Articolo 20 della Legge 12 dicembre 1907, n. 754
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 luglio 1912
Art. 20.

Per gli ufficiali giudiziari, nominati dopo l'attuazione della presente legge, il servizio utile per il conseguimento degli assegni previsti nei precedenti articoli, decorre dalla data della loro inscrizione alla Cassa di previdenza.

Nella determinazione dell'eta' e degli anni di servizio utile pel conseguimento degli assegni di cui sopra, il periodo di tempo frazionario, che eccede sei mesi, e' calcolato per un anno intero; in caso diverso non e' calcolato.

Entrata in vigore il 1 luglio 1912