Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/04/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10140/2022 R.G., chiamata all'udienza del 16/4/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. S. Carenza Parte_1
Ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. E. C. Schiavone Controparte_1
Resistente
Oggetto: Risarcimento del danno
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/9/2022, la parte ricorrente come in epigrafe indicata, premesso di svolgere attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta a far data dall'1/2/2002, con inquadramento nel livello AS1 del C.C.N.L., lamentava l'illegittimità della propria collocazione in CIGS a zero ore per il periodo dal mese di maggio 2014 sino al mese di dicembre 2015.
In particolare, censurava la decisione della società datrice di lavoro di non aver fatto rientrare il lavoratore nella rotazione dei lavoratori da collocare in nonostante la CP_2
fungibilità della propria professionalità che gli avrebbe consentito di essere impegnato a rotazione su mansioni diverse da quelle di assegnazione.
mese di dicembre 2015. 2) Per l'effetto, condannare in persona del CP_1
l.r.p.t., al risarcimento del danno in favore del ricorrente pari alla differenza tra quanto spettante in suo favore a titolo di retribuzione, qualora non fosse mai stata collocato in cigs e quanto effettivamente percepito con decorrenza da maggio 2014 a dicembre
2015, ovvero per il periodo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, da quantificarsi in separato giudizio, con conseguente regolarizzazione della posizione contributiva dell'istante”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società datrice di lavoro, eccependo la prescrizione del diritto e deducendo che il ricorrente non aveva offerto la propria prestazione lavorativa e, dunque, si era astenuta dal mettere in mora la società. Inoltre, sotto il profilo della quantificazione delle spese, sosteneva che occorresse far riferimento alla differenza tra quanto percepito in regime di cassa integrazione e quanto il lavoratore avrebbe percepito in forza del contratto di solidarietà.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
*
Si premette che la presente sentenza è redatta, ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonea a definire il giudizio, in applicazione del principio della c.d.
“ragione più liquida” (Cass., Sez Un., 08/05/2014, n. 9936).
Si richiamano, in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della sentenza n.
3914/2024, pronunciata dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in data 22/10/2024, nell'ambito di un giudizio avente per oggetto una controversia sovrapponibile a quella sottoposta al vaglio della scrivente: “Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato nei termini e per i motivi di seguito esposti.
Pag. 2 di 13 Occorre premettere che procedimenti analoghi al presente, introdotti da colleghi di lavoro dell'odierna parte ricorrente interessati dalla medesima procedura di cassa integrazione, sono stati già definiti da questo Tribunale con sentenze di accoglimento
(fra le altre, cfr. sentenza n. 364 del 25/01/2017, est. dott. Luigi Pazienza), le cui motivazioni si condividono integralmente e di seguito si riportano ex art. 118 disp. att.
c.p.c..
Per giurisprudenza consolidata nelle ipotesi in cui la parte datoriale eserciti illegittimamente il potere di sospensione della prestazione e quindi della retribuzione, i lavoratori possono agire “per ottenere il risarcimento della retribuzione piena ed integrata, restando tale diritto insensibile alle vicende interessanti il piano delle relazioni sindacali e gli eventuali accordi intervenuti in quella sede” (Cass. n. 10236 del
4.5.2009).
Peraltro, il solo ritardo nell'esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare del diritto stesso e per quanto tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di un'inequivoca rinuncia tacita o modifica della disciplina contrattuale (cfr. Cass. n. 23382 del 15.10.2013), rinuncia implicita che nel caso che ci occupa difetta del tutto;
in particolare, “la mancata iniziativa del lavoratore diretta a sollecitare l'attuazione della clausola di rotazione non preclude il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l'inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche. Né può ritenersi che la non immediata proposizione dell'azione risarcitoria integri una concausa del verificarsi del fatto generatore del danno e, quindi, giustifichi una riduzione del risarcimento a norma dell'art. 1227 cod. civ.”
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 19235 del 21/09/2011; n. 7459 del 14/05/2012).
Si aggiunga che la ritardata iniziativa giudiziale volta a rimuovere le conseguenze dannose prodotte dall'altrui condotta illegittima non pare possa integrare il disposto dall'art. 1227, co. 2, c.c., come preteso dalla parte resistente, essendo, viceversa,
Pag. 3 di 13 quest'ultima nella piena facoltà di limitare il protrarsi delle conseguenze dannose derivanti dal proprio contegno inadempiente ed evitare così il maggior danno.
Infondata risulta, altresì, l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla convenuta, applicandosi nella fattispecie la prescrizione decennale, trattandosi di azione risarcitoria derivante da responsabilità contrattuale del datore di lavoro (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 25139 del 13/12/2010).
Ciò posto, non appare corretta la ricostruzione normativa operata dalla resistente, secondo cui la disciplina contenente gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1 comma 7 della legge 223/91 sarebbe stata interamente superata dal DPR 218/2000, normativa considerata abrogativa di quella previgente.
Sul punto va sottolineato che il DPR 218/2000, di natura regolamentare, non ha affatto abrogato le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 223/91, avendo il precipuo scopo di semplificare il procedimento amministrativo che consente l'autorizzazione della e CP_2
non già quello di alterare il complesso di garanzie assicurato dalla legge 223/91 a tutela dei singoli lavoratori e delle organizzazioni sindacali. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha infatti univocamente affermato che il DPR 218/2000 non può in alcun modo ritenersi abrogativo delle precedenti disposizioni di cui all'art. 1 della legge 223/91 e di cui all'art. 5 della legge 164/75, in quanto la delega attribuita dalla legge di semplificazione amministrativa (art. 20 della legge 15.3.1997 n. 59) riguarda unicamente il procedimento amministrativo e non già gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa in tema di cassa integrazione. Il problema tra le fonti legali
(art. 1 legge 223/91 e art. 5 legge 164/75) e quelle regolamentari è stato risolto dalla
Suprema Corte nel senso che “la disciplina del DPR 218 dal 2000 non abroga la legge
223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione fissati dall'art. 1 di quest'ultimo testo. Il DPR 218 non incide, infatti, sulle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 5 della legge 164/75 e dell'art. 1 comma 7, della legge 223 dal 1991 riguardanti l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare alle organizzazioni sindacali la avvio della procedura per l'integrazione salariale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità di rotazione, atteso che la disciplina da esso prevista attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa dal procedimento di concessione dalla integrazione salariale” (cfr. Cass. n. 193 del 2016; Cass. n. 681 del
Pag. 4 di 13 14.1.2013, Cass. n. 12183 del 16.7.2012; Cass. n. 26587 del 2011; Cass. n. 12056 del
31.5.2011, Cass. n. 13593 dell'1.7.2009; Cass. n. 13240 del 9.6.2009).
Da ultimo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10844 del 04.05.17 emessa all'esito di una controversia promossa nei confronti dell'odierna convenuta in relazione a una fattispecie perfettamente sovrapponibile alla presente, ha ribadito che “In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s. devono escludersi incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, e le disposizioni della L. 23 luglio 1991, n. 223: la disciplina regolamentare, che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, e nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione, né detta alcuna disciplina In ordine e criteri di scelta e, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui alla L. n. 223 citata, art. 1, commi 7 e 8. Né la normativa regolamentare ha spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dall'esame congiunto, atteso che, così opinando, il contenuto della norma di cui al D.P.R. n. 218, art. 2 citato, sarebbe del tutto estraneo all'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo, e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale con la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato, dando luogo a un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato”.
Ciò chiarito, occorre ricordare che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, in base al combinato disposto della L. 23 luglio 1991, n.
223, art. 1, comma 7, e della L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5, commi 4 e 5 (cfr. Cass.
Pag. 5 di 13 23 aprile 2004, n. 7720; Cass. 4 maggio 2009, n. 10236; Cass. 1 luglio 2009, n. 15393;
Cass. 21 settembre 2011, n. 19235, Cass. 1 giugno 2015, n. 11322).
In applicazione del suddetto principio, è stato precisato che: a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti a una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi a operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass. n. 7720/2004; in tal senso, v. altresì Cass.
n. 12719 e n. 11660 del 2006); b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. 28 novembre 2008, n. 28464); c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione;
d) in tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s. la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7,
(Cass. n. 13240 e n. 15393 del 2009; conf. Cass. n. 19618 del 2011, n. 7459 del 2012);
e) tale ultima violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare (Cass. n. 13240 e n.
15393 del 2009).
Rispetto a tale orientamento giurisprudenziale non si pongono in antitesi (così come chiarito dalla pronuncia della Cassazione 28 novembre 2008, n. 28464) le sentenze nelle quali è stato precisato che gli accordi sindacali possono porre rimedio alla
Pag. 6 di 13 mancata ottemperanza degli oneri di comunicazione previsti all'inizio della procedura di messa in cassa integrazione. In tali sentenze, infatti, l'indicata affermazione è sempre stata effettuata sull'esplicito presupposto secondo cui detti accordi, per il loro contenuto, facciano ritenere raggiunti i fini sottesi alle iniziali comunicazioni sia per quanto attiene la specificazione dei criteri di scelta da adottare sia per le modalità della loro concreta applicazione (cfr. Cass. 2 agosto 2004, n. 14721; Cass. 5 maggio
2004, n. 8353; Cass. 21 agosto 2003, n. 12307; Cass. 29 maggio 2006, n. 12719; Cass.
28 ottobre 2008, n. 25892; Cass. 21 dicembre 2010, n. 25851).
Tale orientamento risponde alla logica in base alla quale è stato affermato che, nella procedura di mobilità di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, qualora sia stato raggiunto l'accordo sindacale, i vizi della comunicazione di avvio della procedura non sono rilevanti ai fini della inefficacia dei licenziamenti intimati all'esito della procedura medesima, salvo che sia dimostrata l'idoneità dei vizi della comunicazione di avvio a fuorviare o eludere l'esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali (cfr. Cass. 24 ottobre 2008, n. 25758).
La suddetta evoluzione giurisprudenziale ha la sua matrice comune nel generale principio secondo cui con la L. 23 luglio 1991, n. 223 sono stati previsti puntuali, complete e cadenzate procedimentalizzazioni dei provvedimenti datoriali di licenziamento collettivo, messa in mobilità e cassa integrazione, situazioni che, nonostante la evidente diversità, sono poste dal legislatore sullo stesso piano sotto tale profilo, introducendo un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, a un controllo dell'iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. Pertanto, i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa no riguardano più gli specifici motivi della riduzione del personale, bensì la correttezza procedurale dalle diverse operazioni (cfr. Cass. 3 marzo 2009, n. 5089;
Cass. 28 ottobre 2009, n. 22825; Cass. 6 ottobre 2006, n. 21541).
È stato anche precisato che la suddetta impostazione non risponde a un “vuoto formalismo”, ma al rispetto della volontà del legislatore che ha posto a base
Pag. 7 di 13 dell'assetto normativo della L. n. 223 del 1991 (anche dopo l'emanazione della normativa regolamentare di cui D.P.R. 10 giugno 2000: cfr. Cass. n. 11322/2015, Cass.
n. 26578/2011; Cass. n. 20391/2011; Cass. n. 13240/2009) la trasparenza dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro di assumere “decisioni volte a incidere pesantemente sulla posizione” dei lavoratori (cfr. Cass. n. 2555/2006, Cass. n.
6841/2010), richiedendo l'effettuazione di precise scansioni procedimentali, dirette a tutelare sia l'attività sindacale sia i diritti dei lavoratori (Cass. S.U. n. 302/2000; Cass.
S.U. n. 461/2000; Cass. n. 8353/2004; Cass. n. 10236/2009). Pertanto, il criterio di scelta dei dipendenti da porre in cassa integrazione e in mobilità, determinato nel rispetto delle procedure previste dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, artt. 4 e 5, non può essere successivamente disapplicato o modificato, travalicando gli ambiti originariamente previsti, non essendo consentito che in tale spazio temporale l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali venga lasciata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, in quanto ciò pregiudicherebbe l'interesse dei lavoratori a una gestione trasparente e affidabile della mobilità e della riduzione del personale (Cass. n. 6841/2010).
Infatti, la cassa integrazione guadagni straordinaria viene autorizzata dal Ministero del
Lavoro a seguito dell'approvazione di un programma e a seguito della valutazione delle ragioni dell'impresa importanti l'esclusione di meccanismi di rotazione, al fine di rendere l'attuazione del suddetto programma funzionale all'efficienza produttiva dell'impresa stessa, sicché nel corso della sua durata non è consentito, pena l'invalidità dell'intera procedura di messa in cassa integrazione con le consequenziali ricadute in termini risarcitori, determinare, neppure con la copertura negoziale tramite sopravvenuti accordi collettivi sul punto, un mutamento dei criteri di scelta del personale da sospendere, con l'abbandono dei criteri inizialmente previsti nel programma e la contestuale adozione di altri diversi e privi di razionalità e congruità rispetto alla causa integrabile, potendosi operare un mutamento delle regole selettive solo a seguito di un decreto di proroga, volto ad accertare la compatibilità di tale cambiamento con la regolare esecuzione del programma stesso, ovvero a seguito di una distinta domanda di integrazione salariale e di un successivo decreto autorizzativo sulla base di un nuovo e distinto programma (Cass. n. 13377/2008; Cass. n. 25140/2010).
Pag. 8 di 13 In particolare, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 7459/2012) ha ritenuto generici e, quindi, lesivi dell'obbligo di comunicazione previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, i criteri di scelta dei dipendenti interessati alla sospensione derivante dalla procedura della c.i.g.s., facendo esclusivo riferimento alle “esigenze tecnico organizzative” (riferite, nello specifico, a un non meglio precisato “andamento della ristrutturazione e riorganizzazione” nonché ad altrettanto vaghe “richieste dei volumi produttivi attuali e necessari al mercato di riferimento”), senza ulteriori indicazioni precise delle posizioni lavorative sulle quali la scelta verrà poi concretamente operata in base alla formazione di una graduatoria rigida alla quale il datore di lavoro deve fare esclusivo riferimento, senza alcun margine di discrezionalità, onde consentire anche al singolo lavoratore di operare la prescritta valutazione della coerenza tra il criterio indicato e la selezione effettuata dei lavoratori da sospendere.
Facendo applicazione dei suesposti principi alla fattispecie in esame, dalla documentazione prodotta si evince che la società convenuta ha adottato nei confronti della ricorrente una serie di provvedimenti di sospensione del rapporto lavorativo per cassa integrazione straordinaria sulla base degli accordi sindacali allegati del
17.06.2008, del 16.06.2009, dell'11.10.2010, del 22.09.2011, del 10.10.2013. Ebbene, i criteri adottati negli accordi sindacali de quibus non sono specifici e, comunque, non sono idonei ex se a operare una selezione obiettiva e verificabile del personale da sospendere in CIGS.
Nel verbale di accordo del 17 giugno 2008, dopo aver premesso la richiesta di ulteriori
12 mesi di per riorganizzazione, si afferma semplicemente che “l'azienda dichiara CP_2
che la tipologia dei provvedimenti da adottare sarà effettuata sulla base dei criteri CP_2
tecnico-organizzativi e produttivi, connessi al raggiungimento dei livelli di qualità, efficienza, con la più ampia rotazione dei lavoratori coinvolti nella cigs”.
Altrettanto generici ed estremamente discrezionali i criteri indicati nei successivi accordi.
Nel verbale del 16 giugno 2009 si legge che “con riferimento alle modalità realizzative ed attuative della cigs l'azienda effettuerà la rotazione compatibilmente con le esigenze tecnico produttive organizzative preventivamente verificate ogni trimestre con le RSU e le OO.SS. territoriali”.
Pag. 9 di 13 Non vi è alcuna traccia di tali programmi trimestrali così come concordati nel verbale.
Nell'accordo dell'11 ottobre 2010 si conferma che, nella ulteriore richiesta di cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale dal 16 ottobre 2010, “quanto alle modalità attuative, la sospensione e/o riduzione di orario per cassa integrazione avverrà con l'adozione principio della rotazione, compatibilmente con le esigenze tecnico- produttive e organizzative ed in coerenza con gli obiettivi di superamento della crisi accennati in premessa”.
Infine con l'accordo del 10.10.2013 nella prima pagina si afferma “ … le parti convengono che i lavoratori da collocare in saranno individuati tenendo conto CP_2
delle esigenze tecniche ed organizzative e dei criteri di legge connessi alla attuazione del programma di riorganizzazione aziendale e che si darà corso ad una rotazione dei lavoratori sospesi compatibilmente con le suddette esigenze …” e nella seconda pagina si statuisce che alla scadenza dei periodi indicati del 31.12.2013 per l'Area Produzione
e del 31.03.2014 per l'Area Amministrativa e Corporate “… le parti, in considerazione della necessità di garantire livelli di efficienza tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi di recupero di produttività e competitività definiti dal Pi. Industriale e della strutturalità dell'esubero, convengono che non si darà corso alla rotazione e che i criteri di individuazione delle unità da collocare in a zero ore saranno, in una prima fase, CP_2
circa n. 1800 (di cui 1650 in Area Produzione e 150 in Area Amministrazione e
Corporate)”.
In sostanza con tale ultimo accordo del 10.10.2013 le parti contrattuali si sono limitate a richiamare i criteri di scelta dei lavoratori in esubero da licenziare nella procedura di licenziamento collettivo di cui all'art. 5 della L. n. 223 del 1991.
Appare evidente la assoluta genericità di tali criteri, dal momento che in tale accordo non sono state previste le modalità con cui applicare i criteri di scelta stessi;
non sono stati indicati i meccanismi operativi che portano all'individuazione concreta dei licenziati con la indicazione dei parametri assegnati ai vari criteri, non è stato precisato l'ordine di priorità fra i criteri stessi, né tantomeno l'obbligo di stilare una graduatoria sulla base dei punteggi assegnati e di ogni altro elemento che aiuti a comprendere il percorso seguito.
Pag. 10 di 13 In una vicenda simile a quella che ci occupa La Corte di Cassazione con la sentenza n.
2216 del 4.02.2016 ha statuito che non appare affatto sufficiente ai fini della sussistenza di un adeguato tasso di specificità un semplice richiamo contenuto nell'accordo sindacale ai criteri legali indicati nell'art. 5 della L. n. 223 del 1991, e ha, altresì, affermato in modo condivisibile come “… menzionare, ad esempio, l'ufficio o il reparto di appartenenza e le qualifiche dei lavoratori da sospendere sia del tutto insufficiente, poiché serve a identificare, appunto, i lavoratori da collocare in ma CP_2 non anche il criterio che presiede a tale selezione”.
In definitiva, deve ritenersi che la società convenuta non abbia previamente definito, nell'ambito delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali, le concrete modalità operative della rotazione e in particolare i criteri di selezione del personale che non avrebbe seguito la rotazione, in modo tale da consentire una verifica sia preventiva che successiva.
E non vi è alcun dubbio che debbano ritenersi illegittime le sospensioni in
[...]
, sia perché risulta omessa tout court la comunicazione Parte_2
sindacale, sia perché l'esame congiunto si è svolto senza indicazione dei criteri concreti di scelta dei lavoratori da sospendere e delle modalità della rotazione. L'omessa comunicazione alle organizzazioni sindacali, da parte del datore di lavoro ammesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità della rotazione, configura una violazione procedimentale e incide direttamente sulla legittimità del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il quale, a sua volta, investe la sospensione disposta dal datore di lavoro, essendo, di tale sospensione, il presupposto logico - giuridico;
ne consegue che, avendo i lavoratori il diritto soggettivo di percepire la retribuzione (per la prestazione lavorativa non divenuta impossibile) e non essendo prevista l'idoneità del provvedimento a degradare tale situazione soggettiva a interesse legittimo, ben possono i lavoratori sospesi sollecitare l'accertamento incidentale dell'illegittimità del provvedimento amministrativo, chiedendone la disapplicazione ex art. 5 legge n. 2248 all. E del 1865, con conseguente accertamento della “illegittimità”
(nei termini sopra precisati) della sospensione dal lavoro e quindi dell'inadempimento del datore di lavoro, il quale sarà tenuto a corrispondere la retribuzione con effetto ex
Pag. 11 di 13 tunc, in quanto, non essendosi perfezionata, per vizio procedimentale, la fattispecie di
“sospensione” del rapporto per effetto della c.i.g.s., riprende vigore l'ordinario regime dell'adempimento nelle obbligazioni (Cass. Sez. Lav., n. 11263 del 09/11/1998; nello stesso senso cfr anche Cass. Sez. Lav. n. 10012 del 2016).
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, in definitiva, il ricorso deve essere accolto.
Pertanto, la società convenuta va condannata al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari al differenziale tra la retribuzione piena e il trattamento di integrazione salariale percepito per il periodo da marzo 2014 a dicembre 2015, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex artt.
429 e 150 disp. att. c.p.c., dal sorgere dei singoli crediti al saldo effettivo in relazione a tutto il periodo. In proposito, va precisato come non sia necessario un atto specifico di costituzione in mora, trattandosi di una ipotesi di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. L'onere del lavoratore di offrire la prestazione in presenza di situazioni di permanenza giuridica del rapporto di lavoro, privo tuttavia di funzionalità di fatto, presuppone necessariamente che non sia configurabile mora credendi del datore di lavoro (come avviene, Ehi per esempio, alla scadenza di un termine apposto invalidamente al contratto: vedi Cass. S.U. 8 ottobre 2002, n. 14381), siccome l'adempimento del detto onere è appunto necessario per determinare la mora;
nel caso, invece, del provvedimento del datore di lavoro (negozio giuridico unilaterale), come la sospensione del rapporto per collocamento in cassa integrazione guadagni, non conforme a legge, è questo atto, con il rifiuto di accettare la prestazione, te lo metto in mora, con la conseguenza che egli deve sopportare il rischio dell'estinzione dell'obbligo di esecuzione della prestazione (cfr. Cass. n. 10236 del 4.05.2009; Cass. 6 novembre
2002, n. 15593)”.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono, il ricorso va accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 26/9/2022 da nei confronti di in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1
pro tempore, ogni diversa eccezione ed istanza disattese, così provvede:
Pag. 12 di 13 accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro del ricorrente con decorrenza da maggio 2014 sino a dicembre 2015, condanna la società resistente a corrispondere, in favore del ricorrente, la somma in misura pari al differenziale tra la retribuzione piena ed il trattamento di integrazione salariale percepito per tale periodo, oltre ad interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.700,00, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente.
Bari, 16/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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