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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 11/11/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 111/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Maria Grazia d'Errico Presidente
- dott. Rita Carosella consigliere
- dott. LE Quaradta consigliere rel. ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito in telematico di note scritte, ai sensi della vigente normativa, la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello in materia di lavoro n. 111/2024 R.G. Lav. -in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione disposto con ordinanza n 1765/2024 dell'11.4.2024/13.5.2024- avverso la sentenza emessa il 23.9.2021 del Tribunale di Larino- giudice del lavoro, avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito - iscrizione a gestione separata
promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Giacci, elettivamente domiciliato come in Parte_1 atti
Appellante/riassumente
contro
:
in persona del Presidente e legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Pt_2
ES , elettivamente domiciliato come in atti
Appellato/riassunto
1
Controparte_1
Appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa il 23.09.2021, il Tribunale di Larino, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato il ricorso in opposizione proposto dall'odierno appellante avverso l'avviso di addebito n. 327 2019 00017407 16 000, notificato dall' il 22.1.2020 con cui si intimava al dr. iscritto Pt_2 Parte_1 all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Larino il pagamento della somma di € 30.733,43, per contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2012, nonché a titolo di sanzioni per evasione, interessi e spese.
L'avviso era stato preceduto dall'invio, in data 23.07.2018, di una nota, ricevuta dal Pt_1 il 31.7.2018, con la quale questi era stato informato dell'iscrizione alla gestione separata.
Il ricorrente aveva innanzitutto eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto dell' di Pt_2 richiedere le somme.
Evidenziava, nel merito, di non essere tenuto al versamento della somma pretesa, difettando i presupposti di legge per l'iscrizione alla Gestione Separata. Aveva, altresì, dedotto la nullità dell'avviso per plurimi vizi dello stesso.
Si era costituito l' che aveva contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il Pt_2 rigetto.
In particolare l' eccepiva la tardività dell'azione tesa a far valere i vizi formali CP_2 dell'atto, l'infondatezza della eccezione di prescrizione e delle doglianze afferenti al merito della domanda di annullamento.
2 Il Tribunale, dichiarava l'inammissibilità delle eccezioni sollevate dal ricorrente in merito ai vizi formali dell'atto impugnato, essendo stata proposta la relativa azione, ex art. 617
c.p.c., oltre il termine di 20 giorni dalla notifica. Escludeva che fosse maturata la eccepita prescrizione, in relazione alla data di notifica dell'avviso di addebito e, prima ancora, della nota con cui era stato chiesto, a luglio del 2018, il pagamento dei contributi da parte dell' Evidenziava, inoltre, che nel caso di specie la mancata compilazione del quadro Pt_2
RR nella dichiarazione dei redditi prodotti nel 2012 aveva determinato una sospensione del termine di prescrizione, non ancora, in conseguenza, decorso alla data di ricezione dell'avviso di addebito opposto. Quanto al merito, il Giudice di I grado richiamava la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 32508 del 14/12/2018 (Rv.
652038 - 01) e di questo stesso collegio (Sentenza n. 82/2020 del 28/05/2020), secondo cui
“I dottori commercialisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie i quali, non avendo raggiunto la soglia reddituale che rende obbligatoria l'iscrizione alla Cassa del dottori commercialisti, alla stessa versino esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico, in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l in virtù del principio di universalizzazione Pt_2 della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale”
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con ricorso del 22.3.2022, il dr. Pt_1 ritenendola errata e perciò meritevole di integrale riforma.
Con il primo motivo (punto sub A) l'appellante si duole per avere il Giudice di primo grado asseritamente omesso di pronunciarsi in ordine al dedotto vizio della procedura di notificazione dell'avviso di addebito e all'omessa sottoscrizione, esprimendosi solo in merito alla prescrizione della pretesa dell' , al difetto di motivazione dell'atto opposto Pt_2
e al merito.
Di seguito (punto sub B), denuncia l'erroneità della statuizione con cui si è dichiarata la tardività della opposizione del il quale aveva denunciato il difetto di motivazione Pt_1 dell'avviso di addebito, asseritamente equiparabile ad un provvedimento amministrativo e, dunque, soggetto all'obbligo della motivazione. L'atto, poi, sarebbe impugnabile nel 3 termine di 40 gg., e non di 20, come statuito dal Giudice, anche in ragione del fatto che questo era il termine indicato dall' nel provvedimento impositivo, come da Pt_2 insegnamenti della giurisprudenza di merito e di quella di legittimità specificatamente richiamate.
L'appellante evidenzia, quindi, che erroneamente il Tribunale di Larino avrebbe trascurato di considerare che il come consentito dal Regolamento della Cassa previdenziale Pt_1 dei dottori commercialisti, aveva optato per l'esonero contributivo, ciò che lo esonerava anche dalla redazione del quadro RR. Ad ogni buon fine osserva che l' avrebbe Pt_2 omesso ogni riscontro per gli anni fino al 2011, pur essendo nelle condizioni di accertare i nominativi degli iscritti agli albi ed eventualmente alle casse professionali, che i contributi pretesi avrebbero dovuto essere versati entro il 2012, per cui da tale anno, e non dal 2013, sarebbe cominciato a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, con prescrizione maturata nel 2017. Quanto al merito della pretesa, deduce l'appellante che per legge i pensionati operativi e assistiti da proprie casse previdenziali sarebbero obbligatoriamente iscritti a far data dal 7.1.2012, donde la Gestione Separata si sarebbe nel caso di specie abusivamente sostituita alla nel rapporto con il dr. CP_3 Pt_1
Ribadite, quindi, le argomentazioni in base alle quali sarebbe nullo l'avviso di addebito per illegittima sottoscrizione e illegittima la notifica dello stesso, l'appellante reitera le conclusioni rassegnate nel ricorso di I grado, chiedendo, altresì, condannarsi l' ex art. Pt_2
96 c.p.c., ove lo stesso dovesse insistere nel proprio comportamento ritenuto inosservante delle leggi, al rimborso delle somme che dovessero essere state versate dall'originario ricorrente nel frattempo, con l'aggiunta degli interessi maturati e maturandi fino alla data del rimborso, nonché al pagamento delle spese ed onorari di lite per il doppio grado di giudizio.
Si è costituito l'appellato che, richiamate le difese del I grado chiede la conferma della impugnata sentenza.
La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza n 117/2022 del 31.8.2022 ha rigettato l'appello, ritenendo sussistente l'obbligo del Volpe di iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2012. La Corte ha, inoltre, respinto l'eccezione di prescrizione del credito Pt_2 contributivo sollevata dal ricorrente/appellante, ritenendo fondata l'eccezione di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art 2941 n 8 cod. civ. sollevata, a sau volta. dall' per avere il professionista dolosamente occultato il proprio debito contributivo. Pt_2
4 In particolare il doloso occultamento è stato evinto, dal Giudice di appello come già da quello di primo grado, dalla mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi depositata dal in data 30.9.2013, del quadro RR, che è appunto il riquardo dedicato Pt_1 all'indicazione dei contributi dovuti all'Ente previdenziale.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro Pt_1 motivi.
La Corte di Cassazione con ordinanza n 1765/2024 dell'11.4.2024 depositata il
13.5.2024, ha ritenuto infondato il quarto motivo di ricorso, con il quale ha Parte_1 denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell'art.18 co.11 e 12 d.l. n.98 del 2011 e dell'art.1 co.2 del D.M. 14/03/2012, per non avere, la Corte di merito, considerato che a decorrere dal 2011
l'iscrizione alla Cassa previdenziale di categoria è obbligatoria per i pensionati come il ricorrente.
Nel rigettare tale motivo di impugnazione, la Corte di legititmità ha affermato che in base all'interpretazione autentica dell'art 2 fornita dall'art 18 comma 12 del dl 2011 è esonerato dall'iscrizione alla Gestione autonoma dell' solo il pensionato che versi il contributo Pt_2 prvidenziale alla propria Cassa mentre il pensionato che non sia iscritto alla propria Cassa è tenuto ad iscriversi alla gestione separata . L'oridnanza di rinvio ha richiamato, al riguardo, la Pt_2 precedente pronuncia di legittimità n 7485 del 2020 secondo la quale l'art 18 comma 12 del D.L.
n. 98 del 2011, (conv. con L. n. 111 del 2011), ha esteso l'esclusione dall'obbligo di iscrizione alla
Gestione separata ai "soggetti di cui al comma 11", cioè ai soggetti "già pensionati" in riferimento ai quali il predetto comma 11 ha a sua volta previsto che "gli enti previdenziali di diritto privato" di cui ai citati decreti legislativi nn. 509/1994 e 103/1996, "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" dovessero adeguare "i propri statuti e regolamenti, prevedendo
l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale" e istituendo
a loro carico "un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente". Ha osservato che il fatto che il legislatore, nel dettare al successivo comma 12 la norma d'interpretazione autentica della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, abbia ritenuto di menzionare espressamente, al fine di escluderli dall'obbligo di iscrizione, "i soggetti di cui al comma 11", ossia i pensionati che versino il contributo soggettivo agli enti privati gestori delle forme di previdenza obbligatorie, conferma che anche per costoro un obbligo di iscrizione esisteva già prima dell'introduzione della D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 11, cit., e che solo l'adeguamento degli statuti degli enti privati al complessivo disposto del comma 11 (vale a dire alla previsione di "obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della
5 relativa attività professionale") può comportarne l'esonero dall'iscrizione alla Gestione separata. Il fatto che il legislatore, nel dettare la norma d'interpretazione autentica della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, abbia escluso dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata i pensionati che svolgano attività lavorativa libero-professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo e che versino all'ente previdenziale di categoria il contributo soggettivo, significa che costoro, qualora non fossero stati (come nella specie) tenuti a versare il contributo soggettivo all'ente esponenziale di categoria, dovevano iscriversi alla Gestione separata: diversamente, non ci sarebbe stato motivo di menzionare "i soggetti di cui al comma 11" nell'ambito della norma d'interpretazione autentica contenuta nel successivo comma 12, giacchè il presupposto per l'iscrizione alla Gestione separata da parte di soggetti che svolgano attività libero-professionale per la quale è previsto l'obbligo di iscrizione ad appositi albi è costituito precisamente dal fatto che costoro non siano tenuti a versare all'ente previdenziale di categoria un contributo che dia luogo alla costituzione di una posizione previdenziale (così già Cass. n. 30344 del 2017, cit.).
Con riferimento al caso del l'oridnanza della Corte di Cassazione ha rilevato come si sia Pt_1 accertato, in fatto, che la dei dottori commercialisti non aveva adeguato lo Statuto alla CP_3 previsione dell'art 18 comma 11 del decreto legge n 98 del 2011 ed, anzi, aveva escluso l'obbligo di iscrizione del ricorrente in quanto pensionato e che, in forza di tale esonero, sin dal 19.1.2003 non era iscritto alla propria Cassa e non versava i contributi previdenziali sul reddito Pt_1 percepito.
Per tale motivo, ha affermato la Suprema Corte, egli era obbligato ad iscriversi alla Gestione separata dell' . Pt_2
La Corte di Cassazione ha, invece, accolto il primo motivo di ricorso relativo alla prescrizione del credito.
Ha rilevato che la Corte di Appello di Campobasso ha erroneamente ricavato l'esistenza di un doloso occultamento del debito contributivo solo dalla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi mentre, per giurisprudenza ormai costante, non è predicabile alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR ed il dolo dell'interessato idoneo a determinare la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2948 n 8 cod.civ. Il dolo avrebbe richiesto invece un accertamento di fatto non contenuto nella sentenza impugnata che per tale motivo è stata annullata con rinvio. ha provveduto, quindi, alla tempestiva riassunzione del giudizio di appello, evidenziando Pt_1 che nessun dolo è ravvisabile nella mancata compilazione da parte di esso ricorrente del quadro RR della dichiarazione dei redditi, in quanto la redazione di tale quadro era obbligatoria solo per coloro che erano iscritti alla Gestione separata dell' mentre esso era obbligato all'iscrizione Pt_2 Pt_1
6 presso la propria Cassa professionale che, tuttavia, lo aveva esonerato dal tale iscrizione essendo egli già pensionato. Aggiunge che l'esonero facoltativo dell'iscrizione alla propria Cassa professionale era venuto meno a seguito della previsione di cui all'art 18 comma 11 del decreto legge n 98/2011 con conseguente proprio obbligo di riscriversi e di versare i contributi ma non alla
Gestione separata dell' , besnì alla propria Cassa professsionale;
che, pertanto, egli non era Pt_2 tenuto a compilare il quadro RR della dichiarazione dei redditi.
L'appellato si è costituito nel giudizio riassunto ed ha evidenziato che il anche perché Pt_2 Pt_1 soggetto dotato di specifica competenza in quanto svolgente l'attività di commercialista, è da ritenersi versare in dolo, rilevante ai sensi dell'art 2941 n 8 cod. civ. atteso che egli non si era iscritto alla Gesione separata dell' ma non era iscritto, essendo pensionato, neanche alla Pt_2 propria Cassa di riferimento. Evidenzia l' che egli non poteva ignorare di non versare alla CP_2 propria il contributo soggettivo, dovuto da qualunque iscritto. CP_3
All'esito del deposito telematico di note conclusive ex art 127 ter c.p.c la cuasa è stata trattenuta in decisione.
****
Ciò posto, nel presente giudizio di rinvio, nel quale non è più in discussione l'esistenza dell'obbligo per il di iscriversi alla gestione separata e di pagamento del relativo Pt_1 Pt_2 contributo per l'anno 2012 (essendo l'esistenza di detto obbligo stata accertata dall'ordinanza della
Suprema Corte), occorre esaminare i motivi di appello concernenti la prescrizione di detto credito contributivo dell' , anche con riferimento all'accertamento di un doloso occultamento del Pt_2 debito da parte del rilevante per la sospensione della prescrizione. Pt_1
Facendo applicazione del “dictum” contenuto nell'Ordinanza n 1765/2024 della Suprema Corte, detto doloso occultamento non può desumersi unicamente dalla circostanza che il ricorrente non abbia compilato il riquardo RR della dichiarazione dei redditi, depositata il 30.9.2013.
Giova ribadire che il termine di prescrizione quinquennale per i contributi previdenzaili decorre dalla scadenza del termine previsto per il versamento dei contributi alla Gestione separata e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per l'anno 2012, il termine di pagamento era fissato all'8 luglio 2013, con conseguente maturazione della prescrizione quinquennale in data 8 luglio 2018.
Rispetto a tale data l'initmazione dell' al effettuata con nota ricevuta il 31.7.2018 è Pt_2 Pt_1 tardiva.
7 Assume, pertanto, rilievo decisivo l'eccezione, sollevata dall' , secondo cui, in applicazione Pt_2 della norma di cui all'art 2941 n 8 cod civ, la prescrizione è rimasta sospesa “fino alla scoperta del dolo” a causa del doloso occultamento del debito da parte del contribuente.
Come affermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza di annullamento a base dell'odierno giudizio di rinvio, la giurisprudenza, di legittimità e di merito, ha superato l'orientamento secondo il quale l'omessa compilazione del quadro RR integra, di per sé, doloso occultamento del debito e, pertanto, perché si configuri la fattispecie sospensiva dell'art. 2941 n. 8 c.c. occorre un quid pluris, rispetto alla sola omissione della compilzione del quadro RR della dichiarazione, sia sul piano soggettivo
(dolo intenzionale) che oggettivo (effettiva idoneità della condotta a occultare il debito).
L'applicazione della disposizione di cui all'art 2941 n 8 cod civ richiede un comportamento, attivo o omissivo, doloso da parte del debitore e che tale comportamento abbia effettivamente impedito al creditore di agire per recuperare il proprio credito (cfr. Cass. 3452/2022 “ l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, cod. civ., «ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» (Cass. Sez. L.
24/07/2018, n. 19640, in conformità ad indirizzo consolidato: ex multis, Cass. Sez. L. 13/10/2014,
n. 21567),
Sotto il profilo soggettivo, della volontà decipiente, elemento indicativo di un occultamento doloso può essere il riscontro che il contribuente fosse pienamente consapevole dell'obbligo contributivo e abbia deliberatamente scelto di non comunicare i redditi all' (cfr. in proposito, Corte di Pt_2
Appello Napoli sentenza 26.3.2025 n 861 che ha ritenuto esistente il dolo essendo emerso che il contribuete era certamente consapevole del proprio obbligo. In motivazione “Orbene ritenuto che la mancata denuncia del reddito non equivale a un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo, né implica un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere (atteso che la mancata compilazione del modello RR può essere sempre scongiurata dall' attraverso i normali controlli amministrativi, attivati anche avvalendosi dell'Agenzia Pt_2 delle Entrate) e però va sottolineato che, nella specie, la stessa Difesa dell'appellante ha dichiarato
"… il D.P. già per l'anno di imposta precedente era stato iscritto d'ufficio alla gestione separata
(vedi sentenza Trib. Na già depositata in atti e relativa al precedente anno di imposta del sig. D.P.).
L' aveva tutti gli strumenti di fatto e di diritto per "accertare" che il D.P.avrebbe dovuto Pt_2 versare contributi per la gestione separata … ed a tal fine l'omessa compilazione del quadro RE del modello unico, ha costituito nel caso una mera difficoltà nello stabilire gli importi definitivi e non certo "l'impossibilità" di agire per il recupero tempestivo del credito" (cfr. pag. 11 dell'atto di
8 appello), con ciò dimostrando che il D.P. era perfettamente consapevole dell'iscrizione alla gestione separata libero professionisti e dei correlativi obblighi contributivi)
Viceversa, alcune decisioni di merito hanno escluso il dolo mancando la prova di detta consapevolezza ed in forza dell'esistenza di un contesto di incertezza normativa e/o interpretativa
(cfr. Corte di Appello Napoli n 107/2025 che ha dato rilievo alla oggettiva controvertibilità, almeno negli anni 2011-2012, della questione circa l'obbligo di iscrizione alla gestione separata e
l'assoggettamento alla contribuzione in questione per i professionisti iscritti agli albi che versavano, in base ai rispettivi ordinamenti professionali, soltanto i contributi integrativi" e Corte
Appello Perugia n 75 del 2022, in motivazione: Nella vicenda in esame non si ravvisa, però, il dolo dell'obbligata, la quale nella propria dichiarazione dei reddi ti denunciò esattamente (fatto incontroverso) i propri introiti. È ben vero che ella non compilò il quadro RR, ma ciò avvenne in un contesto in cui la consapevolezza dell'obbligo era - e non poteva che essere - tutt'altro che scontata, tanto che il legislatore ha reputato la necessità di chiarire meglio, con l'art. 18, dodicesimo comma del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111), quali categorie di persone fossero tenute all'iscrizione alla gestione separata, risultandone, all'esito, che anche i professionisti erano tenuti all'iscrizione e al pagamento della contribuzione, in rapporto ai redditi derivanti da attività per le quali l'obbligo verso le casse professionali riguardava soltanto il contributo integrativo. Peraltro, anche quest'ultima norma ha formato oggetto di notevoli contrasti giurisprudenziali che, solo recentemente, sono stati composti dall'intervento nomofilattico della Suprema Corte”.
Proprio l'esistenza di un contesto di incertezza interpretativa della normativa di settore porta, nella fattispecie, a ritenere non provato un comportamento doloso del Pt_1
Invero, nel caso in esame, è accertato che dopo il collocamento in pensione, aavvenuto dal Pt_1
9.1.2003 ha coninuato a svolgere la professione di commercialista ma, in quanto pensionato non era più iscritto, dal 19.1.2003, alla propria Cassa professionale alla quale non versava più il contributo soggettivo.
Ora, la questione inerente l' obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dei professionsti Pt_2 iscritti alla Casse previdenziali, sebbene obbligo fondato su normativa risalente all'anno 1995 (art
2 comma 26 della legge 8 agosto 1995) ha dato luogo a numerose incertezze, tanto che sul punto è dovuta intervenire la norma di interpretazione autentica dettata dall'art 18 comma 12 del D.L. n.
98 del 2011, (conv. con L. n. 111 del 2011).
Con specifico riferimento, poi, all'esistenza dell' obbligo di iscrizione alla Gestione separata in capo ai professionisti che dopo il pensionamento continuano a svolgere l'attività, la chiara affermazione, nella giurisprudenza di legittimità, di tale obbligo, si è avuta con la sentenza della
9 Corte di Cassazione n 7485 del 2020 (già citata sopra) che ha, appunto, chiarito che il professionista pensionato il quale contiunua a svolgere la propria attività e versa alla propria solo il CP_3 contributo c.d. integrativo e non anche il contributo soggettivo calcolato sui redditi, idoneo a costituire una posizione previdenziale, è tenuto ad iscriversi alla Gestione separata dell' . In Pt_2 tale pronuncia (in applicazione della quale è stato, anche nel presete giudizio, ritenuto esistente l'obbligo contributivo del nei confronti dell' ) la Corte ha chiarito che è esonerato Pt_1 Pt_2 dall'iscrizione alla Gestione separata solo il pensionato che versa alla propria Cassa il contributo soggettivo in misura conforme alle previsioni di cui all'art 18 comma 11 decreto legge 98 del 2011.
Negli anni 2012/2013, ai quali si riferisce la condotta assertitamente dolosa del sussisteva, Pt_1 quindi, un'oggettiva controvertibilità della questione circa l'obbligo di iscrizione alla gestione separata e l'assoggettamento alla contribuzione in questione per i professionisti iscritti agli albi che versavano, in base ai rispettivi ordinamenti professionali, soltanto i contributi integrativi.
Tale incertezza interpretativa si riverbera a favore dell'esclusione della prova del dolo in capo al ricorrente atteso che la sua convinzione di non essere tenuto ad iscriversi alla Gestione separata e di non dovere, conseguentemente, compilare il quadro RR della dichirazione dei redditi, può trovare giustificazione nelle incertezze giurisprudenziali ancora esistenti negli anni 2012/2013 sicchè la mancata compilazione del quadro RR può essere il frutto, appunto, di un'errata interpretazione e non di preordinato occultamento.
Nemmeno può darsi rilevo all'affermazione, operata dall' nel giudizio riassunto, secondo cui Pt_2 deporrebbe per l'esistenza del dolo il fatto che non versasse il contributo soggettivo alla Pt_1 propria Cassa professionale atteso che oggetto dell'incertezza interpretativa risolta dalla sentenza n 7845 del 2020 della Corte di Cassazione era appunto la questione (identica a quella del se Pt_1 per coloro che svolgono attività di lavoro autonomo dopo essere stati collocati in pensione da taluno degli enti privati gestori di forme di previdenza dovesse o meno trovare applicazione l'esclusione dall'iscrizione alla Gestione separata prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art 18 comma 12 D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12. Tale questione era stata risolta positivamente (nel senso che erano esclusi dall'iscrizione alla gestione separata) dalla Corte di
Appello di Bologna con sentenza del 17.4.2014 cassata dalla Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso dell' affemando il principio per cui “i pensionati che svolgano abitualmente attività Pt_2 lavorativa libero-professionale e non siano tenuti a versare il contributo soggettivo all'ente previdenziale di categoria soggiacciono all'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, come si evince "a contrario" dall'interpretazione autentica di tale disposizione, contenuta nell'art. 18, comma 12, del
d.l. n. 98 del 2011 (conv. con modif. nella l. n. 111 del 2011), il quale, nell'escludere
10 dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata "i soggetti di cui al comma 11", fa riferimento ai pensionati che versino il contributo soggettivo agli enti privati gestori delle forme di previdenza obbligatorie”
Deve aggiungersi, semmpre in senso favorevole al ricorrente, che qusti non ha occultato i propri redditi professionali avendo, come detto, presentato la dichiarazione dei redditi in data 30.9.2013.
In conclusione, l' non ha fornito prova idonea di un comportamento doloso posto in essere, Pt_2 all'epoca dei fatti, dall'appellante Per tali motivi l'appello è fondato.
Per quanto riguarda le spese di lite, in considerazione del contrasto di giurisprudenza esistente soprattuttoin ordine alle questioni controverse sull'applicabilità della sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. n. 8, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti per tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, disposto con ordinanza n.
1765/2024, sull'appello avverso la sentenza n. 87/2021 del Tribunale di Larino - Giudice del
Lavoro – emessa in data 23.9.2021, proposto con ricorso qui depositato il 23.3.2022 da
[...] nei confronti di e di in persona del legale rappresentante p.t., Pt_1 Pt_2 Controparte_1 riassunto con ricorso del 31.7.2024 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la contumacia di Controparte_1 accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata accoglie l'opposizione proposta da
[...] avverso l'avviso di addebito n. 327 2019 00017407 16 000, notificato dall' il Pt_1 Pt_2
22.1.2020 per intervenuta prescrizione del credito contributivo.
Compensa le spese di lite di tutti i gradi di giudizio
Campobasso, camera di consiglio del 6.11.2025
Il Consigliere est.
LE TA Il Presidente dr. ssa Maria Grazia d'Errico
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