Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. Reg. Sent
N. Reg. Cron
N. 4615/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del giorno 13.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.4615/2020 R.G.A.C., promossa da elett.te dom.ta in Trepuzzi alla via Brunetti n 57 presso lo Parte_1 studio dell' Avv. Giuseppe Rampino che la rapp.ta e difende come da mandato in atti
– ricorrente - contro
, elett. domiciliato presso lo studio dell' avv. Giovanni Controparte_1
Cretì che lo rappresenta e difende come da mandato in atti.
– resistente –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.04.2020 esponeva: di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze di dal 16.7.2015 al 3.11.2017 Controparte_1 con mansioni di assistente a persone autosufficienti ivi comprese se richieste attività connesse alle esigenze di vitto e pulizia della casa corrispondenti al livello BS di badante non convivente di cui al CCNL Lavoro domestico del 01.02.2007; che la ricorrente, in qualità di dipendente del sig aveva svolto le mansioni di badante prendendosi cura Controparte_1 del sig e in particolare curava l' igiene della sua persona e CP_1 della casa, preparava la cena, espletava giornalmente le pulizie della casa, cucinava per il pranzo, preparava la cena, lavava il bucato, anche perché la moglie del era poco autosufficiente per motivi di salute;
CP_1 che la ricorrente aveva lavorato alle dipendenze del resistente dal
e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 e la domenica dalle ore 9,30 alle ore
11,30 laddove il rapporto di lavoro veniva regolarizzato solo in data
7.10.2015 per 25 ore settimanali;
che la ricorrente per l' attività lavorativa prestata aveva percepito la somma mensile netta di euro 600,00
e aveva goduto di una settimana di ferie negli anni 2016 e 2017; di aver percepito somme inferiori a quelle spettanti.
Ciò premesso, lamentando di non aver mai ricevuto il pagamento delle retribuzioni spettanti per la quantità e qualità del lavoro svolto nonché quanto dovuto a titolo di ratei 13 mensilità, ferie, TFR lavoro festivo e domenicale, deduceva di non aver percepito differenze stipendiali per complessive euro 20.241,82.
Sulla scorta di tanto, concludeva affinché il Tribunale condannasse parte resistente al pagamento delle differenze stipendiali suesposte oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale.
Il tutto, aumentato di accessori dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze processuali.
Integrato il contraddittorio si costituiva tempestivamente parte convenuta la quale eccepiva preliminarmente l' inammissibilità del ricorso per decadenza del termine di impugnazione ex art 2113 c.c.; nel merito rilevava che il rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente era limitato al periodo dal 7.10.2015 al 3.11.2017 indicato nel contratto allegato e che la ricorrente era stata sempre retribuita per le ore ed i giorni di lavoro effettivamente prestato che erano pienamente corrispondenti a quelli indicati nei prospetti paga.
Istruita la causa in via documentale ed escussi i testimoni indicati dalle parti, all'udienza odierna il Tribunale decideva con sentenza ex art
127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l' eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta transazione e/o rinuncia da parte del ricorrente al qualunque pretesa in ordine al cessato rapporto di lavoro.
Parte ricorrente contesta al riguardo la natura di rinuncia dell'atto citato.
Ebbene è assolutamente consolidato l'orientamento giurisprudenziale in virtù del quale “La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 cod. civ., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi (si veda espressamente fra le tante Cass. 11536/06)”.
Ciò posto non è assolutamente condivisibile la tesi della convenuta dovendo di contro non ritenersi il valore di rinuncia dell'atto sottoscritto il
6.11.2017 considerato che nello stesso la ricorrente ha usato equivoche formule di stile laddove non si fa riferimento a specifici e determinati diritti.
E' evidente pertanto la mancanza di consapevolezza della lavoratrice dello specifico diritto abdicato. Il detto tenore dall' equivoco riferimento ai diritti in questa sede controversi consente di considerare la intervenuta rinuncia come pura clausola di stile, come tale inidonea a produrre effetti transattivi.
Ne consegue il valore di quietanza del predetto atto in ordine al ricevimento delle somme ivi riportate pari ad euro 1270,00 a titolo di
TFR.
***
Nel merito la presente domanda giudiziale devolve alla cognizione del
Tribunale la questione, originata dal rapporto lavorativo intercorso tra le parti, relativa all' accertamento della sussistenza del diritto a percepire una serie di differenze retributive maturate nel periodo
16.7.2015-3.11.2017.
Tanto premesso ritiene il Tribunale- alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della prova testimoniale espletata- che la domanda meriti accoglimento, se pure nei limiti di seguito precisati.
Com'è noto, costituisce principio generale (coerentemente con il sistema disegnato da Cass. S.U. n.13533 del 2001) quello per cui il lavoratore che agisce in giudizio per il pagamento della retribuzione ha l'onere di dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro e di allegare l'altrui inadempimento. Incombe, invece, sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Nel caso di specie, oggetto di contestazione è innanzitutto la durata stessa del rapporto poichè la ricorrente assume di aver lavorato alle dipendenze della convenuta continuativamente sin dal 16.7.2015 fino al
3.11.2017 laddove parte convenuta contesta che il rapporto lavorativo sia iniziato nel mese di luglio 2015 e rileva come la ricorrente sia stata assunta solamente nel mese di ottobre 2015 (il 7.10.2015) con cessazione del rapporto di lavoro il 3.11.2017.
L'assunto di parte istante in relazione allo svolgimento di attività lavorativa anche in data precedente al mese di ottobre 2015, tuttavia, non risulta adeguatamente supportato da alcun riscontro probatorio, atteso che le dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato – in generale
- la sussistenza del rapporto (peraltro non in discussione), appaiono contrastanti con riferimento alla data presunta di inizio dell' attività lavorativa (data di inizio che nessuno dei testi afferma risalire con certezza al 16.7.2015).
Ed invero a fronte della deposizione dei testi , Testimone_1 Tes_2
e (figli del resistente) secondo i quali la
[...] Testimone_3 prestazione lavorativa sarebbe iniziata a ottobre 2015, il teste
[...]
ha riferito “Non so se la signora ha iniziato il suo Tes_4 Pt_1 lavoro nell' ottobre 2015” laddove il teste ha riferito Testimone_5 genericamente “Posso dire che nel periodo estivo dell' anno 2015 ero in spiaggia a Casalabate ed incontrai il sig che oggi è Persona_1 deceduto, figlio del sig il quale mi disse che cercava Controparte_1 una badante per il sig suo padre. Io suggerii il nome Controparte_1 di che dunque fu contattata e iniziò subito a lavorare. E' vera Parte_1 la posizione sub 1) in quanto il quel periodo ero molto amica della signora
come lo sono tutt' ora per cui ci sentivamo per telefono (…)E' vera Pt_1 la posizione sub 2) in quanto la signora mi riferiva che tipo di Pt_1 lavoro svolgeva. Posso dire che sono passata qualche volta da casa e l' ho vista che spazzava vicino al marciapiede in quanto la casa del era CP_1 al piano terra (…). Con riferimento alla posizione sub 3 la confermo per averlo appreso dalla ricorrente”.
Tale ultima deposizione non è sufficiente a comprovare l' inizio della prestazione lavorativa a luglio 2015 atteso che il teste non Tes_5 sembra avere una conoscenza diretta del rapporto lavorativo ma riferisce le circostanze relative alle mansioni e all' orario lavorativo osservato dalla solo per averle apprese dalla ricorrente o per averla vista Pt_1 qualche volta spazzare vicino al marciapiede della casa del CP_1
Di talchè in applicazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova, dunque, la domanda avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro per il periodo non regolarizzata precedente al
7.10.2015 non può trovare accoglimento.
°°°°°
Tanto premesso, con riferimento al restante periodo di lavoro dal 7.10.2015 al 31.11.2017, la prova espletata non è sufficiente a comprovare lo svolgimento di attività lavorativa con un orario superiore a quello di 25 ore settimanali dichiarato nel contratto di lavoro stipulato tra le parti.
Ed invero il teste ha riferito: ”E' vera la posizione Testimone_5 sub 1) del ricorso in quanto in quel periodo ero molto amica della signora
, come lo sono tutt' ora e ci sentivamo per telefono ovvero la invitavo Pt_1
a prendere un caffè; anche la domenica lei era sempre sul posto di lavoro
e al più veniva al mio invito la domenica verso le 12 quando aveva terminato il lavoro. Vera la posizione sub 2) in quanto la signora mi riferiva Pt_1 che tipo di lavoro espletava. Posso dire che sono qualche volta passata da casa e l'ho vista che spazzava vicino al marciapiede in quanto la casa del
era al piano terra. Ricordo che una sera mi chiamò per accompagnarla CP_1
a casa in quanto la sua auto si guastava. Con riferimento alla posizione 3) la confermo per averlo appreso dalla ricorrente”.
Dello stesso tenore appare la deposizione del teste il Testimone_4 quale ha precisato ”E' vera la posizione sub 1) del ricorso. E' vera la posizione sub 2) del ricorso. Sono a conoscenza dei fatti in quanto abito vicino all' abitazione di via Piave dove lavorava la signora . Posso Pt_1 dire vera la circostanza di cui al punto 3) del ricorso introduttivo in quanto la signora mi aveva riferito di avere le mansioni di badante Pt_1
e addetta alla pulizia. E' vera la circostanza sub 4) del ricorso in quanto svolgevo l' attività di muratore e quindi, tornando a casa verso le 13,30, ho visto dal lunedì al sabato la signora che usciva dall' abitazione Pt_1 del resistente in quanto abito vicino. Infatti per rientrare nella mia abitazione svoltavo per via Piave. Alcune volte mi sono fermato con la signora presso il bar che è nelle vicinanze e in quell' occasione mi Pt_1 ha riferito delle sue mansioni(…) Ho incontrato la signora che o alle Pt_1
17,00 entrava nell' abitazione del resistente ovvero alle 19,00 usciva. La domenica ho visto la signora che andava alle 9,30 ovvero usciva alle Pt_1
11,30; tanto ho visto in quanto abitudinario del per cui Parte_2 spesso e volentieri si fermava con me per consumare un caffè.(…) Non so dire a che ora la signora arrivasse al lavoro(...)Non so quante ore Pt_1 settimanali svolgeva la signora nel complesso”. Pt_1
Tanto premesso le suesposte deposizioni appaiono insufficienti da sole a provare i fatti dedotti in ricorso in ordine allo svolgimento, da parte della ricorrente, di un orario lavorativo di 38 ore settimanali (a fronte delle ore dichiarate nel contratto di lavoro) atteso che i testimoni di parte ricorrente non potevano conoscere, se non de relato, le modalità di prestazione dell' attività lavorativa della ricorrente.
Non appare sufficiente a tal fine la deposizione del teste
[...]
il quale si è limitato a riferire di aver visto la ricorrente Tes_4 entrare ed uscire dall' abitazione del pur precisando di non sapere CP_1
a che ora la ricorrente arrivasse al lavoro né quante ore settimanali svolgesse nel complesso.
Nè appare idonea a suffragare l' assunto di parte ricorrente la deposizione del teste (coniuge del padre della ricorrente in Testimone_6 seconde nozze) la cui deposizione va valutata con particolare rigore in considerazione del rapporto di parentela con la ricorrente. In ogni caso neppure tale testimone ha una conoscenza diretta del rapporto di lavoro osservato dalla ricorrente.
Di contro i testi di parte resistente , Testimone_1 Testimone_2
e (figli del resistente) hanno dichiarato che la Testimone_3 ricorrente aveva sempre prestato la propria attività lavorativa nei limiti del contratto di lavoro stipulato tra le parti.
Non spettano, inoltre, le non meglio precisate differenze ferie non godute e lavoro festivo e domenicale, poiché manca la prova – il cui onere ricade ancora una volta a carico del lavoratore – del fatto costitutivo del diritto, vale a dire dell'avvenuta prestazione dell'attività lavorativa nei periodi che invece avrebbero dovuto essere non lavorati (cfr. Cass.
n.12311/2003; n.7445/2000; 10956/1999) atteso che le prove raccolte sul punto appaiono insufficienti.
Se così è, risultando comunque provate l'esistenza e la natura del rapporto dedotto in giudizio unitamente alla sua durata (dal 7.10.2015 al
3.11.2017) e alle mansioni svolte di livello BS (così come riconosciute nel contratto di lavoro stipulato tra le parti), appare parzialmente fondata la domanda di pagamento delle retribuzioni dovute per il periodo dedotto in giudizio atteso che parte resistente non ha corrisposto alla ricorrente la giusta retribuzione prevista per il livello BS CCNL cit. il quale prevede per gli anni 2016 e 2017 una paga oraria di euro 6,02.
In ordine al quantum richiesto, ricordando che l' onere della prova circa l' avvenuto pagamento della retribuzione incombe in capo al datore di lavoro e sottolineando che nel caso di specie non vi è alcuna risultanza documentale attestante il pagamento, le differenze dovute possono essere agevolmente calcolate sulla base della retribuzione spettante ad un lavoratore di livello BS e orario lavorativo di 25 ore settimanali per il periodo dal 7.10.2015 al 31.11.2017 (v tabelle retributive ove per un lavoratore di livello BS CCNl cit è prevista una retribuzione oraria di euro 6,02 per il periodo dal 1.1.2016 al 3.11.2017).
La somma maturata dalla ricorrente a titolo di differenze retributive ordinarie per il lavoro svolto dal 7.10.2015 al 3.11.2017 con mansioni di livello BS può essere calcolata forfettariamente nella misura di euro
16.304,00 (retribuzione oraria euro 6,02 x 25 ore settimanali x 4,333=
652,16 retribuzione mensile).
Tale somma è stata calcolata moltiplicando la retribuzione mensile di euro
652,16 per i mesi lavorati (euro 652,16 x 25 mesi = 16.304,00).
La somma maturata dalla ricorrente a titolo di tredicesima è pari ad euro
1.304,32 circa (euro 652,16 x 2= 1.304,32).
La somma maturata dalla ricorrente a titolo di TFR è pari ad euro 1304,32
(16.304,00+ 1304,25= 17.608,32: 13,5 = 1304,32).
Tanto premesso, rilevato che la ricorrente ha ammesso di aver percepito una retribuzione di euro 600,00 mensili (ovvero 600,00 x 25 mesi lavorati=
15.000,00 complessive) la stessa avrà diritto alle differenze retributive spettanti per il periodo dal 7.10.2015 al 3.11.2017 tra la retribuzione prevista per un lavoratore di livello BS e orario di 25 ore settimanali e quanto dalla stessa ammesso come percepito.
La retribuzione ancora spettante a titolo di differenze retributive ordinarie sarà pari ad euro 1304,00 (euro 16.304,00 - 15.000,00 percepito=
1304,00.
La retribuzione ancora spettante a titolo di tredicesima sarà pari ad euro 1304,32.
Il TFR ancora dovuto sarà pari ad euro 34,32 (1304,32 – acconto di euro
1270,00 come da quietanza del 6.11.2017= 34,32).
va quindi condannato al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, della somma di euro 2.642,64 (euro 1304,00 a titolo di differenze retributive ordinarie ancora dovute + euro 1304,32 a titolo di tredicesima + euro 34,32 a titolo di saldo TFR) oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
*
Va infine rigettata la domanda di regolarizzazione contributiva stante la assenza in giudizio dell , contraddittore necessario. CP_2
Sul punto si richiama la condivisibile sentenza della Suprema Corte
(Cassazione civile, sez. lav., 15/09/2014, n. 19398) laddove ha rilevato che L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione.
Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio
l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa.
È del pari noto che la giurisprudenza è poi mutata in corso di giudizio, a decorrere dall'anno 2020 con la sentenza n 8956/20 (e tante conformi successive), in cui si è ritenuto l contraddittore necessario con CP_2 conseguente necessità di chiamata in giudizio ex art 102 cpc.
Tuttavia nella specie una eventuale chiamata in giudizio dell CP_2 sarebbe stata inutiliter data essendo comunque decorso alla data odierna il termine di prescrizione quinquennale per il versamento dei contributi senza che il ricorrente abbia citato in giudizio l' atteso che il CP_2 rapporto di lavoro per cui è giudizio è cessato in data 3.11.2017.
Tanto comporta il rigetto di tale capo di domanda.
*
Attesa la parziale soccombenza reciproca tra le parti le spese possono essere compensate.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 28.4.2020 da contro così decide: Parte_1 Controparte_1 a) – Accoglie il ricorso e per l' effetto dichiara tenuto e condanna a pagare in favore della ricorrente la somma di euro Controparte_1
2.642,64 -oltre rivalutazione monetaria e interessi legali giusta sentenza
Cass. SS.UU. n 38/01 con decorrenza dalla maturazione del credito al soddisfo.
c) – Compensa le spese processuali.
Lecce, 13.3.2025 Il Tribunale - G.D.L.
Dr. ssa Francesca Costa