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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3718 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 595/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 21/11/2024
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv.Maurizio Parte_1
Simoni CodiceFiscale_1
- appellante-
E , in persona del titolare Controparte_1
, P.IVA , rappresentata e difesa dagli Avv. CP_1 P.IVA_1
Domenica Muri e Moira Gennaro.
-appellata-
Controparte_2
-appellata contumace-
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Roma
n. 24248/2018 pubbl. il 18/12/2028 .
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del 21/11/2024 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato la Controparte_1
( di seguito solo ) conveniva in giudizio
[...] Controparte_1
la società (di seguito e il Controparte_2 CP_2 Parte_1
(di seguito , richiedendo l'accertamento
[...] Parte_1
dell'inadempimento contrattuale delle convenute alla obbligazione pecuniaria derivante da un contratto di noleggio di materiali elettrici (fari di illuminazione), e per l'effetto la condanna in solido, o per quanto di ragione, delle stesse al pagamento della somma di € 5.050,48, nonché al risarcimento del danno dovuto al ritardo della prestazione pecuniaria, oltre agli interessi di mora di cui al D.,Lgs n.231/02 maturati dalla emissione delle fattura.
2.Si costituiva in giudizio il solo convenuto 1971, Controparte_3
il quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva, negando di essere parte del contratto di noleggio posto a fondamento della domanda, e documentando di essere parte di un diverso contratto di appalto del servizio di illuminazione dei suoi campi da gioco, commissionato al CP_2
in occasione del Torneo Internazionale di Tennis, svoltosi a nel
[...] Pt_1
Luglio del 2014. Restava contumace la società convenuta Controparte_2
3. Su tali presupposti, il Tribunale di Roma, così decideva : “1) accoglie la
domanda e per l'effetto, condanna le convenute in solido tra loro al pagamento della somma di € 5.050.48, oltre interessi di mora al tasso del
D.Legs n.231/02 a far data dalla scadenza della fattura n. 3/351 del
31.12.2014; 2)condanna altresì la a rimborsare alla Controparte_2
parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 50,00 per spese, incluso contributo unificato ed € 2.500,00 per competenze professionali, oltre iva e cap e spese generali. 3)condanna il convenuto a Parte_1
rimborsare alla parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 50,00, incluso contributo unificato ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre iva e cap e spese generali come per legge” .
4.Avverso la predetta sentenza ha interposto rituale gravame
[...]
censurando l'erroneo rigetto della eccezione di difetto di Parte_1
legittimazione passiva, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1173 e
1292 cc in riferimento ai principi di cui all' art. 2967 c.c., oltre che, riguardo alle spese di lite, la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e 97 cpc in riferimento agli artt.1292 c.c. ed art. 112 cp.c.
5. L'appellante ha chiesto in via principale, in riforma del relativo capo della sentenza … dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta- appellante per i motivi di cui alla narrativa, con condanna della appellata
alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
in via subordinata, in parziale riforma del
capo della sentenza riportato al paragrafo 2 dell'atto, disporre la
compensazione delle spese di lite riconoscendo la soccombenza reciproca delle parti, ex art. 92 II° c cpc e/o la compensazione parziale delle spese di
lite, rideterminando la loro liquidazione, in ossequio all'art. 1292 c.c ed in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.55/14. Con il favore delle spese del
grado di appello da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In ogni
caso: con condanna della appellata a restituire quanto dalla stessa eventualmente ottenuto in esecuzione della sentenza impugnata, con gli
interessi legali e rivalutazione dal di dell'eseguito pagamento al soddisfo.
6. Si è costituita l' appellata , chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame e la conferma dell' impugnata sentenza.
7. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
che non si è costituita e fissata udienza per la CP_2
precisazione delle conclusioni, nella quale le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi, la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex artt. 190 c.p.c.
8.Preliminarmente deve rilevarsi che parte appellante non ha provveduto a depositare in questo grado i documenti indicati nel gravame ovverossia quelli allegati in primo grado da controparte all' atto della costituzione e non ridepositati dall'attrice/appellata, non essendosi neppure avvalsa della facoltà ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, al fine di sottoporli al giudice dell'appello.
Invero parte appellante a fronte del parziale deposito del fascicolo di controparte, privo dell' atto introduttivo e relativi allegati non ha provveduto a ripristinare gli atti mancanti nel fascicolo cartaceo e telematico.
In concreto, dal raffronto degli atti difensivi delle parti si evince la sussistenza di un contrasto solo interpretativo delle espressioni usate nei documenti allegati all'atto di citazione di primo grado, sostenendo la che la ha agito quale rappresentante del Controparte_1 CP_2 Pt_1
rispetto al contratto di noleggio, che ha prodotto effetti diretti nella
[...]
sfera giuridica del , laddove nega il rapporto di CP_3 Parte_1
rappresentanza ed eccepisce la sua estraneità al contratto di noleggio in quanto concluso solo tra la promittente e la stipulante CP_2
, essendo l' appellante parte solo di un diverso contratto di Controparte_1
appalto di servizi concluso con . Parte_1
Orbene partendo dai dati letterali, non oggetto di contestazione, dei documenti allegati al fascicolo della si evince la prova Controparte_1
della stipulazione di tale contratto tra quest'ultima e la società convenuta- contumace, posto che : 1) con ordine del 30.06.14 Controparte_2
richiedeva ad il noleggio di n. 4 torri- faro per CP_2 Controparte_1
l'illuminazione del campo da tennis presso il ; 2) Parte_1
accettava il preventivo inviato nello stesso giorno con indicazione CP_2
dei dati bancari per effettuare il pagamento immediato;
3) il materiale veniva consegnato in data 30/6/14, secondo accordi, presso il ove Parte_1
veniva trattenuto sino al 9/7/2014, data in cui lo ritirava Controparte_1
inviando poi a fattura n. 3/351 del 31.12.14 per il pagamento dei CP_2
compensi; 4) nessuna delle parti convenute provvedeva ad effettuare il pagamento del compenso pattuito, sostenendo la che l' obbligo Parte_1
gravava esclusivamente sulla la quale, al fine di risolvere le CP_2
problematiche insorte in seguito alla realizzazione dell'impianto di illuminazione commissionatole con il contratto di appalto di servizi stipulato con la predetta aveva chiesto alla il CP_2 Controparte_1
noleggio di altri fari di illuminazione dei capi di tennis.
La ha opposto a tale assunto che l' obbligo di pagamento gravava CP_2
esclusivamente sulla utilizzatrice del materiale noleggiato.
Dalla documentazione versata in atti nel primo grado da si Parte_1
evince altresì la prova di un precedente e diverso contratto concluso in data
16/4/14 , ovverossia di un contratto di appalto di servizi in forza del quale la commissionava alla la realizzazione di un impianto Parte_1 CP_2
di illuminazione dei campi da tennis e che per tale contratto la committente corrispondeva alla appaltatrice il compenso pattuito Parte_1 CP_2
di 12.190,00 ( v. allegato memoria 183 n. 2 c.p.c. ) . Parte_1 E' quindi provato che in esecuzione del contratto di appalto CP_2
stipulava un contratto di noleggio di fari di illuminazione destinati alla committente, obbligandosi nei confronti della contraente Controparte_1
al pagamento dei compensi pattuiti, in via esclusiva, essendo rimasto estraneo al contratto ancorché destinatario della prestazione. Parte_1
Invero l'assunto della rappresentanza sul quale l'attrice fonda la domanda nei confronti di non risulta in alcun modo suffragato dai Parte_1
documenti versati in atti che, per contro, non contengono alcun riferimento al conferimento di poteri rappresentativi da parte della alla Parte_1
finalizzati alla stipula del contratto di noleggio. CP_2
Diversamente da quanto prospettato da parte attrice/appellata non risulta che la ha concluso il contratto in nome e per conto della CP_2 Parte_1
e che gli effetti dello stesso si sono prodotti direttamente nei suoi confronti ex artt. 1387 e 1388 c.c. (rappresentanza diretta) .
Pur essendo in astratto ammissibile la contemplatio domini anche in forma tacita o per facta concludentia, in ragione della natura non formale del contratto (confronta a contrario Cass.3364/2010), non si ravvisano gli estremi per la sua configurabilità, non essendo fatta alcuna menzione neppure ai rapporti preesistenti tra le due convenute;
di talchè deve ritenersi che la abbia agito per sé stessa. CP_2
Di nessun rilievo deve ritenersi al fine invocato da parte appellata la circostanza pur provata della fruizione del materiale da parte dell' appellante, a fronte della più volte evidenziata estraneità della stessa al contratto di noleggio Concludendo deve ritenersi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della e, pertanto, accogliersi l'appello, con conseguente Parte_1
riforma della sentenza del Tribunale, limitatamente all' accoglimento della domanda attrice nei confronti della convenuta/appellante con assorbimento di tutte le altre questioni .
La originaria infondatezza della domanda rivolta nei confronti di Pt_1
determina la condanna dell' attrice/appellata a
[...] Controparte_1
rifondere all' appellante le spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva, in conformità ai parametri previsti dalle tabelle per la determinazione dei compensi degli avvocati per le cause ricomprese nel medesimo scaglione di valore , a valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni controverse e la natura della causa , ed esclusione per il presente grado delle voci di istruttoria in quanto non espletata, con attribuzione in favore dell' antistatario avv. Maurizio Simoni
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza Controparte_1
emessa dal Tribunale di Roma n. 24248/2018 dep. il 18/12/2018 nella causa n. rg.19164/2015, in accoglimento dell' appello e riforma dell' impugnata sentenza, così provvede:
-rigetta la domanda proposta da Controparte_1
nei confronti di Parte_1 a rifondere a Controparte_4 [...]
le spese di lite del doppio grado che, quanto al primo Parte_1
grado, liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali e quanto al secondo grado in euro 174,00 per esborsi ed euro 1.984,00 per compensi professionali, il tutto oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione in favore dell' antistatario avv. Maurizio Simoni .
Così deciso nella Camera di consiglio del 14/05/2025.
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino