Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza dell'11.2.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 10455/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Ischia Parte_1 C.F._1 alla via M. Mazzella n. 223, presso lo studio dell'avv. Catello Ruopoli, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI CP_ PER D'AMBRA DONATO: previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento dell' del 05.5.2021, dichiarare l'irripetibilità della somma di € 18.312,62 ivi riportata;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' rigettare la domanda;
con vittoria delle spese di lite.
1
1. Con ricorso depositato in data 02.5.2024, esponeva di essere Parte_1 titolare di prestazione indennità di accompagnamento e pensione di inabilità (n. 07800780 CP_ categoria INVCIV) con decorrenza da maggio 2015, e di aver ricevuto dall' un provvedimento di indebito in data 05.5.2021, per l'importo di € 18.312,62, a causa della revoca della prestazione assistenziale in godimento con decorrenza dal 01.01.2019.
Specificava che il verbale sanitario di revisione (di cui alla visita del 30.11.2018), con cui gli era stata revocata l'indennità di accompagnamento, non gli era mai stato notificato.
Deduceva l'irripetibilità dell'indebito in quanto non causato da dolo, né tantomeno da colpa, ma da un errore commesso dall'istituto previdenziale in sede di erogazione trattandosi di circostanze già note.
Rappresentava di aver presentato, invano, ricorso amministrativo in data 26.07.2021. CP_ Tanto premesso, conveniva l' innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice CP_ del lavoro, chiedendo, previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento dell' del
05.5.2021, dichiarare l'irripetibilità della somma di € 18.312,62 ivi riportata.
Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio deducendo la legittimità del provvedimento di indebito scaturente dalla visita di revisione e dalla conseguente revoca della prestazione assistenziale e relativa maggiorazione sociale.
Deduceva che il verbale sanitario di revisione (recante n. 6113784800019), definito in data
04.12.2018, era stato notificato al ricorrente a mezzo raccomandata A/R in data 18.12.2018.
Rappresentava, quindi, che l'invocato “affidamento incolpevole” era infondato in quanto il ricorrente era consapevole della revoca della prestazione assistenziale.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine per il deposito di note illustrative, l'udienza dell'11.2.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Come detto, parte ricorrente lamenta l'irripetibilità della somma richiesta nel provvedimento di indebito del 05.5.2021, alla luce dell'affidamento incolpevole generatosi a seguito dell'erogazione della prestazione assistenziale da parte dell'ente previdenziale, in mancanza di un provvedimento di revoca della stessa.
In particolare sostiene di non aver mai ricevuto gli esiti relativi alla visita medica di revisione del 30.11.2018.
Il provvedimento di indebito in oggetto riporta la seguente motivazione: “[…] La informo che la pensione n. 07800780 categoria INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal
01.01.2019. Il calcolo ricomprende la revoca della maggiorazione sociale, la revoca della
2 maggiorazione prevista dall'art. 38 della Legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione). Dal ricalcolo è derivato fino al 31.05.2021 un debito a suo carico di € 18.312,62”.
L'ente previdenziale, al contrario, ha dedotto l'infondatezza del lamentato affidamento incolpevole stante la regolare e tempestiva comunicazione al ricorrente, in data 18.12.2018, della revoca della prestazione assistenziale (indennità di accompagnamento) per mancanza del requisito sanitario.
Tanto premesso, occorre muovere dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla ripetibilità dell'indebito assistenziale.
Secondo l'insegnamento della Corte, l'indebito assistenziale, così come quello previdenziale, è ripetibile solo in presenza di specifiche condizioni: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art.
2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale
l'Ispettorato del Lavoro)”, (cfr. Cass n. 5984/2022).
In particolare, per quanto riguarda la ripetizione di ratei di prestazione assistenziale per sopravvenuta carenza del requisito sanitario, i Giudici di legittimità hanno affermato che: “In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993
(art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l.
n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente
"regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto
l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso
- il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (cfr. Cass. ord. n. 34013/2019).
Alla luce della giurisprudenza richiamata, dunque, la data dell'accertamento amministrativo circa la perdita del requisito sanitario utile al godimento della prestazione assistenziale, ancorché precedente il formale atto di revoca e tempestivamente comunicato,
3 determina la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta.
Sul punto, l'ente previdenziale ha dedotto di aver regolarmente notificato alla controparte l'esito negativo della visita di revisione del 30 novembre 2021.
La prospettazione dell'ente previdenziale è fondata. CP_ La documentazione in atti, infatti, conferma quanto dedotto dall' in ordine alla regolare notifica in data 18.12.2018 degli esiti della visita di revisione (cfr. ricevuta di consegna allegata in atti).
La raccomandata versata in atti risulta firmata per avvenuta consegna proprio dal ricorrente sig. in ciò smentendo la tesi attorea circa la mancata conoscenza degli esiti negativi Pt_1 della visita di revisione.
Per cui vale quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento”,
(cfr. Cass. n. 24617/2022).
3. In ordine alle somme di € 185,94, a titolo di maggiorazione sociale ed € 3.058,6 a titolo di maggiorazione prevista dall'art. 38, L. 448/2001, di cui al provvedimento di indebito in oggetto, anche quest'ultime vanno dichiarate ripetibili.
In tal senso, valga quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art.
3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che
l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”, (cfr. Cass. sent. 13915/2021).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in ossequio ai principi sopra richiamati, il ricorso va rigettato.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, in misura minima vista l'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto.
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P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00, Parte_1 oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 12.2.2025. Il Giudice
dott. Roberto De Matteis
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