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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/11/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1049 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1049 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ARCANGELI DAVIDE ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._3 dell'Avv. ARCANGELI DAVIDE (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/06/2025 con il quale e Parte_1 CP_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 27.12.2008, a Verucchio (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 16.03.2010 e
22.12.2011, le figlie ed Parte_2 Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 28.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1.Casa coniugale
La casa coniugale sita in Rimini Via Sacramora 75C è interamente intestata alla sig.ra e Parte_1 rimarrà nella sua esclusiva proprietà e disponibilità. Il sig. , che in accordo con la sig.ra CP_1 Parte_1 ha già stabilito il proprio domicilio in altro luogo e provveduto al trasferimento di ogni proprio bene personale fuori dall'abitazione, dovrà trasferire la propria residenza altrove.
2.Affidamento e collocazione delle figlie;
diritto di visita del padre
Le figlie ed saranno affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma manterranno Parte_2 Per_1 la loro collocazione prevalente presso la casa materna sita in Rimini alla Via Sacramora 75/C. In considerazione dell'età delle loro figlie - trattandosi di due adolescenti - e della loro capacità di autodeterminarsi relativamente ai rispettivi impegni quotidiani, la cura e la gestione della quotidianità dei loro bisogni verranno gestite dai ricorrenti come di seguito indicato:
• il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica dopo cena;
nella settimana alternata al weekend suddetto il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie dall'uscita di scuola del venerdì sino al sabato dopo pranzo;
• durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
• nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
• per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
• per il giorno del compleanno delle figlie e per le occasioni che le coinvolgono direttamente (feste di fine anno scolastico, saggi relativi ad attività extrascolastiche, ecc.) i genitori concordano di presenziare entrambi e di definire e condividere di volta in volta quanto necessario per salvaguardare il benessere delle figlie e della continuità delle responsabilità genitoriali;
• più in generale, i coniugi si impegnano reciprocamente a collaborare e a ricercare soluzioni condivise in caso di particolari esigenze (malattie, impegni di lavoro, imprevisti vari, ecc), da comunicare con congruo anticipo, laddove possibile. Qualora entrambi fossero impossibilitati a far fronte alle esigenze di cui sopra, fatta salva la possibilità di ricorrere alle rispettive reti parentali e/o amicali da intendersi come figure significative e risorse delle minori, piuttosto che di “uso” esclusivo di ciascuno dei genitori, ciascuno dei genitori provvederà autonomamente nelle giornate e nei periodi di propria spettanza, secondo quanto previsto dalla calendarizzazione concordata. Ricorrendo possibili imprevisti, i genitori potranno modificare temporaneamente le condizioni sopra indicate previo accordo tra loro;
• le altre attività routinarie (come il rapporto con la scuola, il pediatra/medico di famiglia, i responsabili di attività extrascolastiche e ricreative, etc.) verranno gestite secondo il principio di garantire alle figlie ed continuità con quanto svolto finora e il loro sviluppo in un contesto di serenità Parte_2 Per_1 familiare.
3. Autosufficienza economica dei coniugi
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non pretendono quindi alcuna forma di mantenimento l'uno dall'altra e viceversa.
4. Assegno di mantenimento per le figlie
Il sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie la somma mensile di € 1.686,00 CP_1
(milleseicentottantasei/00) ovvero euro € 843,00 per ogni figlia. Come specificato al successivo punto
6b), sino a quando il sig. verserà delle somme, per conto della sig.ra a copertura della CP_1 Parte_1 quota parte di quest'ultima relativa alle rate del mutuo bancario contratto per l'acquisto della casa coniugale (attualmente pari a € 278,00), l'assegno di mantenimento sarà parzialmente compensato del corrispondente importo [per estrema chiarezza: in base alla situazione attuale, il sig. verserà a titolo CP_1 di mantenimento delle figlie alla sig.ra la somma di euro 1.408,00]. Parte_1
5. Assegni familiari
Le somme erogate a titolo di assegni familiari, ad oggi percepite dal padre, vengono integralmente riconosciute alla madre, pertanto il sig. , mano a mano che le incasserà, le accrediterà integralmente CP_1
a favore della sig.ra Parte_1
6. Mutuo casa coniugale
Posto che la casa coniugale è già intestata interamente alla sig.ra ma che il mutuo bancario Parte_1 contratto per il suo acquisto è intestato al 50% ciascuno tra i coniugi, il sig. CP_1
6a) in aggiunta all'assegno di mantenimento previsto per le figlie di cui al punto 4), verserà la sua quota parte delle rate del mutuo (pari al 50% e perciò attualmente ad euro 278,00) sino a che almeno una figlia vivrà nella casa coniugale in modo continuativo (sarà considerata cessata la continuità abitativa delle figlie nella casa coniugale qualora le stesse inizino un percorso universitario o comunque post diploma con permanenza domiciliare fuori Rimini, abbiano periodi di soggiorno di studio all'estero superiori a 2 mesi o siano autonome economicamente in quanto abbiano un proprio lavoro);
6b) a decurtazione e parziale compensazione dell'assegno di mantenimento previsto per le figlie di cui al punto 4), verserà, per conto della sig.ra la quota parte delle rate del mutuo spettante a Parte_1 quest'ultima (pari al 50% e perciò attualmente ad euro 278,00) sino a che permarrà per entrambe le figlie la continuità abitativa nella casa coniugale come sopra definita;
nel momento in cui la continuità abitativa nella casa coniugale cessasse per una sola delle figlie, il suddetto pagamento si ridurrà alla metà ovvero, secondo i valori attuali ad euro 139,00.
Nel momento in cui la continuità abitativa nella casa coniugale come sopra definita cesserà per entrambe le figlie, il sig. non dovrà versare più nulla per le rate di mutuo (né il proprio 50% -cfr 6a- né quello CP_1
a carico della moglie -cfr 6b-) e verrà modificato l'atto di mutuo originario attraverso la stipula di nuovo apposito atto notarile con il quale la Sig.ra si accollerà per intero il debito residuo. Parte_1
7. Spese straordinarie per le figlie
Le spese straordinarie saranno così ripartite: 80% a carico del padre e 20% a carico della madre;
i genitori si impegnano a concordarle ed a gestirle in modo condiviso, laddove vi siano il tempo e le condizioni per farlo;
ci si riferisce in particolar modo alle eventuali spese per visite mediche, attività scolastiche ed extrascolastiche che saranno comunque da documentare. Relativamente alle spese straordinarie impreviste ed urgenti sulle quali non sia stato possibile concordare preventivamente, ci si attiene a quanto previsto dal protocollo in essere tra il Tribunale di Rimini e l'Ordine degli Avvocati di Rimini per i procedimenti in materia familiare.
8. Assenso passaporto e documenti
I ricorrenti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio, nonché del passaporto elettronico delle figlie.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di alle Parte_1 CP_1 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verucchio (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 31 Parte II Serie A Anno 2008 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025. Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1049 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ARCANGELI DAVIDE ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._3 dell'Avv. ARCANGELI DAVIDE (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/06/2025 con il quale e Parte_1 CP_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 27.12.2008, a Verucchio (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 16.03.2010 e
22.12.2011, le figlie ed Parte_2 Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 28.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1.Casa coniugale
La casa coniugale sita in Rimini Via Sacramora 75C è interamente intestata alla sig.ra e Parte_1 rimarrà nella sua esclusiva proprietà e disponibilità. Il sig. , che in accordo con la sig.ra CP_1 Parte_1 ha già stabilito il proprio domicilio in altro luogo e provveduto al trasferimento di ogni proprio bene personale fuori dall'abitazione, dovrà trasferire la propria residenza altrove.
2.Affidamento e collocazione delle figlie;
diritto di visita del padre
Le figlie ed saranno affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma manterranno Parte_2 Per_1 la loro collocazione prevalente presso la casa materna sita in Rimini alla Via Sacramora 75/C. In considerazione dell'età delle loro figlie - trattandosi di due adolescenti - e della loro capacità di autodeterminarsi relativamente ai rispettivi impegni quotidiani, la cura e la gestione della quotidianità dei loro bisogni verranno gestite dai ricorrenti come di seguito indicato:
• il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica dopo cena;
nella settimana alternata al weekend suddetto il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie dall'uscita di scuola del venerdì sino al sabato dopo pranzo;
• durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
• nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
• per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
• per il giorno del compleanno delle figlie e per le occasioni che le coinvolgono direttamente (feste di fine anno scolastico, saggi relativi ad attività extrascolastiche, ecc.) i genitori concordano di presenziare entrambi e di definire e condividere di volta in volta quanto necessario per salvaguardare il benessere delle figlie e della continuità delle responsabilità genitoriali;
• più in generale, i coniugi si impegnano reciprocamente a collaborare e a ricercare soluzioni condivise in caso di particolari esigenze (malattie, impegni di lavoro, imprevisti vari, ecc), da comunicare con congruo anticipo, laddove possibile. Qualora entrambi fossero impossibilitati a far fronte alle esigenze di cui sopra, fatta salva la possibilità di ricorrere alle rispettive reti parentali e/o amicali da intendersi come figure significative e risorse delle minori, piuttosto che di “uso” esclusivo di ciascuno dei genitori, ciascuno dei genitori provvederà autonomamente nelle giornate e nei periodi di propria spettanza, secondo quanto previsto dalla calendarizzazione concordata. Ricorrendo possibili imprevisti, i genitori potranno modificare temporaneamente le condizioni sopra indicate previo accordo tra loro;
• le altre attività routinarie (come il rapporto con la scuola, il pediatra/medico di famiglia, i responsabili di attività extrascolastiche e ricreative, etc.) verranno gestite secondo il principio di garantire alle figlie ed continuità con quanto svolto finora e il loro sviluppo in un contesto di serenità Parte_2 Per_1 familiare.
3. Autosufficienza economica dei coniugi
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non pretendono quindi alcuna forma di mantenimento l'uno dall'altra e viceversa.
4. Assegno di mantenimento per le figlie
Il sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie la somma mensile di € 1.686,00 CP_1
(milleseicentottantasei/00) ovvero euro € 843,00 per ogni figlia. Come specificato al successivo punto
6b), sino a quando il sig. verserà delle somme, per conto della sig.ra a copertura della CP_1 Parte_1 quota parte di quest'ultima relativa alle rate del mutuo bancario contratto per l'acquisto della casa coniugale (attualmente pari a € 278,00), l'assegno di mantenimento sarà parzialmente compensato del corrispondente importo [per estrema chiarezza: in base alla situazione attuale, il sig. verserà a titolo CP_1 di mantenimento delle figlie alla sig.ra la somma di euro 1.408,00]. Parte_1
5. Assegni familiari
Le somme erogate a titolo di assegni familiari, ad oggi percepite dal padre, vengono integralmente riconosciute alla madre, pertanto il sig. , mano a mano che le incasserà, le accrediterà integralmente CP_1
a favore della sig.ra Parte_1
6. Mutuo casa coniugale
Posto che la casa coniugale è già intestata interamente alla sig.ra ma che il mutuo bancario Parte_1 contratto per il suo acquisto è intestato al 50% ciascuno tra i coniugi, il sig. CP_1
6a) in aggiunta all'assegno di mantenimento previsto per le figlie di cui al punto 4), verserà la sua quota parte delle rate del mutuo (pari al 50% e perciò attualmente ad euro 278,00) sino a che almeno una figlia vivrà nella casa coniugale in modo continuativo (sarà considerata cessata la continuità abitativa delle figlie nella casa coniugale qualora le stesse inizino un percorso universitario o comunque post diploma con permanenza domiciliare fuori Rimini, abbiano periodi di soggiorno di studio all'estero superiori a 2 mesi o siano autonome economicamente in quanto abbiano un proprio lavoro);
6b) a decurtazione e parziale compensazione dell'assegno di mantenimento previsto per le figlie di cui al punto 4), verserà, per conto della sig.ra la quota parte delle rate del mutuo spettante a Parte_1 quest'ultima (pari al 50% e perciò attualmente ad euro 278,00) sino a che permarrà per entrambe le figlie la continuità abitativa nella casa coniugale come sopra definita;
nel momento in cui la continuità abitativa nella casa coniugale cessasse per una sola delle figlie, il suddetto pagamento si ridurrà alla metà ovvero, secondo i valori attuali ad euro 139,00.
Nel momento in cui la continuità abitativa nella casa coniugale come sopra definita cesserà per entrambe le figlie, il sig. non dovrà versare più nulla per le rate di mutuo (né il proprio 50% -cfr 6a- né quello CP_1
a carico della moglie -cfr 6b-) e verrà modificato l'atto di mutuo originario attraverso la stipula di nuovo apposito atto notarile con il quale la Sig.ra si accollerà per intero il debito residuo. Parte_1
7. Spese straordinarie per le figlie
Le spese straordinarie saranno così ripartite: 80% a carico del padre e 20% a carico della madre;
i genitori si impegnano a concordarle ed a gestirle in modo condiviso, laddove vi siano il tempo e le condizioni per farlo;
ci si riferisce in particolar modo alle eventuali spese per visite mediche, attività scolastiche ed extrascolastiche che saranno comunque da documentare. Relativamente alle spese straordinarie impreviste ed urgenti sulle quali non sia stato possibile concordare preventivamente, ci si attiene a quanto previsto dal protocollo in essere tra il Tribunale di Rimini e l'Ordine degli Avvocati di Rimini per i procedimenti in materia familiare.
8. Assenso passaporto e documenti
I ricorrenti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio, nonché del passaporto elettronico delle figlie.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di alle Parte_1 CP_1 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verucchio (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 31 Parte II Serie A Anno 2008 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025. Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi