Ordinanza cautelare 20 ottobre 2021
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 03/07/2025, n. 13121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13121 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13121/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08702/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8702 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Naso e Francesca Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del D.D.G. prot. n. 1240 del 9 giugno 2021 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. n. 510/2020 per la classe di concorso “B023 – Laboratori per i servizi socio-sanitari”, nella parte in cui non è inserito il ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con d.d. 23 aprile 2020, n. 510, poi modificato e integrato con d.d. 10 luglio 2020, n. 783, l’amministrazione resistente ha indetto una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno
2. Il dott. -OMISSIS- ha presentato domanda di partecipazione alla predetta procedura compilando la parte relativa alle richieste di ausilio per « persona con disabilità, con l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistito durante la prova » e richiedendo « tempo aggiuntivo e la possibilità di aver il correttore ortografico per la prova in quanto dislessico come previsto dalla l. n. 107/2010 » e precisando tuttavia di non essere in possesso di l. n. 104/1992 ma di avere, a comprova del suo disturbo specifico dell’apprendimento una certificazione dell’ASL TO4 del 2 maggio 2019 (attestante un « disturbo misto delle capacità scolastiche »).
3. Il dott. -OMISSIS- ha quindi sostenuto la prova scritta della procedura per la classe di concorso « B023 – Laboratori per i servizi socio sanitari » per la Regione Piemonte usufruendo dei tempi aggiuntivi richiesti.
4. Con d.d.g. Ministero dell’Istruzione, Ufficio scolastico regionale per la Lombardia 9 giugno 2021, n. 1240 l’amministrazione resistente ha pubblicato la graduatoria di merito della procedura per la classe di concorso B023 per la regione Piemonte, nella quale non figurava il nome del dott. -OMISSIS- (e ciò in quanto il medesimo aveva ottenuto alla prova scritta un punteggio di 52,4/80, inferiore alla soglia minima di 56/80 previsti dalla lex specialis della procedura)
5. Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato la graduatoria della procedura in uno con il giudizio espresso dalla Commissione concorsuale sulla sua prova scritta, chiedendone l’annullamento e in via cautelare la sospensione, sulla base di più motivi in diritto.
5.1. In via preliminare, parte ricorrente ha prospettato una questione di legittimità costituzionale della l. n. 159/2019, nella parte in cui aveva fissato la soglia di superamento della prova scritta in 7/10 per « violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione », lamentando altresì l’illegittimità della normativa primaria (e degli atti applicativi adottati dalla p.a. per « violazione della normativa comunitaria in tema di stabilizzazione del personale docente precario » e osservando in particolare:
- che la disposizione della lex specialis secondo cui « superano le prove [scritte] candidati che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80 » era stata adottata in ragione della regola prevista dall’art. 1, comma 10, l. n. 159/2019;
- che « la fissazione di un punteggio minimo così gravoso per il superamento della prova scritta del concorso straordinario [era idonea a vanificare] l’obiettivo perseguito dalla indizione di una simile procedura », ovvero quello di « consentire l’immissione in ruolo dei docenti precari ».
5.2. Tanto premesso, il ricorrente ha poi contestato gli atti impugnati per « violazione della legge n. 170/2010 [e] violazione della legge n. 113/2021 », osservando – in sintesi – che la p.a. avrebbe dovuto tenere conto della sua specifica condizione di persona con DSA non solo garantendogli i tempi aggiuntivi ma anche in sede di correzione delle prove dando « una prevalente rilevanza, in sede di valutazione delle prove , [all’aspetto] contenutistico piuttosto che formale, assicurando in tal modo al soggetto affetto da tale patologia il godimento di uno strumento compensativo ».
5.3. Sotto altro profilo il ricorrente ha poi lamentato l’illegittimità della sua esclusione per « illogicità ed incoerenza del giudizio finale attribuito [gli] rispetto alla griglia di valutazione; violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; travisamento dei fatti [e] illogicità manifesta », sostenendo che dall’esame della griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta, non era possibile comprendere « in base a quali criteri la Commissione po [tesse] aver decretato l’insufficienza e dunque il … mancato superamento della prova scritta, soprattutto in considerazione del fatto che nel giudizio sintetico non [erano] state esplicitate le modalità di valutazione della prova né [era stato] fatto alcun riferimento all’utilizzo di metodiche peculiari in virtù della patologia sofferta ».
5.4. Infine, il dott. -OMISSIS- ha argomentato « sulle modalità di correzione degli elaborati », lamentando l’illegittimità degli atti gravati per « violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/90 sotto il profilo della carenza di motivazione dei contenuti delle schede di valutazione e dei punteggi attribuiti. eccesso di potere, difetto di istruttoria [nonché per] violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità », ritenendo che la Commissione avesse « trascurato ogni forma di motivazione sostanziale legata al punteggio attribuito al ricorrente » e non avesse inoltre « specificato i singoli punteggi in relazione alla griglia di valutazione elaborata per la correzione dei quesiti ».
6. In data 15 ottobre 2021 il Ministero dell’Istruzione si è costituito in giudizio.
7. Con ordinanza Tar Lazio, III- bis , 20 ottobre 2021, n. 5630 questo Tribunale, per un verso, ha ritenuto – per esigenze di concentrazione processuale – di ordinare a parte ricorrente di provvedere a integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri soggetti collocati nella graduatoria finale della procedura concorsuale; per altro verso, ha rigettato la domanda cautelare osservando che « le questioni oggetto del ricorso sono state analizzate già con la sentenza n. 9799/2021 del Tar Lazio, cui si rinvia quale precedente conforme, ivi inclusa la questione di legittimità costituzionale prospettata » e che « anche con riferimento alle misure di valutazione dell’istante … non risulta che l’amministrazione abbia violato le specifiche prescrizioni previste per valutare il ricorrente nonché si sia regolata in senso illogico e irragionevole ».
8. In data 22 ottobre 2021 parte ricorrente ha depositato documentazione al fine di attestare l’avvenuta integrazione del contraddittorio.
9. All’udienza straordinaria svoltasi in data 11 aprile 2025 – vista le note depositate da parte ricorrente il 1° aprile 2025 – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
10. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
11. Va in primo luogo evidenziato che sulla manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, d.l. 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159, questo Tribunale, in numerose sentenze, si è già espresso con argomentazioni che appaiono valide anche con riferimento al caso di specie e che questo Collegio condivide a fa proprie.
In particolare, in diverse pronunce questo Tribunale ha evidenziato che « il legislatore nell’indicare i requisiti di superamento, così come di accesso, a un concorso è dotato di ampia discrezionalità che può esercitare nei limiti della ragionevolezza e logicità delle scelte effettuate. Nel caso di specie, in considerazione dell’elevato numero di posti messi a concorso e del carattere diffuso della procedura sia sotto il profilo spaziale che con riferimento alle classi interessate è necessario, tra le altre, svolgere un contemperamento tra una pluralità di interessi, tra i quali, a titolo esemplificativo: le esigenze delle istituzioni scolastiche ad avere un numero adeguato di docenti rapportati alla richiesta di offerta formativa; mantenere elevato il livello di preparazione dei docenti che superano la procedura concorsuale; evitare la formazione di nuovo precariato e ridurre o rimuovere quello storico. Nel contemperamento delle varie esigenze appare razionale e logica la determinazione di un punteggio minimo. In un concorso la previsione del punteggio minimo costituisce un parametro per inserire un criterio di merito collegato alle prove svolte, non contrastante con l’ulteriore ratio di eliminare il precariato storico, coerente d’altro canto con la previsione di qualsiasi procedura concorsuale. Non emerge, d’altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell’ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di insegnante e la loro subordinazione al superamento di una prova concorsuale, analogamente non appaiono contrastare con puntuali disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17 dicembre 2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, n. 6868/2018). Si deve d’altro canto rilevare che la fissazione di una soglia minima applicabile a tutti i concorrenti su base nazionale garantisce il rispetto del principio di par condicio tra i partecipanti alla procedura concorsuale e non appare di per sé eccessivamente alta o eccessivamente bassa in relazione alla procedura in oggetto. L’individuazione di un punteggio minimo appare, in realtà, sostanzialmente neutra rispetto alla complessità o meno della procedura selettiva dovendo essere il numero valutato nelle sue applicazioni concrete e, quindi, nella determinazione dei criteri generali per determinare il raggiungimento della citata soglia e, poi, nelle applicazioni concrete con cui si raggiunge la citata soglia. Nel caso di specie, parte ricorrente si limita a contestare in modo generico la citata soglia, senza descrivere, allegare e provare in quali termini renda eccessivamente gravosa e complessa la prova concorsuale tanto da renderla addirittura irragionevole o illogica in relazione ai parametri costituzionali presi in considerazione » (cfr. ex multis Tar Lazio, III bis , 14 settembre 2021 n. 9799, nonché più di recente 5 agosto 2024, n. 15674).
Da ciò la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata da parte ricorrente.
12. Non sono poi fondate le censure con cui parte ricorrente ha contestato l’illogicità e incoerenza del giudizio finale rispetto alla griglia di valutazione, nonché in sostanza il difetto di adeguata motivazione.
Al riguardo il Collegio osserva che la giurisprudenza ha ritenuto infondate censure del tutto analoghe a quelle formulate dall’odierno ricorrente, evidenziando che « i criteri utilizzati dalla Commissione per la valutazione delle prove sono stati approvati collegialmente prima dell’inizio delle prove e il punteggio risulta essere stato attribuito analiticamente per ogni quesito in relazione ai singoli indicatori e descrittori come riportati nella griglia depositata dalla stessa parte ricorrente »; che « quanto alle valutazioni della commissione d’esame effettuate in forma numerica, deve essere richiamato il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3 della legge n. 241/1990 nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso ricostruire ab externo la motivazione del giudizio »; che « le valutazioni espresse dalle Commissioni di esame nei pubblici concorsi non sono sindacabili dal giudice amministrativo nel merito del contenuto del giudizio reso, ma unicamente sotto il profilo della legittimità, in caso di illogicità manifesta o travisamento di fatti, o di contraddittorietà ictu oculi rilevabile; ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità »; che « la commissione esaminatrice di un pubblico concorso è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando, nell'attribuire rilevanza ai titoli e nell'individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli nell'ambito del punteggio massimo stabilito, senza che l'esercizio di tale discrezionalità possa essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità, a meno che non venga dedotto l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà »; e « che nel caso di specie i criteri appaiono adeguati in relazione alla procedura di riferimento, non arbitrari e descrittivi della situazione esistente. Inoltre la fissazione dei criteri numerici con cui valutare ognuno dei parametri fissati dalla commissione costituisce uno strumento idoneo per consentire di svolgere in modo corretto la discrezionalità tecnica di cui è titolare la commissione » (cfr. ex multis Tar Lazio, III bis , 14 settembre 2021 n. 9799).
Avuto riguardo ai superiori principi, non può essere accolta nessuna dele doglianze svolte dal ricorrente in relazione alla carenza di motivazione e alla illogicità della insufficienza che gli è stata assegnata dalla Commissione: nella vicenda oggetto del presente giudizio, infatti, le ragioni del punteggio insufficiente ottenuto dal sig. -OMISSIS-, pari a 52,4/80, emergono sia dalla griglia di valutazione compilata dalla Commissione (in cui è indicata la valutazione espressa su ogni quesito, in relazione ai diversi indicatori e avuto riguardo ai diversi descrittori) sia dall’articolato giudizio sintetico nel quale la Commissione ha dato atto del fatto che l’elaborato dell’odierno ricorrente era « complessivamente non congruo nella padronanza sia delle competenze disciplinari sia di quelle didattiche e metodologiche » ; che la struttura logica e la qualità dell’esposizione linguistica e terminologica era « a tratti poco corretta e chiara » e che « era complessivamente non adeguata la comprensione del testo in lingua inglese » .
È poi appena il caso di notare che il fatto che nella griglia di valutazione della prova del ricorrente sia stato attribuito un punteggio superiore alla sufficienza per alcuni quesiti non è in contrasto con il giudizio complessivo di insufficienza della prova.
13. Non può poi accogliersi la censura con cui parte ricorrente ha evidenziato che la p.a. avrebbe dovuto adottare – in considerazione della sua specifica condizione di persona con DSA – degli specifici criteri di valutazione della prova, in modo tale da valorizzare l’aspetto « contenutistico piuttosto che formale », in applicazione dei principi di cui alle l. n. 170/2010 e n. 113/2021.
Al riguardo, il Collegio evidenzia innanzitutto che l’art. 5, l. n. 170/2010 invocato da parte ricorrente riguardava esclusivamente l’ambito formativo/didattico, mentre la previsione che ha introdotto specifiche misure di tutela per le persone con DSA nell’ambito dei concorsi pubblici è l’art. 3, comma 4- bis , d.l. 9 giugno 2021, n. 80, introdotto in sede di conversione con l. 6 agosto 2021, n. 113, che non può essere applicato in relazione a procedure concorsuali bandite antecedentemente alla sua entrata in vigore (tenuto conto che, per consolidata giurisprudenza, « le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio tempus regit actum attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività, quale è quella di espletamento di un concorso, interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio », cfr. ex multis Consiglio di Stato, III, 4 giugno 2024, n. 5017).
Tanto premesso, va poi evidenziato che nel caso di specie è incontestato che l’amministrazione abbia ritenuto comunque di accordare all’odierno ricorrente la misura compensativa del tempo aggiuntivo dallo stesso richiesta (cfr. ricorso pag. 3), per consentirgli di colmare le maggiori difficoltà nello svolgimento della prova scritta determinate dalla sua specifica condizione: misura, quest’ultima, che appare aver adeguatamente contemperato le esigenze di tutela dell’odierno ricorrente a monte della prova concorsuale (nell’ottica di colmare il divario nei punti di partenza tra lo stesso e gli altri candidati) con quelle di tutela dei terzi e del buon andamento della p.a. che a valle della stessa prova richiedono che vi sia una tendenziale uniformità dei criteri valutativi, atteso che a tutti i candidati a una procedura concorsuale, anche alle persone con DSA, è richiesto di dimostrare il possesso di specifiche abilità/competenze nella misura richiesta per l’assunzione nel ruolo (cui sono ricollegate i criteri di valutazione).
Al riguardo, non è superfluo notare che la previsione di cui all’art. 3, comma 4- bis , d.l. 9 giugno 2021, n. 80 ha previsto, per le procedure indette dopo la sua entrata in vigore, che « nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni e dai loro enti strumentali a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera b), e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170 », affermando appunto il criterio dell’alternatività tra colloquio orale e misure compensative, riconoscendo che – in linea generale e salve le specificità del caso – le misure compensative costituiscono un adeguato strumento di tutela.
Né appare potersi dare rilievo – al fine di affermare l’illegittimità dell’esclusione del ricorrente – alla circostanza che l’amministrazione non ha accordato al sig. -OMISSIS- l’utilizzo del correttore ortografico, tenuto conto che – in disparte le dirimenti considerazioni già svolte in ordine all’impossibilità di applicare retroattivamente le previsioni di cui all’art. 3, comma 4- bis , d.l. 9 giugno 2021, n. 80 – il ricorrente non ha neppure dedotto di difficoltà nello svolgimento della prova determinate da tale circostanza (non contestando la scelta della p.a. di limitare le misure compensative accordate nella fase di svolgimento della prova ai soli tempi aggiuntivi).
14. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso va rigettato.
15. Le spese processuali – tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la peculiarità della vicenda – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Tallaro, Presidente FF
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Francesco Tallaro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.