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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/07/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio ConSIliere dott. Marco Bartoli ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 68/2024 R.G, alla quale è stato riunita la causa n. 69/2024 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 28.05.2025 e vertente
TRA
, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sulla figlia NO , rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Corradi Persona_1
e Ida Corradi, giusta procura da intendersi in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso il loro studio in OR IN (PE), via Cappuccini n. 136;
APPELLANTE
, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_2 figlia NO , rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Corradi, giusta procura da intendersi R_1
allegata in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in OR IN
(PE), via Cappuccini n. 136.
ALTRO APPELLANTE
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Enzo Basile, in forza di procura da intendersi apposta alla comparsa di risposta in appello, domiciliata presso lo studio del difensore, in via Barrella n. 65. CP_1
APPELLATA
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 629/23 pubblicata il 09.11.2023.
CONCLUSIONI
Per entrambi le parti appellanti:
<Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria richiesta, eccezione, deduzione reiette e disattese, in totale riforma e/o annullamento della sentenza impugnata, ed in accoglimento dei dedotti motivi di appello così giudicare:
In via preliminare e cautelare: disporre l'immediata sospensione della esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dalla esecuzione della medesima per le ragioni esposte nella premessa del presente atto.
Nel merito: riformare integralmente la sentenza n. 629/2023, pronunciata dal Tribunale di Chieti in data 08-11-2023, nel giudizio distinto a R.G. con il n. 1118/2022 e notificata ai procuratori costituiti
Avv. Ida Corradi e Avv. Carlo Corradi in data 11-12-2023 ed accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Piaccia all'On.le Giudice adito ogni altra istanza disattesa e reietta, accertare e dichiarare la responsabilità dei medici del P.O. SS. Annunziata di che, CP_1
omettendo gli opportuni approfondimenti del caso, hanno: a) intrapreso un trattamento mediante barbiturico nel sospetto che ci si trovasse di fronte ad una sindrome da astinenza da XO;
b) proceduto alla immediata segnalazione del caso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di L'Aquila, omettendo di compiere preliminarmente gli accertamenti in merito alla veridicità delle dichiarazioni della SI.ra , la quale asseriva di essere in fase Parte_1
di guarigione e monitorata dal Ser.D. di Pescara;
c) determinato l'allontanamento della NO
[...]
per quasi tutto il suo primo anno di vita e, per l'effetto, condannare l' R_1 [...]
in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., dalla quale i sanitari dipendevano al momento dei fatti descritti in premessa, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi quantificabili nella complessiva somma di
€ 50.000,00 (cinquantamila/00), di cui € 25.000,00 a titolo di ristoro per i danni patiti dalla SI.ra
e € 25.000,00 per i danni patiti dalla NO , o in quella Parte_1 Persona_1
maggiore e/o NO ritenuta di giustizia, così come specificato nelle premesse, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dall'evento per cui è causa al soddisfo e spese vive, ovvero in quella diversa somma risultante dalla espletanda CTU, alla luce dei parametri sopra descritti e/o in quella diversa misura che il Giudice adito vorrà liquidare in via equitativa ritenuta di giustizia. Con vittoria
2 di spese di giudizio. In via istruttoria: Non ci si oppone ad eventuale CTU medica. Si producono i seguenti documenti: 1) fascicolo proc. N. 4/11 rsa Tribunale per i NOnni di L'Aquila; 2) parere medico-legale a firma dott. ; 3) certificato storico tossicodipendenza del Ser.T. del Persona_2
Cont 2; 5) pec del 20-03- 2018 da AM Controparte_1
Trust Europe a Avv. Corradi;
6) racc. AR del 16-07-2021 da Avv. Corradi a;
7) pec del 01- CP_2
10-2021 da AM Trust Europe a Avv. Corradi. Con più ampia riserva ex art. 183 e segg. c.p.c., anche in merito ad eventuale prova testimoniale”. In via istruttoria: Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico ammettersi la prova testimoniale articolata nella memoria n. 2 ex art. 183/6 c.p.c. datata 03-05-2023, nonché la CTU medico legale così come richiesta nella stessa memoria. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi. >>
Per la parte appellata:
<< In via preliminare, la riunione del presente procedimento di appello a quello rubricato dinanzi a codesta Corte al n. RG 69/24 poiché avente lo stesso petitum e la stessa causa petendi, rigettare la istanza di sospensione della esecutività della sentenza appellata per assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, nel merito, rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed i diritto in ogni sua parte, voce e pretesa, stante la corretta condotta assunta dal
Cont personale della convenuta l'assenza di danno biologico in capo alla NO, il non avere, la Cont convenuta, disposto alcun allontanamento di NO, men che meno della figlia di parte attrice;
in via istruttoria si oppone alla richiesta di ammissione delle prove per testi già richieste da controparte in primo grado in quanto, come da narrativa che precede, superflue e comunque inammissibili, in ordine al fascicolo di primo grado della parte qui rappresentata e difesa ci si riporta alla ordinanza a SS.UU. della Corte di Cassazione n. 14534 del 09.05.2022; il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.>>
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Chieti, per quanto qui interessa ancora rilevare, ha rigettato le domande avanzate da e , in proprio e quali Parte_1 Parte_2
genitori della NO , domande tese ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti Persona_1 dall'allontanamento della figlia appena nata, conseguente alla segnalazione alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, eseguita il 13.01.2011 dai medici R_ dell'ospedale di avente ad oggetto il fatto che la piccola nata il giorno 05.01.2011, fosse CP_1
in sindrome da astinenza tossicologica.
3 1.1 In sintesi, il Giudice di primo grado – dopo aver riunito i procedimenti originati separatamente dalle domande dei due genitori, stante l'identità di causa petendi e di petitum – non ha ravvisato alcuna illiceità nella condotta dei sanitari, dal momento che la bambina presentava effettivamente un indice di astinenza in salita nei giorni successivi al parto, valutato secondo gli indici “GA”, osservando che tale condotta fosse stata improntata alle necessarie norme precauzionali e che, in ogni caso, fosse stato il Tribunale dei minori, con provvedimento di rito, e non già i sanitari, a disporre l'allontanamento della bambina dai genitori.
2. Avverso la sentenza hanno proposto appello autonomamente e il marito Parte_1
, affidandosi entrambi a due motivi di gravame identici, di seguito riassunti. Parte_3
2.1. Con il primo motivo si lamenta che il giudice di primo grado non abbia deciso su tutta la domanda e abbia omesso di accertare la correttezza dell'operato dei sanitari dell'ospedale chietino i quali avevano diagnosticato lo stato di astinenza della neonata non applicando correttamente la scala di
GA, senza compiere un tempestivo prelievo di urine il giorno della nascita (effettuato soltanto in data 11.1.2011) ed in assenza di specifica sintomatologia, e, così facendo, avevano somministrato alla neonata una terapia con barbiturico in modo eccessivo e sproporzionato.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. non avendo il giudice di prime cure né ammesso la prova testimoniale richiesta né valutato la documentazione versata in atti (in particolare, la relazione del dott. del Ser.D. di Pescara del 14.7.2020, il parere medico-legale CP_3
a firma dott. e la perizia di parte a firma della dott.ssa ) né disposta c.t.u. medico R_3 Persona_4 legale e, pur tuttavia, avendo ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sulle parti attrici.
3. Con ordinanza del 15/05/2024, veniva riunito a questo il procedimento quello iscritto al n. 69/2024
R.G. (appellante ). Parte_2
4. Con comparsa depositata il 07.03.2024, si è costituita l' Controparte_4
eccependo l'infondatezza dei motivi di appello.
[...]
5. Sulle conclusioni sopra riportate e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento
è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 28.5.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
6. Si premette che entrambi gli appellanti hanno omesso di indicare in che termini è posta la domanda di risarcimento, ossia se la responsabilità dei sanitari debba essere inquadrata nell'ambito dell'illecito aquiliano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., oppure in quello della responsabilità contrattuale da obbligazione sanitaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c..
4 6.1. La Corte ritiene che la dedotta responsabilità debba essere ricondotta nell'alveo dell'illecito extracontrattuale, in quanto la dedotta condotta dannosa dei medici, asseritamente colposa, esula dal contenuto del rapporto contrattuale intercorso tra la struttura sanitaria e la paziente, non rientrando neanche astrattamente tra le prestazioni tipiche dei sanitari da esso previste. Per dimostrare la responsabilità dell'appellata gli attori avrebbero, dunque, dovuto provate la ricorrenza degli elementi costitutivi compendiati dall'art. 2043 c.c..
7. Tanto premesso, il primo motivo è infondato.
7.1. Invero, dall'istruttoria svolta, è emerso che sin dal momento della nascita, avvenuta il 5.1.2011,
e per i successivi due giorni, ossia fino al 7.1.2011, i medici hanno monitorato la neonata con il relativo “punteggio GA”, al fine di osservare eventuali sintomi di sindrome da astinenza neonatale (S.A.N.), sulla base della anamnesi della madre, assuntrice di eroina e già sottoposta a terapia presso il Ser.T. (per uso di oppiacei, eroina, ed in terapia con suboxone). Dalla cartella clinica in atti, si evince che il giorno stesso del parto (5/1) il punteggio era pari a 2; il giorno successivo (6/1) saliva a 5 per poi scendere a 3; infine, il terzo giorno (7/1), alle ore 10, il punteggio risaliva fino al punteggio 8 (punteggio al raggiungimento del quale deve ritenersi in atto la sindrome d'astinenza).
Tale ultimo dato, peraltro, veniva osservato dai sanitari in combinazione con “polipnea (F.R. 90/min
+ rientramenti”, “iperattività” “ riflesso di Moro vivace” e “pianto acuto” nella notte precedente. (v. cartella clinica della bambina, in particolare il diario clinico, giornata del 07/01/2011). Tali ultime circostanze sono state contestate dagli appellanti senza alcun costrutto semplicemente negandole e malgrado essi non fossero presenti poiché la bambina veniva tenuta sotto stretta osservazione ed isolata dalla madre.
7.2. Dunque, al contrario di quanto sostengono gli appellanti, la somministrazione del barbiturico non fu motivata soltanto dal punteggio elevato della scala GA (già di per sé SInificativo, attesa la condizione della madre già sottoposta a somministrazione di metadone), ma degli altri sintomi di cui la bambina era portatrice, fondamentali per connotare il quadro clinico della medesima. Quadro che, di conseguenza, come ritenuto dal giudice di prime cure, senz'altro giustificava il predetto trattamento farmacologico.
7.3. E' documentato – oltre che mai contestato dall'appellata – che il prelievo delle urine, seppure richiesto come da indicazione nella cartella clinica dal giorno della nascita, non fu effettuato se non il giorno 11 gennaio (da tale esame emergevano soltanto le tracce del barbiturico somministrato dal
Cont giorno 7 gennaio per lenire la sospetta S.A.N.). Tuttavia, l' a ragione di tale ritardo nel prelievo, ha addotto e pure documentato (v. doc. 5 in fascicolo parte appellata di primo grado), senza alcuna contestazione specifica delle parti appellanti, l'impossibilità materiale a procedervi perché il
5 laboratorio di tossicologia della la struttura sanitaria non era in grado (come del resto anche quelli di tutte le altre ASL di dosare nelle urine la (ossia una componente del Parte_4 Persona_5
XO utilizzato dalla madre per la cura della tossicodipendenza da oppiacei); ciò anche al di là della difficoltà di raccogliere, con metodi non invasivi, le urine dei neonati. Quindi, non poteva in concreto pretendersi da parte dei sanitari chietini tale prelievo delle urine prima del 7 gennaio.
7.4. Dunque, il quadro di fatto innanzi illustrato rende chiaro che i sanitari teatini si sono attenuti alla prassi prevista con rilevazione del punteggio ad intervalli successivi nonché il monitoraggio R_6
della bambina (seppure senza le analisi delle urine la cui mancata esecuzione non è ad essi imputabile e che, nelle innanzi riferite circostanze peculiari del caso concreto, non potevano essere pretese dalla struttura ospedaliera) e, ritenuto il sospetto della S.A.N., a titolo precauzionale, procedevano infine al trattamento con barbiturico per riportare l'equilibrio clinico nella bambina. Non sussiste, pertanto, alcun trattamento ingiustificato e/o eccessivo e/o sproporzionato nei confronti della bambina.
7.5. Del resto, si osserva che anche la relazione tecnica allegata dalle parti appellanti, a firma del dott.
(specialista in ematologia) non contrasta con le conclusioni della sentenza gravata Persona_2
poiché essa conclude con formula dubitativa in ordine alla possibilità che l'innalzamento dell'indice possa essere imputabile ad altre e diverse cause non dipendenti dall'assunzione di sostanze R_6 stupefacenti da parte della madre ( “L'elevazione del punteggio di del 07/01/2011, potrebbe R_6 anche essere attribuibile ad una Tachipnea Transitoria che non ha nulla a che vedere con l'astinenza da XO”, relazione medica del 08/07/2011), imputabilità prospettata in maniera completamente astratta senza alcun appiglio alla situazione concreta della neonata (a differenza, della S.A.N.). Perciò le stesse parti appellanti non contestano l'erroneità dei dati clinici, ma li definiscono (infondatamente) solo “incerti”. Del resto, in presenza di dati clinici (asseritamente) incerti, i sanitari hanno attuato l'unico trattamento legittimo, oltre che precauzionale, a cui potessero ricorrere, rebus sic stantibus.
7.6. Da quanto esposto segue, inoltre, che la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni da parte della dirigenza ospedaliera non integra alcuna condotta colposa.
Essa, infatti, non è stata altro che una corretta misura precauzionale adottata nell'interesse del NO così come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale.
7.7. Si aggiunge, infine, che la segnalazione alla Procura conteneva, nella completezza espositiva dei fatti affidati alla conoscenza e alle valutazioni conseguenziali dell'Autorità, anche l'informazione che la avesse riferito di essere sottoposta a terapia disintossicante presso il Ser. T., con ciò Parte_1
chiaramente sottolineando la volontà della dirigenza sanitaria di affidare pienamente le conclusioni del caso all'Ufficio del Pubblico Ministero competente. In definitiva, manca del tutto il carattere
6 colposo della condotta dei sanitari, i quali hanno ottemperato a precetto di legge, oltre che nel rispetto delle imprescindibili istanze precauzionali sottese all'esercizio della professione medica.
7.8. In ogni caso, come già evidenziato nella sentenza impugnata seppur in maniera molto sintetica, deve anche considerarsi reciso il nesso causale materiale tra la condotta asseritamente colposa, ossia la comunicazione all'Autorità giudiziaria, e il lamentato evento di danno, ovvero l'allontanamento momentaneo della neonata dai propri genitori, da valutarsi secondo le norme degli artt. 40 e 41 c.p.
A seguito della segnalazione alla Procura, infatti, è stata quest'ultima a chiedere al Tribunale per i
Minorenni di L'Aquila il provvedimento cautelare di allontanamento della bambina dai genitori con sospensione della potestà genitoriale per entrambi;
provvedimento provvisorio, infine, emanato il
17/01/2011 e parzialmente confermato ancora il 12/09/2011, allorquando il medesimo Tribunale, benché disponendo un parziale ritorno della figlia ai genitori sotto il controllo del servizio sociale, ebbe ad attendere alle “problematiche ancora presenti nel nucleo familiare e, soprattutto, in considerazione della situazione del padre della NO”, con ciò riferendosi al fatto che egli, pur non risultando tossicodipendente abituale, era stato comunque trovato in possesso di una dose di eroina all'interno della propria autovettura, durante un controllo dei carabinieri avvenuto il 12/05/2011 R_ (dunque, ancora successivamente alla nascita della figlia ed al primo decreto di allontanamento del 17 gennaio ). Orbene, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, c.p., i provvedimenti del Tribunale sono da soli senz'altro sufficienti a determinare l'evento, ben rappresentando quelle cause sopravvenute che, secondo principio di diritto qui condiviso, escludono il rapporto di causalità nel caso in cui innescano un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell'agente (Cass. pen. Sez. V, n. 7205/2022), in quanto atti giurisdizionali emanati, nel contraddittorio delle parti, nella piena facoltà decisoria del giudice, il quale resta vincolato solo alle emergenze dell'attività istruttoria prodromica al provvedimento, e non già alla mera segnalazione effettuata dai sanitari, peraltro ulteriormente filtrata dalla richiesta della Procura che l'ha per prima ricevuta.
8. Anche il secondo motivo di gravame non ha pregio.
8.1. Il giudice di prime cure non ha, infatti, motivato il rigetto della domanda di parti attrici per difetto di allegazione probatoria, ma piuttosto per la ragione, assorbente tutte le altre, che “la segnalazione, pure a volerla considerare non corretta, non ha in realtà causato alcun danno, bensì ha portato alla apertura di un procedimento a tutela della stessa NO e degli stessi attori.”. Con ciò il Tribunale ha chiaramente ritenuto che il fatto, quand'anche si fosse svolto nei termini lamentati dagli attori, non potesse sul piano giuridico integrare un fatto illecito restando escluso il suo carattere ingiusto e, di conseguenza, la risarcibilità dell'asserito danno conseguente.
7 8.2. Pertanto, la doglianza degli appellanti è del tutto inconferente non essendo idonea a contraddire la motivazione della sentenza gravata.
8.3. Per quanto riguarda, poi, la mancata ammissione della prova per testi non resta che rimarcarne, alla luce del sopradescritto chiaro e solido quadro probatorio documentale, la sua completa inutilità
8.4. In ordine al parere medico-legale a firma dott. si richiama quanto innanzi esposto (v. R_3
paragr. 7.5.). Quanto alle relazioni a firma dott. del Ser.T. di Pescara datate 14.7.2010, Persona_7
26.1.2011 e 1.4.2011, in esse si conferma che la era in trattamento con EN Parte_1 sublinguale (XO) a far data dal 2.5.2007 con progressivo scalaggio e nell'ultimo periodo con dosaggio di 08 mg. al giorno;
la negatività agli esami tossicologici urinari ivi attestata è ovviamente riferita all'uso dell'eroina e, dunque, nulla toglie al fatto che la donna fosse assuntrice di XO
(contenente la EN che è notoriamente un oppioide;
più precisamente, è un farmaco agonista oppioide la cui esposizione prenatale induce tolleranza e, dopo il parto, tra il primo e l'ottavo giorno, può indurre nel 40%-60% dei casi, la comparsa di una NAS;
sul punto cfr. relazione dott.ssa
[...] del 24.10.2022) per cui l'anamnesi dei sanitari dell'Ospedale di Chieti era esatta ed il rischio R_8
di S.A.N. della figlia assolutamente esistente. Infine, la relazione tecnica di parte della dott.ssa
[...]
(psicologa) non attiene ai profili sopra esaminati. Tes_1
8.5. Infine, circa la mancata ammissione della c.t.u. medico legale, la Corte ricorda che essa non ha natura di prova vera e propria, ma piuttosto costituisce un mezzo istruttorio di ausilio al giudice in tutti i casi questi abbia bisogno, o ne ritenga l'opportunità, di conoscere di aspetti tecnico-scientifici particolari. Nel caso di specie, per tutte le ragioni sin qui rappresentate, la consulenza tecnica era assolutamente superflua in quanto non idonea ad aggiungere alcunché rispetto agli elementi emersi ed acquisiti agli atti causa.
9. In conclusione, entrambi gli appelli vanno respinti.
9.1 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in conformità ai parametri di cui al
D.M. 55/2022, come in dispositivo, sulla base della documentazione versata in atti, valori minimi per la fase istruttoria / trattazione (attesa la minima attività in concreto svolta) e medi per le restanti.
10. In base alla documentazione in atti, l'appellante risulta essere ammesso al Parte_3 patrocinio a spese dello Stato (v. provvedimento del ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila del 16.1.2024).
10.1. Tanto premesso, il gravame è fondato su argomentazioni manifestamente infondate basate su elementi di fatto in chiaro contrasto con gli atti processuali avendo la predetta parte appallante continuato ad affermare la responsabilità dei sanitari trascurando le condizioni cliniche della bambina il giorno 7.1.2011 e l'anamnesi della madre nonché citando documentazione palesemente ininfluente
8 e ostinandosi a non confrontarsi con la motivazione della decisione (basata, tra le altre cose, anche sul fatto che il fu trovato, poco dopo la nascita della figlia, in possesso di una dose di eroina). CP_5
10.2. Vi sono, pertanto, i presupposti per disporre la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 136, comma 2, D.P.R. 115/2002, essendo l'appello stato proposto, quanto meno, con colpa grave.
11. L'esito del giudizio comporta l'applicazione nei confronti di entrambi gli appellanti della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012), che impone il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione sussistendone i presupposti di applicazione ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge gli appelli;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in € 8.469,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. per compenso;
3) revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte appellante;
Parte_3
4) dichiara che le parti appellanti sono obbligate al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per la presente impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di conSIlio dell'1.7.2025.
Il ConSIliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco Filocamo)
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