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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 ter C.P.C. nella causa iscritta al n.1507/2023 R.G tra
nato il [...], rapp. e dif. dagli Avv.ti Pietro Attilio Galati ed Oronzo Palma Parte_1
Modoni come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Cinzia Lolli come da procura generale CP_1 indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.02.2023 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere in possesso di contribuzione versata sia presso la gestione lavoratori dipendenti (AGO), sia presso la gestione autonoma dei coltivatori diretti (CDCM), esponeva che l' gli aveva liquidato la pensione di vecchiaia (VR CP_1
n.30022061) senza tenere conto dei contributi versati nella gestione dei coltivatori diretti nel periodo dal
1969 al 1973, così negando la possibilità di cumulare i contributi complessivamente versati.
Ritenendo ingiustificata siffatta decisione, ricostruiva il quadro normativo applicabile alla fattispecie e CP_ concludeva chiedendo la condanna dell' alla riliquidazione della pensione ed al pagamento dei ratei arretrati, con vittoria delle spese processuali. CP_ Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Istruita la causa in via documentale, all'odierna udienza il Tribunale decide come dalla presente sentenza.
* * *
Pregiudizialmente va dichiarata la parziale decadenza dall'azione giudiziale.
Giova a tal fine riportare la normativa che disciplina la presente fattispecie e, in particolare, i commi due e tre dell' art. 47 del DPR n. 639/70, i quali prevedono che “… Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine
1 stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (comma 2).
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma
(comma 3).”
Con successiva disposizione (del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito il L. 1 giugno 1991, n.
166, Disposizioni urgenti in materia previdenziale), avente carattere di norma d'interpretazione autentica,
è stato poi previsto che "I termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei…”.
Infine, con l'art. 38, comma 1, numero 1), lettera d), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 all' art. 47 cit. è stato aggiunto il comma 6, il quale prevede che “.. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte (comma 6)”.
Orbene, con la previsione di cui all' art. 38 cit. (entrato in vigore il 6 luglio 2011 e applicabile nella specie, anche alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 69/2014) -inserita nel comma 6 dell' articolo sopra riportato- il legislatore ha esteso l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 47 anche ai casi in cui non si tratti del pagamento di una prestazione negata in sede amministrativa, ma di una prestazione riconosciuta ed erogata, di cui l'interessato chiede la riliquidazione, precisando che, in tal caso, il termine di decadenza decorre dal momento in cui si è avuto il riconoscimento parziale della prestazione.
Alla luce del dato normativo sopra riportato deve pertanto ritenersi che il ricorrente sia decaduto dalla possibilità di proporre la domanda giudiziale di riliquidazione della pensione dalla data di originaria decorrenza, atteso che il ricorso giudiziale è stato depositato il 07.02.2023, oltre il termine di tre anni dal riconoscimento parziale della prestazione (dicembre 2007), termine così fissato dal comma 6 dell'art. 47 cit. Tuttavia, il verificarsi della decadenza, comporta nella specie (in cui è dedotto il parziale pagamento di una prestazione di durata) l'estinzione del diritto a tutti i ratei di prestazione maturati anteriormente al decorso del termine di decadenza computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, mentre non compromette il diritto ai ratei maturati nel periodo compreso fra tale momento e lo spirare del termine stesso così computato.
Pertanto deve ritenersi l'ammissibilità della domanda relativamente ai ratei di pensione decorrenti dal
07.02.2020 (triennio precedente la introduzione del giudizio).
*
Nel merito, ritiene il giudicante, conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di
2 merito in relazione a fattispecie analoga (cfr. Trib. Brindisi, sent. n.978/22, in atti, le cui motivazioni si condividono ed appresso si riportano ai sensi dell'art.118, comma 1, disp. att. c.p.c.), che il ricorso possa trovare accoglimento.
Giova osservare, per quanto concerne la qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra l'assicurato e l'ente previdenziale, che la richiesta dei versamenti contributivi dal secondo al primo è riconducibile alla previsione dell'art. 1173 c.c., e si colloca, pertanto, nell'ampia categoria delle obbligazioni la cui fonte è costituita da una disciplina normativa pubblica o da un atto amministrativo: da tanto consegue la responsabilità contrattuale della parte chi incorre in violazione di uno specifico dovere o di un determinato obbligo di siffatta natura (cfr. Cass. Civ. n. 19340 del 17/12/03; n. 6995 del 22/05/01; n.
6867 del 19/05/01; n. 7197 del 11/06/92; n. 9776 del 11/08/93).
E' noto che la pensione è liquidata sulla base della contribuzione riferita a tutto il mese precedente quello di decorrenza. Ne consegue che tutte le modifiche contributive o per acquisizione di nuovi elementi che possono influenzare sia l'anzianità contributiva che la retribuzione pensionabile, o per variazioni di annullamento di contributivi, relativi a periodi ante pensionamento, se accertate o accreditate dopo la liquidazione, comportano una revisione dei conteggi ed una nuova determinazione dell'importo.
Tale nuova determinazione ha efficacia retroattiva, con pagamento della differenza sulle rate maturate dalla decorrenza originaria nei limiti della prescrizione.
Tale principio è espressamente fissato dall'ultimo comma dell'art. 5 DPR 488/68 che prevede espressamente che dopo la consegna del certificato di pensione all'interessato, in presenza di contributi non conteggiati all'atto della liquidazione della pensione, questa ultima deve essere riliquidata sin dalla sua decorrenza originaria, secondo le norme in base alle quali è stata calcolata, per effetto di un adempimento che deve ritenersi, per sua natura, automatico: il diritto del soggetto a vedersi corrisposta un esatto trattamento pensionistico trova, peraltro, il suo fondamento in un principio affermato e riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza 246/92.
Da tanto consegue che, al lavoratore che abbia perfezionato il diritto alla pensione, secondo quanto disposto dalla legge, spetti una prestazione pensionistica che tenga conto di tutti i contributi accreditati sino al mese antecedente alla data di decorrenza della pensione. L'esistenza dei predetti contributi deve essere accertata direttamente dall'ente previdenziale presso cui è stato iscritto il lavoratore, e ciò attraverso l'estratto contributivo che ha valore certificativo (Cass. Civ. 7859/04; cfr. art. 54 L. 88/89).
Nel caso di specie, elemento presupposto è la liquidazione del trattamento di pensione, tuttavia, parte ricorrente lamenta un errore nel meccanismo quantificatorio della liquidazione della stessa (effettuata con CP_ sistema retributivo a carico della gestione coltivatori diretti), non avendo l' preso in considerazione alcuni contributi versati nella gestione CD nel periodo 1969/1973.
Ebbene, la domanda di ricostituzione va accolta, attesa la contribuzione da coltivatore diretto relativa a CP_ periodi ante pensionamento risultante da estratto contributivo non considerata dall'
3 Parte ricorrente ha prodotto documentazione attestante la sussistenza di tale contribuzione da coltivatore CP_ diretto (estratto contributivo), né l' in qualche modo ha disconosciuto tale documentazione o ha sollevato specifiche censure in ordine all'omessa valutazione di tale periodo ai fini della pensione. Le allegazioni di parte ricorrente vengono, dunque, confermate, sul piano probatorio dalla documentazione agli atti.
In base alla normativa vigente (L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 16) è consentito al lavoratore di cumulare i contributi che siano stati versati a diverse istituzioni previdenziali, sommando le quote di pensione imputabili alle singole gestioni, cosicchè l'importo della pensione è determinato dall'addizione della quota di pensione, calcolata sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni cui fanno capo i lavoratori autonomi, alla quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.
Tanto premesso, il ricorso va accolto e va dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento delle ulteriori settimane di contribuzione da coltivatore diretto comprese nel periodo dal 1969 al 1973; l' CP_1 pertanto deve essere condannato a riliquidare alla parte ricorrente i ratei di pensione con la decorrenza già specificata ed a corrispondere il differenziale (nei limiti del triennio dal 07.02.2020).
Le spese processuali, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
- dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di vecchiaia cat. VR n.30022061 sulla scorta del riconoscimento delle settimane di contribuzione quale coltivatore diretto presenti nel periodo CP_ dal 1969 al 1973 e per l'effetto condanna l' al pagamento di quanto dovuto con decorrenza dal
07.02.2020, oltre interessi su ciascun rateo arretrato data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario CP_1 spese generali, IVA CPA, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Lecce, 21.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F: to Andrea Basta)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 ter C.P.C. nella causa iscritta al n.1507/2023 R.G tra
nato il [...], rapp. e dif. dagli Avv.ti Pietro Attilio Galati ed Oronzo Palma Parte_1
Modoni come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Cinzia Lolli come da procura generale CP_1 indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.02.2023 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere in possesso di contribuzione versata sia presso la gestione lavoratori dipendenti (AGO), sia presso la gestione autonoma dei coltivatori diretti (CDCM), esponeva che l' gli aveva liquidato la pensione di vecchiaia (VR CP_1
n.30022061) senza tenere conto dei contributi versati nella gestione dei coltivatori diretti nel periodo dal
1969 al 1973, così negando la possibilità di cumulare i contributi complessivamente versati.
Ritenendo ingiustificata siffatta decisione, ricostruiva il quadro normativo applicabile alla fattispecie e CP_ concludeva chiedendo la condanna dell' alla riliquidazione della pensione ed al pagamento dei ratei arretrati, con vittoria delle spese processuali. CP_ Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Istruita la causa in via documentale, all'odierna udienza il Tribunale decide come dalla presente sentenza.
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Pregiudizialmente va dichiarata la parziale decadenza dall'azione giudiziale.
Giova a tal fine riportare la normativa che disciplina la presente fattispecie e, in particolare, i commi due e tre dell' art. 47 del DPR n. 639/70, i quali prevedono che “… Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine
1 stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (comma 2).
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma
(comma 3).”
Con successiva disposizione (del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito il L. 1 giugno 1991, n.
166, Disposizioni urgenti in materia previdenziale), avente carattere di norma d'interpretazione autentica,
è stato poi previsto che "I termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei…”.
Infine, con l'art. 38, comma 1, numero 1), lettera d), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 all' art. 47 cit. è stato aggiunto il comma 6, il quale prevede che “.. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte (comma 6)”.
Orbene, con la previsione di cui all' art. 38 cit. (entrato in vigore il 6 luglio 2011 e applicabile nella specie, anche alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 69/2014) -inserita nel comma 6 dell' articolo sopra riportato- il legislatore ha esteso l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 47 anche ai casi in cui non si tratti del pagamento di una prestazione negata in sede amministrativa, ma di una prestazione riconosciuta ed erogata, di cui l'interessato chiede la riliquidazione, precisando che, in tal caso, il termine di decadenza decorre dal momento in cui si è avuto il riconoscimento parziale della prestazione.
Alla luce del dato normativo sopra riportato deve pertanto ritenersi che il ricorrente sia decaduto dalla possibilità di proporre la domanda giudiziale di riliquidazione della pensione dalla data di originaria decorrenza, atteso che il ricorso giudiziale è stato depositato il 07.02.2023, oltre il termine di tre anni dal riconoscimento parziale della prestazione (dicembre 2007), termine così fissato dal comma 6 dell'art. 47 cit. Tuttavia, il verificarsi della decadenza, comporta nella specie (in cui è dedotto il parziale pagamento di una prestazione di durata) l'estinzione del diritto a tutti i ratei di prestazione maturati anteriormente al decorso del termine di decadenza computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, mentre non compromette il diritto ai ratei maturati nel periodo compreso fra tale momento e lo spirare del termine stesso così computato.
Pertanto deve ritenersi l'ammissibilità della domanda relativamente ai ratei di pensione decorrenti dal
07.02.2020 (triennio precedente la introduzione del giudizio).
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Nel merito, ritiene il giudicante, conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di
2 merito in relazione a fattispecie analoga (cfr. Trib. Brindisi, sent. n.978/22, in atti, le cui motivazioni si condividono ed appresso si riportano ai sensi dell'art.118, comma 1, disp. att. c.p.c.), che il ricorso possa trovare accoglimento.
Giova osservare, per quanto concerne la qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra l'assicurato e l'ente previdenziale, che la richiesta dei versamenti contributivi dal secondo al primo è riconducibile alla previsione dell'art. 1173 c.c., e si colloca, pertanto, nell'ampia categoria delle obbligazioni la cui fonte è costituita da una disciplina normativa pubblica o da un atto amministrativo: da tanto consegue la responsabilità contrattuale della parte chi incorre in violazione di uno specifico dovere o di un determinato obbligo di siffatta natura (cfr. Cass. Civ. n. 19340 del 17/12/03; n. 6995 del 22/05/01; n.
6867 del 19/05/01; n. 7197 del 11/06/92; n. 9776 del 11/08/93).
E' noto che la pensione è liquidata sulla base della contribuzione riferita a tutto il mese precedente quello di decorrenza. Ne consegue che tutte le modifiche contributive o per acquisizione di nuovi elementi che possono influenzare sia l'anzianità contributiva che la retribuzione pensionabile, o per variazioni di annullamento di contributivi, relativi a periodi ante pensionamento, se accertate o accreditate dopo la liquidazione, comportano una revisione dei conteggi ed una nuova determinazione dell'importo.
Tale nuova determinazione ha efficacia retroattiva, con pagamento della differenza sulle rate maturate dalla decorrenza originaria nei limiti della prescrizione.
Tale principio è espressamente fissato dall'ultimo comma dell'art. 5 DPR 488/68 che prevede espressamente che dopo la consegna del certificato di pensione all'interessato, in presenza di contributi non conteggiati all'atto della liquidazione della pensione, questa ultima deve essere riliquidata sin dalla sua decorrenza originaria, secondo le norme in base alle quali è stata calcolata, per effetto di un adempimento che deve ritenersi, per sua natura, automatico: il diritto del soggetto a vedersi corrisposta un esatto trattamento pensionistico trova, peraltro, il suo fondamento in un principio affermato e riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza 246/92.
Da tanto consegue che, al lavoratore che abbia perfezionato il diritto alla pensione, secondo quanto disposto dalla legge, spetti una prestazione pensionistica che tenga conto di tutti i contributi accreditati sino al mese antecedente alla data di decorrenza della pensione. L'esistenza dei predetti contributi deve essere accertata direttamente dall'ente previdenziale presso cui è stato iscritto il lavoratore, e ciò attraverso l'estratto contributivo che ha valore certificativo (Cass. Civ. 7859/04; cfr. art. 54 L. 88/89).
Nel caso di specie, elemento presupposto è la liquidazione del trattamento di pensione, tuttavia, parte ricorrente lamenta un errore nel meccanismo quantificatorio della liquidazione della stessa (effettuata con CP_ sistema retributivo a carico della gestione coltivatori diretti), non avendo l' preso in considerazione alcuni contributi versati nella gestione CD nel periodo 1969/1973.
Ebbene, la domanda di ricostituzione va accolta, attesa la contribuzione da coltivatore diretto relativa a CP_ periodi ante pensionamento risultante da estratto contributivo non considerata dall'
3 Parte ricorrente ha prodotto documentazione attestante la sussistenza di tale contribuzione da coltivatore CP_ diretto (estratto contributivo), né l' in qualche modo ha disconosciuto tale documentazione o ha sollevato specifiche censure in ordine all'omessa valutazione di tale periodo ai fini della pensione. Le allegazioni di parte ricorrente vengono, dunque, confermate, sul piano probatorio dalla documentazione agli atti.
In base alla normativa vigente (L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 16) è consentito al lavoratore di cumulare i contributi che siano stati versati a diverse istituzioni previdenziali, sommando le quote di pensione imputabili alle singole gestioni, cosicchè l'importo della pensione è determinato dall'addizione della quota di pensione, calcolata sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni cui fanno capo i lavoratori autonomi, alla quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.
Tanto premesso, il ricorso va accolto e va dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento delle ulteriori settimane di contribuzione da coltivatore diretto comprese nel periodo dal 1969 al 1973; l' CP_1 pertanto deve essere condannato a riliquidare alla parte ricorrente i ratei di pensione con la decorrenza già specificata ed a corrispondere il differenziale (nei limiti del triennio dal 07.02.2020).
Le spese processuali, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
- dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di vecchiaia cat. VR n.30022061 sulla scorta del riconoscimento delle settimane di contribuzione quale coltivatore diretto presenti nel periodo CP_ dal 1969 al 1973 e per l'effetto condanna l' al pagamento di quanto dovuto con decorrenza dal
07.02.2020, oltre interessi su ciascun rateo arretrato data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario CP_1 spese generali, IVA CPA, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Lecce, 21.05.2025
Il Giudice del Lavoro
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