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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/12/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1 elettivamente domiciliata in Genova, Via alla Porta degli Archi, 10/12 presso e nello studio degli avv.ti Massimiliano Aloi (C.F.: ; PEC C.F._1
fax: 010 880090) e Gabriele Aloi (C.F.: Email_1
; PEC fax: 010 880090), che la C.F._2 Email_2 rappresentano ed assistono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato e trasmessa, in sede di deposito, con la medesima busta telematica del presente atto, da intendersi rilasciata in calce a quest'ultimo ex art. 83 comma 3 c.p.c.
RICORRENTE CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA Contumace
Ogg: crediti retributivi maturati sull'appalto; responsabilità del committente
Conclusioni : come da ricorso
MOTIVAZIONE
ha lavorato dal 1.1.2020 al 31.01.2023 alle dipendenze di Parte_1 [...]
, con qualifica di OS , inquadramento Controparte_2 del IV livello del cc.nl Conf Sal e orario di lavoro part-time, presso la Residenza Per_1
Protetta Santa AT sita in Genova, Via Donghi 38 nel corso di contratto di appalto avente ad oggetto l'erogazione di servizi socio assistenziali sanitari, commissionati da quale committente e , quale appaltatore. CP_3 Controparte_4
Il ha poi provveduto a erogare suddetto servizio per il tramite della Consorziata CP_1
IO RI scarl Onlus, concretizzando in favore della Consorziata un sub appalto del servizio.
Ciò risulta comprovato dal verbale di conciliazione del 12.7.2023 (doc 5) con cui il datore di lavoro cooperativa consorziata di si era Controparte_2 Controparte_1
impegnato a corrispondere al ricorrente un importo corrispondente alla somma lorda di euro 6.923,75 per le competenze di fine rapporto ed il FR
Di tale importo venivano versati soli euro 1.803,67, somma peraltro direttamente pagata da in surroga al datore di lavoro IO RI scarl, rimasto CP_1
inadempiente.
Il Lavoratore ha quindi convenuto in giudizio il quale obbligato Controparte_5
solidale ex articolo 29 decreto legislativo 276/2003, per il pagamento del residuo dovuto pari a euro 5.120,08, di cui euro 3.908,27 a titolo di FR.
Parte convenuta, pur ritualmente citata in giudizio, non si costituiva e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
All'esito della discussione e del deposito di conteggio contabile può ora giungersi a decisione.
Il rapporto di lavoro del ricorrente con risulta, dalle buste Parte_2
paga, dal CUD 2023 e dal verbale di conciliazione citato, depositati in atti sub doc 3, 3 bis, e 5.
Da tali documenti può quindi desumersi l'inquadramento avuto dal ricorrente, l'orario di lavoro (part time), l'impiego presso la Residenza Protetta Santa AT e la durata del rapporto, per come effettivamente è allegato in ricorso.
A fronte dell'allegazione circa il mancato pagamento dei crediti relativi a competenze di fine rapporto ( XIII e XIV mensilità 2023, indennità ferire e permessi maturati e non goduti e FR ) non ha dato prova della corrispondente estinzione . Controparte_1 Da ciò consegue la sua responsabilità quale obbligato solidale ex art 29 Dlvo 2767/2003 per i soli crediti aventi natura retributiva maturati in costanza di appalto.
Correttamente parte ricorrente ha rielaborato conteggio , dal quale sono state detratte le indennità ferie e premessi in ragion della loro natura anche risarcitoria, nonché l'importo già erogato in sede di conciliazione, imputato ex art 1193 codi civ.ai crediti meno garantiti
(ferie e permessi).
Risultano quindi dovuti XIII e XIV mensilità dell'anno 2023, nonché il FR per un importo, calcolato secondo condivisibili parametri, in euro 4.122,79, di cui euro 3.908,27
a titolo di FR.
Segue la statuizione di condanna nei termini sotto specificati.
Alla soccombenza della convenuta consegue la condanna al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice definendo il giudizio,
1. condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, quale obbligato solidale a corrispondere al ricorrente l'importo di euro
4.122,79, di cui euro 3.908,27 a titolo di FR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
2. condanna parte convenuta, ut supra , a rifondere il ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 1.314,00, oltre spese generali, oltre IVA e CPA con distrazione in favore del difensore antistatario.
Genova, 02/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1 elettivamente domiciliata in Genova, Via alla Porta degli Archi, 10/12 presso e nello studio degli avv.ti Massimiliano Aloi (C.F.: ; PEC C.F._1
fax: 010 880090) e Gabriele Aloi (C.F.: Email_1
; PEC fax: 010 880090), che la C.F._2 Email_2 rappresentano ed assistono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato e trasmessa, in sede di deposito, con la medesima busta telematica del presente atto, da intendersi rilasciata in calce a quest'ultimo ex art. 83 comma 3 c.p.c.
RICORRENTE CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA Contumace
Ogg: crediti retributivi maturati sull'appalto; responsabilità del committente
Conclusioni : come da ricorso
MOTIVAZIONE
ha lavorato dal 1.1.2020 al 31.01.2023 alle dipendenze di Parte_1 [...]
, con qualifica di OS , inquadramento Controparte_2 del IV livello del cc.nl Conf Sal e orario di lavoro part-time, presso la Residenza Per_1
Protetta Santa AT sita in Genova, Via Donghi 38 nel corso di contratto di appalto avente ad oggetto l'erogazione di servizi socio assistenziali sanitari, commissionati da quale committente e , quale appaltatore. CP_3 Controparte_4
Il ha poi provveduto a erogare suddetto servizio per il tramite della Consorziata CP_1
IO RI scarl Onlus, concretizzando in favore della Consorziata un sub appalto del servizio.
Ciò risulta comprovato dal verbale di conciliazione del 12.7.2023 (doc 5) con cui il datore di lavoro cooperativa consorziata di si era Controparte_2 Controparte_1
impegnato a corrispondere al ricorrente un importo corrispondente alla somma lorda di euro 6.923,75 per le competenze di fine rapporto ed il FR
Di tale importo venivano versati soli euro 1.803,67, somma peraltro direttamente pagata da in surroga al datore di lavoro IO RI scarl, rimasto CP_1
inadempiente.
Il Lavoratore ha quindi convenuto in giudizio il quale obbligato Controparte_5
solidale ex articolo 29 decreto legislativo 276/2003, per il pagamento del residuo dovuto pari a euro 5.120,08, di cui euro 3.908,27 a titolo di FR.
Parte convenuta, pur ritualmente citata in giudizio, non si costituiva e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
All'esito della discussione e del deposito di conteggio contabile può ora giungersi a decisione.
Il rapporto di lavoro del ricorrente con risulta, dalle buste Parte_2
paga, dal CUD 2023 e dal verbale di conciliazione citato, depositati in atti sub doc 3, 3 bis, e 5.
Da tali documenti può quindi desumersi l'inquadramento avuto dal ricorrente, l'orario di lavoro (part time), l'impiego presso la Residenza Protetta Santa AT e la durata del rapporto, per come effettivamente è allegato in ricorso.
A fronte dell'allegazione circa il mancato pagamento dei crediti relativi a competenze di fine rapporto ( XIII e XIV mensilità 2023, indennità ferire e permessi maturati e non goduti e FR ) non ha dato prova della corrispondente estinzione . Controparte_1 Da ciò consegue la sua responsabilità quale obbligato solidale ex art 29 Dlvo 2767/2003 per i soli crediti aventi natura retributiva maturati in costanza di appalto.
Correttamente parte ricorrente ha rielaborato conteggio , dal quale sono state detratte le indennità ferie e premessi in ragion della loro natura anche risarcitoria, nonché l'importo già erogato in sede di conciliazione, imputato ex art 1193 codi civ.ai crediti meno garantiti
(ferie e permessi).
Risultano quindi dovuti XIII e XIV mensilità dell'anno 2023, nonché il FR per un importo, calcolato secondo condivisibili parametri, in euro 4.122,79, di cui euro 3.908,27
a titolo di FR.
Segue la statuizione di condanna nei termini sotto specificati.
Alla soccombenza della convenuta consegue la condanna al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice definendo il giudizio,
1. condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, quale obbligato solidale a corrispondere al ricorrente l'importo di euro
4.122,79, di cui euro 3.908,27 a titolo di FR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
2. condanna parte convenuta, ut supra , a rifondere il ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 1.314,00, oltre spese generali, oltre IVA e CPA con distrazione in favore del difensore antistatario.
Genova, 02/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI