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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 771/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti ConSIliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 771/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BISCARO Parte_1 C.F._1
ALBERTO e dell'avv. ROMANI GRETA ( ) VIA GIOVANNI MIGLIARA, C.F._2
21 10143 TORINO, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI MIGLIARA, 21 10143 TORINO presso il difensore avv. BISCARO ALBERTO appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENZA SALVATORE, CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA SAVARE', 1 20122 MILANO presso il difensore avv. PENZA
SALVATORE appellata
Udienza in trattazione scritta di rimessione in decisione in data 20.01.2025; ordinanza di rimessione al
Collegio in data 27.01.2025
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In integrale riforma della Sentenza del Tribunale di Torino n. 1648/23, depositata in data 18.04.2023 e notificata a mezzo pec al domicilio eletto in data 3.05.2023.
pagina 1 di 12 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
In via principale:
- dato atto ed accertata la responsabilità professionale ex art. 1176 c.c. dell'avv. per CP_1
le circostanze infra dedotte, dichiararla tenuta e condannarla al versamento in favore della SI.ra dell'importo di € 130.916,00 o altro veriore importo liquidando. Parte_1
- Con vittoria di spese e compensi di ambo i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- Ammettere consulenza tecnica contabile che, avvalendosi degli atti e dei documenti versati in causa ricostruisca l'asse ereditario morendo dismesso dal SI. , evidenziando Persona_1
l'ammontare che sarebbe residuato, dedotto quanto già percepito, alla SI.ra in Parte_1
assenza di condotte negligenti della convenuta e con conseguente accoglimento delle domande per suo tramite versate in sede giudiziale”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e\o eccezione, in merito all'impugnazione della sentenza n. 1648/2023 Tribunale Torino così giudicare:
- in via preliminare, accertare e dichiarare che l'appello proposto dalla SI.ra è Parte_1
inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. respingerlo con sentenza ex art. 350 bis c.p.c.;
- in via principale accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'azione proposta da per l'effetto respingerla, confermando la sentenza impugnata;
Parte_1
- in via istruttoria, ferme le istanze e le eccezioni proposte in atti.
- con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
ha evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino l'avv. , Parte_1 CP_1
chiedendone condanna al pagamento della somma di € 130.916,00, assumendone la responsabilità professionale ex art. 1176 c.c. in relazione alle modalità di conduzione del contenzioso occorso tra l'esponente ed i coeredi del SI. , esponendo che: Persona_1
- in data 20.2.09 , padre dell'odierna attrice, aveva incassato a titolo di risarcimento Persona_1 danni da incidente stradale il complessivo importo di € 774.985,35;
- poco dopo tale ricezione, si era, tuttavia, verificata una progressiva erosione della disponibilità patrimoniale del danneggiato, a seguito di una serie di bonifici disposti a favore del figlio CP_2
, della di lui moglie , del figlio e della figlia
[...] Controparte_3 Controparte_4 Pt_1
, nonché a vantaggio di terzi, per una somma complessiva di € 618.025,50;
[...]
pagina 2 di 12 - in data 17.6.10, decedeva , lasciando quali unici eredi legittimi i tre figli , Persona_1 CP_2
e l'esponente, ; CP_4 Parte_1
- all'apertura della successione della predetta somma residuava l'importo di € 134.734,64, depositato su conto corrente postale n. 85998979 acceso presso in Torino;
CP_5
- in data 6.6.14, tentava dapprima di far valere le proprie pretese successorie in via Parte_1
stragiudiziale, formulando istanza di mediazione nei confronti del fratello;
Controparte_2
- in data 27.11.14, tramite l'avv. , promuoveva quindi dinnanzi al Tribunale di Torino CP_1
domanda di divisione ereditaria con collazione nei confronti dei fratelli e CP_2 Controparte_4
(doc. 1 parte attrice);
-con sentenza del 27.6.16, resa nella contumacia dei convenuti, il Tribunale di Torino respingeva la predetta domanda, evidenziando come l'attrice avesse omesso di formulare qualsivoglia istanza istruttoria, addivenendo subito alla precisazione delle conclusioni definitive sulla sola base dei documenti di cui all'atto introduttivo, prevalentemente costituiti dagli ordini di bonifico e dalle certificazioni di prelievo operate a favore delle controparti e di terzi.
Il Giudice sottolineava come l'attrice si fosse limitata a sostenere l'esistenza delle donazioni, senza fornire alcuna prova sul punto a parte l'allegazione dei citati ordini di bonifico che, da soli, nulla provavano sulla causa dell'operazione "che ben potrebbe essere stata effettuata per un titolo diverso da quello allegato dall'attrice" (doc. 2 parte attrice);
- in data 23.11.16, l'avv. promuoveva quindi appello avverso predetta;
CP_1
- con sentenza n. 1015/18, la Corte d'Appello di Torino respingeva tuttavia l'appello per manifesta infondatezza, confermando integralmente la sentenza di primo grado e ribadendo come, i principi di diritto costante nella Corte di Cassazione "presuppongono che la parte che intenda agire per la collazione debba, comunque, provare che la dazione di denaro di cui si chiede la riunione alla massa ereditaria, sia stata effettuata donandi causa" (doc. 3 parte attrice);
- stante l'esito del giudizio di secondo grado, la SI.ra , ritenendosi lesa nei propri diritti Parte_1
dalla condotta professionale dell'avv. , ne ha contestato la responsabilità professionale, CP_1
assumendo di aver subito in conseguenza danni per un importo complessivo di € 130.916,00, pari alle somme sussistenti alla morte del proprio genitore sul conto corrente a lui intestato, lamentando che le scelte sostanziali e processuali operate dall'avv. nella vicenda giudiziaria di cui innanzi abbiano CP_1
insanabilmente pregiudicato le sue ragioni successorie e restitutorie, determinando la perdita della possibilità di richiedere la quota ereditaria degli importi già prelevati dagli altri coeredi e/o soggetti terzi, nonché di accedere ad un terzo del relictum presente sul citato conto corrente postale.
pagina 3 di 12 L'attrice ha contestato in specie in primo grado la condotta professionale dell'odierna convenuta sotto due profili, assumendo, in primo luogo, che "diverse e più ponderate scelte processuali", nonché
"un'azione rivolta a tutti i reali percettori di denaro del de cuius, eredi e non eredi", avrebbero consentito di ricostruire correttamente l'asse ereditario di € 757.760,14, in seguito alla restituzione delle somme incamerate per carenza di causa e/o per causa nulla, alla luce dell'insegnamento cristallizzato nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 18725/17, nonché di assegnare a parte attrice un terzo dell'asse ereditario, pari alla somma, decurtati i già percepiti € 120.004,00, di € 130.916,00.
In secondo luogo, la SI.ra ha pure lamentato che l'Avv. si fosse limitata, nel contesto Pt_1 CP_1
della domanda di divisione promossa nel suo interesse, ad elencare ed allegare i bonifici ed i prelievi denunciati come lesivi dei propri diritti ereditari senza in alcun modo documentarne le causali, rinunciando ingiustificatamente a qualsivoglia deduzione istruttoria e addivenendo direttamente alla precisazione delle conclusioni, vedendosi quindi respingere la domanda anche in ragione degli oneri probatori disattesi. Ella ha in specie assunto come sarebbe stato sufficiente ai fini di un accoglimento della domanda formulata articolare delle capitolazioni istruttorie per interrogatorio formale e testi, utili ad orientare probatoriamente, sotto il profilo delle causali, la mera allegazione dei bonifici e prelievi di cui all'atto di citazione.
L'avv. , costituendosi nel giudizio, ha contestato integralmente la domanda CP_1
attorea, eccependo che:
- nel 2014 la SI.ra si era rivolta a lei per recuperare parte dell'eredità che sosteneva Parte_1
essere stata decurtata in suo danno dalle donazioni effettuate in vita dal padre in favore del fratello
ET e offriva a fondamento delle sue ragioni la documentazione che ella aveva quindi prodotto in giudizio, precludendole però espressamente di formulare istanze istruttorie di prova orale nei confronti dei membri della famiglia, non intercorrendo con questi buoni rapporti;
- ella aveva rappresentato quindi alla cliente il conseguente rischio processuale, ma ella era rimasta ferma nella sua decisione. Assumeva quindi che l'esito negativo del giudizio fosse in specie conseguente a scelte difensive in effetti svolte dalla cliente stessa, come tali non addebitabili a sua responsabilità.
Con sentenza n. 1648/2023 il Tribunale di Torino respingeva integralmente la domanda attorea, condannando la SI.ra al pagamento delle spese processuali. Pt_1
Premesso che, in assenza di prova scritta del contenuto dell'atto con cui l'attrice aveva conferito incarico professionale all'Avv. , doveva ritenersi che, in coerenza con le allegazioni difensive CP_1
della convenuta, il mandato conferitole trovasse corrispondenza nel contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di divisione e collazione, firmato in bozza "per ricevuta e presa visione" dalla stessa SI.ra pagina 4 di 12 , il Tribunale evidenziava come il contenuto di detto atto introduttivo ben risultasse descritto Pt_1
nella parte espositiva della sentenza intervenuta quindi in primo grado n. 4102/16, ove si riferiva che la SI.ra aveva in quella sede allegato come dal conto corrente del padre deceduto fossero stati Pt_1
disposti una serie di bonifici in favore del fratello, SI. e, previa collazione delle Controparte_2
relative donazioni, ella avesse chiesto quindi procedersi alla divisione del compendio ereditario, costituito dal saldo del conto corrente postale n. 85998979 acceso presso , ammontante ad CP_5
euro 134.734,64 al momento del decesso".
Rilevava peraltro come tale delimitazione del contenuto dell'incarico professionale affidato all'Avv.
avesse trovato quindi riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dal SI. CP_1 [...]
marito della professionista, presente allorché la convenuta riceveva la SI.ra Tes_1 Pt_1
nel proprio studio e da ritenersi comunque capace di deporre in merito, stante il regime di
[...]
separazione dei beni in vigore tra i coniugi. La stessa istanza di mediazione preventiva all'introduzione del giudizio, pure promossa da altro difensore risultava del resto promossa al fine di far valere le ragioni successorie della parte istante verso il fratello, SI. , in via stragiudiziale, sul Controparte_2
presupposto che egli avesse ricevuto, dal de cuius ancora in vita, una somma ben maggiore rispetto a quella a lei elargita. Il Tribunale riteneva quindi che, in carenza di prova alcuna in merito, il mandato professionale conferito all'Avv. non potesse ritenersi esteso alla proposizione di azione per la CP_1
revoca delle donazioni nei confronti di eredi e non eredi, stante l'onere gravante sull'attrice di provare la fonte dell'obbligazione e il suo contenuto.
Il Tribunale riteneva perciò infondata la domanda risarcitoria svolta dall'attrice, evidenziando come le censure mosse dalla SI.ra alla condotta professionale svolta dall'Avv. , in riferimento Pt_1 CP_1
alle condotte alternative possibili, da allegarsi ad opera della parte danneggiata e tali da consentire una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale, fossero in specie del tutto generiche, avendo l'attrice omesso di individuare il contenuto delle eventuali “diverse e più ponderate scelte processuali” attuabili, non considerando il limitato oggetto dell'incarico conferito, omettendo altresì di individuare in alcun modo l'azione alternativa che il legale avrebbe dovuto intraprendere, in alternativa alla esperita azione di divisione con collazione.
Rilevava peraltro come la stessa censura relativa alla rinuncia da parte dell'avv. alla CP_1
formulazione di deduzioni istruttorie in giudizio, fosse palesemente generica ed insufficiente, non avendo l'attrice indicato in alcun modo i testi utili a fornire un quadro causale alla allegazione dei bonifici e prelievi di cui alla domanda di divisione ereditaria, nonché di allegare le circostanze su cui avrebbe potuto vertere siffatta prova, da articolarsi negli eventuali capitoli testimoniali, restando comunque in onere del cliente fornire indicazioni in merito al professionista.
pagina 5 di 12 Rilevava tuttavia come la soluzione interpretativa raggiunta dalle Sezioni Unite con la pronuncia nr.
18725/17, nell'affermare ravvisabile, nel mero trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario, non già una donazione indiretta, ma una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che fosse di modico valore, non poteva comunque assumere rilievo dirimente ai fini dell'individuazione del contenuto della prova da fornirsi nel giudizio promosso dall'Avv. , CP_1
poiché l'onere probatorio da assolversi in quella sede non dipendeva in via decisiva dalla qualificazione delle donazioni come dirette o indirette.
Ed infatti incombe comunque sul soggetto che assume l'esistenza della donazione, diretta o indiretta, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria domanda, laddove "l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio" (cfr. Cass. n. 9379/20). Pertanto l'omessa articolazione delle istanze istruttorie relative agli interrogatori formali nei confronti dei convenuti contumaci nella causa di divisione ereditaria, tenuto conto del complessivo compendio probatorio, ben avrebbe potuto costituire condotta astrattamente qualificabile come negligente, imprudente e imperita nell'adempimento dell'obbligazione professionale del mandato svolto dall'Avv. . CP_1
E, tuttavia, avendo questi allegato già nell'atto di costituzione in giudizio che la cliente stessa aveva in specie "precluso espressamente all'avv. la possibilità di formulare istanze istruttorie di prova CP_1
orale a causa dei pessimi rapporti che ammetteva avere con la famiglia di origine", e che ella aveva inutilmente evidenziato alla cliente il conseguente rischio processuale di un insuccesso, tale circostanza, non contestata specificamente dalla ricorrente, doveva ritenersi accertata, valendo ad esimere da ogni responsabilità la professionista convenuta. La circostanza aveva trovato del resto ulteriore conferma nella deposizione testimoniale resa dal SI. che, riguardo all'eventuale Tes_1
deduzione di interrogatorio formale dei convenuti nel giudizio di divisione aveva anche precisato “che la SInora esprimeva preoccupazioni sia per la notifica dell'atto di citazione ai fratelli sia per l'eventuale interrogatorio formale che potesse essere proposto a questi soggetti”, esprimendo così la volontà di escludere a priori la possibilità di coinvolgere a qualsiasi titolo i familiari nella vicenda in quanto diceva di averne paura”. Riteneva quindi il Tribunale che, pur essendo ravvisabile in effetti una carenza probatoria nell'attività difensiva svolta dall'Avv. , trattavasi comunque di carenza non CP_1
imputabile alla legale, ma piuttosto alle scelte ed ai limiti imposti dalla cliente all'azione difensiva.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello la SI.ra , lamentando, con primo Pt_1 motivo di gravame, erronea ricostruzione dell'oggetto del mandato conferito all'Avv. , CP_1 assumendo irrilevante che ella avesse preso visione dell'atto giudiziale predisposto dalla professionista pagina 6 di 12 avendole comunque esibito e consegnato documentazione attestante bonifici e pagamenti lesivi delle sue ragioni effettuate da padre defunto per un importo di ben € 618,025,5 in favore di terzi ben identificati, lamentando che l'Avv. , a fronte di siffatta documentazione, avesse del tutto omesso CP_1
di prendere in considerazione l'idea di attivarsi anche con un'azione di arricchimento senza causa sui bonifici emessi nei confronti dei soggetti terzi.
Assume peraltro l'appellante che dalla lettura delle conclusioni formulate nell'atto di citazione redatto dall'Avv. nel giudizio di divisione da lei promosso emerga chiaramente che ella intendeva CP_1
chiedere la collazione nei confronti dei coeredi, pur indicando specificamente solo gli importi bonificati al fratello ed alla moglie di lui, SI.ra , avendo in sede di mediazione CP_2 CP_3
preventiva pure allegato che somme consistenti erano state dal de cuius bonificate anche al fratello ed a lei stessa, dovendosi perciò ritenere il mandato professionale conferito all'Avv. CP_4 CP_1 in effetti esteso al recupero all'asse ereditario in divisione di tutti gli importi bonificati o comunque devoluti a terzi, anche diversi ed ulteriori rispetto al solo fratello convenuto in mediazione dal CP_2 precedente difensore. Lamenta comunque che il Tribunale abbia desunto l'oggetto del mandato difensivo dal mero tenore dell'atto introduttivo redatto dall'Avv. , pure rimessole per CP_1 conoscenza ed approvazione prima del deposito, non avendo l'esponente conoscenze idonee per valutarne criticamente il contenuto.
Con secondo motivo di gravame l'appellante lamenta altresì che il Tribunale abbia del tutto trascurato di valutare l'inidoneità delle scelte processuali operate dall'Avv. nel formulare mera CP_1
domanda di collazione verso il fratello e non invece iniziative ulteriori idonee a consentire il recupero di somme devolute anche a soggetti terzi, estranei alla famiglia. Contesta peraltro che la scelta di non dedurre mezzi di prova orale nel giudizio sia stata da lei stessa imposta, evidenziando di avere, a fronte delle allegazioni in merito svolte dall'Avv. in sede di costituzione, tempestivamente rilevato CP_1 come tale ricostruzione risultasse “inverosimile e totalmente priva di pregio”. Rileva infine come la mera deduzione di interrogatorio formale dei convenuti in sede di divisione sarebbe risultata in specie sufficiente ad ottenere l'accoglimento della domanda di collazione, stante l'inerzia sempre serbata nel giudizio dai convenuti stessi che avrebbero con ogni probabilità omesso di prestare l'interrogatorio.
L'Appellante assume perciò pienamente assolto l'onere probatorio a suo carico, rilevando doversi ritenere, secondo preponderanza dell'evidenza, ben “più probabile che non” che, ove il legale avesse scelto strumenti processuali più adeguati per consentire alla cliente di recuperare all'asse ereditario tutte le somme devolute a terzi ed avesse offerto in giudizio prove adeguate a conforto delle ragioni esposte , le sue pretese sarebbero state verosimilmente accolte dal Tribunale adito.
pagina 7 di 12 Lamenta infine l'appellante, con terzo motivo di gravame, erronea valutazione da parte del
Tribunale della prova testimoniale assunta con l'escussione del SI. assumendo di avere Tes_1 ignorato che egli fosse il coniuge dell'Avv. prima dell'introduzione del presente giudizio e CP_1
rilevando comunque come il teste, ritenuto erroneamente indifferente alla materia in contestazione, avesse invece dimostrato con la sua stessa deposizione di essere analiticamente edotto della vicenda per avere, nella sua qualità di avvocato, sempre assistito agli incontri della moglie con la cliente, dovendosi ritenere perciò solo l'incapacità del SI. a deporre nel giudizio. Tes_1
L'Appellante chiede pertanto in totale riforma della sentenza gravata, accertarsi la responsabilità professionale dell'Avv. in relazione alla vicenda in atti e condannarsi la stessa al ristoro del CP_1 danno cagionatole, nella misura di un terzo dell'asse ereditario in morte del padre, al netto delle somme già in precedenza percepite a titolo ereditario, insistendo per l'ammissione di consulenza tecnica contabile per l'esatta quantificazione dei danni subiti, già richiesta in primo grado e non ammessa dal
Tribunale; con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio.
Si è costituita nel gravame l'Avv. , eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. CP_1
348bis c.p.c. e rilevandone comunque la radicale infondatezza, chiedendo pertanto confermarsi la pronuncia gravata. Rileva in specie, in ordine al primo motivo di impugnazione, come già la mediazione obbligatoria fosse stata in specie promossa solo nei confronti del fratello dell'attrice,
ET, a nulla rilevando che la SI.ra avesse evidenziato al suo difensore anche i bonifici Pt_1
resi dal de cuius in favore della moglie del predetto fratello. Rileva inoltre l'estrema genericità della censura secondo cui ella avrebbe dovuto in specie adottare “diverse e più ponderate scelte processuali” non meglio individuate. Ribadisce comunque comprovate le preclusioni impostele dalla SI.ra Pt_1
in ordine alle deduzioni istruttorie, richiamando la deposizione del teste in merito. Rileva Tes_1
infine la superfluità di ogni accertamento peritale in ordine alla situazione contabile relativa alla vicenda successoria in contestazione.
Rigettata preliminarmente l'eccezione di parte appellata ex art.348bis c.p.c., preso atto della mancata accettazione da parte dell'appellante della proposta conciliativa formulata in limine dalla controparte, il ConSIliere Istruttore disponeva per la remissione della causa in decisione. Previo deposito delle difese di rito, la causa è stata rimessa quindi all'esame del Collegio in esito all'udienza ex art. 352 c.p.c.
Alla luce delle chiare risultanze in atti deve ritenersi radicalmente infondato il primo motivo di impugnazione.
Assume infatti l'odierna appellante che, avendo ella consegnato all'Avv. “documenti volti a CP_1
dimostrare movimenti economici consistenti in bonifici e pagamenti per circa 618.025,50, operati dal pagina 8 di 12 de cuius nei confronti di più soggetti anche terzi puntualmente indicati analiticamente nell'atto di divisione radicato avanti il Tribunale di Torino”, fosse perciò “ragionevole dedurre che il c.d.
“perimetro del contratto di patrocinio” fosse proprio circoscritto al recupero di tutti quegli importi”, giacché , “altrimenti non si comprende perché produrli in giudizio, se ultronei”. E, dunque assume che
“l'aver presentato un atto di divisione e collazione senza prendere in considerazione l'idea di attivarsi anche con un'azione di arricchimento senza causa sui bonifici emessi nei confronti dei soggetti terzi, è una (errata) scelta difensiva posta in essere dall'avvocato”.
L'assunto non può essere condiviso.
Risulta infatti che ancor prima di rivolgersi all'Avv. la SI.ra avesse inoltrato, a mezzo CP_1 Pt_1
di diverso difensore, istanza preventiva di mediazione ai fini della successiva proposizione della domanda giudiziale in contestazione ( v. documento n. 1 prodotto dalla convenuta in primo grado), nella quale si allegavano le sole dazioni di danaro effettuate dal padre quindi deceduto, SI. Per_2
, in favore dei figli e – oltre che dell'esponente stessa -, a fronte delle quali
[...] CP_2 CP_4
l'esponente lamentava quindi “evidente violazione della normativa dettata in tema di successione ab intestato in danno dell'esponente ( oltre che del figlio ), considerato l'ammontare CP_4 dell'importo corrisposto da al figlio rispetto a quello corrisposto alla deducente”, Per_1 CP_2 concludendosi perciò preannunciandosi “l'esponente intende quindi ottenere quanto spettantele conformemente alle disposizioni dettate in tema di successioni”.
In quella sede, dunque, la domanda giudiziale che ella intendeva formulare e promuovere per la tutela delle proprie ragioni ereditarie, pur configurata in termini del tutto generici, veniva comunque prospettata nei soli confronti del solo fratello ET e non certo di terzi, neppure menzionati.
Risulta peraltro che l'atto introduttivo redatto quindi dall'Avv. , inoltrato alla cliente prima del CP_1
suo deposito in sede giudiziale -come non contestato – e da lei vistato “per ricezione e presa visione”, seppur non valutabile nella sua specifica portata giuridica da soggetto privo di conoscenze e formazione alcuna in materia, quale l'odierna appellante, reca comunque senza possibilità di equivoci la chiamata in giudizio del solo SI. e del fratello , pur riportando in parte Controparte_2 CP_4
espositiva analitica elencazione delle numerose dazioni di danaro disposte dal c/c intestato al padre dell'odierna appellante, SI. , allorché ancora in vita, in favore di ciascuno dei figli, Persona_1
ma anche di terzi ( v. documento n. 3 di parte convenuta in primo grado, pagg. 2 e 3 ).
Ben avrebbe potuto -e dovuto – quindi l'odierna appellante rilevare allora che l'atto predisposto dal difensore non corrispondesse alla sua effettiva volontà ove ella avesse voluto in effetti rivolgere le sue pretese anche verso soggetti estranei al proprio nucleo familiare. Diversamente, come in specie, in carenza di un mandato professionale scritto della cliente al suo difensore, non è dato ritenere in alcun pagina 9 di 12 modo accertato, anche solo in via presuntiva, il conferimento da parte della SI.ra di un più Pt_1 ampio incarico professionale all'Avv. , finalizzato al recupero all'asse ereditario di importi CP_1 devoluti a diverso titolo anche a soggetti estranei all'ambito familiare.
E, dunque, ai fini del recupero delle somme devolute dal de cuius ai figli per la reintegrazione della massa ereditaria in divisione, le domande in effetti formulate nell'atto di citazione predisposto dall'Avv. per la SI.ra non possono ritenersi per sé inadeguate o censurabili. CP_1 Pt_1
E, tuttavia, premessa generica censura sulle scelte processuali effettuate dall'Avv. , l'appellante CP_1 lamenta proprio che il Tribunale abbia del tutto trascurato di valutare l'inidoneità delle scelte processuali operate dall'Avv. nel formulare mera domanda di collazione verso il fratello e non CP_1
invece iniziative ulteriori idonee a consentire il recupero di somme devolute anche a soggetti terzi, estranei alla famiglia, riproponendo così l'assunto, risultato infondato per le ragioni esposte, secondo cui il mandato de lei conferito fosse finalizzato a promuovere iniziative giudiziali anche verso terzi.
Contesta peraltro l'appellante di aver mai “precluso espressamente all'avv. la possibilità CP_1
di formulare istanze istruttorie di prova orale a causa dei pessimi rapporti che ammetteva avere con la sua famiglia di origine”, come invece allegato dalla convenuta in primo grado, assumendo altresì di aver apertamente contestato tale circostanza rilevando, in prima memoria depositata ex art. 183, comma
VI, c.p.c., come l'avversa prospettazione apparisse “evidentemente inverosimile e totalmente priva di pregio”. Trattasi, come evidente, di contestazione del tutto generica, inidonea a precludere l'utilizzo delle avverse deduzioni ai fini del decidere, in applicazione del dettato ex art. 115 c.p.c.
Peraltro, pur dovendosi certamente valutare criticamente e con estrema prudenza le dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio dal teste SI. marito dell'odierna appellata e collega operante Tes_1
presso il medesimo studio professionale – che pure ha riferito in giudizio di essere stato presente a due o tre incontri fra la moglie e la SI.ra , confermando che fu quest'ultima a chiedere Pt_1
espressamente di coinvolgere meno possibile i familiari in causa, evitando di chiamarli ad essere presenti in causa -, deve tuttavia rilevarsi come l'odierna appellante abbia solo genericamente lamentato l'omessa deduzione, da parte dell'Avv. , di interrogatorio formale dei propri fratelli CP_1
quale causa del mancato accoglimento delle sue pretese in sede giudiziale di divisione, omettendo tuttavia di allegare elemento alcuno che potesse in alcun modo chiarire le circostanze e le finalità delle dazioni di danaro disposte dal genitore deceduto in favore di ciascuno dei fratelli. Non ha dedotto quindi in quali occasioni o per quali finalità ed eSIenze peculiari dei figli il SI. Persona_1
avesse elargito in favore di ciascuno somme diverse in momenti differenti, non consentendo quindi in alcun modo di verificare se un'adeguata prova di dette circostanze - e non già del titolo meramente pagina 10 di 12 liberale delle dazioni, non passibile di prova confessoria – potesse consentire con ragionevole certezza l'accoglimento della domanda di collazione nel giudizio di divisione ereditaria di cui si discute.
Ed infatti “la confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e risponde alla regola per la quale ove la parte riferisca fatti a sé sfavorevoli le sue dichiarazioni hanno valore confessorio. ( Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019; Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 21509 del 18/10/2011 ).
Peraltro, secondo principi da tempo affermati dalla Suprema Corte in materia, “l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto, l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui
l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo”. ( Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 16846 del 11/08/2005 Sez. 3, Sentenza n. 974 del
17/01/2007 ).
A fronte dei rilievi esposti, resta perciò assorbita ogni valutazione in merito al terzo motivo di gravame pure formulato dall'odierna appellante nel lamentare che il Tribunale abbia erroneamente valutato la deposizione testimoniale resa nel giudizio dal SI. senza tener conto dello stretto Tes_1
legame esistente tra il teste e la convenuta, non risultando comunque detta prova dirimente ai fini del decidere.
Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto dell'appello in esame, le spese del giudizio di gravame seguono la piena soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta altresì a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa pagina 11 di 12 impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata n. 1648/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data 18.04.2023;
2) Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente giudizio, che si liquidano in
€ 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di conSIlio del 18/02/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti ConSIliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 771/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BISCARO Parte_1 C.F._1
ALBERTO e dell'avv. ROMANI GRETA ( ) VIA GIOVANNI MIGLIARA, C.F._2
21 10143 TORINO, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI MIGLIARA, 21 10143 TORINO presso il difensore avv. BISCARO ALBERTO appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENZA SALVATORE, CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA SAVARE', 1 20122 MILANO presso il difensore avv. PENZA
SALVATORE appellata
Udienza in trattazione scritta di rimessione in decisione in data 20.01.2025; ordinanza di rimessione al
Collegio in data 27.01.2025
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In integrale riforma della Sentenza del Tribunale di Torino n. 1648/23, depositata in data 18.04.2023 e notificata a mezzo pec al domicilio eletto in data 3.05.2023.
pagina 1 di 12 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
In via principale:
- dato atto ed accertata la responsabilità professionale ex art. 1176 c.c. dell'avv. per CP_1
le circostanze infra dedotte, dichiararla tenuta e condannarla al versamento in favore della SI.ra dell'importo di € 130.916,00 o altro veriore importo liquidando. Parte_1
- Con vittoria di spese e compensi di ambo i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- Ammettere consulenza tecnica contabile che, avvalendosi degli atti e dei documenti versati in causa ricostruisca l'asse ereditario morendo dismesso dal SI. , evidenziando Persona_1
l'ammontare che sarebbe residuato, dedotto quanto già percepito, alla SI.ra in Parte_1
assenza di condotte negligenti della convenuta e con conseguente accoglimento delle domande per suo tramite versate in sede giudiziale”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e\o eccezione, in merito all'impugnazione della sentenza n. 1648/2023 Tribunale Torino così giudicare:
- in via preliminare, accertare e dichiarare che l'appello proposto dalla SI.ra è Parte_1
inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. respingerlo con sentenza ex art. 350 bis c.p.c.;
- in via principale accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'azione proposta da per l'effetto respingerla, confermando la sentenza impugnata;
Parte_1
- in via istruttoria, ferme le istanze e le eccezioni proposte in atti.
- con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
ha evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino l'avv. , Parte_1 CP_1
chiedendone condanna al pagamento della somma di € 130.916,00, assumendone la responsabilità professionale ex art. 1176 c.c. in relazione alle modalità di conduzione del contenzioso occorso tra l'esponente ed i coeredi del SI. , esponendo che: Persona_1
- in data 20.2.09 , padre dell'odierna attrice, aveva incassato a titolo di risarcimento Persona_1 danni da incidente stradale il complessivo importo di € 774.985,35;
- poco dopo tale ricezione, si era, tuttavia, verificata una progressiva erosione della disponibilità patrimoniale del danneggiato, a seguito di una serie di bonifici disposti a favore del figlio CP_2
, della di lui moglie , del figlio e della figlia
[...] Controparte_3 Controparte_4 Pt_1
, nonché a vantaggio di terzi, per una somma complessiva di € 618.025,50;
[...]
pagina 2 di 12 - in data 17.6.10, decedeva , lasciando quali unici eredi legittimi i tre figli , Persona_1 CP_2
e l'esponente, ; CP_4 Parte_1
- all'apertura della successione della predetta somma residuava l'importo di € 134.734,64, depositato su conto corrente postale n. 85998979 acceso presso in Torino;
CP_5
- in data 6.6.14, tentava dapprima di far valere le proprie pretese successorie in via Parte_1
stragiudiziale, formulando istanza di mediazione nei confronti del fratello;
Controparte_2
- in data 27.11.14, tramite l'avv. , promuoveva quindi dinnanzi al Tribunale di Torino CP_1
domanda di divisione ereditaria con collazione nei confronti dei fratelli e CP_2 Controparte_4
(doc. 1 parte attrice);
-con sentenza del 27.6.16, resa nella contumacia dei convenuti, il Tribunale di Torino respingeva la predetta domanda, evidenziando come l'attrice avesse omesso di formulare qualsivoglia istanza istruttoria, addivenendo subito alla precisazione delle conclusioni definitive sulla sola base dei documenti di cui all'atto introduttivo, prevalentemente costituiti dagli ordini di bonifico e dalle certificazioni di prelievo operate a favore delle controparti e di terzi.
Il Giudice sottolineava come l'attrice si fosse limitata a sostenere l'esistenza delle donazioni, senza fornire alcuna prova sul punto a parte l'allegazione dei citati ordini di bonifico che, da soli, nulla provavano sulla causa dell'operazione "che ben potrebbe essere stata effettuata per un titolo diverso da quello allegato dall'attrice" (doc. 2 parte attrice);
- in data 23.11.16, l'avv. promuoveva quindi appello avverso predetta;
CP_1
- con sentenza n. 1015/18, la Corte d'Appello di Torino respingeva tuttavia l'appello per manifesta infondatezza, confermando integralmente la sentenza di primo grado e ribadendo come, i principi di diritto costante nella Corte di Cassazione "presuppongono che la parte che intenda agire per la collazione debba, comunque, provare che la dazione di denaro di cui si chiede la riunione alla massa ereditaria, sia stata effettuata donandi causa" (doc. 3 parte attrice);
- stante l'esito del giudizio di secondo grado, la SI.ra , ritenendosi lesa nei propri diritti Parte_1
dalla condotta professionale dell'avv. , ne ha contestato la responsabilità professionale, CP_1
assumendo di aver subito in conseguenza danni per un importo complessivo di € 130.916,00, pari alle somme sussistenti alla morte del proprio genitore sul conto corrente a lui intestato, lamentando che le scelte sostanziali e processuali operate dall'avv. nella vicenda giudiziaria di cui innanzi abbiano CP_1
insanabilmente pregiudicato le sue ragioni successorie e restitutorie, determinando la perdita della possibilità di richiedere la quota ereditaria degli importi già prelevati dagli altri coeredi e/o soggetti terzi, nonché di accedere ad un terzo del relictum presente sul citato conto corrente postale.
pagina 3 di 12 L'attrice ha contestato in specie in primo grado la condotta professionale dell'odierna convenuta sotto due profili, assumendo, in primo luogo, che "diverse e più ponderate scelte processuali", nonché
"un'azione rivolta a tutti i reali percettori di denaro del de cuius, eredi e non eredi", avrebbero consentito di ricostruire correttamente l'asse ereditario di € 757.760,14, in seguito alla restituzione delle somme incamerate per carenza di causa e/o per causa nulla, alla luce dell'insegnamento cristallizzato nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 18725/17, nonché di assegnare a parte attrice un terzo dell'asse ereditario, pari alla somma, decurtati i già percepiti € 120.004,00, di € 130.916,00.
In secondo luogo, la SI.ra ha pure lamentato che l'Avv. si fosse limitata, nel contesto Pt_1 CP_1
della domanda di divisione promossa nel suo interesse, ad elencare ed allegare i bonifici ed i prelievi denunciati come lesivi dei propri diritti ereditari senza in alcun modo documentarne le causali, rinunciando ingiustificatamente a qualsivoglia deduzione istruttoria e addivenendo direttamente alla precisazione delle conclusioni, vedendosi quindi respingere la domanda anche in ragione degli oneri probatori disattesi. Ella ha in specie assunto come sarebbe stato sufficiente ai fini di un accoglimento della domanda formulata articolare delle capitolazioni istruttorie per interrogatorio formale e testi, utili ad orientare probatoriamente, sotto il profilo delle causali, la mera allegazione dei bonifici e prelievi di cui all'atto di citazione.
L'avv. , costituendosi nel giudizio, ha contestato integralmente la domanda CP_1
attorea, eccependo che:
- nel 2014 la SI.ra si era rivolta a lei per recuperare parte dell'eredità che sosteneva Parte_1
essere stata decurtata in suo danno dalle donazioni effettuate in vita dal padre in favore del fratello
ET e offriva a fondamento delle sue ragioni la documentazione che ella aveva quindi prodotto in giudizio, precludendole però espressamente di formulare istanze istruttorie di prova orale nei confronti dei membri della famiglia, non intercorrendo con questi buoni rapporti;
- ella aveva rappresentato quindi alla cliente il conseguente rischio processuale, ma ella era rimasta ferma nella sua decisione. Assumeva quindi che l'esito negativo del giudizio fosse in specie conseguente a scelte difensive in effetti svolte dalla cliente stessa, come tali non addebitabili a sua responsabilità.
Con sentenza n. 1648/2023 il Tribunale di Torino respingeva integralmente la domanda attorea, condannando la SI.ra al pagamento delle spese processuali. Pt_1
Premesso che, in assenza di prova scritta del contenuto dell'atto con cui l'attrice aveva conferito incarico professionale all'Avv. , doveva ritenersi che, in coerenza con le allegazioni difensive CP_1
della convenuta, il mandato conferitole trovasse corrispondenza nel contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di divisione e collazione, firmato in bozza "per ricevuta e presa visione" dalla stessa SI.ra pagina 4 di 12 , il Tribunale evidenziava come il contenuto di detto atto introduttivo ben risultasse descritto Pt_1
nella parte espositiva della sentenza intervenuta quindi in primo grado n. 4102/16, ove si riferiva che la SI.ra aveva in quella sede allegato come dal conto corrente del padre deceduto fossero stati Pt_1
disposti una serie di bonifici in favore del fratello, SI. e, previa collazione delle Controparte_2
relative donazioni, ella avesse chiesto quindi procedersi alla divisione del compendio ereditario, costituito dal saldo del conto corrente postale n. 85998979 acceso presso , ammontante ad CP_5
euro 134.734,64 al momento del decesso".
Rilevava peraltro come tale delimitazione del contenuto dell'incarico professionale affidato all'Avv.
avesse trovato quindi riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dal SI. CP_1 [...]
marito della professionista, presente allorché la convenuta riceveva la SI.ra Tes_1 Pt_1
nel proprio studio e da ritenersi comunque capace di deporre in merito, stante il regime di
[...]
separazione dei beni in vigore tra i coniugi. La stessa istanza di mediazione preventiva all'introduzione del giudizio, pure promossa da altro difensore risultava del resto promossa al fine di far valere le ragioni successorie della parte istante verso il fratello, SI. , in via stragiudiziale, sul Controparte_2
presupposto che egli avesse ricevuto, dal de cuius ancora in vita, una somma ben maggiore rispetto a quella a lei elargita. Il Tribunale riteneva quindi che, in carenza di prova alcuna in merito, il mandato professionale conferito all'Avv. non potesse ritenersi esteso alla proposizione di azione per la CP_1
revoca delle donazioni nei confronti di eredi e non eredi, stante l'onere gravante sull'attrice di provare la fonte dell'obbligazione e il suo contenuto.
Il Tribunale riteneva perciò infondata la domanda risarcitoria svolta dall'attrice, evidenziando come le censure mosse dalla SI.ra alla condotta professionale svolta dall'Avv. , in riferimento Pt_1 CP_1
alle condotte alternative possibili, da allegarsi ad opera della parte danneggiata e tali da consentire una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale, fossero in specie del tutto generiche, avendo l'attrice omesso di individuare il contenuto delle eventuali “diverse e più ponderate scelte processuali” attuabili, non considerando il limitato oggetto dell'incarico conferito, omettendo altresì di individuare in alcun modo l'azione alternativa che il legale avrebbe dovuto intraprendere, in alternativa alla esperita azione di divisione con collazione.
Rilevava peraltro come la stessa censura relativa alla rinuncia da parte dell'avv. alla CP_1
formulazione di deduzioni istruttorie in giudizio, fosse palesemente generica ed insufficiente, non avendo l'attrice indicato in alcun modo i testi utili a fornire un quadro causale alla allegazione dei bonifici e prelievi di cui alla domanda di divisione ereditaria, nonché di allegare le circostanze su cui avrebbe potuto vertere siffatta prova, da articolarsi negli eventuali capitoli testimoniali, restando comunque in onere del cliente fornire indicazioni in merito al professionista.
pagina 5 di 12 Rilevava tuttavia come la soluzione interpretativa raggiunta dalle Sezioni Unite con la pronuncia nr.
18725/17, nell'affermare ravvisabile, nel mero trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario, non già una donazione indiretta, ma una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che fosse di modico valore, non poteva comunque assumere rilievo dirimente ai fini dell'individuazione del contenuto della prova da fornirsi nel giudizio promosso dall'Avv. , CP_1
poiché l'onere probatorio da assolversi in quella sede non dipendeva in via decisiva dalla qualificazione delle donazioni come dirette o indirette.
Ed infatti incombe comunque sul soggetto che assume l'esistenza della donazione, diretta o indiretta, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria domanda, laddove "l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio" (cfr. Cass. n. 9379/20). Pertanto l'omessa articolazione delle istanze istruttorie relative agli interrogatori formali nei confronti dei convenuti contumaci nella causa di divisione ereditaria, tenuto conto del complessivo compendio probatorio, ben avrebbe potuto costituire condotta astrattamente qualificabile come negligente, imprudente e imperita nell'adempimento dell'obbligazione professionale del mandato svolto dall'Avv. . CP_1
E, tuttavia, avendo questi allegato già nell'atto di costituzione in giudizio che la cliente stessa aveva in specie "precluso espressamente all'avv. la possibilità di formulare istanze istruttorie di prova CP_1
orale a causa dei pessimi rapporti che ammetteva avere con la famiglia di origine", e che ella aveva inutilmente evidenziato alla cliente il conseguente rischio processuale di un insuccesso, tale circostanza, non contestata specificamente dalla ricorrente, doveva ritenersi accertata, valendo ad esimere da ogni responsabilità la professionista convenuta. La circostanza aveva trovato del resto ulteriore conferma nella deposizione testimoniale resa dal SI. che, riguardo all'eventuale Tes_1
deduzione di interrogatorio formale dei convenuti nel giudizio di divisione aveva anche precisato “che la SInora esprimeva preoccupazioni sia per la notifica dell'atto di citazione ai fratelli sia per l'eventuale interrogatorio formale che potesse essere proposto a questi soggetti”, esprimendo così la volontà di escludere a priori la possibilità di coinvolgere a qualsiasi titolo i familiari nella vicenda in quanto diceva di averne paura”. Riteneva quindi il Tribunale che, pur essendo ravvisabile in effetti una carenza probatoria nell'attività difensiva svolta dall'Avv. , trattavasi comunque di carenza non CP_1
imputabile alla legale, ma piuttosto alle scelte ed ai limiti imposti dalla cliente all'azione difensiva.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello la SI.ra , lamentando, con primo Pt_1 motivo di gravame, erronea ricostruzione dell'oggetto del mandato conferito all'Avv. , CP_1 assumendo irrilevante che ella avesse preso visione dell'atto giudiziale predisposto dalla professionista pagina 6 di 12 avendole comunque esibito e consegnato documentazione attestante bonifici e pagamenti lesivi delle sue ragioni effettuate da padre defunto per un importo di ben € 618,025,5 in favore di terzi ben identificati, lamentando che l'Avv. , a fronte di siffatta documentazione, avesse del tutto omesso CP_1
di prendere in considerazione l'idea di attivarsi anche con un'azione di arricchimento senza causa sui bonifici emessi nei confronti dei soggetti terzi.
Assume peraltro l'appellante che dalla lettura delle conclusioni formulate nell'atto di citazione redatto dall'Avv. nel giudizio di divisione da lei promosso emerga chiaramente che ella intendeva CP_1
chiedere la collazione nei confronti dei coeredi, pur indicando specificamente solo gli importi bonificati al fratello ed alla moglie di lui, SI.ra , avendo in sede di mediazione CP_2 CP_3
preventiva pure allegato che somme consistenti erano state dal de cuius bonificate anche al fratello ed a lei stessa, dovendosi perciò ritenere il mandato professionale conferito all'Avv. CP_4 CP_1 in effetti esteso al recupero all'asse ereditario in divisione di tutti gli importi bonificati o comunque devoluti a terzi, anche diversi ed ulteriori rispetto al solo fratello convenuto in mediazione dal CP_2 precedente difensore. Lamenta comunque che il Tribunale abbia desunto l'oggetto del mandato difensivo dal mero tenore dell'atto introduttivo redatto dall'Avv. , pure rimessole per CP_1 conoscenza ed approvazione prima del deposito, non avendo l'esponente conoscenze idonee per valutarne criticamente il contenuto.
Con secondo motivo di gravame l'appellante lamenta altresì che il Tribunale abbia del tutto trascurato di valutare l'inidoneità delle scelte processuali operate dall'Avv. nel formulare mera CP_1
domanda di collazione verso il fratello e non invece iniziative ulteriori idonee a consentire il recupero di somme devolute anche a soggetti terzi, estranei alla famiglia. Contesta peraltro che la scelta di non dedurre mezzi di prova orale nel giudizio sia stata da lei stessa imposta, evidenziando di avere, a fronte delle allegazioni in merito svolte dall'Avv. in sede di costituzione, tempestivamente rilevato CP_1 come tale ricostruzione risultasse “inverosimile e totalmente priva di pregio”. Rileva infine come la mera deduzione di interrogatorio formale dei convenuti in sede di divisione sarebbe risultata in specie sufficiente ad ottenere l'accoglimento della domanda di collazione, stante l'inerzia sempre serbata nel giudizio dai convenuti stessi che avrebbero con ogni probabilità omesso di prestare l'interrogatorio.
L'Appellante assume perciò pienamente assolto l'onere probatorio a suo carico, rilevando doversi ritenere, secondo preponderanza dell'evidenza, ben “più probabile che non” che, ove il legale avesse scelto strumenti processuali più adeguati per consentire alla cliente di recuperare all'asse ereditario tutte le somme devolute a terzi ed avesse offerto in giudizio prove adeguate a conforto delle ragioni esposte , le sue pretese sarebbero state verosimilmente accolte dal Tribunale adito.
pagina 7 di 12 Lamenta infine l'appellante, con terzo motivo di gravame, erronea valutazione da parte del
Tribunale della prova testimoniale assunta con l'escussione del SI. assumendo di avere Tes_1 ignorato che egli fosse il coniuge dell'Avv. prima dell'introduzione del presente giudizio e CP_1
rilevando comunque come il teste, ritenuto erroneamente indifferente alla materia in contestazione, avesse invece dimostrato con la sua stessa deposizione di essere analiticamente edotto della vicenda per avere, nella sua qualità di avvocato, sempre assistito agli incontri della moglie con la cliente, dovendosi ritenere perciò solo l'incapacità del SI. a deporre nel giudizio. Tes_1
L'Appellante chiede pertanto in totale riforma della sentenza gravata, accertarsi la responsabilità professionale dell'Avv. in relazione alla vicenda in atti e condannarsi la stessa al ristoro del CP_1 danno cagionatole, nella misura di un terzo dell'asse ereditario in morte del padre, al netto delle somme già in precedenza percepite a titolo ereditario, insistendo per l'ammissione di consulenza tecnica contabile per l'esatta quantificazione dei danni subiti, già richiesta in primo grado e non ammessa dal
Tribunale; con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio.
Si è costituita nel gravame l'Avv. , eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. CP_1
348bis c.p.c. e rilevandone comunque la radicale infondatezza, chiedendo pertanto confermarsi la pronuncia gravata. Rileva in specie, in ordine al primo motivo di impugnazione, come già la mediazione obbligatoria fosse stata in specie promossa solo nei confronti del fratello dell'attrice,
ET, a nulla rilevando che la SI.ra avesse evidenziato al suo difensore anche i bonifici Pt_1
resi dal de cuius in favore della moglie del predetto fratello. Rileva inoltre l'estrema genericità della censura secondo cui ella avrebbe dovuto in specie adottare “diverse e più ponderate scelte processuali” non meglio individuate. Ribadisce comunque comprovate le preclusioni impostele dalla SI.ra Pt_1
in ordine alle deduzioni istruttorie, richiamando la deposizione del teste in merito. Rileva Tes_1
infine la superfluità di ogni accertamento peritale in ordine alla situazione contabile relativa alla vicenda successoria in contestazione.
Rigettata preliminarmente l'eccezione di parte appellata ex art.348bis c.p.c., preso atto della mancata accettazione da parte dell'appellante della proposta conciliativa formulata in limine dalla controparte, il ConSIliere Istruttore disponeva per la remissione della causa in decisione. Previo deposito delle difese di rito, la causa è stata rimessa quindi all'esame del Collegio in esito all'udienza ex art. 352 c.p.c.
Alla luce delle chiare risultanze in atti deve ritenersi radicalmente infondato il primo motivo di impugnazione.
Assume infatti l'odierna appellante che, avendo ella consegnato all'Avv. “documenti volti a CP_1
dimostrare movimenti economici consistenti in bonifici e pagamenti per circa 618.025,50, operati dal pagina 8 di 12 de cuius nei confronti di più soggetti anche terzi puntualmente indicati analiticamente nell'atto di divisione radicato avanti il Tribunale di Torino”, fosse perciò “ragionevole dedurre che il c.d.
“perimetro del contratto di patrocinio” fosse proprio circoscritto al recupero di tutti quegli importi”, giacché , “altrimenti non si comprende perché produrli in giudizio, se ultronei”. E, dunque assume che
“l'aver presentato un atto di divisione e collazione senza prendere in considerazione l'idea di attivarsi anche con un'azione di arricchimento senza causa sui bonifici emessi nei confronti dei soggetti terzi, è una (errata) scelta difensiva posta in essere dall'avvocato”.
L'assunto non può essere condiviso.
Risulta infatti che ancor prima di rivolgersi all'Avv. la SI.ra avesse inoltrato, a mezzo CP_1 Pt_1
di diverso difensore, istanza preventiva di mediazione ai fini della successiva proposizione della domanda giudiziale in contestazione ( v. documento n. 1 prodotto dalla convenuta in primo grado), nella quale si allegavano le sole dazioni di danaro effettuate dal padre quindi deceduto, SI. Per_2
, in favore dei figli e – oltre che dell'esponente stessa -, a fronte delle quali
[...] CP_2 CP_4
l'esponente lamentava quindi “evidente violazione della normativa dettata in tema di successione ab intestato in danno dell'esponente ( oltre che del figlio ), considerato l'ammontare CP_4 dell'importo corrisposto da al figlio rispetto a quello corrisposto alla deducente”, Per_1 CP_2 concludendosi perciò preannunciandosi “l'esponente intende quindi ottenere quanto spettantele conformemente alle disposizioni dettate in tema di successioni”.
In quella sede, dunque, la domanda giudiziale che ella intendeva formulare e promuovere per la tutela delle proprie ragioni ereditarie, pur configurata in termini del tutto generici, veniva comunque prospettata nei soli confronti del solo fratello ET e non certo di terzi, neppure menzionati.
Risulta peraltro che l'atto introduttivo redatto quindi dall'Avv. , inoltrato alla cliente prima del CP_1
suo deposito in sede giudiziale -come non contestato – e da lei vistato “per ricezione e presa visione”, seppur non valutabile nella sua specifica portata giuridica da soggetto privo di conoscenze e formazione alcuna in materia, quale l'odierna appellante, reca comunque senza possibilità di equivoci la chiamata in giudizio del solo SI. e del fratello , pur riportando in parte Controparte_2 CP_4
espositiva analitica elencazione delle numerose dazioni di danaro disposte dal c/c intestato al padre dell'odierna appellante, SI. , allorché ancora in vita, in favore di ciascuno dei figli, Persona_1
ma anche di terzi ( v. documento n. 3 di parte convenuta in primo grado, pagg. 2 e 3 ).
Ben avrebbe potuto -e dovuto – quindi l'odierna appellante rilevare allora che l'atto predisposto dal difensore non corrispondesse alla sua effettiva volontà ove ella avesse voluto in effetti rivolgere le sue pretese anche verso soggetti estranei al proprio nucleo familiare. Diversamente, come in specie, in carenza di un mandato professionale scritto della cliente al suo difensore, non è dato ritenere in alcun pagina 9 di 12 modo accertato, anche solo in via presuntiva, il conferimento da parte della SI.ra di un più Pt_1 ampio incarico professionale all'Avv. , finalizzato al recupero all'asse ereditario di importi CP_1 devoluti a diverso titolo anche a soggetti estranei all'ambito familiare.
E, dunque, ai fini del recupero delle somme devolute dal de cuius ai figli per la reintegrazione della massa ereditaria in divisione, le domande in effetti formulate nell'atto di citazione predisposto dall'Avv. per la SI.ra non possono ritenersi per sé inadeguate o censurabili. CP_1 Pt_1
E, tuttavia, premessa generica censura sulle scelte processuali effettuate dall'Avv. , l'appellante CP_1 lamenta proprio che il Tribunale abbia del tutto trascurato di valutare l'inidoneità delle scelte processuali operate dall'Avv. nel formulare mera domanda di collazione verso il fratello e non CP_1
invece iniziative ulteriori idonee a consentire il recupero di somme devolute anche a soggetti terzi, estranei alla famiglia, riproponendo così l'assunto, risultato infondato per le ragioni esposte, secondo cui il mandato de lei conferito fosse finalizzato a promuovere iniziative giudiziali anche verso terzi.
Contesta peraltro l'appellante di aver mai “precluso espressamente all'avv. la possibilità CP_1
di formulare istanze istruttorie di prova orale a causa dei pessimi rapporti che ammetteva avere con la sua famiglia di origine”, come invece allegato dalla convenuta in primo grado, assumendo altresì di aver apertamente contestato tale circostanza rilevando, in prima memoria depositata ex art. 183, comma
VI, c.p.c., come l'avversa prospettazione apparisse “evidentemente inverosimile e totalmente priva di pregio”. Trattasi, come evidente, di contestazione del tutto generica, inidonea a precludere l'utilizzo delle avverse deduzioni ai fini del decidere, in applicazione del dettato ex art. 115 c.p.c.
Peraltro, pur dovendosi certamente valutare criticamente e con estrema prudenza le dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio dal teste SI. marito dell'odierna appellata e collega operante Tes_1
presso il medesimo studio professionale – che pure ha riferito in giudizio di essere stato presente a due o tre incontri fra la moglie e la SI.ra , confermando che fu quest'ultima a chiedere Pt_1
espressamente di coinvolgere meno possibile i familiari in causa, evitando di chiamarli ad essere presenti in causa -, deve tuttavia rilevarsi come l'odierna appellante abbia solo genericamente lamentato l'omessa deduzione, da parte dell'Avv. , di interrogatorio formale dei propri fratelli CP_1
quale causa del mancato accoglimento delle sue pretese in sede giudiziale di divisione, omettendo tuttavia di allegare elemento alcuno che potesse in alcun modo chiarire le circostanze e le finalità delle dazioni di danaro disposte dal genitore deceduto in favore di ciascuno dei fratelli. Non ha dedotto quindi in quali occasioni o per quali finalità ed eSIenze peculiari dei figli il SI. Persona_1
avesse elargito in favore di ciascuno somme diverse in momenti differenti, non consentendo quindi in alcun modo di verificare se un'adeguata prova di dette circostanze - e non già del titolo meramente pagina 10 di 12 liberale delle dazioni, non passibile di prova confessoria – potesse consentire con ragionevole certezza l'accoglimento della domanda di collazione nel giudizio di divisione ereditaria di cui si discute.
Ed infatti “la confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e risponde alla regola per la quale ove la parte riferisca fatti a sé sfavorevoli le sue dichiarazioni hanno valore confessorio. ( Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019; Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 21509 del 18/10/2011 ).
Peraltro, secondo principi da tempo affermati dalla Suprema Corte in materia, “l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto, l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui
l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo”. ( Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 16846 del 11/08/2005 Sez. 3, Sentenza n. 974 del
17/01/2007 ).
A fronte dei rilievi esposti, resta perciò assorbita ogni valutazione in merito al terzo motivo di gravame pure formulato dall'odierna appellante nel lamentare che il Tribunale abbia erroneamente valutato la deposizione testimoniale resa nel giudizio dal SI. senza tener conto dello stretto Tes_1
legame esistente tra il teste e la convenuta, non risultando comunque detta prova dirimente ai fini del decidere.
Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto dell'appello in esame, le spese del giudizio di gravame seguono la piena soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta altresì a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa pagina 11 di 12 impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata n. 1648/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data 18.04.2023;
2) Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente giudizio, che si liquidano in
€ 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di conSIlio del 18/02/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
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