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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/07/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2171 / 2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
composto dai signori Magistrati:
Dott. Michela TAMAGNONE Presidente
Dott. Giovanni CAMPESE Giudice est.
Dott. Edoardo GASPARI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentate e difese, come da procura in calce all'atto di C.F._2 citazione, dall'Avv. Guido Cardello presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliate in Asti, piazza Medici n. 16 (poi Asti, piazza Alberto Castigliano n. 2)
- ATTRICI -
CONTRO
c.f. rappresentato e difeso, come da CP_1 C.F._3 procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Massimo Mietto presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Casale Monferrato, piazza
Castello n. 4
- CONVENUTO -
1 E NEI CONFRONTI DI
c.f. , e c.f. Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
rappresentate e difese, come da procure congiunte alle C.F._5 rispettive comparse di costituzione e risposta, dall'Avv. Guido Cardello presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliate in Asti, piazza Alberto Castigliano n. 2
- TERZE CHIAMATE -
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: impugnazione di testamento
All'udienza del 3.4.2025 le parti precisavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per le attrici:
“Contrariis rejectis,
Piaccia al Tribunale Ill.mo, in via istruttoria: disporre la comparizione personale avanti a sé del CTU e dei CTP, in contraddittorio tra loro, al fine di rispondere al quesito rimasto senza risposta anche nella seconda relazione del C.T.U. e di cui anche in parte espositiva;
sempre in via istruttoria, dichiarare l'incapacità a testimoniare di in Testimone_1 base al combinato disposto dagli artt. 105 e 246 c.p.c., come dedotto a verbale d'udienza 29.5.23 ed in parte espositiva del presente atto;
nel merito: dichiarare la nullità del testamento asseritamente olografo di R_
datato 21 Febbraio 2018 e pubblicato dal Notaio Milano il 13.1.2021 rep.
[...]
104636 Racc. 15296, per falsità del medesimo per non essere lo stesso stato redatto e sottoscritto di proprio pugno dal testatore in ogni sua parte e per essere stato redatto e scritto dal convenuto, che ne ha fatto, comunque, scientemente uso e, pertanto, dichiarare come l'eredità morendo dismessa da si debba devolvere Persona_1 come per legge alle eredi legittime, ovvero alle nipoti attrici, e Parte_1
per 1/6 ciascuna, nonché alla di loro sorella , Parte_2 Controparte_2 sempre per 1/6, tutte figlie del fratello premorto del defunto, ed a Persona_2
, figlia dell'altro fratello premorto del defunto, per Controparte_3 Persona_3
1/2.
Dichiarare, conseguentemente, tenuto e condannare , nato a [...] CP_1
2 Monf.to il 17.10.1967 (c.f. ed ivi residente e domiciliato in CodiceFiscale_6
Fraz.Terranova, Via Stura n. 307, a restituire/ riconsegnare alle attrici i beni mobili e/o immobili morendo dismessi da ed oggetto della successione Persona_1 ereditaria de qua e sopra indicati, ovvero, per quanto riguarda i beni immobili:
Unità Immobiliari site nel Comune di Casale Monf.to –
Fabbricati
1) F. 13-Part. 85-Catasto Fabbricati Cens.
2-Categ. A/4-classe 3- vani 4 – sup.cat.73 mc. / Via Stura n. 315 piano T-1;
2) F. 46-Part.357- Sub.
1-Catasto Fabbricati-Cens.
2-Categ. A/3-classe 2- vani 8,5 – sup.cat.272 mc. / Strada Vialarda n. 43 – piano T-1;
3) F.46, part. 357 sub. 2 Catasto Fabbricati cens. 2 cat. C/2;
Terreni
4) F. 46-Part.318- Cat. T Seminativo cl.3, sup. 1,70,10;
5) F. 46 part. 322- Cat. T – Seminativo cl.
2-sup. are 23,80;
6) F.46 part. 9 Cat. T – Seminativo cl. 3 are 17,30;
7) F. 46 part. 13 seminativo cl. 3 are 10,20;
8) F. 46 part. 10 seminativo cl.3 cat. T are 3,60;
9) F. 46 part. 14 seminativo cl. 3 cat.T are 3,10;
10) F. 46 part. 18 seminativo cl. 2 are 26,70;
11) F. 46 part. 301 seminativo cl. 3 are 66,19;
12) F. 46 part. 304 seminativo cl. 2 are 12,40;
13) F. 46 part. 11 seminativo cl.3 are 3;
14) F. 46 part. 12 seminativo cl. 3 are 12,50;
15) F.46 part. 341 seminativo cl. 2 are 57,50;
16) F. 46 part. 358 seminativo cl.2 are 60,55;
Comune di Pontestura
17) F. 11 part. 128 seminativo cl. 2 are 15,10;
18) F. 11 part. 129 porz. AA seminativo cl. 2 are 7 e porz. AB Vigneto cl.2 centiare 90;
19) F. 10 part. 191 seminativo cl. 2 are 46,20;
20) F. 10 part. 192 seminativo cl. 2 are 17,50;
21) F. 10 part. 193 seminativo cl.2 are 44;
22) F. 10 part. 194 seminativo cl. 2 are 31,30;
23) F. 10 part. 196 seminativo cl. 2 are 16,10;
3 24) F. 10 part. 217 seminativo cl. 2 are 15,40;
25) F.10 part. 218 seminativo cl. 2 are 16,60;
26) F.10 part. 219 seminativo cl. 2 are 12;
27) F.10 part. 220 seminativo cl. 2 are 7,90;
28) F.10 part. 221 seminativo cl. 2 are 9,90;
29) F.10 part. 222 seminativo cl. 2 are 11,20;
30) F.10 part. 223 seminativo cl. 2 are 22,10;
31) F.10 part. 224 seminativo cl. 2 are 13,80;
32) F.10 part. 239 seminativo cl. 2 are 22,40;
33) F.10 part. 240 seminativo cl. 2 are 11,20;
34) F.10 part. 241 seminativo cl. 2 are 6,30;
35) F.10 part. 242 seminativo cl. 2 are 12,50;
36) F.10 part. 243 seminativo cl. 2 are 19,40;
37) F.10 part. 244 seminativo cl. 2 are 3,20;
38) F.10 part. 245 seminativo cl. 2 are 18,70;
39) F.10 part. 246 seminativo cl. 2 are 2,90;
40) F.10 part. 247 seminativo cl. 2 are 14,30;
41) F.10 part. 248 seminativo cl. 2 are 1,70;
42) F.10 part. 249 seminativo cl. 2 are 17;
43) F.10 part. 250 seminativo cl. 2 are 8,50;
44) F.10 part. 251 seminativo cl. 2 are 26,70;
45) F.10 part. 252 seminativo cl. 2 are 10,90;
46) F.10 part. 253 seminativo cl. 2 are 19,40;
47) F.10 part. 254 seminativo cl. 2 are 9,70;
48) F.10 part. 255 seminativo cl. 2 are 10,10;
49) F.10 part. 256 seminativo cl. 2 are 24,50;
50) F.10 part. 276 seminativo cl. 2 are 12;
51) F.10 part. 277 seminativo cl. 2 are 12,60;
52) F.10 part. 278 seminativo cl. 2 are 13,80;
53) F.10 part. 279 seminativo cl. 2 are 12,80;
54) F.10 part. 280 seminativo cl. 2 are 16,80;
55) F.10 part. 281 seminativo cl. 2 are 1,50;
56) F.10 part. 282 seminativo cl. 2 are 5,50;
4 57) F.10 part. 291 seminativo cl. 2 are 12,90;
58) F.10 part. 293 seminativo cl. 2 are 21,20;
59) F.10 part. 294 seminativo cl. 2 are 37,40;
60) F.10 part. 295 seminativo cl. 2 are 38;
61) F.10 part.297 seminativo cl. 2 are 8,30;
62) F.10 part. 298 seminativo cl. 2 are 10,10;
63) F.10 part. 299 seminativo cl. 2 are 11,30;
64) F.10 part. 325 seminativo cl. 2 are 5,50;
65) F.10 part. 371 seminativo cl. 2 are 9,40;
66) F.10 part. 373 seminativo cl. 2 are 7,90;
67) F.10 part. 374 seminativo cl. 2 are 17,20;
68) F.11 part. 123 seminativo cl.2 are 13,40;
69) F.11 part. 124 seminativo cl.2 are 25,80;
70) F.11 part. 70 bosco ceduto cl.1 are 27,30;
71) F.11 part. 79 seminativo cl. 2 are 26,30;
72) F.11 part. 127 seminativo cl. 2 are 44,30.
Provvedendo ad ottenere, a sua volta, la restituzione da nato a Testimone_1
Casale Monf.to il 20.7.1967 e residente in [...] – c.f.
), dei beni immobili vendutigli con atto a rogito Notaio CodiceFiscale_7
del 29.6.22 nn. 15241/11221, ovvero di quelli siti in Casale Monf.to e Persona_4 censiti a C.T. come segue:
a) F. 46 part. 10 seminativo cl.3 cat. T are 3,60;
b) F. 46 part. 11 seminativo cl.3 are 3;
c) F. 46 part. 12 seminativo cl. 3 are 12,50;
d) F. 46 part. 13 seminativo cl. 3 are 10,20;
e) F. 46 part. 14 seminativo cl. 3 cat.T are 3,10;
f) F. 46 part. 18 seminativo cl. 2 are 26,70;
g) F. 46 part. 301 seminativo cl. 3 are 66,19;
h) F. 46 part. 304 seminativo cl. 2 are 12,40;
i) F. 46-Part.318- Cat. T Seminativo cl.3, sup. ettari 1 are 70,10;
j) F. 46 part. 322- Cat. T – Seminativo cl.
2-sup. are 23,80;
k) F.46 part. 341 seminativo cl. 2 are 57,50;
l) F.46 part. 9 Cat. T – Seminativo cl. 3 are 17,30,
5 ed indicati più sopra ai nn. 8), 13), 14). 7), 9), 10), 11) 12), 4), 5), 15) e 6).
Dichiarare tenuto e condannare il convenuto altresì al risarcimento dei danni subiti dalle attrici e dalle litisconsorti necessarie a causa di quanto da costui posto in essere e di cui in parte espositiva, per i soli danni materiali e patrimoniali, danni che si indicano in €
10.000,00 o in altra veriore somma dal Tribunale determinanda.
Vinte le spese.”
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta e disattesa ogni contraria istanza,
- previa ammissione a prova per testi delle circostanze capitolate in memoria istruttoria in data 21.7.2024 dal numero 23 al numero 32 e al numero 35, con i testi ivi indicati;
- previa espunzione dei documenti prodotti da e con la Parte_1 Parte_2 terza memoria istruttoria in data 19.1.2023 perché tardivi, nonché quelli prodotti da con la comparsa di costituzione 27.12.2024 perché irrilevanti;
Controparte_3
- rigettare tutte le domande avversarie perché infondate e inammissibili tanto in fatto quanto in diritto;
- dichiarare valide ed efficaci le disposizioni testamentarie espresse da R_ il 21 febbraio 2018.
[...]
- ordinare la cancellazione della trascrizione in Conservatoria della domanda giudiziale.
Con condanna ex art. 96 c.p.c. e il favore delle spese.”
Per la terza chiamata : Controparte_2
“Contrariis rejectis,
Piaccia al Tribunale Ill.mo, in via istruttoria: disporre la comparizione personale avanti a sé del CTU e dei CTP, in contraddittorio tra loro, al fine di rispondere al quesito rimasto senza risposta anche nella seconda relazione del C.T.U. e di cui anche in parte espositiva;
sempre in via istruttoria, dichiarare l'incapacità a testimoniare di in Testimone_1 base al combinato disposto dagli artt. 105 e 246 c.p.c., come dedotto a verbale d'udienza 29.5.23 ed in parte espositiva del presente atto;
nel merito : dichiarare la nullità del testamento asseritamente olografo di R_
datato 21 Febbraio 2018 e pubblicato dal Notaio Milano il 13.1.2021 rep.
[...]
104636 Racc. 15296, per falsità del medesimo per non essere lo stesso stato redatto e
6 sottoscritto di proprio pugno dal testatore in ogni sua parte e per essere stato redatto e scritto dal convenuto, che ne ha fatto, comunque, scientemente uso e, pertanto, dichiarare come l'eredità morendo dismessa da si debba devolvere Persona_1 come per legge alle eredi legittime, ovvero alle nipoti attrici, e Parte_1
, per 1/6 ciascuna, nonché alla di loro sorella ed esponente, Parte_2 CP_2
, sempre per 1/6, tutte figlie del fratello premorto del defunto, ed
[...] Persona_2
a , figlia dell'altro fratello premorto del defunto, per Controparte_3 Persona_3
1/2.
Dichiarare, conseguentemente, tenuto e condannare , nato a [...] CP_1
Monf.to il 17.10.1967 (c.f. ed ivi residente e domiciliato in CodiceFiscale_6
Fraz.Terranova, Via Stura n. 307, a restituire/ riconsegnare alle attrici ed alle litisconsorti necessarie i beni mobili e/o immobili morendo dismessi da R_ ed oggetto della successione ereditaria de qua e sopra indicati, ovvero, per
[...] quanto riguarda i beni immobili:
Unità Immobiliari site nel Comune di Casale Monf.to –
Fabbricati
1) F. 13-Part. 85-Catasto Fabbricati Cens.
2-Categ. A/4-classe 3- vani 4 – sup.cat.73 mc. / Via Stura n. 315 piano T-1;
2) F. 46-Part.357- Sub.
1-Catasto Fabbricati-Cens.
2-Categ. A/3-classe 2- vani 8,5 – sup.cat.272 mc. / Strada Vialarda n. 43 – piano T-1;
3) F.46, part. 357 sub. 2 Catasto Fabbricati cens. 2 cat. C/2;
Terreni
4) F. 46-Part.318- Cat. T Seminativo cl.3, sup. 1,70,10;
5) F. 46 part. 322- Cat. T – Seminativo cl.
2-sup. are 23,80;
6) F.46 part. 9 Cat. T – Seminativo cl. 3 are 17,30;
7) F. 46 part. 13 seminativo cl. 3 are 10,20;
8) F. 46 part. 10 seminativo cl.3 cat. T are 3,60;
9) F. 46 part. 14 seminativo cl. 3 cat.T are 3,10;
10) F. 46 part. 18 seminativo cl. 2 are 26,70;
11) F. 46 part. 301 seminativo cl. 3 are 66,19;
12) F. 46 part. 304 seminativo cl. 2 are 12,40;
13) F. 46 part. 11 seminativo cl.3 are 3;
14) F. 46 part. 12 seminativo cl. 3 are 12,50;
7 15) F.46 part. 341 seminativo cl. 2 are 57,50;
16) F. 46 part. 358 seminativo cl.2 are 60,55;
Comune di Pontestura
17) F. 11 part. 128 seminativo cl. 2 are 15,10;
18) F. 11 part. 129 porz. AA seminativo cl. 2 are 7 e porz. AB Vigneto cl.2 centiare 90;
19) F. 10 part. 191 seminativo cl. 2 are 46,20;
20) F. 10 part. 192 seminativo cl. 2 are 17,50;
21) F. 10 part. 193 seminativo cl.2 are 44;
22) F. 10 part. 194 seminativo cl. 2 are 31,30;
23) F. 10 part. 196 seminativo cl. 2 are 16,10;
24) F. 10 part. 217 seminativo cl. 2 are 15,40;
25) F.10 part. 218 seminativo cl. 2 are 16,60;
26) F.10 part. 219 seminativo cl. 2 are 12;
27) F.10 part. 220 seminativo cl. 2 are 7,90;
28) F.10 part. 221 seminativo cl. 2 are 9,90;
29) F.10 part. 222 seminativo cl. 2 are 11,20;
30) F.10 part. 223 seminativo cl. 2 are 22,10;
31) F.10 part. 224 seminativo cl. 2 are 13,80;
32) F.10 part. 239 seminativo cl. 2 are 22,40;
33) F.10 part. 240 seminativo cl. 2 are 11,20;
34) F.10 part. 241 seminativo cl. 2 are 6,30;
35) F.10 part. 242 seminativo cl. 2 are 12,50;
36) F.10 part. 243 seminativo cl. 2 are 19,40;
37) F.10 part. 244 seminativo cl. 2 are 3,20;
38) F.10 part. 245 seminativo cl. 2 are 18,70;
39) F.10 part. 246 seminativo cl. 2 are 2,90;
40) F.10 part. 247 seminativo cl. 2 are 14,30;
41) F.10 part. 248 seminativo cl. 2 are 1,70;
42) F.10 part. 249 seminativo cl. 2 are 17;
43) F.10 part. 250 seminativo cl. 2 are 8,50;
44) F.10 part. 251 seminativo cl. 2 are 26,70;
45) F.10 part. 252 seminativo cl. 2 are 10,90;
46) F.10 part. 253 seminativo cl. 2 are 19,40;
8 47) F.10 part. 254 seminativo cl. 2 are 9,70;
48) F.10 part. 255 seminativo cl. 2 are 10,10;
49) F.10 part. 256 seminativo cl. 2 are 24,50;
50) F.10 part. 276 seminativo cl. 2 are 12;
51) F.10 part. 277 seminativo cl. 2 are 12,60;
52) F.10 part. 278 seminativo cl. 2 are 13,80;
53) F.10 part. 279 seminativo cl. 2 are 12,80;
54) F.10 part. 280 seminativo cl. 2 are 16,80;
55) F.10 part. 281 seminativo cl. 2 are 1,50;
56) F.10 part. 282 seminativo cl. 2 are 5,50;
57) F.10 part. 291 seminativo cl. 2 are 12,90;
58) F.10 part. 293 seminativo cl. 2 are 21,20;
59) F.10 part. 294 seminativo cl. 2 are 37,40;
60) F.10 part. 295 seminativo cl. 2 are 38;
61) F.10 part.297 seminativo cl. 2 are 8,30;
62) F.10 part. 298 seminativo cl. 2 are 10,10;
63) F.10 part. 299 seminativo cl. 2 are 11,30;
64) F.10 part. 325 seminativo cl. 2 are 5,50;
65) F.10 part. 371 seminativo cl. 2 are 9,40;
66) F.10 part. 373 seminativo cl. 2 are 7,90;
67) F.10 part. 374 seminativo cl. 2 are 17,20;
68) F.11 part. 123 seminativo cl.2 are 13,40;
69) F.11 part. 124 seminativo cl.2 are 25,80;
70) F.11 part. 70 bosco ceduto cl.1 are 27,30;
71) F.11 part. 79 seminativo cl. 2 are 26,30;
72) F.11 part. 127 seminativo cl. 2 are 44,30.
Provvedendo ad ottenere, a sua volta, la restituzione da nato a Testimone_1
Casale Monf.to il 20.7.1967 e residente in [...] – c.f.
), dei beni immobili vendutigli con atto a rogito Notaio CodiceFiscale_7
del 29.6.22 nn. 15241/11221, ovvero di quelli siti in Casale Monf.to e Persona_4 censiti a C.T. come segue:
a) F. 46 part. 10 seminativo cl.3 cat. T are 3,60;
b) F. 46 part. 11 seminativo cl.3 are 3;
9 c) F. 46 part. 12 seminativo cl. 3 are 12,50;
d) F. 46 part. 13 seminativo cl. 3 are 10,20;
e) F. 46 part. 14 seminativo cl. 3 cat.T are 3,10;
f) F. 46 part. 18 seminativo cl. 2 are 26,70;
g) F. 46 part. 301 seminativo cl. 3 are 66,19;
h) F. 46 part. 304 seminativo cl. 2 are 12,40;
i) F. 46-Part.318- Cat. T Seminativo cl.3, sup. ettari 1 are 70,10;
j) F. 46 part. 322- Cat. T – Seminativo cl.
2-sup. are 23,80;
k) F.46 part. 341 seminativo cl. 2 are 57,50;
l) F.46 part. 9 Cat. T – Seminativo cl. 3 are 17,30, ed indicati più sopra ai nn. 8), 13), 14). 7), 9), 10), 11) 12), 4), 5), 15) e 6).
Dichiarare tenuto e condannare il convenuto altresì al risarcimento dei danni subiti dalle attrici e dalle litisconsorti necessarie a causa di quanto da costui posto in essere e di cui in parte espositiva, per i soli danni materiali e patrimoniali, danni che si indicano in €
10.000,00 o in altra veriore somma dal Tribunale determinanda.
Vinte le spese.”
Per la terza chiamata : Controparte_3
“Contrariis rejectis,
Piaccia al Tribunale Ill.mo, in via istruttoria: disporre la comparizione personale avanti a sé del CTU e dei CTP, in contraddittorio tra loro, al fine di rispondere al quesito rimasto senza risposta anche nella seconda relazione del C.T.U. e di cui anche in parte espositiva;
sempre in via istruttoria, dichiarare l'incapacità a testimoniare di in Testimone_1 base al combinato disposto dagli artt. 105 e 246 c.p.c., come dedotto a verbale d'udienza 29.5.23 ed in parte espositiva del presente atto;
nel merito : dichiarare la nullità del testamento asseritamente olografo di R_
datato 21 Febbraio 2018 e pubblicato dal Notaio Milano il 13.1.2021 rep.
[...]
104636 Racc. 15296, per falsità del medesimo per non essere lo stesso stato redatto e sottoscritto di proprio pugno dal testatore in ogni sua parte e per essere stato redatto e scritto dal convenuto, che ne ha fatto, comunque, scientemente uso e, pertanto, dichiarare come l'eredità morendo dismessa da si debba devolvere Persona_1 come per legge alle eredi legittime, ovvero alle nipoti attrici, e Parte_1
10 per 1/6 ciascuna, nonché alla di loro sorella , Parte_2 Controparte_2 sempre per 1/6, tutte figlie del fratello premorto del defunto, ed Persona_2 all'esponente, , figlia dell'altro fratello premorto del defunto, Controparte_3 Per_3
per 1/2.
[...]
Dichiarare, conseguentemente, tenuto e condannare , nato a [...] CP_1
Monf.to il 17.10.1967 (c.f. ed ivi residente e domiciliato in CodiceFiscale_6
Fraz.Terranova, Via Stura n. 307, a restituire/ riconsegnare alle attrici ed alle litisconsorti necessarie, i beni mobili e/o immobili morendo dismessi da R_ ed oggetto della successione ereditaria de qua e sopra indicati, ovvero, per
[...] quanto riguarda i beni immobili:
Unità Immobiliari site nel Comune di Casale Monf.to –
Fabbricati
1) F. 13-Part. 85-Catasto Fabbricati Cens.
2-Categ. A/4-classe 3- vani 4 – sup.cat.73 mc. / Via Stura n. 315 piano T-1;
2) F. 46-Part.357- Sub.
1-Catasto Fabbricati-Cens.
2-Categ. A/3-classe 2- vani 8,5 – sup.cat.272 mc. / Strada Vialarda n. 43 – piano T-1;
3) F.46, part. 357 sub. 2 Catasto Fabbricati cens. 2 cat. C/2;
Terreni
4) F. 46-Part.318- Cat. T Seminativo cl.3, sup. 1,70,10;
5) F. 46 part. 322- Cat. T – Seminativo cl.
2-sup. are 23,80;
6) F.46 part. 9 Cat. T – Seminativo cl. 3 are 17,30;
7) F. 46 part. 13 seminativo cl. 3 are 10,20;
8) F. 46 part. 10 seminativo cl.3 cat. T are 3,60;
9) F. 46 part. 14 seminativo cl. 3 cat.T are 3,10;
10) F. 46 part. 18 seminativo cl. 2 are 26,70;
11) F. 46 part. 301 seminativo cl. 3 are 66,19;
12) F. 46 part. 304 seminativo cl. 2 are 12,40;
13) F. 46 part. 11 seminativo cl.3 are 3;
14) F. 46 part. 12 seminativo cl. 3 are 12,50;
15) F.46 part. 341 seminativo cl. 2 are 57,50;
16) F. 46 part. 358 seminativo cl.2 are 60,55;
Comune di Pontestura
17) F. 11 part. 128 seminativo cl. 2 are 15,10;
11 18) F. 11 part. 129 porz. AA seminativo cl. 2 are 7 e porz. AB Vigneto cl.2 centiare 90;
19) F. 10 part. 191 seminativo cl. 2 are 46,20;
20) F. 10 part. 192 seminativo cl. 2 are 17,50;
21) F. 10 part. 193 seminativo cl.2 are 44;
22) F. 10 part. 194 seminativo cl. 2 are 31,30;
23) F. 10 part. 196 seminativo cl. 2 are 16,10;
24) F. 10 part. 217 seminativo cl. 2 are 15,40;
25) F.10 part. 218 seminativo cl. 2 are 16,60;
26) F.10 part. 219 seminativo cl. 2 are 12;
27) F.10 part. 220 seminativo cl. 2 are 7,90;
28) F.10 part. 221 seminativo cl. 2 are 9,90;
29) F.10 part. 222 seminativo cl. 2 are 11,20;
30) F.10 part. 223 seminativo cl. 2 are 22,10;
31) F.10 part. 224 seminativo cl. 2 are 13,80;
32) F.10 part. 239 seminativo cl. 2 are 22,40;
33) F.10 part. 240 seminativo cl. 2 are 11,20;
34) F.10 part. 241 seminativo cl. 2 are 6,30;
35) F.10 part. 242 seminativo cl. 2 are 12,50;
36) F.10 part. 243 seminativo cl. 2 are 19,40;
37) F.10 part. 244 seminativo cl. 2 are 3,20;
38) F.10 part. 245 seminativo cl. 2 are 18,70;
39) F.10 part. 246 seminativo cl. 2 are 2,90;
40) F.10 part. 247 seminativo cl. 2 are 14,30;
41) F.10 part. 248 seminativo cl. 2 are 1,70;
42) F.10 part. 249 seminativo cl. 2 are 17;
43) F.10 part. 250 seminativo cl. 2 are 8,50;
44) F.10 part. 251 seminativo cl. 2 are 26,70;
45) F.10 part. 252 seminativo cl. 2 are 10,90;
46) F.10 part. 253 seminativo cl. 2 are 19,40;
47) F.10 part. 254 seminativo cl. 2 are 9,70;
48) F.10 part. 255 seminativo cl. 2 are 10,10;
49) F.10 part. 256 seminativo cl. 2 are 24,50;
50) F.10 part. 276 seminativo cl. 2 are 12;
12 51) F.10 part. 277 seminativo cl. 2 are 12,60;
52) F.10 part. 278 seminativo cl. 2 are 13,80;
53) F.10 part. 279 seminativo cl. 2 are 12,80;
54) F.10 part. 280 seminativo cl. 2 are 16,80;
55) F.10 part. 281 seminativo cl. 2 are 1,50;
56) F.10 part. 282 seminativo cl. 2 are 5,50;
57) F.10 part. 291 seminativo cl. 2 are 12,90;
58) F.10 part. 293 seminativo cl. 2 are 21,20;
59) F.10 part. 294 seminativo cl. 2 are 37,40;
60) F.10 part. 295 seminativo cl. 2 are 38;
61) F.10 part.297 seminativo cl. 2 are 8,30;
62) F.10 part. 298 seminativo cl. 2 are 10,10;
63) F.10 part. 299 seminativo cl. 2 are 11,30;
64) F.10 part. 325 seminativo cl. 2 are 5,50;
65) F.10 part. 371 seminativo cl. 2 are 9,40;
66) F.10 part. 373 seminativo cl. 2 are 7,90;
67) F.10 part. 374 seminativo cl. 2 are 17,20;
68) F.11 part. 123 seminativo cl.2 are 13,40;
69) F.11 part. 124 seminativo cl.2 are 25,80;
70) F.11 part. 70 bosco ceduto cl.1 are 27,30;
71) F.11 part. 79 seminativo cl. 2 are 26,30;
72) F.11 part. 127 seminativo cl. 2 are 44,30.
Provvedendo ad ottenere, a sua volta, la restituzione da nato a Testimone_1
Casale Monf.to il 20.7.1967 e residente in [...] – c.f.
), dei beni immobili vendutigli con atto a rogito Notaio CodiceFiscale_7
del 29.6.22 nn. 15241/11221, ovvero di quelli siti in Casale Monf.to e Persona_4 censiti a C.T. come segue:
a) F. 46 part. 10 seminativo cl.3 cat. T are 3,60;
b) F. 46 part. 11 seminativo cl.3 are 3;
c) F. 46 part. 12 seminativo cl. 3 are 12,50;
d) F. 46 part. 13 seminativo cl. 3 are 10,20;
e) F. 46 part. 14 seminativo cl. 3 cat.T are 3,10;
f) F. 46 part. 18 seminativo cl. 2 are 26,70;
13 g) F. 46 part. 301 seminativo cl. 3 are 66,19;
h) F. 46 part. 304 seminativo cl. 2 are 12,40;
i) F. 46-Part.318- Cat. T Seminativo cl.3, sup. ettari 1 are 70,10;
j) F. 46 part. 322- Cat. T – Seminativo cl.
2-sup. are 23,80;
k) F.46 part. 341 seminativo cl. 2 are 57,50;
l) F.46 part. 9 Cat. T – Seminativo cl. 3 are 17,30, ed indicati più sopra ai nn. 8), 13), 14). 7), 9), 10), 11) 12), 4), 5), 15) e 6).
Dichiarare tenuto e condannare il convenuto altresì al risarcimento dei danni subiti dalle attrici e dalle litisconsorti necessarie a causa di quanto da costui posto in essere e di cui in parte espositiva, per i soli danni materiali e patrimoniali, danni che si indicano in €
10.000,00 o in altra veriore somma dal Tribunale determinanda.
Vinte le spese.”
Il P.M. ha così concluso:
“Visto, nulla si oppone.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - La decisione della presente causa spetta al Tribunale in composizione collegiale, in quanto ricorre l'ipotesi di cui all'art. 50-bis n. 6 c.p.c. (nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 4, d.lgs. 10.5.2022 n. 149), trattandosi di causa di impugnazione di testamento e di procedimento pendente alla data del 28.2.2023.
2. - Con atto di citazione e , quali nipoti (figlie di Parte_1 Parte_2 fratello) di deceduto il 18.11.2020, convenivano nel presente Persona_1 giudizio , esponendo di essere - unitamente alla loro sorella CP_1 CP_2
e alla loro cugina - eredi legittime di
[...] Controparte_3 Persona_1
Aggiungevano che questi era il fratello di (padre delle attrici e di Persona_2
) e di (padre di ). Essendovi solo due Controparte_2 Persona_3 Controparte_3 fratelli, ai sensi dell'art. 570 c.c. questi succedevano al de cuius in parti uguali, al 50% ciascuno. Peraltro, essendo entrambi premorti, a loro erano subentrate per rappresentazione le rispettive figlie;
pertanto le attrici e erano eredi Controparte_2 legittime per 1/6 ciascuna, mentre era erede legittima per 1/2. Controparte_3
Le attrici esponevano inoltre che , dopo la morte dei genitori, era Persona_1 vissuto da solo nella frazione Vialarda di Casale Monferrato e aveva coltivato 14 personalmente i numerosi terreni di sua proprietà. Negli ultimi anni di vita si era introdotto nella sua esistenza il convenuto, il quale lo aveva convinto a lasciare la cascina di Vialarda e a trasferirsi in altra frazione di Casale Monferrato, Terranova, vicino alla sua abitazione, ove aveva pure acquistato un'abitazione. Persona_1 aveva sempre intrattenuto ottimi rapporti con le nipoti, tanto che Persona_1 aveva anche concesso a titolo gratuito al convivente di ( Parte_1 Per_5
di coltivare un orto nel cascinale di Vialarda. Negli ultimi anni però,
[...] ogniqualvolta si era recato presso le attrici e in particolare presso , Parte_1 egli era sempre stato accompagnato dall' Alla morte di le CP_1 Persona_1 attrici avevano appreso che il convenuto aveva fatto pubblicare dal notaio Milano di
Casale Monferrato un testamento in data 21.2.2018, con cui era stato nominato erede universale.
Le attrici deducevano la falsità di detto testamento, in quanto la scrittura non risultava appartenere al de cuius, né per la parte dispositiva, né per la sottoscrizione, né per la data. Il segno grafico della parte dispositiva appariva diverso da quello della sottoscrizione;
inoltre quest'ultima appariva differente e incompatibile con le precedenti sottoscrizioni apposte dal de cuius. Aggiungevano che nel 2018 non Persona_1 aveva alcun problema di salute e ciò nonostante non aveva consegnato personalmente il testamento al notaio Milano. La attrici avevano fatto eseguire una perizia una perizia grafica, dalla quale era risultato che il testamento non era autografo, in quanto non apparteneva alla gestualità grafica del de cuius sia nella redazione del testo che nella firma ed evidenziava due diverse grafie, una per il testo e l'altra per la firma, con conseguente nullità del medesimo. aveva altresì presentato denuncia- Parte_1 querela in data 14.5.2021.
Le attrici elencavano i numerosi immobili, costituiti da terreni e fabbricati, di cui il de cuius in vita era proprietario nei Comuni di Casale Monferrato e Pontestura, oltre a essere titolare di conti bancari e postali. Esponevano che in data 26.10.2021 l CP_1 aveva provveduto a trascrivere presso la Conservatoria dei RR.II. di Casale Monferrato la denuncia di successione mortis causa derivante dal testamento presunto olografo.
Dato atto di avere presentato ante causam un ricorso per sequestro ex art. 670 c.p.c.
(non accolto dal Tribunale), e chiedevano che Parte_1 Parte_2 fosse dichiarata la nullità del testamento datato 21.2.2018 e pubblicato dal notaio
Milano il 13.1.2021, per non essere lo stesso stato redatto di proprio pugno dal testatore
15 in ogni sua parte e, conseguentemente, che fosse dichiarato che l'eredità morendo dismessa da si devolveva per legge alle nipoti e Persona_1 Parte_1
, per 1/6 ciascuna, alla loro sorella , sempre per 1/6, Parte_2 Controparte_2
e a , per 1/2. Instavano quindi per la condanna del convenuto a restituire Controparte_3
o riconsegnare alle attrici i beni mobili e immobili morendo dismessi da R_
e oggetto della sua successione ereditaria, nonché a risarcire i danni morali e
[...] materiali, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in Euro 20.000,00.
3. - Il convenuto si costituiva in giudizio e, in via pregiudiziale, eccepiva l'improcedibilità della domanda per non essere stata esperita la prescritta mediazione obbligatoria. Nel merito evidenziava il profondo rapporto affettivo che lo aveva legato al de cuius, il quale era stato invece trascurato dalle nipoti. Affermava la genuinità del testamento, chiedendo pertanto il rigetto di tutte le domande attoree.
Nel termine assegnato dal Giudice veniva esperita senza esito la procedura di mediazione obbligatoria.
Nel corso del giudizio erano assunte le prove orali dedotte dalle parti ed era espletata consulenza tecnica di ufficio grafologica.
La causa era quindi rimessa in decisione. Il Collegio con ordinanza in data
10.1.2024 rilevava come nel giudizio di impugnazione di un testamento olografo per nullità, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, sussistesse litisconsorzio necessario nei confronti di tutti gli eredi legittimi, dato che l'eventuale accoglimento della domanda avrebbe comportato la dichiarazione di invalidità del testamento e la conseguente apertura della successione legittima. Ordinava pertanto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di , mediante citazione Controparte_2 Controparte_3 in giudizio a cura della parte attrice, e rimetteva la causa avanti al Giudice istruttore.
Effettuata l'integrazione del contraddittorio, si costituivano in causa dapprima e quindi (tardivamente, con espressa accettazione dello stato a cui il Controparte_2 processo era giunto) . Controparte_3
Le chiamate formulavano difese e conclusioni analoghe a quelle attoree.
Il Giudice rinnovava l'assunzione delle prove orali e l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio grafologica.
Infine, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa era nuovamente rimessa al Collegio per la decisione.
4. - Alla luce dell'istruttoria svolta le domande proposte dalle attrici e dalle terze 16 chiamate sono risultate infondate e, come tali, devono essere rigettate.
Nel corso del giudizio le non hanno infatti congruamente e compiutamente R_ comprovato la dedotta nullità del testamento olografo di in data Persona_1
21.2.2018, pubblicato dal notaio Milano il 13.1.2021, per falsità dello stesso in quanto non redatto e sottoscritto di proprio pugno dal testatore in ogni sua parte.
Conseguentemente la domanda di dichiarazione della nullità non può essere accolta, al pari delle ulteriori domande dirette a far dichiarare la devoluzione dell'eredità morendo dismessa da alle eredi legittime, ossia alle nipoti attrici Persona_1 Parte_1
e e terze chiamate e , con
[...] Parte_2 Controparte_3 Controparte_2 condanna del convenuto a restituire loro i beni ereditari.
L'onere della prova gravava invero sulle attrici.
Come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. Cass. civ., sez. un.,
15.6.2015 n. 12307), la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (v. anche Cass. civ., sez. II, 17.8.2022 n. 24835; Cass. civ., sez. II, 17.11.2023 n. 31974).
Va altresì richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui “il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia di una scrittura disconosciuta (nella specie, testamento olografo), ha il potere - dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità” (v. Cass. civ., sez. II, 1.3.2002 n. 3009; Cass. civ., sez. lav.,
20.5.2004 n. 9631; Cass. civ., sez. III, 20.4.2007 n. 9523). Del resto la consulenza tecnica, in materia grafica, è per definizione idonea a condurre solo a un giudizio di verosimiglianza e di probabilità, non di verità assoluta (v. Cass. civ., sez. I, 27.7.2015 n.
15686).
5. - La prova del difetto di autografia non è stata fornita dalle attrici né mediante il complesso degli accertamenti tecnici espletati, né mediante le prove testimoniali assunte.
In corso di causa è stata svolta (e rinnovata dopo l'integrazione del contraddittorio) una consulenza tecnica di ufficio. Il consulente grafologo Dott. è stato Persona_6
17 incaricato - con riferimento al testamento olografo in data 21.2.2018 pubblicato dal notaio Milano e alle due “copie autografe” prodotte dal convenuto - di accertare l'attribuibilità della grafia e della sottoscrizione di detti documenti al de cuius R_
e di verificare se ciascuno dei documenti stessi risultasse o meno interamente
[...] vergato dalla medesima persona.
Il consulente di ufficio ha compiuto accurati ed esaustivi accertamenti e ha infine depositato una relazione in data 21.2.2025 congruamente e diffusamente motivata.
Il C.T.U. (v. pag. 33 della relazione), “analizzati gli originali dei tre testamenti olografi in verifica, tutti datati 21 febbraio 2018 (uno pubblicato e due prodotti dal convenuto), analizzati gli originali delle scritture comparative indicate e le altre comparative reperite e già utilizzate con l'accordo espresso delle parti”, ha così concluso:
“- le tre sottoscrizioni apposte in calce ai tre testamenti in verifica, tutti datati 21 febbraio 2018, sono state apposte, con certezza, da e, quindi, sono da Persona_1 ritenersi autografe;
- le scritture formanti luogo - data - disposizioni nei tre testamenti in verifica, tutti datati
21 febbraio 2018, sono vergate da un medesimo soggetto scrivente;
- le scritture formanti luogo - data - disposizioni nei tre testamenti in verifica, tutti datati
21 febbraio 2018, a firma ' evidenziano con le firme in calce e con Persona_1 le sottoscrizioni comparative di certa provenienza divergenze di carattere dinamico, formativo e morfologico, ad eccezione del particolare elemento comune riguardante la formazione della 'a' corsiva minuscola”.
Il Dott. ha inoltre evidenziato: “Devo, tuttavia, sottolineare che, non Per_6 essendo già state accettate da parte attrice varie comparative prodotte da parte convenuta nella precedente consulenza svolta, in quanto non di certa provenienza, non dispongo di alcun testo scritto in corsivo e di numeri vergati da;
gli Persona_1 unici campioni comparativi a mia disposizione sono sottoscrizioni. Mi è, quindi, impossibile, ad oggi, valutare con certezza quale sia il comportamento grafico dello stesso durante l'apposizione di testi in forma corsiva e numeri”.
Le non hanno dunque fornito in sede di C.T.U. disposta nel presente R_ giudizio la prova dell'asserita falsità del testamento, non avendo messo a disposizione del consulente di ufficio scritture di comparazione idonee.
Il Dott. ha infatti sottolineato, in sede di risposta alle osservazioni dei Per_6
18 consulenti di parte (v. pag. 39 della relazione), che “per dare conclusioni altamente probabili - tecnicamente certe in merito all'autografia dei testi-date, è, a mio avviso, necessario disporre di campioni comparativi in corsivo - numeri, per valutare al meglio e, nell'interesse delle parti, tutte le caratteristiche dinamiche, formative e morfologiche nelle varie tipologie di scrittura del de cuius”.
6. - Le hanno prodotto e invocato una perizia eseguita dalla Dott.ssa R_ [...] in data 4.12.2024 nel procedimento penale pendente avanti al Tribunale di Per_7
Vercelli (R.G. Trib. 760/2022), la quale ha concluso per l'autografia della firma in calce al testamento oggetto di verifica e ha ritenuto testo e data vergati da persona diversa da
. Persona_1
Si tratta invero di un elaborato peritale fondato su documentazione e scritture di comparazione diverse da quelle messe a disposizione dalle parti nel contraddittorio del presente giudizio civile.
Al riguardo va rilevato che, in linea di principio, il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche fra altre parti (e quindi anche una perizia svolta in sede penale), come qualsiasi altra produzione delle parti stesse. Peraltro al medesimo giudice, a norma dell'art. 116 comma 1 c.p.c., è attribuito il potere discrezionale di individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti.
Come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. civ., sez. III, 6.5.2016 n. 9242), “è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, lo sono anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini d'una decisione conforme al disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettategli dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi onde pervenire alle
19 assunte conclusioni, per implicito disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata”.
Ebbene, nel caso di specie, l'accuratezza e la pregevolezza degli accertamenti svolti nel presente giudizio dal C.T.U. Dott. e l'esaustività della motivazione della sua Per_6 relazione inducono a ritenere come le conclusioni dubitative cui egli è giunto non possano non essere tenute in considerazione.
In tale situazione il contrasto tre le risultanze degli accertamenti peritali svolti nel presente giudizio civile (Dott. e quelli del giudizio penale (Dott.ssa Per_6
impedisce di potere ritenere raggiunta a mezzo consulenza tecnica la prova Per_7
- di cui erano onerate le attrici - della falsità del testamento olografo impugnato.
Quanto infine all'ulteriore perizia svolta in sede penale dalla medesima Dott.ssa
(di cui le pure hanno chiesto l'acquisizione nell'ultima memoria di Per_7 R_ replica), ai fini della presente decisione non vi è necessità di una siffatta acquisizione.
Tale ulteriore elaborato peritale, infatti, verte sull'individuazione dell'autore del testo del testamento, mentre ai fini della nullità civilistica del testamento stesso è sufficiente accertare se il testo sia stato o meno vergato dal testatore. E quest'ultimo profilo è stato oggetto della perizia della Dott.ssa in data 4.12.2024, già prodotta in causa. Per_7
7. - Nemmeno le deposizioni testimoniali da ultimo assunte nelle udienze del
18.11.2024, 6.12.2024 e 10.1.2025 hanno fornito la prova della falsità del testamento.
Nessuno dei testi sentiti ha confermato la circostanza che il testamento sia stato redatto da un soggetto diverso da . Persona_1
Anzi il teste (padre del convenuto) ha riferito di avere visto il de Testimone_2 cuius vergare personalmente l'atto di ultima volontà: “Io ero presente quando R_ ha scritto il testamento;
ho visto scrivere il testamento, c'ero anch'io”. R_
Al riguardo va ricordato che, in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974,
l'attendibilità del teste legato da uno dei già menzionati vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (v. Cass. civ., sez. II, 17.11.2023 n. 31974; Cass. civ., sez. III,
17.12.2015 n. 25358; Cass. civ., sez. III, 29.1.2013 n. 2075).
Inoltre altri testi - (sorella del convenuto) e Testimone_3 Persona_8
20 (amica di vecchia data del de cuius) - hanno confermato de relato la circostanza che ebbe a redigere e sottoscrivere di suo pugno il testamento oggetto di Persona_1 causa alla presenza dei genitori del convenuto, (poi deceduta) e appunto ER
. Testimone_2
I testimoni hanno anche riferito la vicinanza di al convenuto e la Persona_1 volontà verbalmente espressa in più occasioni dal de cuius di lasciare tutti i suoi beni all' In tal senso si sono espressi i testi (zia del convenuto), CP_1 Tes_4 Tes_3
(sorella), (padre) e (amica del de cuius sin
[...] Testimone_2 Persona_8 dalle scuole elementari).
La deposizione di quest'ultima testimone è particolarmente significativa, trattandosi di persona non parente delle parti e amica del testatore. La ha confermato che Per_8 dall'anno 2017 aveva iniziato a dire ad amici e conoscenti che alla Persona_1 sua morte avrebbe lasciato tutte le sue sostanze all per l'affetto e l'aiuto che CP_1 questi gli aveva sempre dato: “Lo ha detto anche una settimana prima di morire a casa mia. Confermo che lo diceva continuamente”. La ha altresì confermato con Per_8 sicurezza che, a partire da quell'anno, era solito dire ad amici e Persona_1 conoscenti che alle nipoti, le quali non sapevano neanche se era vivo, avrebbe lasciato
“un bel niente”. La teste ha aggiunto: “L' quando parlava di cosa avrebbe R_ lasciato alle nipoti, scusatemi l'espressione, ma lui diceva: 'alle nipoti lascio una bela merdasa'. Scusate ma lui diceva proprio così. Lo diceva sempre, lo ha detto una settimana prima di morire”.
A fronte di questo compendio testimoniale contrario alla tesi sostenuta dalle non assume alcuna decisiva rilevanza l'ulteriore circostanza - riferita dai testi R_ fatti assumere dalle attrici - che il de cuius avesse permesso a marito di PE
, di coltivare un orto in un terreno di proprietà del de cuius stesso. Parte_1
Superflua è infine la testimonianza (pure favorevole al convenuto) resa da teste da ritenersi - quand'anche capace di testimoniare - non Testimone_1 pienamente attendibile, avendo egli acquistato dall' alcuni beni facenti parte CP_1 dell'eredità per cui è causa.
8. - Alla luce di tutti gli elementi sin qui esposti si deve pertanto concludere che, nel contrasto tra consulenza tecnica di ufficio e perizia penale e sulla scorta delle testimonianze assunte, non può ritenersi raggiunta una prova idonea e univoca dell'asserita falsità del testamento. E il persistente dubbio non può che essere valutato in
21 conformità al criterio di riparto accolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui è a carico di chi abbia proposto la domanda di accertamento negativo l'onere di provare la non autenticità del testamento.
Ne consegue pertanto il rigetto di tutte le domande proposte dalle . R_
Quanto al regolamento delle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto della natura della causa e del suo grado di complessità (da considerarsi di valore indeterminabile - complessità media), del suo articolato svolgimento (che giustifica l'applicazione di compensi tabellari prossimi ai valori massimi) e delle analoghe difese processuali assunte dalle attrici e dalle terze chiamate, le attrici e e le terze chiamate e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
vanno condannate in solido tra loro al pagamento delle spese in favore Controparte_3 del convenuto . CP_1
Dette spese si liquidano in complessivi Euro 14.000,00, oltre a Euro 146,60 per esposti e al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Le spese delle consulenze tecniche di ufficio, come liquidate dal G.I., si pongono definitivamente a carico solidale delle attrici e delle terze chiamate.
Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda del convenuto di condanna delle controparti per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo stata fornita la prova che le medesime abbiano agito in giudizio con dolo o colpa grave.
In particolare le domande e le difese delle attrici e delle terze chiamate, pur essendo risultate infondate, non lo sono state così palesemente da integrare gli estremi della lite temeraria. Data la natura delle questioni controverse, non vi è luogo neppure per una condanna ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c.
Poiché la presente sentenza rigetta le domande proposte dalle attrici, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 2668 c.c. e deve pertanto essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, come meglio indicato in dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, ai sensi dell'art. 282
c.p.c.
P.Q.M.
22 Il Tribunale, definitivamente pronunciando in contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
1) - rigetta tutte le domande formulate dalle attrici e Parte_1 Parte_2
e dalle terze chiamate e nei confronti del
[...] Controparte_2 Controparte_3 convenuto;
CP_1
2) - condanna le attrici e le terze chiamate, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto, liquidate in complessivi Euro 14.000,00, oltre a
Euro 146,60 per esposti e al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo
C.P.A. e I.V.A. Pone definitivamente a carico solidale delle attrici e delle terze chiamate le spese delle consulenze tecniche di ufficio, come liquidate dal Giudice in corso di causa;
3) - rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto;
4) - ordina la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio effettuata presso l'Ufficio provinciale del territorio di Alessandria - Servizio di pubblicità immobiliare di Casale Monferrato ai nn. 377 Reg. Gen. e 316 Reg. Part. del
27.1.2022, con esonero del competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità.
Sentenza esecutiva per legge.
Vercelli, 30 giugno 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Giovanni Campese) (Dott. Michela Tamagnone)
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
composto dai signori Magistrati:
Dott. Michela TAMAGNONE Presidente
Dott. Giovanni CAMPESE Giudice est.
Dott. Edoardo GASPARI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentate e difese, come da procura in calce all'atto di C.F._2 citazione, dall'Avv. Guido Cardello presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliate in Asti, piazza Medici n. 16 (poi Asti, piazza Alberto Castigliano n. 2)
- ATTRICI -
CONTRO
c.f. rappresentato e difeso, come da CP_1 C.F._3 procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Massimo Mietto presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Casale Monferrato, piazza
Castello n. 4
- CONVENUTO -
1 E NEI CONFRONTI DI
c.f. , e c.f. Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
rappresentate e difese, come da procure congiunte alle C.F._5 rispettive comparse di costituzione e risposta, dall'Avv. Guido Cardello presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliate in Asti, piazza Alberto Castigliano n. 2
- TERZE CHIAMATE -
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: impugnazione di testamento
All'udienza del 3.4.2025 le parti precisavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per le attrici:
“Contrariis rejectis,
Piaccia al Tribunale Ill.mo, in via istruttoria: disporre la comparizione personale avanti a sé del CTU e dei CTP, in contraddittorio tra loro, al fine di rispondere al quesito rimasto senza risposta anche nella seconda relazione del C.T.U. e di cui anche in parte espositiva;
sempre in via istruttoria, dichiarare l'incapacità a testimoniare di in Testimone_1 base al combinato disposto dagli artt. 105 e 246 c.p.c., come dedotto a verbale d'udienza 29.5.23 ed in parte espositiva del presente atto;
nel merito: dichiarare la nullità del testamento asseritamente olografo di R_
datato 21 Febbraio 2018 e pubblicato dal Notaio Milano il 13.1.2021 rep.
[...]
104636 Racc. 15296, per falsità del medesimo per non essere lo stesso stato redatto e sottoscritto di proprio pugno dal testatore in ogni sua parte e per essere stato redatto e scritto dal convenuto, che ne ha fatto, comunque, scientemente uso e, pertanto, dichiarare come l'eredità morendo dismessa da si debba devolvere Persona_1 come per legge alle eredi legittime, ovvero alle nipoti attrici, e Parte_1
per 1/6 ciascuna, nonché alla di loro sorella , Parte_2 Controparte_2 sempre per 1/6, tutte figlie del fratello premorto del defunto, ed a Persona_2
, figlia dell'altro fratello premorto del defunto, per Controparte_3 Persona_3
1/2.
Dichiarare, conseguentemente, tenuto e condannare , nato a [...] CP_1
2 Monf.to il 17.10.1967 (c.f. ed ivi residente e domiciliato in CodiceFiscale_6
Fraz.Terranova, Via Stura n. 307, a restituire/ riconsegnare alle attrici i beni mobili e/o immobili morendo dismessi da ed oggetto della successione Persona_1 ereditaria de qua e sopra indicati, ovvero, per quanto riguarda i beni immobili:
Unità Immobiliari site nel Comune di Casale Monf.to –
Fabbricati
1) F. 13-Part. 85-Catasto Fabbricati Cens.
2-Categ. A/4-classe 3- vani 4 – sup.cat.73 mc. / Via Stura n. 315 piano T-1;
2) F. 46-Part.357- Sub.
1-Catasto Fabbricati-Cens.
2-Categ. A/3-classe 2- vani 8,5 – sup.cat.272 mc. / Strada Vialarda n. 43 – piano T-1;
3) F.46, part. 357 sub. 2 Catasto Fabbricati cens. 2 cat. C/2;
Terreni
4) F. 46-Part.318- Cat. T Seminativo cl.3, sup. 1,70,10;
5) F. 46 part. 322- Cat. T – Seminativo cl.
2-sup. are 23,80;
6) F.46 part. 9 Cat. T – Seminativo cl. 3 are 17,30;
7) F. 46 part. 13 seminativo cl. 3 are 10,20;
8) F. 46 part. 10 seminativo cl.3 cat. T are 3,60;
9) F. 46 part. 14 seminativo cl. 3 cat.T are 3,10;
10) F. 46 part. 18 seminativo cl. 2 are 26,70;
11) F. 46 part. 301 seminativo cl. 3 are 66,19;
12) F. 46 part. 304 seminativo cl. 2 are 12,40;
13) F. 46 part. 11 seminativo cl.3 are 3;
14) F. 46 part. 12 seminativo cl. 3 are 12,50;
15) F.46 part. 341 seminativo cl. 2 are 57,50;
16) F. 46 part. 358 seminativo cl.2 are 60,55;
Comune di Pontestura
17) F. 11 part. 128 seminativo cl. 2 are 15,10;
18) F. 11 part. 129 porz. AA seminativo cl. 2 are 7 e porz. AB Vigneto cl.2 centiare 90;
19) F. 10 part. 191 seminativo cl. 2 are 46,20;
20) F. 10 part. 192 seminativo cl. 2 are 17,50;
21) F. 10 part. 193 seminativo cl.2 are 44;
22) F. 10 part. 194 seminativo cl. 2 are 31,30;
23) F. 10 part. 196 seminativo cl. 2 are 16,10;
3 24) F. 10 part. 217 seminativo cl. 2 are 15,40;
25) F.10 part. 218 seminativo cl. 2 are 16,60;
26) F.10 part. 219 seminativo cl. 2 are 12;
27) F.10 part. 220 seminativo cl. 2 are 7,90;
28) F.10 part. 221 seminativo cl. 2 are 9,90;
29) F.10 part. 222 seminativo cl. 2 are 11,20;
30) F.10 part. 223 seminativo cl. 2 are 22,10;
31) F.10 part. 224 seminativo cl. 2 are 13,80;
32) F.10 part. 239 seminativo cl. 2 are 22,40;
33) F.10 part. 240 seminativo cl. 2 are 11,20;
34) F.10 part. 241 seminativo cl. 2 are 6,30;
35) F.10 part. 242 seminativo cl. 2 are 12,50;
36) F.10 part. 243 seminativo cl. 2 are 19,40;
37) F.10 part. 244 seminativo cl. 2 are 3,20;
38) F.10 part. 245 seminativo cl. 2 are 18,70;
39) F.10 part. 246 seminativo cl. 2 are 2,90;
40) F.10 part. 247 seminativo cl. 2 are 14,30;
41) F.10 part. 248 seminativo cl. 2 are 1,70;
42) F.10 part. 249 seminativo cl. 2 are 17;
43) F.10 part. 250 seminativo cl. 2 are 8,50;
44) F.10 part. 251 seminativo cl. 2 are 26,70;
45) F.10 part. 252 seminativo cl. 2 are 10,90;
46) F.10 part. 253 seminativo cl. 2 are 19,40;
47) F.10 part. 254 seminativo cl. 2 are 9,70;
48) F.10 part. 255 seminativo cl. 2 are 10,10;
49) F.10 part. 256 seminativo cl. 2 are 24,50;
50) F.10 part. 276 seminativo cl. 2 are 12;
51) F.10 part. 277 seminativo cl. 2 are 12,60;
52) F.10 part. 278 seminativo cl. 2 are 13,80;
53) F.10 part. 279 seminativo cl. 2 are 12,80;
54) F.10 part. 280 seminativo cl. 2 are 16,80;
55) F.10 part. 281 seminativo cl. 2 are 1,50;
56) F.10 part. 282 seminativo cl. 2 are 5,50;
4 57) F.10 part. 291 seminativo cl. 2 are 12,90;
58) F.10 part. 293 seminativo cl. 2 are 21,20;
59) F.10 part. 294 seminativo cl. 2 are 37,40;
60) F.10 part. 295 seminativo cl. 2 are 38;
61) F.10 part.297 seminativo cl. 2 are 8,30;
62) F.10 part. 298 seminativo cl. 2 are 10,10;
63) F.10 part. 299 seminativo cl. 2 are 11,30;
64) F.10 part. 325 seminativo cl. 2 are 5,50;
65) F.10 part. 371 seminativo cl. 2 are 9,40;
66) F.10 part. 373 seminativo cl. 2 are 7,90;
67) F.10 part. 374 seminativo cl. 2 are 17,20;
68) F.11 part. 123 seminativo cl.2 are 13,40;
69) F.11 part. 124 seminativo cl.2 are 25,80;
70) F.11 part. 70 bosco ceduto cl.1 are 27,30;
71) F.11 part. 79 seminativo cl. 2 are 26,30;
72) F.11 part. 127 seminativo cl. 2 are 44,30.
Provvedendo ad ottenere, a sua volta, la restituzione da nato a Testimone_1
Casale Monf.to il 20.7.1967 e residente in [...] – c.f.
), dei beni immobili vendutigli con atto a rogito Notaio CodiceFiscale_7
del 29.6.22 nn. 15241/11221, ovvero di quelli siti in Casale Monf.to e Persona_4 censiti a C.T. come segue:
a) F. 46 part. 10 seminativo cl.3 cat. T are 3,60;
b) F. 46 part. 11 seminativo cl.3 are 3;
c) F. 46 part. 12 seminativo cl. 3 are 12,50;
d) F. 46 part. 13 seminativo cl. 3 are 10,20;
e) F. 46 part. 14 seminativo cl. 3 cat.T are 3,10;
f) F. 46 part. 18 seminativo cl. 2 are 26,70;
g) F. 46 part. 301 seminativo cl. 3 are 66,19;
h) F. 46 part. 304 seminativo cl. 2 are 12,40;
i) F. 46-Part.318- Cat. T Seminativo cl.3, sup. ettari 1 are 70,10;
j) F. 46 part. 322- Cat. T – Seminativo cl.
2-sup. are 23,80;
k) F.46 part. 341 seminativo cl. 2 are 57,50;
l) F.46 part. 9 Cat. T – Seminativo cl. 3 are 17,30,
5 ed indicati più sopra ai nn. 8), 13), 14). 7), 9), 10), 11) 12), 4), 5), 15) e 6).
Dichiarare tenuto e condannare il convenuto altresì al risarcimento dei danni subiti dalle attrici e dalle litisconsorti necessarie a causa di quanto da costui posto in essere e di cui in parte espositiva, per i soli danni materiali e patrimoniali, danni che si indicano in €
10.000,00 o in altra veriore somma dal Tribunale determinanda.
Vinte le spese.”
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta e disattesa ogni contraria istanza,
- previa ammissione a prova per testi delle circostanze capitolate in memoria istruttoria in data 21.7.2024 dal numero 23 al numero 32 e al numero 35, con i testi ivi indicati;
- previa espunzione dei documenti prodotti da e con la Parte_1 Parte_2 terza memoria istruttoria in data 19.1.2023 perché tardivi, nonché quelli prodotti da con la comparsa di costituzione 27.12.2024 perché irrilevanti;
Controparte_3
- rigettare tutte le domande avversarie perché infondate e inammissibili tanto in fatto quanto in diritto;
- dichiarare valide ed efficaci le disposizioni testamentarie espresse da R_ il 21 febbraio 2018.
[...]
- ordinare la cancellazione della trascrizione in Conservatoria della domanda giudiziale.
Con condanna ex art. 96 c.p.c. e il favore delle spese.”
Per la terza chiamata : Controparte_2
“Contrariis rejectis,
Piaccia al Tribunale Ill.mo, in via istruttoria: disporre la comparizione personale avanti a sé del CTU e dei CTP, in contraddittorio tra loro, al fine di rispondere al quesito rimasto senza risposta anche nella seconda relazione del C.T.U. e di cui anche in parte espositiva;
sempre in via istruttoria, dichiarare l'incapacità a testimoniare di in Testimone_1 base al combinato disposto dagli artt. 105 e 246 c.p.c., come dedotto a verbale d'udienza 29.5.23 ed in parte espositiva del presente atto;
nel merito : dichiarare la nullità del testamento asseritamente olografo di R_
datato 21 Febbraio 2018 e pubblicato dal Notaio Milano il 13.1.2021 rep.
[...]
104636 Racc. 15296, per falsità del medesimo per non essere lo stesso stato redatto e
6 sottoscritto di proprio pugno dal testatore in ogni sua parte e per essere stato redatto e scritto dal convenuto, che ne ha fatto, comunque, scientemente uso e, pertanto, dichiarare come l'eredità morendo dismessa da si debba devolvere Persona_1 come per legge alle eredi legittime, ovvero alle nipoti attrici, e Parte_1
, per 1/6 ciascuna, nonché alla di loro sorella ed esponente, Parte_2 CP_2
, sempre per 1/6, tutte figlie del fratello premorto del defunto, ed
[...] Persona_2
a , figlia dell'altro fratello premorto del defunto, per Controparte_3 Persona_3
1/2.
Dichiarare, conseguentemente, tenuto e condannare , nato a [...] CP_1
Monf.to il 17.10.1967 (c.f. ed ivi residente e domiciliato in CodiceFiscale_6
Fraz.Terranova, Via Stura n. 307, a restituire/ riconsegnare alle attrici ed alle litisconsorti necessarie i beni mobili e/o immobili morendo dismessi da R_ ed oggetto della successione ereditaria de qua e sopra indicati, ovvero, per
[...] quanto riguarda i beni immobili:
Unità Immobiliari site nel Comune di Casale Monf.to –
Fabbricati
1) F. 13-Part. 85-Catasto Fabbricati Cens.
2-Categ. A/4-classe 3- vani 4 – sup.cat.73 mc. / Via Stura n. 315 piano T-1;
2) F. 46-Part.357- Sub.
1-Catasto Fabbricati-Cens.
2-Categ. A/3-classe 2- vani 8,5 – sup.cat.272 mc. / Strada Vialarda n. 43 – piano T-1;
3) F.46, part. 357 sub. 2 Catasto Fabbricati cens. 2 cat. C/2;
Terreni
4) F. 46-Part.318- Cat. T Seminativo cl.3, sup. 1,70,10;
5) F. 46 part. 322- Cat. T – Seminativo cl.
2-sup. are 23,80;
6) F.46 part. 9 Cat. T – Seminativo cl. 3 are 17,30;
7) F. 46 part. 13 seminativo cl. 3 are 10,20;
8) F. 46 part. 10 seminativo cl.3 cat. T are 3,60;
9) F. 46 part. 14 seminativo cl. 3 cat.T are 3,10;
10) F. 46 part. 18 seminativo cl. 2 are 26,70;
11) F. 46 part. 301 seminativo cl. 3 are 66,19;
12) F. 46 part. 304 seminativo cl. 2 are 12,40;
13) F. 46 part. 11 seminativo cl.3 are 3;
14) F. 46 part. 12 seminativo cl. 3 are 12,50;
7 15) F.46 part. 341 seminativo cl. 2 are 57,50;
16) F. 46 part. 358 seminativo cl.2 are 60,55;
Comune di Pontestura
17) F. 11 part. 128 seminativo cl. 2 are 15,10;
18) F. 11 part. 129 porz. AA seminativo cl. 2 are 7 e porz. AB Vigneto cl.2 centiare 90;
19) F. 10 part. 191 seminativo cl. 2 are 46,20;
20) F. 10 part. 192 seminativo cl. 2 are 17,50;
21) F. 10 part. 193 seminativo cl.2 are 44;
22) F. 10 part. 194 seminativo cl. 2 are 31,30;
23) F. 10 part. 196 seminativo cl. 2 are 16,10;
24) F. 10 part. 217 seminativo cl. 2 are 15,40;
25) F.10 part. 218 seminativo cl. 2 are 16,60;
26) F.10 part. 219 seminativo cl. 2 are 12;
27) F.10 part. 220 seminativo cl. 2 are 7,90;
28) F.10 part. 221 seminativo cl. 2 are 9,90;
29) F.10 part. 222 seminativo cl. 2 are 11,20;
30) F.10 part. 223 seminativo cl. 2 are 22,10;
31) F.10 part. 224 seminativo cl. 2 are 13,80;
32) F.10 part. 239 seminativo cl. 2 are 22,40;
33) F.10 part. 240 seminativo cl. 2 are 11,20;
34) F.10 part. 241 seminativo cl. 2 are 6,30;
35) F.10 part. 242 seminativo cl. 2 are 12,50;
36) F.10 part. 243 seminativo cl. 2 are 19,40;
37) F.10 part. 244 seminativo cl. 2 are 3,20;
38) F.10 part. 245 seminativo cl. 2 are 18,70;
39) F.10 part. 246 seminativo cl. 2 are 2,90;
40) F.10 part. 247 seminativo cl. 2 are 14,30;
41) F.10 part. 248 seminativo cl. 2 are 1,70;
42) F.10 part. 249 seminativo cl. 2 are 17;
43) F.10 part. 250 seminativo cl. 2 are 8,50;
44) F.10 part. 251 seminativo cl. 2 are 26,70;
45) F.10 part. 252 seminativo cl. 2 are 10,90;
46) F.10 part. 253 seminativo cl. 2 are 19,40;
8 47) F.10 part. 254 seminativo cl. 2 are 9,70;
48) F.10 part. 255 seminativo cl. 2 are 10,10;
49) F.10 part. 256 seminativo cl. 2 are 24,50;
50) F.10 part. 276 seminativo cl. 2 are 12;
51) F.10 part. 277 seminativo cl. 2 are 12,60;
52) F.10 part. 278 seminativo cl. 2 are 13,80;
53) F.10 part. 279 seminativo cl. 2 are 12,80;
54) F.10 part. 280 seminativo cl. 2 are 16,80;
55) F.10 part. 281 seminativo cl. 2 are 1,50;
56) F.10 part. 282 seminativo cl. 2 are 5,50;
57) F.10 part. 291 seminativo cl. 2 are 12,90;
58) F.10 part. 293 seminativo cl. 2 are 21,20;
59) F.10 part. 294 seminativo cl. 2 are 37,40;
60) F.10 part. 295 seminativo cl. 2 are 38;
61) F.10 part.297 seminativo cl. 2 are 8,30;
62) F.10 part. 298 seminativo cl. 2 are 10,10;
63) F.10 part. 299 seminativo cl. 2 are 11,30;
64) F.10 part. 325 seminativo cl. 2 are 5,50;
65) F.10 part. 371 seminativo cl. 2 are 9,40;
66) F.10 part. 373 seminativo cl. 2 are 7,90;
67) F.10 part. 374 seminativo cl. 2 are 17,20;
68) F.11 part. 123 seminativo cl.2 are 13,40;
69) F.11 part. 124 seminativo cl.2 are 25,80;
70) F.11 part. 70 bosco ceduto cl.1 are 27,30;
71) F.11 part. 79 seminativo cl. 2 are 26,30;
72) F.11 part. 127 seminativo cl. 2 are 44,30.
Provvedendo ad ottenere, a sua volta, la restituzione da nato a Testimone_1
Casale Monf.to il 20.7.1967 e residente in [...] – c.f.
), dei beni immobili vendutigli con atto a rogito Notaio CodiceFiscale_7
del 29.6.22 nn. 15241/11221, ovvero di quelli siti in Casale Monf.to e Persona_4 censiti a C.T. come segue:
a) F. 46 part. 10 seminativo cl.3 cat. T are 3,60;
b) F. 46 part. 11 seminativo cl.3 are 3;
9 c) F. 46 part. 12 seminativo cl. 3 are 12,50;
d) F. 46 part. 13 seminativo cl. 3 are 10,20;
e) F. 46 part. 14 seminativo cl. 3 cat.T are 3,10;
f) F. 46 part. 18 seminativo cl. 2 are 26,70;
g) F. 46 part. 301 seminativo cl. 3 are 66,19;
h) F. 46 part. 304 seminativo cl. 2 are 12,40;
i) F. 46-Part.318- Cat. T Seminativo cl.3, sup. ettari 1 are 70,10;
j) F. 46 part. 322- Cat. T – Seminativo cl.
2-sup. are 23,80;
k) F.46 part. 341 seminativo cl. 2 are 57,50;
l) F.46 part. 9 Cat. T – Seminativo cl. 3 are 17,30, ed indicati più sopra ai nn. 8), 13), 14). 7), 9), 10), 11) 12), 4), 5), 15) e 6).
Dichiarare tenuto e condannare il convenuto altresì al risarcimento dei danni subiti dalle attrici e dalle litisconsorti necessarie a causa di quanto da costui posto in essere e di cui in parte espositiva, per i soli danni materiali e patrimoniali, danni che si indicano in €
10.000,00 o in altra veriore somma dal Tribunale determinanda.
Vinte le spese.”
Per la terza chiamata : Controparte_3
“Contrariis rejectis,
Piaccia al Tribunale Ill.mo, in via istruttoria: disporre la comparizione personale avanti a sé del CTU e dei CTP, in contraddittorio tra loro, al fine di rispondere al quesito rimasto senza risposta anche nella seconda relazione del C.T.U. e di cui anche in parte espositiva;
sempre in via istruttoria, dichiarare l'incapacità a testimoniare di in Testimone_1 base al combinato disposto dagli artt. 105 e 246 c.p.c., come dedotto a verbale d'udienza 29.5.23 ed in parte espositiva del presente atto;
nel merito : dichiarare la nullità del testamento asseritamente olografo di R_
datato 21 Febbraio 2018 e pubblicato dal Notaio Milano il 13.1.2021 rep.
[...]
104636 Racc. 15296, per falsità del medesimo per non essere lo stesso stato redatto e sottoscritto di proprio pugno dal testatore in ogni sua parte e per essere stato redatto e scritto dal convenuto, che ne ha fatto, comunque, scientemente uso e, pertanto, dichiarare come l'eredità morendo dismessa da si debba devolvere Persona_1 come per legge alle eredi legittime, ovvero alle nipoti attrici, e Parte_1
10 per 1/6 ciascuna, nonché alla di loro sorella , Parte_2 Controparte_2 sempre per 1/6, tutte figlie del fratello premorto del defunto, ed Persona_2 all'esponente, , figlia dell'altro fratello premorto del defunto, Controparte_3 Per_3
per 1/2.
[...]
Dichiarare, conseguentemente, tenuto e condannare , nato a [...] CP_1
Monf.to il 17.10.1967 (c.f. ed ivi residente e domiciliato in CodiceFiscale_6
Fraz.Terranova, Via Stura n. 307, a restituire/ riconsegnare alle attrici ed alle litisconsorti necessarie, i beni mobili e/o immobili morendo dismessi da R_ ed oggetto della successione ereditaria de qua e sopra indicati, ovvero, per
[...] quanto riguarda i beni immobili:
Unità Immobiliari site nel Comune di Casale Monf.to –
Fabbricati
1) F. 13-Part. 85-Catasto Fabbricati Cens.
2-Categ. A/4-classe 3- vani 4 – sup.cat.73 mc. / Via Stura n. 315 piano T-1;
2) F. 46-Part.357- Sub.
1-Catasto Fabbricati-Cens.
2-Categ. A/3-classe 2- vani 8,5 – sup.cat.272 mc. / Strada Vialarda n. 43 – piano T-1;
3) F.46, part. 357 sub. 2 Catasto Fabbricati cens. 2 cat. C/2;
Terreni
4) F. 46-Part.318- Cat. T Seminativo cl.3, sup. 1,70,10;
5) F. 46 part. 322- Cat. T – Seminativo cl.
2-sup. are 23,80;
6) F.46 part. 9 Cat. T – Seminativo cl. 3 are 17,30;
7) F. 46 part. 13 seminativo cl. 3 are 10,20;
8) F. 46 part. 10 seminativo cl.3 cat. T are 3,60;
9) F. 46 part. 14 seminativo cl. 3 cat.T are 3,10;
10) F. 46 part. 18 seminativo cl. 2 are 26,70;
11) F. 46 part. 301 seminativo cl. 3 are 66,19;
12) F. 46 part. 304 seminativo cl. 2 are 12,40;
13) F. 46 part. 11 seminativo cl.3 are 3;
14) F. 46 part. 12 seminativo cl. 3 are 12,50;
15) F.46 part. 341 seminativo cl. 2 are 57,50;
16) F. 46 part. 358 seminativo cl.2 are 60,55;
Comune di Pontestura
17) F. 11 part. 128 seminativo cl. 2 are 15,10;
11 18) F. 11 part. 129 porz. AA seminativo cl. 2 are 7 e porz. AB Vigneto cl.2 centiare 90;
19) F. 10 part. 191 seminativo cl. 2 are 46,20;
20) F. 10 part. 192 seminativo cl. 2 are 17,50;
21) F. 10 part. 193 seminativo cl.2 are 44;
22) F. 10 part. 194 seminativo cl. 2 are 31,30;
23) F. 10 part. 196 seminativo cl. 2 are 16,10;
24) F. 10 part. 217 seminativo cl. 2 are 15,40;
25) F.10 part. 218 seminativo cl. 2 are 16,60;
26) F.10 part. 219 seminativo cl. 2 are 12;
27) F.10 part. 220 seminativo cl. 2 are 7,90;
28) F.10 part. 221 seminativo cl. 2 are 9,90;
29) F.10 part. 222 seminativo cl. 2 are 11,20;
30) F.10 part. 223 seminativo cl. 2 are 22,10;
31) F.10 part. 224 seminativo cl. 2 are 13,80;
32) F.10 part. 239 seminativo cl. 2 are 22,40;
33) F.10 part. 240 seminativo cl. 2 are 11,20;
34) F.10 part. 241 seminativo cl. 2 are 6,30;
35) F.10 part. 242 seminativo cl. 2 are 12,50;
36) F.10 part. 243 seminativo cl. 2 are 19,40;
37) F.10 part. 244 seminativo cl. 2 are 3,20;
38) F.10 part. 245 seminativo cl. 2 are 18,70;
39) F.10 part. 246 seminativo cl. 2 are 2,90;
40) F.10 part. 247 seminativo cl. 2 are 14,30;
41) F.10 part. 248 seminativo cl. 2 are 1,70;
42) F.10 part. 249 seminativo cl. 2 are 17;
43) F.10 part. 250 seminativo cl. 2 are 8,50;
44) F.10 part. 251 seminativo cl. 2 are 26,70;
45) F.10 part. 252 seminativo cl. 2 are 10,90;
46) F.10 part. 253 seminativo cl. 2 are 19,40;
47) F.10 part. 254 seminativo cl. 2 are 9,70;
48) F.10 part. 255 seminativo cl. 2 are 10,10;
49) F.10 part. 256 seminativo cl. 2 are 24,50;
50) F.10 part. 276 seminativo cl. 2 are 12;
12 51) F.10 part. 277 seminativo cl. 2 are 12,60;
52) F.10 part. 278 seminativo cl. 2 are 13,80;
53) F.10 part. 279 seminativo cl. 2 are 12,80;
54) F.10 part. 280 seminativo cl. 2 are 16,80;
55) F.10 part. 281 seminativo cl. 2 are 1,50;
56) F.10 part. 282 seminativo cl. 2 are 5,50;
57) F.10 part. 291 seminativo cl. 2 are 12,90;
58) F.10 part. 293 seminativo cl. 2 are 21,20;
59) F.10 part. 294 seminativo cl. 2 are 37,40;
60) F.10 part. 295 seminativo cl. 2 are 38;
61) F.10 part.297 seminativo cl. 2 are 8,30;
62) F.10 part. 298 seminativo cl. 2 are 10,10;
63) F.10 part. 299 seminativo cl. 2 are 11,30;
64) F.10 part. 325 seminativo cl. 2 are 5,50;
65) F.10 part. 371 seminativo cl. 2 are 9,40;
66) F.10 part. 373 seminativo cl. 2 are 7,90;
67) F.10 part. 374 seminativo cl. 2 are 17,20;
68) F.11 part. 123 seminativo cl.2 are 13,40;
69) F.11 part. 124 seminativo cl.2 are 25,80;
70) F.11 part. 70 bosco ceduto cl.1 are 27,30;
71) F.11 part. 79 seminativo cl. 2 are 26,30;
72) F.11 part. 127 seminativo cl. 2 are 44,30.
Provvedendo ad ottenere, a sua volta, la restituzione da nato a Testimone_1
Casale Monf.to il 20.7.1967 e residente in [...] – c.f.
), dei beni immobili vendutigli con atto a rogito Notaio CodiceFiscale_7
del 29.6.22 nn. 15241/11221, ovvero di quelli siti in Casale Monf.to e Persona_4 censiti a C.T. come segue:
a) F. 46 part. 10 seminativo cl.3 cat. T are 3,60;
b) F. 46 part. 11 seminativo cl.3 are 3;
c) F. 46 part. 12 seminativo cl. 3 are 12,50;
d) F. 46 part. 13 seminativo cl. 3 are 10,20;
e) F. 46 part. 14 seminativo cl. 3 cat.T are 3,10;
f) F. 46 part. 18 seminativo cl. 2 are 26,70;
13 g) F. 46 part. 301 seminativo cl. 3 are 66,19;
h) F. 46 part. 304 seminativo cl. 2 are 12,40;
i) F. 46-Part.318- Cat. T Seminativo cl.3, sup. ettari 1 are 70,10;
j) F. 46 part. 322- Cat. T – Seminativo cl.
2-sup. are 23,80;
k) F.46 part. 341 seminativo cl. 2 are 57,50;
l) F.46 part. 9 Cat. T – Seminativo cl. 3 are 17,30, ed indicati più sopra ai nn. 8), 13), 14). 7), 9), 10), 11) 12), 4), 5), 15) e 6).
Dichiarare tenuto e condannare il convenuto altresì al risarcimento dei danni subiti dalle attrici e dalle litisconsorti necessarie a causa di quanto da costui posto in essere e di cui in parte espositiva, per i soli danni materiali e patrimoniali, danni che si indicano in €
10.000,00 o in altra veriore somma dal Tribunale determinanda.
Vinte le spese.”
Il P.M. ha così concluso:
“Visto, nulla si oppone.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - La decisione della presente causa spetta al Tribunale in composizione collegiale, in quanto ricorre l'ipotesi di cui all'art. 50-bis n. 6 c.p.c. (nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 4, d.lgs. 10.5.2022 n. 149), trattandosi di causa di impugnazione di testamento e di procedimento pendente alla data del 28.2.2023.
2. - Con atto di citazione e , quali nipoti (figlie di Parte_1 Parte_2 fratello) di deceduto il 18.11.2020, convenivano nel presente Persona_1 giudizio , esponendo di essere - unitamente alla loro sorella CP_1 CP_2
e alla loro cugina - eredi legittime di
[...] Controparte_3 Persona_1
Aggiungevano che questi era il fratello di (padre delle attrici e di Persona_2
) e di (padre di ). Essendovi solo due Controparte_2 Persona_3 Controparte_3 fratelli, ai sensi dell'art. 570 c.c. questi succedevano al de cuius in parti uguali, al 50% ciascuno. Peraltro, essendo entrambi premorti, a loro erano subentrate per rappresentazione le rispettive figlie;
pertanto le attrici e erano eredi Controparte_2 legittime per 1/6 ciascuna, mentre era erede legittima per 1/2. Controparte_3
Le attrici esponevano inoltre che , dopo la morte dei genitori, era Persona_1 vissuto da solo nella frazione Vialarda di Casale Monferrato e aveva coltivato 14 personalmente i numerosi terreni di sua proprietà. Negli ultimi anni di vita si era introdotto nella sua esistenza il convenuto, il quale lo aveva convinto a lasciare la cascina di Vialarda e a trasferirsi in altra frazione di Casale Monferrato, Terranova, vicino alla sua abitazione, ove aveva pure acquistato un'abitazione. Persona_1 aveva sempre intrattenuto ottimi rapporti con le nipoti, tanto che Persona_1 aveva anche concesso a titolo gratuito al convivente di ( Parte_1 Per_5
di coltivare un orto nel cascinale di Vialarda. Negli ultimi anni però,
[...] ogniqualvolta si era recato presso le attrici e in particolare presso , Parte_1 egli era sempre stato accompagnato dall' Alla morte di le CP_1 Persona_1 attrici avevano appreso che il convenuto aveva fatto pubblicare dal notaio Milano di
Casale Monferrato un testamento in data 21.2.2018, con cui era stato nominato erede universale.
Le attrici deducevano la falsità di detto testamento, in quanto la scrittura non risultava appartenere al de cuius, né per la parte dispositiva, né per la sottoscrizione, né per la data. Il segno grafico della parte dispositiva appariva diverso da quello della sottoscrizione;
inoltre quest'ultima appariva differente e incompatibile con le precedenti sottoscrizioni apposte dal de cuius. Aggiungevano che nel 2018 non Persona_1 aveva alcun problema di salute e ciò nonostante non aveva consegnato personalmente il testamento al notaio Milano. La attrici avevano fatto eseguire una perizia una perizia grafica, dalla quale era risultato che il testamento non era autografo, in quanto non apparteneva alla gestualità grafica del de cuius sia nella redazione del testo che nella firma ed evidenziava due diverse grafie, una per il testo e l'altra per la firma, con conseguente nullità del medesimo. aveva altresì presentato denuncia- Parte_1 querela in data 14.5.2021.
Le attrici elencavano i numerosi immobili, costituiti da terreni e fabbricati, di cui il de cuius in vita era proprietario nei Comuni di Casale Monferrato e Pontestura, oltre a essere titolare di conti bancari e postali. Esponevano che in data 26.10.2021 l CP_1 aveva provveduto a trascrivere presso la Conservatoria dei RR.II. di Casale Monferrato la denuncia di successione mortis causa derivante dal testamento presunto olografo.
Dato atto di avere presentato ante causam un ricorso per sequestro ex art. 670 c.p.c.
(non accolto dal Tribunale), e chiedevano che Parte_1 Parte_2 fosse dichiarata la nullità del testamento datato 21.2.2018 e pubblicato dal notaio
Milano il 13.1.2021, per non essere lo stesso stato redatto di proprio pugno dal testatore
15 in ogni sua parte e, conseguentemente, che fosse dichiarato che l'eredità morendo dismessa da si devolveva per legge alle nipoti e Persona_1 Parte_1
, per 1/6 ciascuna, alla loro sorella , sempre per 1/6, Parte_2 Controparte_2
e a , per 1/2. Instavano quindi per la condanna del convenuto a restituire Controparte_3
o riconsegnare alle attrici i beni mobili e immobili morendo dismessi da R_
e oggetto della sua successione ereditaria, nonché a risarcire i danni morali e
[...] materiali, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in Euro 20.000,00.
3. - Il convenuto si costituiva in giudizio e, in via pregiudiziale, eccepiva l'improcedibilità della domanda per non essere stata esperita la prescritta mediazione obbligatoria. Nel merito evidenziava il profondo rapporto affettivo che lo aveva legato al de cuius, il quale era stato invece trascurato dalle nipoti. Affermava la genuinità del testamento, chiedendo pertanto il rigetto di tutte le domande attoree.
Nel termine assegnato dal Giudice veniva esperita senza esito la procedura di mediazione obbligatoria.
Nel corso del giudizio erano assunte le prove orali dedotte dalle parti ed era espletata consulenza tecnica di ufficio grafologica.
La causa era quindi rimessa in decisione. Il Collegio con ordinanza in data
10.1.2024 rilevava come nel giudizio di impugnazione di un testamento olografo per nullità, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, sussistesse litisconsorzio necessario nei confronti di tutti gli eredi legittimi, dato che l'eventuale accoglimento della domanda avrebbe comportato la dichiarazione di invalidità del testamento e la conseguente apertura della successione legittima. Ordinava pertanto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di , mediante citazione Controparte_2 Controparte_3 in giudizio a cura della parte attrice, e rimetteva la causa avanti al Giudice istruttore.
Effettuata l'integrazione del contraddittorio, si costituivano in causa dapprima e quindi (tardivamente, con espressa accettazione dello stato a cui il Controparte_2 processo era giunto) . Controparte_3
Le chiamate formulavano difese e conclusioni analoghe a quelle attoree.
Il Giudice rinnovava l'assunzione delle prove orali e l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio grafologica.
Infine, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa era nuovamente rimessa al Collegio per la decisione.
4. - Alla luce dell'istruttoria svolta le domande proposte dalle attrici e dalle terze 16 chiamate sono risultate infondate e, come tali, devono essere rigettate.
Nel corso del giudizio le non hanno infatti congruamente e compiutamente R_ comprovato la dedotta nullità del testamento olografo di in data Persona_1
21.2.2018, pubblicato dal notaio Milano il 13.1.2021, per falsità dello stesso in quanto non redatto e sottoscritto di proprio pugno dal testatore in ogni sua parte.
Conseguentemente la domanda di dichiarazione della nullità non può essere accolta, al pari delle ulteriori domande dirette a far dichiarare la devoluzione dell'eredità morendo dismessa da alle eredi legittime, ossia alle nipoti attrici Persona_1 Parte_1
e e terze chiamate e , con
[...] Parte_2 Controparte_3 Controparte_2 condanna del convenuto a restituire loro i beni ereditari.
L'onere della prova gravava invero sulle attrici.
Come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. Cass. civ., sez. un.,
15.6.2015 n. 12307), la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (v. anche Cass. civ., sez. II, 17.8.2022 n. 24835; Cass. civ., sez. II, 17.11.2023 n. 31974).
Va altresì richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui “il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia di una scrittura disconosciuta (nella specie, testamento olografo), ha il potere - dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità” (v. Cass. civ., sez. II, 1.3.2002 n. 3009; Cass. civ., sez. lav.,
20.5.2004 n. 9631; Cass. civ., sez. III, 20.4.2007 n. 9523). Del resto la consulenza tecnica, in materia grafica, è per definizione idonea a condurre solo a un giudizio di verosimiglianza e di probabilità, non di verità assoluta (v. Cass. civ., sez. I, 27.7.2015 n.
15686).
5. - La prova del difetto di autografia non è stata fornita dalle attrici né mediante il complesso degli accertamenti tecnici espletati, né mediante le prove testimoniali assunte.
In corso di causa è stata svolta (e rinnovata dopo l'integrazione del contraddittorio) una consulenza tecnica di ufficio. Il consulente grafologo Dott. è stato Persona_6
17 incaricato - con riferimento al testamento olografo in data 21.2.2018 pubblicato dal notaio Milano e alle due “copie autografe” prodotte dal convenuto - di accertare l'attribuibilità della grafia e della sottoscrizione di detti documenti al de cuius R_
e di verificare se ciascuno dei documenti stessi risultasse o meno interamente
[...] vergato dalla medesima persona.
Il consulente di ufficio ha compiuto accurati ed esaustivi accertamenti e ha infine depositato una relazione in data 21.2.2025 congruamente e diffusamente motivata.
Il C.T.U. (v. pag. 33 della relazione), “analizzati gli originali dei tre testamenti olografi in verifica, tutti datati 21 febbraio 2018 (uno pubblicato e due prodotti dal convenuto), analizzati gli originali delle scritture comparative indicate e le altre comparative reperite e già utilizzate con l'accordo espresso delle parti”, ha così concluso:
“- le tre sottoscrizioni apposte in calce ai tre testamenti in verifica, tutti datati 21 febbraio 2018, sono state apposte, con certezza, da e, quindi, sono da Persona_1 ritenersi autografe;
- le scritture formanti luogo - data - disposizioni nei tre testamenti in verifica, tutti datati
21 febbraio 2018, sono vergate da un medesimo soggetto scrivente;
- le scritture formanti luogo - data - disposizioni nei tre testamenti in verifica, tutti datati
21 febbraio 2018, a firma ' evidenziano con le firme in calce e con Persona_1 le sottoscrizioni comparative di certa provenienza divergenze di carattere dinamico, formativo e morfologico, ad eccezione del particolare elemento comune riguardante la formazione della 'a' corsiva minuscola”.
Il Dott. ha inoltre evidenziato: “Devo, tuttavia, sottolineare che, non Per_6 essendo già state accettate da parte attrice varie comparative prodotte da parte convenuta nella precedente consulenza svolta, in quanto non di certa provenienza, non dispongo di alcun testo scritto in corsivo e di numeri vergati da;
gli Persona_1 unici campioni comparativi a mia disposizione sono sottoscrizioni. Mi è, quindi, impossibile, ad oggi, valutare con certezza quale sia il comportamento grafico dello stesso durante l'apposizione di testi in forma corsiva e numeri”.
Le non hanno dunque fornito in sede di C.T.U. disposta nel presente R_ giudizio la prova dell'asserita falsità del testamento, non avendo messo a disposizione del consulente di ufficio scritture di comparazione idonee.
Il Dott. ha infatti sottolineato, in sede di risposta alle osservazioni dei Per_6
18 consulenti di parte (v. pag. 39 della relazione), che “per dare conclusioni altamente probabili - tecnicamente certe in merito all'autografia dei testi-date, è, a mio avviso, necessario disporre di campioni comparativi in corsivo - numeri, per valutare al meglio e, nell'interesse delle parti, tutte le caratteristiche dinamiche, formative e morfologiche nelle varie tipologie di scrittura del de cuius”.
6. - Le hanno prodotto e invocato una perizia eseguita dalla Dott.ssa R_ [...] in data 4.12.2024 nel procedimento penale pendente avanti al Tribunale di Per_7
Vercelli (R.G. Trib. 760/2022), la quale ha concluso per l'autografia della firma in calce al testamento oggetto di verifica e ha ritenuto testo e data vergati da persona diversa da
. Persona_1
Si tratta invero di un elaborato peritale fondato su documentazione e scritture di comparazione diverse da quelle messe a disposizione dalle parti nel contraddittorio del presente giudizio civile.
Al riguardo va rilevato che, in linea di principio, il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche fra altre parti (e quindi anche una perizia svolta in sede penale), come qualsiasi altra produzione delle parti stesse. Peraltro al medesimo giudice, a norma dell'art. 116 comma 1 c.p.c., è attribuito il potere discrezionale di individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti.
Come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. civ., sez. III, 6.5.2016 n. 9242), “è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, lo sono anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini d'una decisione conforme al disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettategli dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi onde pervenire alle
19 assunte conclusioni, per implicito disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata”.
Ebbene, nel caso di specie, l'accuratezza e la pregevolezza degli accertamenti svolti nel presente giudizio dal C.T.U. Dott. e l'esaustività della motivazione della sua Per_6 relazione inducono a ritenere come le conclusioni dubitative cui egli è giunto non possano non essere tenute in considerazione.
In tale situazione il contrasto tre le risultanze degli accertamenti peritali svolti nel presente giudizio civile (Dott. e quelli del giudizio penale (Dott.ssa Per_6
impedisce di potere ritenere raggiunta a mezzo consulenza tecnica la prova Per_7
- di cui erano onerate le attrici - della falsità del testamento olografo impugnato.
Quanto infine all'ulteriore perizia svolta in sede penale dalla medesima Dott.ssa
(di cui le pure hanno chiesto l'acquisizione nell'ultima memoria di Per_7 R_ replica), ai fini della presente decisione non vi è necessità di una siffatta acquisizione.
Tale ulteriore elaborato peritale, infatti, verte sull'individuazione dell'autore del testo del testamento, mentre ai fini della nullità civilistica del testamento stesso è sufficiente accertare se il testo sia stato o meno vergato dal testatore. E quest'ultimo profilo è stato oggetto della perizia della Dott.ssa in data 4.12.2024, già prodotta in causa. Per_7
7. - Nemmeno le deposizioni testimoniali da ultimo assunte nelle udienze del
18.11.2024, 6.12.2024 e 10.1.2025 hanno fornito la prova della falsità del testamento.
Nessuno dei testi sentiti ha confermato la circostanza che il testamento sia stato redatto da un soggetto diverso da . Persona_1
Anzi il teste (padre del convenuto) ha riferito di avere visto il de Testimone_2 cuius vergare personalmente l'atto di ultima volontà: “Io ero presente quando R_ ha scritto il testamento;
ho visto scrivere il testamento, c'ero anch'io”. R_
Al riguardo va ricordato che, in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974,
l'attendibilità del teste legato da uno dei già menzionati vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (v. Cass. civ., sez. II, 17.11.2023 n. 31974; Cass. civ., sez. III,
17.12.2015 n. 25358; Cass. civ., sez. III, 29.1.2013 n. 2075).
Inoltre altri testi - (sorella del convenuto) e Testimone_3 Persona_8
20 (amica di vecchia data del de cuius) - hanno confermato de relato la circostanza che ebbe a redigere e sottoscrivere di suo pugno il testamento oggetto di Persona_1 causa alla presenza dei genitori del convenuto, (poi deceduta) e appunto ER
. Testimone_2
I testimoni hanno anche riferito la vicinanza di al convenuto e la Persona_1 volontà verbalmente espressa in più occasioni dal de cuius di lasciare tutti i suoi beni all' In tal senso si sono espressi i testi (zia del convenuto), CP_1 Tes_4 Tes_3
(sorella), (padre) e (amica del de cuius sin
[...] Testimone_2 Persona_8 dalle scuole elementari).
La deposizione di quest'ultima testimone è particolarmente significativa, trattandosi di persona non parente delle parti e amica del testatore. La ha confermato che Per_8 dall'anno 2017 aveva iniziato a dire ad amici e conoscenti che alla Persona_1 sua morte avrebbe lasciato tutte le sue sostanze all per l'affetto e l'aiuto che CP_1 questi gli aveva sempre dato: “Lo ha detto anche una settimana prima di morire a casa mia. Confermo che lo diceva continuamente”. La ha altresì confermato con Per_8 sicurezza che, a partire da quell'anno, era solito dire ad amici e Persona_1 conoscenti che alle nipoti, le quali non sapevano neanche se era vivo, avrebbe lasciato
“un bel niente”. La teste ha aggiunto: “L' quando parlava di cosa avrebbe R_ lasciato alle nipoti, scusatemi l'espressione, ma lui diceva: 'alle nipoti lascio una bela merdasa'. Scusate ma lui diceva proprio così. Lo diceva sempre, lo ha detto una settimana prima di morire”.
A fronte di questo compendio testimoniale contrario alla tesi sostenuta dalle non assume alcuna decisiva rilevanza l'ulteriore circostanza - riferita dai testi R_ fatti assumere dalle attrici - che il de cuius avesse permesso a marito di PE
, di coltivare un orto in un terreno di proprietà del de cuius stesso. Parte_1
Superflua è infine la testimonianza (pure favorevole al convenuto) resa da teste da ritenersi - quand'anche capace di testimoniare - non Testimone_1 pienamente attendibile, avendo egli acquistato dall' alcuni beni facenti parte CP_1 dell'eredità per cui è causa.
8. - Alla luce di tutti gli elementi sin qui esposti si deve pertanto concludere che, nel contrasto tra consulenza tecnica di ufficio e perizia penale e sulla scorta delle testimonianze assunte, non può ritenersi raggiunta una prova idonea e univoca dell'asserita falsità del testamento. E il persistente dubbio non può che essere valutato in
21 conformità al criterio di riparto accolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui è a carico di chi abbia proposto la domanda di accertamento negativo l'onere di provare la non autenticità del testamento.
Ne consegue pertanto il rigetto di tutte le domande proposte dalle . R_
Quanto al regolamento delle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto della natura della causa e del suo grado di complessità (da considerarsi di valore indeterminabile - complessità media), del suo articolato svolgimento (che giustifica l'applicazione di compensi tabellari prossimi ai valori massimi) e delle analoghe difese processuali assunte dalle attrici e dalle terze chiamate, le attrici e e le terze chiamate e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
vanno condannate in solido tra loro al pagamento delle spese in favore Controparte_3 del convenuto . CP_1
Dette spese si liquidano in complessivi Euro 14.000,00, oltre a Euro 146,60 per esposti e al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Le spese delle consulenze tecniche di ufficio, come liquidate dal G.I., si pongono definitivamente a carico solidale delle attrici e delle terze chiamate.
Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda del convenuto di condanna delle controparti per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo stata fornita la prova che le medesime abbiano agito in giudizio con dolo o colpa grave.
In particolare le domande e le difese delle attrici e delle terze chiamate, pur essendo risultate infondate, non lo sono state così palesemente da integrare gli estremi della lite temeraria. Data la natura delle questioni controverse, non vi è luogo neppure per una condanna ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c.
Poiché la presente sentenza rigetta le domande proposte dalle attrici, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 2668 c.c. e deve pertanto essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, come meglio indicato in dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, ai sensi dell'art. 282
c.p.c.
P.Q.M.
22 Il Tribunale, definitivamente pronunciando in contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
1) - rigetta tutte le domande formulate dalle attrici e Parte_1 Parte_2
e dalle terze chiamate e nei confronti del
[...] Controparte_2 Controparte_3 convenuto;
CP_1
2) - condanna le attrici e le terze chiamate, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto, liquidate in complessivi Euro 14.000,00, oltre a
Euro 146,60 per esposti e al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo
C.P.A. e I.V.A. Pone definitivamente a carico solidale delle attrici e delle terze chiamate le spese delle consulenze tecniche di ufficio, come liquidate dal Giudice in corso di causa;
3) - rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto;
4) - ordina la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio effettuata presso l'Ufficio provinciale del territorio di Alessandria - Servizio di pubblicità immobiliare di Casale Monferrato ai nn. 377 Reg. Gen. e 316 Reg. Part. del
27.1.2022, con esonero del competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità.
Sentenza esecutiva per legge.
Vercelli, 30 giugno 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Giovanni Campese) (Dott. Michela Tamagnone)
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