Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 5972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5972 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
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n. 27871 2021 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente rel-
2) Dott. Ivana Sassi - Giudice.-
3) Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27871 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dagli avv. MARIACRISTINA ROMANO e MARIA
CRISTINA ROMANO presso le quali elett.te domicilia
RICORRENTE
E
- rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. AVV. DOMENICO MAURO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di LI.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
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Come da atti e verbali.
Il Pubblico Ministero ha chiesto: il Tribunale voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno prevedendo almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e
15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento del minore, venga determinato in € 300 oltre il 50% delle spese straordinarie. dichiararsi la separazione dei coniugi confermando i provvedimenti presidenziali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.11.21 parte ricorrente premesso il matrimonio dell'11.12.2002 con la resistente e che dall'unione erano nati i figli , a Per_1
LI (Na) il giorno 4 Marzo 2003, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente ed , a LI (Na) il giorno 17 Ottobre Per_2
2009, minorenne deduceva quanto in atti e previa richiesta di adozione adozione dei provvedimenti in atti indicati da intendersi qui riportati concludeva:
“pronunciare ex art. 151, 2 c, c.c. la separazione personale dei coniugi
[...]
; Parte_2
condannare la sig.ra al pagamento delle spese, diritti ed CP_1
onorari di giudizio.”
Si costituiva la resistente e deduceva e concludeva come in atti chiedendo:
“ 1) dichiarare la separazione personale tra essi coniugi e CP_1
con addebito di responsabilità esclusivamente in capo a Parte_1
quest'ultimo per tutti i motivi esplicitati in premessa;
2) rigettare la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente perché inammissibile ed infondata;
3) autorizzare i coniugi a vivere separatamente, liberi ognuno di fissare la propria residenza;
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4) affidare i figli ed in via esclusiva alla sig.ra Per_1 Per_2 [...]
, nonché, in subordine, affidare questi ultimi in forma condivisa ed CP_1
alternata, ai sensi dell'art. 155 c.c., ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre sig.ra , ed in ogni caso, previa CP_1
assegnazione della casa coniugale sita in RT (NA) alla Via Dalbono n. 4 alla medesima la quale l'abiterà unitamente al figlio , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente ed , minorenne;
Per_2
5) determinare in una somma non inferiore ad € 900,00, con il correttivo dell'ISTAT annuale, l'assegno mensile di mantenimento in favore sia di essa resistente che dei figli ed (di cui € 300,00 per la moglie ed € Per_1 Per_2
300,00 per ciascun figlio), disponendo che la corresponsione dell'assegno di mantenimento retroagisca dal giorno della proposizione della domanda, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche, scolastiche e/o di formazione e straordinarie deputate a far fronte alle esigenze della prole, a carico di Parte_1
tenuto conto del fatto che entrambi i genitori devono contribuire al
[...]
mantenimento dei figli in relazione alle proprie capacità reddituali e che esiste una concreta sperequazione delle loro situazioni economiche;
6) circa i tempi di permanenza del minore con il padre, Per_2
quest'ultimo avrà facoltà di tenere il figlio due pomeriggi a settimana, nonché a settimane alterne il fine settimane con pernottamento presso il suo domicilio. Nel caso in cui il minore pernotti con il padre anche in altri e/o diversi periodi oltre
a quelli sopra indicati, l'eventuale pernottamento con quest'ultimo andrà Con concordato con la sig.ra almeno 24 ore prima e, in ogni caso, tenendo conto degli impegni scolastici delle minori ovvero delle esigenze particolari delle medesime.
Durante le festività natalizia, il padre trascorrerà con il minore alternativamente il 24/12 dalle ore 18:00 alle ore 12:00 del giorno successivo o il 25/12 dalle ore 12:00 alle ore 20:00; il 31/12 dalle ore 18:00 alle
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ore 12:00 del 01/01 o il 1° gennaio dalle ore 12:00 alle ore 20:00 e cosi via secondo l'indicata cadenza.
Nel periodo pasquale ugualmente il padre avrà facoltà di tenere con sé il minore , ogni anno, alternativamente il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì Per_2
dell'Angelo, dalle ore 10:00 alle ore 20:00.
Durante le ferie estive, sempre nel rispetto della volontà del minore, lo stesso trascorrerà con il padre 15 (quindici) giorni continuativi o divisi in due periodi nel mese di luglio o agosto da concordarsi con la madre entro il 15
(quindici) giugno di ogni anno. Tale facoltà e per lo stesso periodo spetterà anche al padre con pari obbligo di concordare entro il 15 (quindici) giugno di ogni anno.
Inoltre, il minore trascorrerà il proprio compleanno ed onomastico, se possibile, con entrambi i genitori o, in caso contrario, secondo il criterio dell'alternanza annuale, nonché trascorreranno rispettivamente le altre festività
(onomastico, compleanno, festa della mamma e del papà).
7) condannare il sig. ex art. 2059 c.c., al risarcimento, Parte_1
in favore della sig.ra , di tutti i danni dalla stessa subiti, derivanti CP_1
dai continui comportamenti aggressivi e violenti assunti dal ricorrente che hanno ingenerato nella resistente timore e paura per la propria incolumità fisica;
danni da determinarsi in corso di causa a seguito di istruttoria da compiersi, ovvero nella somma che l'On.le Tribunale riterrà equa e giusta.”
All'esito dell'udienza del 15.2.22 il Presidente così provvedeva:
“ preso atto del fallito tentativo di conciliazione, verificata la indisponibilità per le parti a pervenire ad una soluzione conciliativa della controversia;
ritenuto che
non vi siano ragioni che impediscono la previsione di un affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori;
ritenuto, pertanto, fermo ogni ulteriore approfondimento in sede istruttoria, che vi sia una significativa sproporzione dei redditi tra le parti che la
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richiedente non abbia mezzi adeguati ad acquisire un reddito sufficiente a garantirle un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio;
P.Q.M.
Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
Con Assegna la casa coniugale in favore della sig.ra che vi risiederà unitamente ai figli, aventi ivi collocazione preferenziale ma in affidamento condiviso;
Il padre eserciterà le proprie prerogative genitoriali almeno due pomeriggi a settimana e trattandoli con se a week end alternati;
festività comandate e ferie estive come da protocolli in essere presso il tribunale (festività alternate e ferie da definire per 15 giorni durante il periodo estivo entro il 30 giugno di ogni anno);
Dispone che il padre verserà un contributo per il mantenimento dei figli di euro 250,00 mensili per ciascuno dei figli;
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
Ammessa ed espletata la prova come da ordinanza il cui contenuto deve intendersi qui riportato, all'udienza fissata sulle conclusioni di cui in atti la procedura era rimessa al collegio per la decisione con termini di cui all'art. 190 cpc.
Preliminarmente il Collegio ritiene di condividere e fare propria l'ordinanza resa sulle richieste istruttorie in ordine alla quale del resto non risultano specifiche e tempestive doglianze.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole
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previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto concerne le reciproche domande di addebito , si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
Parte ricorrente a sostegno della domanda di addebito ha dedotto comportamenti anaffettivi e violativi degli obblighi coniugali da parte della moglie, fra cui quello di fedeltà, mentre la resistente ha dedotto comportamenti violenti e svalutanti da parte del marito, culminati nel descritto episodio del 22.4.21 a seguito del quale il marito si era altresì allontanato dalla dimora coniugale, rappresentando essersi determinata alla denuncia solo il 28.1.22.
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In sede di difese la resistente ha altresì dedotto: “la richiesta di separazione con addebito avanzata da parte ricorrente è infondata dal momento che la resistente non ha mai violato gli obblighi nascenti dal rapporto coniugale che si è sgretolato già da diversi anni – si ribadisce – a causa dei comportamenti aggressivi e violenti assunti dal nei confronti della moglie, tant'è vero che i coniugi, da ben cinque Pt_1
anni, dormono separatamente, senza avere più rapporti intimi”.
Quanto all'abbandono soccorre l'orientamento della EM Corte ( cfr. tra le altre.
I n. 17056 del 3.08.2007) secondo il quale:” In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e
l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto”.
Come precisato dalla Cassazione civile, nella sentenza n. 10823 del 25/05/2016,
“l'infedeltà- così come il diniego di assistenza, o il venir meno della coabitazione- viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143 c.c., comma 2): così da infirmare, alla radice, l'affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione. E' quindi la premessa, secondo l'id quod plerunque accidit, dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi (art. 151 c.c., comma 1). Non per questo, tuttavia tale regolarità causale assurge a presunzione assoluta. L'evento dissolutivo può rivelarsi già "prima facie"- e cioè, sulla base della stessa prospettazione della parte- non riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta antidoverosa di un coniuge: come ad esempio, nell'ipotesi di un isolato e
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remoto episodio d'infedeltà (ma anche di mancata assistenza, o allontanamento dalla casa coniugale), da ritenere presuntivamente superato, nel prosieguo, da un periodo di convivenza. Va da sé, infatti, che occorre l'elemento della prossimità ("post hoc, ergo propter hoc"): la presunzione opera quando la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, all'accertata violazione del dovere coniugale.
Diversamente, nel caso- infrequente, ma non eccezionale- di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma (come nel regime- secondo la definizione invalsa nell'uso- dei "separati in casa"), si prospetta un fatto secondario, accidentale e atipico, che contrasta l'applicabilità della regola generale di causalità: onde, il relativo onere probatorio incumbit ei qui dicit. Spetterà, quindi, all'autore della violazione dell'obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale: sotto il profilo che il suo comportamento si sia inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse. In una parola, in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto (Cass., sez. 1, 14 febbraio 2012, n. 2059).
Tale riparto dell'onere probatorio oltre a palesarsi rispettoso del canone legale (art. 2697 c.c.) è altresì aderente al principio empirico della vicinanza della prova;
laddove, riversare la dimostrazione della rilevanza causale in ordine all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza su chi abbia subito l'altrui infedeltà si risolverebbe nella probatio diabolica che in realtà il matrimonio era sempre stato felice fino alla vigilia dell'adulterio (o dell'omissione di assistenza, o dell'interruzione della coabitazione)”.
Alla stregua di tali condivisi principi giurisprudenziali, il Collegio ritiene che non sia stata provata la fondatezza di nessuna delle contrapposte domande di addebito che, pertanto, non possono trovare accoglimento.
In particolare, a fronte delle contestazioni, il tenore generico delle doglianze del ricorrente, l'assenza di riferimenti temporali, l'inammissibile specificazione solo in sede di richieste istruttorie (cfr. note 183 c 6 II termine cpc)
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del lamentato tradimento della moglie, l'inammissibilità delle richieste istruttorie non consentono di accogliere la domanda.
Quanto alla contrapposta richiesta di addebito del pari non risultano i presupposti per l'accoglimento.
Dalle stesse deduzioni della ricorrente risulta ammesso che l'unione era da tempo disgregata atteso che, fra l'altro, le parti dormivano in camere separate e non avevano rapporti intimi da cinque anni circa.
Alla luce di tale circostanza appare evidente come non possa ritenersi il nesso di causalità fra il dedotto abbandono e l'improseguibilità della convivenza intervenuta quando le parti di fatto vivevano da separati in casa.
Inoltre, benchè vadano certamente stigmatizzati eventuali comportamenti violenti, nel caso di specie non risulta la fondatezza di quanto lamentato dalla resistente circa l'episodio del 22.4.21, solo successivamente denunciato a ridosso della costituzione in giudizio e in ordine al quale i testi escussi hanno riferito solo de relato quanto a loro dire appreso dalla stessa resistete.
Nè è possibile fondare la domanda sulla documentazione prodotta in allegato agli scritti conclusionali, solo dopo che la causa era stata rimessa in decisione.
Così le reciproche domande di addebito non possono trovare accoglimento.
Sull'affido del figlio minore della coppia , a LI (Na) il giorno 17 Per_2
Ottobre 2009,
In ordine alla scelta della modalità dell'affido più conforme agli interessi del minore, va premesso che, entrambe le parti in sede presidenziale hanno chiesto l'affido condiviso.
Ai fini che occupano giova premettere che in alcune pronunce, i Supremi Giudici hanno statuito che: “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
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l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del
2.12.2010).
Alla luce degli orientamenti consolidati della EM Corte, sulla base delle richieste delle parti e alla luce delle risultanze istruttorie raccolte in corso di giudizio, il Collegio ritiene che, tutt'ora, l'applicazione dell'affido condiviso sia la migliore soluzione.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata del minore ritiene il
Collegio che, vada confermato quella della madre come da assetti in atto senza che siano emerse criticità.
In ordine al diritto-dovere del padre di frequentare i figli, nessuna statuizione può essere adottata in relazione al figlio maggiorenne, mentre per quanto riguarda il figlio minore tenuto conto dell'età adolescenziale dello stesso possono essere previste visite libere nel rispetto delle esigenze del minore, confermando quale disciplina minima quella di cui all'ordinanza presidenziale.
Non si è proceduto all'audizione del minore stante la conferma della situazione da tempo in atto senza che siano state segnalate criticità, ritenendo l'ascolto pregiudizievole all'interesse del minore .
Sulla domanda riconvenzionale di contributo al mantenimento dei figli maggiorenne non economicamente autosufficiente e minore.
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In ordine ai provvedimenti di natura economica relativi alla prole, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del minore.
Pertanto mentre la madre provvederà direttamente al mantenimento del figlio minore
(e di quello maggiorenne con lei convivente ), va posto a carico del genitore, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Analogo contributo andrà riconosciuto anche per il mantenimento del figlio maggiorenne pacificamente non economicamente autosufficiente, tanto che il padre a sua volta ha chiesto contributo in suo favore anche per il mantenimento del figlio maggiorenne per l'ipotesi che i figli stessero presso di lui nella casa coniugale.
Quanto alla misura del contributo da porsi a carico di ed in Parte_1
favore di presso cui vivono i figli, tenuto conto della capacità CP_1
reddituale del padre, che ha riferito in sede presidenziale di essere operaio in un caseificio e di percepire stipendio mensile di € 1400,00, della documentazione reddituale successivamente prodotta, delle esigenze dei figli e delle economie di scala legate alla contribuzione per entrambi i figli, della rivalutazione maturata per la quale la somma prevista in sede presidenziale ammonta all'attualità ad € 303,00 mensili ciascuno, da ritenersi tutt'ora congrua, tenuto conto del valore dell'assegnazione della causa coniugale di proprietà paterna, può senz'altro confermarsi quale contributo al mantenimento dei figli a carico del padre la somma all'attualità di € 606,00, oltre ulteriore rivalutazione annuale automatica secondo indici istat come per legge con decorrenza gennaio 2026,.
Va, altresì, posto a carico del l'obbligo di contribuire, nella Parte_1
misura del 50%, alle spese straordinarie secondo il protocollo siglato tra Tribunale di
LI e COA nel Marzo 2018
Sull'assegnazione della casa coniugale
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Vanno accolta la domanda riconvenzionale di assegnazione della ex casa coniugale.
Ed invero è noto che, per giurisprudenza del tutto pacifica della EM Corte , condivisa dal Collegio, l'assegnazione del godimento della casa familiare è finalizzata alla tutela del superiore interesse dei figli minori o di quelli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti a conservare l'ambiente domestico ( cfr. tra le più recenti si vedano: Cass.Sez. 1, n. 23591 del 22/11/2010; Sez. 1, n. 18440 del
01/08/2013; Cass. Sez.I n. 21334 del 18/09/2013).
Sulla domanda di mantenimento proposta dalla resistente.
Sulla domanda di mantenimento proposta va premesso, in punto di diritto, che, per giurisprudenza del tutto prevalente della EM Corte, che questo Collegio ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre: Cassazione civile sez. I, 15/01/2018, n.770;
Cass. 4 dicembre 2017, n. 28938; Cassazione Civile, Sez. I, 16 maggio 2017, n.
12196; Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. Il giudice nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e, a tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico (Cass.
Civ., Sez. 1, n. 9915 del 24 aprile 2007).
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Va rimarcato come sia pacifico, nella giurisprudenza, la profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. “solidarietà post-coniugale” nel giudizio di divorzio: nel primo caso,il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
vieppiù, gli aspetti di natura patrimoniale - con particolare riferimento all'ipotesi, come quella in esame, di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione.
Premesso che, come già rilevato, la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, deve ribadirsi che il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione. Altrettanto non può affermarsi in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell'assegno di divorzio: anche in seguito alla sentenza della Corte EM di cassazione, a Sezioni Unite, n. 18287 del
11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, ed i principi di diritto con essa enunciati.
L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte, con l'espressione “redditi adeguati” la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass. 24 aprile 2007, n. 9915); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di
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procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 156 c.c., comma 2), quali, ad esempio, la durata della convivenza.
Il concetto di tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non deve essere inteso in senso letterale, poiché la separazione, determinando maggiori spese ed eliminando le economie che derivano dal vivere insieme, generalmente comporta una diminuzione delle possibilità economiche della coppia.
“In tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro”. (Cass. 28/04/2006, n. 9878)
L'attribuzione del mantenimento nella sede separativa deve pertanto ritenersi motivato da uno squilibrio sopraggiunto per effetto della separazione e deve tendere al riequilibrio delle due posizioni, affinché entrambi i coniugi, dovendo ridimensionare il proprio standard economico, lo facciano nella medesima misura.
In altre pronunce (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 3502 del 13.02.2013) i Supremi
Giudici hanno ribadito l'orientamento consolidato secondo il quale “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della
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determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità
o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche”.
Inoltre, in relazione all'onere probatorio a carico del richiedente l'assegno di mantenimento, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo tenuto a dimostrare l'impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. tra le altre Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
Tra gli indici del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale può essere valorizzata anche l'attuale disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. n. 2156 del
2010; Cass. Civ. Sez. VI del 13.02.2015 n. 2961).
Applicando i principi esposti al caso di specie il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda in oggetto.
Va evidenziato che risulta ammesso che la resistente svolga attività lavorativa risultando altresì prodotta denuncia di lavoro domestico subordinato a tempo indeterminato.
Quanto all'ammontare sono state prodotte autocertificazioni relative ai redditi 2019-
2020 2021 da cui risultano per la resistente inverosimilmente redditi pari a zero quando anche in sede presidenziale la stessa aveva ammesso: ” svolge attività di assistenza agli anziani o di pulizie saltuariamente”.
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Va altresì osservato che non risultano specifiche deduzioni sul tenore di vita, pertanto il collegio non è stato messo in condizione di valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di contributo al mantenimento della resistente che peraltro beneficia indirettamente dell'assegnazione della casa familiare.
Così la domanda di contributo al mantenimento per se stessa non può trovare accoglimento dovendosi osservare, peraltro, che la resistente in ipotesi di squilibrio ben avrebbe potuto implementare attività lavorativa in un campo a lei già noto, anche in considerazione che l'età dei figli le permetteva una maggiore flessibilità.
Sulle ulteriori domande.
Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili tutte le ulteriori domande proposte da entrambe le parti soggette a rito ordinario, atteso che l'art. 40 c.p.c. consente nell'ambito dello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c).
Conseguentemente, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la possibilità del “simultaneus processus” tra la domanda separazione giudiziale e le istanze risarcitorie o relative a diritti immobiliari o scioglimento di comunione, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (in tal senso, cfr. Cass. nn. 6660/01; 266/00; 11828/09).
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della concorde richiesta di separazione proveniente dai coniugi e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
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Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 1 cc;
Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
Disciplina il diritto- dovere di frequentazione del padre con i figlio minore nei termini di cui in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma CP_1
mensile di euro 606,00(seicentosei/00) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (minore e maggiorenne non economicamente autosufficiente. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai con decorrenza gennaio 2026;
Pone a carico di l'obbligo di contribuire, al 50 %, alle Parte_1
spese alle spese straordinarie secondo il protocollo siglato tra Tribunale di LI e
COA nel Marzo 2018;
Assegna la casa coniugale alla signora che la abiterà con i CP_1
figli; rigetta per il resto e dichiara l'inammissibilità della altre domande come da motivazione;
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 55, parte I, s.. sez D, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Compensa, per intero, le spese del giudizio;
Così deciso in LI nella camera di consiglio del 10/01/2025
IL PRESIDENTE EST dott. Carla Hubler
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