato, in diritto, al rigetto della richiesta di CO accertamento dello scioglimento della A (cfr. accoglimento del reclamo avverso il provvedimento di accertamento dello scioglimento della società), ne ha determinato, in fatto, la sua liquidazione, mediante cessione dell'azienda ad un prezzo vile.
11.2 In primo luogo, oltre al rilievo della contemporaneità dell'operazione con la pendenza del procedimento ex art 2487 c.c,. va sottolineata la scelta del di procedere in modo del CP_2
tutto repentino ad acquisire una partecipazione in una società appena costituita (la era CP_1
stata costituita solo in data 14.5.2018), con sede in provincia di Cuneo.
Invero, emerge dalla lettura del verbale dell'assemblea sociale della del 21.5.2018 CP_1
CO che era stata proprio la A a chiedere di entrare a far parte della compagine sociale appena costituita, conferendo il ramo d'azienda avente ad oggetto la locazione /vendita di beni immobili e corrente in Crispano. In detta occasione i soci della deliberavano di procedere ad un CP_1
aumento di capitale a pagamento portandolo da 10.000 a 15.000 € rinunciando, però, ad esercitare l'opzione per la sottoscrizione ed esprimendo consenso a che l'aumento di capitale fosse sottoscritto dalla società il cui amministratore D'IN era presente in detta assemblea. CP_3 CP_2
CO Infine, dopo solo una settimana dalla sottoscrizione del capitale in questione la A recedeva essendo emersi da subito contrasti irrisolvibili con gli altri soci in ordine all'oggetto sociale e alla scelta di concentrare l'ambito operativo della società nel Nord Italia, facendosi così liquidare il valore dell'azienda già stimato, lasciando peraltro nel patrimonio sociale della due CP_1
immobili sebbene non rientranti nella sfera territoriale in cui la società aveva deciso di concentrare la propria attività.
11.3 Inoltre, in ordine al valore dell'azienda conferita val bene osservare che sempre in data
21.5.2018 il D produceva perizia ai sensi dell'art 2465 c.c. che veniva asseverata sempre CP_2 in pari data e dallo stesso notaio che stilava il verbale dell'assemblea della CP_1
Gli attori hanno chiesto che fosse dichiarata la falsità o, comunque, la sua grave erroneità.
13 I convenuti e hanno eccepito l'inammissibilità della COroparte_2 CP_1
impugnativa autonoma della perizia di stima.
In effetti, il legislatore prevede espressamente la possibilità, sia per le s.p.a. (art. 2343 c.c.), sia per le s.r.l. (art. 2465) di promuovere azione di risarcimento nei confronti dell'esperto che ha redatto la perizia di stima, sancendo che quest'ultimo risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Tutta la disciplina della perizia è volta, infatti, alla corretta valutazione del valore dei beni conferiti a tutela della stessa società, dei soci e di eventuali creditori e, pertanto, nelle ipotesi in cui essa risulti palesemente viziata chi è legittimato potrà agire per ottenere il risarcimento del danno subito, mentre non può essere chiesta la nullità dell'atto costitutivo, che rimane possibile solo nei casi tassativi espressamente previsti dalla legge.
11.4 Ciò posto, ritiene il Collegio che detta perizia offre elementi di sicuro rilevo ai fini dell'inquadramento della condotta di mala gestio contestata al . CP_2
CO Con Si è detto che l'ultimo bilancio depositato dalla risaliva all'esercizio 2015 e gli attori hanno allegato l'assenza di contabilità sociale. Nella perizia di stima il redattore evidenziava di aver proceduto analizzando scritture contabili e bozze di bilancio non approvate, le quali non sono allegate né alla perizia, né depositate nel presente giudizio pur a fronte delle contestazioni sollevate dagli attori e dalla curatela della FRI.DA.. Lo stesso perito sottolineava che la situazione aziendale esaminata presentava molte lacune derivanti dal comportamento degli organi sociali della società, atteggiamento protrattosi nel tempo tanto che molte voci, soprattutto nell'ambito delle passività, venivano assunte così come dichiarate dall'amministratore, vale a dire . COroparte_2
Ebbene, a fronte di attività stimate pari ad euro 195.917,00 di cui euro 183.00,00 di solo valore degli immobili sociali, la valutazione delle passività stimate risultava pari ad euro
168.293,00, sebbene gli unici debiti certi e documentati fossero pari ad euro 45.574,49, vale a dire il residuo della debitoria con l'Agenzia delle Entrate (cfr. estratto di ruolo depositato). Peraltro, tale CO Con debitoria era già oggetto di una richiesta di definizione agevolata presentata dalla in data
2.5.2018, di cui poi finirà per giovarsi la estinguendo così la debitoria connessa alla CP_1
azienda conferita con il pagamento di soli 21.426,06. Tale invero, è la somma che in via riconvenzionale la ha chiesto di ottenere in rimborso ove fosse stata accolta la domanda CP_1
di retrocessione degli immobili di Crispano avanzata dagli attori, a comprova della insussistenza della debitoria stimata nella entità di cui alla perizia sulla scorta degli elementi forniti dalla amministratore . COroparte_2
La lettura complessiva degli elementi in precedenza indicati consente, quindi, di ritenere ragionevolmente provata la cessione a prezzo vile in contestazione, e quindi la dannosità dell'operazione tenuto conto della consistenza degli immobili, del loro essere da tempo oggetto di
14 una locazione vantaggiosa, della contenuta debitoria accertata, senza considerare che se l'intento del era quello di contrastare lo scioglimento e messa in liquidazione della società, la sua CP_2 condotta, invece, è stata quella di liquidare sostanzialmente l'azienda.
11.5 Ai fini della liquidazione del danno ritiene il Tribunale che l'assenza di dati bilancistici e di scritture contabili determinano la necessità di ricorrere a criteri di tipo equitativo.
Ciò posto, ben può considerarsi, in primis, il valore degli immobili pari ad euro 177.538,12 così come stimato dal CTU nell'elaborato peritale non oggetto di contestazioni. Invero, trattasi di valore che sostanzialmente coincide con quello indicato nella perizia in sede di conferimento.
Soprattutto, il CTU ha evidenziato la presenza di abusi nelle costruzioni per la cui sanatoria sarebbe necessario il pagamento di oneri assolutamente antieconomici in quanto pari quasi al valore dei beni allo stato legittimo, sicché appare ragionevole una stima che tenga conto solo dello stato legittimo.
Tale valore, peraltro, è stato elaborato tenendo conto dell'allocazione dei beni nonché della condizione di beni condotti in locazione al canone convenuto come da contratto che il CTU ha richiamato (cfr. CTU in atti quanto alle modalità di stima con riferimento ai coefficienti correttivi).
L'operazione condotta dal non è consistita solo nel trasferimento degli immobili CP_2
CO come ritenuto dalla curatela della A, ma dell'intera azienda sicché vanno considerati nell'attivo ceduto la somma di euro 12.916,00 depositata sul conto Banco Posta della società indicati nella perizia di stima e sui quali nessuna contestazione è sorta. Quanto alla capacità dell'azienda di produrre reddito, è vero che gli immobili erano da tempo locati e che la locazione è durata anche dopo la cessione;
tuttavia, è altrettanto vero che proprio le contestazioni dei soci attori su tale locazione non possono non avere rilievo in sede di stima. Vanno infine considerati i debiti dell'azienda assunti dalla nella entità di quelli per cui vi è prova dell'esistenza (debiti CP_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per euro 45.574,49, sebbene poi estinti mediante definizione agevolata con il pagamento della somma di euro 21.426,06).
Va, infine, detratto quanto ricevuto a seguito al recesso dalla CP_1
In definitiva, tenuto conto di tutti gli elementi in precedenza indicati stima equo il Tribunale liquidare il danno da cessione dell'azienda sopportato dalla società in complessivi euro 150.000,00.
L'importo oggetto di condanna costituisce debito di valore, per cui l'importo sopra indicato va rivalutato all'attualità sulla base del coefficiente di rivalutazione calcolato dall'Istat dalla data dell'evento dannoso (21.5.2018) alla data del deposito della sentenza, e vanno altresì riconosciuti gli interessi legali al tasso ex art. 1284 comma 1 c.c. calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, dalla data dell'evento dannoso fino alla data della domanda notificata come in precedenza riportata, vale a dire 6.12.2018 (Cass. Civ. Sez. Un.
15 17/02/95 n.1712) e gli interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al deposito della sentenza.
12. Passando all'altra domanda avanzata dagli attori ai sensi dell'art. 2476, comma 6, c.c., il legislatore riconosce il diritto del socio (nonché del terzo) di agire per il risarcimento dei pregiudizi direttamente riconducibili ad atti dolosi o colposi degli amministratori. Tale ultima norma ripete, in buona sostanza, quanto previsto dall'art. 2395 c.c. nell'ambito delle società per azioni.
L'esperimento dell'azione sociale non pregiudica l'azione proponibile dal socio o dal terzo in quanto l'una non costituisce antecedente logico necessario dell'altra, perché non può escludersi che l'illecito amministrativo gestionale degli amministratori abbia efficacia plurioffensiva aggredendo unu actu il patrimonio della società e/o del singolo socio o del terzo.
Riguardo alla natura del secondo rimedio, qui azionato, è prevalente l'avviso in giurisprudenza per cui si tratti di azione di natura extracontrattuale (cfr. al riguardo: “La responsabilità prevista dall'art. 2395 cod. civ., per la cui ricorrenza non rileva che il danno sia stato arrecato al socio o al terzo dagli amministratori nell'esercizio del loro ufficio o al di fuori di tali incombenze, ha natura extracontrattuale, costituendo un'applicazione dell'ipotesi disciplinata dall'art. 2043 cod. civ.” Cass. civ., Sez. I, 03/04/2007, n. 8359 P.G. C. D.E., Mass. Giur. It., 2007,
CED Cassazione, 2007).
Più precisamente la giurisprudenza distingue la previsione di cui all'art. 2476, comma 6, c.c. - ove la responsabilità dell'amministratore nei confronti dei soci e dei terzi presuppone un illecito consistente nella violazione colposa o dolosa dei doveri che derivano dal mandato gestorio – e quella generale di cui all'art. 2043 c.c., ove la responsabilità ricorre per la semplice commissione di un fatto illecito che abbia cagionato un danno ingiusto.
Tuttavia, perché l'amministratore risponda ex art. 2476 comma 6, è necessario che il suo comportamento indebito abbia causato un pregiudizio al socio che non costituisca il mero riflesso dei danni eventualmente arrecati al patrimonio sociale. Invero, l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. e l'art. 2476, co. 6, c.c. esigono che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società (così Cass. civ., Sez. I, 23/06/2010, n. 15220; Cass. civ., Sez. III,
22/03/2012, n. 4548).
Il riferimento all'incidenza diretta del danno sul patrimonio del terzo determina, pertanto, ancor di più la necessità di un rigoroso esame del nesso di causalità adeguata tra il pregiudizio
16 subito dal creditore, che deve essere specificamente allegato, ed il comportamento dell'amministratore.
Ebbene, gli attori non hanno assolto l'onere su loro gravante, nemmeno indicando il danno diretto asseritamente cagionato non potendosi di certo ritenere la mancata percezione degli utili o la diminuzione di valore della quota di partecipazione un danno diretto del singolo socio, posto che gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore (cfr. Cass. civ., sez.
III, n. 4548 cit.).
In ragione di quanto esposto la domanda va, quindi, rigettata.
13. Venendo, infine, al governo delle spese di lite atteso l'esito del giudizio CP_2
CO
va condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti della società A
[...]
spese che si liquidano come in dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), in ragione del decisum con valori prossimi ai medi con riferimento alle 4 fasi. Vanno altresì poste a carico di le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento. COroparte_2
Le spese di lite tra e gli attori vanno invece integralmente compensate COroparte_2
in ragione delle reciproche soccombenze.
Infine, gli attori vanno condannati al pagamento delle spese di lite nei confronti della spese che si liquidano con riferimento ai parametri individuati per le cause di valore CP_1
indeterminabili di complessità media con valori prossimi a quelli medi con riferimento alle quattro fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra proposta dalle parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda proposta ex art 2476 comma 3 c.c. nei confronti di
, e, per l'effetto, condanna lo stessa al risarcimento del danno in COroparte_2
Con favore della società dei fratelli nella misura di complessivi € CP_5 COroparte_6
150.000,00, oltre rivalutazione monetaria dal 21.5.2018 e interessi legali al tasso ex art. 1284 comma 1 c.c. calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, dal 21.5.2018 e fino al 6.12.2018 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal
6.12.2018 al deposito della sentenza;
2) rigetta ogni ulteriore domanda proposta;
3) condanna al pagamento delle spese processuali nei COroparte_2
17 confronti della società che si liquidano in complessivi CP_5 COroparte_6
euro 12.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e
CPA
4) Pone a carico di le spese di CTU COroparte_2
5) Compensa le spese di lite tra e COroparte_2 Parte_1
e Parte_2 Parte_3
6) Condanna e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese processuali nei confronti della società che si CP_1
liquidano in euro 12.000,00 per onorari oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA
Così deciso in Napoli in data 13.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Ornella Minucci Dott. Leonardo Pica
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