TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico dott.ssa Viviana Alessandra Piccione all'esito della trattazione scritta, all'esito della trattazione ai sensi degli artt. 127-ter cpc e
281-sexies, comma 3, cpc, considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale dalle parti costituite, preso atto del contenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1133 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come in atti, Parte_1 C.F._1 dagli avvocati Francesco Posterino (C.F.: ) e Giuseppe C.F._2
Antonio Germanò (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in C.F._3
San Procopio, Via Roma n.23;
- Parte Opponente –
E
(P.IVA n. ), tramite la procuratrice speciale, Controparte_1 P.IVA_1
(C.F./P.IVA ), giusta procura Controparte_2 P.IVA_2 speciale autenticata dal Notaio il 15.12.2016, rappresentata Persona_1
e difesa, come in atti, dall' Avv. Elena Frascino ( del Foro C.F._4 di Benevento ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Aceto
Denise, sito in Piazza I Maggio, 20 Cosenza;
- Parte opposta-
1 Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 237/2023 emesso dal Tribunale di Palmi in data 23.06.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n.237/2023, emesso dal Tribunale di Palmi in favore di per complessivi €48.923,40, oltre interessi, spese e Controparte_1 competenze della fase monitoria.
1.1. Parte opponente eccepiva:
- in via pregiudiziale in rito, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, ex art. 5 D.Lgs.
28/2010;
- nel merito, la carenza di legittimazione attiva della cessionaria, CP_1
sul presupposto che la stessa non avesse dimostrato la titolarità attiva del
[...] credito, attesa l'inidoneità della produzione documentale versata in atti (avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) a costituire utile elemento di prova dell'avvenuta cessione;
- l'infondatezza della pretesa, siccome eccessiva nel quantum e non supportata da puntuali elementi di riscontro.
1.2. Sulla scorta di tali deduzioni, l'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna della società opposta alle spese e competenze di lite.
2. Nel costituirsi in giudizio la società opposta, si impegnava a dare avvio al procedimento di mediazione obbligatoria, depositando, nelle more sia l'istanza, sia il verbale negativo. Nel merito, contestava le avverse eccezioni sulla scorta della comprovata esistenza, certezza e liquidità del credito azionato.
2.1. Deduceva, nello specifico che:
- la pretesa creditoria oggetto di causa trovava titolo nel contratto di finanziamento (“rifinanziamento con progetto”), intercorso tra e Parte_1
il 17.01.2011, per l'importo netto di € 43.800,00, da estinguere CP_3 con il pagamento di n. 120 rate mensili da euro 628,10 (TAN del 10,45 % e a
TAEG del 11,09);
2 - a seguito del versamento di sedici rate, interrompeva i pagamenti, Parte_1 decadendo così dal beneficio del termine;
- stante il persistente inadempimento del mutuatario, il credito della società mutuante formava oggetto di plurime vicende traslative, nell'ambito di procedure di cessione in blocco, con conseguente modifica del rapporto ex latere creditoris;
- invero, in data 16.4.2013, aveva ceduto il credito vantato nei CP_3 confronti di alla società Locam S.p.a., la quale, a sua volta, in data Parte_1
29.4.2013, lo cedeva alla SPV Project 130 S.r.l.;
- le suddette cessioni venivano pubblicate, ai sensi della L. n. 130/1999, nella
G.U. n. 52 del 4.5.2013, avviso parzialmente rettificato e pubblicato sulla G.U.
Parte Seconda n.140 del 28.11.2013 nonché comunicate al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c.;
- con successiva operazione di cessione di crediti in blocco non cartolarizzata,
SPV Project cedeva alla la posizione oggetto di causa, contraddistinta CP_4 da n.d.g. 322130327, cessione comunicata al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., con lettera raccomandata a/r, ritualmente versata in atti;
- l'ultima la cessione del credito, intervenuta in data 13.12.2016 tra CP_4
e , veniva pubblicata sulla G.U. n. 150 del 22/12/2016 e annotata CP_1 presso la Camera di Commercio in cui risultava iscritta la società acquirente.
2.2. La società opposta provvedeva dunque ad integrare la documentazione versata in sede monitoria, mediante la produzione della ricevuta di annotazione della cessione alla Camera di Commercio, nonché un estratto della posizione ceduta (all. 7), contenente l'evidenziazione della singola posizione contraddistinta con il codice fiscale della parte e il numero di sofferenza.
Su tali presupposti ribadiva la piena legittimazione attiva in ragione della propria titolarità del credito, siccome inserito in un'operazione di cessione dei crediti in blocco, mediante cartolarizzazione, attuata ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 Testo Unico Bancario, i cui oneri pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e rituale notifica della cessione al debitore ceduto.
Richiamava a sostegno dell'asserita ritualità della cessione del credito,
3 l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale, nel caso di cessioni di crediti in blocco, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra a tal fine una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Deduceva, pertanto, di aver compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in ordine alla propria legittimazione attiva e alla esistenza ed entità della pretesa azionata, risultante dal contratto di finanziamento e dagli estratti conto vidimati e certificati ex art. 50 TUB, regolarmente depositati in atti.
2.3 Concludeva chiedendo il rigetto della spiegata opposizione e la conferma del
Decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente alle spese e competenze di giudizio.
3. L'opposizione è meritevole di accoglimento in ragione della fondatezza dell'eccezione di carenza titolarità del credito.
La società opposta, a fronte di specifica contestazione di parte opponente, non ha infatti compiutamente provato le vicende traslative del credito e la propria titolarità attiva del rapporto giuridico controverso.
3.1. Occorre infatti osservare come, sul piano sistematico, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale, nell'ambito del processo, conserva le prerogative proprie dell'attore in senso sostanziale. Sicché, i precipitati applicativi del principio generale di cui all'art. 2967 c.c. pongono a carico del creditore opposto, il quale intende far valere in giudizio il diritto, l'onere di provare il fatto costitutivo del credito. Il creditore opposto ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI,
28/05/2019, n.14486; Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
4 Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez.
I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
3.2. Reputa il giudicante che sia onere della società opposta - la quale agisce per ottenere l'adempimento di un'obbligazione da parte del debitore ceduto - fornire la prova della regolarità di tutte le vicende che hanno interessato la titolarità del credito, ivi compresa la prova del contratto di cessione stipulato dal proprio dante causa, da cui possa ricavarsi che lo specifico credito per cui essa agisce sia stato effettivamente cartolarizzato.
Invero, l'onere probatorio gravante sul creditore deve essere valutato con maggior rigore nel caso in cui la legittimazione sostanziale del preteso creditore sia venuta a mutare prima dell'instaurazione del giudizio, rispetto alla diversa ipotesi in cui il cessionario stesso si costituisca in corso di causa, quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso ex art. 111 c.p.c.
(secondo recente Cass. n. 24798/2020).
3.3. Nel caso di specie, il creditore ha omesso di ricostruire documentalmente le vicende che avevano interessato in precedenza la titolarità del credito, risultando dunque indimostrata l'inclusione del credito oggetto di causa in eventuali operazioni di cartolarizzazione (Cass. Civile Sentenza n. 24798/2020), laddove la pubblicazione dell'avviso costituisce atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio, ma comunque non di per sé sufficiente a fornire la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass.
4116/2016), salvo che il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi o consenta di individuare senza incertezze di sorta i crediti inclusi nell'operazione di cessione
(Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020).
La giurisprudenza ha invero chiarito che, in caso di cessione di credito, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (Cass. Civile Sentenza n.
24798/2020). È infatti necessario distinguere l'avviso di cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione medesima, dalla prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, che non può certamente ritenersi
5 integrata dalla semplice pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale che, pur esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica della cessione al titolare del debito ceduto, non è di per sé idonea a provare l'esistenza della cessione1. La Suprema Corte ha, in particolare, ribadito che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente2.
Il Giudice di legittimità ha inoltre precisato che, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto e, dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
TUB3. 3.4. Gli arresti giurisprudenziali da ultimo citati hanno dunque confermato quanto già espressamente e ripetutamente ribadito dalla stessa Corte di
Cassazione in ordine alla necessità di distinguere l'avviso di cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione medesima, dalla prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, che non può ritenersi integrata dalla semplice pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale che, pur esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica della cessione al titolare del debito ceduto, non è di per sé idonea a provare l'esistenza della cessione4.
Nel caso di specie, la società opposta non compiutamente provato in giudizio né le varie vicende traslative del credito che ne hanno determinato l'acquisto in capo alla sua dante causa, , né tantomeno la cessione da quest'ultima CP_4
a In luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non può Controparte_1 invero attribuirsi efficacia probatoria dell'avvenuta cessione e, dunque, della titolarità attiva del rapporto in capo alla cessionaria (contestata dall'opponente), alla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale né tantomeno alla comunicazione inoltrata al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c., necessaria ai fini dell'efficacia della cessione ma non idonea ai fini della prova dell'esistenza del contratto traslativo del credito. Ciò posto, occorre rilevare che neppure l'estratto della posizione debitoria controversa, versato in atti dalla società opposta come All. 7, può assumere alcuna efficacia probatoria dell'esistenza e del contenuto della cessione, trattandosi di un file apocrifo, decontestualizzato, privo di qualsiasi riferimento al documento principale, ovvero il contratto di cessione, che peraltro risulta depositato nel fascicolo monitorio senza l'allegato
1, recante l'elenco e la descrizione dei crediti oggetto di cessione.
3.5. In difetto di produzione della documentazione comprovante le vicende del credito asseritamente maturato nei confronti dell'opponente non può ritenersi, adeguatamente dimostrata titolarità del diritto e, dunque, la legittimazione sostanziale di ad agire per il la soddisfazione del credito. CP_1 4 Così Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151; Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997 “…una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” 7 4. Da quanto sin qui argomentato discende l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca dell'emesso decreto ingiuntivo n. 237/2023 del Tribunale di
Palmi
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore dichiarato della causa, delle attività svolte (studio introduzione, trattazione e decisione) e della natura non particolarmente complessa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di così provvede: Controparte_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dispone la revoca il decreto ingiuntivo n.
237/2023, emesso in data 23.06.2023 dal Tribunale di Palmi;
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio Controparte_1 che liquida in complessivi euro 259,00 per spese documentate ed euro 3.809,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore degli avvocati Posterino Francesco
e Antonio Germanò dichiaratisi antistatari.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per il deposito della presente sentenza.
Palmi, 28/03/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151; Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997 “…una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” 2 Cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790; Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. n. 3405/2024. 3 Cass., n. 17944/2023 cit. 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico dott.ssa Viviana Alessandra Piccione all'esito della trattazione scritta, all'esito della trattazione ai sensi degli artt. 127-ter cpc e
281-sexies, comma 3, cpc, considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale dalle parti costituite, preso atto del contenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1133 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come in atti, Parte_1 C.F._1 dagli avvocati Francesco Posterino (C.F.: ) e Giuseppe C.F._2
Antonio Germanò (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in C.F._3
San Procopio, Via Roma n.23;
- Parte Opponente –
E
(P.IVA n. ), tramite la procuratrice speciale, Controparte_1 P.IVA_1
(C.F./P.IVA ), giusta procura Controparte_2 P.IVA_2 speciale autenticata dal Notaio il 15.12.2016, rappresentata Persona_1
e difesa, come in atti, dall' Avv. Elena Frascino ( del Foro C.F._4 di Benevento ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Aceto
Denise, sito in Piazza I Maggio, 20 Cosenza;
- Parte opposta-
1 Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 237/2023 emesso dal Tribunale di Palmi in data 23.06.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n.237/2023, emesso dal Tribunale di Palmi in favore di per complessivi €48.923,40, oltre interessi, spese e Controparte_1 competenze della fase monitoria.
1.1. Parte opponente eccepiva:
- in via pregiudiziale in rito, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, ex art. 5 D.Lgs.
28/2010;
- nel merito, la carenza di legittimazione attiva della cessionaria, CP_1
sul presupposto che la stessa non avesse dimostrato la titolarità attiva del
[...] credito, attesa l'inidoneità della produzione documentale versata in atti (avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) a costituire utile elemento di prova dell'avvenuta cessione;
- l'infondatezza della pretesa, siccome eccessiva nel quantum e non supportata da puntuali elementi di riscontro.
1.2. Sulla scorta di tali deduzioni, l'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna della società opposta alle spese e competenze di lite.
2. Nel costituirsi in giudizio la società opposta, si impegnava a dare avvio al procedimento di mediazione obbligatoria, depositando, nelle more sia l'istanza, sia il verbale negativo. Nel merito, contestava le avverse eccezioni sulla scorta della comprovata esistenza, certezza e liquidità del credito azionato.
2.1. Deduceva, nello specifico che:
- la pretesa creditoria oggetto di causa trovava titolo nel contratto di finanziamento (“rifinanziamento con progetto”), intercorso tra e Parte_1
il 17.01.2011, per l'importo netto di € 43.800,00, da estinguere CP_3 con il pagamento di n. 120 rate mensili da euro 628,10 (TAN del 10,45 % e a
TAEG del 11,09);
2 - a seguito del versamento di sedici rate, interrompeva i pagamenti, Parte_1 decadendo così dal beneficio del termine;
- stante il persistente inadempimento del mutuatario, il credito della società mutuante formava oggetto di plurime vicende traslative, nell'ambito di procedure di cessione in blocco, con conseguente modifica del rapporto ex latere creditoris;
- invero, in data 16.4.2013, aveva ceduto il credito vantato nei CP_3 confronti di alla società Locam S.p.a., la quale, a sua volta, in data Parte_1
29.4.2013, lo cedeva alla SPV Project 130 S.r.l.;
- le suddette cessioni venivano pubblicate, ai sensi della L. n. 130/1999, nella
G.U. n. 52 del 4.5.2013, avviso parzialmente rettificato e pubblicato sulla G.U.
Parte Seconda n.140 del 28.11.2013 nonché comunicate al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c.;
- con successiva operazione di cessione di crediti in blocco non cartolarizzata,
SPV Project cedeva alla la posizione oggetto di causa, contraddistinta CP_4 da n.d.g. 322130327, cessione comunicata al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., con lettera raccomandata a/r, ritualmente versata in atti;
- l'ultima la cessione del credito, intervenuta in data 13.12.2016 tra CP_4
e , veniva pubblicata sulla G.U. n. 150 del 22/12/2016 e annotata CP_1 presso la Camera di Commercio in cui risultava iscritta la società acquirente.
2.2. La società opposta provvedeva dunque ad integrare la documentazione versata in sede monitoria, mediante la produzione della ricevuta di annotazione della cessione alla Camera di Commercio, nonché un estratto della posizione ceduta (all. 7), contenente l'evidenziazione della singola posizione contraddistinta con il codice fiscale della parte e il numero di sofferenza.
Su tali presupposti ribadiva la piena legittimazione attiva in ragione della propria titolarità del credito, siccome inserito in un'operazione di cessione dei crediti in blocco, mediante cartolarizzazione, attuata ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 Testo Unico Bancario, i cui oneri pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e rituale notifica della cessione al debitore ceduto.
Richiamava a sostegno dell'asserita ritualità della cessione del credito,
3 l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale, nel caso di cessioni di crediti in blocco, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra a tal fine una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Deduceva, pertanto, di aver compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in ordine alla propria legittimazione attiva e alla esistenza ed entità della pretesa azionata, risultante dal contratto di finanziamento e dagli estratti conto vidimati e certificati ex art. 50 TUB, regolarmente depositati in atti.
2.3 Concludeva chiedendo il rigetto della spiegata opposizione e la conferma del
Decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente alle spese e competenze di giudizio.
3. L'opposizione è meritevole di accoglimento in ragione della fondatezza dell'eccezione di carenza titolarità del credito.
La società opposta, a fronte di specifica contestazione di parte opponente, non ha infatti compiutamente provato le vicende traslative del credito e la propria titolarità attiva del rapporto giuridico controverso.
3.1. Occorre infatti osservare come, sul piano sistematico, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale, nell'ambito del processo, conserva le prerogative proprie dell'attore in senso sostanziale. Sicché, i precipitati applicativi del principio generale di cui all'art. 2967 c.c. pongono a carico del creditore opposto, il quale intende far valere in giudizio il diritto, l'onere di provare il fatto costitutivo del credito. Il creditore opposto ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI,
28/05/2019, n.14486; Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
4 Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez.
I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
3.2. Reputa il giudicante che sia onere della società opposta - la quale agisce per ottenere l'adempimento di un'obbligazione da parte del debitore ceduto - fornire la prova della regolarità di tutte le vicende che hanno interessato la titolarità del credito, ivi compresa la prova del contratto di cessione stipulato dal proprio dante causa, da cui possa ricavarsi che lo specifico credito per cui essa agisce sia stato effettivamente cartolarizzato.
Invero, l'onere probatorio gravante sul creditore deve essere valutato con maggior rigore nel caso in cui la legittimazione sostanziale del preteso creditore sia venuta a mutare prima dell'instaurazione del giudizio, rispetto alla diversa ipotesi in cui il cessionario stesso si costituisca in corso di causa, quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso ex art. 111 c.p.c.
(secondo recente Cass. n. 24798/2020).
3.3. Nel caso di specie, il creditore ha omesso di ricostruire documentalmente le vicende che avevano interessato in precedenza la titolarità del credito, risultando dunque indimostrata l'inclusione del credito oggetto di causa in eventuali operazioni di cartolarizzazione (Cass. Civile Sentenza n. 24798/2020), laddove la pubblicazione dell'avviso costituisce atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio, ma comunque non di per sé sufficiente a fornire la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass.
4116/2016), salvo che il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi o consenta di individuare senza incertezze di sorta i crediti inclusi nell'operazione di cessione
(Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020).
La giurisprudenza ha invero chiarito che, in caso di cessione di credito, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (Cass. Civile Sentenza n.
24798/2020). È infatti necessario distinguere l'avviso di cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione medesima, dalla prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, che non può certamente ritenersi
5 integrata dalla semplice pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale che, pur esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica della cessione al titolare del debito ceduto, non è di per sé idonea a provare l'esistenza della cessione1. La Suprema Corte ha, in particolare, ribadito che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente2.
Il Giudice di legittimità ha inoltre precisato che, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto e, dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
TUB3. 3.4. Gli arresti giurisprudenziali da ultimo citati hanno dunque confermato quanto già espressamente e ripetutamente ribadito dalla stessa Corte di
Cassazione in ordine alla necessità di distinguere l'avviso di cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione medesima, dalla prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, che non può ritenersi integrata dalla semplice pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale che, pur esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica della cessione al titolare del debito ceduto, non è di per sé idonea a provare l'esistenza della cessione4.
Nel caso di specie, la società opposta non compiutamente provato in giudizio né le varie vicende traslative del credito che ne hanno determinato l'acquisto in capo alla sua dante causa, , né tantomeno la cessione da quest'ultima CP_4
a In luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non può Controparte_1 invero attribuirsi efficacia probatoria dell'avvenuta cessione e, dunque, della titolarità attiva del rapporto in capo alla cessionaria (contestata dall'opponente), alla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale né tantomeno alla comunicazione inoltrata al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c., necessaria ai fini dell'efficacia della cessione ma non idonea ai fini della prova dell'esistenza del contratto traslativo del credito. Ciò posto, occorre rilevare che neppure l'estratto della posizione debitoria controversa, versato in atti dalla società opposta come All. 7, può assumere alcuna efficacia probatoria dell'esistenza e del contenuto della cessione, trattandosi di un file apocrifo, decontestualizzato, privo di qualsiasi riferimento al documento principale, ovvero il contratto di cessione, che peraltro risulta depositato nel fascicolo monitorio senza l'allegato
1, recante l'elenco e la descrizione dei crediti oggetto di cessione.
3.5. In difetto di produzione della documentazione comprovante le vicende del credito asseritamente maturato nei confronti dell'opponente non può ritenersi, adeguatamente dimostrata titolarità del diritto e, dunque, la legittimazione sostanziale di ad agire per il la soddisfazione del credito. CP_1 4 Così Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151; Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997 “…una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” 7 4. Da quanto sin qui argomentato discende l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca dell'emesso decreto ingiuntivo n. 237/2023 del Tribunale di
Palmi
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore dichiarato della causa, delle attività svolte (studio introduzione, trattazione e decisione) e della natura non particolarmente complessa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di così provvede: Controparte_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dispone la revoca il decreto ingiuntivo n.
237/2023, emesso in data 23.06.2023 dal Tribunale di Palmi;
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio Controparte_1 che liquida in complessivi euro 259,00 per spese documentate ed euro 3.809,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore degli avvocati Posterino Francesco
e Antonio Germanò dichiaratisi antistatari.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per il deposito della presente sentenza.
Palmi, 28/03/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151; Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997 “…una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” 2 Cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790; Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. n. 3405/2024. 3 Cass., n. 17944/2023 cit. 6