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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/11/2025, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2444/2024 RG promossa da
– rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Parte_1
Iacobino giusta nomina in atti
Contro
– rappresentata e difesa dall'Avv. Annarita Beretta giusta nomina CP_1
in atti
CP_2
I MOTIVI DI OPPOSIZIONE SPIEGATI AVVERSO L'INGIUNZIONE
AMMINISTRATIVA DI PAGAMENTO
Con ricorso ex art. 3 R.D. n. 639 del 1910, la ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. Fascicolo RC/2024/0117/TA/FI, notificatagli telematicamente dalla in data il 30/04/2024 contenente CP_1
l'ordine del pagamento della complessiva somma di € 39.791,32 (di cui € 953,83 per interessi) finalizzata al recupero della sovvenzione diretta erogata nell'ambito del “POR
PUGLIA FESR-FSE 2014-2000 Titolo II – Capo 3 circolante aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese.
pagina 1 di 5 A sostegno dell'opposizione la società ricorrente deduce preliminarmente il difetto di motivazione della notificata ingiunzione poiché priva dell'esplicitazione dei motivi fondanti la richiesta di pagamento;
nel merito deduce l'illegittimità ed infondatezza dell'ingiunzione allegando che la flessione del tasso occupazionale dell'azienda – che giustificherebbe il recupero delle somme richieste con l'ingiunzione – non è ad essa imputabile poiché connessa a fattori imprevedibili e non controllabili.
LE DIFESE DELL'ENTE REGIONALE
La costituendosi in giudizio, ha sostenuto la legittimità e correttezza CP_1 dell'ingiunzione di pagamento notificata alla società ricorrente e, pertanto, chiede il rigetto della domanda.
In particolare, preliminarmente, evidenzia che non sussiste l'asserito dedotto difetto di motivazione poiché l'ingiunzione di pagamento richiama espressamente tutti gli atti presupposti su cui si fonda, anch'essi già previamente notificati alla resistente ed quindi dalla medesima conosciuti;
nel merito evidenza la correttezza dell'azione di ripetizione delle somme erogate non avendo la società resistente rispettato l'impegno a mantenere i livelli occupazionali imposti dalla lex specialis prevista dall'avviso disciplinante gli aiuti economici ivi previsti.
All'udienza del 08-10-2025 la causa veniva riservata per la decisione ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE PRELIMINARE DI DIFETTO DI
MOTIVAZIONE DELLA INGIUNZIONE IMPUGNATA
Preliminarmente si rileva che la società resistente si limita a dedurre il difetto di motivazione relativamente all'ingiunzione di pagamento oggetto di causa e non anche della presupposta Determina Dirigenziale n. 594 del 21.07.2023 su cui si fonda, atto che la prova di aver previamente notificato al ricorrente in data 1/09/2023 CP_1
(circostanza questa neppure contestata dal ricorrente).
Sul punto si osserva che, seppur vero è che la motivazione deve essere sempre esplicitata in ogni atto amministrativo ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del contribuente (L.
212/2000), altrettanto vero è che tale onere motivazionale può essere adempiuto anche per relationem laddove sia riprodotto il contenuto essenziale dell'atto a cui l'ingiunzione di pagamento si riferisce: invero in siffatta ipotesi nessun vulnus è ravvisabile per il contribuente e, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, anche il giudice è nelle pagina 2 di 5 condizioni di individuare i punti specifici dell'atto richiamato in cui risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (cfr. ex multis Cass. n. 30900/2024; Cass. 38116/2022).
Orbene dalla documentazione versata in atti si evince che
- la Determina Dirigenziale n. 594/2023 su cui si fonda l'ingiunzione di pagamento, contenente l'enunciazione completa ed esaustiva delle motivazioni a sostegno della pretesa dell'ente regionale, risulta ritualmente notificata in data 1/09/2023;
- nell'ingiunzione di pagamento per cui è causa è contenuto il rinvio esplicito a tale determina di revoca atteso che nella stessa è riportato testualmente “Vista la
Determinazione Dirigenziale n. 00594 del 21/07/2023 del dirigente della Sezione
Competitività - Servizio Incentivi PMI e Grandi Imprese di Bari, esecutiva ai sensi di legge, di recupero somme avente oggetto: " POR PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020
Titolo II - Capo 3 Circolante Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese.
Atto dirigenziale n. 2487 del 22/12/2014 Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014. Provvedimento presa d'atto della rinuncia al
10% di premialità - Accertamento delle entrate -Recupero somme." notificata l'
01/09/2023.”.
D'altra parte, le difese spiegate dalla società opponente, anche nel merito della controversia, corroborano ancora di più il fatto che la stessa ha avuto perfetta conoscenza delle contestazioni sostanziali poste a fondamento dell'ingiunzione.
Conseguentemente, facendo corretta applicazione delle direttive ermeneutiche di cui innanzi, priva di fondamento si appalesa l'eccezione preliminare di difetto di motivazione formulata dalla società ricorrente.
CORRETTA APPLICAZIONE DELLA DELL'AVVISO CP_3
APPROVATO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 2487 DEL 22.12.2014,
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO DALL'ATTO
DIRIGENZIALE N. 491 DEL 01.06.2020 – LEGITTIMITA' DELL'AZIONE DI
RIPETIZIONE DELLA SOVVENZIONE EROGATA
Dalla disamina della documentazione versata in atti risulta la circostanza – neppure contestata tra le parti - che la ha erogato in favore della società opponente CP_1 un finanziamento complessivo di € 116.373,97 di cui pagina 3 di 5 - €. 77.582,64 ad essa spettanti in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'“Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”
- €. 38.791,33 a titolo di contributo aggiuntivo per aver assunto l'obbligazione di mantenere nell'esercizio 2022 lo stesso numero di occupati dell'esercizio 2019.
Precisato quanto sopra, per stessa ammissione della società opponente, il dato ULA nel
2022 ha subito una forte flessione rispetto al precedente dato ULA del 2019 di 84 unità sicché tale incontroversa circostanza integra una condizione sufficiente a legittimare la richiesta dell'ente regionale di ripetizione del sopracitato contributo aggiuntivo, a nulla rilevando che le defezioni dei lavoratori non siano imputabili alla società.
Invero, dall'assetto normativo disciplinante gli aiuti pubblici di cui all'avviso de quo - previsti per fronteggiare il periodo emergenziale Covid 19 – non può revocarsi in dubbio che gli aventi diritto alle sovvenzioni regionali sono esclusivamente coloro che rispettino i requisiti oggettivi ivi previsti e che adempiano agli obblighi assunti, non riscontrandosi nella lex specialis alcun effetto liberatorio nelle circostanze fattuali dedotte dall'opponente a propria difesa, ancorché non ad essa imputabili.
Dirimente sotto tale profilo appare l'art. 22, comma 15 dell'Avviso de quo laddove prevede espressamente che il soggetto proponente doveva - entro il 31/03/2023 - trasmettere l'attestazione di un professionista abilitato dalla quale si evincesse il quadro dei livelli occupazionali in termini di ULA riferiti all'esercizio 2022 in raffronto con quelli riferiti all'esercizio 2019; tale norma invero commina espressamente la revoca parziale del contributo aggiuntivo delle agevolazioni ottenute in caso di inosservanza di tale adempimento.
Ebbene la società opposta non ha dedotto, né tantomeno provato, di aver adempiuto a tale obbligo di comunicazione nei confronti dell'ente regionale, integrando tale omissione un'ipotesi sufficiente per la decadenza dal beneficio economico ottenuto.
Sotto altro aspetto va altresì rimarcato che l'opponente - quand'anche incolpevolmente inadempiente rispetto all'impegno di mantenimento del tasso occupazionale - non ha inteso esercitare la facoltà introdotta dalla Determina n. 1131 del 20/12/2020 di svincolarsi dall'obbligazione in argomento, palesandosi tale ulteriore condotta omissiva contraria ai canoni generali di buona fede oggettiva e solidarietà sociale.
Diversamente opinando si legittimerebbe la ritenzione da parte della società opponente di un contributo pubblico, in assenza di una causa giustificativa e/o comunque non pagina 4 di 5 fondata su un interesse meritevole di tutela, in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità a cui deve tendere l'azione amministrativa.
LE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...] avverso l'ingiunzione di pagamento n. Fascicolo RC/2024/0117/TA/FI Parte_1 emessa dalla , disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così CP_1 provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara la legittimità dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa;
2) Condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 delle spese e competenze di lite che si liquidano in €. 2.540,00 oltre Rimb. Forf.,
IVA e CAP come per legge.
Taranto, 4-11-2025
Il Giudice dott. Claudio Casarano
Il presente provvedimento è stato redatto con l'assistenza del GOP Dott. Gioacchino
Ficco
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