Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 2735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2735 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4770/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2834/2020, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 35930/2016, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 14.02.2025, pendente
TRA
(C.F.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Adriano Micciarelli (C.F.: ) in virtù di procura C.F._2
alle liti a margine dell'atto introduttivo del primo grado
APPELLANTE
E
(P. Iva: ) n.q. di Impresa Designata per la Controparte_1 P.IVA_1
Liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t. rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella
Pappalardo (C.F.: ) in virtù di procura per atto notar C.F._3 [...]
in Treviso, rep. n. 186905, racc. n. 30367 Persona_1
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale
Conclusioni:
e conclude riportandosi alle conclusioni articolate nella propria comparsa di costituzione, di cui chiede l'integrale accoglimento, e chiede che la causa sia decisa, con termini ex art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 19.12.2016 conveniva, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, n.q. di Impresa Designata per la Controparte_1
Liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, esponendo che il 02/05/2015, ore 17.00, circa in Napoli alla Via B. Cavallino altezza civico 122, nel mentre si trovava a piedi sul marciapiede, altezza strisce pedonali, con l'intento di attraversare per il raggiungimento del marciapiede opposto, da tergo sopraggiungeva a velocità sostenuta un motociclo di piccole dimensioni e di colore chiaro, che percorrendo il predetto tratto stradale con direzione Via D. Fontana, in dispregio alle più elementari norme del C.D.S., lo urtava alla schiena, con il manubrio lato sinistro, provocandone la caduta;
dopo l'impatto il conducente del motociclo proseguiva la sua corsa senza fermarsi, omettendo di soccorrerlo;
non riusciva a rilevare la targa;
veniva soccorso da alcuni passanti e, poi, accompagnato al
P.S. dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, poco distante, per le prime cure del caso, ove gli veniva riscontrato una frattura pluri - frammentaria rotula sx, all'estremità distale di radio e all' ulna polso destro;
a seguito di dette lesioni veniva sottoposto ad Co operazione chirurgica presso la Casa di Cura La Madonnina di ennaro Vesuviano ove rimaneva degente fino al 07/05/2015 per poi essere dimesso con apparecchio gessato e divieto di carico per gg. 30; il 05/06/2015 veniva rimosso apparecchio gessato e prescritta FKT praticata per circa 60 sedute;
il 21/06/2015 veniva visitato dal Dott. il quale prescriveva, a seguito dei forti dolori, una terapia Per_2
antidolorifica; il 17/07/2015 praticava rx ginocchio presso il Centro Diagnostico
Basile ove venivano riscontrati esiti di frattura complessa di rotula stabilizzata con due infibuli e cerchiaggio in fase di avanzata solidificazione;
il 27/7/2015 veniva visitato dal Prof. ortopedico dell'Ospedale Pellegrini di Napoli, il Persona_3
quale confermava la diagnosi e gli esiti di frattura pluri - frammentaria rotula sx trattata con ostesintesi dinamica e frattura articolare con interessamento epifisi distale radio dx, con prescrizione di proseguire nelle terapie di FKT e assumere severi antidolorifici;
il 04/12/2015 veniva visitato presso l'ambulatorio Asl Na 1 ove veniva giudicato clinicamente guarito con postumi da valutarsi;
il 26/02/2016 veniva sottoposto a visita medica da parte del Dott. il quale diagnosticava una Per_4
“frattura pluriframmentaria di rotula sx trattata chirurgicamente con cerchiaggio - frattura pluriframmnetaria di polso destro meta epifisario distale di radio e dello stiloide ulnare” valutabile come danno biologico nella misura del 12 %, con pari incidenza sulla capacità lavorativa specifica;
tali lesioni andavano quantificate nella misura di € 181.239,88 e, precisamente, in € 23.877,00 a titolo di Danno Biologico, €
4.820,00 per I.T.T. gg. 40 ed € 3.615,00 per I.T.P. gg. 40 al 75%, € 2.410,00 per
I.T.P. gg. 40 al 50% oltre 12.329,00 per danno morale nella misura di 1/3 del D.B., oltre ad € 2.573,36 per spese mediche e€ 131.615,02 a titolo di danno patrimoniale.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo al conducente del veicolo pirata, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “1. Voglia l'On. le Tribunale adito accertare preliminarmente la responsabilità per l'evento per cui è causa del conducente del motociclo investitore, e per l'effetto condannare la in virtù dell'art Controparte_3
283 lettera a) D.LGS. 209/2005 quale impresa designata per la Campania dal
F.G.V.S. al risarcimento dei danni per lesioni occorsi ad esso istante e che si quantificano in € 181.239,88, ivi compresa della somma a titolo di danno patrimoniale (calcolata sulla media triennale dei redditi di esso istante) ed in virtù della libera professione svolta dallo stesso e sulla impossibilità a compiere la propria attività lavorativa nei giorni di I.T.T. ed I.T.P. e dalla incidenza del 12% sulla capacità lavorativa specifica, il tutto sempre oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto e sino ad effettivo soddisfo, o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata a seguito di una C.T.U. medica che sin d'ora si chiede per stabilire l'esatta quantificazione delle lesioni patite dal Sig. Avv. .
2. Che Parte_1
tali lesioni hanno leso il diritto alla salute sancito e tutelato espressamente dalla costituzione nell'art. 32, la quale recita testualmente “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività” e pertanto tale evento ha provocato altresì in maniera inequivocabile un danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. che si chiede Voglia essere liquidato in via equitativa dall'On.le
Tribunale adito.
3. Accertata la responsabilità di cui sopra, condannare altresì,
l'impresa designata nella già spiegata qualità ut supra specificata al Controparte_3
pagamento delle spese, competenze di causa, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione allo scrivente difensore per aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
4. Condannare essa convenuta ad integrare la somma di € 244.00 inerenti alla fattura del dott. n. 16 del 26/02/2016 posto che le spese sostenute per Per_4
la CTP hanno natura di allegazione difensiva tecnica, e soprattutto obbligatoria secondo il Cod. Ass., la quale richiede già in sede stragiudiziale di stabilire il residuato biologico e di giorni di invalidità, e che pertanto rientra tra quelle che la parte istante ha diritto di vedersi rimborsata”.
Si costituiva nell'anzidetta qualità, che resisteva e chiedeva il Controparte_1
rigetto della domanda.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di prove testimoniali e CTU medica.
All'udienza del 3.12.2019, sulla base delle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“1) dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella produzione del sinistro per cui è causa;
2) per l'effetto condanna la convenuta nella intestata qualità di Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento, in favore di della Parte_1
somma complessiva di euro 17.043,27 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi a far data dal 2-5-2015 sulla somma di euro 16.643,82 e, quindi, anno per anno sulla stessa somma progressivamente rivalutata in base agli indici Istat FOI, e fino al momento del deposito della presente decisione;
oltre ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna nella intestata qualità di Fondo di Garanzia per le Controparte_1
Vittime della Strada, alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese del giudizio che liquida in euro 1.477,7 per esborsi ed euro 4.835,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Adriano Micciarelli, anticipatario;
4) pone le spese di ctu liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della convenuta con diritto dell'attore a ripetere quanto corrisposto alla ctu in forza della solidarietà passiva nei confronti del ctu”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 20.04.2020, con citazione notificata in data 14.12.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c. interponeva appello - iscritto a ruolo il 23.12.2020 - per i Parte_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ … 2)
In via preliminare, rinnovare la C.T.U. nei confronti del soggetto lesionato, per le richieste e le modifiche riportate ut supra e meglio specificate;
3) In via istruttoria, si chiedere di essere ammessi a provare i capi indicati nelle memorie ex art 183 VI° comma II° termine, e reiterate nel presente appello e più precisamente n. 5) 6) 7) e 8) dell'atto introduttivo, nella persona dell'Avv. Sara Taverriti;
4) Accogliere l'atto di appello, e per l'effetto riformare parzialmente …, e condannare le Controparte_1
n.q. F.G.V.S., già alla condanna al risarcimento di tutte le voci
[...] Controparte_4
così come richieste e formulate per l'importo complessivo di 162.633,15, oltre la rivalutazione secondo gli indici Istat dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo, o di quella somma maggiore o minore che l'adita Corte di Appello riterrà secondo il Suo prudente apprezzamento, anche all'esito della rinnovata richiesta di C.T.U.; 5) Con vittoria di spese e compensi del giudizio del primo grado - così come da nota spese depositata al fascicolo di primo grado - più precisamente per la restante somma di €
8.595,00, nonché spese e compensi per il grado di appello, il tutto oltre iva, c.p.a e rimborso forfettario, e con attribuzione al sottoscritto procuratore per aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Si costituiva , nella anzidetta qualità, che resisteva e chiedeva il Controparte_1
rigetto del gravame e in via subordinata “ …, contenere il quantum debeatur nei limiti del giusto e del provato e comunque delle tariffe e massimali, tenendo conto dell'esborso già effettuato dalla appellata in esecuzione della precedente pronuncia,
e delle somme da rimborsare all'Ente previdenziale o Cassa, con compensazione delle spese del secondo grado”.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 7.05.2021, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 13.01.2023, udienza rinviata per esigenze di ruolo. All'esito del deposito delle note di trattazione ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c., il 14.02.2025 la causa veniva riservata per la decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 15.4.2025 e memoria di replica il 2.5.2025.
Parte appellata depositava comparsa conclusionale il 13.4.2025 e memoria di replica il 2.5.2025.
§ 3. La gravata sentenza ha accolto parzialmente la domanda con le seguenti motivazioni:
“All'esito dell'istruttoria svolta la domanda proposta dall'attore è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di cui si dirà. ha agito nei confronti della società convenuta, nella qualità di Parte_1
impresa designata dal fondo di garanzia vittime della strada, invocando, in relazione al sinistro di cui è stato vittima, il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 283 lett. a) del D.LGS. n. 209 del 2005, in quanto l'autore dell'illecito sarebbe il conducente di un veicolo non identificato.
Prima di procedere all'esame del merito vanno esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalla società assicuratrice convenuta.
L'eccezione di improponibilità della domanda è infondata.
L'attore ha adempiuto alle condizioni di cui artt. 145 e 148 del D.LGS. n. 209 del
2005 mediante l'invio di lettere raccomandate AR 14539792020 - 6 e 14539792021 -
7 contenenti la richiesta di risarcimento del danno, ricevute il 04/08/2016 dalla in nome del FGVS e dalla Consap servizio F.G.V.S. e quindi, più di Controparte_3
sessanta giorni prima dell'introduzione della lite avvenuta con atto notificato il 19-
12-2016.
L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione obbligatoria ex art. 3 comma 1 del D.Lgs. 132/2014, genericamente proposta nella comparsa di costituzione è stata disattesa allorché le parti in prima udienza hanno congiuntamente chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, 6° comma cpc che il giudice ha concesso disponendo la trattazione della causa nel merito.
Va ricordato inoltre che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato (cfr. Cass Sez. 3,
Sentenza n. 23434 del 04/11/2014, riferita all'analogo disposto dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, cfr. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27541 del
30/12/2016).
Nel merito, dall'istruttoria effettuata nel presente giudizio può reputarsi raggiunta la prova del verificarsi dell'evento dannoso come descritto nell'atto introduttivo e della responsabilità del sinistro ad opera di un veicolo che non è stato possibile identificare perché allontanatosi velocemente subito dopo l'investimento del pedone.
In particolare, il teste escusso, , ha confermato la dinamica del Testimone_1
sinistro come narrata in citazione, dichiarando che l'attore era fermo sul marciapiede allorché fu travolto da un motociclo che percorreva lo stesso marciapiede e, nel tentativo di scendere dal marciapiedi colpiva alle spalle il pedone facendolo rovinare a terra per poi allontanarsi repentinamente senza prestare soccorso. Il teste stesso soccorse l'attore che lamentava forti dolori al ginocchio sinistro ed al polso e alla mano destra e provvide a chiamare il figlio che lo condusse al PS dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Il teste ha anche chiarito di non essere riuscito a prendere il numero di targa del motociclo che aveva una targa del tipo piccolo ed il cui conducente, nonostante l'invito gridato dallo stesso teste a fermarsi, si allontanò dopo aver sbandato.
Ritiene il Tribunale che in tale ricostruzione sia possibile ravvisare gli estremi della fattispecie di cui all'art.283 lett. a) del D.LGS. n. 209 del 2005, dovendosi attribuire la responsabilità del fatto al conducente di un veicolo, sottoposto all'obbligo dell'assicurazione per la r.c.a., veicolo rimasto sconosciuto senza che sia possibile addebitare all'attore alcun profilo di responsabilità in merito alla mancata individuazione.
Nella fattispecie, emerge, infatti, l'esclusiva colpa del conducente del veicolo che circolava sul marciapiede, in totale spregio delle regole del CdS, e non può ravvisarsi in alcun modo un sia pur ridotto concorso di colpa dell'attore che, come emerso dalla prova assunta, era fermo sul marciapiede, in procinto di attraversare la strada.
Va, peraltro, ricordato che nel caso in esame, trattandosi di investimento a pedone, vige la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., sicché sarebbe stato onere del conducente del veicolo investitore provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nella fattispecie in esame alcuna prova è stata offerta dalla convenuta circa l'adozione di tutte le misure precauzionali necessarie ad impedire l'investimento dell'attore, deponendo, anzi, in senso opposto, la circostanza, riferita dal teste, che il motociclo viaggiava sul marciapiede destinato all'esclusivo transito dei pedoni.
La consulenza tecnica espletata ha, inoltre, confermato la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica del sinistro rappresentata in atti. Risulta quindi provato il nesso causale delle lesioni con l'evento dannoso.
La convenuta, nella suddetta qualità, è, quindi, tenuta ex art. 283 lett. a) del D.LGS.
n. 209 del 2005 al risarcimento del danno alla persona subito dall'attore.
Riguardo alla quantificazione dei danni, occorre esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona dell'attore in sé considerato, con la precisazione che la liquidazione del danno biologico - sia di natura permanente che temporanea - prescinde da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé considerata, senza dover aver riguardo altresì all'attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
Ciò premesso, va rilevato che dalla documentazione medica in atti si evince che l'attore, che all'epoca dei fatti aveva 70 anni, riportò le lesioni meglio descritte nella ctu espletata nel corso del giudizio ed affidata alla dott.ssa . Persona_5
Con il ricorso introduttivo del giudizio l'attore ha chiesto attribuirsi la complessiva somma di euro 181.239,88 per le lesioni occorse a titolo di danno patrimoniale ed in virtù della libera professione svolta dallo stesso e sulla impossibilità a compiere la propria attività lavorativa nei giorni di I.T.T. ed I.T.P. e dalla incidenza del 12% sulla capacità lavorativa specifica, il tutto sempre oltre interessi e rivalutazione, o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata a seguito della CTU.
La consulenza medico - legale, della quale si condividono i risultati essendo immune da vizi logici e scientifici, tuttavia, ha evidenziato che le lesioni riportate dall'attore hanno avuto una evoluzione tale da determinare una ITT di giorni 35 e una ITP di giorni 30 di cui al 50% e di giorni 20 di cui al 25% per poi raggiungere una stabilizzazione con esisti invalidanti permanenti nella misura di 9 punti percentuali;
ha evidenziato inoltre che dall'esame obiettivo e dalle indagini strumentali eseguite sulla persona del considerato il tipo di lavoro svolto dallo stesso, non vi Parte_1
è stata incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa specifica. Anche tale ultima considerazione è assolutamente condivisibile.
I postumi riportati dall'attore, sono così descritti dalla c.t.u., dott.ssa
[...]
: “Ipertrofia di circa 0.5 cm della circonferenza del polso destro rispetto al Per_5
contro laterale. Dolenzia alla digitopressione che si esacerba con i movimenti dell'arto. Limitazione funzionale nei gradi estremi. Cicatrice chirurgica sulla faccia anteriore del ginocchio sinistro di circa 12 cm da intervento. La cicatrice appare lineare e normocromica. Presenza di eruzione cutanea alla gamba da probabile erisipela. Presenza alla digitopressione di rotula ipomobile e di CE. Si evoca dolore alla digitopressione. Flessione del ginocchio limitata. Lieve ipotrofia muscolare.
Limitazione funzionale dei gradi estremi del ginocchio soprattutto nella flessione dello stesso”.
Trattasi di postumi che non hanno incidenza sulla capacità lavorativa dall'attore che esercita la professione di avvocato, che rientra nel novero delle prestazioni a carattere intellettuale disciplinate dagli art. 2229 e ss. del Codice civile.
La specificità di tale tipo di attività si ritrova, appunto, nel contenuto della prestazione offerta, che si manifesta prevalentemente sul piano intellettuale, essendo in posizione meramente marginale le collegate attività di carattere materiale. Peraltro, ai fini della risarcibilità del danno patrimoniale richiesto occorre la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico e la prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento.
Nella specie l'attore non ha fornito la prova della derivazione causale, secondo la regola della regolarità causale del più probabile che non che la contrazione del reddito verificatasi negli anni successivi al fatto illecito sia derivata dall'impossibilità di mantenere i ritmi lavorativi precedenti.
Infatti, le certificazioni reddituali prodotte non sono idonee a comprovare che, a causa delle lesioni per cui è causa l'attore abbia subito una contrazione dei redditi.
Ciò sia in considerazione del fatto che già nella precedente dichiarazione del 2014 vi era una contrazione del reddito rispetto alla dichiarazione del 2013, sia per quanto rilevato in merito alla durata della inabilità assoluta (35gg) e al tipo di postumi riscontrati dal ctu.
Infatti, il prestatore d'opera è tenuto ad eseguire personalmente l'incarico assunto, ma può comunque avvalersi, di collaboratori e sostituti che operino sempre e comunque sotto la sua responsabilità e direzione ciò che, dunque, anche l'attore avrebbe potuto fare anche nel limitato periodo di inabilità temporanea.
All'attore va dunque riconosciuto il solo danno biologico valutato, vertendosi in materia di lesioni micro - permanenti, secondo i criteri fissati nelle tabelle in materia di micro - permanenti di cui alla legge n. 57/01 (successivamente trasfuse nell'art. 139 del codice delle assicurazioni).
Il danno riportato dall'attore deve, quindi, così essere liquidato:
a) euro 11.798,77 per danno non patrimoniale a carattere biologico correlato ai postumi permanenti;
b) euro 1662,15 per 35 gg di ITT euro 712,35 per 30 gg di ITP al 50% euro 237,45 per 20 gg. di ITP al 25% il tutto per un totale complessivo di euro 14.410,72 liquidato all'attualità. Per quanto concerne, invece, l'ulteriore voce di danno non patrimoniale richiesta dall'attore (danno morale ed esistenziale), deve considerarsi che il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un “barème” medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di
“personalizzazione” in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (Cass.
Sez. 3 -, Ordinanza n. 27482 del 30/10/2018, Sez. 3 -, Sentenza n. 2788 del
31/01/2019).
Questo significa però che è il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
Quanto al tipo di prova da fornire, il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza.
Il ricorso alle presunzioni non può, tuttavia, esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o, quanto meno, degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
Esaminando un caso di liquidazione del danno non patrimoniale per la ridotta o soppressa funzionalità di un arto in seguito ad una ingiusta lesione subita, la S.C. ha avuto occasione di ribadire che la parte che chieda il risarcimento per pregiudizi ulteriori rispetto a quelli già forfettariamente compensati con la liquidazione attraverso i meccanismi tabellari, deve allegare altri pregiudizi di tipo esistenziale, individuando specifiche circostanze che incidano su aspetti “eccezionali” e non semplicemente quotidiani della vita, tali, per caratteristiche, dimensione od intensità ed in relazione alle proprie particolari condizioni di vita, da porli al di fuori delle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. In tale fattispecie la corte non ha ritenuto conferenti il riferimento al riconoscimento costituzionale dell'interesse violato ed alla gravità della lesione invalidante ritenendo che il primo, consente di estendere la tutela risarcitoria al danno non patrimoniale in difetto di un'espressa previsione di legge, mentre il secondo è soltanto uno dei parametri utilizzati nell'attribuzione del valore tabellare del danno non patrimoniale, sotto il profilo del danno morale soggettivo
(Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 24155 del 04/10/2018).
Nella specie l'attore si è limitato, nell'atto introduttivo, a definire le “voci” di danno richieste ma non ha offerto allegazioni in merito a specifiche situazioni di sofferenza che possano giustificare una personalizzazione del danno astrattamente liquidabile in base alle tabelle richiamate né ha meglio circostanziato la domanda proposta nel primo termine concessogli ai sensi dell'art. 183,6° comma c.p.c.
Dunque, l'importo liquidato non può essere oggetto di personalizzazione.
Va, invece, riconosciuto l'importo di euro 2.573,36 per spese documentate che la ctu ha confermato essere giustificate dalle lesioni subite. Tale somma va rivalutata all'attualità in base agli indici ISTAT e va quindi, rideterminata in euro 2632,55.
Null'altro può essere riconosciuto, atteso che, in caso di responsabilità dell'impresa designata dal Fondo di garanzia, il risarcimento è limitato ai danni alla persona.
La convenuta compagnia n.q., pertanto, va condannata al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro 17.043,27 liquidata all'attualità.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U.,
17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Nella specie, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, si reputa opportuno ordinare il pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, da calcolare dal 2-5-2015 sull'importo di euro 16.643,82
(ricavato dalla devalutazione in base agli indici ISTAT FOI alla data del sinistro dell'importo su liquidato) e quindi sullo stesso anno per anno rivalutato in base ai suddetti indici fino al momento del deposito della presente sentenza.
Dal momento della presente pronunzia e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n.
13470, Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta con attribuzione al procuratore, Avv. Adriano Micciarelli, dichiaratosi anticipatario. Esse sono liquidate in dispositivo sulla base del valore della controversia determinato in considerazione dei limiti in cui è stata accolta la domanda. Va riconosciuto all'attore anche il diritto al rimborso delle spese di CTP documentate con fattura in atti.
Le spese di ctu vanno poste a carico della convenuta soccombente, con conseguente diritto dell'attore di ripetere quanto sborsato alla ctu in esecuzione del decreto di liquidazione”.
§ 4. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di decadenza dall'impugnazione, avanzata dalla parte appellante per mancata osservanza del termine di cui all'art. 327 c.p.c., posto che a fronte della pubblicazione della gravata sentenza in data 20.04.2020, il gravame è stato notificato tempestivamente a mezzo pec il 14.12.2020 tenuto conto delle sospensioni straordinarie vigenti all'epoca e del disposto di cui all'art. 155, 4 e
5 co. c.p.c, siccome il 12 e 13 dicembre del 2020 cadevano, rispettivamente, di sabato e domenica.
§ 5.
Con il primo motivo parte appellante contesta il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da riduzione percentuale della capacità lavorativa, evidenziando che l'art 137 del D.LGS. 209/2005 specifica che l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente sul reddito di lavoro si determina per il lavoro autonomo sulla base del reddito netto, più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni e che l'incapacità lavorativa specifica deve essere liquidata secondo il coefficiente di capitalizzazione;
ritiene di aver provato, tramite le dichiarazioni fiscali, di aver prodotto redditi derivanti da attività professionale nell'anno 2014 pari a € 169.143,00, nell'anno 2015 pari a € 50.197,00 e nell'anno 2016 pari a € 77.392,00; che da questa analisi si evince che nell'anno 2015 vi è stata una flessione dei redditi in conseguenza delle lesioni subite;
che alla luce della dichiarazione dei redditi del 2017 - dalla quale risulta un reddito pari a € 83.424,00 - e da quella del 2018 - , dalla quale risulta un reddito pari a € 174.476,00 (documenti nuovi rispetto al tempo della proposizione della domanda)
- risulta evidente che solo nel 2018 è tornato ad una media reddituale, pari a quella incassata nell'anno precedente alla lesione;
che per tale ragione ha chiesto la capitalizzazione del mancato guadagno.
Parte appellante contesta la mancata escussione del teste, collaboratrice saltuaria dello studio di esso istante, per provare l'avvenuto danno patrimoniale, sui seguenti capi: “5) Dalla data dell'evento lesivo, e cioè dal 02/05/2015 e sino alla data dell'avvenuta guarigione del 04/12/2015, l'Avv. non ha potuto Parte_1
recarsi allo studio per poter svolgere le proprie attività lavorative, nell'impossibilità di camminare, oltre all'impossibilità ad utilizzare penna e computer per redazione atti a causa delle ingessature alla gamba sinistra, ed al braccio e polso destro per le fratture riportate della rotula sinistra e dell'epifasi distale radio destro.
6) Che pertanto dovettero essere giocoforza posticipati tutti gli impegni di lavoro già fissati dal non essendo presente allo studio, oltre che tutte le Parte_1
attività di udienza.
7) Che, pertanto, anche dopo la data del 04/12/2015, giorno della certificazione della avvenuta guarigione, esso perdurando i forti dolori al polso, Parte_1
dovette essere coadiuvato nella redazione degli atti al computer dai collaboratori di studio, nonché nella redazione a mano di minute e/o appunti, perdurando tali dolori al polso ed alla mano destra.
8) Che venivano pertanto rinviati e disdettati numerosi appuntamenti già concordati e/o nuovi appuntamenti con nuovi clienti, attesa la mancanza allo studio del
”. Parte_1
Con il terzo motivo parte appellante critica la decisione del Tribunale di negare l'incidenza delle subite lesioni sulla capacità lavorativa, evidenziando che a causa della frattura della rotula ginocchio sinistro, della frattura estremità distale radio e dell'ulna polso destro è stato allettato per oltre due mesi, secondo anche quanto riscontrato dal C.T.U., sicché non è stato possibile recarsi allo studio, partecipare alle udienze, alle attività di mediazioni e negoziazione fuori studio;
assume che numerosi appuntamenti sono stati rinviati sine die, né sono stati fissati appuntamenti con nuovi clienti attesa l'assenza allo studio di esso istante;
che le lesioni subite hanno comportato anche dopo il periodo di degenza una limitazione nello svolgimento dell'attività professionale;
che non è condivisibile la motivazione secondo cui l'attività legale non può aver subito ripercussioni poiché rientrante nelle c.d. prestazioni intellettuali ed essendo “meramente marginale le collegate attività di carattere materiale”, poiché l'80% del fatturato deriva da incarichi professionali quale legale fiduciario di compagnie assicurative, quali e Controparte_5 [...]
sicché l'impossibilità di recarsi personalmente presso gli uffici CP_6
preposti per il conferimento degli incarichi professionali, per la discussione presso le direzioni generali competenti per la trattazione di giudizi particolarmente delicati ove per espresso mandato si richiede la presenza diretta dello stesso in udienza, ha comportato una contrazione della produttività.
I motivi su trascritti sono infondati.
Va, preliminarmente, precisato che l'istante ha chiesto il danno patrimoniale, pari alla contrazione dei redditi subita in conseguenza della riduzione della capacità lavorativa specifica determinata dalle lesioni subite;
trattasi, quella lamentata dal di Parte_2
riduzione permanente della capacità lavorativa specifica, come si evince dal richiamo all'art. 137 del D.LGS. 209/2005 e al coefficiente di capitalizzazione per individuare il lucro cessante di conseguenza subito. Ciò nonostante, nel criticare la decisione di rigetto sul punto, il invocando anche le dichiarazioni reddituali del 2017 Parte_2
e del 2018, afferma che vi è stata solo una momentanea flessione degli incassi, posto che nel 2018 (percependo redditi pari a € 174mila) è tornato ad una media reddituale, pari a quella incassata nell'anno precedente alla lesione;
trattasi, dunque, di una contrazione del guadagno solo momentanea anche se, come detto, parte appellante invoca una capitalizzazione del mancato guadagno. Tanto si evince anche dalle articolate prove testimoniali, non ammesse dal Tribunale, ove il afferma Parte_2
che anche dopo la data del 04/12/2015, giorno di certificata guarigione, perdurando i forti dolori al polso, è stato aiutato nella redazione degli atti al computer dai collaboratori di studio, nonché nella redazione a mano di minute e/o appunti: come evidenziato dal Tribunale, trattandosi di prestazione di carattere intellettuale, l'istante poteva farsi coadiuvare nell'attività professionale, come lo stesso afferma nel su trascritto capitolato di prova, sicché alcuna contrazione di reddito si è verificata, siccome scongiurata dal detto ausilio. In ragione delle dette allegazioni, al più, il lamenta una riduzione solo Parte_2
temporanea dei redditi dal mese di maggio al mese di dicembre 2015, allorquando è intervenuta la guarigione, periodo nel corso del quale non poteva camminare e dunque recarsi allo studio;
sul punto, l'appellante ha articolato prove circa la necessità di rinviare appuntamenti o prenderne altri con conseguente impossibilità di assumere nuovi incarichi;
tuttavia, la prova articolata è eccessivamente generica non essendo precisati quali e quanti nuovi incarichi non sono stati assunti onde effettuare una valutazione di incidenza di tale circostanza sulla possibilità di procacciarsi redditi. Né una contrazione dei redditi per tali circostanze è evincibile dalle dichiarazioni dei redditi, siccome come già evidenziato dal Tribunale, già dal confronto tra la dichiarazione relativa ai redditi prodotti nel 2012 (pari a € 147mila) e quella relativa ai redditi del 2013 (pari a € 58mila) si evince una flessione degli stessi, per cui quella che si registra tra il 2014 (pari a € 171mila) e il 2015 (pari a € 69mila), anno del sinistro, in carenza di altri elementi, non può ritenersi riconducibile esclusivamente alle lesioni subite a seguito del sinistro.
Ai fini della risarcibilità del danno patrimoniale in questione, occorre la dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si è tradotta in un effettivo pregiudizio economico e anche se tale prova può essere anche presuntiva, la riduzione della capacità di guadagno deve essere dimostrata in termini di sufficiente certezza ed il danneggiato ha l'onere di provare come ed in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di guadagno (cfr., fra le tante, Cass. n.
4557 del 2019).
§ 6.
Con il secondo motivo l'appellante contesta gli esiti della C.T.U. chiedendone la rinnovazione, siccome l'ausiliario nominato dal Tribunale non ha fornito risposta alle osservazioni critiche del consulente tecnico di parte, il quale ha replicato chiedendo il riconoscimento del 10% del danno biologico, di gg. 40 per ITT, ITP di gg 40 al 75%
e di ulteriori gg. 40 al 50%; assume che i criteri e le considerazioni adottate dal
C.T.U. non trovano conferma nei parametri di valutazione medico scientifica e che le gravi lesioni riportate sono da ricondursi ad un residuato biologico più ampio, pari al
12% come si evince dalla perizia di parte;
che la C.T.U. presenta lacune strutturali sotto l'aspetto delle argomentazioni mediche e non distingue le percentuali attribuite rispettivamente per la frattura della rotula, del radio destro e dell'ulna; per quanto concerne l'incidenza del danno alla saluta sulla capacità lavorativa, assume che non vi è alcun baréme medicolegale di riferimento e che tale valutazione non può essere demandata esclusivamente ad un riscontro medicolegale.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, in primo luogo, come si evince dalla relazione allegata agli atti, l'ausiliario ha dato risposta alle osservazioni del CTU;
in secondo luogo, l'appellante ha riportato le conclusioni del CTP, così come della consulenza di parte, senza, tuttavia, riportare le osservazioni di quest'ultimo in spregio al disposto di cui all'art.342 c.p.c.; inoltre, parte appellante non ha indicato in modo specifico gli errori e le omissioni del consulente di ufficio, ovvero, non ha sollevato rilievi specifici ed argomentati atti ad infirmare le conclusioni di quest'ultimo fatte proprie dal Tribunale, siccome tali non sono le eccepite “lacune strutturali sotto l'aspetto delle argomentazioni mediche”; irrilevanti sono, infine, le dedotte omesse distinzioni delle percentuali attribuite alle accertate fratture nonché l'assenza di un baréme medicolegale per la valutazione del danno sulla capacità lavorativa, rispetto alla quale si è pronunciato il Ctu nonché il
Tribunale anche sulla scorta di considerazioni aggiuntive rispetto a quelle peritali, come su evidenziato.
§ 7.
Con il quarto motivo l'appellante critica il mancato riconoscimento del danno esistenziale e del morale, evidenziando di aver subito una frattura scomposta della rotula sinistra, nonché la frattura dell'epifasi distale del radio del braccio destro e dell'ulna destra, oltre la saturazione con svariati punti e medicazioni varie per contusioni multiple;
assume di essere stato operato di urgenza a causa della fattura scomposta subita, con applicazione di cerchiaggio, oltre ad assumere forti antidolorifici e intraprendere quaranta FKT domiciliari;
evidenzia che a causa delle lesioni subite non si è recato allo studio e nelle aule di udienza, non ha ricevuto clienti, né presenziato alle mediazioni, né utilizzato autonomamente il mouse e la tastiera, in virtù della frattura alla mano destra, ovvero, scritto con carta e penna;
ritiene che tali limitazioni sono superiori rispetto ad un soggetto di pari età magari pensionato che trascorre la maggior parte della giornata a casa senza necessità lavorative, assumendo che nel danno esistenziale va ricompreso il diritto al lavoro, oltre che il diritto alla salute ed è distinto sia dal danno patrimoniale, che da quello morale.
Con il quinto motivo parte appellante evidenzia che la prova del danno morale può essere affidata a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta;
assume di aver fornito a tal fine dettagliata documentazione medica, prescrizione di potenti antidolorifici, di eparina etc., nonché documentazione fotografica dalla quale può evincersi il grave patimento subito da esso appellante;
ritiene che è stato provato la grave sofferenza subita, in quanto il teste Tes_1
ha sottoscritto le foto allegate scattate subito dopo l'intervento chirurgico
[...]
all'esito del quale gli sono stati applicati numerosi punti suturali;
evidenzia, infine, che la risarcibilità di tale voce di danno è ricollegabile ad un reato e quindi è meritevole di tutela secondo il disposto combinato dell'art. 2059 c.c. e dell'art 185
c.p.
I motivi trascritti sono parzialmente fondati.
Per quanto concerne il chiesto danno esistenziale, le circostanze evidenziate circa l'impossibilità di recarsi allo studio, di ricevere clienti, di utilizzare mouse o penna attengono al danno patrimoniale, conseguente alla riduzione della capacità di produrre reddito. Piuttosto, nel danno esistenziale, rilevante ai fini della personalizzazione del danno non patrimoniale, rientra il danno da lesione della
“cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non dedotte dall'odierno appellante (cfr.
Cass. 10/01/2024, n. 1037). Per quanto concerne il danno morale, è costante l'orientamento secondo cui in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, occorre valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n.
235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass. , come modificati dalla l. n. 124 del 2017 ) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili;
sicché ove sia dedotta e provata l'esistenza di sofferenza interiore, questa deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, anche nell'ambito del sistema delle micropermanenti (cfr. Cassazione civile , sez. III ,
21/09/2023 , n. 26985)..
Nella specie, dalle dedotte circostanze, emergenti dai documenti allegati, circa gli interventi cui parte appellante si è sottoposta con l'applicazione di numerosi punti suturali, nonché i controlli, le cure e i numerosi cicli di fisioterapia cui la medesima si
è dovuta sottoporre, si desume l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza psico-fisica, sicché deve ritenersi provato per presunzione ex art. 2729 c.c. il chiesto danno morale;
trattandosi di danni micropermanenti va applicato il disposto di cui all'art. 139 D. lgs. secondo cui <qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensit l del risarcimento danno calcolato secondo quanto previsto dalla tabella cui al comma pu essere aumentato dal giudice con equo motivato apprezzamento delle condizioni soggettive danneggiato fino per cento. complessivo riconosciuto ai sensi> presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
Tenuto conto della disciplina di cui all'art. 139 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 2009 e del danno alla salute come calcolato nella gravata sentenza aggiornato alla tabella di cui al D.M. 16/07/2024, si ritiene congruo l'aumento del detto danno nella misura del
15% alla luce delle evidenziate circostanze e, dunque, il riconoscimento dell'ulteriore importo di € 2.514,69.
All'appellante occorre riconoscere, inoltre, gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno
(cfr. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; Cass. 8/5/98, n. 4677; Cass. 24/3/2003, n.
4242).
Nella specie, l'importo di € 2.514,69, “devalutato” alla data del fatto, 02/05/2015, risulta pari a € 2.074,83 (indice a quo 107,2 -indice ad quem 121,3) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni
ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino al
30.4.2025 - ultimo dato noto della rivalutazione -, pari ad € 270,66.
Sulla somma valutata all'attualità e sui detti interessi, c.d. compensativi, pari a complessivi € 2.785,35 (cfr. Sez. Un. 10/7/17 n. 16990; conf. Cass. 10/10/14), invece, decorrono gli interessi legali dal 1.5.2025 fino al soddisfo.
§ 8.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello proposto è parzialmente fondato, sicché, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, le , Controparte_1
nell'anzidetta qualità, vanno condannate al pagamento, in favore di Parte_1
dell'ulteriore somma di € 2.785,35, oltre interessi legali dal 1.5.2025 fino al
[...]
soddisfo. Eccessivamente generica e non supportata da alcuna documentazione per essere oggetto di qualsivoglia valutazione è la deduzione delle Controparte_1
circa “l'esborso già effettuato in esecuzione della pronuncia di primo grado”. Non occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, poste a carico della soccombente
, siccomeo scaglione applicato dal Tribunale resa invariato pur a Controparte_1
seguito della maggior somma attribuita all'appellante in conseguenza dell'accoglimento parziale del gravame.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ai sensi dell'art. 91 c.p.c. sempre a carico delle nell'anzidetta qualità e la relativa quantificazione Controparte_1
viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con
D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50 % di quello previsto per la fase “trattazione/istruttoria” in ragione della attività espletata, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 5.200,00, nel quale risulta compreso il decisum – pari al maggior importo riconosciuto a titolo risarcitorio-. Ai sensi dell'art. 91, 1 co. c.p.c. la Corte ritiene eccessivo l'esborso relativo al contributo unificato alla luce della somma riconosciuta a titolo risarcitorio rispetto a quella richiesta, sicché va ridotto.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'avv. Adriano Micciarelli, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata in data 14.12.2020, avverso la sentenza Parte_1
in epigrafe indicata, così provvede:
a) Accoglie l'appello per quanto di ragione, e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, condanna nell'anzidetta qualità al Controparte_1
pagamento, in favore di , della ulteriore somma di € Parte_1
2.785,35, oltre interessi legali dal 1.5.2025 fino al soddisfo;
b) condanna nell'anzidetta qualità alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali del presente grado, che liquida in euro 380,00 per esborsi ed €
2.419,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Adriano Micciarelli.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 15.5.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.