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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1680/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE nella persona del dott. Leonardo Papaleo, ha pronunciato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1680 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, c.f. , in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Tommaso Ventre ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta, alla Via San Carlo n. 126
APPELLANTE
E
p.i. , in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Pasquale Matera ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bucciano (Bn), alla via Roma n. 53
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Airola (Bn) n. 118/2023, pubblicata il 31.1.2023.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 118/2023 emessa dal Giudice di Pace di Airola (Bn), con cui è stata accolta l'opposizione proposta dalla avverso l'avviso di pagamento emesso dal Controparte_1
relativo al canone di depurazione delle acque reflue e a quello di fognatura Parte_1
per le annualità 2016-2017, per un totale complessivo di € 116,20.
- Pagina 1 - L'attrice in primo grado ha chiesto l'annullamento dell'avviso, ritenendo non dovuta la pretesa creditoria, sia per la inesistenza del sistema di depurazione centralizzata nel territorio del Comune di Airola, sia per l'intervenuta prescrizione biennale ex lege n. 205/2017.
Il Giudice di Pace di Airola ha accolto la domanda.
In particolare, la sentenza gravata ha statuito la non debenza del canone per gli anni 2016-
2017 perché il non aveva fornito alcuna prova in merito all'attuale presenza Parte_1 ed al funzionamento sul territorio comunale dell'attività di trattamento e di depurazione delle acque nel periodo imputato.
Il ha proposto appello, denunciando: Parte_1
• l'omessa motivazione, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sull'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito;
• la nullità della sentenza gravata per difetto dell'iter logico-argomentativo e per motivazione meramente apparente, essendo la decisione resa in primo grado priva di “una linea logico-razionale” e la motivazione “inidonea” a far comprendere le ragioni poste alla base della statuizione adottata;
• la violazione e falsa applicazione del quadro normativo di riferimento e della condotta amministrativa dell'Ente; la violazione del principio dispositivo;
la omessa ed erronea valutazione delle risultanze di causa;
la motivazione incongrua;
l'appellante deduce che la normativa richiamata nella sentenza impugnata, ossia il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 30.9.2009, non sarebbe pertinente all'oggetto del giudizio e precisa che il servizio di depurazione nel comune di Airola è stato sempre operativo e funzionante.
• la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935, la falsa applicazione dell'art. 1, co. 4, della L. n. 205/2017; l'appellante deduce che la normativa innanzi richiamata, con riferimento alla prescrizione biennale, non sarebbe applicabile nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni ma soltanto alle categorie espressamente indicate e “condizionata” alla data di scadenza della fattura;
in particolare, l'ente locale sostiene che gli avvisi emessi dopo il primo gennaio 2020, ma riferiti a consumi antecedenti di due anni (nel caso de quo anni 2016-
2017, con sollecito di pagamento notificato in data 8.1.2022), devono considerarsi ancora riscuotibili, non essendo possibile applicare retroattivamente l'istituto della prescrizione, e valendo per questo tipo di fatturazione il termine di prescrizione quinquennale.
Parte appellante ha, perciò, concluso chiedendo che, in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza gravata, la domanda attorea venga rigettata.
- Pagina 2 - Si è costituita l'appellata, la quale ha eccepito, nell'ordine:
• l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto in palese violazione dei requisiti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
• il divieto di nova in appello, invocando l'ente appellante invochi in questa sede documentazione non prodotta in primo grado;
• l'infondatezza dei motivi di appello.
Riassegnata la causa allo scrivente, essa è stata ritenuta matura per la decisione e, dapprima, rinviata per conclusioni e, poi, assegnata a sentenza.
Il Tribunale osserva.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione dell'appellata relativa all'inammissibilità dell'impugnazione, la quale è tempestiva e ammissibile in base all'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017).
Venendo all'esame del merito, l'appello non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito precisate, dovendo darsi continuità alle altre decisioni adottate in merito da codesto
Tribunale.
Il primo motivo di gravame è infondato.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 39 dell'11.2.2010 ha definitivamente chiarito che le controversie sul canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario: la tariffa del servizio idrico integrato, costituita anche dalla quota per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, si configura, infatti, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa e trova fonte nel contratto di utenza.
Nella fattispecie l'attrice di prime cure si è limitata a contestare la fondatezza della pretesa creditoria per l'assenza della controprestazione, senza entrare nel merito delle scelte discrezionali dell'Amministrazione nella gestione del servizio.
Infondati sono anche il secondo ed il terzo motivo di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente.
La sentenza impugnata ha, come già esposto, accolto la domanda attorea sul rilievo che il non ha fornito alcuna prova dell'attuale presenza e del funzionamento sul Parte_1
territorio comunale di impianti di trattamento e di depurazione delle acque, quantomeno nel periodo di riferimento (anni 2016 e 2017).
- Pagina 3 - Va ricordato che la legge n. 319/1976 (Legge Merli) ha istituito e regolamentato il servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto;
il canone aveva natura di tributo ed era costituito da due voci, la prima determinata sulla quantità di acqua versata, la seconda in relazione alla quantità e, per le attività produttive, alla qualità degli scarichi.
La quota riferita al servizio di pubblica fognatura e depurazione era dovuta dagli utenti anche in mancanza e temporanea assenza del servizio, dovendo i relativi proventi confluire in un fondo, a disposizione dei gestori del servizio idrico integrato, la cui utilizzazione era vincolata alla realizzazione e gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 335/2008 ha chiarito che “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. La quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (art. 13 della legge n. 36 del 1994).”
Di conseguenza, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale anche degli artt. 155-156 del
Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) che imponevano il pagamento della tariffa del servizio di fognatura e depurazione «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Sul punto, la Suprema Corte ha osservato che “configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione” (Cass. nn. 7947/2020,
3044/2022).
Ciò posto, a fronte di specifica contestazione sul punto dell'attrice di prime cure, l'ente locale avrebbe dovuto provare l'esistenza ed il funzionamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue nel periodo di fatturazione e, quindi, la prestazione del servizio, tuttavia tale prova non è stata fornita.
- Pagina 4 - Nel giudizio di primo grado, infatti, il si è limitato a sostenere che “il contatore era Pt_1
perfettamente funzionante e segnante la corretta corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura”.
Solo in sede di gravame l'appellante ha depositato le delibere comunali che dovrebbero provare l'esistenza dell'impianto di depurazione sul territorio comunale, anche negli anni riferiti ai consumi riportati nell'avviso di pagamento, ossia 2016-2017.
Tuttavia nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ex art. 345 c.p.c., ipotesi non riscontrabile nella fattispecie.
D'altra parte, non può trovare accoglimento la tesi difensiva dell'ente appellante secondo cui costituirebbe “fatto notorio” l'esistenza e l'operatività dell'impianto di depurazione nel territorio di Airola.
Resta assorbito l'esame dei motivi di censura riguardanti la prescrizione della pretesa creditoria.
In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n.
147/2022 (scaglione fino ad € 1.100), ai valori medi per le prime due fasi e minimi per quella di trattazione, non essendovi stata istruttoria, e per quella decisionale, non avendo l'appellata depositate conclusioni e scritti conclusionali ma solamente le note di udienza in vista dell'udienza finale.
Essendo stata proposta l'impugnazione in epoca posteriore al 30.1.2013, occorre, poi, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L.
24.12.2012 n. 228.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull' appello proposto dal ogni Parte_1
contraria ed istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2. condanna il al pagamento delle spese del presente grado di giudizio Parte_1 che liquida in € 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi
- Pagina 5 - antistatario;
3. dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Benevento, 3.1.2025.
Il Giudice
dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE nella persona del dott. Leonardo Papaleo, ha pronunciato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1680 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, c.f. , in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Tommaso Ventre ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta, alla Via San Carlo n. 126
APPELLANTE
E
p.i. , in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Pasquale Matera ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bucciano (Bn), alla via Roma n. 53
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Airola (Bn) n. 118/2023, pubblicata il 31.1.2023.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 118/2023 emessa dal Giudice di Pace di Airola (Bn), con cui è stata accolta l'opposizione proposta dalla avverso l'avviso di pagamento emesso dal Controparte_1
relativo al canone di depurazione delle acque reflue e a quello di fognatura Parte_1
per le annualità 2016-2017, per un totale complessivo di € 116,20.
- Pagina 1 - L'attrice in primo grado ha chiesto l'annullamento dell'avviso, ritenendo non dovuta la pretesa creditoria, sia per la inesistenza del sistema di depurazione centralizzata nel territorio del Comune di Airola, sia per l'intervenuta prescrizione biennale ex lege n. 205/2017.
Il Giudice di Pace di Airola ha accolto la domanda.
In particolare, la sentenza gravata ha statuito la non debenza del canone per gli anni 2016-
2017 perché il non aveva fornito alcuna prova in merito all'attuale presenza Parte_1 ed al funzionamento sul territorio comunale dell'attività di trattamento e di depurazione delle acque nel periodo imputato.
Il ha proposto appello, denunciando: Parte_1
• l'omessa motivazione, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sull'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito;
• la nullità della sentenza gravata per difetto dell'iter logico-argomentativo e per motivazione meramente apparente, essendo la decisione resa in primo grado priva di “una linea logico-razionale” e la motivazione “inidonea” a far comprendere le ragioni poste alla base della statuizione adottata;
• la violazione e falsa applicazione del quadro normativo di riferimento e della condotta amministrativa dell'Ente; la violazione del principio dispositivo;
la omessa ed erronea valutazione delle risultanze di causa;
la motivazione incongrua;
l'appellante deduce che la normativa richiamata nella sentenza impugnata, ossia il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 30.9.2009, non sarebbe pertinente all'oggetto del giudizio e precisa che il servizio di depurazione nel comune di Airola è stato sempre operativo e funzionante.
• la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935, la falsa applicazione dell'art. 1, co. 4, della L. n. 205/2017; l'appellante deduce che la normativa innanzi richiamata, con riferimento alla prescrizione biennale, non sarebbe applicabile nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni ma soltanto alle categorie espressamente indicate e “condizionata” alla data di scadenza della fattura;
in particolare, l'ente locale sostiene che gli avvisi emessi dopo il primo gennaio 2020, ma riferiti a consumi antecedenti di due anni (nel caso de quo anni 2016-
2017, con sollecito di pagamento notificato in data 8.1.2022), devono considerarsi ancora riscuotibili, non essendo possibile applicare retroattivamente l'istituto della prescrizione, e valendo per questo tipo di fatturazione il termine di prescrizione quinquennale.
Parte appellante ha, perciò, concluso chiedendo che, in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza gravata, la domanda attorea venga rigettata.
- Pagina 2 - Si è costituita l'appellata, la quale ha eccepito, nell'ordine:
• l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto in palese violazione dei requisiti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
• il divieto di nova in appello, invocando l'ente appellante invochi in questa sede documentazione non prodotta in primo grado;
• l'infondatezza dei motivi di appello.
Riassegnata la causa allo scrivente, essa è stata ritenuta matura per la decisione e, dapprima, rinviata per conclusioni e, poi, assegnata a sentenza.
Il Tribunale osserva.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione dell'appellata relativa all'inammissibilità dell'impugnazione, la quale è tempestiva e ammissibile in base all'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017).
Venendo all'esame del merito, l'appello non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito precisate, dovendo darsi continuità alle altre decisioni adottate in merito da codesto
Tribunale.
Il primo motivo di gravame è infondato.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 39 dell'11.2.2010 ha definitivamente chiarito che le controversie sul canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario: la tariffa del servizio idrico integrato, costituita anche dalla quota per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, si configura, infatti, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa e trova fonte nel contratto di utenza.
Nella fattispecie l'attrice di prime cure si è limitata a contestare la fondatezza della pretesa creditoria per l'assenza della controprestazione, senza entrare nel merito delle scelte discrezionali dell'Amministrazione nella gestione del servizio.
Infondati sono anche il secondo ed il terzo motivo di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente.
La sentenza impugnata ha, come già esposto, accolto la domanda attorea sul rilievo che il non ha fornito alcuna prova dell'attuale presenza e del funzionamento sul Parte_1
territorio comunale di impianti di trattamento e di depurazione delle acque, quantomeno nel periodo di riferimento (anni 2016 e 2017).
- Pagina 3 - Va ricordato che la legge n. 319/1976 (Legge Merli) ha istituito e regolamentato il servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto;
il canone aveva natura di tributo ed era costituito da due voci, la prima determinata sulla quantità di acqua versata, la seconda in relazione alla quantità e, per le attività produttive, alla qualità degli scarichi.
La quota riferita al servizio di pubblica fognatura e depurazione era dovuta dagli utenti anche in mancanza e temporanea assenza del servizio, dovendo i relativi proventi confluire in un fondo, a disposizione dei gestori del servizio idrico integrato, la cui utilizzazione era vincolata alla realizzazione e gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 335/2008 ha chiarito che “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. La quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (art. 13 della legge n. 36 del 1994).”
Di conseguenza, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale anche degli artt. 155-156 del
Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) che imponevano il pagamento della tariffa del servizio di fognatura e depurazione «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Sul punto, la Suprema Corte ha osservato che “configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione” (Cass. nn. 7947/2020,
3044/2022).
Ciò posto, a fronte di specifica contestazione sul punto dell'attrice di prime cure, l'ente locale avrebbe dovuto provare l'esistenza ed il funzionamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue nel periodo di fatturazione e, quindi, la prestazione del servizio, tuttavia tale prova non è stata fornita.
- Pagina 4 - Nel giudizio di primo grado, infatti, il si è limitato a sostenere che “il contatore era Pt_1
perfettamente funzionante e segnante la corretta corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura”.
Solo in sede di gravame l'appellante ha depositato le delibere comunali che dovrebbero provare l'esistenza dell'impianto di depurazione sul territorio comunale, anche negli anni riferiti ai consumi riportati nell'avviso di pagamento, ossia 2016-2017.
Tuttavia nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ex art. 345 c.p.c., ipotesi non riscontrabile nella fattispecie.
D'altra parte, non può trovare accoglimento la tesi difensiva dell'ente appellante secondo cui costituirebbe “fatto notorio” l'esistenza e l'operatività dell'impianto di depurazione nel territorio di Airola.
Resta assorbito l'esame dei motivi di censura riguardanti la prescrizione della pretesa creditoria.
In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n.
147/2022 (scaglione fino ad € 1.100), ai valori medi per le prime due fasi e minimi per quella di trattazione, non essendovi stata istruttoria, e per quella decisionale, non avendo l'appellata depositate conclusioni e scritti conclusionali ma solamente le note di udienza in vista dell'udienza finale.
Essendo stata proposta l'impugnazione in epoca posteriore al 30.1.2013, occorre, poi, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L.
24.12.2012 n. 228.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull' appello proposto dal ogni Parte_1
contraria ed istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2. condanna il al pagamento delle spese del presente grado di giudizio Parte_1 che liquida in € 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi
- Pagina 5 - antistatario;
3. dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Benevento, 3.1.2025.
Il Giudice
dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 6 -