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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 3556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3556 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15473 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: impugnazione delibera assembleare vertente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Procaccini (C.F.
[...]
), sito in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 670, dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione
Attore
CONTRO
“ (C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amm.re p.t. dott. elettivamente domiciliato Controparte_2
presso lo studio dell'avv. Alessandra Abbati ( C.F. , CodiceFiscale_3
in Napoli, alla Via Ponte di Tappia, 62
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 16.06.2022, l'Avv. Parte_1
quale proprietario di un appartamento nel condominio di Napoli, Vico
Limoncello n. 2, citava in giudizio il Controparte_3
[..
[...] [...
in persona dell'amm.re p.t. dott. al fine di Controparte_2
impugnare la delibera assunta dal Condominio in data 25/10/2021, con contestuale e conseguenziale declaratoria di illegittimità, previa sospensione, della delibera stessa e con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
In particolare, parte attrice deduceva che:
- in data 25 ottobre 2021, l'assemblea del condominio, ha deliberato in merito alla richiesta dei condomini , i Controparte_4
quali avevano segnalato la presenza di lesioni alla pavimentazione nel vano cucina del proprio appartamento e ritenendo che il fenomeno potesse interessare anche le parti comuni dell'edificio,
l'assemblea ha disposto la nomina dell'ing. per Persona_1
effettuare le opportune verifiche tecniche e redigere una relazione dettagliata, riservandosi di procedere al ripristino dei luoghi nel caso in cui fosse accertata una responsabilità del . CP_1
- Nella medesima sede, è stato deliberato di istituire un fondo cassa straordinario pari a euro 20.000,00, di cui euro 12.500,00 destinati a lavori al terrazzo e euro 7.500,00, da ripartire secondo la tabella
A, per far fronte alle restanti deliberazioni, comprensive anche delle competenze tecniche per l'incarico conferito all'ingegnere, quantificate in euro 3.050,00 nel piano di riparto allegato alla successiva comunicazione del 18 gennaio 2022. La delibera è stata comunicata all'avv. mediante raccomandata in pari data. Pt_1
- Con istanza depositata a mezzo PEC in data 16 febbraio 2022, il condomino ha avviato procedura di mediazione Pt_1 obbligatoria dinanzi all'organismo “De Jure Conciliando”,
2 conclusasi con esito negativo in data 17 maggio 2022 per mancata comparizione della parte invitata.
L'Avv. ha, quindi, proposto opposizione avverso la delibera Pt_1
assembleare del 25 ottobre 2021, deducendone l'illegittimità sia con riguardo alla nomina del tecnico, in quanto effettuata in assenza di elementi documentali o tecnici che giustificassero l'intervento del su beni CP_1
non comuni sia in relazione all'istituzione del fondo cassa per euro 7.500,00, ritenuta indeterminata e priva di specifica imputazione delle somme ai diversi punti dell'ordine del giorno, con conseguente nullità o annullabilità della deliberazione stessa.
2. Si è costituito il contestando Controparte_1
integralmente le domande formulate dall'attore e chiedendone il rigetto. In via preliminare, ha eccepito l'assenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata, adottata regolarmente dall'assemblea senza violazione di diritti, atteso che l'assemblea del 25 ottobre 2021 era stata convocata per affrontare criticità tecniche legate alla vetustà dell'edificio, risalente al
Settecento, costruito in tufo e da tempo in cattivo stato di conservazione. L' esigenza di verificare la natura delle lesioni lamentate era già emersa in precedenti assemblee e lo stesso attore, sin dal 2018, aveva lamentato infiltrazioni d'acqua tanto da avviare un contenzioso per danni. L'assemblea ha, quindi, nominato l'ingegner per verificare le problematiche strutturali e redigere una Per_1
relazione tecnica dettagliata, in quanto le verifiche richieste riguardavano parti comuni ex art. 1117 c.c. come muri perimetrali e strutture portanti.
3 3. All'udienza del 9.2.2024 il difensore di parte attrice concludeva chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto l'interesse ad ottenere la declaratoria di invalidità della delibera impugnata deve ritenersi venuto meno a seguito della revoca della delibera e/o del superamento della stessa nonché di condannare il convenuto in persona dell'Amministratore p.t., in forza CP_1
del principio della soccombenza virtuale, al pagamento delle spese e compensi professionali del giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Il non si opponeva alla declaratoria di cessazione della CP_1
materia del contendere, ma chiedeva, in forza del principio della soccombenza virtuale, la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Rinviata la causa per discussione orale e subentrato un nuovo GI, all'udienza del 04.04.2025, i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la causa è stata riservata in decisione
1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, deve darsi atto che, nelle more del presente giudizio, precisamente il
22.09.24, è intervenuta una nuova delibera condominiale, la quale ha previsto al punto 1) “ ratifica del computo metrico redatto dall'Ing. del Per_1
preventivo lavori e del relativo riparto(notificati il 15/4/22 in sostituzione a quello notificato con la convocazione del 26/1/22”, che ha, di fatto, determinato il venir meno della situazione di contrasto tra le parti. Ciò comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere essendo venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, per essere sopravvenuto il difetto di interesse in relazione agli specifici motivi di impugnazione.
4 Non vi è dubbio, infatti, che l'indicazione univoca contenuta nel punto 1 dell'dg della nuova delibera sia chiaramente riferito alla delibera del
25.10.2021.
Deve essere richiamata, a tal uopo, la giurisprudenza di legittimità che, in casi analoghi, ha sancito il principio secondo il quale, quando si verifica la sostituzione di una delibera assembleare con altra che decida sui medesimi punti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ed invero, “in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità” (cfr. Cass. Sez. VI - 2, 08.06.2020, n. 10847). Inoltre, ”si verifica la cessazione della materia del contendere, quando l'assemblea condominiale regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere pur in assenza di forme particolari un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido. (cfr. Cass. Sez. II 09.12.1997, n. 12439).
Ne deriva, quindi, che, ogniqualvolta l'assemblea condominiale regolarmente convocata deliberi sul medesimo argomento della delibera che è stata impugnata, ponendo in essere un atto sostitutivo di quello invalido, deve ritenersi cessata la materia del contendere per il venir meno della situazione di contrasto esistente tra le parti e, dunque, per il sopravvenire del difetto di
5 interesse ad esaminare nel merito l'impugnativa. (Cass. 6304 del 1995, Cass.
n. 3159 del 1993; Cass. n. 11961/2004).
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. Le varie ipotesi individuate dalla giurisprudenza non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. S.U. 18.5.2000 n. 368; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048).
Sulla scorta dei principi esposti, nella fattispecie in esame possono ritenersi sussistenti tutte le condizioni per la dichiarazione della cessata materia del contendere;
dunque, in ragione delle circostanze di fatto, come emerse in contraddittorio, e in adesione alla consolidata giurisprudenza citata, nel giudizio per cui è causa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti in relazione alla domanda di declaratoria di nullità e invalidità della delibera assembleare adottata in data 25/10/2021 ed oggetto di impugnativa nel giudizio de quo.
6 Ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, come sopra argomentato, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio fino alla sua naturale definizione (Cass. S.U.
28.9.2000 n. 1048; Cass. 19160/07 Cass. Lav. 13.3.99 n. 2268).
Sulla scorta di tale orientamento anche le seguenti sentenze: “Ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito, costituendo, la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion
d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio fino alla sua naturale definizione”.(cfr.
Tribunale Foggia, Sez. lavoro, Sentenza, 03/01/2022, n. 179. “La cessazione della materia del contendere, che comporta la declaratoria di estinzione del processo, si verifica quando sopravvengono fatti tali da eliminare completamente le ragioni di contrasto tra le parti e l'interesse ad agire e contraddire. L'intervenuta estinzione del credito vantato giustifica detta cessazione e comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto” (Tribunale
Cassino, Sentenza, 03/01/2025, n. 6.)
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della
7 domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav. 6.4.83
n. 24069).
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio la regola generale da applicare nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere è quella della “soccombenza virtuale”, salvo particolari ragioni che giustifichino la compensazione delle spese.
La dichiarazione di cessata materia del contendere comporta, infatti, che, al di fuori dei casi di compensazione, il Giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
La parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite. Occorre individuare tale soccombenza in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 24234/16).
8 Al fine di pervenire alla statuizione sulle spese conformemente al principio sopra enunciato devono essere sommariamente esaminate le posizioni delle parti in causa.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714; conf. sentenza del 29/11/2016 n. 24234); e la condanna alle spese nemmeno deve essere motivata, atteso che solo la decisione di compensazione delle spese giudiziali, deve semmai formare oggetto di adeguata motivazione ( si veda sul punto Cass. 24/06/2003 n. 10009; Cass. 24/06/2004 n. 11744).
Occorre, quindi, esaminare doglianze sollevate da parte attorea.
In ordine al primo motivo di impugnazione, l'attore ha dedotto l'illegittimità della delibera impugnata ritenendo non sussistente alcun fondamento alla decisione di conferire l'incarico all'ing. Tra l'altro, l'attore ha Per_1
osservato che, al di sotto del solaio del vano cucina ove si trova la pavimentazione che si assume lesionata, non si trova alcun vano condominiale che possa giustificare il conferimento dell'incarico ad un
Tecnico da parte del . CP_1
Tale motivo non risulta fondato.
In effetti, da quanto si è evinto dagli atti di causa, le infiltrazioni ben potevano derivare da parti comuni del , atteso che, per quanto si evince CP_1
dagli atti, il è di antica costruzione e, da diversi anni, versa in CP_1
cattivo stato di manutenzione, tanto che negli anni precedenti la questione relativa alle condizioni strutturali ed estetiche del fabbricato era stata più volte
9 posta all'ordine del giorno di diverse assemblee, proprio in considerazione della vetustà del fabbricato stesso, con l'obiettivo di nominare un tecnico che procedesse ad eseguire una serie di rilievi e verifiche (assemblee del
22/05/2012, 16/10/2012, 27/10/2014, 17/06/2015, 19/03/2018, 12/11/2018,
03/02/2020).
Lo stesso attore, divenuto proprietario nel 2018, aveva lamentato infiltrazioni di acqua nel suo immobile, tanto da aver citato in altro giudizio il CP_1 per vederlo condannare all'esecuzione dei lavori e al risarcimento dei danni.
Tra l'altro, l'assemblea ha deliberato la nomina del tecnico “...per la verifica delle cause e di eventuali altri danni alle parti comuni”, intendendo, pertanto, incaricare l'ing. affinchè verificasse sia quanto lamentato dal Per_1
condomino sia la presenza di eventuali danni strutturali alle CP_5 parti comuni, nell'ottica di preservare l'incolumità di tutti i condomini.
Quanto all'eccezione di illegittimità della delibera per indeterminatezza del
“fondo cassa”va osservato quanto segue.
Esulano dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose ed ai servizi comuni (Cass. Sez. 2, 20/06/2012, n. 10199; Cass. Sez. 2, 20/04/2001, n.
5889; Cass. Sez. 2, 26/04/1994, n. 3938; Cass. Sez. 2, 09/07/1971, n. 2217).
Indicativamente, l'erogazione del compenso all'amministratore, la stipula di un contratto d'assicurazione del fabbricato, la corresponsione della retribuzione a chi sia incaricato della custodia dell'edificio, la predisposizione di un fondo - cassa danno luogo a scelte gestorie tutte, in astratto, rientranti nel potere discrezionale dell'assemblea e non dirette a perseguire finalità extracondominiali, di tal che a tale potere deliberativo dell'assemblea del
10 condominio, da esercitare nelle forme e con le maggioranze prescritte, fa riscontro l'obbligo di ciascun condomino di contribuire alle relative spese.
Nel caso di specie, il verbale assembleare riporta testualmente “...In riferimento alla necessità di dare copertura economica alle delibere testé assunte, i presenti danno mandato all'amministratore di emettere bollette straordinarie per istituire un fondo cassa di € 20.000,00 di cui € 12.500,00 per lavori al terrazzo da ripartirsi come per legge ed € 7.500,00 per tab. A per tutte le altre delibere. Il fondo verrà rateizzato in 6 rate mensili uguali e costanti. L'amministratore invierà prospetto dettagliato e relativo riparto.”
Dando seguito a tale deliberato, l'amministratore inviava, in data 18/01/2022, unitamente alla convocazione assembleare del 26/01/2022, il dettaglio delle spese e riparti come deliberati dall'assemblea del 25/10/2021 nonché il verbale di quest'ultima. Da tale documento si ricava che l'importo del fondo di € 20.00,00 era così suddiviso: € 12.500,00 per i lavori al terrazzo, €
7.500,00 per altre spese di cui € 2.400,00 per la procedura di eredità giacente
, € 3.050,00 per le competenze del tecnico incaricato ed € 2.050,00 Per_2
per spese varie legate alle delibere assunte”.
Parte attrice ha lamentato che la specificazione degli importi sia stata effettuata solo con la nota successiva di gennaio 2022.
Deve darsi atto che la giurisprudenza ha ammesso la possibilità per il di istituire fondi cassa e che la riforma del ha CP_1 CP_1
previsto obbligatoriamente la costituzione del fondo speciale, di importo pari al costo delle opere, per affrontare le spese di straordinaria manutenzione delle cose comuni, oltre che per la realizzazione delle innovazioni decise dall'assemblea (v. art. 1135 comma 1 nr. 4 c.c.). Inoltre, è stata ritenuta legittima dalla giurisprudenza anche la costituzione del fondo cassa per far fronte alle spese di manutenzione ordinaria dei beni comuni purchè di durata
11 annuale (Cass. n. 8167 del 1997; v. Tribunale di Bari sentenza nr. 2385 del
2007 per la quale “la costituzione di un fondo cassa per le spese di ordinaria conservazione e manutenzione dei beni comuni appartiene al potere discrezionale dell'assemblea e non pregiudica né l'interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, né loro il diritto patrimoniale all'accredito della proporzionale somma e la relativa delibera è formalmente regolare, anche se l'istituzione non è indicata tra gli argomenti da trattare purché sia desumibile dal rendiconto allorquando nello stesso l'accantonamento di un'entrata condominiale sia destinato alle spese di ordinaria manutenzione“).
Infine, l'assemblea, nell'ambito delle proprie facoltà e prerogative di cui all'art. 1135 comma 1 nr. 3 c..c., ha il potere di gestire gli attivi;
difatti i condomini possono liberamente decidere di ridistribuire tra di loro il residuo in ragione dei rispettivi millesimi oppure di destinarlo all'istituzione di un fondo cassa per le opere di manutenzione ordinaria previste nella gestione successiva o per altre finalità., tra le quali anche quella di far fronte ad ammanchi di cassa per reati posti in essere dall'amministratore
Dunque, non esiste una norma che vieti espressamente la creazione di un fondo cassa per far fronte a specifiche e predefinite destinazioni (emergenze di liquidità) a meno che non sia vietato dal regolamento di condominio, violazione in questa sede non evidenziata.
Ciò non significa che occorra una analitica e minuziosa indicazione delle singole voci, come sostenuto da parte attrice, per cui ben può ritenersi valida l'indicazione inizialmente contenuta nel verbale assembleare in questa sede impugnato, a prescindere dalla successiva specificazione risalente a gennaio
2022,
12 Infine, va evidenziato che il fondo cassa, nel suo complessivo ammontare di
€ 20.000,00 non veniva messo all'incasso perché insufficiente a garantire la copertura economica degli interventi. Difatti, con la successiva delibera del
26/01/2022, non impugnata e alla quale partecipava anche l'attore, il
Condominio prendeva atto della relazione del tecnico ing. il quale, Per_1 in merito ai lavori al terrazzo, per i quali era stata prevista una spesa di €
12.500,00 rientrante nel fondo cassa di € 20.000,00, dichiarava che i lavori ipotizzati come lavori “tampone” non sarebbero stati sufficienti all'eliminazione delle cause infiltrative, per cui si optava per un intervento definitivo, comportante una maggiore spesa per la quale il fondo già deliberato non sarebbe stato sufficiente. Il nuovo riparto nonchè il computo metrico e il preventivo di spesa sono stati, poi, oggetto di ratifica da parte dell'assemblea condominiale del 22/09/2022 in sostituzione di quello precedente.
Pertanto, parte attrice risulta soccombente e va liquidata al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, nei limiti del valore di euro 5.200,00 indicato in citazione, nella misura indicata in dispositivo secondo i criteri indicati dal D.M. 147/2022 (valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione sesta civile, in persona della dr.ssa Anna
Maria Diana, definitivamente pronunziando sulla causa R.G. n. 15473/2022 tra ed il “ ” in Parte_1 Controparte_1 Parte_2
persona dell'amministratore p.t. ogni diversa istanza e Controparte_2
deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
13 b) condanna al pagamento, in favore del “ Parte_1 Controparte_6
”, delle spese processuali del giudizio, che sono liquidate, in €
[...]
2.552,00 oltre Iva, C.P.A. e spese generali pari al 15%, come per legge.
Napoli, 09 Aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15473 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: impugnazione delibera assembleare vertente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Procaccini (C.F.
[...]
), sito in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 670, dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione
Attore
CONTRO
“ (C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amm.re p.t. dott. elettivamente domiciliato Controparte_2
presso lo studio dell'avv. Alessandra Abbati ( C.F. , CodiceFiscale_3
in Napoli, alla Via Ponte di Tappia, 62
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 16.06.2022, l'Avv. Parte_1
quale proprietario di un appartamento nel condominio di Napoli, Vico
Limoncello n. 2, citava in giudizio il Controparte_3
[..
[...] [...
in persona dell'amm.re p.t. dott. al fine di Controparte_2
impugnare la delibera assunta dal Condominio in data 25/10/2021, con contestuale e conseguenziale declaratoria di illegittimità, previa sospensione, della delibera stessa e con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
In particolare, parte attrice deduceva che:
- in data 25 ottobre 2021, l'assemblea del condominio, ha deliberato in merito alla richiesta dei condomini , i Controparte_4
quali avevano segnalato la presenza di lesioni alla pavimentazione nel vano cucina del proprio appartamento e ritenendo che il fenomeno potesse interessare anche le parti comuni dell'edificio,
l'assemblea ha disposto la nomina dell'ing. per Persona_1
effettuare le opportune verifiche tecniche e redigere una relazione dettagliata, riservandosi di procedere al ripristino dei luoghi nel caso in cui fosse accertata una responsabilità del . CP_1
- Nella medesima sede, è stato deliberato di istituire un fondo cassa straordinario pari a euro 20.000,00, di cui euro 12.500,00 destinati a lavori al terrazzo e euro 7.500,00, da ripartire secondo la tabella
A, per far fronte alle restanti deliberazioni, comprensive anche delle competenze tecniche per l'incarico conferito all'ingegnere, quantificate in euro 3.050,00 nel piano di riparto allegato alla successiva comunicazione del 18 gennaio 2022. La delibera è stata comunicata all'avv. mediante raccomandata in pari data. Pt_1
- Con istanza depositata a mezzo PEC in data 16 febbraio 2022, il condomino ha avviato procedura di mediazione Pt_1 obbligatoria dinanzi all'organismo “De Jure Conciliando”,
2 conclusasi con esito negativo in data 17 maggio 2022 per mancata comparizione della parte invitata.
L'Avv. ha, quindi, proposto opposizione avverso la delibera Pt_1
assembleare del 25 ottobre 2021, deducendone l'illegittimità sia con riguardo alla nomina del tecnico, in quanto effettuata in assenza di elementi documentali o tecnici che giustificassero l'intervento del su beni CP_1
non comuni sia in relazione all'istituzione del fondo cassa per euro 7.500,00, ritenuta indeterminata e priva di specifica imputazione delle somme ai diversi punti dell'ordine del giorno, con conseguente nullità o annullabilità della deliberazione stessa.
2. Si è costituito il contestando Controparte_1
integralmente le domande formulate dall'attore e chiedendone il rigetto. In via preliminare, ha eccepito l'assenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata, adottata regolarmente dall'assemblea senza violazione di diritti, atteso che l'assemblea del 25 ottobre 2021 era stata convocata per affrontare criticità tecniche legate alla vetustà dell'edificio, risalente al
Settecento, costruito in tufo e da tempo in cattivo stato di conservazione. L' esigenza di verificare la natura delle lesioni lamentate era già emersa in precedenti assemblee e lo stesso attore, sin dal 2018, aveva lamentato infiltrazioni d'acqua tanto da avviare un contenzioso per danni. L'assemblea ha, quindi, nominato l'ingegner per verificare le problematiche strutturali e redigere una Per_1
relazione tecnica dettagliata, in quanto le verifiche richieste riguardavano parti comuni ex art. 1117 c.c. come muri perimetrali e strutture portanti.
3 3. All'udienza del 9.2.2024 il difensore di parte attrice concludeva chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto l'interesse ad ottenere la declaratoria di invalidità della delibera impugnata deve ritenersi venuto meno a seguito della revoca della delibera e/o del superamento della stessa nonché di condannare il convenuto in persona dell'Amministratore p.t., in forza CP_1
del principio della soccombenza virtuale, al pagamento delle spese e compensi professionali del giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Il non si opponeva alla declaratoria di cessazione della CP_1
materia del contendere, ma chiedeva, in forza del principio della soccombenza virtuale, la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Rinviata la causa per discussione orale e subentrato un nuovo GI, all'udienza del 04.04.2025, i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la causa è stata riservata in decisione
1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, deve darsi atto che, nelle more del presente giudizio, precisamente il
22.09.24, è intervenuta una nuova delibera condominiale, la quale ha previsto al punto 1) “ ratifica del computo metrico redatto dall'Ing. del Per_1
preventivo lavori e del relativo riparto(notificati il 15/4/22 in sostituzione a quello notificato con la convocazione del 26/1/22”, che ha, di fatto, determinato il venir meno della situazione di contrasto tra le parti. Ciò comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere essendo venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, per essere sopravvenuto il difetto di interesse in relazione agli specifici motivi di impugnazione.
4 Non vi è dubbio, infatti, che l'indicazione univoca contenuta nel punto 1 dell'dg della nuova delibera sia chiaramente riferito alla delibera del
25.10.2021.
Deve essere richiamata, a tal uopo, la giurisprudenza di legittimità che, in casi analoghi, ha sancito il principio secondo il quale, quando si verifica la sostituzione di una delibera assembleare con altra che decida sui medesimi punti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ed invero, “in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità” (cfr. Cass. Sez. VI - 2, 08.06.2020, n. 10847). Inoltre, ”si verifica la cessazione della materia del contendere, quando l'assemblea condominiale regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere pur in assenza di forme particolari un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido. (cfr. Cass. Sez. II 09.12.1997, n. 12439).
Ne deriva, quindi, che, ogniqualvolta l'assemblea condominiale regolarmente convocata deliberi sul medesimo argomento della delibera che è stata impugnata, ponendo in essere un atto sostitutivo di quello invalido, deve ritenersi cessata la materia del contendere per il venir meno della situazione di contrasto esistente tra le parti e, dunque, per il sopravvenire del difetto di
5 interesse ad esaminare nel merito l'impugnativa. (Cass. 6304 del 1995, Cass.
n. 3159 del 1993; Cass. n. 11961/2004).
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. Le varie ipotesi individuate dalla giurisprudenza non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. S.U. 18.5.2000 n. 368; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048).
Sulla scorta dei principi esposti, nella fattispecie in esame possono ritenersi sussistenti tutte le condizioni per la dichiarazione della cessata materia del contendere;
dunque, in ragione delle circostanze di fatto, come emerse in contraddittorio, e in adesione alla consolidata giurisprudenza citata, nel giudizio per cui è causa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti in relazione alla domanda di declaratoria di nullità e invalidità della delibera assembleare adottata in data 25/10/2021 ed oggetto di impugnativa nel giudizio de quo.
6 Ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, come sopra argomentato, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio fino alla sua naturale definizione (Cass. S.U.
28.9.2000 n. 1048; Cass. 19160/07 Cass. Lav. 13.3.99 n. 2268).
Sulla scorta di tale orientamento anche le seguenti sentenze: “Ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito, costituendo, la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion
d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio fino alla sua naturale definizione”.(cfr.
Tribunale Foggia, Sez. lavoro, Sentenza, 03/01/2022, n. 179. “La cessazione della materia del contendere, che comporta la declaratoria di estinzione del processo, si verifica quando sopravvengono fatti tali da eliminare completamente le ragioni di contrasto tra le parti e l'interesse ad agire e contraddire. L'intervenuta estinzione del credito vantato giustifica detta cessazione e comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto” (Tribunale
Cassino, Sentenza, 03/01/2025, n. 6.)
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della
7 domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav. 6.4.83
n. 24069).
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio la regola generale da applicare nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere è quella della “soccombenza virtuale”, salvo particolari ragioni che giustifichino la compensazione delle spese.
La dichiarazione di cessata materia del contendere comporta, infatti, che, al di fuori dei casi di compensazione, il Giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
La parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite. Occorre individuare tale soccombenza in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 24234/16).
8 Al fine di pervenire alla statuizione sulle spese conformemente al principio sopra enunciato devono essere sommariamente esaminate le posizioni delle parti in causa.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714; conf. sentenza del 29/11/2016 n. 24234); e la condanna alle spese nemmeno deve essere motivata, atteso che solo la decisione di compensazione delle spese giudiziali, deve semmai formare oggetto di adeguata motivazione ( si veda sul punto Cass. 24/06/2003 n. 10009; Cass. 24/06/2004 n. 11744).
Occorre, quindi, esaminare doglianze sollevate da parte attorea.
In ordine al primo motivo di impugnazione, l'attore ha dedotto l'illegittimità della delibera impugnata ritenendo non sussistente alcun fondamento alla decisione di conferire l'incarico all'ing. Tra l'altro, l'attore ha Per_1
osservato che, al di sotto del solaio del vano cucina ove si trova la pavimentazione che si assume lesionata, non si trova alcun vano condominiale che possa giustificare il conferimento dell'incarico ad un
Tecnico da parte del . CP_1
Tale motivo non risulta fondato.
In effetti, da quanto si è evinto dagli atti di causa, le infiltrazioni ben potevano derivare da parti comuni del , atteso che, per quanto si evince CP_1
dagli atti, il è di antica costruzione e, da diversi anni, versa in CP_1
cattivo stato di manutenzione, tanto che negli anni precedenti la questione relativa alle condizioni strutturali ed estetiche del fabbricato era stata più volte
9 posta all'ordine del giorno di diverse assemblee, proprio in considerazione della vetustà del fabbricato stesso, con l'obiettivo di nominare un tecnico che procedesse ad eseguire una serie di rilievi e verifiche (assemblee del
22/05/2012, 16/10/2012, 27/10/2014, 17/06/2015, 19/03/2018, 12/11/2018,
03/02/2020).
Lo stesso attore, divenuto proprietario nel 2018, aveva lamentato infiltrazioni di acqua nel suo immobile, tanto da aver citato in altro giudizio il CP_1 per vederlo condannare all'esecuzione dei lavori e al risarcimento dei danni.
Tra l'altro, l'assemblea ha deliberato la nomina del tecnico “...per la verifica delle cause e di eventuali altri danni alle parti comuni”, intendendo, pertanto, incaricare l'ing. affinchè verificasse sia quanto lamentato dal Per_1
condomino sia la presenza di eventuali danni strutturali alle CP_5 parti comuni, nell'ottica di preservare l'incolumità di tutti i condomini.
Quanto all'eccezione di illegittimità della delibera per indeterminatezza del
“fondo cassa”va osservato quanto segue.
Esulano dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose ed ai servizi comuni (Cass. Sez. 2, 20/06/2012, n. 10199; Cass. Sez. 2, 20/04/2001, n.
5889; Cass. Sez. 2, 26/04/1994, n. 3938; Cass. Sez. 2, 09/07/1971, n. 2217).
Indicativamente, l'erogazione del compenso all'amministratore, la stipula di un contratto d'assicurazione del fabbricato, la corresponsione della retribuzione a chi sia incaricato della custodia dell'edificio, la predisposizione di un fondo - cassa danno luogo a scelte gestorie tutte, in astratto, rientranti nel potere discrezionale dell'assemblea e non dirette a perseguire finalità extracondominiali, di tal che a tale potere deliberativo dell'assemblea del
10 condominio, da esercitare nelle forme e con le maggioranze prescritte, fa riscontro l'obbligo di ciascun condomino di contribuire alle relative spese.
Nel caso di specie, il verbale assembleare riporta testualmente “...In riferimento alla necessità di dare copertura economica alle delibere testé assunte, i presenti danno mandato all'amministratore di emettere bollette straordinarie per istituire un fondo cassa di € 20.000,00 di cui € 12.500,00 per lavori al terrazzo da ripartirsi come per legge ed € 7.500,00 per tab. A per tutte le altre delibere. Il fondo verrà rateizzato in 6 rate mensili uguali e costanti. L'amministratore invierà prospetto dettagliato e relativo riparto.”
Dando seguito a tale deliberato, l'amministratore inviava, in data 18/01/2022, unitamente alla convocazione assembleare del 26/01/2022, il dettaglio delle spese e riparti come deliberati dall'assemblea del 25/10/2021 nonché il verbale di quest'ultima. Da tale documento si ricava che l'importo del fondo di € 20.00,00 era così suddiviso: € 12.500,00 per i lavori al terrazzo, €
7.500,00 per altre spese di cui € 2.400,00 per la procedura di eredità giacente
, € 3.050,00 per le competenze del tecnico incaricato ed € 2.050,00 Per_2
per spese varie legate alle delibere assunte”.
Parte attrice ha lamentato che la specificazione degli importi sia stata effettuata solo con la nota successiva di gennaio 2022.
Deve darsi atto che la giurisprudenza ha ammesso la possibilità per il di istituire fondi cassa e che la riforma del ha CP_1 CP_1
previsto obbligatoriamente la costituzione del fondo speciale, di importo pari al costo delle opere, per affrontare le spese di straordinaria manutenzione delle cose comuni, oltre che per la realizzazione delle innovazioni decise dall'assemblea (v. art. 1135 comma 1 nr. 4 c.c.). Inoltre, è stata ritenuta legittima dalla giurisprudenza anche la costituzione del fondo cassa per far fronte alle spese di manutenzione ordinaria dei beni comuni purchè di durata
11 annuale (Cass. n. 8167 del 1997; v. Tribunale di Bari sentenza nr. 2385 del
2007 per la quale “la costituzione di un fondo cassa per le spese di ordinaria conservazione e manutenzione dei beni comuni appartiene al potere discrezionale dell'assemblea e non pregiudica né l'interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, né loro il diritto patrimoniale all'accredito della proporzionale somma e la relativa delibera è formalmente regolare, anche se l'istituzione non è indicata tra gli argomenti da trattare purché sia desumibile dal rendiconto allorquando nello stesso l'accantonamento di un'entrata condominiale sia destinato alle spese di ordinaria manutenzione“).
Infine, l'assemblea, nell'ambito delle proprie facoltà e prerogative di cui all'art. 1135 comma 1 nr. 3 c..c., ha il potere di gestire gli attivi;
difatti i condomini possono liberamente decidere di ridistribuire tra di loro il residuo in ragione dei rispettivi millesimi oppure di destinarlo all'istituzione di un fondo cassa per le opere di manutenzione ordinaria previste nella gestione successiva o per altre finalità., tra le quali anche quella di far fronte ad ammanchi di cassa per reati posti in essere dall'amministratore
Dunque, non esiste una norma che vieti espressamente la creazione di un fondo cassa per far fronte a specifiche e predefinite destinazioni (emergenze di liquidità) a meno che non sia vietato dal regolamento di condominio, violazione in questa sede non evidenziata.
Ciò non significa che occorra una analitica e minuziosa indicazione delle singole voci, come sostenuto da parte attrice, per cui ben può ritenersi valida l'indicazione inizialmente contenuta nel verbale assembleare in questa sede impugnato, a prescindere dalla successiva specificazione risalente a gennaio
2022,
12 Infine, va evidenziato che il fondo cassa, nel suo complessivo ammontare di
€ 20.000,00 non veniva messo all'incasso perché insufficiente a garantire la copertura economica degli interventi. Difatti, con la successiva delibera del
26/01/2022, non impugnata e alla quale partecipava anche l'attore, il
Condominio prendeva atto della relazione del tecnico ing. il quale, Per_1 in merito ai lavori al terrazzo, per i quali era stata prevista una spesa di €
12.500,00 rientrante nel fondo cassa di € 20.000,00, dichiarava che i lavori ipotizzati come lavori “tampone” non sarebbero stati sufficienti all'eliminazione delle cause infiltrative, per cui si optava per un intervento definitivo, comportante una maggiore spesa per la quale il fondo già deliberato non sarebbe stato sufficiente. Il nuovo riparto nonchè il computo metrico e il preventivo di spesa sono stati, poi, oggetto di ratifica da parte dell'assemblea condominiale del 22/09/2022 in sostituzione di quello precedente.
Pertanto, parte attrice risulta soccombente e va liquidata al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, nei limiti del valore di euro 5.200,00 indicato in citazione, nella misura indicata in dispositivo secondo i criteri indicati dal D.M. 147/2022 (valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione sesta civile, in persona della dr.ssa Anna
Maria Diana, definitivamente pronunziando sulla causa R.G. n. 15473/2022 tra ed il “ ” in Parte_1 Controparte_1 Parte_2
persona dell'amministratore p.t. ogni diversa istanza e Controparte_2
deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
13 b) condanna al pagamento, in favore del “ Parte_1 Controparte_6
”, delle spese processuali del giudizio, che sono liquidate, in €
[...]
2.552,00 oltre Iva, C.P.A. e spese generali pari al 15%, come per legge.
Napoli, 09 Aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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