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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/10/2025, n. 3732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3732 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 15878/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 1304/2024
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Pecorario, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia
EL, SI CI, AO ON, MI CA e NO Di FE, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.01.2024, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, rappresentando che l' dopo averla sottoposta a visita di revisione, l'aveva valutata invalida CP_1
1 nella misura del 50%, con conseguente revoca della prestazione assistenziale in precedenza riconosciuta.
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. riconosceva la sussistenza dei Persona_1
requisiti per la prestazione suddetta (78%) con decorrenza, tuttavia, non già dalla visita di revisione del 23.11.2023, bensì da sei mesi precedenti la visita peritale, ossia dal
01.01.2024.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 13.12.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento della prestazione predetta sin dalla data della revisione. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 02.10.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 1304/2024 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p,c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Occorre, altresì, ribadire che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di
2 ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche Cassazione civile sez. VI,
n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Ebbene, i motivi di opposizione non rendevano necessario l'espletamento di nuova c.t.u. anche nella presente fase di giudizio, risultando sufficiente, alla luce delle contestazioni poste in essere dall'opponente, chiedere al c.t.u. già nominato, dott.
di fornire chiarimenti in ordine alle osservazioni svolte nel ricorso in Persona_1
opposizione con riguardo alla decorrenza della prestazione.
Il c.t.u., con relazione integrativa depositata in data 28.07.2025, ha precisato quanto segue: “In merito alle osservazioni dell'avvocato di parte che rileva una discrepanza tra data di riconoscimento del 78% a partire da sei mesi antecedenti la visita peritale e quindi dal 01-01-2024 ovvero 40 giorni dopo la revisione del 23-11-23, si ritiene CP_1
che tali osservazioni possono ritenersi NON pienamente fondate in quanto: -per le patologie riscontrate successivamente alla visita del 26-04-2025 quali “artrosi polidistrettuale con limitazioni funzionale, cardiopatia ipertensiva in I-II classe NYHA
- bronchite asmatica cronica” che hanno concorso al raggiungimento della percentuale del 78% , non era presente alcuna documentazione medica alla epoca di revisione e quindi non valutabili. Considerata tuttavia la natura ed il grado di gravità delle stesse si è ritenuta adeguata e congrua la retrodatazione del beneficio con decorrenza di sei mesi precedenti la visita peritale allorquando è stata accertata la gravità delle infermità preesistenti e delle patologie come da documentazione sanitaria successiva. INVALIDA
AL 78% dal 01-01-2024.”.
All'esito della integrazione di cui sopra, il c.t.u., quindi, ha ritenuto di confermare la valutazione già espressa in sede di a.t.p. confermando, vale a dire, la decorrenza della prestazione non già dalla data della revisione del 23.11.2023, bensì dal 01.01.2024, retrodatandola, vale a dire, di sei mesi rispetto alla visita peritale.
Il c.t.u., in particolare, ha convincentemente motivato la decorrenza in argomento evidenziando come il raggiungimento del 78% utile al riconoscimento della prestazione invocata sia stato possibile in considerazione dell'insorgenza di alcune patologie (quali l'artrosi polidistrettuale con limitazioni funzionale, la cardiopatia 3 ipertensiva in I-II classe NYHA e la bronchite asmatica cronica, aggiuntesi agli esiti di carcinoma mammario, per il quale la ricorrente era stata riconosciuta in precedenza invalida al 100%) la cui gravità, tuttavia, non era documentata già all'epoca della visita di revisione;
da qui, la condivisibile scelta di retrodatare di sei mesi rispetto alla visita peritale il raggiungimento della soglia di invalidità dovuta a tali affezioni.
Né può assumere un rilievo decisivo la circostanza che la data di decorrenza individuata dal c.t.u. sia successiva di soli pochi giorni rispetto e quella della visita di revisione, dovendosi, in proposito, evidenziare come parte opponente non abbia offerto alcun elemento concreto idoneo a comprovare la sussistenza e gravità delle patologie in questione già alla data della visita del 23.11.2023, essendosi per lo più limitata a contestare i chiarimenti offerti dal consulente con argomentazioni astratte ed aleatorie.
In definitiva, quindi, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, riconosce la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile (78%) con decorrenza dal 01.01.2024, secondo quanto accertato in fase di a.t.p.;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 08.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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