Sentenza 3 maggio 2004
Massime • 1
In tema di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, qualora sia intervenuto un accordo tra datore di lavoro e sindacato con il quale vengono concordati i criteri di individuazione del personale da porre in cassa integrazione, può farsi a meno della comunicazione di cui all'art. 1, comma settimo, della legge n. 223 del 1991, mentre se mediante l'accordo sindacale si pongono solo alcuni limiti alla scelta discrezionale del datore di lavoro, che rimane tuttavia espressione del suo unilaterale potere direttivo, è necessario comunque, per la piena realizzazione dell'esigenza informativa ad essa sottesa, che il datore di lavoro effettui la comunicazione prescritta dall'art. 1, comma settimo, della legge n. 223 del 1991.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2004, n. 8353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8353 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GARBOLI CONICOS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENATO SILVESTRI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZZ EM, RM AT, IN TO, TA SO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO PERAINO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 686/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 10/07/01 - R.G.N. 4256/2000;
udita la relazione della, causa svolta nella Pubblica udienza del 19/12/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato SILVESTRI;
udito l'Avvocato PERAINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con distinti ricorsi depositati il 5 dicembre 1997 LI ZZ, TA RM, DE IN, OM TA, dipendenti della società GARBOLI-CONICOS S.p.A., chiedevano all'allora Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, di: a) dichiarare nullo e comunque annullare, ai sensi dell'art. 2113 c.c., qualsiasi atto o dichiarazione eventualmente sottoscritto dal ricorrente, comunque implicante rinuncia o transazione;
b) dichiarare illegittimi comunque annullare il provvedimento con il quale i ricorrenti erano stati collocati in CIGS;
c) ordinare la riammissione in servizio nel posto e nelle mansioni precedentemente occupate;
d) condannare la società convenuta al pagamento di tutte le differenze economiche maturate e non percepite dalla data dell'illegittimo provvedimento di CIGS alla pronuncia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno di tali domande essi sostenevano di essere dipendenti della LI Rep S.p.A.; che con accordi del 29.9.1993 e del 6.10.1993 era stata conclusa la procedura per l'applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria nelle società facenti parte del gruppo I.R.I. (e fra queste la convenuta); che quindi erano stati posti in CIGS, ma che tale provvedimento doveva ritenersi illegittimo: a) perché l'azienda aveva violato gli oneri di informativa e consultazione sindacale circa i criteri di individuazione dei lavoratori da collocare in CIGS (art. 1, comma 7, L. 223/91); b) perché l'azienda non aveva previsto la "rotazione dei lavoratori" da collocare in CIGS, non motivando in alcun modo tale decisione (art. 1, commi 2, 7 ed 8, L. 223/91); e) perché l'azienda, nella scelta dei lavoratori da collocare in CIGS aveva violato i criteri di cui all'art. 5 L. 223/91. In via istruttoria, i ricorrenti formulavano richiesta di prova per testi su tali circostanze, e chiedevano l'esibizione, da parte della società, dei libri paga e matricola dei dipendenti, oltre che dei verbali relativi all'esame congiunto con le OO.SS..
1.1. La LI-Rep si costituiva ritualmente in giudizio eccependo la inammissibilità e, comunque, la infondatezza delle avverse domande.
In particolare, in via pregiudiziale, eccepiva la carenza di giurisdizione dell'a.g.o. rispetto ai titoli dedotti in giudizio, atteso che le violazioni invocate da controparte si sarebbero tradotte in vizi di illegittimità della procedura di CIGS, la quale implica una discrezionalità amministrativa e le cui controversie, pertanto, vanno demandate al giudice amministrativo. In via preliminare, inoltre, la LI eccepiva la inammissibilità stessa della pretesa riammissione in servizio dei ricorrenti (invocata quale conseguenza della declaratoria di invalidità della procedura attuata dalla società), atteso che tale effetto viene previsto dalla legge solo ed esclusivamente per il diverso caso di cessazione del rapporto all'esito della procedura di mobilità. Nel merito la società rilevava la infondatezza della pretesa illegittimità dei provvedimenti di CIGS per asserita violazione degli oneri di informazione e consultazione da parte dell'azienda, richiamando tutti gli incontri ed i verbali di accordo intervenuti fra le parti sociali a livello nazionale, provinciale e locale, i quali avevano accompagnato tutta la procedura.
Circa la mancata adozione della rotazione la società rilevava, attraverso l'interpretazione delle norme di riferimento, che essa poteva anche non essere attuata per motivi di ordine tecnico- organizzativo, da comunicarsi solo nel programma da presentare al Cipi, e non invece alle OO.SS..
Circa la violazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5 L. 223/91 la società rilevava, come per le altre doglianze, la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, atteso che le norme da essi invocate erano poste a tutela di interessi collettivi, i quali quindi, se del caso, avrebbero dovuto (e potuto) essere azionati solo dal sindacato e con lo specifico rimedio di cui all'art. 28 L. 300/70. D'altro canto, la società precisava comunque che la scelta dei ricorrenti era derivata dalla corretta applicazione dei criteri di scelta previsti dalla legge, e segnatamente dal criterio delle "esigenze tecnico-organizzative", stabilito negli specifici accordi sindacali quale prioritario rispetto agli altri.
Infine, la società rilevava la nullità della pretesa condanna al pagamento "di tutte le differenze, economiche", in quanto generica ed indeterminata, e quindi contraria ai principi di specificità delle allegazioni di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 414 c.p.c.. In via riconvenzionale, e subordinatamente all'eventuale accoglimento delle domande dei ricorrenti, la società formulava domanda affinché da quanto riconosciuto ai ricorrenti fosse detratto quanto dagli stessi percepito per l'attività prestata nei lavori socialmente utili (sotto il profilo dell'aliunde perceptum).
1.2. All'udienza del 25 giugno 1999 i ricorsi venivano riuniti e, all'udienza del 13 aprile 2000 la causa veniva discussa, con lettura del dispositivo;
con sentenza n. 7112 del 20 aprile 2000 l'adito pretore di Roma rigettava le domande formulate dai lavoratori.
2. Avverso tale sentenza interponevano appello i quattro originari ricorrenti, riproponendo le proprie doglianze e chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado. Si costituiva nel secondo grado di giudizio la LI-Conicos S.p.A. (nuova denominazione della LI Rep S.p.A.), contestando ancora una volta la ammissibilità e la fondatezza delle avverse pretese e chiedendo conclusivamente il rigetto dell'appello. La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 686/01 del 3 aprile - 10 luglio 2001, poi notificata il 20 settembre 2001, ha pronunziato dispositivo con il quale, "in riforma della sentenza impugnata, accertata la nullità dei provvedimenti di collocazione in CIGS, dichiara il diritto degli appellanti alla riammissione in servizio condannando la società appellata al pagamento in loro favore delle differenze, tra il trattamento percepito a titolo di indennità di Cigs e di lavori socialmente utili nei periodi di sospensione da ciascuno subiti e quello dovuto a titolo di retribuzione per i medesimi periodi, oltre accessori ex art. 429 c.p.c., condanna altresì la società appellata alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in L.
6.500.000 per il I grado (di cui 2. 300.000 per diritti e 4.000.000 per onorari) e L.
7.000.000 per il 2^ grado (di cui 3.000.000 per diritti e 3.800.000 per onorari)".
3. Avverso tale sentenza la LI- Conicos s.p.a. propone ricorso con due motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resistono con controricorso i lavoratori intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in due motivi.
Con il primo motivo la società ricorrente - denunciando la violazione e falsa a applicazione dell'art. 12 delle Preleggi;
degli artt. 1, 6 e 7 L. 23 luglio 1991 n. 223; dell'art. 5 L. 20 maggio 1975 n. 164; degli artt. 1362 e ss. cc. e degli artt. 2697 ss. cc.
(art. 360, n. 3, c.p.c.), nonché motivazione contraddittoria circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.) - lamenta che erroneamente la pronuncia impugnata non abbia considerato che la sanzione delle eventuali inadempienze a livello procedimentale non può che essere di natura collettiva e concretarsi nell'antisindacalità del comportamento datoriale. Inoltre la sentenza impugnata non ha considerato che comunque gli oneri di comunicazione erano stati assolti con gli accordi sindacali del 29.9.1993 e del 6.10.1993. Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente - denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 preleggi, dell'art. 1, commi 7 e 8 L, 23 luglio 1991 n. 223; degli artt. 1362 e ss. cc. (art. 360, n. 3, c.p.c.) - lamenta che la sentenza impugnata non abbia considerato che, allorché il datore di lavoro abbia deciso di non adottare il criterio della rotazione, è inconfigurabile un onere di comunicarne le modalità.
2. Il ricorso - i cui due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi - è infondato.
2.1. In diritto va ribadito l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 11 maggio 2000 n. 302) che, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base al combinato disposto degli art. 1, settimo comma, legge 23 luglio 1991 n. 223 e 5, commi quarto e quinto, legge 20 maggio 1975 n. 164), tale illegittimità' potendo essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.
Quindi la tesi della difesa del ricorrente - che, pur non ignorando la cit. pronuncia delle Sezioni Unite, già pubblicata all'epoca del ricorso, continua a sostenere che la sanzione della violazione delle prescrizione procedimentali suddette non può che essere di livello collettivo, comportanti (solo) l'antisindacalità del comportamento datoriale - risulta smentita dalla giurisprudenza. La circostanza poi che la difesa della ricorrente abbracci una tesi disattesa dalle Sezioni Unite senza porsi in critico confronto con le argomentazioni di quest'ultima consente a questo Collegio di limitarsi a ribadire il già enunciato principio di diritto e le motivazioni su cui esso si fonda (per le quali da ultimo v. anche in senso conforme Cass. 19 agosto 2003 n. 12137).
2.2. La difesa della società si articola poi anche in punto di fatto perché sostiene che in concreto le garanzie procedimentali sarebbero state rispettate mediante la stipulazione di due accordi sindacali del 29 settembre 1993 e del 6 ottobre 1993.
Sotto questo profilo - che non concerne più l'esatta interpretazione della legge, bensì la sufficienza e non contraddittorietà della motivazione - deve considerarsi che la sentenza impugnata tiene ben conto di questi due accordi ed afferma in proposito che con il primo accordo - che era una sorta di accordo-quadro in quanto riguardava plurime società controllate dalla società IRITECNA - le parti avevano concordato che la società attualmente ricorrente avrebbe considerato l'applicabilità della rotazione compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, previa definizione a livello aziendale dell'eventuale programma di rotazione, della durata e delle tipologie delle figure interessate. Il successivo accordo del 6 ottobre 1993 - secondo la sentenza impugnata - non conteneva alcun riferimento alla mancata attuazione dei meccanismi di rotazione;
conteneva invece un generico riferimento ai criteri di scelta di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 1991. Ciò ha indotto la Corte d'appello ad affermare che questa indicazione (per relationem) era priva di "un contenuto minimo di riconoscibilità dei criteri di scelta dei lavoratori interessati alla sospensione".
A fronte di ciò la difesa della società ha puntualizzato che effettivamente tale accordo richiamò i criteri dell'art. 5 cit, peraltro "compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e organizzative" e che d'altra parte, quanto al criterio della rotazione, la società si impegnava a "valuta(re) positivamente la possibilità di applicazione dello strumento dei contratti di solidarietà", come criterio utilizzabile "in alternativa" a quello della rotazione.
2.3. Orbene in proposito questa Corte (Cass. 21 agosto 2003 n. 12307) ha affermato che, in tema di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, l'intervenuto accordo tra datore di lavoro e sindacato supera ogni eventuale anomalia formale attinente alle modalità' di consultazione di cui all'art. S della legge n. 164 del 1975 come modificato dall'art. 1, comma settimo, della legge n. 223 del 1991, essendo stata comunque raggiunta la finalità' dalle stesse perseguite.
Questo orientamento - anche se nella sostanza contrastato da un orientamento di grande rigore formale che, con riferimento alla fattispecie parallela, ma diversa, del collocamento in mobilità e dei licenziamenti collettivi, ha escluso che la previsione dei criteri di scelta in un accordo sindacale potesse esonerare il datore di lavoro dalle prescritte comunicazioni poste quali garanzie procedimentali - appare condivisibile. Ma occorre che le finalità conoscitive e di esternazione siano effettivamente già raggiunte con la stipulazione dell'accordo sindacale. Costituirebbe un vuoto formalismo richiedere che il datore di lavoro, dopo aver concordato con le organizzazioni sindacali i criteri di scelta del personale da porre in cassa integrazione, dovesse poi anche ribadire questi stessi criteri con un'apposita comunicazione.
Se però l'accordo sindacale non detta i criteri di scelta, ma si limita a porre dei paletti alla scelta del datore di lavoro, che costituisce espressione del suo unilaterale potere direttivo, l'esigenza informativa e di esternazione non può dirsi soddisfatta e quindi occorre non di meno la comunicazione prescritta dall'art. 1, comma 7, legge n. 223 del 1991. Ed è questo appunto il caso di specie che vede da una parte bilanciati i criteri dell'art. 5 della cit. legge n. 223 del 1991 con le esigenze tecnico-produttive ed organizzative, da apprezzarsi da parte della società stessa, e d'altra parte vede il criterio della rotazione reso flessibile dalla possibilità di ricorrere in alternativa ai contratti di solidarietà. Orbene la sentenza impugnata parla, in proposito, di mancanza di "un contenuto minimo di riconoscibilità dei criteri di scelta dei lavoratori interessati alla sospensione"; ciò in realtà non esprime altro che la valutazione di inidoneità della pattuizione contenuta nell'accordo sindacale del 6 ottobre 1993 ad esternare il criterio che la società avrebbe seguito per sospendere questo o quel lavoratore.
Anche i rilievi della difesa della società non fanno in realtà che confermare questa valutazione di inidoneità perché riferiscono il contenuto dell'accordo sindacale in termini nient'affatto contrastanti con l'apprezzamento della Corte d'appello: erano incerti (e quindi scarsamente determinati) i criteri dell'art. 5 della legge n. 223 del 1991 perché bastava che la società adducesse l'esistenza di esigenze tecnico-produttive ed organizzative per renderli inoperanti;
era incerto (ed anch'esso scarsamente determinato) il criterio della rotazione perché la società si riservava la possibilità di valutare il ricorso allo strumento alternativo del contratto di solidarietà.
Quindi appare nient'affatto contraddittoria, oltre che sufficientemente motivata, l'affermazione della Corte d'appello secondo cui mancava nella specie la predefinizione chiara ed univoca dei criteri di scelta;
mancanza questa aggravata - come non pretermette di sottolineare la Corte medesima - dalla mancata specificazione anche in sede giudiziale dei criteri applicati. In conclusione è corretta, nel senso che è immune da vizi di motivazione, la valutatone operata dalla Corte d'appello secondo cui nella specie la società aveva violato le disposizioni procedimentali richiamate omettendo le comunicazioni prescritte dall'art. 1 cit.
3. Complessivamente il ricorso deve essere integralmente respinto. Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 20,00 oltre euro 2.000 (duemila) per onorario d'avvocato.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2004