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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2759/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLOMBINI CP_1 C.F._1
CH
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
COLOMBINI CH
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 08/07/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 3 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima udienza di comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Modena, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, nella procedura di separazione consensuale
RG.N. 4478/2024, definita con sentenza n.720/2024, pubblicata il 20/12/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) In quella che fu casa coniugale, sita in 41019 Soliera (MO) Via Dante Alighieri n.40
int 7, rimarrà a vivere la signora come stabilito in sede di separazione, CP_1
unitamente agli arredi che la compongono.
2) I Sigg. e dichiarano di rinunciare reciprocamente, così come in effetti CP_1 CP_2
rinunciano, all'assegno divorzile essendo entrambi autonomi dichiarando che le pagina 2 di 3 determinazioni intervenute tra le parti a definizione del pregresso rapporto matrimoniale,
risultano adeguati al soddisfacimento delle rispettive esigenze di vita;
3) I coniugi dichiarano altresì e riconoscono di non vantare alcuna pretesa economica l'una nei confronti dell'altro, dichiarando altresì di aver definito e risolto ogni questione,
anche qui non espressamente richiamata, sorta, collegata e/o traente origine dal rapporto matrimoniale, sicchè nulla rimane in sospeso e/o da definire.
4) I coniugi si obbligano ad adempiere e dare attuazione ai su estesi patti, ai quali,
concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
5) I ricorrenti dichiarano inoltre di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in SOLIERA (MO) il
24/08/1996 fra nata a [...] il [...] e CP_1
nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_2
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SOLIERA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1996 Atto n. 7 Parte I
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2759/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLOMBINI CP_1 C.F._1
CH
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
COLOMBINI CH
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 08/07/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 3 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima udienza di comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Modena, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, nella procedura di separazione consensuale
RG.N. 4478/2024, definita con sentenza n.720/2024, pubblicata il 20/12/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) In quella che fu casa coniugale, sita in 41019 Soliera (MO) Via Dante Alighieri n.40
int 7, rimarrà a vivere la signora come stabilito in sede di separazione, CP_1
unitamente agli arredi che la compongono.
2) I Sigg. e dichiarano di rinunciare reciprocamente, così come in effetti CP_1 CP_2
rinunciano, all'assegno divorzile essendo entrambi autonomi dichiarando che le pagina 2 di 3 determinazioni intervenute tra le parti a definizione del pregresso rapporto matrimoniale,
risultano adeguati al soddisfacimento delle rispettive esigenze di vita;
3) I coniugi dichiarano altresì e riconoscono di non vantare alcuna pretesa economica l'una nei confronti dell'altro, dichiarando altresì di aver definito e risolto ogni questione,
anche qui non espressamente richiamata, sorta, collegata e/o traente origine dal rapporto matrimoniale, sicchè nulla rimane in sospeso e/o da definire.
4) I coniugi si obbligano ad adempiere e dare attuazione ai su estesi patti, ai quali,
concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
5) I ricorrenti dichiarano inoltre di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in SOLIERA (MO) il
24/08/1996 fra nata a [...] il [...] e CP_1
nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_2
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SOLIERA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1996 Atto n. 7 Parte I
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3