Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 20/03/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice
Dott. Milton D'Ambra Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario portante R.G. 27/2025 P.U.
PROMOSSO DA
GROGU SPV S.R.L., con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv.
ALDO BULGARELLI, che la rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
NEI CONFRONTI DI
ONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, [07954540154], in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a MILANO, Piazza San Sepolcro n. 2 e domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. STEFANIA PANZITTA che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata alla memoria di costituzione.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della ONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.
Esaminati gli atti, i documenti depositati dalle parti e le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE,
INPS e CAMERA DI COMMERCIO. Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• con ricorso depositato avanti il Tribunale di Milano, la società veicolo ricorrente ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
• il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza territoriale per essere competente questo Tribunale;
• ricevuti gli atti, è stata fissata udienza di comparizione al 19 marzo 2025 ed il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
e del decreto di comparizione, notifica avvenuta in data 21 febbraio 2025, mediante
Comunicazione di Cancelleria ai sensi dell'art. 40, co. 6, c.c.i.i.
• la parte resistente si è costituita e ha in parte depositato la documentazione richiesta nel decreto di comparizione.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il centro degli interessi principali della parte resistente, per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i., è da localizzare nel territorio del Circondario di questo Tribunale;
come anche rilevato dal
Tribunale rimettente con l'ordinanza di incompetenza del 6 febbraio 2025, il COMI va localizzato in SAN VITTORE OLONA quale centro dell'attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell'impresa, come si evince dal luogo di approvazione di dei bilanci e dalla localizzazione degli immobili, oggetto di esecuzione, che costituivano l'unico patrimonio della società, tenuto conto, inoltre, che l'unica unità locale (ormai cessata) era a PARABIAGO.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita(va) attività commerciale (acquisto, vendita, permuta di immobili) in forma di società di capitali.
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditrice in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 20658 del 2019 oggetto di opposizione definita con sentenza di rigetto n. 486 del 2024 dal
Tribunale di Milano.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i. e sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € 1.067.719,80, e risultano affidati al Concessionario della riscossione
(AGENZIE ENTRATE - RISCOSSIONE) crediti erariali per € 236.461,89.
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i., in quanto la società è stata cancellata dal Registro delle imprese a giugno 2024, con approvazione del Bilancio di liquidazione che espone l'assenza di patrimonio o di altra attività residua, nonostante la permanenza del debito verso la ricorrente e verso l'Erario per gli importi indicati.
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 49 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ONE S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE, [07954540154].
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa MARIA ELENA BALLARINI.
NOMINA Curatore la Dott.ssa MARIA PIA SALA, [[...]], con studio a
BUSTO ARSIZIO, Via Bramante n. 3 bis. ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 01/07/2025 alle ore
11:00, innanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i.
INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Visto l'art. 146 TUSG,
DISPONE la prenotazione a debito della presente sentenza.
Visto l'art. 45 c.c.i.i.,
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 19/03/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Milton D'Ambra Dott. Marco Giovanni Lualdi
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