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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG. n. 7345/2021 tra le parti:
ATTORE: Parte_1
(cf. CodiceFiscale_1
con l'avv. Alessandra Dalla Libera
e con l'avv. Pietro Dalla Libera
CONVENUTI: Controparte_1
(cf. – P.Iva ) P.IVA_1 P.IVA_2 con l'avv. Mauro Crocetta
Controparte_2 (cf. ) CodiceFiscale_2
CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CESCON: “Nel merito:
1. Dichiararsi la convenuta responsabile della causazione del Controparte_2 sinistro per cui è causa, e di cui alle premesse sub. 1), dell'atto di citazione, quale conducente del veicolo targato Fiat Punto targata EC231WZ, assicurato con;
Controparte_1
2. Condannarsi la convenuta società , in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, quale compagnia assicuratrice del veicolo targato Fiat Punto targata EC231WZ e la sig.ra , quale Controparte_2 proprietaria e conducente del predetto veicolo al pagamento, in solido, all'attore a titolo di risarcimento di tutti i danni, biologici, patrimoniali, morali e non patrimoniali, nessuno escluso, subiti dall'attore, della residua somma di Euro 53.604,51= al netto di quanto già versato in acconto per Euro 9.404,64=
o al pagamento del diverso importo che sarà ritenuto dovuto o in subordine secondo quanto il Giudice riterrà essere di giustizia, con rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT e gli interessi legali sulle somme rivalutate dal giorno del sinistro al saldo;
con salvezza di eventuali diritti CP_ dell' e-o del datore di lavoro. In via istruttoria: A) Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che dopo essere collocato in pensione il 01/10/2012, il sig.
[...]
da allora fino al 02/04/2021, - giorno del sinistro per cui è causa-, Pt_1 ha lavorato come operaio in agricoltura con contratti di lavoro a termine presso Aziende Agricole del Territorio Opitergino, quali l'Azienda Agricola Nadal Nereo e poi l'Azienda Vitivinicola BO LO;
2) Vero che prima del sinistro per cui è causa e fino al giorno del sinistro per cui è causa il sig. nel tempo libero si dedicava Parte_1 quotidianamente a passeggiate e a gite di circa 20 Km ciascuna in bicicletta utilizzando a volte la bicicletta a pedali e a volte quella elettrica;
3) Vero che nel tempo libero il sig. si dedicava Parte_1 quotidianamente, fino al giorno del sinistro per cui è causa, all'hobby delle lavorazioni meccaniche, realizzando anche prototipi di motori, presso la sua abitazione in locazione;
4) Vero che successivamente al sinistro per cui è causa e tuttora il sig.
[...]
cammina claudicando per tratti fino a venti-trenta metri fermandosi Pt_1 poi, corre in bicicletta esclusivamente utilizzando la bicicletta elettrica, si dedica all'hobby delle lavorazioni meccaniche una o due volte al mese e ogni volta al massimo per mezz'ora, lamentandosi di avere dolori al braccio e alla spalla destra e all'anca destra;
5) Vero che dopo il sinistro per cui è causa, il sig. il Parte_1 17.05.2021 ha ripreso a lavorare come operaio agricolo presso l'Azienda Vitivinicola BO LO di Oderzo, ma dal 16.09.2021 è rimasto a casa dal lavoro per malattia come da certificati medici che si rammostrano al teste (doc. 34);
2 6) Vero che l'Azienda Vitivinicola BO LO aveva programmato d'accordo con il sig. , il rinnovo del contratto di lavoro, come operaio in Parte_1 agricoltura successivamente alla scadenza del 31/12/2021 del contratto di lavoro;
7) Vero che stante la malattia di (come da documentazione Parte_1 che si rammmostra al teste (doc. 34) il sig. BO LO, ha deciso di chiudere alla scadenza del 31/12/2021 il rapporto di lavoro con;
Parte_1
8) Vero che successivamente al sinistro per cui è causa, durante il lavoro presso l'Azienda Vitivinicola BO LO il sig. , si lamentava Parte_1 di avere dolori al braccio e alla spalla destra, sostava e si riposava ripetutamente;
9) Vero che dall'1/1/2022 ad oggi è privo di attività Parte_1 lavorativa;
10) Vero che successivamente al sinistro per cui è causa il sig.
[...]
dopo aver percorso 6-7 Km alla guida della sua autovettura, si ferma Pt_1 per una decina di minuti, lamentando dolori al braccio e alla spalla destra. Indica a testi sui capitoli di prova di cui sopra la sig.ra ES residente a [...] e il sig. OZ EL residente a [...]. B) Disporsi la rinnovazione della CTU medico legale nominandosi altro diverso consulente, per l'accertamento della natura ed entità delle lesioni fisiche subite dall'attore nel sinistro per cui è causa, l'entità dei postumi temporanei e permanenti, biologici e alla capacità lavorativa generica e specifica, nonché la congruità delle spese mediche di cura, di assistenza e riabilitative sostenute, accertando anche il nesso di causalità tra tali lesioni e postumi e il sinistro per cui è causa. Accerti altresì il CTU la eventuale sussistenza di invalidità permanente biologica e lavorativa sulla persona dell'attore ante sinistro per cui è causa e in caso positivo di quale grado, nonché l'invalidità permanente biologica e lavorativa permanente complessiva sulla persona dell'attore a seguito del sinistro per cui è causa. Accerti altresì il CTU se l'eventuale invalidità permanente biologica e lavorativa ante sinistro del gli Pt_1 consentiva di condurre fino alla data del sinistro in questione, una vita normale, quale viene condotta dall'uomo medio della sua età al tempo del sinistro. Indica CTP il dott. Viale della Repubblica n. 243/A, Persona_1
Treviso, e-mail: – telefono 0422/424428. Email_1 C) Revocarsi in tutto o in parte e-o modificarsi le ordinanze del Giudice in contrasto con le sopra estese istanze istruttorie. Con vittoria di spese e compenso di causa oltre a 15% Spese Generali, CPA e IVA come per legge, spese di CTU e di CTP a carico di controparte”.
3 “Nel merito: dato atto che non ha mai contestato la CP_1 CP_1 responsabilità del proprio assicurato nella produzione dell'evento e dato atto che, relativamente al danno fisico subito dall'attore nel sinistro per cui è causa ha già versato in data 13.09.21 la somma di € 9.404,64 come lo stesso attore dà atto nel libello introduttivo, respingersi ogni ulteriore domanda proposta dallo stesso con la rifusione delle spese ed onorari di lite. Si oppone al richiesto rinnovo della CTU medico legale e alle prove per testi riproposte per i motivi di cui all'ordinanza del 15.04.24 del Giudice Istruttore”.
4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. – premesso: di essere rimasto coinvolto in un Parte_1 sinistro stradale, il 2.04.2021, alle ore 17:40 circa, lungo la pista ciclabile di Via Verdi a Oderzo (TV), quando in sella al proprio velocipede elettrico è stato investito dalla Fiat Punto tg. EC231WZ, condotta dalla proprietaria
[...]
, che, uscendo da un parcheggio prospicente, aveva omesso di CP_2 rispettare il suo diritto di precedenza;
che Compagnia che CP_1 assicurava l'autovettura, ha da subito risarcito i danni al mezzo, corrispondendo la somma di € 569,90; di avere subito altresì lesioni personali in conseguenza del sinistro, nello specifico, un politrauma con grave lesione tendinea alla spalla destra, come valutato dal medico legale dott. sulla scorta della documentazione relativa all'accesso al Pronto Per_1 Soccorso di Oderzo e agli esami strumentali eseguiti;
che ha CP_1 corrisposto, il 13.09.2021, € 9.404,64, a fronte della richiesta stragiudiziale di € 63.009,15 (ITP 75% 15 gg, ITP 50% 20 gg, ITP 25% 25 gg – danno biologico permanente 15%); di essere collocato in pensione dal 12.11.2018 e di essersi successivamente dedicato all'attività di agricoltore dipendente (con contratti a tempo determinato, L'ultimo cessato il 15.03.2021), non ancora ripresa, con grave pregiudizio patrimoniale – tutto quanto premesso,
ha citato in giudizio e Parte_1 Controparte_1 [...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ancora CP_2 dovuto.
2. Si è costituita in giudizio che ha Controparte_1 resistito alla domanda avversaria, contestando la pretesa attorea limitatamente alla quantificazione del danno.
Ha contestato – in particolare – le valutazioni della perizia medico legale di parte in relazione al danno biologico permanente, ritenuto dal proprio Fiduciario solo nella misura del 7%, essendo già presenti la “deformazione artrosica deli capi ossei affrontati nell'articolazione acromion-claveare” e i segni degenerativi alla cuffia. Sulla scorta di questo, ha giustificato il pagamento di € 9.404,64, ribadendone la natura pienamente satisfattiva.
Ha inoltre specificamente contestato la sussistenza di un danno patrimoniale per mancati redditi, essendo l'attore in pensione già da prima del sinistro, come dallo stesso dichiarato al Fiduciario, in sede di anamnesi.
3. Malgrado la rituale citazione in giudizio, è Controparte_2 rimasta contumace.
5 4. La causa è stata istruita sulle produzioni documentali delle parti e disponendo CTU medico legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 19.06.2024 le parti hanno infine precisato le conclusioni, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** *** ***
5. La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
6. Assunta pacificamente la piena responsabilità della nel CP_2 sinistro per cui è causa, si procede alla liquidazione del danno, considerando dapprima quello non patrimoniale.
6.1. Il danno biologico.
Il CTU dott. ha accertato, a carico del , in conseguenza del Per_2 Pt_1 sinistro oggetto di causa, una “contusione della spalla destra con lesione del tendine sovraspinoso in sede inserzionale”, che ha determinato un periodo di invalidità temporanea della durata complessiva di 55 giorni (di cui: 15 giorni di ITP al 75%; 20 di ITP al 50% e 20 di ITP al 25%) – con grado di sofferenza soggettiva medio durante la malattia e medio-lieve nel cronico – e una permanente menomazione dell'integrità psico-fisica del 9%.
Ha ritenuto altresì “ragionevole” che la limitazione dolorosa della spalla destra possa avere determinato un maggiore affaticamento nelle attività manuali, tra cui quella di bracciante agricolo, svolta dal dopo il Pt_1 pensionamento – liquidabile da questo giudice, in via equitativa, in misura non superiore al 10%, stante la generica allegazione della mansioni propriamente svolte in qualità di bracciante e tenuto conto dell'età dell'attore e della suo grave sovrappeso.
6.2. Le lesioni all'anca destra.
Il CTU ha inoltre escluso la riferibilità causale al sinistro oggetto di causa dei postumi invalidanti all'anca destra.
Sul punto deve osservarsi quanto segue:
- i sanitari del Pronto Soccorso di Oderzo – che per primi hanno visitato il dopo il sinistro, seppur tre giorni dopo, il 5.04.2021 – avendo Pt_1 escluso che dall'impatto con la spalla destra e con l'anca destra fossero derivate delle fratture, hanno diagnosticato delle “contusioni”;
- il dott. – nel parere medico legale predisposto ante causam – Per_1 ha considerato, ai fini della valutazione del cd. danno biologico permanente, una “grave limitazione funzionale dell'arto superiore destro con limitazione in tutti i movimenti, precoce affaticabilità e riduzione della forza prensile”;
6 - nell'atto di citazione, è stato fatto riferimento alla “contusione alla spalla e braccio destro” ed al perdurare dei “dolori e delle difficoltà a muovere il braccio destro” (pag. 2, par. 5);
- con la prima memoria ex art. 183/6 n. 1 cpc. – prodotto frattanto il referto della risonanza magnetica al bacino del 20.11.2021 – sono state dedotte dall'attore anche le lesioni all'anca, in conseguenza delle quali avrebbe “perso definitivamente il lavoro, [potendo] camminare solo per brevissimi tratti e pure in biciletta [riuscendo] a fare solo percorsi brevi e a velocità molto moderata”;
- il CTU, in occasione della visita al periziando, ha riscontrato, quanto all'anca destra: “modica dolenzia si evoca alla compressione sull'anca con limitazione algica per circa un terzo in intra-extra rotazione e scrosci, più accentuata controresistenza, accosciamento possibile soltanto per metà con appoggio preferenziale sull'arto controlaterale sinistro” – ritenendo tuttavia tale condizione non imputabile al dinamismo traumatico del sinistro oggetto di causa, ma “parafisiologica”,tenuto conto dell'età anagrafica del;
Pt_1
- nelle osservazioni alla bozza di CTU, il dott. – nominato CTP Per_1 attoreo – ha lamentato la mancata valorizzazione dal parte del CTU degli effetti del trauma all'anca sulla preesistente “disfunzionalità atrosica”, in termini di aggravamento, ritenendo che i curanti si siano focalizzati sul solo traumatismo della spalla perché più grave, non perché fosse guarito il trauma all'anca;
- disposto sul punto supplemento di CTU, il dott. ha Per_2 confermato la precedente valutazione, escludendo che la contusione all'anca riportata nel sinistro abbia aggravato la preesistente menomazione (parafisiologica) all'anca (coxartosi), non risultando una menomazione direttamente conseguente al sinistro che abbia interessato il medesimo distretto.
Alla luce di quanto sopra, ritiene questo giudice pienamente condivisibili le argomentazioni del CTU nell'escludere, tra i postumi invalidanti del sinistro oggetto di causa, un “peggioramento della pregressa condizione dell'anca”, da liquidare – come richiesto da parte attrice – in termini differenziali (Cass. 28986/2019), incidendo nella misura del 10-11% su un'integrità psicofisica già menomata per il 20%.
Infatti – in via dirimente – si ritiene che quanto sostenuto da parte attrice (e per essa, dal proprio CTP) sia confinato al piano delle ipotesi (e verosimilmente finalizzato ad una rivalutazione delle ritenute lesioni permanenti in termini cd. macropermanenti), non trovando adeguato riscontro documentale e nelle evidenze del percorso di cura seguito dopo il sinistro.
Va inoltre considerato che, in occasione della visita medico legale ante causam, lo stesso dott. – pur consapevole della diagnosi di Per_1 contusioni multiple, anche all'anca destra – non ha riscontrato postumi
7 invalidanti rispetto a quest'ultimo distretto corporeo, nemmeno in termini di aggravamento, escludendoli quindi, da subito, sia in base alla evidenze dell'anamnesi (“il paziente lamenta *grave limitazione funzionale dell'arto superiore destro … non è più in grado di svolgere il proprio lavoro di agricoltore né lacuna attività che richieda un continuativo impegno del braccio destro”), sia in base ai criteri propri della medicina legale, in particolare quello dell'idoneità.
6.3 La liquidazione del danno non biologico
Alla luce di quanto sopra – applicato il vigente decreto ex art. 139 CdA e considerata l'età del al tempo della stabilizzazione dei postumi Pt_1 (27.05.2021 – 67 anni, Cass. 3806/2024) – il danno non patrimoniale da lesione al bene salute è così liquidato:
- € 1.450,05 a titolo di danno biologico temporaneo (€ 621,00 a titolo di ITP al 75% 15 gg., € 552,40 a titolo di ITP al 50% 20 gg. ed € 276,00 a titolo di ITP al 25% 20 gg.);
- € 14.020,51 a titolo di danno biologico permanente;
- € 1.402,04 a titolo di cd. cenestesi lavorativa;
- Complessivamente: € 16.872,61 (già all'attualità), oltre interessi, al tasso legale, calcolati su tale somma devalutata alla data del sinistro e di anno in anno rivalutata: € 18.335,46.
Nulla a titolo di ulteriore personalizzazione o danno morale, genicamente allegato e comunque riferito a conseguenze ordinarie del quadro lesivo ritenuto dal CTU.
7. Il danno patrimoniale
A titolo di danno patrimoniale, invece, spetta al : Pt_1
- il ristoro delle spese mediche sostenute, ritenute congrue dal CTU per
€ 83,45;
- il ristoro delle spese per la consulenza medico-legale stragiudiziale, per € 450,00 (fat. 54 del 23.07.2021);
- il ristoro delle spese legali stragiudiziali ante-causam (€ 1.141,92), avendo l'avv. Dalla Libera condotto ante causam la trattativa con la Compagnia convenuta, finalizzata alla liquidazione del danno (vd. fattura 48 del 4.10.2021). Su tali somme sono dovuti la rivalutazione e gli interessi, decorrenti dalla data di ogni singolo esborso;
per mera comodità di calcolo, per le spese mediche si assume quale dies a quo la data del sinistro: € 105,11 + € 564,30
+ € 1.419,96 = € 2.089,37.
Nulla per le spese di CTP in corso di causa, non dimostrato l'avvenuto pagamento.
8 Nulla è dovuto altresì a titolo di risarcimento delle “lesioni riportate dal nell'attività lavorativa”, avendo l'attore stesso documentato di avere Pt_1 ripreso l'attività di bracciante al termine della malattia dopo il sinistro (almeno sino al 31.12.2021). Inoltre, la prova della definitiva cessazione dei rinnovi contrattuali avrebbe dovuto essere data dall'attore documentalmente e non a mezzo testi (vd. capitolo 9 della seconda memoria istruttoria), come richiesto. Peraltro:
- la stessa circostanza appare sconfessata dal certificato di malattia per il periodo 3.06 – 30.06/2022 prodotto quale doc. 57, che presuppone un rapporto lavorativo in essere;
ù
- l'avvenuta produzione dei certificati di malattia consente di ritenere la verosimile percezione da parte del lavoratore della relativa indennità INAIL. In ogni caso, trattandosi di un danno da lucro cessante, lo stesso attore avrebbe dovuto quantificare la pretesa, quanto meno producendo le dichiarazioni dei redditi e/o le buste paga.
8. Per tutte queste ragioni, i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, a pagare, in favore di : Parte_1
- a titolo di danno non patrimoniale: € 18.335,46;
- a titolo di danno patrimoniale: € 2.089,37.
- complessivamente: € 20.424,83.
Da tale somma va detratto l'acconto di € 9.404,64, corrisposto dalla Compagnia il 13.09.2021; potendo avvenire la decurtazione solo tra poste omogenee, si considera tale importo rivalutato all'attualità: € 10.815,34.
Spetta, pertanto, ed in definitiva, all'attore la somma di € 9.609,49 (= 20.424,83 – 10.815,34), oltre interessi, al tasso legale, dalla data della presente decisione sino al soddisfo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti nello scaglione di valore di riferimento, individuato in base al decisum.
Le spese di CTU di cui al decreto di liquidazione del 6.02.2023 sono poste definitivamente a carico solidale dei convenuti;
le spese di CTU di cui al successivo decreto di liquidazione del 7.06.2023 sono poste definitivamente a carico solidale di tutte le parti, e nei rapporti interni a carico dell'attore nella misura del 50% e del 25% a carico di ciascuno dei convenuti, essendo stato richiesto il supplemento dal su profili rispetto ai quali è rimasto Pt_1 prevalentemente soccombente (lettere b) e c) del quesito).
9
PQM
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. AN e a Controparte_2 Controparte_1 pagare, in solido tra loro, in favore di , la somma di € Parte_1
9.609,49, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
2. AN e a Controparte_2 Controparte_1 pagare, in solido tra loro, in favore di , le spese di lite Parte_1 che liquida in € 812,50 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge;
3. PONE le spese di CTU di cui al decreto del 6.02.2023 definitivamente a carico solidale dei convenuti;
4. PONE le spese di CTU di cui al decreto del 7.06.2023 definitivamente a carico solidale di tutte le parti, e nei rapporti interni a carico dell'attore nella misura del 50% e a carico di ciascuno dei convenuti nella misura del 25%. Treviso, 11 febbraio 2025 Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
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