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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/05/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9785/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA cd. “CARTOLARE” CON DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
NELLA CAUSA n. R.G. 9785/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 23 maggio 2025 ad ore 15.40 la dott. ssa Patrizia Bertipaglia dato atto del deposito delle note di trattazione scritta come indicato nel decreto di fissazione udienza a trattazione scritta;
letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni come precisate nelle predette note scritte e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che viene a far parte integrante del presente verbale. Preso atto dell'impossibilità di dare lettura della sentenza alle parti, la stessa si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale e viene immediatamente depositata. Dispone che venga inserita nello “storico” del fascicolo l'annotazione udienza mediante deposito di note scritte. Si comunichi il presente verbale ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9785/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGHELLI Parte_1 C.F._1
AGOSTINO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BIGHELLI AGOSTINO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAINELLO Controparte_1 C.F._2
ON, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FAINELLO ON
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
La parte attrice opponente ha concluso: “
1. nel merito, in via preliminare: a) accertare e dichiarare, per i titoli e le ragioni di cui in atti, l'inadempimento -contrattuale ed extracontrattuale- del sig.
, e conseguentemente accertare e dichiarare l'entità delle somme a credito o comunque Controparte_1 dovute alla signora dal sig. medesimo, che sin da ora si quantificano Parte_1 Controparte_1 in € 10.561,83, fatta salva ogni diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa o ritenuta equitativamente di giustizia;
b) operare tra le parti la compensazione tra i rispettivi crediti e debiti ex artt. 1241 ss. c.c., e conseguentemente dichiararsi estinto ogni eventuale credito asserito dal sig. nei confronti della signora per i titoli e le ragioni di cui in atti;
2. Controparte_1 Parte_1 nel merito, in via principale: respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi esposti in atti, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di RO n. 3348/21, n. 7944/21 R.G., Giudice dott.ssa Pierangela Bellingeri, del 02.11.2021, notificato in data 18.11.2021 perché infondato, ingiusto ed illegittimo, ed in ogni caso respingere integralmente ogni domanda e richiesta con lo stesso comunque avanzata dal sig. , quale titolare della ditta individuale “Panificio Bullio di Controparte_1 Bullio Riccardo”, nei confronti della signora per i titoli e motivi di cui in atti;
3. in Parte_1 via subordinata: nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta fondata, anche parzialmente, la domanda di pagamento svolta in giudizio dal sig. , ridursi le somme eventualmente dovute dalla Controparte_1 signora secondo quanto risulterà in corso di causa o secondo quanto sarà ritenuto Parte_1 equitativamente di giustizia;
in ogni caso:
4. compensi e spese di causa, oltre accessori come per legge, interamente rifusi”.
La parte convenuta opposta ha concluso: “1) In via preliminare: concedersi la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo nr. 3348/2021 per le motivazioni esposte in parte narrativa;
in subordine pagina 2 di 6 concedersi la provvisoria esecutorietà sulle somme non contestate da controparte e pari ad
€.9.684,57=; 2) Nel merito: rigettarsi in toto le domande tutte formulate da in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto e meramente pretestuose con conseguente integrale conferma del D.Ing. nr. 3348/21 del 02.11.2021; 3) Con rifusione delle competenze e delle spese legali del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e Spese Generali al 15% come per Legge;
4) Condannarsi altresì Parte_1
al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc., alla luce della
[...] manifesta pretestuosità del giudizio che ci occupa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
otteneva nei confronti di Decreto Ingiuntivo dal Tribunale di RO Controparte_1 Parte_1 n. 3384/21 del 02/11/2021 per la somma di € 10.183,88 complessivi, per la fattura n. 64 del 30/6/21 e la fattura n. 97 del 31/7/21, a titolo di corrispettivo per la fornitura di prodotti da forno, avvenuta nei mesi di giugno e luglio 2021 per il negozio di ZI (VR) presso l'attività commerciale dell'ingiunta, in base ad accordi verbali tra le parti.
Si costituiva in giudizio con atto di citazione in opposizione la sig.ra , che evidenziava Parte_1 che, dopo aver acquisito con atto del 09.04.2021 da il ramo d'azienda sito nei locali in Controparte_1
ZI (VR), stipulava accordo verbale con affinchè questi le somministrasse quotidianamente CP_1 la fornitura richiesta. Ella però si avvide di una discrepanza tra i quantitativi di pane dichiarati nei
DDT dal fornitore ed i quantitativi di pane a lei consegnato per la vendita dal . A suo dire, vi CP_1 erano degli ammanchi nella merce fornita, tanto da spingerla a denunciare il . Afferma CP_1 l'opponente che è stato a recedere dal contratto, interrompendo improvvisamente la fornitura di CP_1 pane in un periodo di maggiore affluenza turistica e costringendola a rivolgersi ad altri fornitori.
Con atto di costituzione e risposta, il contestava in fatto e diritto quanto sostenuto dalla parte CP_1 opponente.
A partire dall'incontro del 20/07/2021, il rapporto tra le parti s'interrompeva. In ordine all'individuazione delle cause poste alla base della cessazione del contratto di somministrazione vi sarebbe un contrasto tra le parti, in quanto, mentre, secondo la versione dell'opponente, avrebbe CP_1 esercitato un recesso ingiustificato, dichiarando senza un congruo preavviso di non voler più eseguire le forniture, l'opposto sostiene che la non abbia rispettato gli accordi presi all'inizio, di Parte_1 rifornirsi solo da lui per il pane e gli altri prodotti da forno. Inoltre avrebbe utilizzato il marchio
“Panificio Bullio” ma vendeva anche prodotti di altri forni, non garantendo l'esclusiva concordata. In definitiva l'opposto afferma che siano stati i a venire meno agli accordi presi e che i Parte_1 rapporti si siano incrinati fin dall'inizio per tale motivo.
E' stata espletata apposita istruttoria, nel corso della quale sono state acquisite testimonianze. Veniva sentito il teste padre dell'opponente, rispetto al quale è stata sollevata opposizione Testimone_1 all'audizione in quanto asseritamente socio occulto della ditta;
l'eccezione deve Parte_1
pagina 3 di 6 essere respinta per carenza di prova in merito al suo ruolo quale socio occulto e pertanto il teste deve essere considerato capace di testimoniare. Il teste ha riferito: “ADR: ero presente anch'io quando mia figlia si è accordata Testimone_1 oralmente con il sig. , e l'aspetto del recesso nella fornitura non è stato oggetto di accordo. CP_1 ADR: al momento della cessione del negozio tra e mia figlia, c'è stato l'accordo anche per la CP_1 fornitura;
”…. “mia figlia mi ha avvisato ed io mi sono recato presso la caserma dei Carabinieri che mi hanno consigliato di dirle di pesare il pane e di tenere traccia di tutto. Preciso che dopo essermi recato dai Carabinieri il sig. ha contattato mia figlia per dirle che CP_1 c'era stato un errore nella pesata e che avrebbe corretto la bolla. Così mi ha riferito mia figlia. Cap. 16: ho assistito a due o tre pesate e ho riscontrato la mancanza di pane.”,…. “Il sig. mi ha CP_1 chiamato e mi ha chiesto di vederci per parlare, e ci siamo incontrati un martedì (non ricordo la data) io, lui e mia figlia, nel negozio di mia figlia. Disse che doveva aumentare il prezzo del pane perché non ci stava dentro con le spese. Io gli dissi che andava bene. Però gli dissi anche delle differenze di peso, delle mancanze di pane. Lui si arrabbiò, disse che era impossibile, che c'era mancanza di fiducia che era meglio troncare i rapporti. Provai una volta a sistemare, ma poi anch'io gli dissi ognuno per la sua strada. Poiché al mercoledì c'è il mercato, io dovevo trovare chi forniva il pane per il giorno successivo. Quindi mi sono rivolto a degli amici, poiché mia figlia era in grosse difficoltà. Ribadisco che il pane fornito è di buonissima qualità e quindi è stato difficile trovare altro prodotto allo stesso livello. Poi la clientela ha riconosciuto la differenza di qualità.”,… “”.vi fu un calo nelle vendite. ADR: non potrei quantificare il calo nelle vendite non avendo confronti. A controprova sulla memoria di parte opposta. Cap. 2: è vero, il forno era a Bardolino e il panificio a ZI e mia CP_1 figlia manifestò la volontà di voler continuare a vendere gli stessi prodotti di prima, a parte la pizza, infatti sin dal primo momento mia figlia ha manifestato a l'intenzione di non vendere la pizza di CP_1
perché volevamo un altro prodotto;
cap. 4: l'accordo prevedeva la fornitura di pane, tutti i tipi, CP_1 ma non altri prodotti da forno”.
Altri testi hanno riferito prevalentemente circostanze de relato. La teste , dipendente Testimone_2 come commessa nel negozio della sig.ra durante i fatti di causa, ha riferito, in particolare, Parte_1 quanto alla discrepanza tra i quantitativi di pane dichiarati nei DDT dal fornitore ed i CP_1 quantitativi di pane venduto in negozio, di ricordare che “la disse così, ma le verifiche le Parte_1 ha fatte lei quindi non so dire altro in merito”, e in merito ai controlli eseguiti dalla sulle Parte_1 pesature, ricorda che da un certo punto in avanti aveva iniziato a controllare, ma non ricorda da che data abbia iniziato a farlo: “ADR: aveva iniziato ad un certo momento a scrivere sulla bilancia. ADR: non so essere più precisa sul tipo di bilancia usata”. A seguito della denuncia eseguita da il GIP del Tribunale di RO ha emesso decreto di Parte_1 archiviazione del 18/9/23 in cui ha concluso: «… si può quindi concludere che certamente è stata fornita, da parte di un operatore commerciale, merce in un quantitativo decisamente inferiore al pattuito, accompagnata da un documento che indicava un peso ben maggiore». Secondo la S.C. di Cassazione, il decreto di archiviazione del Gip non determina alcun vincolo di valutazione per il giudice civile. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che: “Qualora per un atto illecito, astrattamente configurabile come reato, sia intervenuto in sede penale decreto di archiviazione, non ne consegue l'applicazione, nel successivo giudizio civile, del termine di prescrizione previsto dal comma 3 dell'art. 2947 c.c. Il decreto di archiviazione, infatti, non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata” (Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, n.15699, ed anche Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, ud. 14/06/2016, dep. 03/08/2016, n.16239). Ne consegue che se dal punto di vista penale si è proceduto all'archiviazione, sul presupposto che nel caso di specie non fosse individuabile il colpevole, dal punto di vista civilistico l'asserito ammanco, per determinare un parziale pagina 4 di 6 inadempimento, deve necessariamente essere oggetto di prova, non essendo vincolante quanto risulta dal decreto di archiviazione. L'unico teste che dichiara esservi stati ammanchi è il quale ha dichiarato: “ho Testimone_1 assistito a due o tre pesate e ho riscontrato la mancanza di pane”, mentre su altre circostanze ha riferito de relato, riferite dalla figlia, così come tutti gli altri testi sentiti, senza avere direttamente assistito ai fatti;
il valore probatorio della testimonianza de relato è debole, in quanto richiede il conforto di altri elementi di giudizio oggettivi e concordanti. La prova degli ammanchi di pane è, in sostanza, stata rimessa alla sola deposizione del teste
[...]
le cui dichiarazioni sono comunque supportate dalla documentazione che l'opponente ha Tes_1 prodotto: taratura della bilancia e doc. 7 DDT giornalieri della fornitura di Bullio con scontrini delle pesate. Si sottolinea che le fatture oggetto della presente opposizione sono la fattura n. 64 del 30/6/21 e la fattura n. 97 del 31/7/21. A quest'ultima in particolare corrispondono i DDT dall'1 al 20 luglio 2021nn. 1407, 1436, 1465, 1492, 1520, 1549, 1580, 1583, 1613, 1643, 1675, 1711, 1748, 1778, 1842,
1846, 1874, 1877, 1909, 1944, 2007, 2012.
I DDT allegati al doc. 7 di parte opponente con gli scontrini delle pesate, leggibili, sono i nn. 1583,
1613, 1643, 1675, 1711, 1748, 1778, 1842, 1846, 1877, 1909, 1944, 2007, 2012 (non il DDT n. 1520 in quanto privo dello scontrino). Si ritiene che l'opponente abbia raggiunto la prova di fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi di parte della pretesa creditoria opposta. Pertanto, si riscontra un parziale inadempimento di , poiché egli CP_1 ha comunque fornito il pane all'opponente, ma lo ha fornito in misura inferiore rispetto al quantitativo di cui chiede il pagamento. Ciò riguarda però solo la fattura n. 97 del 31/7/21, di cui andrà ridotto forfettariamente della metà l'importo di € 4.135,04, ma con riguardo alla fattura n. 64 del 30/6/21, l'importo del credito di € 6.048,84 resta intero.
Per tale ragione dovrà ridursi l'importo del D.I. opposto e riformulato l'importo del credito dell'opposto, ad € 8.116,54.
Chiede l'opponente a codesto Tribunale di operare tra le parti la compensazione tra i rispettivi crediti e debiti ex artt. 1241 ss. c.c.. La attribuisce a la responsabilità del recesso dal contratto senza preavviso e l'essersi Parte_1 CP_1 trovata a doversi rivolgere al altri fornitori.
Orbene, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti è di somministrazione o fornitura, un contratto di durata disciplinato dagli artt. 1559 e segg., c.c., in cui si hanno più prestazioni che vengono fornite periodicamente e che sono strutturalmente autonome. In caso di risoluzione per inadempimento, l'inadempimento di una prestazione non influisce su quelle già effettuate.
In forza della previsione dell'art. 1569 c.c., nel caso in cui la durata della somministrazione non risulti stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione. Per quanto riguarda le conseguenze di tale violazione, va rilevato che il mancato preavviso non impedisce il recesso dal contratto, ma obbliga il recedente a risarcire i danni cagionati all'altra parte.
Tuttavia l'opponente non ha formulato domanda riconvenzionale sul punto, né può essere risarcita la perdita subita per il mancato guadagno conseguente al calo della vendita di pane, in quanto non è stata formulata domanda di risarcimento e nemmeno provato il danno. In altri termini, la domanda di compensazione doveva essere conseguente al riconoscimento di un credito in capo all'opponente. In tal caso, il credito portato dal decreto ingiuntivo, sarebbe stato compensato col controcredito in favore dell'opponente, a titolo di risarcimento danni ed operata la parziale compensazione tra i due contrapposti crediti.
Al riguardo, si osserva che, nel corso della fase istruttoria, non è stata raggiunta la prova dell'effettiva verificazione di un danno, in quanto manca il collegamento tra il calo delle vendite e l'interruzione della somministrazione da parte di . CP_1
pagina 5 di 6 A ciò si aggiunga che dai documenti in atti non emerge una chiara attribuzione del recesso all'una o all'altra parte. Dal file audio allegato dall'opposto, relativo all'incontro del 20/7/21, emerge che l'interruzione della fornitura è stata decisa da entrambe le parti essendo venuta meno la reciproca fiducia.
In definitiva, quindi, non può essere accolta la domanda di compensazione.
Quanto alla domanda dell'opposto di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc, la stessa deve essere rigettata in mancanza di prova di mala fede o colpa grave dell'opponente.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, in ragione della reciproca parziale soccombenza, si ritiene sussistenti giusti motivi per disporne tra le parti la compensazione, per tutti i suesposti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda
- Conferma parzialmente il D.I. opposto del Tribunale di RO n. 3384/21 del 02/11/2021 e ne ridetermina l'importo in € 8.116,54, e per l'effetto
- Condanna (C.F. ), al pagamento in favore di Parte_1 C.F._1
(C.F. ) della somma di € 8.116,54. Controparte_1 C.F._2
- Spese di lite compensate.
23 maggio 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA cd. “CARTOLARE” CON DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
NELLA CAUSA n. R.G. 9785/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 23 maggio 2025 ad ore 15.40 la dott. ssa Patrizia Bertipaglia dato atto del deposito delle note di trattazione scritta come indicato nel decreto di fissazione udienza a trattazione scritta;
letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni come precisate nelle predette note scritte e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che viene a far parte integrante del presente verbale. Preso atto dell'impossibilità di dare lettura della sentenza alle parti, la stessa si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale e viene immediatamente depositata. Dispone che venga inserita nello “storico” del fascicolo l'annotazione udienza mediante deposito di note scritte. Si comunichi il presente verbale ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9785/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGHELLI Parte_1 C.F._1
AGOSTINO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BIGHELLI AGOSTINO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAINELLO Controparte_1 C.F._2
ON, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FAINELLO ON
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
La parte attrice opponente ha concluso: “
1. nel merito, in via preliminare: a) accertare e dichiarare, per i titoli e le ragioni di cui in atti, l'inadempimento -contrattuale ed extracontrattuale- del sig.
, e conseguentemente accertare e dichiarare l'entità delle somme a credito o comunque Controparte_1 dovute alla signora dal sig. medesimo, che sin da ora si quantificano Parte_1 Controparte_1 in € 10.561,83, fatta salva ogni diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa o ritenuta equitativamente di giustizia;
b) operare tra le parti la compensazione tra i rispettivi crediti e debiti ex artt. 1241 ss. c.c., e conseguentemente dichiararsi estinto ogni eventuale credito asserito dal sig. nei confronti della signora per i titoli e le ragioni di cui in atti;
2. Controparte_1 Parte_1 nel merito, in via principale: respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi esposti in atti, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di RO n. 3348/21, n. 7944/21 R.G., Giudice dott.ssa Pierangela Bellingeri, del 02.11.2021, notificato in data 18.11.2021 perché infondato, ingiusto ed illegittimo, ed in ogni caso respingere integralmente ogni domanda e richiesta con lo stesso comunque avanzata dal sig. , quale titolare della ditta individuale “Panificio Bullio di Controparte_1 Bullio Riccardo”, nei confronti della signora per i titoli e motivi di cui in atti;
3. in Parte_1 via subordinata: nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta fondata, anche parzialmente, la domanda di pagamento svolta in giudizio dal sig. , ridursi le somme eventualmente dovute dalla Controparte_1 signora secondo quanto risulterà in corso di causa o secondo quanto sarà ritenuto Parte_1 equitativamente di giustizia;
in ogni caso:
4. compensi e spese di causa, oltre accessori come per legge, interamente rifusi”.
La parte convenuta opposta ha concluso: “1) In via preliminare: concedersi la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo nr. 3348/2021 per le motivazioni esposte in parte narrativa;
in subordine pagina 2 di 6 concedersi la provvisoria esecutorietà sulle somme non contestate da controparte e pari ad
€.9.684,57=; 2) Nel merito: rigettarsi in toto le domande tutte formulate da in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto e meramente pretestuose con conseguente integrale conferma del D.Ing. nr. 3348/21 del 02.11.2021; 3) Con rifusione delle competenze e delle spese legali del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e Spese Generali al 15% come per Legge;
4) Condannarsi altresì Parte_1
al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc., alla luce della
[...] manifesta pretestuosità del giudizio che ci occupa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
otteneva nei confronti di Decreto Ingiuntivo dal Tribunale di RO Controparte_1 Parte_1 n. 3384/21 del 02/11/2021 per la somma di € 10.183,88 complessivi, per la fattura n. 64 del 30/6/21 e la fattura n. 97 del 31/7/21, a titolo di corrispettivo per la fornitura di prodotti da forno, avvenuta nei mesi di giugno e luglio 2021 per il negozio di ZI (VR) presso l'attività commerciale dell'ingiunta, in base ad accordi verbali tra le parti.
Si costituiva in giudizio con atto di citazione in opposizione la sig.ra , che evidenziava Parte_1 che, dopo aver acquisito con atto del 09.04.2021 da il ramo d'azienda sito nei locali in Controparte_1
ZI (VR), stipulava accordo verbale con affinchè questi le somministrasse quotidianamente CP_1 la fornitura richiesta. Ella però si avvide di una discrepanza tra i quantitativi di pane dichiarati nei
DDT dal fornitore ed i quantitativi di pane a lei consegnato per la vendita dal . A suo dire, vi CP_1 erano degli ammanchi nella merce fornita, tanto da spingerla a denunciare il . Afferma CP_1 l'opponente che è stato a recedere dal contratto, interrompendo improvvisamente la fornitura di CP_1 pane in un periodo di maggiore affluenza turistica e costringendola a rivolgersi ad altri fornitori.
Con atto di costituzione e risposta, il contestava in fatto e diritto quanto sostenuto dalla parte CP_1 opponente.
A partire dall'incontro del 20/07/2021, il rapporto tra le parti s'interrompeva. In ordine all'individuazione delle cause poste alla base della cessazione del contratto di somministrazione vi sarebbe un contrasto tra le parti, in quanto, mentre, secondo la versione dell'opponente, avrebbe CP_1 esercitato un recesso ingiustificato, dichiarando senza un congruo preavviso di non voler più eseguire le forniture, l'opposto sostiene che la non abbia rispettato gli accordi presi all'inizio, di Parte_1 rifornirsi solo da lui per il pane e gli altri prodotti da forno. Inoltre avrebbe utilizzato il marchio
“Panificio Bullio” ma vendeva anche prodotti di altri forni, non garantendo l'esclusiva concordata. In definitiva l'opposto afferma che siano stati i a venire meno agli accordi presi e che i Parte_1 rapporti si siano incrinati fin dall'inizio per tale motivo.
E' stata espletata apposita istruttoria, nel corso della quale sono state acquisite testimonianze. Veniva sentito il teste padre dell'opponente, rispetto al quale è stata sollevata opposizione Testimone_1 all'audizione in quanto asseritamente socio occulto della ditta;
l'eccezione deve Parte_1
pagina 3 di 6 essere respinta per carenza di prova in merito al suo ruolo quale socio occulto e pertanto il teste deve essere considerato capace di testimoniare. Il teste ha riferito: “ADR: ero presente anch'io quando mia figlia si è accordata Testimone_1 oralmente con il sig. , e l'aspetto del recesso nella fornitura non è stato oggetto di accordo. CP_1 ADR: al momento della cessione del negozio tra e mia figlia, c'è stato l'accordo anche per la CP_1 fornitura;
”…. “mia figlia mi ha avvisato ed io mi sono recato presso la caserma dei Carabinieri che mi hanno consigliato di dirle di pesare il pane e di tenere traccia di tutto. Preciso che dopo essermi recato dai Carabinieri il sig. ha contattato mia figlia per dirle che CP_1 c'era stato un errore nella pesata e che avrebbe corretto la bolla. Così mi ha riferito mia figlia. Cap. 16: ho assistito a due o tre pesate e ho riscontrato la mancanza di pane.”,…. “Il sig. mi ha CP_1 chiamato e mi ha chiesto di vederci per parlare, e ci siamo incontrati un martedì (non ricordo la data) io, lui e mia figlia, nel negozio di mia figlia. Disse che doveva aumentare il prezzo del pane perché non ci stava dentro con le spese. Io gli dissi che andava bene. Però gli dissi anche delle differenze di peso, delle mancanze di pane. Lui si arrabbiò, disse che era impossibile, che c'era mancanza di fiducia che era meglio troncare i rapporti. Provai una volta a sistemare, ma poi anch'io gli dissi ognuno per la sua strada. Poiché al mercoledì c'è il mercato, io dovevo trovare chi forniva il pane per il giorno successivo. Quindi mi sono rivolto a degli amici, poiché mia figlia era in grosse difficoltà. Ribadisco che il pane fornito è di buonissima qualità e quindi è stato difficile trovare altro prodotto allo stesso livello. Poi la clientela ha riconosciuto la differenza di qualità.”,… “”.vi fu un calo nelle vendite. ADR: non potrei quantificare il calo nelle vendite non avendo confronti. A controprova sulla memoria di parte opposta. Cap. 2: è vero, il forno era a Bardolino e il panificio a ZI e mia CP_1 figlia manifestò la volontà di voler continuare a vendere gli stessi prodotti di prima, a parte la pizza, infatti sin dal primo momento mia figlia ha manifestato a l'intenzione di non vendere la pizza di CP_1
perché volevamo un altro prodotto;
cap. 4: l'accordo prevedeva la fornitura di pane, tutti i tipi, CP_1 ma non altri prodotti da forno”.
Altri testi hanno riferito prevalentemente circostanze de relato. La teste , dipendente Testimone_2 come commessa nel negozio della sig.ra durante i fatti di causa, ha riferito, in particolare, Parte_1 quanto alla discrepanza tra i quantitativi di pane dichiarati nei DDT dal fornitore ed i CP_1 quantitativi di pane venduto in negozio, di ricordare che “la disse così, ma le verifiche le Parte_1 ha fatte lei quindi non so dire altro in merito”, e in merito ai controlli eseguiti dalla sulle Parte_1 pesature, ricorda che da un certo punto in avanti aveva iniziato a controllare, ma non ricorda da che data abbia iniziato a farlo: “ADR: aveva iniziato ad un certo momento a scrivere sulla bilancia. ADR: non so essere più precisa sul tipo di bilancia usata”. A seguito della denuncia eseguita da il GIP del Tribunale di RO ha emesso decreto di Parte_1 archiviazione del 18/9/23 in cui ha concluso: «… si può quindi concludere che certamente è stata fornita, da parte di un operatore commerciale, merce in un quantitativo decisamente inferiore al pattuito, accompagnata da un documento che indicava un peso ben maggiore». Secondo la S.C. di Cassazione, il decreto di archiviazione del Gip non determina alcun vincolo di valutazione per il giudice civile. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che: “Qualora per un atto illecito, astrattamente configurabile come reato, sia intervenuto in sede penale decreto di archiviazione, non ne consegue l'applicazione, nel successivo giudizio civile, del termine di prescrizione previsto dal comma 3 dell'art. 2947 c.c. Il decreto di archiviazione, infatti, non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata” (Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, n.15699, ed anche Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, ud. 14/06/2016, dep. 03/08/2016, n.16239). Ne consegue che se dal punto di vista penale si è proceduto all'archiviazione, sul presupposto che nel caso di specie non fosse individuabile il colpevole, dal punto di vista civilistico l'asserito ammanco, per determinare un parziale pagina 4 di 6 inadempimento, deve necessariamente essere oggetto di prova, non essendo vincolante quanto risulta dal decreto di archiviazione. L'unico teste che dichiara esservi stati ammanchi è il quale ha dichiarato: “ho Testimone_1 assistito a due o tre pesate e ho riscontrato la mancanza di pane”, mentre su altre circostanze ha riferito de relato, riferite dalla figlia, così come tutti gli altri testi sentiti, senza avere direttamente assistito ai fatti;
il valore probatorio della testimonianza de relato è debole, in quanto richiede il conforto di altri elementi di giudizio oggettivi e concordanti. La prova degli ammanchi di pane è, in sostanza, stata rimessa alla sola deposizione del teste
[...]
le cui dichiarazioni sono comunque supportate dalla documentazione che l'opponente ha Tes_1 prodotto: taratura della bilancia e doc. 7 DDT giornalieri della fornitura di Bullio con scontrini delle pesate. Si sottolinea che le fatture oggetto della presente opposizione sono la fattura n. 64 del 30/6/21 e la fattura n. 97 del 31/7/21. A quest'ultima in particolare corrispondono i DDT dall'1 al 20 luglio 2021nn. 1407, 1436, 1465, 1492, 1520, 1549, 1580, 1583, 1613, 1643, 1675, 1711, 1748, 1778, 1842,
1846, 1874, 1877, 1909, 1944, 2007, 2012.
I DDT allegati al doc. 7 di parte opponente con gli scontrini delle pesate, leggibili, sono i nn. 1583,
1613, 1643, 1675, 1711, 1748, 1778, 1842, 1846, 1877, 1909, 1944, 2007, 2012 (non il DDT n. 1520 in quanto privo dello scontrino). Si ritiene che l'opponente abbia raggiunto la prova di fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi di parte della pretesa creditoria opposta. Pertanto, si riscontra un parziale inadempimento di , poiché egli CP_1 ha comunque fornito il pane all'opponente, ma lo ha fornito in misura inferiore rispetto al quantitativo di cui chiede il pagamento. Ciò riguarda però solo la fattura n. 97 del 31/7/21, di cui andrà ridotto forfettariamente della metà l'importo di € 4.135,04, ma con riguardo alla fattura n. 64 del 30/6/21, l'importo del credito di € 6.048,84 resta intero.
Per tale ragione dovrà ridursi l'importo del D.I. opposto e riformulato l'importo del credito dell'opposto, ad € 8.116,54.
Chiede l'opponente a codesto Tribunale di operare tra le parti la compensazione tra i rispettivi crediti e debiti ex artt. 1241 ss. c.c.. La attribuisce a la responsabilità del recesso dal contratto senza preavviso e l'essersi Parte_1 CP_1 trovata a doversi rivolgere al altri fornitori.
Orbene, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti è di somministrazione o fornitura, un contratto di durata disciplinato dagli artt. 1559 e segg., c.c., in cui si hanno più prestazioni che vengono fornite periodicamente e che sono strutturalmente autonome. In caso di risoluzione per inadempimento, l'inadempimento di una prestazione non influisce su quelle già effettuate.
In forza della previsione dell'art. 1569 c.c., nel caso in cui la durata della somministrazione non risulti stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione. Per quanto riguarda le conseguenze di tale violazione, va rilevato che il mancato preavviso non impedisce il recesso dal contratto, ma obbliga il recedente a risarcire i danni cagionati all'altra parte.
Tuttavia l'opponente non ha formulato domanda riconvenzionale sul punto, né può essere risarcita la perdita subita per il mancato guadagno conseguente al calo della vendita di pane, in quanto non è stata formulata domanda di risarcimento e nemmeno provato il danno. In altri termini, la domanda di compensazione doveva essere conseguente al riconoscimento di un credito in capo all'opponente. In tal caso, il credito portato dal decreto ingiuntivo, sarebbe stato compensato col controcredito in favore dell'opponente, a titolo di risarcimento danni ed operata la parziale compensazione tra i due contrapposti crediti.
Al riguardo, si osserva che, nel corso della fase istruttoria, non è stata raggiunta la prova dell'effettiva verificazione di un danno, in quanto manca il collegamento tra il calo delle vendite e l'interruzione della somministrazione da parte di . CP_1
pagina 5 di 6 A ciò si aggiunga che dai documenti in atti non emerge una chiara attribuzione del recesso all'una o all'altra parte. Dal file audio allegato dall'opposto, relativo all'incontro del 20/7/21, emerge che l'interruzione della fornitura è stata decisa da entrambe le parti essendo venuta meno la reciproca fiducia.
In definitiva, quindi, non può essere accolta la domanda di compensazione.
Quanto alla domanda dell'opposto di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc, la stessa deve essere rigettata in mancanza di prova di mala fede o colpa grave dell'opponente.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, in ragione della reciproca parziale soccombenza, si ritiene sussistenti giusti motivi per disporne tra le parti la compensazione, per tutti i suesposti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda
- Conferma parzialmente il D.I. opposto del Tribunale di RO n. 3384/21 del 02/11/2021 e ne ridetermina l'importo in € 8.116,54, e per l'effetto
- Condanna (C.F. ), al pagamento in favore di Parte_1 C.F._1
(C.F. ) della somma di € 8.116,54. Controparte_1 C.F._2
- Spese di lite compensate.
23 maggio 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia
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