Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/01/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 31.1.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dr. Marino Pelosi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 9337/ 2019 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Tra
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Mario Volpe come Parte_1 P.IVA_1
da procura in atti;
Opponente
e unipersonale in liquidazione P.I. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Emilio Concilio come da procura in atti;
Opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.7.2019 la chiedeva al Tribunale di Salerno di Controparte_1
ingiungere al il pagamento della somma di € 19.317,24 oltre interessi e Parte_1
spese di monitorio.
A sostegno della propria domanda la ricorrente allegava il mancato pagamento del saldo del corrispettivo relativo a lavori di ristrutturazione e manutenzione della copertura e del cornicione del fabbricato condominiale di via Padre Gentile n.12 di Pontecagnano Faiano.
il pagamento in favore della ricorrente società di € 19.317,24 oltre interessi e spese di
[...]
monitorio.
Con atto di citazione regolarmente notificato il proponeva opposizione Parte_1
avverso detto decreto chiedendone la revoca e che venisse dichiarato dal Tribunale che le somme ingiunte non erano affatto dovute per lavori malamente eseguiti ed in parte non realizzati.
Si costituiva l'opposta società contestando la proposta opposizione e chiedendone il rigetto siccome del tutto infondata sia in fatto, sia in diritto. Eccepiva la improponibilità ed improcedibilità della domanda proposta per difetto di rappresentanza processuale dell'amministratore, ai sensi degli artt.1130 e 1131, nonché 1136 c.c.
Eccepiva altresì la decadenza e la prescrizione di qualsiasi pretesa o contestazione riferibile alla corretta esecuzione dei lavori oggetto del monitorio opposto sia ai sensi dell'art.1667 co.2 e 3,
c.c. che ai sensi dell'art.1669 c.c. co.2 c.c.; contestualmente chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto.
Con ordinanza del 12.11.2021 il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto.
Riservatosi sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti con le memorie ex art. 183 co.6 c.p.c., il giudice rigettava le stesse e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
La causa successivamente perveniva alla odierna udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Dunque, le posizioni processuali risultano invertite, l'opponente è sì attore in senso formale, ma di fatto è convenuto in senso sostanziale, dovendo difendersi rispetto alla domanda introdotta con il ricorso monitorio, sicché l'opposto, convenuto in senso formale, è di fatto attore in senso sostanziale.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore la prova dei fatti estintivi modificativi della prestazione.
Ciò detto la proposta opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Per quanto concerne la sollevata eccezione da parte opposta circa il difetto di rappresentanza processuale dell'amministratore e, quindi, circa la carenza del mandato difensivo del opponente si ricorda che l'art. 1130, n. 4, c.c., che attribuisce all'amministratore il Parte_1
dovere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l'amministratore ha il potere-dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l' edificio condominiale unitariamente considerato;
pertanto, rientra nel novero degli atti conservativi di cui all'art. 1130 n. 4, c.c. anche l'azione all'art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione (cfr. ord. Cass. n.
1039/24)
L'eccezione sollevata va, pertanto, rigettata.
Ai sensi dell'art. 1667 c.c. l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera.
La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna Orbene, nel presente giudizio, l'opponente non contesta l'esistenza della fonte negoziale, ma lamenta la cattiva esecuzione dei lavori deducendo la presenza di vizi ed invocando la garanzia di cui all'art. 1667 c.c.
A fronte di tale eccezione, tuttavia, l'opposto, tempestivamente costituitosi, eccepisce la decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia, evidenziando la tardività della denuncia.
Ciò comporta che l'onere probatorio in ordine alla tempestività dei vizi ricada su parte opponente.
Secondo la concorde giurisprudenza della S.C. (cfr, ad es., Cass. n. 7260 del 2003 e Cass. n. 5131 del 2007) - la presa in consegna dell'opera, in tema di appalto, da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa e non implica, di per sè, la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità
e i vizi dell'opera. In modo più incisivo si è puntualizzato che, in materia di appalto, l'art. 1665
c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione
(da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile
l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se "non si sia proceduto alla verifica". Bisogna, però, distinguere tra atto di
"consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la "consegna" costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione" esige, al contrario, che il committente esprima (anche per "facta concludentia") il gradimento dell'opera stessa , con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.
(Cass.sez.II 21.6.2013 n. 15711).
Una volta provata tale accettazione, è onere del committente di fornire la prova che essa è avvenuta con riserva e che, quindi, anche per i vizi riconoscibili è dovuta la garanzia (Cass. civ.
n. 1317/ 1993).
Nel caso di specie, parte opponente non ha in alcun modo provato la tempestività della denuncia (termine di gg. 60 dalla scoperta dei vizi), anzi dall'esame della documentazione versata in atti si evince che alcuna denuncia dei vizi fu fatta al momento della consegna. I lavori eseguiti dall'impresa venivano accettati dal Condominio il cui direttore dei lavori, ing.
rilasciava, senza formulare riserva alcuna, in data 10.10.2015, anche certificato Controparte_2
di regolare esecuzione dei lavori stessi nonché di pagamento, a favore dell'appaltatore, della somma di € 27.050,00 oltre iva e detratte le somme corrisposte allo stesso appaltatore sino alla data dell'emissione dello stesso certificato (10.10.2015).
Ciò significa che con il certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori, il condominio, accettando l'opera, ha rinunciato a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili.
Tali possono definirsi, nel caso di specie, i vizi denunciati tardivamente dalla committenza atteso che gli stesi riguardano l'impermeabilizzazione del cornicione e del tompagno dei sottotetti, la mancata apposizione di una barriera a protezione dell'isolante e di una scossalina con dente di scostamento dal paramento;
riconoscibili all'uomo di ordinaria diligenza e ancor più al tecnico di fiducia del che ha sicuramente effettuato ogni opportuna verifica Parte_1
prima di rilasciare la su detta certificazione.
Il , pertanto, avendo accettato l'opera, ed certificato la regolare esecuzione dei Parte_1
lavori è tenuto, per quanto sopra, al pagamento della somma ingiunta.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la chiesta applicazione dell'art. 96 c.p.c., che, rispondendo, nell'interpretazione avallata dalla pronuncia della Corte Cost. n. 152/2016, ad una funzione sanzionatoria dell'offesa arrecata alla giurisdizione, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass. Civ. 21570/2012).
Le spese di lite sostenute dall'opposta, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. Marino Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante R.G. n.
9337/2019, ogni altra eccezione, istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2265 emesso dal
Tribunale di Salerno in data 11.7.2019, opposto;
2) Condanna l'opponente in persona dell'amministratore pro Parte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in €
2.540,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva, se dovuta e con attribuzione al
Difensore dell'opposta società dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 31.1.2025
Il G.o.p.
Dr. Marino Pelosi