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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/12/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7383/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7383/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DORI SARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DORI SARA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CACCIARI Controparte_1 C.F._2 SS, elettivamente domiciliato in VIA DE GIUDEI,6 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. CACCIARI SS
CONVENUTO
ER AT
Avv. TOTI CRISTINA quale Curatore speciale del minore (C.F. ), con il PEona_1 patrocinio dell'avv. TOTI CRISTINA, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI N. 5 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. TOTI CRISTINA P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da accordo sulla proposta conciliativa del giudice 11.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ricorre 7.6.2023 ex art.337 bis e ss. c.c. (Prato 21.2.1985) nei confronti di Parte_1
(13.4.1972) per una regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlio e la Controparte_1 determinazione di un assegno di mantenimento per i loro bambini. All'interno di tale procedimento, inoltre, l'attrice chiedeva la pronuncia di un ordine di protezione per agiti aggressivi (anche se solo verbali) del compagno. Si premette che le parti, che hanno avuto una relazione sentimentale ed una convivenza more uxorio, PE hanno un figlio minore (20.10.2020 – oggi 5 anni).
pagina 1 di 5 Nel merito, la ricorrente chiedeva: l'affido super-esclusivo del figlio, visite protette del padre, un assegno per il figlio di €.250 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con decreto 30.6.2023 il ricorso per ordine di protezione era accolto dal giudice per la durata di 8 mesi, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti e di espletamento di attività istruttoria. Il procedimento proseguiva nel merito delle altre domande. PE Il convenuto, costituendosi in giudizio, chiedeva: l'affido condiviso, visite libere con era disposto a versare la somma richiesta dalla , nel momento in cui avesse trovato un'occupazione Pt_1 lavorativa. Il Giudice aveva anche incaricato il servizio sociale – fin dal proprio primo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (7.6.2023) – di seguire il nucleo familiare e, quindi (con decreto 30.6.2023), di informare periodicamente il giudice sull'andamento della situazione familiare, con particolare riguardo alle condizioni del bambino. Infatti, alla luce del contenuto della domanda il Giudice, già col decreto di fissazione della prima udienza di comparizione dinanzi a sé, ha chiesto al servizio sociale competente una relazione sul nucleo familiare. Nelle more, il locale informato prima del presente giudizio) aveva già provveduto alla nomina di Pt_2 un curatore speciale del bambino nella persona dell'avv. Cristina Toti.
Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie. All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore (7.11.2023), le parti – sentite personalmente in contraddittorio tra loro - ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio. All'esito, il giudice pronunciava ordinanza riservata in pari data con cui si disponeva: l'affido esclusivo PE di alla madre, incontri protetti padre-figlio, sotto la vigilanza del servizio sociale, un assegno di mantenimento per il figlio di €.250, a carico del oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
Pervenivano periodi relazioni del servizio sociale incaricato dal giudice che descrivevano un'evoluzione positiva della situazione familiare e dei rapporti padre-figlio, che conducevano ad una progressiva liberalizzazione degli incontri e ad un loro ampliamento (cfr. ordinanza pronunciata all'udienza 17.9.2024): decisione assunta con il consenso anche della madre. Istruita la causa, proprio alla luce dell'evoluzione della situazione, il Giudice sottoponeva alle parti una proposta conciliativa (ordinanza 11.4.2025) bei seguenti termini.
<non rafforzato) - stante la pendenza di un procedimento penale a carico del padre;
visite padre/figlio in modalità “libera”: PE a fine settimana alternati: dal sabato (all'uscita dalla scuola materna ovvero, se non va a scuola, dalla mattina verso le 9.00) alla domenica sera quando lo dovrà riaccompagnare a casa della madre entro le ore 21 (dopo averlo fatto cenare); nelle settimane in cui lo terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 21.00 (dopo averlo fatto cenare), in mancanza di accordo il mercoledì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend col figlio) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 21.00 (dopo averlo fatto cenare), in mancanza di accordo nelle giornate di martedì e giovedì;
per quest'anno (2025/2026):
per cinque giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ricomprendendovi Natale o Capodanno – da concordare tra i genitori con l'eventuale ausilio del servizio sociale;
dal prossimo anno:
per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per quest'anno (2025): pagina 2 di 5 per un giorno (con pernotto) durante le vacanze pasquali – da concordare tra i genitori con l'eventuale ausilio del servizio sociale;
dal prossimo anno: per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; per quest'anno (2025): nel periodo estivo, per dieci giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di giugno precedente;
dal prossimo anno: nel periodo estivo, per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di maggio precedente;
con decorrenza dalla domanda, assegno mensile di mantenimento a carico del padre, di €.250,00 (duecentocinquanta) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo). Vigilanza del servizio sociale per il periodo di anni due. Spese compensate;
quelle del curatore speciale del minore a carico delle parti (al 50% ciascuna).>>
La proposta è stata accettata da tutte le parti all'udienza 30.10.2025, in cui la causa era trattenuta in decisione sulle congiunte richieste delle parti di accoglimento della proposta del Giudice.
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza. Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni congiunte valutando il superiore interesse del figlio minore alla bi-genitorialità ed al suo mantenimento, in considerazione della capacità di reddito dei genitori. Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido della prole minorenne (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla sua collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse del figlio.
Quindi, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età del figlio e dei tempi di permanenza di esso con ciascun genitore. Di rilievo, ai fini di assumere le decisioni relativi all'affido, alla collocazione prevalente della prole minorenne, nonché ai tempi di visita e frequentazione di questa da parte del genitore non collocatario, sono indubbiamente gli esiti delle relazioni redatte e depositate da parte del servizio sociale appositamente incaricato dal giudice allo scopo di monitorare le condizioni familiari. Vista la natura ed i termini della presente decisione nonché dell'espresso accordo intervenuto tra le parti, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate tra i genitori;
le spese del curatore speciale – nominato nell'interesse del minore – (come liquidate in dispositivo) sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale, scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valore medio (non c'è stata fase decisionale).
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede:
- dispone l'affido esclusivo del figlio alla madre;
PE
pagina 3 di 5 dispone visite padre/figlio in modalità “libera”: PE a fine settimana alternati: dal sabato (all'uscita dalla scuola materna ovvero, se non va a scuola, dalla mattina verso le 9.00) alla domenica sera quando lo dovrà riaccompagnare a casa della madre entro le ore 21 (dopo averlo fatto cenare); nelle settimane in cui lo terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 21.00 (dopo averlo fatto cenare), in mancanza di accordo il mercoledì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend col figlio) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 21.00 (dopo averlo fatto cenare), in mancanza di accordo nelle giornate di martedì e giovedì; per quest'anno (2025/2026): per cinque giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ricomprendendovi Natale o Capodanno – da concordare tra i genitori con l'eventuale ausilio del servizio sociale;
dal prossimo anno: per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per quest'anno (2025): per un giorno (con pernotto) durante le vacanze pasquali – da concordare tra i genitori con l'eventuale ausilio del servizio sociale;
dal prossimo anno: per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; per quest'anno (2025): nel periodo estivo, per dieci giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di giugno precedente;
dal prossimo anno (2026): nel periodo estivo, per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di maggio precedente;
con decorrenza dalla domanda, assegno mensile di mantenimento a carico del padre, di €.250,00 (duecentocinquanta) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo). Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 4 di 5 e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. DISPONE la vigilanza del servizio sociale competente per il periodo di anni due. Spese compensate tra le parti (genitori); pone le spese del curatore speciale del minore a carico delle parti (nella misura del 50% ciascuna), che si liquidano in complessivi €.4.711,00 oltre accessori come per legge. Si comunichi al servizio sociale
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 12.11.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7383/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DORI SARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DORI SARA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CACCIARI Controparte_1 C.F._2 SS, elettivamente domiciliato in VIA DE GIUDEI,6 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. CACCIARI SS
CONVENUTO
ER AT
Avv. TOTI CRISTINA quale Curatore speciale del minore (C.F. ), con il PEona_1 patrocinio dell'avv. TOTI CRISTINA, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI N. 5 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. TOTI CRISTINA P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da accordo sulla proposta conciliativa del giudice 11.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ricorre 7.6.2023 ex art.337 bis e ss. c.c. (Prato 21.2.1985) nei confronti di Parte_1
(13.4.1972) per una regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlio e la Controparte_1 determinazione di un assegno di mantenimento per i loro bambini. All'interno di tale procedimento, inoltre, l'attrice chiedeva la pronuncia di un ordine di protezione per agiti aggressivi (anche se solo verbali) del compagno. Si premette che le parti, che hanno avuto una relazione sentimentale ed una convivenza more uxorio, PE hanno un figlio minore (20.10.2020 – oggi 5 anni).
pagina 1 di 5 Nel merito, la ricorrente chiedeva: l'affido super-esclusivo del figlio, visite protette del padre, un assegno per il figlio di €.250 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con decreto 30.6.2023 il ricorso per ordine di protezione era accolto dal giudice per la durata di 8 mesi, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti e di espletamento di attività istruttoria. Il procedimento proseguiva nel merito delle altre domande. PE Il convenuto, costituendosi in giudizio, chiedeva: l'affido condiviso, visite libere con era disposto a versare la somma richiesta dalla , nel momento in cui avesse trovato un'occupazione Pt_1 lavorativa. Il Giudice aveva anche incaricato il servizio sociale – fin dal proprio primo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (7.6.2023) – di seguire il nucleo familiare e, quindi (con decreto 30.6.2023), di informare periodicamente il giudice sull'andamento della situazione familiare, con particolare riguardo alle condizioni del bambino. Infatti, alla luce del contenuto della domanda il Giudice, già col decreto di fissazione della prima udienza di comparizione dinanzi a sé, ha chiesto al servizio sociale competente una relazione sul nucleo familiare. Nelle more, il locale informato prima del presente giudizio) aveva già provveduto alla nomina di Pt_2 un curatore speciale del bambino nella persona dell'avv. Cristina Toti.
Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie. All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore (7.11.2023), le parti – sentite personalmente in contraddittorio tra loro - ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio. All'esito, il giudice pronunciava ordinanza riservata in pari data con cui si disponeva: l'affido esclusivo PE di alla madre, incontri protetti padre-figlio, sotto la vigilanza del servizio sociale, un assegno di mantenimento per il figlio di €.250, a carico del oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
Pervenivano periodi relazioni del servizio sociale incaricato dal giudice che descrivevano un'evoluzione positiva della situazione familiare e dei rapporti padre-figlio, che conducevano ad una progressiva liberalizzazione degli incontri e ad un loro ampliamento (cfr. ordinanza pronunciata all'udienza 17.9.2024): decisione assunta con il consenso anche della madre. Istruita la causa, proprio alla luce dell'evoluzione della situazione, il Giudice sottoponeva alle parti una proposta conciliativa (ordinanza 11.4.2025) bei seguenti termini.
<non rafforzato) - stante la pendenza di un procedimento penale a carico del padre;
visite padre/figlio in modalità “libera”: PE a fine settimana alternati: dal sabato (all'uscita dalla scuola materna ovvero, se non va a scuola, dalla mattina verso le 9.00) alla domenica sera quando lo dovrà riaccompagnare a casa della madre entro le ore 21 (dopo averlo fatto cenare); nelle settimane in cui lo terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 21.00 (dopo averlo fatto cenare), in mancanza di accordo il mercoledì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend col figlio) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 21.00 (dopo averlo fatto cenare), in mancanza di accordo nelle giornate di martedì e giovedì;
per quest'anno (2025/2026):
per cinque giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ricomprendendovi Natale o Capodanno – da concordare tra i genitori con l'eventuale ausilio del servizio sociale;
dal prossimo anno:
per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per quest'anno (2025): pagina 2 di 5 per un giorno (con pernotto) durante le vacanze pasquali – da concordare tra i genitori con l'eventuale ausilio del servizio sociale;
dal prossimo anno: per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; per quest'anno (2025): nel periodo estivo, per dieci giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di giugno precedente;
dal prossimo anno: nel periodo estivo, per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di maggio precedente;
con decorrenza dalla domanda, assegno mensile di mantenimento a carico del padre, di €.250,00 (duecentocinquanta) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo). Vigilanza del servizio sociale per il periodo di anni due. Spese compensate;
quelle del curatore speciale del minore a carico delle parti (al 50% ciascuna).>>
La proposta è stata accettata da tutte le parti all'udienza 30.10.2025, in cui la causa era trattenuta in decisione sulle congiunte richieste delle parti di accoglimento della proposta del Giudice.
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza. Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni congiunte valutando il superiore interesse del figlio minore alla bi-genitorialità ed al suo mantenimento, in considerazione della capacità di reddito dei genitori. Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido della prole minorenne (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla sua collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse del figlio.
Quindi, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età del figlio e dei tempi di permanenza di esso con ciascun genitore. Di rilievo, ai fini di assumere le decisioni relativi all'affido, alla collocazione prevalente della prole minorenne, nonché ai tempi di visita e frequentazione di questa da parte del genitore non collocatario, sono indubbiamente gli esiti delle relazioni redatte e depositate da parte del servizio sociale appositamente incaricato dal giudice allo scopo di monitorare le condizioni familiari. Vista la natura ed i termini della presente decisione nonché dell'espresso accordo intervenuto tra le parti, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate tra i genitori;
le spese del curatore speciale – nominato nell'interesse del minore – (come liquidate in dispositivo) sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale, scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valore medio (non c'è stata fase decisionale).
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede:
- dispone l'affido esclusivo del figlio alla madre;
PE
pagina 3 di 5 dispone visite padre/figlio in modalità “libera”: PE a fine settimana alternati: dal sabato (all'uscita dalla scuola materna ovvero, se non va a scuola, dalla mattina verso le 9.00) alla domenica sera quando lo dovrà riaccompagnare a casa della madre entro le ore 21 (dopo averlo fatto cenare); nelle settimane in cui lo terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 21.00 (dopo averlo fatto cenare), in mancanza di accordo il mercoledì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend col figlio) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 21.00 (dopo averlo fatto cenare), in mancanza di accordo nelle giornate di martedì e giovedì; per quest'anno (2025/2026): per cinque giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ricomprendendovi Natale o Capodanno – da concordare tra i genitori con l'eventuale ausilio del servizio sociale;
dal prossimo anno: per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per quest'anno (2025): per un giorno (con pernotto) durante le vacanze pasquali – da concordare tra i genitori con l'eventuale ausilio del servizio sociale;
dal prossimo anno: per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; per quest'anno (2025): nel periodo estivo, per dieci giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di giugno precedente;
dal prossimo anno (2026): nel periodo estivo, per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di maggio precedente;
con decorrenza dalla domanda, assegno mensile di mantenimento a carico del padre, di €.250,00 (duecentocinquanta) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo). Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 4 di 5 e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. DISPONE la vigilanza del servizio sociale competente per il periodo di anni due. Spese compensate tra le parti (genitori); pone le spese del curatore speciale del minore a carico delle parti (nella misura del 50% ciascuna), che si liquidano in complessivi €.4.711,00 oltre accessori come per legge. Si comunichi al servizio sociale
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 12.11.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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