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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 30/10/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico, dott.ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2706 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA con sede legale in Viterbo, via della Cava n. 44, C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore dott. C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._1
14/01/1973, e i sigg. , (nato a [...] l'[...], ivi residente in [...], C.F. Parte_3
), (nata a [...] il [...], residente in [...] Parte_4 delle Cascine n. 16 C.F. ), (nata a [...] il [...], ivi C.F._3 Parte_5 residente in [...], C.F. ) e , (nato a [...] C.F._4 Parte_6
(CS) il 19/10/40, residente in [...]strada Sammartinese n°29, C.F. ) tutti C.F._5 rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, nel presente giudizio dagli avvocati Parte_5
e del Foro di Viterbo ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale
[...] Parte_3 Pt_3 sito in Viterbo, via Cavour n. 67 giusta procura allegata ex art. 83 VI co. c.p.c. alla citazione.
ATTORI
E
con sede legale in Via Controparte_1 C.F._ A. Polidori, 72 01100 Viterbo, Cod. Fisc. P.IVA e n. R.E.A VT in P.IVA_2 P.IVA_3 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t. Dott. CP_2
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Marcucci, C.F.
[...]
sito in Ronciglione (VT) Piazza Vittorio Emanuele, 9, come da procura C.F._7 depositata unitamente alla comparsa di costituzione.
CONVENUTA
E
per il tramite della propria mandataria e procuratrice speciale, Controparte_3 [...] giusta scrittura privata del 03.12.2021 autenticata dal Dott. Controparte_4 Per_1 notaio in Sacile (PN), 32874 rep. e 22004 racc. e registrata all'Agenzia delle Entrate di
[...] 1
Pordenone il 09.12.2021 al n. 20221, in questa sede rappresentata da Controparte_5 in forza di procura speciale del 13.01.2022, rep. 146062, racc. 37972, autenticata dal Notaio
[...]
Dott. , registrata a Milano DP II in data 14.01.2022, in persona del procuratore Persona_2 speciale Dott.ssa , nata a [...] il [...] (C.F. CP_6
) su procura conferita dal Dott. nella sua qualità di C.F._8 Controparte_7
Consigliere della in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione Controparte_5 del 24.07.2019, con sottoscrizione autenticata il 25.05.2020 dal Dott. , notaio in Milano, rep. Per_2
n. 142719 - racc. n. 36506, registrata a Milano DP II il 27.05.2020, al n. 35001, serie 1T, ha conferito procura speciale, rilasciata su foglio separato ed allegato alla comparsa del 1°.6.2022, a rappresentarla e difenderla all'avv. Grazia Gugliotta del Foro di Catania, con studio in Via Alberto
Mario n. 81,
INTERVENTORE
OGGETTO: nullità, rescissione, risoluzione di contratti bancari (apertura di credito temporanea garantita da ipoteca e mutuo chirografario), ripetizione di indebito, riduzione di garanzie, responsabilità contrattuale e risarcimento del danno.
Posta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 4 giugno 2025 previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 cpc sulle seguenti conclusioni: parte attrice ha insistito per l'ammissione di tutte le richieste istruttorie avanzate in citazione, a verbale d'udienza, con le note 183 I, II e III termine e nelle osservazioni alla perizia d'ufficio depositate ed in difetto ha richiamato quanto indicato nell'atto introduttivo e nel ricorso cautelare in corso di causa ove aveva concluso chiedendo:
“1) in via principale l'accertamento della nullità per usura originaria del contratto di conto corrente con garanzie ipotecarie n. n°2083297-8 concluso nell'anno 2010 e la condanna della banca alla restituzione dell'indebito percepito pari ad € 211.829,40;
2) In via concorrente e/o alternativa, l'accertamento dell'indebito percepito dall'istituto di credito convenuto per violazione degli artt. 116, 117, 118 TUB pari ad € 253.027,89 e la condanna alla restituzione di tutte le somme pagate in eccesso;
- in entrambi i casi sub 1) e/o sub 2) in via concorrente, rilevata la conseguente integrale nullità del contratto collegato di mutuo chirografario n°201281466 e degli altri contratti collegati per mancanza e/o illiceità della causa, in quanto riferiti a somme frutto di illecita applicazione di interessi ultralegali, spese e commissioni inesistenti e/o comunque non dovute e/o capitalizzazione trimestrale di interessi a debito per interessi e commissioni, ovvero rivolti alla sola finalità di azzeramento del saldo del conto corrente principale n°2083297-8, dichiararsi nulli, rescissi ex artt. 1447-1448 c.c. e/o comunque risolti i suddetti contratti e, per l'effetto, condannare : Controparte_1
- alla restituzione immediata delle cambiali a firma dei signori , , Parte_3 Parte_4
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e rilasciate a garanzia del prestito chirografario n°201281466 alla Parte_5 Parte_6
BA Lazio Nord Credito Cooperativo s.c. a r.l., ivi compresa quella scadente a “vista” di cui alla missiva della banca del 20/10/20 (vd. all. 4);
- all'immediata cancellazione delle garanzie di qualsiasi natura in eccesso rilasciate dalla Parte_1 dai soci e dal garante istanti oltre che delle appostazioni a sofferenza presso la Centrale Rischi della
BA d'Italia, presso la CRIF e presso ogni eventuale ulteriore banca dati, della nonché Parte_1 dei signori , , e;
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti domande, l'accertamento della responsabilità di ex art. 1374 c.c. e 2043 c.c., per errata consulenza e gestione del Controparte_1 rapporto, riqualificando come mutuo ipotecario il contratto principale di apertura di credito in conto corrente con garanzie ipotecarie n°2083297-8 concluso nell'anno 2010, con applicazione dei tassi soglia relativi e con conseguente restrizione delle garanzie in possesso dell'istituto e condanna di quest'ultimo alla restituzione di tutto quanto pagato in eccesso fin dall'origine; la declaratoria di nullità per mancanza e/o illiceità della causa o di rescissione ex artt. 1447-1448 c.c. e/o di risoluzione del contratto collegato di mutuo chirografario n°201281466, con condanna della banca alla restituzione di tutti i titoli rilasciati dagli istanti a garanzia e delle somme pagate in eccesso;
4) in ogni caso, accertato l'eccesso di garanzie richieste da , in violazione dell'art. Controparte_1
2875 c.c., ordinarsi alla stessa la loro immediata riduzione e conseguente restrizione ipotecaria ex art. 2873 c.c. o cancellazione a sua cura e spese ai sensi di legge;
5) sempre in ogni caso, rilevata la responsabilità di , derivante dalla radicale nullità Controparte_1 per usura originaria ex art. 644 c.p. e 1815 c.c. secondo comma delle clausole del contratto di conto corrente con garanzie ipotecarie n°2083297-8 e da quella del contratto collegato di mutuo chirografario n°201281466 e/o dalla violazione degli artt. 116, 117, 118 TUB, ovvero da tutti i vizi ulteriori evidenziati in citazione, la condanna della banca al risarcimento di tutti danni patrimoniali e non, ivi compresi i danni all'immagine ed alla reputazione, derivati e derivandi dalla nullità delle clausole usurarie, dall'anatocismo e/o comunque dai pagamenti non dovuti per interessi e competenze illegittime ovvero calcolate erroneamente, oltre a quelli derivati e derivanti agli attori dalle illegittime appostazioni a sofferenza presso la Centrale Rischi della BA d'Italia, presso la
CRIF e presso ogni eventuale ulteriore banca dati, ovvero derivati dalla responsabilità della banca ex art. 96 II comma c.p.c. e/o ex art. 2055.c.c e 644 comma 3 c.p. per aver concorso al grave indebitamento della società, danni quantificati nella complessiva somma di € 1.000.000,00 o altra di giustizia”. parte intervenuta ha concluso riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta, nelle successive memorie ex art 183 VI comma c.p.c., a tutti i verbali di causa e note ex art 127 ter cpc, nonché alle osservazioni del Dott. depositata dal Persona_3 consulente di parte incaricato, alle quali si è riporta e ha insistito nella richiesta di richiamo del ctu e nelle osservazioni depositate, al fine di eseguire il ricalcolo, applicando il tasso entro fido, così come
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applicato dalla banca cedente durante tutto il rapporto.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con citazione ritualmente notificata gli attori hanno convenuto in giudizio la Controparte_1 esponendo: che nell'anno 2010 la società aveva concluso con la banca convenuta un Parte_1 rapporto di apertura di credito per € 750.000,00 regolato su conto corrente numero 2883297- 8, più volte rinegoziato, per acquistare un terreno sito a Viterbo e avviarvi un progetto imprenditoriale;
che a garanzia dell'operazione erano state prestate due iscrizioni ipotecarie, una sul terreno, l'altra sull'immobile sito in strada Sammartinese n. 29 di proprietà del garante dell'operazione Avv. Pt_6
, per un valore complessivo di € 1.500.000,00, a cui si erano aggiunte garanzie personali dei
[...] soci e del garante stesso, per valori superiori a quello dell'immobile che era stato valutato dal perito della banca in € 865.690,00; che la scelta dello strumento finanziario era stata effettuata in autonomia dalla onde applicare tassi superiori a quelli di un ordinario mutuo ipotecario la cui stipula era CP_1 stata più volte richiesta dai debitori in occasione delle varie rinegoziazioni succedutesi nel tempo;
che per 10 anni il rapporto bancario aveva avuto un andamento regolare finché i soci e il garante, dopo aver prestato svariati finanziamenti personali collegati al conto corrente ipotecario n. 20832978 confluiti nel mutuo chirografario n°201281466 con garanzia cambiaria per € 200.000, avevano fatto eseguire una consulenza tecnica di parte da cui era emersa l'illegittimità dell'operazione creditizia e segnatamente: a) l'applicazione di interessi ultra soglia sul contratto di conto corrente ipotecario e sui finanziamenti collegati con indebita percezione da parte dell'istituto di credito di € 211.829,46, a titolo di interessi non dovuti, b) la indebita percezione di € 253.000 poiché, in violazione degli obblighi informativi, nel contratto era stato indicato un TAN annuale, mentre i pagamenti erano stati trimestrali, con applicazione di anatocismo in favore dell'istituto di credito, era mancata l'indicazione del T.A.E.G. nelle variazioni del contratto di apertura di credito in riferimento agli anni 2010, 2013, 2014, 2015, e
2016, con conseguente nullità delle clausole relative ai tassi di interesse debitori da ricalcolare ai sensi dell'art. 117 comma 7 TUB, nonché per applicazione di commissioni, tra cui quella di massimo scoperto, non pattuite, e dell'antergazione e postergazione delle valute;
c) l'illegittima percezione da parte dell'istituto di credito di € 42.309,64 per modifica unilaterale del tasso debitore, non comunicata alla né giustificata;
gli attori proseguivano rilevando che l'illegittimità del conto corrente Parte_1 ipotecario n. 20832978 aveva determinato, per il meccanismo dell'invalidità derivata, l'illegittimità delle altre aperture di credito concesse negli anni ai singoli soci e del contratto di mutuo chirografario n°201281466 privo di natura reale in assenza di effettiva traditio in quanto contratto al solo fine di ripianare la pregressa esposizione debitoria che era inesistente;
che vi era assoluta sproporzione tra la somma di € 750.000,00 concessa dall'istituto di credito e le garanzie prestate (€ 1.500.000,00 per iscrizione ipotecarie ed € 200.000,00 mediante sottoscrizione di cambiali); che l'operazione finanziaria doveva essere riqualificata quale mutuo, essendo subordinata al perfezionamento delle iscrizioni ipotecarie ed al pagamento di interessi e competenze maturate con cadenze fisse imposte dalla banca, con conseguente applicazione dei tassi di interessi previsti per tale tipologia contrattuale;
che
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per tali ragioni la era responsabile del sovraindebitamento della società ex art. 2055 c.c., CP_1 avendo agito in violazione dell'art. 644 comma 3 c.p. e doveva rispondere per la cosiddetta usura soggettiva;
che la decadenza del beneficio del termine e la revoca dei fidi, poi seguiti dal protesto, dalla segnalazione a sofferenza e dalla attivazione della cambiale, a seguito dell'insolvenza di una sola rata scaduta in piena pandemia e dopo il pagamento di oltre € 400.000 a titolo di interessi, era in contrasto con il dovere di buona fede e correttezza e aveva procurato un grave danno patrimoniale e anche all'immagine dell'avvocato , garante del progetto imprenditoriale avviato dalla Parte_6
e dei soci nonché figli del suddetto professionista, a propria volta avvocati con pluriennale Parte_1 esperienza.
Gli attori concludevano chiedendo l'accertamento della nullità per usura originaria e per violazione degli obblighi di trasparenza bancaria del contratto di conto corrente con garanzie ipotecarie n°2083297-8 concluso nell'anno 2010 e la restituzione delle somme indebitamente percepite dall'Istituto di credito;
l'accertamento della conseguente nullità del contratto collegato di mutuo chirografario n°201281466 e degli altri contratti collegati per mancanza e/o illiceità della causa;
la restituzione delle cambiali rilasciate a garanzia del prestito chirografario;
la cancellazione delle garanzie rilasciate in eccesso e delle appostazioni a sofferenza presso la Centrale Rischi della BA
d'Italia, presso la Crif e presso ogni ulteriore banca dati dello e dei signori , Parte_1 Parte_3
, ; in via subordinata chiedevano l'accertamento della responsabilità Parte_4 Parte_5 della banca ex articolo 1374 e 2043 c.c. per errata consulenza e gestione del rapporto di apertura di credito e la sua riqualificazione quale mutuo ipotecario, con conseguente applicazione dei tassi soglia e la restrizione delle garanzie;
la condanna della banca alla restituzione di quanto pagato in eccesso fin dall'origine del rapporto e, in ogni caso, la declaratoria di nullità, la rescissione o risoluzione del contratto collegato di mutuo chirografario n°201281466 con condanna della banca alla restituzione dei titoli rilasciati a garanzia e delle somme pagate in eccesso;
in ogni caso, il risarcimento dei danni patrimoniali e all'immagine e alla reputazione quantificati in € 1.000.000 o in quella ritenuta di giustizia.
2. In via cautelare parte attrice chiedeva di sospendere l'efficacia esecutiva di tutte le cambiali a firma dei signori , , e , rilasciate a garanzia Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 del prestito chirografario n°201281466 compresa quella scadente a “vista” di cui alla missiva della banca del 20/10/20, di inibire il protesto di detto titolo e di tutti gli altri eventuali, oltre che delle relative girate, e di ordinare a l'immediata cancellazione delle appostazioni a sofferenza Controparte_1 presso la Centrale Rischi della BA d'Italia, presso la CRIF e presso ogni eventuale ulteriore banca dati della nonché dei signori , , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
e infine di ordinare alla convenuta l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutte le cambiali a firma dei
[...] sig. , , e , per acquisirle al giudizio e di Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 sospenderne l'efficacia esecutiva, di inibirne il protesto e la girata.
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3. Si costituiva la sia nel cautelare, con memoria difensiva del 18 Febbraio 2021, che Controparte_1 nel giudizio di merito, con comparsa del 25 Febbraio 2021, contestando la fondatezza della domanda ed eccependo la correttezza del proprio operato.
4. Rigettata la domanda cautelare per carenza del fumus, e concessi i termini ex art. 183 cpc, interveniva in giudizio la quale cessionaria del credito della ai sensi Controparte_3 Controparte_1 dell'articolo 58 del TUB che si riportava agli atti, alle produzioni documentali e alle conclusioni già rassegnate dal creditore e parte attrice ne eccepiva la carenza di legittimazione attiva per mancata produzione del contratto di cessione;
l'istruttoria si svolgeva mediante acquisizione dei documenti e
CTU tecnico contabile e all'udienza a trattazione scritta del 4 giugno 2025 era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.c.
5. Le contestazioni di parte attrice si rivolgono a due contratti bancari, un'apertura di credito in conto corrente assistita da garanzie ipotecarie risalente all'anno 2010 e un contratto di mutuo chirografario stipulato dai fratelli nel 2017, che si assumono collegati in quanto facenti parte di un'unica Pt_3 operazione creditizia inizialmente volta a realizzare il progetto imprenditoriale edilizio della società
(costituita dall'avv. in favore dei figli) che intendeva realizzare, su un terreno Parte_1 Parte_6 sito in posizione strategica tra il tribunale di Viterbo e l' , un centro direzionale Controparte_8 in cui collocare anche diversi studi professionali e destinato a diventare punto nevralgico della città.
6. Il finanziamento originario di € 750.000,00 era stato assunto per l'acquisto del terreno ed era stato ottenuto mediante il contratto di apertura di credito regolato sul conto corrente 2083297-8 garantito da ipoteca per € 1.500.000, e, a causa del complesso iter amministrativo e della crisi economica che avevano rallentato il progetto imprenditoriale, era stato più volte rinegoziato nel corso degli anni a condizioni che gli attori assumono essere state sempre più sfavorevoli per loro e dettate dall'Istituto di credito, sicché i soci e il garante erano stati costretti a contrarre finanziamenti personali collegati al conto corrente ipotecario confluiti nel mutuo chirografario n. n°201281466 per far fronte all'esposizione debitoria;
tale situazione aveva indotto la società a far analizzare il rapporto Parte_1 contrattuale alla società Martingale Risk Management, da cui era emersa l'illegittimità dell'intera operazione creditizia, sicché nel marzo 2020 la società istante aveva interrotto il pagamento dell'ultima rata e sollecitato la banca a ridurre ad equità il rapporto contrattuale ottenendo invece l'illegittima decadenza dal beneficio del termine con revoca del fido, messa in mora e segnalazione della posizione a “sofferenza” per i soci e il garante, nonché l'attivazione delle cambiali rilasciate a garanzie del contratto di mutuo collegato al conto corrente ipotecario.
LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'INTERVENUTA
7. Preliminarmente occorre pronunciarsi sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva della quale cessionaria dei crediti della convenuta. Controparte_3
La questione rileva solo ai fini degli effetti della sentenza poiché la causa è iniziata nei confronti della
, creditrice degli odierni attori, che si è regolarmente costituita in giudizio e non ne Controparte_1
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è stata estromessa, tanto che tutti gli atti processuali sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria al difensore costituito, mentre è intervenuta volontariamente. Controparte_3
La titolarità attiva dei rapporti di credito in capo alla emerge dall'avviso di cessione Controparte_3 dei crediti ex articolo 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 dell'undici dicembre 2021, che comunica l'avvenuta cessione ex art. 58 TUB, tra gli altri, di tutti i crediti della Controparte_1 derivanti da contratti di finanziamento, chirografari e ipotecari, sorti nel periodo tra gennaio 1979 e ottobre 2021 i cui debitori sono stati classificati a sofferenza.
Tale comunicazione reca un'indicazione idonea ad individuare tra i crediti ceduti quelli di cui è causa poiché il passaggio a sofferenza dei contratti intercorsi tra le parti è incontestato, essendo proprio la legittimità di esso oggetto, tra l'altro, di contenzioso;
invero, l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale costituisce un mero indizio dell'esistenza del negozio di cessione, la cui prova non è soggetta a particolari vincoli di forma e può essere fornita con qualsiasi mezzo (ex multis Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).
Ulteriore indizio è costituito dalla dichiarazione resa dall'originaria creditrice il 2 Marzo 2022 con cui si conferma che il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria n. 2083297-
8 e il contratto di prestito chirografario n. 201281466 di cui è causa sono stati oggetto di cessione in favore della Controparte_3
La provenienza della dichiarazione dall'originario creditore non ne inficia la valenza indiziaria, ma anzi la rafforza, non essendovi evidentemente alcun interesse del dichiarante a comunicare un inesistente trasferimento del proprio diritto in favore di terzi, né tale interesse può essere correlato alla pendenza del giudizio che, come si è detto, è stata instaurato ed è continuato nei confronti della CP_9
.
[...]
CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO E SUCCESSIVE PROROGHE E VARIAZIONI
8. Venendo alle contestazioni di merito, innanzitutto gli attori hanno dedotto l'illegittimità del contratto di apertura di conto corrente e delle successive variazioni in relazione alla pattuizione di interessi usurari, con conseguente diritto alla ripetibilità per il complessivo importo di € 211.829,46; in relazione all'inesatta indicazione del tasso di interesse annuo e alla mancata ed erronea indicazione dell'ISC o
TAEG, con incidenza sull'anatocismo; in relazione all'illegittima applicazione di commissioni e spese, tra cui quella di massimo scoperto, non pattuite, e in relazione alla illegittima variazione unilaterale dei tassi che avrebbero comportato la percezione di somme indebite per € 253.000,00.
9. Dalla ricostruzione effettuata dal CTU è emerso che il contratto di apertura di credito in conto corrente numero 20832978 è stato stipulato il 27.12.2010 per l'importo di € 750.000 ed ha subito una serie di rinegoziazioni in data 30.01.2013, 30.01.2014, 30.01.2015, 29.01.2016, 30.01.2017, 29.09.2017 e
19.10.2018.
7
US
10. Quanto all'usura originaria per superamento della soglia fissata dalla legge n. 108 del 1996, l'indagine va condotta in relazione al momento della stipula della clausola di pattuizione degli interessi poiché se il tasso concordato superi la suddetta soglia nel corso dello svolgimento del rapporto, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. (Sez. U -, Sentenza n. 24675 del 19/10/2017).
Il ctu, sulla base delle competenze effettivamente applicate dall'Istituto bancario sia al contratto di apertura di credito che alle sue successive variazioni, ha rilevato che il tasso effettivo globale applicato alle singole pattuizioni contrattuali non ha superato il tasso soglia temporalmente vigente.
In particolare, ha riscontrato che: per il contratto del 27.12.10 il Teg era pari a 4,8302 e il tasso soglia era pari a 13,725; con la rinegoziazione del 30.01.2013 era stato pattuito un Teg di 6,5823 e il tasso soglia era pari a
16,675; con la rinegoziazione del 30.01.2014 era stato pattuito un Teg di 7,6787 e il tasso soglia era pari a
16,575; con la rinegoziazione del 30.01.2015 era stato pattuito un Teg di 7,6644 e il tasso soglia era pari a
16,4625; con la rinegoziazione del 29.01.2016 era stato pattuito un Teg di 6,5824 e il tasso soglia era pari a
15,925; con la rinegoziazione del 30.01.2017 era stato pattuito un Teg di 6,5990 e il tasso soglia era pari a
15,2125; con la rinegoziazione del 29.09.2017 era stato pattuito un Teg di 6,5960 e il tasso soglia era pari a
15,3375; con la rinegoziazione del 19.10.2018 era stato pattuito un Teg di 7,0957 e il tasso soglia era pari a
14,675.
Con le note critiche alla ctu gli attori hanno contestato tali risultanze poiché il perito ha effettuato il calcolo applicando le formule della BA d'Italia piuttosto che quella definita dalla L. 108/96, inoltre, hanno rilevato che la verifica degli interessi usurari deve essere verificata trimestralmente e non limitatamente alla data della stipula dei contratti trattandosi, nel caso de quo, di contratti di affidamento, che erroneamente non sono state incluse le spese del contratto di assicurazione, la commissione di massimo scoperto e la commissione di messa a disposizione fondi.
Prendendo le mosse da queste ultime due critiche va detto che il ctu, con le risposte alle note critiche, ha chiarito come la commissione di massimo scoperto non è mai stata pattuita né applicata dall'Istituto
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bancario, mentre la commissione di messa a disposizione fondi è stata da lui inclusa nel calcolo del
Teg ai fini della rilevazione dei fenomeni di usura.
Quanto alle spese di assicurazione il ctu non ne ha tenuto conto non avendo rinvenuto alcuna documentazione in atti relativa al suddetto contratto assicurativo, così da poter risalire agli importi addebitati, e l'onere della prova dell'esistenza di tale contratto grava sulla parte attrice che, invece, con la memoria istruttoria, aveva chiesto ordinarsi alla banca l'esibizione, pur precisando che trattavasi di contratto “sottoscritto dalla a garanzia dell'originario finanziamento e dei Parte_1 successivi collegati” (pag. 3 delle “Note art. 183 VI co. II° termine) e che, quindi, era nella sua disponibilità.
Parimenti corretto alla luce della giurisprudenza surricordata (Sezioni unite della Corte di Cassazione
n. 24675 del 19/10/2017) è stato il calcolo effettuato dal perito per rilevare l'eventuale superamento del tasso soglia solo al momento della pattuizione contrattuale.
Non sono neppure condivisibili le censure afferenti alla metodologia di calcolo utilizzata dal ctu poiché questo giudice ritiene di aderire alla giurisprudenza di merito che ritiene non solo che l'utilizzo delle
Istruzioni della BA d'Italia è l'unico strumento che consente di avere risultati coerenti con tassi medi rilevati ai fini dell'usura, rispondendo così a esigenze logiche e metodologiche di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli affrontare, ma riconosce ad esse anche natura di norme tecniche autorizzate (cfr Tribunale di Milano 3.6.2014 n. 7234).
In questo senso si è espressa anche la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 19597 del
2020, che fa continuo riferimento alle Istruzioni della BA d'Italia, e ne è conferma il dato normativo, che stabilisce che il limite usurario del tasso di interesse si determina sulla base del tasso soglia la cui rilevazione è rimessa con cadenza trimestrale al Ministro del Tesoro di concerto con la BA
d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi (articolo 2 della legge 108 del 1996), e con l'espresso richiamo contenuto nei suddetti decreti ministeriali alle Istruzioni in parola.
Dal rilievo dei tassi emerge inoltre che essi, nel corso degli anni, si sono tenuti tra 4,8 e 7,6 aumentando in misura proporzionale alla variazione del tasso soglia, ma restando sempre parecchio al di sotto di esso, sicché deve escludersi che la banca abbia posto in essere condizioni sempre più sfavorevoli per la determinandone l'indebitamento e che abbia approfittato della condizione Parte_1 economica di fragilità della società.
Anatocismo
11. In merito alle contestazioni afferenti alla capitalizzazione degli interessi va premesso che l'anatocismo bancario è disciplinato dall'art. 120, comma 2, t.u.b., come modificato dal d.lgs. n. 242/1999, in base al quale: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
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Anche la delibera del CICR del 9 febbraio 2000 prevede l'obbligo della stessa periodicità degli interessi (art. 3) e aggiunge quello di indicare il tasso di interesse applicato e, nei casi di capitalizzazione infrannuale, di indicare il valore del tasso rapportato su base annua tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, precisando che le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.
Nella specie il ctu ha rilevato che, sebbene nel contratto di apertura di credito sia stata prevista l'indicazione della pari periodicità di capitalizzazione trimestrale per i tassi a credito ed a debito, non risulta indicato il TAE (Tasso Annuo Effettivo) del tasso creditore, ma è indicato il solo tasso creditore nominale dello 0,05%, e non risulta indicato il TAE (Tasso Annuo Effettivo) dei tassi debitori sia entro che oltre fido.
Anche nei successivi atti di variazione di apertura di credito non risulta indicato il TAE (Tasso Annuo
Effettivo) del tasso creditore ed è indicato il solo tasso creditore nominale dello 0,05%, e manca l'indicazione del TAE (Tasso Annuo Effettivo) dei tassi debitori entro fido e/o oltre fido.
Sulla base di tali evidenze il CTU ha correttamente escluso dal calcolo del dovuto ogni effetto derivante dalle clausole anatocistiche poiché l'omessa indicazione del Tasso Annuo Effettivo comprensivo degli effetti della capitalizzazione si pone in contrasto con quanto disposto dalla delibera
CICR, rendendo le clausole anatocistiche non validamente pattuite.
Isc o Taeg
12. Quanto alla mancata indicazione dell'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG) va detto che esso è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993. (cfr Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023). Tale indice assolve, infatti, una mera funzione informativa e non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto e la sanzione della nullità per la sua mancata o non corretta indicazione è prevista solo per il caso del credito al consumo (l'art. 125 bis comma 6 TUB), che non viene in rilievo nella specie poiché gli stessi attori, nell'atto di citazione, hanno chiarito che il finanziamento ottenuto mediante l'apertura di credito in conto corrente era finalizzato a realizzare un progetto imprenditoriale sul terreno situato tra l' e il Tribunale di Viterbo. Controparte_8
Indeterminatezza dei tassi debitori
13. In merito all'omessa indicazione e all'indeterminatezza dei tassi di interesse il ctu ha rilevato che nei contratti di variazione dell'apertura di credito del 30 gennaio 2017, del 29 settembre 2017 e del 19 ottobre 2017 sono indicate due diverse modalità di calcolo dei tassi debitori ultra-fido, nella misura del
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12,00% e nella misura del “11,50% punti in più del tasso Euribor 3 mesi/365 come sopra specificato con un minimo del 11,50% ed un massimo del 12,00%”, rendendo di fatto indeterminati tali tassi.
Pertanto, il ctu ha correttamente ritenuto l'inosservanza del comma 4 dell'art. 117 TUB che impone una specifica indicazione in contratto dei tassi di interesse praticati e in riferimento ai suddetti contratti di variazione ha applicato il criterio di calcolo sostitutivo di cui al comma 6 dell'art. 117 cit.
Commissione di massimo scoperto e Commissione Disposizione Fondi
14. In ordine alla Commissione di massimo scoperto e alla Commissione Disposizione Fondi parte attrice ne contesta la valida pattuizione in forma scritta poiché la BA non ha indicato “la base di calcolo
(es. media degli affidamenti concessi, importo dell'affidamento, massimo scoperto all'interno del fido, etc.), la metodologia di calcolo, il periodo di riferimento (es. commissione annuale, commissione trimestrale, etc.), la frequenza di liquidazione (es. mensile, trimestrale, etc.) e il divisore di calcolo (es. anno civile 365 giorni, anno commerciale 360 giorni), utilizzato per il conteggio della commissione”
(cfr Note art. 183 VI co. Cpc I° termine).
Il ctu ha rilevato che è stata pattuita e applicata la sola Commissione di disposizione fondi nella seguente misura:
a) apertura di credito del 27/12/2010 CDF 0,1250%
b) variazione del 30/01/2013 CDF 0,2500%
c) variazione del 30/01/2014 CDF 0,3750%
d) variazione del 30/01/2015 CDF 0,3750%
e) variazione del 29/01/2016 CDF 0,3750%
f) variazione del 30/01/2017 CDF 0,3750%
g) variazione del 29/09/2017 CDF 0,3750%
h) variazione del 19/10/2018 CDF 0,5000%
e che nel documento di sintesi, allegato alle singole variazioni è precisato che la percentuale di essa
è calcolata sull'importo concesso in affidamento con frequenza di addebito Trimestrale, sicché deve concludersi che la pattuizione è sufficientemente determinata e la doglianza attorea è infondata.
Modifica unilaterale dei tassi debitori
15. Gli attori hanno dedotto che la ha applicato tassi d'interesse debitori superiori a quelli fissati CP_1 nel contratto, senza rispettare l'art. 118 Tub, che impone la previsione contrattuale della modifica unilaterale, la sua specifica approvazione da parte del cliente, l'esistenza di un giustificato motivo a supporto dell'esercizio dello ius variandi e il preavviso di 60 giorni.
In proposito il CTU ha riferito che all'articolo 16 del contratto di apertura di credito del 2010 era stato espressamente pattuito lo ius variandi della che esso è stato esercitato una sola volta con CP_1 comunicazione scritta al cliente del 30 settembre 2012, giustificando la necessità della modifica in relazione “agli andamenti del rapporto e al contesto di mercato che ha fatto lievitare in maniera
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significativa il costo della raccolta della liquidità” e individuando nel 10 dicembre 2012 la data di decorrenza della variazione.
Risulta pertanto rispettato il dettato normativo, peraltro, il ctu ha precisato che l'incidenza della variazione è stata sottoposta a “verifica di eventuali fenomeni di usurarietà, dalla quale è emerso che il tasso TEG è al di sotto del tasso soglia di periodo” (cfr risposta del ctu alle osservazioni critiche di parte attrice) sicché la doglianza attorea va rigettata.
16. Riepilogando, in relazione al contratto di conto corrente con garanzie ipotecarie concluso nell'anno
2010 e alle successive variazioni contrattate tra le parti, sono risultate infondate le doglianze afferenti alla nullità per usura originaria;
alla natura indebita delle somme percepite per modifica unilaterale degli interessi debitori al di fuori delle previsioni di legge, all'applicazione di spese e commissione di massimo scoperto e commissione di disponibilità fondi non contrattualmente pattuite, mentre risulta fondata la contestazione relativa all'anatocismo bancario e quella relativa all'insufficiente determinazione del tasso debitore oltre fido delle variazioni del 30.01.2017, del 29.09.2017 e del
19.10.2018, con conseguente necessità di applicare il tasso sostitutivo nella misura prevista dall'art. 117 TUB.
In applicazione di tali criteri, dal calcolo effettuato dal CT (che ha tenuto conto di tutta la documentazione bancaria ivi inclusa quella prodotta il 13.08.2024 e ha computato le valute sulle operazioni di accredito di titoli negoziati dal giorno di effettivo acquisto della disponibilità del relativo importo da parte della sulla base della data contabile) è emerso che il saldo del conto corrente CP_1 ordinario nr. 20832978 al 30 giugno 2019 era pari ad € 744.394,02 a debito del Cliente inferiore all'ammontare di € 800.098,74 indicato dalla BA (ipotesi indicata dal ctu come “A1)” coerente con le motivazioni giuridiche sopra evidenziate), con conseguente addebito in eccesso dell'importo di €
55.704,72.
17. Gli attori hanno anche chiesto di riqualificare il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria in un mutuo applicandone la relativa disciplina;
la domanda si basa sul fatto che, seppure sotto forma di apertura di credito, lo ha agito per conseguire in via immediata l'intero Parte_1 importo finanziato di € 750.000, necessario all'acquisto del terreno ove intendeva realizzare il progetto edilizio, sicché la differenza tra i due contratti di fatto non sarebbe ravvisabile, e sul fatto che la banca ha preteso l'iscrizione ipotecaria per un valore (€ 1.500.000) pari al doppio dell'importo finanziato (€
750.000).
Tali circostanze non sono però dirimenti.
Ai sensi dell'articolo 1362 c.c. il contratto deve essere interpretato indagando la comune intenzione delle parti e non limitandosi al senso letterale delle parole e a tal fine occorre valutare il comportamento complessivo anche posteriore alla sua conclusione.
Fermo restando che il contratto del 2010 è stato esplicitamente ricondotto all'apertura di credito, la volontà di stipulare siffatto negozio si evince dal Verbale dell'assemblea dei soci della società Pt_1
[... del 30 novembre 2010, con cui è stato conferito specifico mandato all'amministratore unico di
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richiedere uno scoperto di conto corrente ipotecario di € 750.000 per la durata di 24 mesi, salvo proroga, per l'acquisto dell'area edificabile dove doveva realizzarsi il progetto imprenditoriale della stessa società.
Il presidente nel corso dell'assemblea ha rappresentato ai soci la vantaggiosità economica dell'acquisizione poiché l'immobile da acquistare era in una zona strategica e in fase di sviluppo per attività di servizio e commerciali, sicché la vendita e la locazione degli spazi non avrebbe dovuto incontrare specifiche difficoltà. E' dunque evidente che, nell'esercizio della loro libertà negoziale, i soci hanno scelto uno strumento contrattuale consono al tipo di operazione poiché consentiva di reperire dal ceto bancario risorse adeguate a realizzare un progetto che si riteneva di breve/medio termine (gli stessi attori in citazione hanno rappresentato come inconvenienti non previsti il successivo insorgere di complicazioni burocratiche e della crisi economica che hanno rallentato il programma inizialmente concepito) e il cui successo economico, ritenuto pressocché certo, avrebbe consentito di rientrare in maniera veloce dall'esposizione debitoria.
Peraltro, la duttilità dello strumento prescelto, che consente al soggetto finanziato di ripristinare la disponibilità del credito in proporzione alle proprie disponibilità, era specificamente confacente al progetto imprenditoriale della di vendere i singoli spazi del complesso edilizio da costruire, Parte_1 così da ripianare, con le entrate via via realizzate, il finanziamento iniziale.
Peraltro, la conferma del fatto che l'apertura di credito è stata frutto di una precisa scelta imprenditoriale deriva dalle successive variazioni, a fondamento delle quali vi è sempre stata la volontà dell'assemblea dei soci di prorogare l'affidamento a suo tempo concesso dalla CP_10
, senza che in tale sede sia mai emersa alcuna volontà di convertire lo strumento finanziario
[...] in un contratto di mutuo (cfr verbale dell'assemblea dei soci del 20.1.2013, del 16.01.2014, del
10.1.2016, del 18.01.2017, del 9.09.2017 del 12.09.2018).
Quanto alle ipoteche, nella pratica commerciale, il rilascio di garanzie è richiesto dagli istituti bancari anche per l'apertura di credito e parimenti coerente a tale pratica è la misura richiesta, in quanto proporzionata all'esigenza di garantire il rientro del finanziamento, il pagamento degli interessi e delle spese, e considerato che l'ipoteca rilasciata era di primo grado solo per l'immobile di Viterbo, via
AL e BO, mentre l'immobile della Strada Sammartinese n. 29 era già gravato in favore della . CP_11
D'altronde, neppure è possibile procedere alla riduzione delle ipoteche poiché la somma accertata come dovuta dal ctu risale al 2019 e nel frattempo sono ulteriormente maturati interessi;
inoltre, va considerato che il realizzo del credito mediante procedura esecutiva comporta un aggravamento notevole derivante dalle spese della suddetta procedura, a cui si unisce l'incertezza di realizzare, con la vendita dei beni ipotecati, l'esatto valore attribuito in sede di costituzione della garanzia.
CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO N.201281466
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18. Il mutuo chirografario in discussione è un mutuo a tasso fisso contratto da , Parte_3 [...]
, il 29.09.2017 con la Parte_5 Parte_4 Controparte_12 er l'importo di € 142.000,00, da rimborsarsi in nr. 24 rate trimestrali (con prima
[...] rata scadente 08/01/2018 e l'ultima scadente 08.10.2023) di € 7.560,95, con garanzia cambiaria con scadenza a vista per € 200.000,00 rilasciata dai debitori.
In merito al suddetto contratto gli attori hanno chiesto di dichiararne la nullità, risoluzione o rescissione con conseguente restituzione delle garanzie prestate per: 1) invalidità derivata dalla nullità del contratto di apertura di credito, a cui il mutuo si assume essere collegato, 2) assenza di causa, poiché il prestito sarebbe stato contratto per ripianare l'apertura di credito ovvero un debito di fatto inesistente;
3) mancanza di traditio della somma, poiché le somme mutuate non sarebbero mai uscite dal patrimonio del mutuante che le avrebbe utilizzate per coprire “il presunto scoperto maturato sul contratto principale” (pag. 12 della citazione); 4) usurarietà e indeterminatezza del tasso di interesse.
Orbene l'eccezione di nullità per invalidità derivata e quella di assenza di causa sono infondate perché, come si è detto, il contratto di apertura di credito stipulato da è valido e, seppur Parte_1 leggermente ridimensionata rispetto alla prospettazione della banca, la somma dovuta in adempimento di esso è di € 744.394,02.
Quanto alla natura reale del mutuo essa non implica la consegna materiale della somma, ben potendo la traditio essere solo giuridica mediante la creazione di un titolo autonomo di disponibilità giuridica a favore del mutuatario per utilizzare le somme in piena autonomia e senza l'intermediazione della banca.
Il ctu, dalla documentazione in atti, ha rilevato che il 29.09.2017 l'importo del mutuo chirografario è stato accreditato per € 140.647,58 sul c/corrente nr. 20954970 intestato alle persone fisiche
[...]
, e presso l'istituto bancario Pt_3 Parte_5 Parte_4 Controparte_12
.
[...]
Esso è stato utilizzato quanto a € 99.321,77 per estinguere il prestito n. 20125533 e quanto a €
29.300,00 quale finanziamento soci della in coerenza con le intenzioni dichiarate dai Parte_1 contraenti nella richiesta, finalizzata ad ottenere il suddetto mutuo di € 142.000, che il 18 settembre
2017 i fratelli hanno inviato all'istituto bancario convenuto. Pt_3
La consulenza tecnica d'ufficio ha rilevato inoltre che il tasso di interesse contrattuale previsto per gli interessi moratori e per quelli corrispettivi, all'epoca della stipula, non superava il tasso soglia usura previsto per la tipologia di prestito, riconducibile alla categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” e che non vi sono elementi di indeterminatezza del contratto.
In particolare da quest'ultimo si evince che esso ha ad oggetto un finanziamento chirografario, garantito da accettazione cambiaria, per l'importo di € 142.000, rimborsabile in 24 rate trimestrali di €
7.560,65, TAN fisso dell'8,25%, con scadenza della prima rata 8 gennaio 2018 e scadenza nell'ultima
8 ottobre 2023, TAEG 8,79%, spese di istruttoria € 600, commissioni per riscossioni rate € 72
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commissioni estinzione anticipata € 1% del capitale residuo, imposta sostitutiva 0,25% del finanziamento.
Tali elementi contenuti nel contratto, poiché consentono di effettuare il calcolo delle rate e degli interessi dovuti, non solo non ne escludono la nullità, ma rendono anche irrilevante la mancanza del piano di ammortamento.
La validità del contratto di mutuo chirografario esclude l'accoglimento della domanda di restituzione delle cambiali che lo hanno garantito, che non sono sproporzionate tenuto conto degli interessi e delle spese dovuti, e non potendo ravvisarsi una responsabilità per violazione della buona fede da parte della banca per quanto appresso si dirà.
RESPONSABILITA' DELLA BANCA CONVENUTA
11. Infine, gli attori hanno chiesto di accertare la responsabilità della banca, che li ha dichiarati decaduti dal beneficio del termine, li ha segnalati presso la Centrale rischi della BA d'Italia e ha protestato la cambiale data in garanzia per il mutuo chirografario, poiché avrebbe agito in contrasto con i principi di correttezza e buona fede.
In particolare, rilevano che la segnalazione è avvenuta a seguito del mancato pagamento di una sola rata del mutuo chirografario, peraltro scaduta durante la pandemia, e determinata dall'inesistenza dell'insolvenza e dell'inadempimento del contratto di apertura di credito, a cui tale mutuo era collegato;
che il pagamento delle rate precedenti del mutuo, dalla 2° alla 8°, era avvenuto il 19 dicembre 2019, mediante il versamento della somma di € 98.000 derivante dalla vendita del casale sito in Strada
Sammartinese dell'avvocato , già gravato da ipoteca fin dal 2010 in favore dell'istituto Parte_6 di credito, che era stato acquistato dal Dott. , marito dell'Avv. ; che Persona_4 Parte_5 erano state rafforzate le garanzie ipotecarie, come richiesto dalla banca;
che nel corso del rapporto i pagamenti delle rate trimestrali erano avvenute sempre in unica soluzione;
che la revoca del finanziamento è avvenuta dopo la conclusione, nel dicembre 2019, dell'accordo per la rinegoziazione dell'intero debito, comprensivo dell'esposizione derivante dall'apertura di credito;
che la banca non ha dato il preavviso e avviato il contraddittorio;
che non sussisteva alcuna situazione patrimoniale che giustificasse la segnalazione, né per la né per i soci. Parte_1
La tesi degli attori non può essere condivisa.
Innanzitutto va detto che l'illegittimità del comportamento della banca, che ha segnalato gli attori alla centrale rischi non può derivare dalla supposta inesistenza del debito poiché si è già detto che il contratto di apertura di credito e il mutuo chirografario ad esso collegato sono esenti dalle censure di nullità contenute in citazione, con l'unica eccezione degli effetti dell'anatocismo che incidono in misura proporzionalmente poco significativa rispetto al debito maturato sul contratto di apertura di credito.
Venendo alla decadenza dal beneficio del termine e al conseguente obbligo di rientro immediato dell'importo del capitale, interessi e spese del mutuo essi sono previsti dall'articolo 4 del contratto una
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volta che siano decorsi 10 giorni dalla data di scadenza di una qualsiasi rata senza che si sia provveduto al suo pagamento.
La ha inviato la comunicazione di decadenza e revoca immediata del finanziamento in data CP_1
1.10.2020 richiamando la negativa evoluzione della posizione debitoria complessiva e avendo cura di precisare che i debitori non potevano rientrare nei benefici del cosiddetto decreto “Cura Italia” poiché la loro posizione rientrava nelle cosiddette “esposizioni creditizie deteriorate” in data antecedente all'adozione del decreto-legge n. 18 del 2020.
Alla data della comunicazione di decadenza risultavano insolute due rate del mutuo con scadenza l'8.4.2020 e l'8.7.2020 e già in precedenza, con mail del 28.07.2020, la aveva avvisato i debitori CP_1 della necessità di regolarizzare il pagamento delle due rate trimestrali scadute per l'importo complessivo di € 15.121,9, avvertendo che in difetto avrebbe proceduto ad appostare la posizione a sofferenza e a protestare la cambiale rilasciata a garanzia.
Peraltro, la conferma dell'andamento negativo del debito deriva proprio dal fatto che le rate, dalla seconda all'ottava, erano state pagate in ritardo, in unica soluzione, il 19 dicembre 2019 a seguito della vendita dell'immobile del garante della società circostanza che già di per sé testimonia Parte_1
l'esistenza di una situazione di difficoltà economica idonea a giustificare la segnalazione a sofferenza e che è altresì confermata dalla richiesta di sospendere le rate del mutuo chirografario avanzata dallo studio legale , che la ha rigettato il 6.4.2020 proprio perché la posizione era “appostata Pt_3 CP_1 ad inadempienza con probabile non performing” (cfr doc. F allegato alla seconda memoria ex art. 183 cpc degli attori).
Dall'insieme di tali circostanze può quindi concludersi che vi erano adeguati segnali della situazione di difficoltà economica dei debitori e della con conseguente legittimità della valutazione Parte_1 negativa della loro situazione patrimoniale ritenuta deficitaria da parte della banca.
In senso contrario non può neppure argomentarsi la violazione della buona fede poiché l'istituto di credito avrebbe disatteso l'accordo per la ristrutturazione della complessiva esposizione debitoria concluso nel dicembre del 2019 poiché dalla lettera del 22 maggio 2020 e dalla successiva del 3 luglio
2020, a firma degli avv. e , entrambe antecedenti alla comunicazione di Parte_5 Parte_4 decadenza dal termine e di revoca del finanziamento, emerge chiaramente l'inesistenza di tale accordo e rende superflua la prova orale su cui la difesa attorea ha insistito all'udienza di precisazione delle conclusioni.
In entrambe le missive, infatti, gli avvocati contestano alla di aver percepito somme Pt_3 CP_1 indebite per il complessivo ammontare di € 253.000 con violazioni del TUB e lamentano la causazione di un danno alla società, ai soci e ai garanti per l'indebitamento personale assunto per pagare gli interessi passivi scaduti sul contratto di apertura di credito. Tale comportamento è incompatibile con l'esistenza di un accordo di ristrutturazione ed esclude che la banca, in presenza dei segnali di difficoltà economica di cui si è detto, abbia agito in maniera scorretta.
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12. Infine, non può addivenirsi nemmeno alla rescissione dei rapporti contrattuali perché stipulati in condizioni di bisogno e inique poiché quanto all'apertura di credito si è già detto che essa doveva sostenere un progetto imprenditoriale che si è rivelato errato, mentre in relazione al mutuo chirografario va detto che la maggior parte della somma (€ 99.321,77) è stata utilizzata per estinguere il prestito n. 20125533 contratto per sostenere le spese di ristrutturazione dell'immobile dei fratelli
. Pt_3
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore della CP_1
per il cautelare, per la fase di studio, per la fase introduttiva e per 1/3 della fase istruttoria (avendo
[...] fatto le note ex art. 183 cpc) e in favore della per 2/3 per la fase istruttoria e per la CP_3 CP_3 fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , Parte_1 Parte_3
, e così provvede: Parte_4 Parte_5 Parte_6
1. Dichiara la legittimazione attiva ad intervenire in giudizio della quale Controparte_3 cessionaria del credito della Controparte_1
[...]
2. Dichiara che il saldo passivo del contratto di apertura di credito in c/corrente n.20832978 a carico della alla data del 30 giugno 2019 era pari ad € 744.394,02 con esclusione Parte_1 dell'anatocismo e applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB alle variazioni del
30.01.2017, del 29.09.2017 e del 19.10.2018 per insufficiente determinazione del tasso debitore;
3. Rigetta ogni altra domanda;
4. Condanna e , , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 che liquida in € 13.000 e in favore di che liquida
[...] Controparte_3 in € 9.000.
5. Pone definitivamente a carico di parte attrice gli oneri di CTU.
Così deciso in Viterbo il 30 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi
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