Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/1967, n. 1847
CASS
Sentenza 19 luglio 1967

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Il vizio inerente al luogo della notificazione dell'atto di appello e sanabile con effetto ex tunc, sia con la Costituzione dell'appellato anche al solo scopo di dedurre il vizio, sia mediante la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ., applicabile al giudizio di appello per il rinvio generale contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., ad iniziativa dell'istruttore, diretta, o indiretta, dopo che la causa gli sia stata restituita dal collegio che abbia rilevato il vizio, nessuna preclusione essendo posta all'attivita dello istruttore, nella particolare materia, dall'art. 350 cod. proc. civ.*

La clausola, che in un contratto per adesione (nella specie, contratto di Assicurazione concluso in base a polizza tipo) stabilisce che tutte le comunicazioni alle quali l'assicurato e tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla direzione della societa oppure all'Agenzia alla quale e assegnata la polizza, non ha carattere di clausola vessatoria, perche ha per fine di regolare la prestazione dell'assicuratore, sia pure subordinandola all'osservanza di un Onere da parte dell'assicurato. La clausola suddetta e, pertanto, efficace anche se non approvata specificamente per iscritto di conseguenza, se la comunicazione all'assicuratore, da parte dell'assicurato, della richiesta di risarcimento del terzo danneggiato o dell'Azione relativa da questo proposta, di cui all'art. 2952 cod. civ., non avviene con l'osservanza delle forme stabilite nella clausola, il termine prescrizionale del diritto dell'assicurato al pagamento dell'indennita non rimane sospeso e il decorso dell'anno estingue il diritto anzidetto.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/1967, n. 1847
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1847
    Data del deposito : 19 luglio 1967

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